Art. 1.
1. soppresso.
2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce
legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter
del codice di procedura penale, a comparire nelle
udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa,
il concomitante esercizio di una o più delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare
dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,
e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni,
delle attività preparatorie e consequenziali,
nonché di ogni attività comunque connessa
alle funzioni di governo.
3. Per i Ministri l'esercizio delle attività
previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni,
nonché di ogni attività comunque coessenziale
alle funzioni di governo, costituisce legittimo impedimento,
ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura
penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali
quali imputati o parti offese.
4. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.
5. Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti
che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento
delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice
rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato
che non può essere superiore a sei mesi.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera
durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159,
primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica
il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai processi penali in corso,
in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 2.
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"la Camera impegna il governo ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri ai seguenti eventi: La Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, la Cavalcata storica e giostra cavalleresca dei Paternò, in onore del Santo patrono Gregorio Magno; il lunedì dell'Angelo a San Gregorio di Catania, la Festa di San Corrado di Noto; la regata storica di Santa Lucia a Siracusa, la sagra dell'agnolotto e del canestrello a Polonghera (CN). |
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