TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI PALERMO
L’anno duemilauno il giorno05del mese diMarzo , la Corte di Assise di Palermo, nell’Aula delle pubbliche udienze, sezione Terza composta dai Signori:
1.
Dott. AngeloMONTELEONEPresidente
2.
Dott. AngeloPELLINOGiudice
3.
Sig. Giuseppe DE FRANCESCAGiudice
Popolare
4.
Sig. Vincenzo RESTIVOGiudice Popolare
5.
Sig. MarinaLA ROSAGiudice
Popolare
6.
Sig. Giuseppe MANNONEGiudice Popolare
7.
Sig. AldoDI VITAGiudice
Popolare
8.Sig.AlfonsoMOSCATOGiudice
Popolare
Con
l’intervento del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Franca
Maria Rita IMBERGAMO econ l’assistenza
del Cancelliere Dott.ssa Valeria BERGAMINI riunita in Camera di Consiglio
ha pronunciato la seguente:
DETENUTO per altro– PRESENTE
PARTI
CIVILI COSTITUITE:
1.BARTOLOTTA
Felicia
ved. Impastato, nata a Cinisi il 24/05/1916, rappresentata e difesa dall’Avv.
Vincenzo GERVASI del foro di Palermo, come da procura speciale in calce
all’atto di costituzione di parte civile del 15/12/1989.
2.IMPASTATO
Giovanni
nato a Cinisi il 26/06/1953, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo
GERVASI del foro di Palermo, come da procura speciale in calce all’atto
di costituzione di parte civile del 15/12/1989.
3.COMUNE
DI CINISI
in persona del Sindaco pro-tempore Salvatore Mangiapane, rappresentato
e difeso dall’Avv. PALAZZOLO Leonardo, come da procura speciale in calce
all’atto di costituzione di parte civile del 3/03/1999, elettivamente domiciliato
presso lo studio del predettoAvvocato,
sito in Palermo Via L. Ariosto n. 34.
4.PRESIDENZA
REGIONE SICILIANA
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, come da procura speciale in calce
all’atto di costituzione di parte civile depositata all’udienza del 15/10/1999,
elettivamente domiciliata in Palermo Via A. De Gasperi n. 81.
IMPUTATO
a)del
reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere (con Badalamenti
Gaetano nei cui confronti si procede separatamente) quali ideatori e mandanti,
in concorso tra loro e con ignoti esecutori materiali cagionato, con premeditazione,
la morte di Giuseppe Impastato, con l’uso di materiale esplosivo del tipo
dinitrotoluene la cui deflagrazione dilaniava la vittima provocandone l’immediato
decesso.
b)del
reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n.
895 e succ. mod.; 61 n. 2 c.p., per avere (in concorso con Badalamenti
Gaetano nei cui confronti si procede separatamente)e
con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
al fine di commettere il delitto di omicidio di cui al capo che precede,
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico materiale esplosivo del
tipo dinitrotoluene.
Fatti
commessi in Cinisi il 9 maggio 1978, e allo scopo di agevolare il conseguimento
dei fini illeciti dell’associazione criminale denominata Cosa Nostra, avvalendosi
della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ed omertà
che derivava dalla loro partecipazione alla predetta associazione mafiosa,
nell’ambito della quale, all’epoca dei fatti, il BADALAMENTI Gaetano rivestiva
il ruolo di capo della famiglia mafiosa di Cinisi e il PALAZZOLO Vito quella
di sotto-capo della stessa.
CONCLUSIONI
DEL PUBBLICO MINISTERO:
Chiede
affermarsi la penale responsabilità dell’imputato Palazzolo in ordine
ai reati allo stesso ascritti e ritenuti gli stessi unificati dal vincolo
della continuazione e la condanna dello stesso, ai sensi della nuova disciplina
del giudizio abbreviato, alla pena dell’ergastolo.
CONCLUSIONI
DEI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE:
L’Avv.
Giangiacomo PALAZZOLO sostituto
processuale dell’avvocato Leonardo Palazzolo, difensore della parte civile
Comune di Cinisi, chiede affermarsi la penale responsabilità dell’imputato
per i reati ascritti e condannare lo stesso al risarcimento dei danni la
cui quantificazione lascia alla determinazione della Corte.
L’Avv.
Vincenzo GERVASI difensore
delle parti civili Bartolotta Felicia e Impastato Giovanni, chiede affermarsi
la penale responsabilità dell’imputato per i reati ascritti e condannare
lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati, quantificati
in £. 6.000.000.000 per Bartolotta Felicia e £. 6.000.000.000
per Impastato Giovanni o di quella somma maggiore o minore che verrà
accertata od in quella misura che riterrà equa la Corte, con una
provvisionale immediatamente esecutiva per £. 1.500.000.000 per Bartolotta
Felicia e £. 1.500.000.000 per Impastato Giovanni. Condannare altresì
l’imputato al pagamento delle spese legali quantificate in £. 175.599.900
oltre £. 60.000 per spese.
CONCLUSIONI
DEL DIFENSORE DELL’ IMPUTATO:
L’Avv.
Paolo GULLO
chiede in via principale l’assoluzione dell’imputato perché il fatto
non sussiste e in via subordinata l’assoluzione per non aver commessoil
fatto.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
decreto emesso dal G.U.P di questo Tribunale in data 19.04.99, PALAZZOLO
Vito, come sopra generalizzato, veniva rinviato a giudizio dinanzi a questa
Corte per rispondere del delitto di omicidio premeditato commesso, in qualità
di mandante e in concorso con BADALAMENTI Gaetano, nonché con ignoti
esecutori materiali, ai danni di IMPASTATO Giuseppe; e del connesso reato
di porto e detenzione illegali di materiale esplodente del tipo dinitrotoluene:
delitti commessi a Cinisi (PA) il 9 Maggio 1978, e come in epigrafe specificati.
All’udienza
del 15.10.1999, si costituiva parte civile, in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro-tempore, la Regione Sicilia. A tale costituzione
si opponeva la difesa dell’imputato che chiedeva altresì l’estromissione
dal processo delle altre parti civili (già costituitesi all’udienza
preliminare), fatta eccezione per i prossimi congiunti (la cui posizione
processuale era stata stralciata all’udienza preliminare del della vittima.
La
Corte, accogliendo un’articolata richiesta del P.M., disponeva un congruo
rinvio in vista della possibilità di riunire il procedimento a quello
pendente a carico del coimputato BADALAMENTI Gaetano, la cui posizione
processuale era stata stralciata per legittimo impedimento del medesimo
imputato, in quanto detenuto negli Stati Uniti per espiazione di una lunga
pena detentiva comminatagli dall’Autorità Giudiziaria statunitense
per il reato di traffico internazionale di stupefacenti, in esito al processo
denominato “Pizza Connection”.
Dalla
documentazione prodotta dal P.M. risultava infatti che la competente Autorità
statunitense, pur essendo restia a concedere l’estradizione anche al solo
fine e per il tempo necessario a consentire la partecipazione dell’imputato
BADALAMENTI al processo a suo carico, era invece disponibile a collaborare
per la celebrazione del processo a distanza, con il sistema della video-conferenza,
in base al Trattato bilaterale di mutua assistenza in materia penale, vigente
tra L’Italia e gli Stati Uniti d’America (Cfr. Nota 17.05.99 del Dipartimento
della Giustizia degli Stati Uniti, prodotta, unitamente al carteggio parimenti
prodotto e relativo alla domanda di estradizione ritualmente avanzata nei
confronti dello stesso BADALAMENTI).
All’udienza
del 26.01.2000, preliminarmente il P.M. specificava il capo d’imputazione
relativo al delitto di omicidio, contestando al PALAZZOLO di averlo commesso
“allo scopo di agevolare il conseguimento dei fini illeciti dell’associazione
criminale denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione
e della condizione di assoggettamento ed omertà che derivava dalla
loro partecipazione alla predetta associazione mafiosa, nell’ambito della
quale, all’epoca dei fatti, il BADALAMENTI Gaetano rivestiva il ruolo di
capo della famiglia mafiosa di Cinisi e il PALAZZOLO Vito quella di sotto-capo
della stessa”.
L’imputato,
a sua volta, chiedeva di essere giudicato nelle forme e nei modi del giudizio
abbreviato, ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs n. 51 del 1998. Indi, le parti
civili già costituite – e segnatamente: l’Avv. CRESCIMANNO per l’Ordine
dei Giornalisti di Sicilia; L’Avv. Giangiacomo PALAZZOLO per il Comune
di Cinisi; l’Avv. GERVASI per il “Centro Siciliano di Documentazione”;
l’Avv. SORRENTINO per il Partito di Rifondazione Comunista – e delle quali
la difesa dell’imputato chiedeva l’estromissione dal processo, insistevano
sulle ragioni della rispettiva costituzione.
La
Corte si riservava su tutte le questioni proposte, ivi compresa l’eventuale
necessità di integrazione degli atti ai fini del giudizio abbreviato,
rinviando all’udienza del 4.05.2000. Nelle more il P.M. provvedeva al deposito
di tutti gli atti contenuti nel proprio fascicolo, inclusa la documentazione
relativa all’attività integrativa d’indagine svolta dopo l’emissione
del decreto di rinvio a giudizio (Cfr. vol. 17 e ivi atti acquisiti al
fascicolo del P.M. in data 5.10.99).
Con
ordinanza emessa all’udienza del 4.05.2000, la Corte ammetteva la costituzione
di parte civile della Regione Sicilia, mentre disponeva l’estromissione
dell’Ordine dei Giornalisti, del Partito della Rifondazione Comunista e
del Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe IMPASTATO”.
Sulla
richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato, la Corte, verificati
i presupposti di cui all’art. 223 D.Lgs.51/98, disponeva, a titolo di integrazione
probatoria, l’acquisizione dei seguenti atti:
copia
della sentenza emessa dalla Prima Sezione del Tribunale di Palermo nell’ambito
del processo a carico di ALFANO Michelangelo e altri (c.d. Maxi-Quater),
passata in giudicato;
verbali
degli interrogatori resi da BUSCETTA Tommaso nel periodo Luglio-Settembre
’84;
verbale
delle dichiarazioni rese da MARCHESE Giuseppe nel processo ALFANO;
certificato
penale e per carichi pendenti relativo all’imputato PALAZZOLO Vito.
Disponeva
inoltre l’esame (in video-conferenza) dei collaboratori di Giustizia PALAZZOLO
Salvatore, MARCHESE Giuseppe e DI CARLO Francesco.
Sono
stati quindi acquisiti i verbali degli interrogatori resi da Tommaso BUSCETTA
in data 23.07.’84 e 18.08.’84, nonché gli stralci prodotti dalla
difesa dell’imputato degli interrogatori dello stesso BUSCETTA in data
21.07.’84 e 1°.08.’84. Ed inoltre, il verbale delle dichiarazioni rese
da MARCHESE Giuseppe all’udienza 27 Marzo 1996 nell’ambito del processo
ALFANO e i verbali degli interrogatori resi al G.I. dallo stesso MARCHESE
sempre nell’ambito di quel procedimento.
Il
P.M. ha inoltre prodotto copia dei verbali non omissati degli interrogatori
resi dal collaboratore di Giustizia PALAZZOLO Salvatore in data 18.11.’94
e 23.02.94; nonché copia del verbale relativo alle dichiarazioni
rese dallo stesso PALAZZOLO all’udienza dibattimentale del 18.12.’95 nell’ambito
del processo ALFANO.
Si
è quindi proceduto all’esame dell’imputato di reato connesso PALAZZOLO
Salvatore, all’udienza del 26.06.2000; ed alla successiva udienza del 29.09.2000
è stata la volta del collaboratore di Giustizia MARCHESE Giuseppe,
mentre DI CARLO Francesco non si è presentato adducendo (tramite
il proprio difensore) di essere impedito per ragioni di salute. Alla stessa
udienza la difesa dell’imputato ha prodotto un documento in lingua inglese
a firma dell’Avv. Donald KEMPSTER, Attorney at Law con studio in Chicago
in cui si asserisce che Vito BADALAMENTI (figlio di Gaetano) fu arrestato
il 7 Aprile 1984 ed estradato negli Stati Uniti nel Marzo del 1985: ivi
processato e assolto, fu rimesso in libertà il 19 Settembre 1988.
A seguito del contrasto insorto tra le parti in ordine all’ammissibilità
e comunque all’attendibilità di tale documento, volto a comprovare,
nelle intenzioni della difesa, che il suddetto BADALAMENTI, arrestato insieme
al padre Gaetano a Madrid, nell’ambito di un’operazione di polizia concernente
un traffico internazionale di stupefacenti e sfociata poi nel processo
Pizza Connection, rimase detenuto nelle carceri statunitensi fino alla
data appunto del 19 Settembre 1988 e quindi per quattro anni e cinque mesi
(e ciò al fine di provare documentalmente l’inattendibilità
di quanto asserito dal collaboratore PALAZZOLO Salvatore circa l’epoca
in cui si sarebbe incontrato con i figli di Gaetano BADALAMENTI, tra cui
il predetto Vito, per ri-organizzare con loro un traffico di cocaina),
la Corte ha disposto acquisirsi con il mezzo della rogatoria internazionale
informazioni presso le competenti autorità statunitensi per appurare
la data in cui fu rilasciato il Sig. BADALAMENTI Vito, di Gaetano, già
arrestato nell’ambito del procedimento Pizza Connection il 7 Aprile 1984
a Madrid.
Alla
successiva udienza del 19 Ottobre 2000, il DI CARLO si è presentato
ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Corte
ha rinviato ancora per gli adempimenti connessi alla richiesta di rogatoria.
Alla successiva udienza dl 19.12.2000, fissata anche per l’inizio della
discussione, è stato disposto un nuovo rinvio non essendo ancora
pervenute le informazioni richieste. Solo in data 11 Gennaio 2001 è
stata trasmessa con apposita Nota del Ministero della Giustizia la documentazione
acquisita in evasione alla richiesta di rogatoria.
Indi,
all’udienza del 22.01.2001, dopo che la Corte ha dato atto che erano pervenute
le informazioni richieste, il P.M. ha prodotto le pagg. 46 e 47 della trascrizione
del verbale di interrogatorio reso da SIINO Angelo in data 13 Agosto 1997,
verbale già agli atti, ma privo delle due pagine predette che concernevano
proprio circostanze afferenti all’omicidio IMPASTATO, peraltro riportate
nel verbale riassuntivo ritualmente depositato. Il P.M. ha chiesto altresì,
sollecitando i poteri istruttori della Corte ex art. 507, di voler risentire
il collaboratore di Giustizia PALAZZOLO Salvatore sulla circostanza oggetto
della rogatoria internazionale, facendo presente che sulla stessa egli
aveva già reso dichiarazioni perspicue nel corso dell’esame dibattimentale
cui era stato sottoposto in data 18.12.95, nell’ambito del processo ALFANO
e altri. Ed infine ha chiesto l’acquisizione della relazione della Commissione
parlamentare Antimafia, depositata in data 6 Dicembre 2000 a conclusione
dell’inchiesta parlamentare su presunte deviazioni, omissioni, negligenzeo
dolosi atti di inquinamento perpetrati da apparati e servizi dello Stato
proprio nell’ambito delle indagini sull’omicidio IMPASTATO.
La
Corte, sentite le parti, ha rigettato la richiesta di una nuova audizione
del collaboratore PALAZZOLO, mentre ha disposto l’acquisizione delle pagine
mancanti del verbale di interrogatorio di SIINO Angelo e della relazione
della Commissione Parlamentare Antimafia: quest’ultima in quanto utilizzabile
“esclusivamente nelle parti che si risolvono in una rigorosa ricognizione
o nella ricostruzione fattuale di dati, circostanze, di elementi privi
di ogni connotato valutativo o quanto meno di quel connotato valutativo
che spetta…che rientra nel compito della Corte, cioè in ultima analisi
il giudizio sulla responsabilità, il giudizio sulla fondatezza delle
imputazioni”.
All’udienza
del23.01.2001, dopo che la difesa
dell’imputato ha prodotto due certificati storici anagrafici relativi allo
stato di famiglia di PALAZZOLO Salvatore ha avuto inizio la discussione
con la requisitoria del P.M., cui hanno fatto seguito gli interventi dei
difensori delle parti civili. Indi, alle udienze del 5.02.2001 e del 2.03.2001
la difesa dell’imputato ha svolto la sua arringa. Alla stessa udienza del
2.03.2001, preliminarmente, sono state acquisite due memorie già
depositate, nelle more, dalla difesa del PALAZZOLO e i relativi allegati,
concernenti stralci dei verbali di udienza relativi alle deposizioni rese
da alcuni testi escussi nel processo “parallelo” in corso di svolgimento
dinanzi alla Prima Sezione della Corte d’Assise di Palermo a carico di
Gaetano BADALAMENTI (e segnatamente quelle del Prof. PROCACCIANTI, di MANIACI
Anna e del fratello della vittima IMPASTATO Giovanni); nonché verbali
di ispezioni dei luoghi, di S.I. e altri atti di indagine che peraltro
si trovavano già contenuti nel fascicolo del P.M. ritualmente acquisito
dopo che è stata disposta la definizione del processo nelle forme
del giudizio abbreviato; ed ancora, stralcio del rapporto giudiziario di
denunzia in data 27/11/83, a firma del C.te della Compagnia dei Carabinieri
di Partitico, nei riguardi di 19 soggetti indiziati del reato di associazione
mafiosa( e distinti tra appartenenti al clan definito emergente e affiliati
al clan BADALAMENTI), tra i quali LIPARI Giuseppe, ivi indicato come affiliato
allo schieramento facente capo a Bernardo PROVENZANO . A sua volta il P.M.
ha prodotto schede di polizia relative alla posizione giuridica e ai precedenti
giudiziari dell’imputato e di LIPARI Giuseppe; nonché la sentenza
passata in giudicato il 3.02.2000, emessa dalla Prima Sezione della Corte
d’Assise di Palermo nel processo a carico di GRECO Michele+7, relativo
ad alcuni omicidi commessi ai danni di presunti affiliati al clan BADALAMENTI:
atti che sono stati acquisiti con il consenso delle altre parti.
All’udienza
del 5.03.2001, dopo una breve replica dell’Avv. GERVASI e dell’Avv. GULLO,
sulle conclusioni formulate dal P.M. e dai difensori tutti come da verbali
in atti, la Corte ha posto la causa in decisione e dopo aver deliberato
in camera di consiglio, ha emesso la seguente decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
§1- PREMESSA:
SUL FATTO E SUL RITO
Alle
prime luci dell’alba del 9 Maggio 1978, in contrada Feudo di Cinisi -piccolo
centro costiero a poche decine di chilometri da Palermo - venivano ritrovati
i resti di un corpo umano, ridotto a brandelli, sparsi in un raggio di
300 metri intorno ai binari della strada ferrata Palermo-Trapani; e precisamente
in prossimità del km. 180+30 di detta linea.
Le
condizioni in cui era ridotto il cadavere, che appariva irriconoscibile
potendosi dire solo che apparteneva ad un individuo di sesso maschile;
l’ubicazione sparsa dei resti; l’esistenza di un buco a forma di un fosso
del diametro di poco inferiore a mezzo metro, sito tra i binari della linea
ferrata proprio in corrispondenza delle traverse che collegavano le rotaie;
il fatto che proprio in quel punto uno dei binari era divelto mentre l’altro
risultava tranciato per la lunghezza di metri 0,54 e i relativi frammenti
(almeno tre repertati in apposito verbale di sequestro dai Carabinieri
intervenuti sul posto) erano sparsi a distanza di cento metri da quello
stesso punto: tutto ciò non consentiva alcun dubbio, fin dai primi
accertamenti investigativi, circa il fatto che il corpo fosse stato dilaniato
da una violentissima esplosione. Inoltre, a poche decine di metri dal punto
in cui i binari risultavano così danneggiati, nello spazio antistante
un casolare semidiroccato, veniva rinvenuta un’auto Fiat 850, dal cofano
della quale fuoriusciva un cavo telefonico con due fili, uno di colore
rosso e l’altro trasparente, già sguainati all’estremità
e ancora collegato ai morsetti della batteria. (cfr. Relazione di servizio
del 9.05.78,a firma del Vice-Brigadiere
dei C.C. SARDO Domenico, artificiere, fg. 86 del vol. 891 degli atti contenuti
nel fascicolo del P.M. e relativi al procedimento condotto secondo il “vecchio
rito”). Sul lunotto dell’auto, ispezionata alla ricerca di eventuali esplosivi
o di trappole esplosive, si rinveniva una matassa di cavo telefonico della
lunghezza di m. 28 circa e dello stesso tipo di quello (lungo circa m.
2,80) che fuoriusciva dal cofano.
In
esito al sopralluogo effettuato dai Carabinieri giunti dalla locale Stazione
di Cinisi e dal vicino centro di Partinico, nonchè dal primo magistrato
intervenuto sul posto (il Pretore di Carini, Dott. Giancarlo TRIZZINO),
il cadavere, o meglio ciò che ne restava, grazie alla immediata
identificazione della persona che aveva in uso l’auto predetta, e con l’ausilio
decisivo dei resti di indumenti ed altri effetti personali, sottoposti
a ricognizione da parte di alcuni prossimi congiunti del possessore dell’auto
(BARTOLOTTA Fara e VITALE Felicia, rispettivamente zia e cognata: v. verbale
di ricognizione del 9.05.78, aperto alle ore 12.15, fg.12-17, vol. 891),
veniva identificato in quello di Giuseppe IMPASTATO: giovane militante
del partito di Democrazia Proletaria, residente a Cinisie
candidato nelle liste del suddetto partito alle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Comunale di Cinisi, che si sarebbero tenute di lì
a pochi giorni (erano state indette per il 14 Maggio).
Quello
stesso giorno, a seguito della segnalazione trasmessa con fonogramma delle
ore 9.45 dal Pretore di Carini, l’Ufficio di Procura di Palermo apriva
un fascicolo iscritto al nr. 1670/78/C, rubricato come “Atti relativi
al decesso di IMPASTATO Giuseppe”. (Cfr. fg. 8 del vol. 891 degli atti
contenuti nel fascicolo del P.M. e relativi al procedimento condotto secondo
il “vecchio rito”). Il testo del fonogramma, d’altra parte, conteneva solo
la rappresentazione nuda e cruda dei dati essenziali, oggettivamente rilevati
sul posto, senza azzardare alcuna ipotesi di qualificazione del fatto:
“Informo la S.V. che in contrada Feudo, territorio di Cinisi, in
zona adiacente alla linea ferrata Palermo-Trapani, km 30+180, è
stato rinvenuto cadavere irriconoscibile di persona di sesso maschile
che allo stato sembra identificarsi con IMPASTATO Giuseppe, nato a Cinisi
il 15.1.1948. Il cadavere è stato dilaniato da esplosione; pezzi
si rinvengono in un raggio di 300 metri dalla linea ferrata. Indagini in
corso. Intervenuto sul posto ho proceduto agli atti di rito e disposto
trasporto resti obitorio di Carini. Resto in attesa delle disposizioni
che la S.V. vorrà impartirmi”. (Cfr. fg.1 del vol. n. 891).
Dopo
181 giorni di istruzione sommaria, il P.M. Dott. SIGNORINO disponeva l’iscrizione
del “processo contro ignoti” (al nr. 3379/78B) per i reati di “omicidio
premeditato di Giuseppe IMPASTATO e di detenzione e porto in luogo pubblico
di esplosivo”. E trasmetteva gli atti al Giudice Istruttore, perché
formalizzasse l’istruttoria e cioè “per il formale procedimento
contro ignoti, cui darà carico: a) del delitto previsto e punito
dagli artt. 110, 575, 5777 n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro,
cagionato mediante esplosione di dinitrotoluene la morte di IMPASTATO Giuseppe,
commettendo il fatto con premeditazione; b) del reato previsto e punito
dagli artt. 2 e 8 della L. 4.10.1974 n. 474, per avere detenuto e portato
illegalmente in luogo pubblico materiale esplosivo (In Cinisi, il 9.05.1978)”.
(Cfr. fg. 199 del vol. 891).
1.2.
Le peculiarità del rito
Questo
processo è il primo che, a distanza di oltre vent’anni di distanza
dal fatto, si è celebrato a carico di uno dei presunti mandanti
dell’omicidio del giovane militante di Democrazia Proletaria. E si è
celebrato nella forma forse meno appropriata per fare piena luce sui molti
punti oscuri di questa dolorosa e intricata vicenda.
Il
rito abbreviato, nonostante le profonde modifiche introdotte dalla legge
16 Dicembre 1999 n. 479 (c.d.”Legge Carotti”) è un giudizio che
si definisce “allo stato degli atti”. Esso non si presta per sua natura
a specifici approfondimenti istruttori che possano intralciarne la finalità
essenziale di assicurare una sollecita definizione del processo, dovendosi
la decisione fondare sulle risultanze già acquisite e sul materiale
e le fonti di prova raccolte nel corso delle indagini espletate prima (e
al di fuori) del dibattimento. Restano salve le limitate possibilità
di integrazione probatorie concesse dal comma 5 dell’art. 441 come modificato
appunto dall’art. 29 della L. 479/99, ai sensi del quale “quando il giudice
ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio,
gli elementi necessari ai fini della decisione”.
Tali
possibilità, che questa Corte non ha mancato di sfruttare, sono
ancora più limitate nella disciplina transitoria appresta dai commi
2 e 3 dell’art. 223 D.l.vo n. 51 del 1998.
Ed
invero lo speciale rito adottato per la definizione di questo processo
a seguito della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato
è proprio quello delineato dal dispostodell’art.
223 del D.L.vo n. 51 del 1998, come modificato dall’art. 56 della L. 16
Dicembre 1999 n. 479 (c.d. “legge Carotti”). Tale disposto ha reso possibile
una parziale applicazione della disciplina del giudizio abbreviato, che
è stata profondamente rinnovata dalla legge Carotti, limitatamente
ai processi in corso alla data del 2 giugno 1999.
L’art.
223 cit., infatti, al fine di accelerare la definizione di processi giunti
alla fase del giudizio per il mancato ricorso ai riti alternativi, e segnatamente
al giudizio abbreviato, e comunque in vista di un obiettivo di deflazione
del carico di lavoro del giudice dibattimentale, ha operato una sorta di
rimessione in termini a favore degli imputati dei processi nei quali alla
data del 2 giugno 1999 era già intervenuto il rinvio a giudizio,
consentendo di formulare la richiesta di giudizio abbreviato fino all’effettivo
inizio dell’istruzione dibattimentale (cfr. art. 223, comma 1). Si trattava
in realtà di un giudizio abbreviato anomalo, nel quale venivano
anticipati solo alcuni tratti della rinnovata disciplina apprestata dalla
c.d. Legge Carotti. In particolare, si consentiva al giudice di indicare
alle parti temi nuovi ed incompleti, e di acquisire d’ufficio i mezzi di
prova ritenuti necessari ai fini della decisione (v. comma 2). Venivano
inoltre richiamati gli artt. 442 e 443 C.P.P., nonché l’art. 441:
ma quest’ultimo limitatamente al comma 2, che concerne gli effetti della
costituzione di parte civile avvenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza
che ha disposto il giudizio abbreviato. (V. comma 3).
Nell’originaria
formulazione dell’art. 223, l’instaurazione del giudizio abbreviato era
ancora subordinata al consenso del pubblico ministero. Questo presupposto
è stato però eliminato dall’art. 56 della L. n. 479 del 1999.
Inoltre, dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento legislativo,
l’espresso richiamo all’art. 442 c.p.p., contenuto nell’art. 223 del D.L.vo
n. 51 del 1998, ha reso ammissibile il giudizio abbreviato anche nei processi
in corso per reati puniti con la pena dell’ergastolo. L’art. 30 comma 1
lett. b) della L. 16 Dicembre 1999 n. 479 ha infatti integrato il secondo
comma dell’art. 442 C.P.P., stabilendo che “Alla pena dell’ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta”.
(Successivamente
è intervenuto il D.L. 24 Novembre 2000 n. 341, conv. con modif.
in L. 19 Gennaio 2001 n.4, che ha ulteriormente integrato l’art. 442 cpv.,
precisando che l’espressione “pena dell’ergastolo” ivi contenuta deve intendersi
riferita all’ergastolo senza isolamento diurno; mentre “alla pena dell’ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato,
è sostituita quella dell’ergastolo”: sul punto si tornerà
nel paragrafo relativo al trattamento sanzionatorio).
Conseguentemente,
in forza della normativa transitoria apprestata dall’art. 223 D.L.vo n.
51/98 e succ. modificazioni, dopo il 2 gennaio 2000 è stato possibile
accedere al rito abbreviato, anche senza il consenso del P.M., per tutti
gli imputati rinviati a giudizio prima del 2 giugno 1999, a condizione
che la richiesta di instaurazione del procedimento speciale fosse formulata
prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale, come è appunto
avvenuto nel caso di specie.
Ricorrendo
tali presupposti, la richiesta dell’imputato assume i connotati di un vero
e proprio diritto potestativo essendo insindacabile da parte del giudice
fatta eccezione per il caso – che non ricorreva nella fattispecie – di
una richiesta condizionata all’espletamento di un’attività di integrazione
probatoria, a norma dell’art. 438
Ma
quel che preme qui ribadire è che anche nell’ipotesi di cui al citato
art. 223, il giudizio abbreviato rimane un rito alternativo al dibattimento
che conduce ad una decisione sostanzialmente “allo stato degli atti”: si
è ritenuto che nei procedimenti soggetti alla disciplina transitoria,
benché non ci si trovi più nella fase dell’udienza preliminare,
le finalità di rapida definizione proprie del giudizio abbreviato
possano utilmente perseguirsi mediante l’eccezionale instaurazione di esso
davanti al giudice del dibattimento, comportando comunque la richiesta
dell’imputato l’accettazione di una decisione fondata su tutti gli elementi
probatori acquisiti nel corso delle indagini, ivi compresi quelli frutto
di eventuale attività integrativa svolta dopo il deposito della
richiesta di rinvio a giudizio o dopo l’emissione del decreto di rinvio
a giudizio. E a tal riguardo nessuna preclusione può venire dalla
disposizione di cui al comma 3 dell’art. 433 C.P.P., che sembrerebbe subordinare
l’inserimento della documentazione relativa all’attività prevista
dall’art. 430 – ossia l’attività integrativa di indagine successiva
all’emissione del decreto che dispone il giudizio – alla duplice condizione
che “di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste
al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte”. Tale condizione
limitativa infatti ha ragion d’essere in una prospettiva processuale, come
quella in cui si colloca appunto il terzo comma dell’art. 430, nella quale,
superata la fase dell’udienza preliminare con il rinvio a giudizio dell’imputato,
le risultanze dell’attività integrativa d’indagine debbano servire
da materia, presupposto e fonte di impulso all’istruzione dibattimentale.
Nella
prospettiva delineata dall’art. 223 D.l.vo 51/98, invece, quella istruzione
è inibita dall’adozione di un rito modellato su quello del giudizio
abbreviato, e non c’è alcuno spazio per l’ipotizzata sequenza: formulazione
di richieste al giudice del dibattimento, sulla base degli elementi raccolti
in esito all’attività integrativa d’indagine-relativo accoglimento
da parte del medesimo giudice. Ne segue che la disposizione in oggetto
non appare applicabile alla fattispecie; e, al contrario, la logica che
pervade e conforma un rito anomalo ma pur sempre ispirato al giudizio abbreviato
è quella di una decisione “allo stato degli atti”, espressione che
non può che intendersi come comprensiva di tutto il materiale probatorio
e di cognizione che sia stato legittimamente raccolto e validamente acquisito
nel corso delle indagini svolte fino al momento in cui è stata avanzata
rituale richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato.
Nel
caso di specie, la documentazione relativa all’attività integrativa
d’indagine svolta dopo l’emissione del decreto di rinvio a giudizio del
PALAZZOLO era stata in parte acquisita al fascicolo del p.m., già
anteriormente alla prima udienza (cfr. atti depositati in data 5.10.99,
vol 17); e, per la parte residua (v.atti di indagine e amministrativi relativi
alla morte di Giuseppe IMPASTATO in possesso dell’Arma dei Carabinieri
e già richiesti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul
casi IMPASTATO), è stata depositata in data 4.04.2000, ossia un
mese prima dell’udienza fissata per la decisione su eventuali integrazioni
probatorie; e in pari data trasmessa per essere unita al fascicolo del
P.M. già depositato in vista della celebrazione del giudizio abbreviato.
Inoltre, già all’udienza del 26.01.2000, il P.M., nell’assicurare
che avrebbe ottemperato all’invito a depositare il proprio fascicolo “dopo
l’udienza in cancelleria”, ha precisato che avrebbe depositato appunto
il fascicolo già depositato contestualmente alla richiesta di rinvio
a giudizio, “ed è quello che noi porteremo, con l’attività
integrativa di indagine che abbiamo svolto successivamente, all’attenzione
di questa Corte” (cfr. pag. 42 del verbale di trascrizione udienza del
26.01.2000).
E
all’udienza del 4.05.2000, la difesa dell’imputato ha formulato le proprie
richieste a sollecitazione dei poteri di integrazione probatoria della
Corte, nulla eccependo in ordine all’ammissibilità della documentazione
prodotta dal P.M. che è stata quindi ritualmente acquisita ad integrazione
del fascicolo già depositato.
1.3.
Il materiale probatorio tra specialità del rito, pregressi depistaggi
e rinnovata lealtà processuale
1-
Resta il fatto che, come già detto, lo speciale rito con cui si
è celebrato il presente giudizio si pone per definizione in alternativa
al dibattimento. Esso non offre né le garanzie né le opportunità
- che sono invece tipiche dell’istruzione dibattimentale, mediante cui
la prova si forma effettivamente nel contraddittorio delle parti – di un
metodo di progressione nella conoscenza dei fatti e nell’accertamento della
verità attraverso un vaglio critico delle fonti di prova, qual può
essere assicurato solo dal confronto diretto tra le ragioni dell’accusa
e le contro-deduzioni della difesa, e un approfondimento delle loro risultanze,
nell’atto stesso in cui la prova va ad assumersi. Un metodo che non è
sempre e solo funzionale all’interesse sostanziale e alle garanzie dell’imputato;
ma è, prima di tutto, il più proficuo al fine di accertare
la verità dei fatti e individuare le eventuali responsabilità.
L’impraticabilità
di questo metodo, ovvero il fatto che gran parte del materiale probatorio
si è formato al di fuori del contraddittorio e del controllo diretto
del giudice chiamato poi a valutarne le risultanze a distanza anche di
vent’anni, non è un limite di poco conto, nel caso di specie, ove
si consideri che una parte cospicua di quel materiale – e segnatamente
gli elementi raccolti e, in misura forse ancora più incisiva, quelli
omessi nei primi accertamenti investigativi effettuati nell’immediatezza
del fatto e in quelli che seguirono nelle settimane e nei mesi successivi
- risulta confezionato nel corso di indagini su cui grava l’intollerabile
sospetto di un sistematico depistaggio o comunque di una conduzione delle
stesse viziata da uno sconcertante coacervo di omissioni negligenze ritardi
mescolati ad opzioni investigative preconcette che ne avrebbero condizionato
ed alterato la direzione e lo sviluppo.
Un
sospetto tutt’altro che remoto e pretestuoso se è vero che esso
ha portato alla costituzione, nell’ambito dei lavori della “Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari” istituita con legge 1° Ottobre 1996 n. 509, di
un “Comitato di lavoro sul caso IMPASTATO”, con il compito di “condurre
un’approfondita indagine sulle vicende connesse alla morte di Giuseppe
IMPASTATO, militante di Democrazia Proletaria”. E la seconda e la terza
parte della relazione depositata dal Comitato a conclusione dei propri
lavori sono dedicate proprio ad una “minuziosa ricostruzione delle indagini
dei carabinieri della stazione di Cinisi e del reparto operativo del gruppo
di Palermo, intervenuti sul luogo dove fu trovato il corpo dilaniato di
Peppino IMPASTATO e dei magistrati che diressero le indagini”: ciò
al fine di “comprendere se, a partire dalle prime fasi delle indagini,
ci siano state anomalie nel comportamento degli Inquirenti che abbiano
determinato sottovalutazioni o incomprensioni di quanto in realtà
era accaduto oppure se vi fossero state deviazioni e depistaggi” (cfr.
pag. 6 della Relazione in atti).
Al
di là delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione parlamentare
d’inchiesta, che non compete a questa Corte di valutare, quel sospetto,
come si vedrà, ha trovato più d’una conferma all’esito di
un accurato esame degli atti riservati in possesso dell’Arma dei Carabinieri
e del compendio degli atti relativi, in particolare, alla fase delle indagini
espletate dal reparto operativo dei Carabinieri sotto la diretta direzione
dell’allora magg. SUBRANNI, che ne compendiò i risultati nei due
rapporti giudiziari datati 10 e 30 Maggio 1978. In essi si esprime e ribadisce
il convincimento che “IMPASTATO Giuseppe si sia suicidato compiendo
scientemente un attentato terroristico, così come si ritiene che
non sia emerso alcun elemento che conduca ad una diversa conclusione”.
In
realtà, già alla data di stesura del primo rapporto erano
emersi elementi che smentivano o quanto meno ponevano seriamente in dubbio
l’attendibilità di quell’ipotesi: peraltro, fondata esclusivamente
sul rinvenimento di una lettera autografa in cui l’IMPASTATO sembrava esprimere
propositi suicidi legati ad una profonda frustrazione per il fallimento
del suo impegno politico e della sua stessa concezione della politica.
In particolare, le testimonianze e i circostanziati esposti di amici compagni
di partito e stretti congiunti dell’IMPASTATO, oltre ad escludere, anche
sulla base di una dettagliata ricostruzione dell’impegno e del fervore
profusi negli ultimi frenetici giorni di campagna elettorale, nonché
dei suoi progetti immediati che lo stesso potesse nutrire propositi suicidi;
e a fornire elementi che consentivano di datare ad almeno sette mesi prima
del fatto, e cioè a Novembre ’77, la lettera; mettevano l’accento
sulla campagna di appassionata contro-informazione e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sui temi della lotta alla mafia e al ripristino
della legalità; sul tenore delle sue implacabili denunzia di speculazioni
edilizie e collusioni tra amministratori locali ed esponenti mafiosi ben
identificati; e sulle minacce che per questo suo appassionato impegno politico
e civile l’IMPASTATO aveva ricevuto negli ultimi tempi. Elementi che avrebbero
dovuto quanto meno indurregli Inquirenti
a sondare la possibilità di una causale alternativa a quella del
suicidio, mentre nessun concreto atto di indagine venne compiuto in direzione
della c.d. “pista mafiosa”, per tutto il corso dell’istruzione sommaria.
2-
Detto questo, si deve tuttavia alle peculiarità del rito e allo
spirito di leale e fattiva collaborazione tra tutte le parti – a anche
a chi, come il Centro Siciliano intestato alla memoria di Giuseppe IMPASTATO,
dal processo è stato estromesso per difetto di legittimazione all’azione
risarcitoria; ma un prezioso contributo ha dato, nel corso degli anni,
alla raccolta sistematica di un prezioso materiale informativo – la possibilità
che al processo abbiano avuto accesso le fonti più disparate e comunque
utili a fornire elementi di conoscenza dei fatti: dalle cassette contenenti
l’audioregistrazione di alcune trasmissioni radiofoniche concernenti il
programma “Onda Pazza”, ideato e condotto dallo stesso IMPASTATO (e relative
trascrizioni); al Pro-memoria a cura della redazione di Radio Aut, che
fu consegnato al G.I. Dott CHINNICI; al dossier “Notissimi Ignoti” a cura
del Centro Siciliano di documentazione (e allegata documentazione giornalistica,
in essa compresa gli articoli di giornale che fotografano i momenti salienti
delle prime indagini sul caso IMPASTATO; o notiziano delle vicende relative
alla catena di delitti che insanguinarono Cinisi e dintorni, tra il 1981
e il 1984, nell’ambito della c.d. “guerra di mafia”; ma documentano altresì
lo sviluppo delle indagini su alcuni casi di abusivismo edilizio a Cinisi,
esplosi a seguito o nell’ambito delle indagini sul delitto IMPASTATO);
alla testimonianza di Felicia BARTOLOTTA (madre di Giuseppe IMPASTATO)
raccolta il 1° Dicembre 1984 in forma di libro-intervista (“La Mafia
in casa mia”, a cura di Anna PUGLISI e Umberto SANTINO, ed. LA LUNA,
Palermo 1986).
Parimenti
deve darsi atto alla pur puntigliosa e talora pungente Difesa dell’imputato
di avere accettato, senza pretestuose riserve o eccezioni di inammissibilità
della documentazione prodotta ex adverso, di confrontarsi apertamente
anche sulle risultanze delle fonti processualmente meno ortodosse, come
quelle sopra richiamate. Si tratta peraltro di atti ammissibili come prove
documentali, nella parte in cui ricostruiscono rapporti e conservano memoria
di fatti e circostanze assurti a dignità di notorio in ambito locale,
ovvero oggetto di conoscenza diretta da parte di chi ne ha riferito; o
utili a ricostruire, alla stregua di una fonte storiografica, e attraverso
il racconto dei suoi prossimi congiunti o degli amici e compagni di partito
che ne avevano condiviso passione politica ed impegno civile, sia la personalità
della vittima che il retroterra familiare (e, non ultimo, il clima di tensione
e crescente preoccupazione e sfiducia con cui venne seguita la prima fase
delle indagini)
3-
Ancora in via preliminare, non ci si può esimere da un’ulteriore
considerazione.
Secondo
la prospettazione accusatoria, di cui fa fede il tenore stesso dell’imputazione
di cui al capo a), quello di Giuseppe IMPASTATO è un omicidio di
stampo mafioso per la logica in cui si inscrive, per la sua specifica causale
e per l’identità di mandanti ed esecutori. Più precisamente,esso
“fu voluto da Gaetano BADALAMENTI da Vito PALAZZOLO e da altri soggetti
rimasti ignoti, per eliminare uno strenuo “oppositore delle strategie mafiose
sul territorio di Cinisi e su territori a questo limitrofi”; e per far
tacere una voce che aveva avuto l’impudenza di accusare ripetutamente Gaetano
BADALAMENTI, nella sua qualità di boss riconosciuto di Cinisi, di
vari crimini, tra cui il traffico di droga, giungendo anche a dileggiarlo
con una satira dissacrante nel corso di numerose puntate del programma
radiofonico “Onda Pazza”, trasmesso dai microfoni di Radio Aut (e ciò
nel quadro di una campagna di denunzie mirate e di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica locale condotta attraverso comizi in piazza, diffusione di volantini
o ciclostilati, mostre fotografiche, articoli di stampa, interviste a radio
locali ma anche un programmi radiofonici a carattere satirici).
Questo
processo, dunque, nasce mutilato della presenza e della partecipazione
del suo principale imputato. Sarebbe infatti Gaetano BADALAMENTI, secondo
la prospettazione accusatoria testè richiamata, il principale artefice
della deliberazione criminale - cui PALAZZOLO Vito avrebbe concorso nella
sua qualità di braccio destro dello stesso boss di Cinisi - di uccidere
il giovane militante di Democrazia Proletaria. E ciò per la sua
autorità di capo della famiglia mafiosa di Cinisi; ma anche perché
era proprio lui il principale bersaglio della campagna di denunzie e istigazioni
alla ribellione civile (contro un ordine costituito basato sulla connivenza
tra pubblici poteri e prepotenza mafiosa) condotta anche con lo strumento
di una satira dissacrante.
In
effetti, in data 27 Maggio 1997 l’Ufficio di Procura aveva avanzato richiesta
di rinvio a giudizio congiuntamente nei riguardi di Gaetano BADALAMENTI
e di Vito PALAZZOLO. Ma lo stralcio della posizione del primo per la sua
condizione di detenzione nelle carceri statunitensi, assunta a legittimo
impedimento alla sua partecipazione all’udienza preliminare (v. verbale
di udienza del 10 Marzo ’99, vol. 16, fascicolo degli atti relativi all’udienza
preliminare); e poi, dopo che lo stesso BADALAMENTI aveva chiesto il giudizio
immediato (effettivamente disposto dal G.U.P. con decreto del 23.11.99),
la scelta processuale del PALAZZOLO in favore del rito abbreviato – scelta
non ripetuta dal coimputato BADALAMENTI- hanno determinato l’impossibilità
di una trattazione congiunta delle due posizioni. Posizioni che restano
però inscindibilmente connesse, nella prospettiva sopra delineata,
con la conseguenza che diventa inevitabile la rilevanza e talora la pregiudizialità
di accertamenti e valutazioni che involgono la responsabilità dell’imputato
nei cui confronti si procede separatamente per il medesimo fatto.
E’
anche vero, però, che, paradossalmente, la scelta del rito abbreviato,
che per sua natura comunque minimizza gli spazi per l’instaurazione del
contraddittorio nella formazione della prova, elevando al rango di fonti
di prova anche gli atti compiuti e le risultanze acquisite nella fase delle
indagini, finisce per fugare le ombre o i rischi che da quell’assenza potrebbero
discendere ai fini di un più compiuto e corretto svolgimento della
dialettica processuale.
Né
appare secondaria, per ovvie ragioni, la circostanza cheil
difensore del BADALAMENTI è lo stesso che ha qui egregiamente difeso
il PALAZZOLO.
1.4.
Un delitto di mafia: risvolti umani e implicazioni politico-istituzionali
della vicenda umana.
La
morte di Giuseppe IMPASTATO è il tragico epilogo di una vicenda
che presenta anche dolorosi risvolti umani per l’insanabile contrasto che
opponeva, con effetti laceranti per l’intero nucleo familiare, lo stesso
Giuseppe al padre. Luigi IMPASTATO, come si evince dalle sofferte testimonianze
dei suoi più stretti congiunti – prima ancora che dalle dichiarazioni
convergenti di numerosi collaboratori di Giustizia – era infatti pienamente
inserito nei circuiti mafiosi locali, in forza dei suoi rapporti di conoscenza,
di abituale frequentazione, e di personale amicizia (oltre a vincoli di
parentela o affinità) con diversi personaggi legati a Cosa Nostra
o accreditati addirittura di ruoli di spicco nell’ambito di quell’organizzazione
criminale (da Cesare MANZELLA, suo cognato, e ritenuto il capo mafia di
Cinisi fino al momento della sua morte, avvenuta per l’esplosione di un
auto-bomba, a Gaetano BADALAMENTI). Ed è emerso come egli osteggiasse
le concezioni e scelte di vita che ponevano il figlio Giuseppe su di una
sponda opposta: quella cioè di un impegno civile e di una militanza
politica incentrata sul tema della lotta alla mafia, e che non risparmiava
strali e accuse pubblicamente rivolte a parenti, conoscenti e amici personali
del padre. Un contrasto, peraltro, che rende ancora più toccante
la disperata testimonianza d’affetto che si ricava da alcune frasi attribuite
allo stesso Luigi da una cugina americana (BARTOLOTTA FELICIA, intesa Vincenzina)
cui egli avrebbe esternato, in occasione di un viaggio per far visita ad
alcuni parenti residenti negli Stati Uniti, tutta la sua angoscia e preoccupazione
per la sorte del figlio, insieme al fermo proposito di difenderlo anche
a costo della propria vita.
Il
delitto IMPASTATO è stato anche un caso politico: per la personalità
della vittima, che era un attivo militante di estrema sinistra nonché
candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Cinisi
per il partito di Democrazia proletaria; e per le polemiche e le recriminazioni
seguite al disorientamento e alle contrastanti reazioni che i dubbi e gli
interrogativi sulla sua morte avevano provocato in seno all’opinione pubblica
e alle formazioni politica della stessa sinistra (parlamentare e non),
complice anche una certa iniziale subalternità degli organi di stampa
alle notizie e valutazioni a senso unico fatte filtrare fin dai primi giorni
successivi al fatto dagli Inquirenti, che accreditavano con decisione l’ipotesi
del suicidio legato ad un attentato terroristico, quando invece le prime
risultanze investigative (v. le deposizioni di numerosi amici e compagni
di militanza dell’IMPASTATO, oltre a quelle dei suoi familiari; e l’esito
negativo delle massicce perquisizioni domiciliari a casa IMPASTATO e nell’abitazione
della zia, BARTOLOTTA Fara, presso cui la vittima dimorava, nonché
nei riguardi degli stessi militanti o presunti appartenenti al suo gruppo
politico) e la necessità di intraprendere alcuni basilari e preliminari
accertamenti rendevano quanto meno prematura ed azzardata qualsiasi conclusione.
E’
stato ed è anche un caso non scevro da co-implicazioni istituzionali,
come dimostra il fatto stesso che sia stata istruita un’apposita indagine
parlamentare, per la necessità di far luce su inspiegabili ritardi
e vistose omissioni e lacune nella conduzione delle indagini (almeno sino
alla formalizzazione dell’istruttoria) ed il tremendo sospetto, insinuatosi
via via che nuovi elementi di conoscenza e spezzoni di verità affioravano
a corroborare l’ipotesi del delitto di stampo mafioso, che i probabili
responsabili possano aver goduto di coperture o connivenze omertose o atteggiamenti
altrimenti compiacenti all’interno delle forze dell’ordine e degli apparati
dello Stato preposti alle indagini.
Ebbene,
dei risvolti umani della vicenda e delle implicazioni predette questa Corte
ha tenuto conto al limitato fine di sceverarne per quanto possibile elementi
di conoscenza e di comprensione dei fatti, con particolare riguardo alla
personalità della vittima, alla sua vicenda personale e politica
e al contesto storico e ambientale in cui questa si è snodata; e
quindi anche alla possibile causale del delitto, nonché, preliminarmente,
alla qualificazione (come tale) del fatto. Ma tutto ciò avendo cura,
al contempo, di bandire dal proprio orizzonte valutativo qualsiasi condizionamento
o suggestione che potesse preludere alla formazione di un pregiudizio,
in un senso o nell’altro, nella valutazione delle responsabilità
individuali e, prima ancora, in ordine alla stessa configurazione del fatto.
§2.-
ITER DELLA VICENDA GIUDIZIARIA: dall'ipotesi del suicidio alla
certezza dell'omicidio.
2.1.
Il fatto e le risultanze dei primi accertamenti
Ma
il caso IMPASTATO è stato anzitutto oggetto di una storia giudiziaria
complessa e travagliata quant’altre mai, delle quale vanno ripercorse le
tappe salienti, a partire dal suo primo capitolo, che è consacrato
nella sentenza ordinanza emessa dal Consigliere Istruttore Dr. Antonino
CAPONNETTO il 19.05.1984.
La
sentenza contiene un’accurata ricostruzione dei fatti e delle indagini
espletate fino ad allora: la più puntuale possibile sulla scorta
delle risultanze dei primi accertamenti investigativi e di fonti del tutto
autonome e distinte dalle successive rivelazioni dei collaboratori di Giustizia
(e relative indagini a riscontro) e dagli ulteriori particolari e retroscena
disvelati dai congiunti della vittima.
Essa
dichiarava non doversi procedere in ordine ai delitti di omicidio premeditato
in danno di Giuseppe IMPASTATO e di detenzione e porto illegali di esplosivo
per esserne rimasti ignoti gli autori, con ciò ponendo come punto
fermo e acclarato che di omicidio si era trattato.
Nella
parte motiva, e con argomenti fondati sull’esito degli accertamenti tecnici
espletati – e segnatamente, consulenza medico legale e indagine balistica
– sulle risultanze delle numerose deposizioni testimoniali e su stringenti
considerazioni logiche, viene decisamente disattesa l’ipotesi di un suicidio
o di un incidente comunque legato ad un attentato terroristico messo in
atto dallo stesso IMPASTATO; e si perviene piuttosto alla conclusione che
questi “è rimasto vittima di un efferato omicidio, attuato con
modalità tali da far attribuire la morte ad un deliberato atto omicida
o ad un’accidentale esplosione, e comunque nel quadro di un attentato dinamitardo,
e da farne quindi derivare discredito, al tempo stesso, al movimento politico
di cui la vittima era il principale esponente della zona.”.
Inoltre,
dalla premessa parimenti acclarata che il giovane IMPASTATO aveva “incentrato
il suo impegno di lotta contro le prevaricazioni, gli abusi e gli illeciti
di taluni amministratori, e – soprattutto – di ben individuati gruppi e
personaggi mafiosi”, si ricava, per logica induzione, il più
che ragionevole convincimento che “proprio in questi ambienti sia stata
decisa e attuata la soppressione di un così irriducibile accusatore”.
Orbene,
dalle ragioni e dalle argomentazioni su cui si fondavano simili conclusioni,
che questa Corte ritiene di dover condividere, occorre prendere le mosse,
con il conforto, se del caso, di testuali richiami alla motivazione della
stessa sentenza, posto che si tratta pur sempre di una sentenza istruttoria
di non doversi procedere e come tale inidonea a dispiegare efficacia di
giudicato pure in ordine a quanto accertato in punto di fatto; e considerato
che la difesa dell’odierno imputato ha rimesso in discussione anche il
punto che si dava per definitivamente assodato, riproponendo in pratica
l’ipotesi del suicidio o, in subordine, dell’esplosione accidentale comunque
legata ad un progetto di attentato dinamitardo.
Va
detto subito che tale ipotesi, consacrata nei due rapporti datati 10 e
30 Maggio 1978 a firma dell’allora Maggiore SUBRANNI, Comandante del reparto
Operativo dei Carabinieri che personalmente diresse le prime indagini,
tramonta definitivamente, come già ricordato, a conclusione dell’istruzione
sommaria. E lo stesso Maggiore SUBRANNI, che ne era stato il più
strenuo sostenitore, nelle deposizioni rese all’A.G. in data 25.12.80 e
16.07.82, ammise l’erroneità del suo iniziale convincimento, riconoscendo
che gli elementi emersi dallo sviluppo delle successive indagini comprovavano
che non si era trattato di suicidio, bensì di un vero e proprio
omicidio premeditato:
“nella
prima fase delle indagini , si ebbe il sospetto che l'Impastato morì
nel momento in cui stava per collocare un ordigno esplosivo lungo la strada
ferrata. Questi sospetti, però, vennero meno quando, in sede di
indagini preliminari, svolte da Magistrati della Procura, emersero elementi
che deponevano più per l'omicidio dell'Impastato che per una morte
accidentale cagionata dall'ordigno esplosivo. Dalle indagini a suo tempo
svolte, emerse in maniera certa che l' Impastato era seriamente e concretamente
impegnato nella lotta contro il gruppo di mafia capeggiato da Gaetano Badalamenti
che l'Impastato accusava di una serie di illeciti, anche di natura edilizia.
In ordine a quest'ultima circostanza, muoveva anche accuse ad un certo
Finazzo da lui ritenuto mafioso e legato al Badalamenti.”.(v.fg.
110, vol. II).
In
realtà, gran parte degli elementi emersi dalle indagini dei magistrati
della Procura e dell’Ufficio Istruzione di Palermo, cui allude l’Ufficiale
sunnominato, erano già stati acquisiti nel corso dei primi accertamenti
investigativi e figuravano agli atti in possesso degli Inquirenti già
alla data di stesura del primo rapporto SUBRANNI o, quanto meno, all’epoca
del suo secondo rapporto. Essi però scontarono una sorta di avversione
preconcetta degli stessi Inquirenti a dare credito a causali del fatto
diverse e alternative all’ipotesi dell’attentato terroristico, che fu formulata
nell’immediatezza del fatto, e cioè la stessa mattina del 9 Maggio
’78, prima ancora di attendere l’esito degli accertamenti preliminari e
quando ancora era in corso la pietosa raccolta dei resti del povero IMPASTATO.
Lo prova il fonogramma urgente a firma del Dott. Gaetano MARTORANA (allora
procuratore aggiunto) trasmesso al Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Palermo appunto il 9 Maggio. Non vi è indicato l’orario,
ma dal suo contesto si evince che non era stato ancora formalizzato il
riconoscimento del cadavere che avvenne, come sappiamo, alle 12.15 di quella
stessa mattina. Dalle testimonianze rese alla Commissione parlamentare
di inchiesta sul caso IMPASTATO abbiamo appreso che, in effetti, quella
mattina fu tenuto un summit presso il Comando della Stazione dei carabinieri
di Cinisi, alla presenza di alti ufficiali dell’Arma e dei magistrati della
Procura di Palermo investiti del caso, mentre erano in corso le operazioni
di rito – tra cui appunto il riconoscimento del cadavere – cui era stato
delegato il Pretore di Carini (cfr. stralcio del verbale di audizione del
Dott. TRIZZINO in data 25 Novembre 1999, pagg.43-44 e pag. 107, nt. 180
della Relazione in atti).
I
risultati di quella riunione, e quale fosse l’atteggiamento degli Inquirenti
che vi presero parte, sono ben riflessi e condensati nel testo del fonogramma
a partire dalla sua titolazione:
“OGGETTO:
Attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitarda-
Morte di persona allo stato ignota, presumibilmente identificatesi in IMPASTATO
Giuseppe, nato a Cinisi il 15.01.1948”.
“A
norma dell’art. 233 c.p.p. informo l’E.V. di quanto segue:
Verso
le ore 0.30- 1 del 9.05.1978, persona allo stato ignota, ma presumibilmente
identificatesi in tale IMPASTATO Giuseppe, in oggetto generalizzato, si
recava a bordo della propria autovettura FIAT 850 all’altezza del km. 30+180
della strada ferrata Trapani-Palermo per ivi collocare un ordigno dinamitardo,
che, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore.”
“La
ricognizione dei luoghi effettuata dal Pretore di Carini accertava che
il cadavere, di cui rimangono due tronconi degli arti inferiori ed una
mano, è stato dilaniato dall’onda d’urto dell’esplosivo, spandendo
i resti nel raggio di 300 metri dalla linea ferrata, che rimaneva danneggiata.”
“Sul
luogo, ad una distanza di circa 50 metri dalla linea ferrata, veniva rinvenuta
l’autovettura dell’IMPASTATO con un cavo telefonico applicato alla batteria
e, nel punto posteriore, una trentina di metri dello stesso filo, presumibilmente
da collegare alla carica esplosiva per chiudere il circuito e provocare
l’esplosione.”
“I
CC. del Reparto Operativo del Gruppo di Palermo, prontamente intervenuto,
procedevano a perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’IMPASTATO,
rinvenendo, tra l’altro, una lettera con la quale il predetto IMPASTATO
manifestava propositi suicidi.”
“Di
conseguenza, le indagini del caso vengono espletate tenendo presente sia
l’ipotesi del suicidio che quella dell’attentato dinamitardo.”
“E’
da tenere presente che dalle informazioni raccolte sul posto da questo
Ufficio, intervenuto prima in persona del Sost. Procuratore della repubblica
dr. Domenico SIGNORINO e poi in persona del sottoscritto, l’IMPASTATO risulta
appartenente al movimento di estrema sinistra “Democrazia proletaria”,
di cui peraltro era segretario politico e candidato alle prossime elezioni
amministrative.”
“Mi
riservo ulteriori notizie”.
2.2.
Le suggestioni del clima storico politico e l'ipotesi dell'attentato terroristico.
Da
questo documento si evince che la tesi del suicidio legato ad un attentato
terroristico viene subito sposata dagli Inquirenti come unica spiegazione
plausibile del fatto, e quindi con accenti di certezza. L’unico dubbio
che sembra residuare attiene alla sussistenza del proposito suicida, lasciandosi
intravedere la possibilità di una morte accidentale del presunto
attentatore. E si evidenziano altresì gli elementi da cui traeva
origine quel convincimento, che sarà poi ribadito nei rapporti giudiziari
del Magg. SUBRANNI, ma soprattutto la componente di tacito pregiudizio
politico-ideologico che ne faceva un atteggiamento preconcetto: 1)il potente
esplosivo il cui scoppio ha dilaniato “lo stesso attentatore” era stato
collocato sulla linea ferrata; 2) il meccanismo di innesco della carica
esplosiva appariva riconducibile al cavo di tipo telefonico applicato alla
batteria dell’auto dell’IMPASTATO, dal cui cofano fuoriuscivano appunti
dei fili; 3) il rinvenimento a casa della zia, BARTOLOTTA Fara, presso
cui lo stesso IMPASTATO dimorava, di una lettera in cui egli manifestava
propositi suicidi.
Ma
particolare risalto veniva conferito alla collocazione e al ruolo politici
di Giuseppe IMPASTATO, qualificato come militante ed elemento di spicco
di una formazione politica di estrema sinistra. Per comprendere come questo
dato assumesse una precisa connotazione indiziaria, tanto da essere segnalato
a coronamento di un quadro ricostruttivo tutto incentrato sull’ipotesi
dell’attentato terroristico; e quanto possa aver pesato nel determinare
gli Inquirenti a dare un peso preponderante a quell’ipotesi, bisogna riportarsi
alla drammatica temperie storico-politica di quegli anni, anzi di quei
giorni.
Proprio
la mattina del 9 Maggio 1978, il Paese è scosso dalla notizia del
rinvenimento del cadavere dell’on. MORO, trucidato dalle Brigate Rosse:
si concludeva così nel modo più cruento la tragica vicenda
iniziata circa due mesi prima, e precisamente il 16 Marzo 1978, del sequestro
del presidente del partito di maggioranza relativa (e della strage della
sua scorta) che segnò il punto culminante della strategia di attacco
terroristico allo Stato – intrapreso con l’omicidio del procuratore generale
di Genova COCO nel Giugno 1976 - ad opera delle Brigate Rosse e di altri
gruppi armati, sedicenti avanguardie di una vagheggiata rivoluzione proletaria.
(Una vicenda che angosciò e divise l’opinione pubblica e le forze
politiche, che dilaniò le coscienze, costringendo a scelte impietose;
e che pesò in modo decisivo sugli equilibri e i successivi sviluppi
del quadro politico e istituzionale.).
Già
l’anno precedente si era chiuso con l’assassinio del vice-direttore de
“La Stampa” Carlo CASALEGNO (ferito a morte il 16 Novembre), cui era seguita
l’uccisione il 29 Dicembre a Bari dello studente della Federazione Giovanile
Comunista Italiana, PATRONE, ad opera di neo-fascisti. In precedenza, le
Brigate Rosse avevano assassinato il presidente dell’ordine degli avvocati
di Torino (28 Aprile) e ferito alle gambe diversi e autorevoli personaggi
del mondo dell’informazione (il 1° Giugno a Genova il vice-direttore
del Secolo XIX, BRUNO; il 2 Giugno,a Milano, il direttore del Giornale
Nuovo, MONTANELLI; e il giorno dopo a Roma, il direttore del TG1, ROSSI).
Ma va sottolineato,soprattutto, che nel 1977, complessivamente, si registrarono
2.128 attentati, e cioè il doppio di quelli compiuti l’anno precedente;
e la ripresa delle attività terroristiche (di sinistra, ma anche
di destra: compaiono nuove sigle ed organizzazioni clandestine del terrorismo
nero, come i N.A.R. e Terza Posizione), nel contesto di una generale radicalizzazione
degli antagonismi sociali sotto i colpi di una pesante crisi economica
e di un’inflazione galoppante, si salda, proprio in quell’ anno con una
nuova esplosione della protesta studentesca: nasce il movimento c.d. del
’77 che inizialmente teorizza la necessità di riappropriarsi della
sfera dei bisogni personale e di valorizzare la dimensione privata, ma
presto sviluppa, nelle sue frange più organizzate, l’inclinazione
allo scontro e alle violenze di piazza. Tra il 7 e l’11 Marzo, Bologna
è sconvolta dalla guerriglia urbana: nel corso di scontri con la
polizia, muore uno studente di Lotta Continua, LORUSSO. Nella manifestazione
di protesta che ne seguì a Roma, il 12 Marzo, ancora violenti scontri
e il 21 Aprile sempre a Roma da un corteo di autonomi sono esplosi colpi
d’arma da fuoco e muore l’Agente di Polizia PASSAMONTI. Le eccezionali
misure di ordine pubblico adottate danno la misura della gravità
della tensione: per il periodo 22 Aprile-31 Maggio 1977, su disposizione
del Ministro degli Interni, è vietata su tutto il territorio nazionale
qualsiasi manifestazione di piazza. Ma nonostante il divieto, il 12 Maggio,
su iniziativa dei radicali, si svolge a Roma una manifestazione per celebrare
l’anniversario della vittoria abortista: durante una
carica
della polizia, la studentessa Giordana MASI rimane uccisa per un colpo
d’arma da fuoco. Il 1° Ottobre, una manifestazione antifascista seguita
all’uccisione dello studente di Lotta Continua Walter ROSSI degenera in
atti di violenza: viene incendiato un bar frequentato da giovani neofascisti,
e uno di loro muore.
Anche
il 1978 si apre nel segno di una recrudescenza della violenza terroristica
e squadrista, che si avvia ormai ad essere una variabile indipendente delle
vicende politiche nazionali ed un fattore abituale di malessere e angoscia,
fino al limite dell’assuefazione, nella coscienza e nel sentire diffuso.
Il 4 Gennaio viene assassinato il capo dei sorveglianti della FIAT di Cassino
e l’omicidio è rivendicato da un gruppo denominato “Operai armati
per il comunismo”. Il 7 gennaio, extraparlamentari di sinistra uccidono
a Roma due militanti del Fronte della Gioventù, Franco BIGONZETTI
e Francesco CIAVATTA. Negli scontri che seguono con la polizia (e con gruppi
di “autonomi”), resta ucciso lo studente missino Stefano RECCHIONI. (Né
mancano pesanti implicazioni politiche del clima di radicalizzazione della
conflittualità sociale: il 12 Gennaio il Dipartimento di Stato americano
invita i “leaders democratici” dell’Occidente ad evitare alleanze
con i comunisti; il 16 gennaio il Presidente del Consiglio in carica, G.
ANDREOTTI, rassegna le dimissioni. Su impulso dell’on. MORO vengono avviate
difficili trattative per la formazione di una maggioranza programmatica
favorevole ad un governo monocolore a guida democristiana, ma con l’appoggio
esterno del P.C.I.).
Ed
ancora, il 20 Gennaio le “Unità comuniste combattenti” uccidono
a Firenze un poliziotto. Il 14 Febbraio tornano in scena le Brigate Rosse,
uccidendo a Roma il consigliere di cassazione Riccardo PALMA. E il 10 Marzo
a Torino, dove si è finalmente aperto il primo storico processo
alle stesse Brigate Rosse, uccidono un testimone, Rosario BERARDI, Maresciallo
di Polizia. Indi il 16 marzo, sequestrano l’on. MORO trucidando i cinque
uomini della sua scorta. (Proprio quella mattina la Camera era riunita
per ascoltare le dichiarazioni programmatiche e votare la fiducia al nuovo
Governo ANDREOTTI).
Anche
nelle settimane e nei mesi che seguono la tragica mattina del 9 maggio
’78, la violenza terroristica proseguirà, peraltro, a scandire con
lugubre puntualità le cronache del tempo.
Le
B.R. uccidono: il 21 Maggio, il capo dell’antiterrorismo della questura
di Genova, Antonio ESPOSITO; il 6 Giugno, ad Udine, un maresciallo delle
guardie carcerarie; e il 10 Ottobre, a Roma, il Direttore degli Affari
Penali delMinistero di Giustizia,
Girolamo TARTAGLIONE. L'8 Novembre, a Patrica, presso Frosinone, vengono
assassinati, in un agguato rivendicato dalle “Formazioni comuniste combattenti”,
il procuratore capo della Repubblica, Fedele CALVOSA, un agente e l’autista.
Infine,
il 15 Dicembre, a Roma, “guerriglia comunista” uccide (per sbaglio) un
giovane.
(Cfr.
cronologia degli avvenimenti in “L’Italia Contemporanea”, Storia d’Italia
a cura di G. SABBATUCCI e V. VIDOTTO, LATERZA 1999, pagg. 623-626; e, a
cura di Luca PES, in S. LANARO, Storia dell’Italia Repubblicana, pagg.522-525,
, ED. MARSILIO 1992).
Così
un autorevole storico riassume il clima di tensione e di esasperata conflittualità
socialeideologica che percorre e
lacera l’inquieta società italiana in quegli anni, modificandone
anche costumi e mentalità:
“Nel
tempo si consolidarono alcuni rituali : il vocabolario elementare erano
le occupazioni, i cortei e le manifestazioni, più o meno militanti,
ossia più o meno violente. Seguirono gli espropri proletari, il
gesto delle armi e le armi stesse. Il terrorismo codificherà la
cospirazione, la setta, la clandestinità, il gesto estremo.
“Nessun
paese europeo conobbe una stagione così insistita e prolungata di
conflitti sindacali e non, una così ricca varietà di forme
e di livelli di protesta. Nessun paese europeo conobbe un terrorismo politico,
di destra e di sinistra, attivo per un periodo così lungo e con
un costo in vite umane così elevato. Solo l’Italia conobbe un’area
così ampia di indulgenza per le forme di violenza sovversiva e un
così lungo consenso, o tolleranza di fatto, per il terrorismo di
sinistra: agli occhi di molti militanti i terroristi compivano errori teorici
e ideologici, di strategia e di tattica, ma non erano percepiti come avversari,
né condannati per la minaccia portata alla convivenza politica della
collettività. Erano i “compagni che sbagliano”. Del resto lo slogan
“né con lo Stato né con le B.R.” che ricordava il “né
aderire né sabotare”dei socialisti durante la prima guerra mondiale,
dimostrava una diffusa alterità, non limitata ai soli settori della
nuova sinistra, rispetto alle ragioni della Repubblica” (Cfr. V. VIDOTTO,
“La Nuova società”, in L’Italia Contemporanea, cit. pagg.68-69).
In
effetti, a larghi settori dei partiti e delle formazioni della sinistra,
o almeno dei gruppi riconducibili all’area della c.d. sinistra extra-parlamentare,
si rimproverava un atteggiamento diffuso di eccessiva indulgenza e comprensione
nei riguardi dei militanti del Partito armato, e l’ambiguità di
una condanna del metodo della lotta armata non disgiunta da condivisione
o giustificazione delle sue finalità rivoluzionarie.
Ciò
posto, non deve stupire che l’etichetta di militante dell’estrema sinistra,
nonché proveniente dalle fila di Lotta Continua, ricavata dalle
informazioni assunte in loco nei riguardi del giovane IMPASTATO, si prestasse
a ad essere utilizzato come elemento unificante di una serie di elementi
indiziari che sembravano convergere a delineare l’ipotesi che egli fosse
rimasto vittima di un attentato terroristico da lui stesso ordito e messo
in atto.
2.3.
La personalità della vittima: modi e contenuti di una militanza
politica e civile
1-
In realtà, le informazioni raccolte già nei primi giorni
di indagine sul conto della personalità, del tenore e dei contenuti
dell’impegno politico dell’IMPASTATO – e segnatamente le testimonianze
rese dai prossimi congiunti, dagli amici e dai compagni di partito e la
documentazione acquisita in esito alle perquisizioni domiciliari – ne fornivano
un’immagine addirittura antitetica rispetto agli stereotipi del militante
del partito armato qual era già all’epoca consegnato dalle cronache
giudiziarie (Il 9 Marzo ’78 era iniziato a Torino il primo storico processo
alle Brigate Rosse, dopo un rinvio di quasi un anno per il clamoroso rifiuto
dei giudici popolari sorteggiati di accettare l’incarico).
Giuseppe
IMPASTATO non aveva alcun tratto in comune con la figura del terrorista
che nasconde la sua vera identità o i suoi illeciti disegni dietro
l’apparenza di un’anonima quotidianità, perfettamente integrato
nel corpo sociale per tessere nell’ombra le sue trame di morte, sfuggendo
all’attenzione e all’azione di contrasto e prevenzione delle forze dipolizia.
Al
contrario, egli professava apertamente le sue idee rivoluzionarie e, oltre
ad essere l’elemento di punta del gruppo di giovani militanti di sinistra
che si riconoscevano nelle posizioni e nei programmi del partito di Democrazia
Proletaria (v. tra gli altri, LA FATA Pietro, 10.05.78, fg. 77 vol. 891:
“All’interno del gruppo di Democrazia Proletaria Giuseppe IMPASTATO era
un punto di riferimento concreto in quanto aveva alle spalle un bagaglio
di esperienza politica superiore a tutti gli altri. Con ciò non
voglio dire che egli fosse il capo perché un simile concetto è
estraneo alla nostra ideologia, ma debbo soggiungere che egli era un personaggio
di maggiore suggestività”; cnf. anche BARBERA Giuseppe e CARLOTTA
Francesco, fg.126-127) aveva assunto cariche di vertice, almeno in ambito
locale, nelle formazioni politiche della sinistra c.d. extra parlamentare
in cui aveva militato in precedenza, come risulta dalla documentazione
che già all’epoca era in possesso dell’Arma (in particolare, era
stato segretario delle sezioni di Cinisi e Terrasini della “Unione Comunisti
Italiani Marxista-Leninista”; e nel 1976 era stato il candidato di Lotta
Continua nella lista per le elezioni regionali presentata da Democrazia
Proletaria, riportando peraltro in quella competizione elettorale un brillante
successo personale).
E
infatti egli fu oggetto di costante attenzione da parte dei carabinieri
che avevano aperto un fascicolo a lui intestato fin dal Dicembre del 1968,
quando veniva segnalato come militante del P.S.I.U.P. di “ideologia
filocinese” e quindi “pericoloso per l’ordine pubblico”, pur
non avendo – alla data di uno dei primi di numerosi rapporti riservati
sul suo conto – “pregiudizi penali, politici, né psicopatologici
agli atti degli uffici giudiziari competenti di Palermo” (cfr. vol.
3, fg. 689 e segg. della documentazione relativa all’attività integrativa
d’indagine del 4.04.2000. Ivi l’estensore del rapporto datato 17.01.69
si premura di aggiungere che “Comunque è di ideologia estremista
di sinistra”).
Ma
a dire quanto il giovane IMPASTATO fosse estraneo a qualsiasi forma di
violenza – ed in particolare alla violenza come strumento di lotta politica
– e quindi alieno dal compire atti terroristici non sono solo le prime
testimonianze in tal senso rese dal fratello Giovanni o dalla cognata VITALE
Felicia o dai suoi amici e compagni di partito e poi ribadite e approfondite
nel corso dell’istruzione formale. Ve n’è traccia anche nei pochi
reperti documentali agli atti che, in qualche modo, fanno luce sui contenuti
e il modo di far politica dell’IMPASTATO.
Prezioso
si rivela, sotto questo profilo, l’esito delle perquisizioni domiciliari
effettuate a casa IMPASTATO ed anche presso l’abitazione della zia, BAROLOTTA
Fara.
Tale
esito non fu solo negativo, come recitano i relativi verbali, rispetto
alla ricerca di armi munizioni, materiale esplosivo o qualunque altra traccia
di coinvolgimento in attività terroristiche. In realtà, fu
rinvenuto e informalmente sequestrato materiale cartaceo (opuscoli volantini
ciclostilati ecc.) rivelatosi inconsistente o inconducente ad asseverare,
nei riguardi di Giuseppe IMPASTATO, l’etichetta di terrorista, ma utilissimo
a lumeggiarne la personalità ed il modo di intendere e di vivere
l’impegno politico.(Cfr.fg. 745 e segg. del vol. 4 della documentazione
relativa all’attività integrativa d’indagine del 4.04.2000: atti
contenuti nel fascicolo riservato in possesso dei Carabinieri e di cui
la Commissione di inchiesta parlamentare aveva chiesto la trasmissione
al Comando provinciale di Palermo della Regione Carabinieri “Sicilia”).
Ed
invero, non si trovò traccia di pubblicazioni clandestine, di volantini
o altro tipo di documentazione che incitasse o inneggiasse alla lotta armata;
e tanto meno di progetti di attentati o atti di sabotaggio o peggio manuali
di istruzione per un “fai da te” del terrorismo armato. (A meno che non
si spaccino per tali due testi del professore padovano Toni NEGRI, pubblicati
nella collana “Opuscoli marxisti” edita da FELTRINELLI: testi-icona, in
quel tempo, per gran parte dei militanti della c.d. sinistra extraparlamentare
e opera di un “cattivo maestro” che però all’epoca figurava tra
i più gettonati maitre à penser nel non esaltante panorama
offerto dalla pubblicistica di sinistra).
Spiccavano
piuttosto documenti quali: lo Statuto nazionale dell’A.R.C.I.; una fotocopia
dello Statuto e dell’atto costitutivo di una sezione territoriale della
stessa associazione; un documento che illustra in modo dettagliato costituzione,
oggetto, finalità e iniziative di una serie di organismi e associazioni
che oggi si definirebbero “no profit”, sorte a Partinico ed operanti
anche nei territori limitrofi (un consorzio di acque irrigue, cooperative
agricole ed artigianali ecc.); un programma di iniziative teatraliche
illustra anche la concezione artisticadel
gruppo teatrale “Living Theatre”; l’elenco nominativo dei tesserati ai
due cicli di abbonamento del Cineforum di cui lo stesso IMPASTATO era organizzatore
e responsabile per il biennio 1976/77 e relativa contabilità. (Fa
un certo effetto constatare come, nel biennio in cui divampava la violenza
di piazza e la nuova protesta giovanile si saldava con la recrudescenza
del terrorismo, Giuseppe IMPASTATO si occupava con il massimo rigore della
gestione di un cineforum, come può evincersi dallo scrupolo con
cui risultano annotati i movimenti in entrata e in uscita di cui si componeva
il modestissimo bilancio dell’iniziativa; o progettava di costituire una
sezione territoriale dell’ARCI).
Ed
ancora: un volantino (ciclostilato in proprio) di sostegno alle ragioni
della legalizzazione dell’aborto nel quadro di una più complessiva
campagna per i diritti civili; e un volantino in cui si censura la strumentalizzazione
dell’eccidio di due carabinieri, avvenuto nel Gennaio del 1976, in una
caserma di Alcamo come pretesto per criminalizzare e perseguitare i gruppi
di estrema sinistra e le voci di opposizione, e si denunzia invece la matrice
mafiosa del crimine.
Tra
il materiale cartaceo oggetto questa volta anche di sequestro formale figurano
poi 5 lettere (due indirizzate a Giuseppe IMPASTATATO, due a LA FATA Gianfranco
ed una ai “Comunisti” di Cinisi), contenenti minacce nei confronti di Giuseppe
IMPASTATO ed altri componenti del suo gruppo, tra i quali MANIACI Roberto
e LA FATA Gianfranco): lettere anonime, ovvero a firma, una, senza data,
di un gruppo denominatosi “Avanguardia S.M.A.” e, le altre, spedite in
date comprese tra Novembre e Dicembre del 1973, a firma di un fantomatico
gruppo di “muratori” di Cinisi. Tutte si riferivano all’impegno profuso
dal gruppo facente capo all’IMPASTATO nell’organizzare la protesta degli
edili a Cinisi, in occasione delle agitazioni sindacali verificatesi nei
primi anni ’70 e intimavano di desistere dall’intraprendere ulteriori vertenze,
vantando “appoggi da certe autorità politiche”, e
minacciando, in caso contrario, pesanti ritorsioni (“Noi agiremo con
la forza appena sappiamo che voi fate le vertenze….”. “… E tu
Giuseppe IMPASTATO sarai il primo a pagarla cara.”. E in una delle
due missive spedite al LA FATA: “Anche tu devi finirla. Noi abbiamo
mandato delle lettere a i tuoi amici comunisti di Cinisi, per dirvi a voi
tutti che dovete finirla con i picciotti muratori…..”. “Anche ai
tuoi amici abbiamo detto che siete controllati, se continuate vi possiamo
fare saltare pure la casa. Abbiamo informatori che ci dicono tutto, perciò
dovete stare attenti. Dovete finirla a fare diventare comunisti i muratori
di Cinisi”).
Figura
altresì la famosa letterache
fu interpretata come una sorta di testamento spirituale del giovane IMPASTATO,
che in essa avrebbe esternato il proposito di suicidarsi poi messo in atto,
legandolo ad un gesto eclatante come un attentato terroristico, secondo
la tesi sposata nei due rapporti SUBRANNI.
Con
riserva di tornare nel merito, per dimostrare la fallacia di quel ragionamento
e la clamorosa svista che lo inficiava nella datazione della lettera, val
qui rammentare un brano che non è riportato in nessuno dei due rapporti
citati, ma che si rivela quanto mai utile a fotografare il percorso morale
e intellettuale dell’IMPASTATO, e la distanza che lo separava dalla psicologia
criminale del terrorista. Ne emerge, invero, più che un giudizio
politico di disapprovazione, addirittura un personale ed interiore disgusto
per la piega assunta dalle vicende della lotta politica a partire proprio
dal 1977:
“Ricordo
molto bene che, quel giorno, (NdR: poco prima aveva indicato la data
del 13 Febbraio, vigilia della prima manifestazione studentesca cittadina)
trascrissi su una parete del circolo una famosa canzone del ’68 in cui
si parla di compagni e compagne, di operai e studenti e di facce sorridenti.
“In
quel gesto, volevo esprimere il mio desiderio di tornare a vivere e sorridere
come nel ’68 e fino a tutto il ’76.
“Si
trattava solo di una pietosa aspirazione e ne avevo piena coscienza”.
Ora
è piuttosto evidente, nelle frasi sopra riportate, il disagio e
il rimpianto per come, nei nuovi scenari delineatisi tra la fine del 1976
e i primi mesi del ’77, fossero andati smarriti il senso e la dimensione
di giocosa vitalità che si poteva ancora respirare appunto “fino
a tutto il 1976”: e i nuovi scenari politici sono quelli segnati dalla
recrudescenza del terrorismo, in cui all’iniziale folclore contestatario
dei “creativi” (come i c.d.”indiani metropolitani”) si mescola e sovrappone
il plumbeo nichilismo estetizzante dei seguaci della lotta armata.
Non
è facile, in verità, rinvenire manifestazioni altrettanto
convinte e convincenti di un’accorata ed interiore presa di distanze dalla
psicologia criminale del terrorismo brigatista, in cui “il nulla non deriva
dall’ablazione di sé delle persone, ma dalla totale mancanza di
senso delle relazioni che intrattengono, delle azioni che commettono, degli
ambienti che frequentano: un mondo dove non esistono confini tra il bene
e il male, ma dove sono banditi anche i sentimenti e dove capire e osservare
la realtà è solo noioso, superfluo, fuorviante. Conta solo
piace re a se stessi, e magari riempire le ore di spleen spegnendo nel
nulla le vite altrui” (Cfr. S.LANARO, op. cit. pag. 427).
E’
agli atti la trascrizione di alcuni brani o di intere puntate del programma
radiofonico di satira politica “Onda Pazza”, ideato e condotto da Giuseppe
IMPASTATO e diffuso dai microfono di Radio-Aut: le relative bobine furono
consegnate da IMPASTATO Giovanni al G.I. Dott. CHINNICI il 7.12.78 (l’ultima
puntata del programma fu trasmessa tre giorni prima della sua morte: la
relativa bobina, nell’etichetta intitolata “Commissione elettorale. Situazione
pre-elettorale-Mafia-D.C.”, porta infatti la data del 5/05/78).
Ebbene,
nonostante la veemente carica di polemica politica e anche ideologica che
pervade la dissacrante satira che l’IMPASTATO rivolge contro esponenti
di partito e vari personaggi delle istituzioni locali, in nessun passo
si registra il minimo cedimento a simpatia o comprensione per le ragioni
della lotta armata. Semmai, egli spende parole di solidarietà in
favore di chi, a suo giudizio, era ingiustamente accusato di attività
terroristiche o di appartenenza a gruppi eversivi, e sul presupposto che
le accuse fossero infondate: così nel caso dell’appello in favore
di Petra Kraus, che figurain uno
degli scorci non umoristici, ma di riflessione e dibattito su temi di attualità
della trasmissione.
D’altra
parte, sotto tutte le latitudini, storico-ideologiche e geo-politiche,
il terrorista, per definizione e per vocazione, non crede al valore della
politica, o, almeno, della politica intesa come strumento di organizzazione
e mediazione degli interessi, o anche di rottura degli assetti di potere,
ma pur sempre attraverso il libero confronto-scontro delle idee e la ricerca
(non violenta) del consenso e della persuasione. A questi valori egli sostituisce
la ricerca di obbiettivi da distruggere materialmente e di individui da
eliminare fisicamente, e persegue un suo disegno escatologico senza curarsi
di aggregare consensi e tanto meno di sviluppare (anche) un’azione finalizzata
a risultati più o meno immediati di utilità sociale.
Giuseppe
IMPASTATO, per quanto può desumersi non solo dalle testimonianze
di parenti e compagni di partito ma anche da dati oggettivi della sua biografia,
vive la politica come una passione ed un impegno quotidiani che lo spingono
a produrre e confrontare idee ed iniziative socializzanti. Del repertorio
politico utilizza tutti gli strumenti tradizionali, dal volantinaggio,
alla partecipazione a dibattiti ed assemblee, alla diffusione di opuscoli
e ciclostilati; alla vendita di quotidiani e periodici a scopo di autofinanziamento,
ai comizi; e vi associa anche strumenti più prossimi alle nuove
forme di creatività individuale e collettiva: mostre e spettacoli
in piazza, interviste e programmi radiofonici.
La
stessa scelta della satira, sempre come strumento di lotta politica, è
rivelatrice, al contempo, di una sincera vocazione libertaria e di un impegno
politico concepito e mirato a scuotere le coscienze e stimolare la critica
e il confronto delle idee.
E
deve altresì presumersi che egli intendesse condurre la sua battaglia
politica all’interno e non contro le istituzioni, posto che, dopo aver
riportato un brillante successo personale nelle elezioni regionali del
1976 – riuscendo il più votato della sua lista, a Cinisi: v. esposto
in data 16 Maggio ’78 presentato da IMPASTATO Giovanni e da sua madre BARTOLOTTA
Felicia – stava ripetendo l’esperienza, candidandosi alle elezioni per
il rinnovo del consiglio comunale del suo paese. Al riguardo, è
emerso da innumerevoli testimonianze come egli conducesse in prima persona
la campagna elettorale, tenendo comizi e rilasciando interviste, ma anche
girando con la sua auto per le vie del paese per la più classica
delle forme di propaganda elettorale (Cfr. BARTOLOTTA Andrea, LA DUCA Vito,
LA FATA Pietro, DI MAGGIO Andrea).
Nel
complesso, può dirsi acclarato che egli poneva al centro del suo
impegno e del suo modo di far politica un capillare lavoro di contro-informazione,
mirato a sensibilizzare le coscienze sui temi del ripristino della legalità
attraverso l’incessante denunzia di speculazioni illecite e collusioni
politico mafiose, e ad incitare alla ribellione contro il potere mafioso,
ma anche ad aggregare consensi intorno ad obiettivi concreti di interesse
comune e di forte impegno civile.(v. infra).
Il
problema, che si trascinava da più di dieci anni, dell’insabbiamento
del porto di Terrasini, fonte di rendita sicura per le ditte appaltatrici
dei relativi ed eterni lavori di sbancamento e oggetto, da ultimo, di un
faraonico stanziamento pari a un miliardo e duecento milioni (dell’epoca);
il disinteresse dell’amministrazione comunale per le condizioni fatiscenti
dell’edificio che ospitava la scuola comunale di Terrasini; i prezzi esorbitanti
imposti dalle ditte locali, facenti capo a personaggi ben identificati,
per le forniture alle imprese impegnate nei lavori di costruzione della
vicina autostrada per Mazara del Vallo (un metro cubo di bitume costa
un milione solo nel comune di Mafiopoli); lo scandalo delle assunzioni
facili di centinaia di(presunti)
invalidi civili al Comune di Cinisi; la spartizione tra i vari gruppi politici
degli scrutatori reclutati per i vari seggi elettorali in occasione delle
imminenti elezioni comunali; il malcontento dei commercianti locali per
la mancata o insufficiente valorizzazione delle risorse turistiche a fronte
della creazione di vere e proprie isole del turismo organizzato, come il
villaggio-comunità “Citta del Mare”, a pochi chilometri da Terrasini;
gli intrallazzi e le speculazioni intuibili sullo sfondo di alcuni discussi
e controversi progetti di riassetto urbanistico o di ristrutturazione edilizia
(come il progetto di ampliamento del cimitero comunale; l’appalto per i
lavori di restauro del palazzo municipale, il cui costo sarebbe lievitato
a 54 milioni e 479 mila lire, a fronte di un preventivo stimato per circa
la metà; l’ampliamento della zona destinata ad attrezzature sportive;
il progetto di realizzazione di una strada panoramica tra Punta Raisi e
Isola delle Femmine, praticamente a ridosso della battigia); alcune puntate
quasi esclusivamente dedicate alle più recenti riunioni del Consiglio
Comunale di Cinisi in cui era in discussione l’approvazione del nuovo piano
regolatore (e si dà conto al riguardo di malumori e dissensi che
serpeggiavano all’interno dei gruppi rappresentativi della sinistra storica,
paventandosi una cementificazione selvaggia della circostante zona litoranea);
la denunzia e la polemica, particolarmente ricorrenti nelle ultime puntate
del programma, concernenti alcune speculazioni edilizie cui erano interessati
personaggi vicini a Gaetano BADALAMENTI, ribattezzato gran capo Tano
seduto, in spregio al suo onore e alla sua fama di boss incontrastato
di Cinisi (e segnatamente, l’approvazione del progetto relativo al Camping
Z10, e il progetto, già approvato dalla Commissione Edilizia, per
la costruzione di un palazzo di cinque piani nel centro urbano di CINISI,
in violazione di limiti legali di altezza e cubatura: progetto presentato
dal costruttore Giuseppe FINAZZO, indicato come socio in affari o addirittura
prestanome del boss BADALAMENTI): questo è solo un sintetico campionario
dei temi e degli argomenti trattati – per lo più attraverso una
rappresentazione parodistica di vicende e personaggi che nulla toglie alla
loro serietà e al contenuto di denunzia rigorosamente documentata
– nelle puntate del programma Onda Pazza, ideato e condotto da Giuseppe
IMPASTATO. Ma su tutti campeggia, al di là dei toni e contenuti
satirici, l’amarezza e lo sdegno per lo stato di sudditanza di un’intera
comunità descritta come ostaggio del potere mafioso che impone il
proprio ordine, incarnato nella subalternità ai voleri e agli interessi
di Don Tano (“Per Don Tanu non esistono ostacoli”; “Non si muoverà
foglia senza il nostro consenso…Se Tanu non voglia”) a suon di lupara,
e cioè con la sopraffazione e la forza dell’intimidazione (“…alcuni
nostri argomenti li hanno regolarmente dissuasi”: e sullo sfondo si
ode un rumore di spari, a proposito del modo in cui Don Percialino,
nomignolo affibbiato al FINAZZO, avrebbe soffocato le voci di dissenso
circa l’approvazione del progetto di costruzione del palazzo di
cinque piani); ma grazie anche all’arrendevole condiscendenza di amministratori
e politici imbelli o collusi (“Don Tano Seduto, nostro padre ispiratore”).
E
Gaetano BADALAMENTI è a sua volta indicato come il garante di un
ordine costituito che, in cambio dell’assoluta subalternità ai suoi
voleri, assicura che non ci siano morti ammazzati, dispensa favori
e procura o favorisce lucrosi affari, si presenta come patrono e ispiratore
di accordi proficui tra gruppi politici, amministratore locali e imprenditori.
Ma è anche accusato di arricchirsi con il traffico della droga e
di progettare, per un traffico con paesi oltre-oceano, l’apertura di nuovi
canali, utilizzando come base logistica uno dei complessi turistici in
via di realizzazione, qual era appunto il Camping Z10 (che nella
rappresentazione parodistica di Onda Pazza è ribattezzato con una
sigla non molto diversa, e cioè Z11, sponsorizzato, a dire dell’IMPASTATO,
dal BADALAMENTI attraverso suoi prestanome o fiduciari: “….Potremo
sistemare le nostre veloci canoe che porteranno al di là del mare
la sabbia bianca, le nostre canoe cariche di eroi…che merci”; “…potremo
fumare in pace il calumet con tabacco….bianco come la neve. Veramente,
lo faremo fumare agli altri il calumet della pace, il tabacco bianco”).
2-
Alcuni dei temi e argomenti sopra cennati ricorrono in altri reperti documentali
attribuiti o riferibili a Giuseppe IMPASTATO e testimoniano, per la diversa
epoca a cui risalgono, della continuità e centralità del
suo impegno contro la mafia.
In
uno dei volantini già citati, datato 31 Gennaio 1976, si lamenta
come le indagini seguite all’eccidio dei due carabinieri avvenuto qualche
giorno prima in una caserma di Alcamo si fossero indirizzate su una pista
del tutto erronea, quella del delitto politico, traducendosi in perquisizioni
a tappeto in “centinaia di abitazioni di compagni della sinistra rivoluzionaria
e del P.C.I.” dopo che una telefonata anonima ne aveva rivendicato
la paternità ad un fantomatico NAS III (Nucleo Armato Siciliano),
presunta filiazione isolana delle Brigate Rosse. E nel denunziare, di contro,
la matrice mafiosa di quel delitto, si sottolinea come esso sia stato consumato
“in una zona che è, senza ombra di dubbio, campo d’azione incontrastato
della mafia: sofisticazione del vino (Partitico), traffico degli stupefacenti
(Cinisi, Alcamo), speculazione edilizia mascherata da sviluppo turistico
(Cinisi Terrasini), sequestri di persona (Alcamo-Salemi), taglieggiamenti
ed estorsioni a danno di ditte appaltatrici di lavori pubblici, controllo
del collocamento della forza lavoro e degli enti locali, imposizioni di
ogni genere, lotte tra le cosche e una valanga di miliardi ricavato da
loschi intrallazzi, riciclati e immessi nel traffico degli stupefacenti.
Ma
la mafia non c’entra, dicono i carabinieri, bisogna cercare a sinistra,
e via a tutto fiato nelle case dei compagni….”.
(Difficile sfuggire alla suggestione di leggere in queste parole una tragica
e inconsapevole predizione di quanto sarebbe avvenuto, poco più
di due anni dopo, all’indomani della morte del loro estensore, con riferimento
alla piega che avrebbero inizialmente assunto le indagini).
In
altro volantino – su cui dovrà tornarsi per la rilevanza delle reazioni
che ne seguirono nella cerchia familiare dello stesso IMPASTATO, e la loro
refluenza su di un momento topico della vicenda sfociata nella sua morte
– che era stato diffuso per iniziativa del giovane militante di Democrazia
Proletaria nell’Aprile del 1977, si denunziavano con forza, tra le altre
speculazioni in atto con la complicità o la colpevole inerzia dei
gruppi consiliari dei partiti della sinistra storica, quelle concernenti
la costruzione di due strade: 1) la strada Siino-Fondo Orsa, dal nome delle
località che doveva attraversare, per cui era stato deciso un ulteriore
finanziamento pubblico destinato ad arricchire il solito FINAZZO; 2) la
strada “Purcaria”, sempre dal nome della contrada che avrebbe attraversato.
Quel
volantino si apriva peraltro con la denunzia del parere favorevole della
Commissione edilizia all’approvazione del progetto per la costruzione di
un palazzo a cinque piani “presentato dal famigerato FINAZZO, strascina-quacina
di Gaetano BADALAMENTI, viso pallido esperto in lupara e traffico d’eroina”
e
si sottolineava che “il lavoro di scavo per la posa delle fondamenta
è già iniziato e chiunque può vederlo (in zona Mulino)”.
Tale
volantino venne consegnato all’A.G. solo in allegato all’esposto datato
16 Giugno 1986 con cui veniva reclamata la riapertura delle indagini, dopo
la prima archiviazione: ma del suo contenuto e delle pubbliche denunzie
formulate da Giuseppe IMPASTATO avevano riferito diversi suoi amici e compagni
di partito nelle testimonianze rese già nel corso dell’istruzione
sommaria e poi dinanzi al G.I. Dott. CHINNICI (Cfr. LA FATA Pietro e BARTOLOTTA
Andrea). I passi salienti del volantino sono citati anche nel c.d. Pro-Memoria,
che fu consegnato allo stesso magistrato dai responsabili di Radio-Aut.
Ma i medesimi argomenti ricorrono pure in un brano di un intervista radiofonica
di Giuseppe IMPASTATO, registrata ai microfoni di Radio Terrasini Centrale
alcuni giorni prima della sua morte e trasmessa proprio Lunedì 8
Maggio: trasmissione che fu oggetto di commenti polemici da parte dello
stesso IMPASTATO che si dolse con i suoi compagni del collettivi di Radio-Aut
del fatto che fossero stati censurati alcuni passaggi in cui esprimeva
giudizi spezzanti nei riguardi della Democrazia Cristiana, che accusava
espressamente di collusioni con la mafia locale. (Cfr. deposizione di MANIACI
Giosue’, 9.12.78, Fg. 783531 del vol. 892; e, in allegato all’attività
integrativa d’indagine del 4.04.2000, verbale di trascrizione del brano
menzionato, effettuata dai CC. di Cinisi a seguito delle S.I. rese da VITALE
Salvatore il 3.03.1999, nonchè S.I. di CUCINELLA Giuseppe del 14.05.78:
il CUCINELLA, che aveva raccolto l’intervista, aveva consegnato la cassetta
contenente la registrazione al Mar. TRAVALI già in data 14 maggio
’78, rendendo in quella circostanza dichiarazioni piuttosto prudenti ed
evasive sul contenuto dell’intervista; si limitò infatti a riferire
che IMPASTATO aveva espresso un duro giudizio critico nei confronti dell’amministrazione
comunale di Cinisi e si era detto certo che la sua lista avrebbe conquistato
almeno un seggio).
3-
Altri volantini scritti da Giuseppe IMPASTATO e riportati nel Bollettino
dal Titolo “10 anni di lotta alla mafia” edito dalla Cooperativa CENTOFIORI
riguardano pure alcune speculazioni edilizie sponsorizzate da esponenti
mafiosi (Se ne dà conto al punto 9 del citato Pro-Memoria, ma il
Bollettino in questione fu consegnato da Giovanni IMPASTATO al G.I. CHINNICI
in occasione delle S.I.rese il 7.12.78).
Nella
documentazione consegnata dal fratello Giovanni al G.I., figurano altresì
otto fogli manoscritti dello stesso Giuseppe IMPASTATO che “riguardano
speculazioni edilizie e mafiose”. (Cfr. ancora verbale di S.I.
7.12.78).
Nell’ultimo
comizio, tenuto la Domenica del 7 Maggio ’78, Giuseppe IMPASTATO aveva
ancora una volta reiterato pubblicamente le sue denunzie su una serie di
speculazioni affaristico-mafiose. E tra le altre aveva parlato di forniture
imposte aicantieri MAZZI e ROMAGNOLI
per la costruzione dell’autostrada per Mazara, forniture cui erano interessati
i fratelli D’ANNA e il solito FINAZZO. (Cfr.punto 16 del Pro-Memoria consegnato
al G.I. CHINNICI e fg. 32 del Dossier curato dal Centro Siciliano di Documentazione,
in vol. 894).
Nell’esposto
presentato da IMPASTATO Giovanni e BARTOLOTTA Felicia già in data
16 Maggio ’78 si segnalava tra l’altro che nel corso di quel comizio, cui
aveva partecipato una folla numerosissima e non solita, Peppino
non aveva mancato di proclamare il suo proposito di condurre fino in fondo
la lotta al malaffare, una volta eletto al Consiglio comunale: “Giuseppe
aveva assicurato che, entrando in consiglio comunale, avrebbe potuto sapere
più cose, approfondire con maggiori dati quelle che conosceva già,
e comunicava alla cittadinanza di (voler)condurre meglio e con più
forza la battaglia sua e dei suoi compagni”. Si rimarcava altresì
che “Giuseppe è stato l’ispiratore e il conduttore delle campagne
di denuncia contro i BADALAMENTI e contro tanti altri presunti mafiosi”.
E se ne ricordava la condanna esplicita del terrorismo, che lo aveva indotto
a “opporsi con forza e meditata convinzione alle azioni criminali
compiute dalle Brigate Rosse”.(fg. 137-138. vol. 891).
Anche
il teste DI MAGGIO Faro, nelle S.I. rese al P.M. SIGNORINO il 17.05.78,
esclude l’ipotesi dell’attentato dinamitardo “perché l’IMPASTATO
condannava anche pubblicamente la violenza” (v. fg. 151, vol 891;
cnf. Anche IACOPELLI Fara, fg. 157)
L’ultimo
comizio era stato corredato da una mostra fotografica sul tema”Mafia e
Territorio”, che illustrava la devastazione del territorio circostante
e del vicino litorale, frutto di speculazioni selvagge e di asserite collusioni
tra imprenditori rampanti ed amministratori corrotti, con il suggello di
esponenti mafiosi che venivano espressamente menzionati. (Foto e didascalia
della mostra figurano tra i documenti che furono consegnati da IMPASTATO
Giovanni al G.I. Dott. CHINNICI, in occasione delle S.I. rese il 7.12.78).
La
mostra aveva avuto un tale successo che l’IMPASTATO aveva espresso il proposito
di ripeterla, parlandone con i suoi compagni del collettivo di Radio-Aut
proprio la sera dell’8 Maggio ’78, poco prima di andar via. (Cfr. sul punto,
verbale di S.I. rese da MANIACI Giosue’ al G.I. CHINNICI il 9.12.78, fg.
28-30 vol. 892).
Anche
il teste CARLOTTA Francesco, escusso a S.I. il 15.05.78, ha riferito che
L’IMPASTATO, in occasione di una riunione politica tenuta al Policlinico
di Palermo circa un mese prima, gli aveva parlato di analoghe iniziative,
e più precisamente di una manifestazione che aveva intenzione di
organizzare a Cinisi o a Terrasini sui temi delle centrali nucleari e delle
scelte energetiche in Sicilia.
Ulteriore
traccia della tenacia con cui il giovane militante di D.P. coltivava il
suo impegno politico e civile sul versante della lotta alla mafia, facendone
anche uno dei temi conduttori della sua campagna elettorale, si rinviene
in una testimonianza dello scrittore Michele PANTALEONE, riportata
in un articolo a stampa. In particolare, nell’articolo pubblicato sul quotidiano
“Giornale di Sicilia” dell’11.12.78, ove si dà conto di un dibattito
svoltosi il giorno prima al Liceo palermitano “Garibaldi” che faceva il
punto anche sullo stato delle indagini relative alla morte di Giuseppe
IMPASTATO, vengono riportate alcune dichiarazioni rese in quella sede dallo
scrittore. Questi avrebbe riferito che, qualche tempo prima di morire,
l’IMPASTATO lo aveva invitato ad andare a Cinisi per partecipare ad un
dibattito sulla mafia: “Ero impegnato – ha aggiunto lo scrittore – e
lo pregai di rinviare. Ci incontrammo più volte e, alla fine, concordammo
una mia visita a Cinisi per dopo le elezioni. (Lui era candidato e non
volevo dare l’impressione di parteggiare per una lista in particolare).
Sapevo comunque che da tempo Peppino IMPASTATO indagava sul traffico di
droga. E sono convinto che è questa la strada da battere se si vuole
scoprire chi l’ha ucciso”. (Cfr. fg. 233 vol.1 del fascicolo riservato
in possesso dell’Arma, trasmesso con la doc. integrativa del 4.04.2000).
Ed
invero, non risulta che Michele PANTALEONE abbia poi saputo fornire informazioni
effettivamente utili alle indagini volte a far luce sul movente e sui responsabili
del delitto. Ma quella testimonianza conferma che l’impegno anti-mafia
era uno dei temi conduttori delle iniziative e delle manifestazioni pubbliche
attuate e/o programmate da Giuseppe IMPASTATO, e, pur connotandone la stessa
campagna elettorale, si proiettava oltre quella scadenza immediata.
Anche
le testimonianze dei prossimi congiunti e degli amici e compagni di partito,
seppur con accenti diversi e da diversa angolazione, sono assolutamente
univoche e concordi nel sottolineare questo aspetto dell’impegno politico
di Peppino, nonché la concretezza delle sue pubbliche e reiterate
denunzie, sempre circostanziate e corredate da nomi e cognomi delle persone
accusate.
Nelle
S.I. rese al G.I. Dott. CHINNICI in data 7.12.78, Giovanni IMPASTATO -
ribadendo peraltro la convinzione espressa giànell’immediatezza
del fatto, e cioè che suo fratello fosse rimasto vittima di un agguato
e che i suoi assassini avessero voluto dissimulare l’omicidio dietro le
apparenze di un attentato terroristico: v. S.I. del 9 Maggio ‘78 – dichiara:
“D.R.
Tra me e mio fratello c'era un rapporto vivo di amicizia. Mio fratello
con me si apriva e spesso parlavamo della sua attività. Tale attività
era caratterizzata da una lotta a fondo contro il potere mafioso della
zona. Di questo lui non faceva alcun mistero e nei pubblici comizi denunciava
apertamente i nomi di coloro i quali lui riteneva esponenti del potere
mafioso della zona. I nomi erano di Gaetano Badalamenti, Finazzo Giuseppe
e di certo Palazzolo.
In
particolare al Badalamenti mio fratello dava carico di essere esponente
di vere attività illecite: traffico di droga, specificamente di
eroina e mandante di delitti mafiosi, e inserito anche alla illecite attività
edilizia. A Finazzo in particolare dava continuamente carico di essere
uno speculatore nel campo dell'edilizia e della attività delle cave.
Debbo
dire che nelle trasmissioni di "Onda pazza" di Radio aut ridicolizzava
tali persone chiamandoli per nomignoli. A Finazzo attribuiva il nomignolo
di "percialino" e a Badalamenti quello di " grande Capo Tano seduto", circostanze
queste chesuscitavano l'ilarità
nella cittadinanza.
Però
l'attività di mio fratello non si limitava ad una propaganda fatta
di parole, egli agiva concretamente, tant'è che riuscì ad
ottenere che fossero sospesi i lavori di costruzione di un palazzo a cinque
piani che pare sia del Finazzo.
Inoltre
mio fratello riuscì a non fare approvare il cosiddetto piano "Z
10" che consisteva nella realizzazione di un campo turistico nella zona
di Cinisi. A tale proposito per quanto io so erano interessati un certo
Lipari, geometra dell'ANAS, figlioccio di un noto mafioso defunto Rosario
Badalamenti; un certo Caldara di Palermo; e un certo Cusimano di Cinisi,
costruttore edile, non mafioso ma forse in buoni rapporti con elementi
mafiosi. Non risultava che Badalamenti fosse personalmente interessato
a questa opera, però Lipari era in buoni rapporti con Badalamenti.
Il progetto fu approvato prima della morte di mio fratello e mio fratello
denunciò pubblicamente questa approvazione fatta in modo quasi clandestino.
L'opera è stata realizzata.
Mio
fratello denunciò anche pubblicamente attraverso la radio le imposizioni
nei confronti delle società che costruivano l'autostrada le quali
erano costrette ad acquistare il materiale necessario dal Finazzo e dai
D'Anna, elementi mafiosi di Terrasini”.
Da
ultimo, in sede di attività integrativa d’indagine, è stato
escusso a S.I. il Prof. Salvatore VITALE in relazione ad alcune sue affermazioni
pubblicamente fatte in occasione della presentazione del libro “L’assassinio
e il depistaggio”, avvenuta il 12 Dicembre 1998 presso l’Auditorium della
Scuola Media Statale di Cinisi.
Premesso
che, per sua esplicita asserzione, era stato “intimo amico di Giuseppe
IMPASTATO con il quale militavamo insieme nella stessa corrente politica”;
e che fin dal 1977 anche lui aveva iniziato a frequentare gli studi di
Radio Aut, siti in Terrasini, nei pressi della sua abitazione, il VITALE,
mai sentito in precedenza dagli Inquirenti, ha dichiarato tra l’altro:
“Ricordo
che Giuseppe IMPASTATO, in quel periodo, aveva denunciato pubblicamente
che la commissione edilizia, in una seduta del mese di Marzo-Aprile 1978,
aveva approvato il progetto per la realizzazione di un immobile per civile
abitazione, in deroga a tutti i vincoli quali quello aeroportuale, in altezza
poiché erano previsti ben sette piani ed altre clausole che non
ricordo, da sorgere in Cinisi, di proprietà di tale FINAZZO Giuseppe,
detto “u parrineddu”. Successivamente e solo dopo la morte di “Peppino”
la costruzione che di fatto era iniziata, veniva bloccata. Lo steso FINAZZO,
ricordo, che era stato oggetto di una specifica accusa in quanto avrebbe
costruito in Contrada Siino Orsa una via per un appalto di circa 1.500.000
con la complicità dell’allora sindaco di quel periodo Febbraio marzo
del 1978. Allora, il FINAZZO Giuseppe, unitamente al fratello Emanuele,
gestivano una cava di pietra sita in contrada Ciciritto, e ricordo inoltre
che, durante una mostra fotografica sullo scempio del territorio di Cinisi
avvenuta il 5 Maggio 1978, il FINAZZO Emanuele è stato notato e
fotografato mentre guardava il pannello con le fotografie delle cave, foto
riportata a pagina 126 del libro “Nel cuore dei coralli”. Altro bersaglio
delle accuse di Peppino era l’allora realizzazione del villaggio turistico
“AZ/10” del quale erano titolari il geometra LIPARI Giuseppe, tecnico dell’ANAS,
un costruttore tale CALDARA e tale CUSUMANO dei quali non sono i grado
di precisare ulteriori elementi identificativi. Altra persona bersaglio
delle accuse di “Peppino” erano tale Salvatore CUSUMANO, consigliere comunale
del Partito repubblicano, del quale egli diceva che era titolare di un
deposito di carburanti nel porto di Genova, del quale era convinto che
fosse dedito a traffici illeciti per come risulta dalla registrazione di
una trasmissione radiofonica del 28.04.1978 e riportata a pag. 102 del
libro “Nel cuore dei coralli”, nonché il Prof. Leonardo PANDOLFO,
già sindaco di Cinisi, che lo indicava essere “consiglieri” di Gaetano
BADALAMENTI. Tale salvatore CUSUMANO è soltanto omonimo al CUSUMANO
dell’AZ/10”.
In
effetti, oltre ai ripetuti riferimenti alle vicende e i personaggi predetti
che si leggono in alcuni brani di trascrizione delle puntate del programma
satirico “Onda Pazza”, anche in un passo dell’intervista sopra citata,
che fu trasmessa da Radio Terrasini Centrale il 7 maggio ’78, Giuseppe
IMPASTATO si sofferma sulla scandalosa lievitazione del costo dell’appalto
per la costruzione dell’ultimo tratto di strada dello svincolo per Torre
dell’Orsa (“……chi ha costruito quella strada, tutti sanno chi effettivamente
l’ha costruita s’è beccati undici milioni per 150 metri di strada…”);
e sui contrasti che avrebbero lacerato l’amministrazione comunale di Cinisi
– costando la poltrona a ben due sindaci – a cause di due speculazioni
edilizie e segnatamente quelle concernenti la realizzazione del villaggio
AZ10, già noto come progetto PA2, e la costruzione del famoso palazzo
a cinque piani: speculazioni che sarebbero state bloccate, a dire dell’intervistato,
per merito della controinformazione e dell’opera di denuncia della sinistra
rivoluzionaria (Cfr.dal verbale di trascrizione del 10.03.1999: “….Mi
riferisco appunto alla bruciatura di Stefano IMPASTATO che è caduto
sul progetto PA/2 e alla bruciatura di NinoBARTOLOTTA, che è caduto
sul famoso progetto o sulla approvazione del famoso progetto…di palazzo
a cinque piani che doveva sorgere, essere costruito…sotto la 113. Anche
in quella occasione, un’ultima annotazione e concludo, anche in quella
occasione il progetto è stato bloccato solo ed esclusivamente per
merito della controinformazione e dell’opera di denuncia della sinistra
rivoluzionaria”).
2.4.
Le testimonianze di congiunti, amici e compagni di Peppino IMPASTATO: prime
smentite all'ipotesi del suicidio.
Nella
sua toccante testimonianza raccolta nel libro intervista “La Mafia in casa
mia”, Felicia BARTOLOTTA ricorda che proprio i discorsi di Peppino sulla
e contro la mafia, oltre che causa di crescente preoccupazione da parte
sua e di suo marito, erano stati all’origine dei contrasti esplosi tra
padre e figlio. In pratica, Luigi IMPASTATO non condivideva affatto le
idee politiche di Peppino, ma poteva ancora tollerare che fosse comunista;
quello che gli riusciva intollerabile era la sua avversione e i pubblici
attacchi ad un ambiente che era sempre stato anche il suo e a personaggi
cui era ancora legato (cfr. pag. 35: “Lui glielo diceva in faccia a suo
padre: <<Mi
fanno schifo, ribrezzo, non li sopporto>>.
Così diceva a me: <<Non
li sopporto, no. L’ingiustizia, fanno abusi, si approfittano di tutti,
al Municipio comandano loro>>”).
Per due volte Giuseppe cacciato fuori di casa dal padre - nel senso che
questi gli intimò di non mettere più piede a casa sua, poiché
già egli abitava dalla zia Fara BARTOLOTTA, come la stessa Felicia
ha precisato – e tutte e due le volte a seguito di litigi causati dal fatto
che Giuseppe parlava contro la mafia. (cfr. pagg.34-35).
L’intervista
è pubblicata nel Dicembre del 1984 e quindi in epoca successiva
alla sentenza CAPONNETTO. Ma è significativo che sulla stessa lunghezza
d’onda si collochi la testimonianza resa proprio da Fara BARTOLOTTAa
caldo, cioè la stessa mattina in cui fu rinvenuto il cadavere di
Giuseppe IMPASTATO, e mentre erano ancora in corso le operazioni di identificazione.
La sorella di Felicia ha confermato che fin da piccolo suo nipote viveva
con lei e suo marito, deceduto sette mesi prima. Sapeva che faceva attività
politica, che era candidato nella lista di Democrazia Proletaria, e che
frequentava una radio privata di Terrasini insieme ad altri suoi amici
che ne condividevano le idee politiche; ma non poteva aggiungere altro,
anche perché Giuseppe in casa “non ha mai parlato di politica”
e non vi aveva mai portato nessuno dei suoi compagni di partito (circostanza
quest’ultima ribadita anche dinanzi al P.M. SIGNORINO il 17.05.78, fg.
147 vol. 891). Una cosa però, un solo frammento è stata in
grado di riferire dei discorsi politici di suo nipote: “Mio nipote spesso
nominava la parola mafia, senza comunque specificare cosa intendesse dire
anche perché io sono ignorante politicamente” (cfr. verbale
S.I.del 9.05.78, aperto alle ore 08.00). Dunque pur nella sua dichiarata
ignoranza di politica; e sebbene suo nipote non parlasse di politica a
casa, ciò che, nondimeno, la zia Fara ha percepito e più
le è rimasto impresso dei suoi discorsi è il fatto che parlava
– evidentemente anche a casa -di
mafia. Ed è importante sottolineare la spontaneità di questa
testimonianza resa quando ancora non era stata informata della morte di
suo nipote. Nella successiva deposizione, resa a distanza di qualche mese
dinanzi al G.I. CHINNICI, la stessa Fara renderà dichiarazioni molto
più articolate sull’impegno politico del nipote contro la mafia,
ammettendo però di esserne stata informata dai parenti e dai compagni
di partito di Giuseppe. (V.verbale di S.I. 7.12.78, fg.22 del vol. 892
“Insisto nell’affermare che mio nipote, per non darmi preoccupazioni,
non mi parlava mai del suo programma politico, quello che ho detto circa
gli attacchi contro i mafiosi di Cinisi l’ho saputo dagli amici di mio
nipote e da tutto il paese”).
Quanto
alle testimonianze degli amici e dei compagni di partito, tutti escludono
che l’IMPASTATO potesse nutrire propositi suicidi (e tanto meno il proposito
di compiere un attentato terroristico), sottolineando come egli stesse
vivendo piuttosto un momento di fervido impegno e di rinnovato entusiasmo
per la politica, atteso anche l’andamento gratificante della campagna elettorale
che lo vedeva impegnato in prima personain
molteplici e coinvolgenti iniziative pubbliche, sempre connotate da un
forte impegno di denunzia contro il malaffare e gli illeciti intrecci politico-mafiosi.
(Cfr. IACOPELLI Fara, IACOPELLI Graziella, VITALE Felicia, VITALE Maria
Fara, ANDRIOLO STAGNO Marcella, BARTOLOTTA Andrea, FANTUCCHIO Giuseppe,
CAVATAIO Benedetto, LO DUCA Vito, LA FATA Pietro, DI MAGGIO Faro, CARLOTTA
Francesco, VITALE Salvatore.).
E
alcuni di loro, in particolare, confermano che quelle del loro amico e
compagno Giuseppe erano denunzie mirate e accuse circostanziate. Al riguardo,
oltre alla testimonianza del Prof. VITALE, che sarà resa solo molti
anni dopo, si segnalano le dichiarazioni che furono rese già nell’immediatezza
del fatto e nel corso dell’istruzione sommaria , prima, e di quella formale
poi, da LA FATA Pietro, LO DUCA Vito e ANDRIOLO STAGNO Marcella.
Quest’ultima
in particolare, nelle S.I. rese il 10 Maggio ’78 dichiara che “L’IMPASTATO
Giuseppe era un giovane alquanto sensibile e da un certo tempo aveva impostato
la sua linea politica nella denuncia pubblica della mafia locale e delle
speculazioni che tali organizzazioni effettuavano. In particolare, egli
indicava Gaetano BADALAMENTI quale capo della mafia locale, nonché
in privato asseriva che lo stesso fosse un corriere della droga. Aveva
pubblicamente citato un tale FINAZZO costruttore edile del luogo, uno speculatore
in materia edilizia riferendosi alla costruzione di un palazzo a cinque
piani….”.(Cfr. verbale di S.I. a fg.61, vol. 891).
Lo
stesso giorno, BARTOLOTTA Andrea, dopo aver asserito che l’IMPASTATO “era
molto sensibile, aperto e che perseguiva una linea politica ben precisa
e cioè la lotta aperta alla mafia locale”, precisa che “Per
linea politica mi riferisco a quella anticapitalista, antimperialista e
contro ogni forma di repressione. Per lotta alla mafia mi riferisco a quella
rivolta alla mafia locale sul piano della informazione e controinformazione
consistente nella pubblica denunzia dei danni derivanti al territorio dalla
speculazione edilizia. Come riferimenti precisi, egli si riferiva a Gaetano
BADALAMENTI nonché a due ex sindaci del Comune di Cinisi, nelle
persone di ORLANDO e PANDOLFO. Questi ultimi due sono compresi nella mostra
già esposta Domenica scorsa in questo Corso Umberto”. (Cfr.
fg. 71, vol.891).
Nelle
S.I. rese il 9 Maggio (fg.77-80), LA FATA Pietro (che apparteneva anche
lui al collettivo di Radio Aut ed era candidato nella stessa lista di Democrazia
Proletaria) si dice convinto che “IMPASTATO Giuseppe sia stato ucciso
volontariamente e poi da parte dei responsabili sia stato simulato un incidente
come se fosse avvenuta la sua morte in conseguenza dello scoppio accidentale
di una bomba. Ritengo che sia stato ucciso perché IMPASTATO Giuseppe
rappresentava l’uomo di punta di una controinformazione sostanziata di
denunce di speculazioni varie come lottizzazioni edilizie, cave, scempio
delle coste, del litorale. Tutto ciò ne faceva carico alla mafia
locale che attaccava pubblicamente in linee generali. L’anno scorso invece
in un volantino denunciò apertamente che tale FINAZZO Giuseppe di
Cinisi, legato al mafioso Gaetano BADALAMENTI, esperto in lupara e traffico
di eroina, aveva presentato un progetto per la costruzione di un edificio
di cinque piani in aperta violazione della legge. In seguito a tale denunzia
il progetto non fu approvato. Per questi motivo ritengo che IMPASTATO Giuseppe
sia stato ucciso ad opera della mafia locale”.
(Per
completezza e obbiettività, va rammentato che, dopo essere stato
edotto dagli stessi Ufficiali di P.G. che lo stavano esaminando di alcuni
passi della lettera-testamento attribuita all’IMPASTATO, e segnatamente
di quelli in cui si manifestano propositi suicidi, il LA FATA, esplicitamente
sollecitato a rivedere le proprie affermazioni, ha dichiarato: “Non
mi sento di dare una risposta organica. Sono sorpreso. Sono stupito e non
mi aspettavo una cosa del genere. Non posso non tenere conto delle frasi
di cui mi è stata data testè lettura e onestamente debbo
dire che ne sono rimasto influenzato e forse è il caso che io riveda
anche la mia primitiva convinzione sulle cause del decesso di IMPASTATO
Giuseppe”. Ma sul punto, e sull’effetto depistante della famosa lettera,
si tornerà in prosieguo).
LO
DUCA Vito, al P.M. SIGNORINO, conferma che “L’IMPASTATO aveva denunciato
alla cittadinanza di Cinisi la costruzione di due strade e di un villaggio
turistico improduttivo per Cinisi stessa. In particolare, una strada costruita
con i soldi del Comune in contrada “Purcaria” che serviva per l’uso di
due sole persone di cui non so i nomi, ma ho sentito dire essere mafiosi
e del villaggio turistico in realtà non so particolari precisi.
Il villaggio turistico si chiama Z 10” (Cfr. verbale di S.I. del 19.05.78,
fg.154).
Nelle
S.I. rese al G.I. CHINNICI il 9.12.78, VITALE Maria Fara, che faceva parte
del collettivo di RadioAut “da circa un anno e mezzo”, dopo aver
ribadito la sua convinzione che Peppino fosse stato ucciso per mano mafiosa
(“io pensai subito che Peppino era stato ammazzato e ciò perché
Peppino da dieci anni a questa parte a Cinisi faceva un certo tipo di lavoro
politico che lo portava a contrastare il potere mafioso”), aggiunge
di aver pensato all’assassinio anche “perché Peppino IMPASTATO
aveva ideato la trasmissione “Onda Pazza” nella quale, in chiave satirica,
attaccava mafiosi chiamandoli per nome e attribuendo nomignoli: chiamava
Gaetano BADALAMENTI “Tano Seduto”, o “il Grande Capo”, FINAZZO lo chiamava
“Don Peppino Percialino”. “Onda Pazza”, la trasmissione ideata da Peppino
IMPASTATO si occupava di speculazioni mafiose.
“In
un pubblico comizio Peppino IMPASTATO denunciò il FINAZZO perché
lo stesso aveva iniziato la costruzione di un palazzo a cinque piani. A
seguito della denuncia dello IMPASTATO i lavori furono sospesi.
“In
un altro comizio Peppino denunciò l’iniziativa di un complesso turistico
che fu realizzato su parere favorevole della Commissione edilizia”. (Cfr.
fg. 34-35 vol. 892).
Questa
sommaria rassegna suggerisce un’ulteriore considerazione sul ruolo e sul
tipo di azione politica esercitati da Giuseppe MPASTATO all’interno del
gruppo di giovani militanti di D.P. e del Collettivo di Radio Aut: egli
non solo era, in pratica, il vero artefice e ispiratore di un’incessante
campagna di denuncia contro il malaffare e le “speculazioni edilizie
e mafiose”; ma con tutta probabilità era anche il più
scrupoloso nella ricerca dei dati e delle informazioni a corredo delle
sue pubbliche denunce, nonché, conseguentemente, l’unico in possesso
di tali dati e a conoscenza di particolari e retroscena, sulle vicende
e sugli illeciti intrecci oggetto di quelle denunce, che restavano
ignoti ai più, compresi i suoi stessi compagni di partito.
2.5.
Ancora dubbi e insinuazioni: i "precedenti" di Peppino IMPASTATO.
La
difesa dell’imputato insinua il dubbio che le testimonianze dei prossimi
congiunti dell’IMPASTATO e quelle dei suoi amici e/o compagni di partito
non siano attendibili, soprattutto nella parte in cui tendono ad accreditarne
l’immagine di una persona aliena da qualsiasi forma di violenza e pervasa
da un rigore morale e un fervore ideale che traduceva in un’appassionata
militanza politica. Le prime, per comprensibile e umana pietas verso
il congiunto scomparso, farebbero prevalere le ragioni dell’affetto e del
dolore (o del risentimento contro i presunti assassini) sulla serenità
di giudizio. Le altre sarebbero offuscate anche dall’intento degli stessi
dichiaranti di fugare qualsiasi sospetto di contiguità a gruppi
o attività terroristiche o eversive, e dal timore di poter essere
a loro volta attinti dai gravi sospetti avanzati dagli Inquirenti sul conto
di Giuseppe IMPASTATO fin dai primi atti successivi al rinvenimento del
cadavere.
Di
contro va ribadito che, insieme ai più stretti congiunti, gli amici
e i compagni di partito rimangono le principali e più attendibili
fonti cui attingere elementi di conoscenza della personalità, delle
idee, degli interessi, delle inclinazioni e delle abitudini di vita dell’IMPASTATO,
in quanto gli unici in grado di interloquire sul suo vissuto familiare,
e sulla sua formazione politica per averne direttamente condiviso o conosciuto
vicende ed esperienze personali e di lotta politica.
D’altra
parte, è fin troppo ovvio che il rilievo processuale di quelle testimonianze
non sta nei giudizi sulla personalità di Giuseppe IMPASTATO o nei
convincimenti espressi sulle cause della sua morte, bensì nei riferimenti
che se ne ricavano a fatti specifici e a circostanze di vita vissuta, e
nelle informazioni (riscontrate o verificate) e quant’altro, di obbiettivamente
rilevabile o riscontrabile nella vita e nella condotta della vittima, possa
giovare a far luce sulle cause della sua morte. E sotto questo profilo,
al di là della convergenza e concordanza che le testimonianze predette
registrano fin dal primo giorno d’indagine, la messe di reperti documentali
di cui s’è fatto cenno fornisce eloquenti riscontri, ove ve ne fosse
bisogno, alla loro attendibilità.
Se
è vero poi, come pure si dirà, che il rapporto di collaborazione
con gli Inquirenti è stato turbato, per tutta una prima fase delle
indagini, da un pesante clima di sospetto e di avversione pregiudiziale
alla matrice politica e ideologica del gruppo di militanti di cui faceva
parte lo stesso Giuseppe IMPASTATO – ne sono traccia evidente le massicce
perquisizioni effettuate anche a casa di molti di loro, alla ricerca di
armi esplosivi o altro materiale compromettente; e il modo in cui taluno
venne escusso, in termini più prossimi all’interrogatorio di un
inquisito – non è men vero che tale clima provocò piuttosto,
per reazione, un atteggiamento di sfiducia e di diffidenza che si tradusse
a sua volta in reticenza o indisponibilità a rivelare fin dall’inizio
circostanze e particolari di sicuro interesse investigativo (Scrive in
proposito il giudice CAPONNETTO che fu proprio questo “senso di sfiducia
che indusse amici, compagni e parenti del giovane, come risulta dalle sopramenzionate
dichiarazioni di costoro, a rivelare in un momento successivo, e soltanto
al Giudice Istruttore, circostanze di indubbia rilevanza al fine di accertare
modalità e causa del tragico episodio”).
Ma
la difesa dell’imputato, a confutazione delle risultanze emerse in ordine
alla personalità dell’IMPASTATO e per accreditare l’opposto assunto
di una sua inclinazione alla violenza, ne cita i precedenti penali e le
valutazioni espresse nei rapporti riservati sul suo conto contenuti nel
fascicolo riservato in possesso dei Carabinieri.
Ora,
tralasciando quelle valutazioni, che si fondano esclusivamente sulla pregiudiziale
riprovazione delle idee politiche professate dall’IMPASTATO – come si evince
dall’ apodittico giudizio di pericolosità sociale motivato dalla
professione di ideologie estremistiche e di sinistra - dalla
scheda informativa allegata al fascicolo riservato cat. “P” in possesso
dell’Arma (v.fg737 vol.4) risulta che Giuseppe IMPASTATO riportò:
-una
condanna a £ 15.000 di ammenda, per violazione dell’art. 16 della
legge sulla stampa, successivamente amnistiata;
-una
seconda condanna, con sentenza del Pretore di Carini del 22.12.1969, a
£ 50.000 di ammenda (pena sospesa) per disturbo di spettacolo pubblico;
-e
infine, con rapporto giudiziario dei Carabinieri di Cinisi in data 11.07.1973,
fu deferito a piede libero alla Pretura di Carini per lesioni personali
lievissime, aggressione e violazione di domicilio in persona dell’esponente
della Giovane Italia di Cinisi, MALTESE Salvatore, ma non risulta che in
ordine a tale fatto sia intervenuta sentenza di condanna. (Dell’episodio
– che fu oggetto di una contro-denunzia in un volantino diffuso dal Centro
di Informazione Democratica che figura tra gli atti informalmente sequestrati
nell’abitazione dell’IMPASTATO – Giovanni IMPASTATO ha dato questa versione
nella deposizione resa all’udienza del 25.10.2000 nel procedimento nr.41/99
a carico di BADALAMENTI Gaetano: “Un’altra denuncia l’ha subita non
perché lui ha aggredito i fascisti, ma perché i fascisti
hanno aggredito lui e lì ci sono delle testimonianze precise, ci
sono degli atti giudiziari che sicuramente qualche persona non è
andata guardare o a leggersi attentamente. Ha partecipato a quegli scontri
anche mia mamma, perché i fascisti lo stavano uccidendo a Peppino
IMPASTATO. Cioè si vadano….andiamo a rileggere un po’ quegli atti.”.
Cfr. stralcio del verbale d’udienza prodotto dalla Difesa dell’imputato
in allegato alla memoria del 15.02.2001).
Nessuna
condanna quindi per danni a cose o a persone.
Ciò
posto, l’entità di simili precedenti, avuto riguardo anche alla
loro causale e alla lontananza nel tempo, appare a dir poco risibile a
fronte del clima instauratosi in tutto il Paese a partire dalla seconda
metà degli anni ’70: un clima di esacerbata conflittualità
sociale, di tensione strisciante e di violenza diffusa, che si è
cercato di riassumere attraverso la cronologia degli avvenimenti più
significativi, sotto questo profilo, occorsi nel biennio 77/78 (v. supra).
Erano, come si è visto, anni in cui non solo gli attentati terroristici,
ma anche gli scontri di piazza mietevano vittime con cadenza quasi giornaliera
e provocavano ondate di arresti e denunzie con imputazioni ben più
gravi della violazione della legge sulla stampa o del disturbo della quiete
pubblica. E i movimenti dell’IMPASTATO erano oggetto di particolare attenzione,
se è vero che in una nota riservata trasmessa al Comando Gruppo
Operativo dei Carabinieri di Palermo in data23.05.78,
si conferma che egli aveva effettuato svariati viaggi a Palermo, Roma e
Bologna per partecipare a manifestazioni di piazza e di protesta.
Deve quindi presumersi che non sarebbe passato inosservato un suo coinvolgimento
in scontri o violenze di piazza. (Cfr. fg. 287, vo. 1 del fascicolo ult.
citato).
Del
tutto inconducente appare poi l’episodio, pure rievocato dalla difesa del
PALAZZOLO, del litigio familiare nel corso del quale l’IMPASTATO sarebbe
venuto alle mani con suo zio Giuseppe, inteso SPUTAFUOCO, che era una persona
anziana (oltre settanta anni) oltre che un prossimo congiunto.
Ed
invero, l’assoluta occasionalità dell’episodio e la peculiare cornice
psicologica in cui si verificò non consentono affatto di inferirne
un temperamento aggressivo e una spiccata familiarità nel ricorrere
alla violenza fisica da parte del giovane militante di D.P. Di tale episodio,
occorso la stessa sera della morte di Luigi IMPASTATO, padre di Peppino,
ha riferito il fratello Giovanni nell’esame dibattimentale cui è
stato sottoposto all’udienza del 25.10.2000 nell’ambito del processo parallelo
a carico di BADALAMENTI Gaetano (il relativo verbale è stato acquisito
su richiesta della difesa dell’imputato, per comprovare la storicità
del fatto).
Ebbene,
il teste ha spiegato che il fatto avvenne mentre “c’era il morto a casa”
e che suo fratello Giuseppe, raggiunto dalla notizia che suo padre era
rimasto vittima di un incidente stradale, ne fu sconvolto non solo per
l’ovvio dolore che l’improvvisa perdita di un genitore può cagionare
ai figli, e per il particolare stato d’animo indotto dai lacerato contrasti
che lo avevano allontanato dalla casa paterna, ma anche perché era
convinto che non si fosse trattato di un incidente, bensì di un
assassinio ordito da quella stessa cerchia di personaggi mafiosi o vicini
a esponenti mafiosi, cui apparteneva anche lo zio SPUTAFUOCO, per eliminare
l’ostacolo che impediva loro di uccidere lo stesso Giuseppe (“…Dice
ora chiaramente avete ucciso lui ora….per…per uccidere me successivamente”).
E fu proprio questo il motivo del litigio:
“
Dunque mio fratello era molto addolorato del fatto che improvvisamente
viene a sapere della morte del padre. Era molto addo…poi viveva in una
situazione terribile, perché non….non era a casa, era fuori casa
insomma…Poi c’è stato il fatto del viaggio che lo ha un po’ sorpreso
pure lui ed era…aveva delle convinzioni. Credo che ognuno di noi può
anche avere delle proprie convinzioni. Lui era convinto che praticamente
mio padre fosse stato ucciso, che non si trattava di un incidente stradale.
Anche perché non…non conosceva lui la dinamica del fatto. Improvvisamente
gli dicono c’è tuo padre morto in un incidente stradale. Chiaramente
lui si scaglia verbalmente contro questo zio, lo zio risponde e lo rimprovera…insomma
gli va incontro, lui pure va incontro a lui. Insomma….e vengono quasi alle
mani. Non è che c’è stato un atto di violenza nei confronti
di mio fratello, sia di mio fratello sia dello zio. Vengono quasi alle
mani, cioè il fatto che….insomma abbia 70 anni (N.d.R.:
in realtà erano 77, come precisato dall’Avv. GULLO), diciamo
che….77,76, è una persona che merita rispetto ma non che…poi c’era
il figlio accanto, Jack, non era soltanto questo zio mio.”.
2.6.
Ancora sulle risultanze obbiettive dei primi accertamenti investigativi:
ulteriori smentite all'ipotesi dell'attentato.
1-
Gli elementi fin qui esaminati – e con riserva di tornare su alcuni di
essi – debbono un sicuro valore indiziario al fatto di concorrere, nel
loro insieme, a delineare un quadro valutativo, in ordine alla personalità
di Giuseppe IMPASTATO, al tenore e ai contenuti del suo impegno politico,
al suo percorso morale e intellettuale, del tutto dis-metrico e incongruo
rispetto all’ipotesi dell’attentato terroristico. Molti di essi, noti o
acquisiti già nella fase d’avvio delle indagini, offrivano spunti
investigativi che avrebbero dovuto indurre gli Inquirenti a sondare, quanto
meno, la possibilità di causali del fatto diverse e alternative
a quell’ipotesi, senza escludere a-priori alcuna pista, e segnatamente
quella mafiosa. Né può obbiettarsi che le modalità
e circostanze del fatto apparivano del tutto estranee al copione e ai rituali
tipici dell’omicidio di stampo mafioso – come pure teneva a ribadire il
Col. SUBRANNI anche nel rapporto datato 30.05.1978 – poiché già
nel corso delle S.I. raccolte tra il 9 e il 10 Maggio, e poi ancora nell’esposto
a firma dei congiunti dell’IMPASTATO presentato in data 16 Maggio, si ventilava
apertamente l’ipotesi di un depistaggio: ossia che si fosse trattato
di un omicidio artatamente dissimulato dalla macabra messinscena di un
attentato terroristico proprio per sviare le indagini dalla vera natura
e causale del delitto e occultare la provenienza della mano omicida. E
se si fosse subito scavato con il dovuto rigore – e senza pregiudiziali
politico-ideologiche - in direzione della personalità della vittima,
del suo retroterra familiare e del contesto ambientale in cui si era innestato
il suo peculiare modo di far politica, ne sarebbero scaturiti (come si
dirà) elementi di conoscenza e di valutazione dei fatti sufficienti
e idonei a rendere più che plausibile, e quindi degna di approfondimento,
l’ipotesi del depistaggio.
Tuttavia,
da quegli stessi elementi non poteva e non può venire una risposta
esauriente e definitiva ai numerosi interrogativi sulla morte di Giuseppe
IMPASTATO, a partire proprio dal nodo cruciale sulla configurazione del
fatto (omicidio, suicidio, o morte dovuta all’esplosione accidentale di
un ordigno che lo stesso IMPASTATO avrebbe tentato di piazzare tra i binari
della ferrovia).
Ma
ben altre risultanze, anch’esse emerse peraltro fin dalle prime battute
investigative, valgono a confutare l’attendibilità del costrutto
indiziario imbastito inizialmente sull’ipotesi dell’attentato terroristico.
Intanto,
dall’esame degli atti, a fronte degli accenti di certezza con cui si esprimeva
il fonogramma a firma del Dott. MARTORANA nel prospettare quell’ipotesi,
risaltano la prudenza e la cautela che ispirano invece le due (pressoché
contestuali) comunicazioni a firma del Dott. TRIZZINO, primo magistrato
intervenuto sul posto nella sua qualità di Pretore di Carini: non
solo nel fonogramma già citato delle ore 9.45, ma anche nella “Comunicazione
di morte” successiva all’identificazione del cadavere non viene avanzata
né si lascia trapelare alcuna ipotesi sulla causale del fatto. Dalla
testimonianza resa dallo stesso Dott. TRIZZINO alla Commissione parlamentare
di inchiesta apprendiamo che quella prudenza era imposta anzitutto dal
fatto che non gli competeva formulare ipotesi, dal momento che la direzione
delle indagini era stata già assunta, quella stessa mattina, dal
competente Ufficio di Procura.
Ma
c’era dell’altro:
“Ricordo
l’estrema complessità e difficoltà del sopralluogo, proprio
perché – come ho già detto – non vi era un cadavere da identificare,
da sottoporre a ricognizione, m solo brandelli sparsi – una scena veramente
raccapricciante – oserei dire a centinaia di metri, alcuni dei quali furono
trovati anche sui fili della luce; sulle prime non si riuscì a reperire
una parte consistente del corpo. Ricordo anche un particolare. Mentre stavo
ultimando il sopralluogo, proprio perché non c’era più nulla
da fare, mi posi il seguente interrogativo: può il corpo di una
persona ridursi in quel modo senza la possibilità di trovare una
sua parte più consistente?Mi rivolsi quindi ad un ufficiale superiore
dei carabinieri che stava sul posto, pregandolo di attivarsi per far intervenire
un gruppo di militari per scandagliare la zona al fine di trovare un qualcosa
di più considerevole. Proprio nel momento in cui stavo per andare
via da quel luogo, fui richiamato perché fu trovata una gamba intera.
(…)….La ferrovia era interrotta perché alcune traversine dei binari
erano saltate. In prossimità della ferrovia vi era una macchina,
una Fiat 850 o qualcosa del genere, che mi fu segnalata come appartenente
all’IMPASTATO. Dal cofano anteriore di tale macchina fuoriusciva una specie
di filo elettrico. Proprio in relazione al ritrovamento della gamba
intera – non ricordo se a posteriori o sul momento – supposi che l’IMPASTATO
si trovasse in posizione curva o prona sui binari e che l’esplosivo fosse
collocato sotto il torace, cosa che poteva dare adito a perplessità
sulle reali causali del fatto”. (Cfr. dall’audizione del 25 Novembre
1999 dinanzi al Comitato di Lavoro sul caso IMPASTATO, pag.44 della relazione
in atti).
In
effetti, la scena che si presentava agli occhi dei Carabinieri e del Pretore
TRIZZINO appena intervenuti sul posto era a dir poco raccapricciante, per
quanto è dato desumere dal verbale di ricognizione dei luoghi a
firma dello stesso Pretore (e del Mar. TRAVALI) in cui sono minuziosamente
ricostruiti la sequenza e i luoghi di rinvenimento dei poveri resti con
la cruda descrizione del loro stato, poi integrata dai rilievi di cui al
verbale autoptico redatto (a cura del Dott. PROCACCIANTI) quella stessa
mattina all’obitorio del cimitero comunale: brandelli di carne e tessuti
vari, frammenti ossei e di pelle di cui riesce difficile allo stesso medico
legale stabilire a quale organo o parte del corpo appartenessero e sparsi
nel raggio di trecento metri.
Le
gambe, invece, erano integre, con l’ulteriore particolarità che
presentavano una netta diversione o strappamento dei tendini della coscia;
e che erano state proiettate a grande distanza dal cratere dell’esplosione.
Più esattamente, si legge nel verbale di ricognizione, che viene
rinvenuto un pezzo d’arto troncato, con insieme delle parti muscolari e
ricoperto in parte dal resto di un calzone bleu e al piede una calza dello
stesso colore, tolta la quale “si accerta che trattasi dell’arto inferiore
destro”; tale arto “appare integro dal terzo superiore in giù”.
Prosegue poi il verbale che “alla distanza di quasi cento metri dal
primo arto si rinviene ulteriormente il resto dell’arto di sinistra pure
integro dal terzo superiore della coscia fino al piede e alla radice dilaniato,
con visione di parti molle e della testa del femore scoperchiata. Al piede
la calzetta colore blu”. Nel verbale di sopralluogo a firma TRAVALI
(fg. 44-45 vol.I e 891) si legge che i due arti furono trovati a circa
trecento metri dal punto dell’esplosione. Ma sull’ubicazione e la distanza
a cui essi furono rinvenuti, dichiarazioni assai dettagliate ha reso l’App.
PICHILLI, autore, insieme al necroforo comunale BRIGUGLIA Giuseppe, di
quel rinvenimento (v. infra).
In
sede di ispezione cadaverica, il medico legale osserva che i due arti inferiori
appaiono “ricoperti da un abbondante peluria di un soggetto di sesso
maschile, con unghie che oltrepassano le estremità delle dita. Tali
arti risultano irregolarmente disarticolati in corrispondenza delle anche.
Il rivestimento cutaneo è irregolarmente frastagliato ed affumicato
sulla fascia anteromediale delle cosce stesse. L’affumicatura si estende
alla cute integra per una decina di centimetri ed ai muscoli della radice
delle cosce per un’estensione pressoché analoga. Sulla fascia mediale
della coscia sinistra la pelle presenta delle lacerazioni a forma di V
con apice in basso. In corrispondenza della lacerazione più interna
(delle due anzidette) si rinviene una parte dello scroto, un testicolo
e il pene lacerati ed affumicati. Integre le parti restanti delle cosce,
delle gambe e dei piedi”. Ed ancora ribadisce. “Integre le ossa
delle cosce, delle gambe e dei piedi” (cfr. fg. 19, vol.I e 891).
In
pratica, le gambe sono state tranciate di netto dal resto del corpo, rimanendo
pressoché intatte (piedi compresi), mentre il resto del corpo è
stato letteralmente sbriciolato dall’esplosione. Basti rammentare che i
frammenti più grossi erano costituiti da parti dell’osso iliaco
e frammenti di teca cranica della lunghezza di pochi centimetri. Ancora
dal verbale autoptico del 9.05.78: “…si notano altresì frammenti
di cuoio capelluto, di ossa craniche (ogni frammento di forma triangolare,
quadrangolare o pentagonale, ha il diametro massimo di 6-8 centimetri).
E tra gli ulteriori resti si evidenziano “frammenti di muscoli, di rachide
cervicale, di ossa tra cui è riconoscibile solo un largo frammento
di osso iliaco destro, di cute, di encefalo e di intestino”.
Ciò
fa supporre che gli arti inferiori non siano stati investiti direttamente
né dallo scoppio né dall’onda d’urto dell’esplosione, e quindi
dovevano trovarsi poco al disotto – e non al di sopra o allo stesso livello
– della carica esplosiva e parzialmente al riparo della massicciata, avvalorando
l’ipotesi che il corpo di IMPASTATO fosse disteso per terra con la parte
superiore del tronco, ovvero la parte compresa tra il bacino e lo sterno
a diretto contatto della carica esplosiva (come ipotizzato anche dagli
artificieri LONGHITANO e SARDO). Questa considerazione, come vedremo, è
ripresa ed evidenziata nella relazione PELLEGRINO di consulenza balistica.
Ma
c’è un altro dato che balza evidente già dal macabro elenco
dei reperti di cui al verbale di ricognizione dei luoghi e agli altri atti
sopra citati: uno dei pochi frammenti riconoscibili e di maggior consistenza
dopo gli arti inferiori, è costituito da una porzione della mano
destra, e precisamente “dagli ultimi tre metacarpi e dalle ultime tre
dita a confine assai irregolare”. (Nel verbale autoptico si precisa
che “la superficie palmare è interamente affumicata e decisamente
nerastra sui polpastrelli”).
Valgono
per questo reperto considerazioni analoghe a quelle relative agli arti
inferiori. Attesa la potenza dell’esplosione, la mano destra doveva trovarsi
su di un piano diverso rispetto a quello su cui era dislocata la carica
esplosiva, o comunque in una posizione tale da non essere investita in
pieno e direttamente dalla tremenda onda d’urto dell’esplosione. A fortori
è ragionevole supporre che essa non fosse a diretto contatto con
la carica medesima, ché altrimenti sarebbe stata sbriciolata.
Né
vale obbiettare, in contrario, che le evidenti tracce di polveri piriche
sulla superficie palmare sono compatibili ed anzi avvalorano l’ipotesi
che l’esplosivo potesse trovarsi tra le mani della vittima: è questa,
come si vedrà, la conclusione formulata, in termini interlocutori,
nella relazione di consulenza medico-legale a firma CARUSO-PROCACCIANTI.
Ma nella medesima relazione si evidenzia che analoghe tracce di esplosivo
vennero rinvenute anche nei frammenti della camicia di lana indossata dalla
vittima; e praticamente tutti i frammenti di cute recuperati e riconoscibili
presentano tracce di affumicatura.
Al
riguardo il perito balistico formula una considerazione addirittura troncante:
“Su questi resti anatomici sono stati individuati tracce di nitrati,
ma questa risultanza è di scarsa utilità in quanto che è
oltremodo evidente che l’epidermide delle parti esposte del corpo della
vittima sia stata direttamente investita dalla violenza dell’esplosione”.
(Cfr. Relazione PELLEGRINO, fg. 190, vol. I).
Ed
invero, se l’esplosione di un semplice colpo d’arma da fuoco entro il limite
delle brevi distanze, ossia fino a 50 centimetri, provoca il deposito di
nitrati sulla cute della persona che ne sia attinta, è lecito supporre
che le polveri sprigionate dall’esplosione di 4 o 6 chili di tritolo investano
ben oltre quel limite la cute non solo delle mani ma di qualsiasi altra
porzione del corpo che vi sia esposta. E se, in ipotesi, il corpo di IMPASTATO
era disteso per terra con il tronco a contatto diretto con l’esplosivo,
la mano destra (così come la sinistra) non poteva certo trovarsi
ad una distanza tale da porla al riparo dal deposito di nitrati e polveri
sprigionate dall’esplosione: senza che per questo si debba concludere che,
al momento dell’esplosione, la bomba stava addirittura tra le mani
della vittima. (Si noti peraltro che la prova c.d. della paraffina ha dato
esito positivo per la ricerca di nitrati anche sulla parte dorsale e non
solo su quella palmare della mano destra: cfr. pag. 10 della relazione
CARUSO).
D’altra
parte, la conclusione formulata al riguardo nella relazione CARUSO-PROCACCIANTI
è dichiaratamente interlocutoria. Gli stessi periti infatti ammettono
che i dati relativi all’affumicamento del frammento di mano dx e delle
estremità superiori delle cosce, tenuto conto anche delle lacerazioni
sulla faccia interna della coscia sx – dati che farebbero ritenere verosimile
che al momento dell’esplosione l’ordigno si trovasse all’altezza del bacino,
probabilmente tra le mani della vittima – “permettono di stabilire
soltanto la posizione dell’ordigno rispetto alle parti anatomiche del soggetto,
ma non permettono di far luce su quale fosse in quel momento l’esatta posizione
del corpo dell’IMPASTATO rispetto al suolo (o alla strada ferrata), né,
invero, disponiamo di altri dati idonei a risolvere tale quesito” (cfr.
pagg.20 e 21). Questa precisazione tradisce, ci sembra, insieme all’incertezza
sulla posizione del corpo, il dubbio sul ruolo attivo o passivo delle mani
rispetto alla carica esplosiva.
Resta
il fatto che, soprattutto a paragone di tutte le altre parti del corpo,
la mano destra riportò danni minori o almeno fu una delle porzioni
corporee più risparmiate dall’esplosione; e resta il dubbio che
anche la mano sinistra fosse stata risparmiata. Infatti, il Prof. DEL CARPIO
consegnò ai periti i frammenti e poveri resti che aveva ricevuto
in data 12 Maggio da uno dei giovani compagni di IMPASTATO (che li avevano
rinvenuti sul luogo della tragedia lo stesso giorno o il giorno prima);
ed ha sempre indicato uno di tali frammenti come appartenente alla mano
sinistra. Invece, nella relazione CARUSO-PROCACCIANTI si attribuisce tale
identificazione dell’arto ad un errore, perché “in effetti era
un brandello di cute a contorni assai frastagliati, privo di qualsiasi
caratteristica anatomica tipica della mano”.
Sul
punto, non ci si può esimere dal rilevare che il Prof. DEL CARPIO,
unanimemente reputato come clinico valente e medico legale di valore indiscusso,
ebbe modo di visionare il frammento corporeo in questione appena tre giorni
dopo la data del decesso e non appena lo ebbe in consegna lo ripose nella
cella frigorifera (come ha dichiarato), insieme agli altri resti. Invece,
i periti predetti, quando hanno esaminato gli stessi reperti, e in particolare
il presunto frammento della mano sx, li hanno trovati “già in preda
a putrefazione” e questo stato di degrado potrebbe averne ostacolato l’identificazione.
Tuttavia,
la Corte non può che limitarsi a registrare il contrasto di valutazioni
anatomiche tra il Prof. DEL CARPIO e i consulenti CARUSO e PROCACCIANTI,
sicché non v’è alcuna certezza che quel frammento appartenesse
effettivamente alla mano sinistra della vittima.
Val
comunque ribadire che se, effettivamente, l’ordigno si fosse trovato, al
momento dello scoppio, tra le mani dell’IMPASTATO, queste sarebbero state
le prime parti del corpo ad essere investite dalla violenza dell’esplosione.
Invece, proprio le mani, o almeno la mano destra, risulta essere la parte
del corpo che ha riportato i danni meno devastanti, dopo gli arti inferiori.
2- Dubbi
e ovvietà
Ma
al di là dei ragionevoli dubbi scaturiti da una prima sommaria valutazione
dei poveri resti del corpo del giovane militante di D.P., già nei
primi giorni di indagine, e più precisamente nel periodo compreso
tra il primo e il secondo dei due rapporti giudiziari a firma del Magg.
SUBRANNI, andò facendosi strada, tra i magistrati inquirenti, una
considerazione logica che contribuì a minare le iniziali e frettolose
certezze sulla causale del fatto.
Ne
ha riferito proprio il Dott. MARTORANA nel corso della sua audizione in
data 15.12.99 dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta, parlando
appunto dei primi dubbi che indussero il suo Ufficio a verificare piuttosto
l’ipotesi che si fosse trattato di omicidio: “…Io ritenni strano che
un soggetto, con l’intenzione di compiere un attentato, avesse collocato
un esplosivo su un tratto di binario ferroviario lontano 500 o 600 metri.
Cosa voleva dimostrare? Questa fu la mia riflessione.” (A domanda del
Presidente, lo stesso MARTORANA risponde che, però, “ufficialmente
non fece nulla” per verificare la fondatezza di quei dubbi). E aggiunge:
“Una persona che compie un attentato deve mirare a qualcosa di particolare
e non era particolarmente grave far saltare un tratto di binario ferroviario,
peraltro di una linea di scarsa percorrenza”.
Ma,
ricorda l’ex procuratore aggiunto, il rinvenimento della lettera in cui
IMPASTATO esternava propositi suicidi “fuorviò tutte le indagini
perché effettivamente sembrò che la morte fosse dovuta ad
un atto disperato, ad un suicidio” (Cfr. pag. 85 e nt. 58 della relazione
in atti). Tuttavia, qualche giorno dopo, alcuni giovani di Democrazia Proletaria
o di Radio Aut “rinvennero una pietra su cui c’era qualche macchia di
sangue e la portarono all’Istituto di Medicina Legale, non ai Carabinieri,
perché credo che ci fosse qualche prevenzione per quanto riguardava
le stazioni dei carabinieri.[…]
L’Istituto di medicina legale in quel periodo era retto da un eccellente
medico legale, il Professor Ideale DEL CARPIO sul quale credo non si possa
avanzare alcuna ombra. Egli informò immediatamente l’autorità
giudiziaria. Venne dato ad un secondo collega l’incarico di andare a fare
un’ispezione e controllare da dove fosse spuntata questa pietra. [….].”.
Ma solo dopo che furono presentati degli esposti (“alcuni di questi
furono fatti proprio dai compagni di Democrazia Proletaria”) e furono
pubblicati sulla stampa alcuni articoli in cui si cominciava a profilare
l’ipotesi dell’omicidio, solo allora “convocai i colleghi SIGNORINO
e SCOZZARI e organizzai una riunione, nel corso della quale dissi al Dottor
SIGNORINO che era necessario che invitasse i carabinieri ad approfondire
le indagini proprio su quell’aspetto.”.
3-
Le pietre insanguinate, i sopralluoghi al casolare e i reperti- fantasma.
In
effetti, quello delle pietre insanguinate trovate all’interno del casolare
poco distante dal luogo in cui era esploso l’ordigno che fece a pezzi il
corpo di IMPASTATO è uno dei capitolo più oscuri nel tormentato
iter delle indagini e poi della vicenda processuale che ci occupa: per
le incertezze sull’effettivo numero delle pietre in questione e sulle modalità
del loro rinvenimento; ma anche per l’ostinazione, da parte di chi conduceva
le indagini sul campo, nel negare o minimizzare la rilevanza di questo
elemento indiziario fino a quando fu possibile farlo, e cioè fino
all’esito degli accertamenti medico-legali che appurarono trattarsi di
sangue umano e dello stesso gruppo sanguigno di Giuseppe IMPASTATO (Cfr.
conclusioni certe, sul punto, nella relazione PROCACCIANTI, pag. 25: “Le
macchie di sangue prelevate sulla camicia indossata dal soggetto al momento
del fatto appartengono al gruppo “0 CD”. Le stesse proprietà gruppo-specifiche
(0 CD) caratterizzano la macchia di sangue umano esistente sulla pietra
repertata durante il sopralluogo giudiziale del 13.05.78”).
E
valga il vero.
ØIn
data 12 maggio ’78, il Prof. Ideale DEL CARPIO - che sarà nominato
consulente tecnico di parte nell’interesse dei prossimi congiunti e legittimi
eredi dell’IMPASTATO – riceve una pietra con tracce verosimilmente ematiche
e un sacchetto contenente resti umani tra cui una mano: glieli consegna
uno studente di Medicina, tal CARLOTTA, specificandogli che la pietra era
stata asportata dal casolare vicino al luogo dell’esplosione, e i resti
umani erano quelli del corpo di IMPASTATO, raccolti nei dintorni.
In
particolare, nelle S.I. rese al P.M. Dott. SCOZZARI il 13 Maggio, lo stesso
DEL CARPIO ricorda di aver subito contestato al giovane che sarebbe stato
opportuno consegnare quei reperti ai Carabinieri. Ma gli fu risposto che
i carabinieri erano stati informati del rinvenimento di tracce di sangue
all’interno del casolare, ma non si erano attivati. La stessa sera il Prof.
DEL CARPIO provvide ad informare l’A.G. e per il giorno seguente venne
disposta un sopralluogo con ispezione del casolare: atti che furono effettuati
dal P.M. Dott. SCOZZARI, con la partecipazione dello stesso DEL CARPIO,
di alcuni dei giovani che avevano scoperto le tracce di sangue (LO DUCA
Vito e LA FATA Giampietro), oltre a vari ufficiali (compreso il Magg. SUBRANNI)
e sottufficiali (tra i quali il Mar. TRAVALI) dei Carabinieri, esperti
della Polizia Scientifica e i due consulenti tecnici già incaricati
dei necessari accertamenti medico-legali. E, come si evince dal verbale
d’ispezione, proprio su indicazione dei giovani predetti vengono effettivamente
rinvenute, repertate ed asportate due pietre con macchie verosimilmente
di sangue.
ØLa
testimonianza di DEL CARPIO trova preciso riscontro in quella di Felicia
VITALE: al G.I. Dott. CHINNICI aveva dichiarato di essere stata proprio
lei, insieme ad altri compagni a trovare le pietre insanguinate all’interno
del casolare e di averne subito informato i Carabinieri. (v. S.I. del 21.12.78,
vol. II, fg.71).
Nel
corso della sua audizione dinanzi alla commissione parlamentare d’inchiesta
ha poi spiegato che il carabiniere a cui si erano rivolti, non diede corso
ad alcun accertamento. E fu questa la ragione per cui decisero di asportare
loro stessi una delle pietre insanguinate e di farla avere – insieme ad
alcuni resti del cadavere parimenti rinvenuti sul luogo dell’esplosione
– al prof. DEL CARPIO.
ØAnaloga
spiegazione era stata resa già nel corso dell’istruzione formale
da Giovanni IMPASTATO, che l’ha poi ribadita dinanzi alla Commissione parlamentare
d’inchiesta: “Debbi dire a questo proposito che, a quello che ho saputo,
i ragazzi amici di mio fratello avevano notato tali macchie fin dal primo
momento: in tal senso informarono il Maresciallo, il quale però
solo a distanza di giorni accettò la richiesta di accedere sul posto”
(Cfr. S.I. del 7.12.78 cit.).
Qui
il teste allude ad un distino sopralluogo effettuato personalmente dal
Mar. TRAVALI, di cui ora si dirà, e in esito al quale furono rinvenute
altre pietre con macchie di sangue.
ØSecondo
quanto riferito dalla teste VITALE, il primo rinvenimento delle pietre
insanguinate risalirebbe ad un sopralluogo effettuato da amici e compagni
di Giuseppe IMPASTATO (tra i quali la stessa VITALE) uno o due giorni dopo
la scoperta del cadavere. In effetti, dal riscontro incrociato delle testimonianze
rese nel corso dell’istruzione sommaria dai compagni di IMPASTATO che parteciparono
a quel sopralluogo e alla susseguente decisione di far avere il materiale
rinvenuto al Prof. DEL CARPIO, è lecito ricavare che quel sopralluogo
avvenne o il giorno precedente alla materiale consegna a mani dl Prof.
DEL CARPIO, e quindi l’11 Maggio; oppure lo stesso 12 Maggio.
Sul
punto, il 13 Maggio ’78 sono stati sentiti direttamente dal P.M. SCOZZARI
sia LO DUCA Vito che LA FATA Pietro. Entrambi hanno confermato di aver
ispezionato insieme ad altri compagni (tra i quali pure MANZELLA Benedetto,
come ricorda la teste VITALE) il casolare e di avervi rinvenuto ed asportato
una pietra sporca di sangue che poi qualcuno di loro aveva fatto pervenire
al Prof. DEL CARPIO. Ed entrambi collocano l’episodio al “primo pomeriggio
di ieri”, e cioè quel 12 Maggio in cui il Prof. DEL CARPIO ricevette
il reperto in questione.
Ma
dal verbale di S.I. in atti a fg. 113 si evince che quello stesso 13 Maggio
– giorno dell’ispezione SCOZZARI e dell’escussione dei due testi menzionati
– viene sentito dal Mar. TRAVALI anche MANZELLA Benedetto, il quale fa
risalire l’episodio in questione ad “avantieri, giorno 11 Maggio”.
Ed è pacifico che si riferisca al medesimo episodio: “Avantieri
giorno 11 Maggio 1978,in compagnia di altri giovani miei compagni mi sono
recato il località “Feudo” di Cinsi ove era avvenuta l’esplosione
in cui trovò la morte Giuseppe IMPASTATO allo scopo di ispezionare
il luogo al fine di trovare qualche traccia. Verso le ore 16 circa del
predetto giorno ho visto una macchia che a mio avviso poteva essere macchia
di angue, per cui unitamente ai miei compagni ho deciso di asportare unitamente
alla pietra sulla quale si trovava. Preciso che detta pietra fa parte del
pavimento di una stalla con ingresso che si affaccia verso Cinisi e che
fa parte del fabbricato rurale di una casa abbandonata distante pochi metri
dalla strada ferrata. La sera dello stesso giorno era venuto in Cinisi
il giovane che conosco solo di vista, ma non ricordo il nome, al quale
ho consegnato la pietra con sopra la macchia di sangue. Io consegnai detta
pietra al giovane con l’incarico di farla recapitare al Prof. DEL CARPIO
per gli accertamenti.”.
ØLo
stesso MANZELLA fu protagonista però di un altro sopralluogo al
casolare con il conseguente rinvenimento di altre quattro pietre con macchie
verosimilmente di natura ematica. Di tale episodio non si parla nel citato
verbale delle S.I. rese dal MANZELLA. Ma di esso hanno riferito al G.I.
Giovanni IMPASTATO (de relato) e DI MAGGIO Faro, che ne fu anche lui protagonista.
Il
primo ha dichiarato in particolare che Faro DI MAGGIO faticò a convincere
il Mar. TRAVALI a recarsi all’interno del casolare in cui lo stesso DI
MAGGIO e altri compagni avevano rinvenuto delle tracce di sangue: “e fu
solo allora che lui repertò un sasso che conteneva le macchie”.
Secondo
il racconto di Faro DI MAGGIO (v. verbale di S.I. rese al G.I. il 7.12.78,
vol. II, fg. 23-27) la pietra insanguinata poi recapitata al Prof. DEL
CARPIO fu rinvenuta e estratta dal pavimento del casolare “non ricordo
se lo stesso giorno o il giorno successivo al rinvenimento del cadavere,
ovvero al giorno in cui lui e gli altri compagni erano stati interrogati
dai carabinieri. Nella circostanza erano presenti anche LO DUCA Vito, Pino
MANZELLA e Paolo CHIRCO. Furono fatte delle fotografie sia alle macchie
che al pavimento e in particolare alle macchie sulla panchina in muratura
all’angolo della parete. Quindi, loro stessi staccarono dal pavimento una
pietra sporca di sangue, e corsero a chiamare i Carabinieri. Insieme a
loro, prosegue il DI MAGGIO “abbiamo rotto con martello e scalpello
parte della panchina in muratura sulle quali si trovavano le macchie di
sangue e parte del pavimento, consegnando sia le parti in muratura staccate,
che lo straccio e un telo di sacco imbevuto di sostanza solidificata
argentata ai carabinieri. Subito dopo in caserma abbiamo verbalizzato
tutto”.
L’episodio,
che si riferisce evidentemente ad un sopralluogo fatto al casolare dal
Mar. TRAVALI in un momento e in circostanze diverse dall’ispezione effettuata
la mattina del 13 Maggio dal P.M. SCOZZARI, è confermato dalle dichiarazioni
rese al G.I. Dott. CHINNICI dall’App. PICHILLI e dallo stesso TRAVALI.
Il
primo ha dichiarato che, dopo l’ispezione condotta dal Pretore la mattina
in cui fu rinvenuto il cadavere di IMPASTATO, lui non partecipò
ad ulteriori ricerche sul posto: “Soltanto qualche giorno dopo, assieme
al Maresciallo, mi recai al casolare su segnalazione di alcuni giovani
che vennero in caserma ad avvisarci che in un casolare vicino al luogo
dello scoppio avevano visto delle macchie di sangue.
Fui
io che assieme al Maresciallo asportai un tratto del sedile in muratura
e una pietra dove si notavano appena delle macchie”
(v. verbale di S.I. 28.12.78, fg.84-85).
Il
TRAVALI a sua volta riferisce che, qualche giorno dopo l’ispezione curata
dal Dott. SCOZZARI – che lui colloca dubitativamente al pomeriggio del
9 Maggio o nelle ore antimeridiane del giorno dieci – “un gruppo di
ragazzi, tra cui MANZELLA e DI MAGGIO, presentarono in caserma pezzi di
stoffa ed alcune pietre con delle macchie nerastre. Il tutto io repertai
e trasmisi alla Procura della Repubblica” (cfr. fg.46 verbale di S.I.
del 19.12.78).
Ma
molto più preciso e dettagliato dell’approssimativa ricostruzione
fatta al G.I. sia dal PICHILLI che dal TRAVALI e il verbale in atti (v.
fg.116, vol.I e 891) datato 13 Maggio ’78, a firma dello stesso TRAVALI,
che fornisce puntuali riscontri al racconto del DI MAGGIO, sollevando però
non pochi interrogativi.
Nel
verbale predetto, che ha ad oggetto la “ricezione di numero due pezzi di
stoffa” esibiti da DI MAGGIO Faro, MANZELLA Benedetto e CUSUMANO Gaetano
(tutti e tre compiutamente generalizzati nel medesimo atto) si attesta
che “Avanti a noi, M.C. TRAVALI Alfonso, comandante della Sazione predetta,
carabiniere PICHILLI Carmelo è presente DI MAGGIO Faro, MANZELLA
Benedetto e CUSUMANO Gaetano, i quali spontaneamente ci esibiscono numero
due pezzi di stoffa sotto descritti che a loro dire sono stati rinvenuti
nello spiazzo antistante la casa rurale di contrada Feudo.
-un
pezzo di stoffa a fiorellino fantasia blè, bianco viola e verde
che presenta numero tre piccoli buchi prodotti probabilmente da bruciature
ed un pelo attaccato all’orlo del buco; numero otto piccolissime macchioline
carcerate da un apposito cerchio a matita di colore rosso così anche
i buchi. Detta stoffa appartenga ad indumento per abito da donna.
-un
pezzo di stoffa di colore nocciola sporco delle dimensioni cm.40x60 circa
che presenta attaccature di materiale solido come piombo ad un angolo ed
in altre parti due macchie nere probabilmente di catrame e con una certa
quantità di catrame attaccata. Detta stoffa a dire dei giovani è
stata rinvenuta nello spiazzo antistante alla predetta e dove poco più
avanti era stata lasciata parcata l’autovettura appartenente ad IMPASTATO
Giuseppe.
“I
predetti, nella circostanza, facevano presente di avere notato alcune macchie
probabilmente di sangue che si trovano sulla panca in muratura nell’interno
della stalla con ingresso verso Cinisi. In considerazione di quanto sopra
lo scrivente, in compagnia dei predetti, si recava sul posto ove, con l’ausilio
di scalpello provvedeva ad asportare sul masso di tufo le macchie sotto
segnate:
-due
macchie di probabile sangue rinvenute sopra una pietra, ai piedi della
panca del pavimento della stalla la pietra è stata asportata e repertata;
-numero
tre pezzi di tufo facente parte della panca, ciascuno dei quali presenta
macchie rossastre con delle sbavature.
“Le
macchie sono state carcerate con matita color rosso. Quanto…. (illeggibile)sarà
repertato e trasmesso all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti
di competenza.
“Detto
materiale è stato rinvenuto dai predetti alle ore 17 del 13.5.1978”
La
lettura del verbale fuga qualsiasi dubbio, ove mai potessero esservene,
circa il fatto che le pietre con macchie di sangue effettivamente asportate
dal Mar. TRAVALI insieme al PICHILLI dopo che il loro intervento era stato
sollecitato dal DI MAGGIO e dagli altri compagni summenzionati, provenivano
effettivamente dallo stesso casolare dinanzi al quale era parcata l’auto
di Giuseppe IMPASTATO e che fu oggetto anche dell’ispezione curata dal
Dott. SCOZZARI.
Ora
è singolare che di questo episodio non vi sia traccia nel verbale
delle S.I. rese lo stesso 13 Maggio (appena venti minuti dopo, stando all’orario
di apertura del medesimo verbale) proprio da MANZELLA Benedetto e concernente
il rinvenimento di tracce di sangue all’interno del casolare e l’asportazione
della pietra fatta pervenire al Prof. DEL CARPIO. Eppure, il MANZELLA era
stato diretto protagonista anche di questo secondo episodio (cioè
dell’asportazione di altre pietre ad opera del C.te della Stazione di Cinisi):
lo ricorda il DI MAGGIO, lo conferma il TRAVALI e lo attesta il verbale
a firma di quest’ultimo sopra riportato.
E’
a dir poco singolare che il Mar. TRAVALI abbia intrapreso quell’iniziativa,
sia pure su sollecitazione dei giovani amici e compagni di IMPASTATO, senza
previamente informare i suoi superiori che pure erano direttamente impegnati
nelle indagini e che, stando alla data riportata nel verbale in questione,
avevano effettuato una delicata ispezione quella stessa mattina in quel
casolare alla ricerca di eventuali tracce di sangue. Né si preoccupò
di informarli subito dopo, benché il (nuovo?)sopralluogo avesse
avuto esito positivo.
Ma
è di inaudita gravità che quel materiale, compresi i pezzi
di stoffa che verosimilmente recavano tracce non solo dell’esplosione,
ma anche dell’esplosivo utilizzato, non sia mai stato oggetto di alcun
accertamento e non se ne abbiano avuto più notizie (v. infra).
ØCon
riserva di tornare tra breve su questi punti oscuri della vicenda, va intanto
segnalato che l’indagine della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
caso IMPASTATO ha messo in luce un’altra circostanza, se possibile ancora
più inquietante, relativa alla possibilità che gli stessi
Carabinieri si siano accorti, o siano stati informati della presenza di
tracce di sangue all’interno del casolare già la mattina del 9 Maggio
78.
Agli
atti della Commissione figura invero una copia (e relativa trascrizione)
della registrazione di una intervista contenente le dichiarazioni di Giuseppe
BRIGUGLIA, inteso Liborio, necroforo comunale di Cinisi, che partecipò
alle operazioni di ricerca e raccolta dei resti del povero IMPASTATO, la
mattina del 9 Maggio ’78. Tali dichiarazioni furono raccolte da Felicia
VITALE IMPASTATO (la VITALE ha sposato Giovanni IMPASTATO) ed una copia
della registrazione è stata acquisita (dalla Commissione) presso
il Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe IMPASTATO, dove era custodita
(cfr. pag. 67 e nt. 135 della relazione in atti).
E’
opportuno quindi riportare il testo dei passi salienti di quella intervista,
come trascritti alle pagg. 67 e 68 della relazione in atti:
“F.Che mestiere fai?
L.Il mio mestiere è... di spostare i cadaveri.
F.Cioè sei necroforo comunale?
L.Sì, sì. Giusto.
F.Da quanto tempo fai il necroforo?
L.Quarant'anni
F.Conoscevi Peppino Impastato?
L.Sì, conoscevo Poppino Impastato. Quannu c'era d'appizzari [appendere] i manifesti... U
venerdì, mi retti [diede] i manifesti pi essiri pronti u sabatu, chi c'era u fattu du comiziu, ai si
purtava Pippinu Impastato. Perciò... Poi sintivi stu fattu, mi vinniru a chiamari... là... .u dutturi...
F.Parli del 9 maggio?
L.Il 9 maggio, quannu fu... Pippinu Impastato...
E.Quando fu assassinato Peppino Impastato...
L.Sì, e mi vinniru a chiamari, u dutturi Di Bella, compreso il Comune di Cinisi, pi spustari... "
(Sai, ci fu stu buottu...". Poi di chiddu c'era sei chila di robba, sei chila...
E.Cioè del corpo di Peppino hai recuperato...
L.L'occhiale e compreso chiddu chi c'era vicino ai zabbari [alle agavi], giustu? ... Nu murettu
c'era una amma [gamba] di Pippinu Impastato.
Pu fattu di chiavi, truvai nella ferrovia, 'nsemmula [insieme] cu maresciallu, chi era e ... truvammu
sti chiavi nella ferrovia.,
F.Le hai trovate tu o... ti ha detto...?
L.U maresciallu mi rissi: "Amu a truvari sti chiavi". E circammu 'nsinu chi truvammu sti
chiavi nella ferrovia. A ferrovia era già staccata, du scoppiu [per lo scoppio],
F.Ti ha indicato lui il posto dove cercare?
L.Sì, sì, pi circari sti chiavi, ca i chiavi un si putevanu truvari unii eranu e i truvammu na
ferrovia. Tuttu bellu... I truvammu e ci retti all'autorità. "Ccà ci sunnu i chiavi". Poi arrivannu na
cosa... truvammu sta pietra... Sta pietra era... E si la purtaru iddi...
F.Dove?
L.Ni
lu casularu.
F.Dentro il casolare...
L.Dentro il casolare e truvammu sta pietra e s'a purtaru iddi 'n Palermu, pi i fatti soi, pi
indagini.
F.La pietra era sporca di sangue?
L.Sì inchiappata [sporca] di sangue era.
F.Era sporca di sangue...
Secondo
questa testimonianza (che fu raccolta, val ripeterlo, da Felicia VITALE
per conto del Centro Siciliano di Documentazione) un grosso ciotolo sporco
di sangue fu rinvenuto proprio dal necroforo Liborio già la mattina
del 9 Maggio all’interno del famoso casolare; e fu consegnato ai carabinieri
che la conservarono in un sacchetto e la portarono via. E questa è
anche l’unica circostanza, tra tutte quelle riferite nel corso della intervista,
di cui non si fa menzione nelle S.I. che lo stesso BRIGUGLIO rese al G.I.
Dott. CHINNICI, in data 2.12.78, ossia la prima e unica volta in cui venne
sentito nel corso delle indagini sull’omicidio (dopo la formalizzazione
della relativa istruzione). Ma è anche vero che in quella sede il
punto relativo alla presunta ispezione del casolare e alla scoperta delle
tracce di sangue non fu oggetto di specifico approfondimento. Certo è
che di quel reperto non v’è traccia agli atti.
D’altra
parte, il ricordo del necroforo non può che essere legato all’unica
circostanza in cui egli fu presente sul luogo: il giorno appunto del rinvenimento
del cadavere e in occasione della pietosa raccolta dei resti del corpo.
Difficile che possa essersi sbagliato: dovremmo ipotizzare che abbia confuso
la sua esperienza personale e diretta, legata a quel macabro sopralluogo,
con notizie apprese successivamente (magari apparse sulla stampa o comunque
divenute di pubblico dominio) circa il rinvenimento di pietre insanguinate
all’interno del casolare.
Il
racconto del BRIGUGLIO, però, sembra trovare conferma nelle dichiarazioni
rese dal Mar. TRAVALI nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione
parlamentare d’inchiesta in data 11 Novembre 1999. E ciò almeno
su due punti essenziali: a) il casolare fu ispezionato già la mattina
del 9 Maggio 78; b) furono effettivamente rinvenute, in esito a tale ispezione
delle tracce di sangue su alcune pietre del pavimento. (“Mi sembra di
ricordare che all’interno di quel casolare disabitato e fatiscente rinvenimmo
qualche pietra”).
L’argomento
viene ripreso e messo a fuoco nel seguente passo della citata audizione
che di seguito si riporta:
“RUSSO SPENA COORDINATORE. Che cosa avete trovato nel casolare?
TRA VALI. Poche cose, quasi niente. Ripeto, ricordo che non abbiamo trovato niente, poi non so se nel verbale...
RUSSO SPENA COORDINATORE. Non avete osservato dei segni di violenza, ad esempio delle pietre insanguinate?
TRAVALI. Credo che sia stata rinvenuta qualche pietra con tracce di sangue. A proposito del casolare torno a ripetere che si trattava di un edifìcio malandato disabitato da molto tempo.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Maresciallo Travali, precedentemente, a mia precisa domanda, lei ha risposto che il casolare era stato perquisito e che non avevate rinvenuto nulla, adesso però afferma che in quell'edifìcio vi erano delle pietre insanguinate...
TRAVALI. Mi sembra di ricordare che all'interno di quel casolare disabitato e fatiscente rinvenimmo qualche pietra con tracce di sangue.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Avete dato importanza al fatto di aver trovato queste pietre insanguinate nel casolare? Inoltre ci può descrivere il casolare?
TRAVALI. Era un edifìcio con mura fatiscenti, senza porte e quindi accessibile a tutti, forse veniva utilizzato come ricovero da qualche pastore dal momento che era completamente aperto.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Il sopralluogo nel casolare l'avete effettuato immediatamente, non appena compresa la gravità dei fatti verifìcatisi?
TRAVALI. Certamente, nella stessa mattinata e siamo rimasti sul posto fino a tardi.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Quindi presumo che il sangue sulle pietre fosse ancora fresco?
TRAVALI. Questo non lo so dire.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Immagino che abbiate esaminato queste pietre, non sa dirmi quindi se si trattasse di sangue fresco?
TRAVALI. Noi abbiamo rinvenuto delle pietre con qualche schizzo di sangue.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Non avete toccato le pietre per verifìcare se si trattasse di sangue fresco?
TRAVALI. No, non l'abbiamo fatto perché toccandole avremmo potuto alterare delle prove. Successivamente, provvedemmo a comporre in una cassa i frammenti del cadavere dell'Impastato che rinvenimmo nei dintorni, addirittura sugli alberi considerato che la deflagrazione era stata di una certa violenza. A quel punto tornammo in paese dove altri gruppi stavano effettuando indagini, accertamenti e perquisizioni a cui non partecipai perché - ripeto- rimasi sul posto dove stilai il verbale di sopralluogo".
La
questione è ulteriormente approfondita nel prosieguo dell’audizione:
“RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha parlato poco fa di reperti e vorrei sapere qualcosa sulle pietre insanguinate e sulle tracce di sangue trovate nel casale.
TRA VALI. Anche le pietre venivano repertate.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha detto che non bisognava alterare le pietre perché avevano macchie di sangue. Poche-ore dopo l'avvenimento, quindi quando ha albeggiato, lei è entrato nel casolare e ha trovato pietre con macchie di sangue, tant'è vero che ha detto che non bisognava alterarle (verbo che lei ha usato e che risulta dai nostri resoconti stenografici). Agli atti non vi è traccia di reperto sulle pietre insanguinate. E sicuro che sono state repertate?
TRAVALI. Tutto quello che veniva rinvenuto sul luogo o che ci veniva portato dai giovani di Cinisi ...
RUSSO SPENA COORDINATORE, Mi riferisco a quello che avete rinvenuto nel casolare; i giovani svolgevano attività di volontariato nelle indagini le quali però spettano alla stazione dei
carabinieri. Avete repertato le pietre con macchie di sangue rinvenute nel casolare?
TRAVALI. Tutto ciò che veniva rinvenuto veniva repertato e quindi anche queste pietre.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Il ritrovamento di pietre insanguinate nel casolare sarebbe stato utile anche per le vostre indagini.
TRAVALI. Tutto quello che veniva rinvenuto veniva repertato e consegnato presso la cancelleria della procura.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha detto di aver visto pietre insanguinate e tutto ciò che è stato rinvenuto sul posto veniva repertato. Di conseguenza, anche le pietre insanguinate sono state reperiate. Quale ufficiale di PG curava la repertazione?
TRAVALI. Lo facevo io con altri militari della stazione. Dopo vent'anni non mi ricordo i loro nomi ma mi facevo dare una mano a repertare da chi era presente; i reperii venivano poi portati alla procura di Palermo. RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha parlato poco fa di reperti e vorrei sapere qualcosa sulle pietre insanguinate e sulle tracce di sangue trovate nel casale.
TRAVALI. Anche le pietre venivano reperiate.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha detto che non bisognava alterare le pietre perché avevano macchie di sangue. Poche ore dopo l'avvenimento, quindi quando ha albeggiato, lei è entrato nel casolare e ha trovato pietre con macchie di sangue, tant'è vero che ha detto che non bisognava alterarle (verbo che lei ha usato e che risulta dai nostri resoconti stenografici). Agli atti non vi è traccia di reperto sulle pietre insanguinate. E sicuro che sono state repertate?
TRAVALI. Tutto quello che veniva rinvenuto sul luogo o che ci veniva portato dai giovani di Cinisi ...
RUSSO SPENA COORDINATORE, Mi riferisco a quello che avete rinvenuto nel casolare; i giovani svolgevano attività di volontariato nelle indagini le quali però spettano alla stazione dei carabinieri. Avete repertato le pietre con macchie di sangue rinvenute nel casolare?
TRAVALI. Tutto ciò che veniva rinvenuto veniva repertato e quindi anche queste pietre.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Il ritrovamento di pietre insanguinate nel casolare sarebbe stato utile anche per le vostre indagini.
TRAVALI. Tutto quello che veniva rinvenuto veniva repertato e consegnato presso la cancelleria della procura.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha detto di aver visto pietre insanguinate e tutto ciò che è stato rinvenuto sul posto veniva repertato. Di conseguenza, anche le pietre insanguinate sono state reperiate. Quale ufficiale di PG curava la repertazione?
TRAVALI. Lo facevo io con altri militari della stazione. Dopo vent'anni non mi ricordo i loro nomi ma mi facevo dare una mano a repertare da chi era presente; i reperii venivano poi portati alla procura di Palermo.”.
(Cfr.
pagg.69-71 della relazione in atti).
Ma
è anche vero che del rinvenimento e della conseguente repertazione
di una pietra con macchie di sangue all’interno del casolare, che sarebbero
avvenuti già la mattina del 9 Maggio, non v’è traccia né
nel verbale di ricognizione a firma del Pretore TRIZZINO (e redatto dallo
stesso TRAVALI), né nel contestuale verbale di sopralluogo a firma
del solo TRAVALI.
Ora,
è possibile che, nel rievocare dinanzi alla Commissione quei primi
frenetici giorni di accertamenti investigativi il Mar. TRAVALI si sia confuso
e abbia sovrapposto il ricordo di momenti ed episodi diversi, facendo risalire
alla mattina del 9 Maggio la scoperta delle tracce di sangue nel casolare.
Del resto, già nelle S.I. rese al G.I. oltre vent’anni prima aveva
collocato l’episodio dell’ispezione effettuata con il P.M. SCOZZARI, in
esito alla quale era stata appunto rinvenuta nel casolare, repertata ed
asportata una pietra con macchie di sangue, nel pomeriggio del 9 Maggio
o “nelle ore antimeridiane del dieci…”.
Colpisce
però come, nelle dichiarazioni rese alla Commissione parlamentare
d’inchiesta, il Sottufficiale sia stato molto attento a precisare che le
pietre con tacce di sangue rinvenute quella stessa mattina del 9 Maggio
all’interno del casolare non furono toccate, per non pregiudicare delle
prove. E con altrettanta sicurezza colloca questa scoperta in un momento
antecedente alla composizione dei resti nella cassa di legno dentro la
quale poi furono trasportati all’obitorio. Sicchè sembrerebbe proprio
riferirsi, con certezza, ad un episodio diverso da quello dell’Ispezione
SCOZZARI, avvenuta la mattina del 13 Maggio; e diverso altresì dall’episodio
occorso il pomeriggio dello stesso giorno, allorché si recò
ancora al casolare su sollecitazione di DI MAGGIO e compagni, per asportare
(con martello e scalpello) altre pietre con probabili macchie di sangue.
Inoltre,
di una sommaria ispezione effettuata la mattina del 9 Maggio, contestualmente
alla prima ricognizione dei luoghi e alla raccolta dei resti del corpo
di IMPASTATO, il Mar. TRAVALI aveva riferito anche al G.I. Dott. CHINNICI,
quando i suoi ricordi dovevano essere sicuramente più freschi, con
ciò fornendo, su questo punto, ulteriore conferma alle rivelazioni
del BRIGUGLIO. In quella sede però il TRAVALI afferma di non aver
trovato alcuna traccia utile e precisa di aver ispezionato il casolare
“unitamente al Pretore”: il Dott. TRIZZINO invece ha negato dinanzi
alla Commissione parlamentare tale circostanza. Anzi del casolare non serbava
neppure il ricordo ed è certo che non gli fu fatta alcuna segnalazione
particolare al riguardo. In effetti, come già si è visto,
nel verbale di ricognizione del 9 Maggio è contenuto solo un fuggevole
e incidentale cenno al casolare predetto, laddove si fa riferimento al
luogo in cui era parcata l’auto dell’IMPASTATO. E lo stesso BRIGUGLIO,
nella sua intervista, non fa cenno della presenza del Pretore all’atto
del presunto sopralluogo all’interno del casolare. (E alla domanda se avesse
consegnato la pietra sporca di sangue “alle autorità”, risponde
di averla consegnata “ai carabinieri chi c’eranu”.).
ØSta
di fatto che l’11 Maggio, o al più tardi il 12 Maggio, e comunque
ancora prima della consegna della pietra recapitata al Prof. DEL CARPIO,
i Carabinieri di Cinisi erano stati avvisati (se non ne erano già
informati fin dalla mattina del 9 Maggio)della scoperta di tracce di sangue
all’interno del casolare. Lo ricaviamo dal riscontro incrociato delle testimonianze
di VITALE Felicia e dello stesso Prof. DEL CARPIO, oltre che dalle dichiarazioni
di MANZELLA Benedetto e, soprattutto, di Faro DI MAGGIO, secondo il quale
lui stesso si sarebbe premurato di avvisareCarabinieri
della scoperta e ciò sarebbe avvenuto lo stesso giorno in cui fu
prelevata la pietra recapitata a DEL CARPIO.
ØE
veniamo al punto più oscuro e inquietante dell’intera vicenda relativa
al rinvenimento frazionato di reperti di (verosimile) sangue all’interno
del casolare.
Secondo
la ricostruzione che precede, basata sulle risultanze di deposizioni testimoniali
e di verbali di atti istruttori, il mar. TRAVALI avrebbe personalmente
effettuato insieme al carabiniere PICHILLI (che lo ha confermato), un secondo
sopralluogo dopo quello effettuato insieme al P.M. SCOZZARI, la mattina
del 13 Maggio ’78. E questo secondo sopralluogo sarebbe avvenuto il pomeriggio
dello stesso giorno, a seguito delle pressanti richieste di alcuni giovani
che si erano presentati in caserma esibendo dei “pezzi di stoffa”
con varie macchie e imbevuti di una sostanza argentata (secondo DI MAGGIO)
o come di piombo (secondo quanto recita il verbale di ricezione in atti).
Tutto
ciò risulta, come si è visto, dal verbale di ricezione datato
13 Maggio a firma del Mar. TRAVALI, in cui non si fa cenno dell’altro sopralluogo
che sarebbe avvenuto la mattina dello stesso giorno.
Ora,
è singolare che siano state trovate ulteriori tracce di sangue all’interno
del casolare dopo che questo era stato oggetto dell’accurata ispezione
condotta dal P.M. Dott. SCOZZARI, con la partecipazione di periti e di
esperti della polizia scientifica (rectius, della Squadra Scientifica del
Reparto Operativo dei Carabinieri), come si evince dal verbale in atti
in cui è contenuta una minuziosa descrizione dello stato dei luoghi
e di tutte le operazioni effettuate.
Ma
ancora più singolare, ed anzi inquietante, è il fatto che
il Mar. TRAVALI non abbia dato alcun peso alla cosa: non abbia cioè
ritenuto di doverlo segnalare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria,
o almeno ai suoi superiori, che pure quella stessa mattina avevano compiuto
un delicatissimo atto istruttorio concretatosi in un analogo sopralluogo
mirato proprio alla ricerca di eventuali tracce di sangue all’interno di
quel casolare.
Poiché
delle due l’una: o i tre giovani avevano inscenato un maldestro tentativo
di simulazione o contraffazione di prove di un (possibile) reato; oppure,
alla pur accurata ispezione del P.M. erano clamorosamente sfuggite tracce
ancora più numerose e cospicue di quelle rinvenute in esito alla
medesima ispezione. Se a ciò si aggiungono le indicazioni desumibili
dalla testimonianza del DI MAGGIO e della VITALE, nonché il fatto
che il verbale di S.I. di MANZELLA Benedetto non contenga alcun cenno a
quel secondo sopralluogo con asportazione di pietre, ve ne è abbastanza
per avanzare il dubbio che le operazioni descritte in quel verbale di
ricezione non siano avvenute, in realtà, lo stesso giorno, ma
il pomeriggio precedente.
Ma
una cosa è certa perché documentalmente provata: per dieci
giorni l’ottimo TRAVALI si tenne i reperti acquisiti e cioè sia
quelli ricevuti in consegna alla caserma di Cinisi dai tre giovani summenzionati;
sia le pietre che lui stesso provvide ad asportare. Soltanto con Nota in
data 23/05/78 (v. fg.112, vol. I), egli trasmise il verbale di ricezione
dei pezzi di stoffa in cui si dava conto del rinvenimento delle pietre
con le macchie di probabile sangue; e lo trasmise unitamente al verbale
di S.I. di MANZELLA Benedetto e ad altri atti istruttori che riguardavano
reperti ed accertamenti affatto diversi (così per il verbale di
S.I. e ricezione del nastro consegnato da CUCINELLA Giuseppe e relativo
all’intervista di Radio Terrasini Centrale a Giuseppe IMPASTATO; ed anche
per il verbale di ricezione di “alcuni frammenti di resti umani presentati
da CHIRCO Francesco”, con la precisazione, per quest’ultimo, che “i
frammenti di organo sono stati consegnati dal Signor Procuratore SCOZZARI
ai periti”).
Va
segnalato ancora che nella Nota si parla genericamente di “alcuni reperti
presentati da DI MAGGIO Faro, MANZELLA Benedetto e CUSUMANO Gaetano”,
senza specificarne la natura. E solo alla fine del testo si precisa che
“con reperto a parte saranno depositate presso la Cancelleria di codesta
Procura i seguenti reperti…..”. Si parla però in termini generici
dei pezzi di stoffa senza precisare nulla in ordine alle tracce di bruciatura
e alla sostanza di cui uno di essi sarebbe imbevuto; e dei quattro pezzi
di pietra repertati si dice solo che “presentano alcune macchie nerastre”,
mentre è scomparso qualsiasi riferimento a tracce di sangue.
Francamente,
non si poteva fare (e dire) di meglio per dissimulare la vera natura di
quei reperti e per minimizzarne la rilevanza a fini investigativi. E infatti:
1°)
il pezzo di stoffa contenente, probabilmente, tracce dell’esplosivo utilizzato
per far saltare in aria il corpo di INMPASTATO non è mai stato sottoposto
a perizia; anzi, i periti ne hanno persino ignorato l’esistenza.
2°)
Le pietre con alcune macchie nerastre, che nel verbale di ricezione
del 13 Maggio ’78 (v.fg.116)venivano indicate dallo stesso verbalizzante
come “macchie di probabile sangue” non sono mai state sottoposte
a perizia.
La
Nota predetta, a firma del Comandante della Stazione CC. Di Cinisi è
indirizzata alla Procura della Repubblica di Palermo, ma non risulta che
sia mai stata presa in esame. E’ altresì indirizzata, per conoscenza,
al R.O. dei Carabinieri, all’epoca comandato dal Magg. SUBRANNI: che ne
accusa in effetti conoscenza nell’epigrafe del rapporto datato 30 Maggio
’78, a sua firma, laddove è scritto che il rapporto fa seguito,
tra le altre, alla Nota n.4304/22-3 del 23.5.1978 della Stazione CC.
di Cinisi, che è appunto la Nota di trasmissione dei reperti
in questione.
Quanto
alla sorte di detti reperti, apprendiamo solo dalla relazione della Commissione
parlamentare che, tra gli atti acquisiti dalla stessa Commissione presso
gli uffici del Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo e nell’ambito
della corrispondenza tra quel Reparto e la Stazione dei CC. di Cinisi,
figura anche una missiva a firma SUBRANNI, datata 25 maggio 1978 econcernente
la trasmissione all’Ufficio reperti dei due famosi pezzi di stoffa e di
“n.4 frammenti di pietre che presentano tracce nerastre”. E figura
anche la nota 25/9 in pari data, afferente “n.2 ricevute relative ai
reperti versati in data odierna presso la cancelleria del locale Tribunale”.
(Cfr. pag. 63 della Relazione in atti).
Orbene,
si è fatto cenno dei dubbi sorti sulla data di redazione del verbale
di ricezione dei reperti predetti che vennero consegnati dai tre giovani
alla Caserma di Cinisi; o meglio sul fatto che il giorno in cui vennero
effettivamente compiute le operazioni descritte in quel verbale (che le
riporta al pomeriggio dello stesso giorno 13 Maggio, data di redazione
del verbale medesimo) corrisponda alla data in esso indicata. Ma anche
volendo sorvolare su tali dubbi, è perfino superfluo sottolineare
l’inaudita gravità della leggerezza in cui è incorso l’allora
Comandante della Stazione CC. di Cinisi:
a)per
avere trattenuto presso di sé reperti concernenti un punto assolutamente
decisivo per orientare il corso delle indagini in quel momento; e ciò
dopo che lui stesso aveva avuto diretta contezza, per avervi partecipato
personalmente, di uno specifico atto di indagine mirato proprio ad accertare
(con esito positivo, peraltro) l’eventuale presenza di tracce di sangue
all’interno del casolare prossimo al luogo dell’esplosione.
b)Per
non avere messo in risalto, nella citata Nota di trasmissione del 23.05.78,
l’effettiva natura ed il contenuto dei reperti che si riservava di depositare
presso la cancelleria della Procura.
Ma
non meno gravi appaiono le responsabilità al riguardo del Mag. SUBRANNI,
estensore del rapporto datato 30 Maggio 1978, al quale la citata nota di
trasmissione era stata inviata, sia pure solo per conoscenza.
Nel
rapporto infatti non si fa alcun cenno di quei reperti e in particolare
delle pietre o frammenti di pietra con macche di probabile sangue,
che avrebbero dovuto aggiungersi ai reperti già in possesso dei
periti, essendo già in corso gli accertamenti medico-legali sulle
tracce di sangue rinvenute sia sulla pietra a suo tempo consegnata a DEL
CARPIO, sia sulle pietre asportate in occasione dell’ispezione SCOZZARI.
Eppure,
sarà lo stesso SUBRANNI – nel corso della sua audizione dinanzi
alla commissione parlamentare d’inchiesta ma prima ancora nelle deposizioni
rese nel corso dell’istruzione formale - a riconoscere che la scoperta
di tracce di sangue e l’esito della perizia nel senso della loro compatibilità
con il gruppo sanguigno dell’IMPASTATO avrebbero avuto un peso decisivo
nell’imprimere una svolta alle indagini, accreditando con forza l’ipotesi
dell’omicidio.
In
effetti, la formalizzazione dell’istruzione per questa ipotesi di reato
avviene pochi giorni dopo il deposito della relazione CARUSO-PROCACCIANTI,
e cioè appena acquisito l’esito di quegli accertamenti. Ed anche
dal carteggio riservato contenente la corrispondenza intercorsa tra il
Reparto Operativo dei CC e gli Alti Comandi dell’Arma - che sollecitarono
ripetutamente a compiere i necessari approfondimenti investigativi e invitavano
comunque il C.te del Reparto predetto a fornire, con cadenza mensile, tempestivi
ragguagli su ogni eventuale sviluppo delle indagini, con ciò manifestando
– emerge la consapevolezza che quella svolta fu determinata proprio dall’esito
degli accertamenti sulle macchie di sangue. (Cfr. Nota 30.11.78 trasmessa
dal C.do del R.O. al C.do del Gruppo Carabinieri di Palermo, fg.234 del
Vol. I della documentazione relativa ad attività integrativa d’indagine
depositata in data 4.04.2000).
E
allora, anche qui delle due l’una: o il Magg. SUBRANNI non si peritò
di appurare in cosa consistessero i reperti sommariamente indicati nella
nota di trasmissione del 23 Maggio; o, ancora peggio, ne era perfettamente
consapevole ed ha intenzionalmente taciuto una circostanza che avrebbe
gravemente indebolito la tesi del suicidio-attentato.
Non
è possibile, in questa sede, andare oltre la constatazione che,
nella migliore delle ipotesi, autorevoli esponenti delle Forze dell’Ordine
direttamente impegnati nello svolgimento delle indagini sono incorsi in
gravi e inescusabili negligenze.
Ma
il dato che qui più importa rilevare è che le tracce di sangue
rinvenute all’interno del casolare sono molto più cospicue delle
poche goccioline sulle pietre esaminate dai periti, e cioè quelle
asportate in occasione dell’ispezione SCOZZARI: anche se, non essendo stati
esaminati i reperti acquisiti dal Mar. TRAVALI, non si può affermare
con certezza che le macchie presenti su quelle pietre fossero anch’esse
di sangue umano e dello stesso gruppo sanguigno di IMPASTATO.
Riassumendo,
le pietre insanguinate sono almeno sei o sette:
-
una è quella che sarebbe stata asportata dal casolare e consegnata
dal necroforo ai carabinieri già la mattina del 9 Maggio: ma come
detto, dell’esistenza di questo reperto, desumibile solo dalla intervista
di Giuseppe BRIGUGLIO (raccolta da Felicia VITALE) e dalle dichiarazioni
rese dal mar. TRAVALI alla Commissione parlamentare d’inchiesta, non v’è
traccia agli atti;
-
una seconda pietra è quella asportata tra l’11 e il 12 Maggio dai
compagni di IMPASTATO e recapitata al Prof.DEL CARPIO;
-
la terza è quella asportata in occasione dell’ispezione condotta
dal P.M. SCOZZARI (fg.107, Vol. I);
-
altre quattro sono le pietre o i frammenti di pietra asportate, sempre
dall’interno del casolare, dallo stesso TRAVALI, in occasione dell’ulteriore
sopralluogo effettuato su richiesta di DI MAGGIO Faro e compagni (fg.116,
vol.I).
Ve
n’è abbastanza per rendere credibili le affermazioni fatte da VITALE
Felicia dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta, laddove ha riferito
della traccia di un rivolo di sangue che dallo spigolo della panchina in
muratura scendeva fino al pavimento di uno dei due vani del famoso casolare
(Cfr. pagg. 75-76 della relazione in atti: “Quando siamo entrati nel
casolare c’era un sedile in pietra. Nello spigolo del muro c’era una traccia
di sangue, una macchia con delle gocce di sangue sul pavimento tutto in
pietra.”. E poi, alla domanda se fosse visibile un rivolo di sangue
precisa ancora: “Nello spigolo c’era una macchia di sangue che scendeva
a terra [….]
Era giorno ed era sufficiente aprire la porta per vedere questo rivolo
di sangue”.
E’
anche vero che l’unico reperto utilmente esaminato è il terzo tra
quelli sopra elencati, poiché anche le macchie sulla pietra recapitata
al Prof. DEL CARPIO non erano sufficienti, a parere dei periti, per una
valutazione attendibile sulla loro natura.
E’
certo, però, che tutti i reperti in questione contenevano macchie
simili, per quanto può evincersi dalle descrizioni contenute nei
relativi verbali; e provenivano dallo stesso sito e cioè dall’interno
di uno dei (due) vani del casolare, e più precisamente dal sedile
di pietra intagliato nella parete in cui si apriva l’ingresso, o dal pavimento
pure in pietra nelle immediate adiacenze del medesimo sedile.
Detto
questo, deve anche convenirsi che le macchie di sangue rinvenute all’interno
del casolare non hanno un valore probatorio assoluto, poiché come
hanno precisato i periti, il gruppo sanguigno cui appartengono è
sì lo stesso di Giuseppe IMPASTATO (“0-CD”) ma si tratta di un tipo
comune, statisticamente, al 30% circa della popolazione. Sicchè
non v’è la certezza che quel sangue non appartenesse ad altri che
Giuseppe IMPASTATO (e una simile certezza basterebbe di per sé a
provare l’omicidio).
Esse
conservano però un innegabile valore indiziario, deponendo per l’ipotesi
dell’omicidio, se inserite e valutate nel coacervo delle risultanze processuali,
e segnatamente quelle desumibili già dai dati e dai reperti raccolti
nel luogo e nell’immediatezza del fatto, come ora si vedrà. In ogni
caso, sono, di per sé, quanto meno compatibili con l’ipotesi
che IMPASTATO, all’interno di quel casolare, sia stato ucciso o anche solo
picchiato prima di essere trascinato fino al punto in cui l’esplosione
dell’ordigno previamente apprestato ne avrebbe sbriciolato il corpo; ma
compatibili anche con l’ipotesi affine che sia stato ivi segregato
il corpo già privo di vita in attesa del momento propizio per trascinarlo
fino ai binari nel punto in cui era piazzata la carica esplosiva. E questa
compatibilità è sufficiente, nel quadro di una valutazione
unitaria e complessiva di tutti gli elementi raccolti, a fondare il valore
indiziario del reperto ematico.
Non
depone in contrario l’esiguità delle tracce di sangue. A parte la
difficoltà, per le ragioni già specificate, di quantificare
tali tracce (che comunque parrebbero molto più cospicue di quelle
che i periti hanno avuto la possibilità di esaminare), l’ipotesi
dell’omicidio non postula affatto né che esso si sia consumato all’interno
del casolare (poiché, come detto, il corpo avrebbe potuto esservi
trascinato già privo di vita o gli assassini essersi limitati a
picchiare la vittima per ridurla all’impotenza); nè che la morte
sia stata provocata da colpi d’arma da fuoco o da taglio che comunque abbiano
cagionato alla vittima ferite profonde (con conseguente copiosa perdita
di sangue), non potendosi affatto escludere, in tale ipotesi, una modalità
meno cruenta come lo strangolamento.
Va
invece disattesa, siccome priva di qualsiasi fondamento logico prima ancora
che non suffragata da adeguati riscontri la prospettazione difensiva secondo
cui le macchie di sangue potrebbero essere state originate da gocce di
sangue proiettate dalla forza dell’esplosione fino al casolare e quindi
incuneatesi negli interstizi delle travi di sostegno del soffitto o delle
tegole di copertura del casolare; ovvero, gocciolate da frammenti di carne
sanguinolenti scagliati dalla forza dell’esplosione fino a raggiungere
il tetto del casolare, da dove il sangue sarebbe appunto gocciolato all’interno.
Ora,
è vero che nel verbale dell’ispezione SCOZZARI si dà atto
che l’intero casolare appare fatiscente e lo è in particolare la
copertura in tegole (“tale copertura è palesemente dissestata
tanto che dall’interno si intravvede l’esterno”: cfr. pag. 3 del verbale
in atti e fg.109, vol. I). Ma non v’è dubbio che l’accurata ispezione,
che non ha risparmiato neppure l’esame della copertura in tegole, almeno
per quanto poteva vedersi guardando dall’interno verso l’esterno, non avrebbe
mancato di rilevare l’eventuale presenza, negli interstizi tra una tegola
e l’altra, di frammenti di carne umana, sia pure ormai essiccati: così
come due frammenti identificati come di budella ormai essiccate sono stati
rilevati “sui fili della rete elettrica ad alta tensione che costeggia
la strada ferrata”.
Ma
soprattutto, appare inverosimile che dei frammenti del corpo del povero
IMPASTATO possano essere stati proiettati fino al casolare, raggiungendone
il tetto, quando nessuna traccia è stata rilevata né sulle
pareti esterne del casolare medesimo, né nelle sue immediate adiacenze
o nello spiazzo antistante in cui era parcata l’auto dello stesso IMPASTATO
; e neppure, per quanto può evincersi dalla testimonianza del buon
TRAVALI, nel viottolo che dal casolare conduceva fino al punto dell’esplosione.
Frammenti e resti sono stati rinvenuti persino sugli alberi, nella zona
circostante la linea ferrata: ma sempre in prossimità di questa
e prevalentemente verso la zona monte e non nella zona intorno al casolare.
Così è stato anche per le gambe, come si evince dal verbale
di sopralluogo a firma TRAVALI e per gli altri resti recuperati dai compagni
di IMPASTATO. Se ne dà atto anche nel verbale dell’ispezione SCOZZARI:
“Prima di procedere alla ispezione del caseggiato, dai predetti testi
ci viene indicato lo spazio nel quale è stata rinvenuta la mano
ed i frammenti organici, che è posto oltre la strada ferrata, guardando
questa verso monte”.
Ancor
meno verosimile è poi l’ipotesi che delle semplici gocce di sangue,
originate dallo spappolamento del corpo, ma disgiunte dai relativi frammenti
di carne e provenienti da punti imprecisati, possano essere schizzate all’interno
del casolare, incuneandosi con precisione chirurgica, a distanza di decine
e decine di metri, attraverso gli interstizi della copertura in tegole
del fabbricato o attraverso la piccola feritoia praticata in una delle
pareti del vano in cui vennero trovate le tracce di sangue.
Piuttosto,
deve convenirsi ancora una volta con quanto è scritto nella sentenza
CAPONNETTO, circa il fatto che l’ipotesi dell’omicidio, alla luce delle
complessive risultanze processuali in parte anticipate e di cui ora si
dirà, “non deve ritenersi necessariamente collegata all’attribuzione
all’IMPASTATO Giuseppe delle macchie di sangue riscontrate sulla pietra
di cui s’è detto. Nulla esclude infatti di ritenere che ilo corpo
della vittima sia stato trasportato già inanimato a bordo della
autovettura da lui usata, sul luogo ove il veicolo venne lasciato e di
qui sia stato poi trasportato sulla rotaia, ed ivi adagiato proprio sull’ordigno
esplosivo (come confermano le perizie in atti).”.
4-
Altri reperti rinvenuti sul posto: chiavi, occhiali e sandali.
Ma,
come già anticipato, ulteriori considerazioni logiche potevano ricavarsi,
generando interrogativi non meno inquietanti, sulla base del mero rilevamento
di altri dati oggettivi e dei reperti raccolti sul luogo e nell’immediatezza
del rinvenimento del cadavere.
Sia
nel verbale di ricognizione dei luoghi a firma del pretore TRIZZINO che
nel contestuale verbale di sopralluogo a firma del (solo)
Mar. TRAVALI
si dà atto del rinvenimento di un chiavino tipo Yale in un cespuglio
di agave distante circa cinque metri dal punto dell’esplosione. Si accertò
poi che la chiave era quella, in possesso dell’IMPASTATO, che apriva la
porta di ingresso dei locali di radio AUT.
E’
a dir poco singolare, però, che i Carabinieri fossero già
a conoscenza dell’esistenza di quella chiave, mentre era ancora in corso
la ricerca e raccolta dei resti del cadavere e dovevano ancora iniziare
le conseguenti operazioni di identificazione.
Di
quella chiave hanno infatti parlato diversi testi. Anzitutto, lo stesso
Mar. TRAVALI, che, nelle S.I. rese al G.I. il 19.12.78, precisa che detto
chiavino “era perfettamente pulito”; e che “fu trovato sul lato
destro della rotaia, rispetto alla direzione Trapani, nei pressi di un
cespuglio tra la parte sterrata e la massicciata” (cfr. fg. 44-45,
vol. 2 e 892).
Poi,
RIGGIO Giovanni, all’epoca Maresciallo capo del Nucleo Informativo dei
Carabinieri, che giunse sul posto nella tarda mattinata del 9 Maggio insieme
al Maggiore FRASCA, dello stesso reparto (mai escusso, per quanto consta),
quando già il Pretore era andato via, insieme agli altri Ufficiale
e Sottufficiali che avevano eseguito il sopralluogo (“lì trovammo
soltanto una Giulia dei carabinieri….”). Ebbene, il Mar. RIGGIO nelle
S.I. rese al G.I. il 19.12.78, ha dichiarato di avere partecipato quella
stessa mattina alla perquisizione della sede di Radio-AUT a Terrasini,
insieme a numerosi altri militari (“Ricordo che eravamo in parecchi
ad eseguire la perquisizione…”); e ha precisato che “La porta fu
aperta con la chiave che ci fu data alla caserma dei CC. Di Cinisi. Nel
momento in cui il Maresciallo Comandante la Stazione ci consegnò
la chiave ci disse che probabilmente detta chiave era quella della sede
di Radio-AUT”. (Cfr.
fg.48, vol. II
cit.).
In
effetti, il Mar. TRAVALI appena terminata l’ispezione effettuata insieme
al Pretore, si era recato in Caserma, ossia alla stazione di Cinisi; e
l’unica chiave di cui ha parlato e che risulta ufficialmente rinvenuta
e repertata sul luogo dell’esplosione quella mattina, è proprio
il chiavino tipo Yale: verosimilmente attribuibile ad IMPASTATO, attese
le circostanze ed il luogo in cui fu rinvenuto. Il fatto poi che lo stesso
TRAVALI ipotizzasse, nel consegnarla al collega RIGGIO, che probabilmente
quella era anche la chiave della sede di Radio-Aut torna a grande merito
delle capacità intuitive di questo Sottufficiale.
Ma
l’intuizione c’entra poco con le circostanze che emergono dalla testimonianza
di BRIGUGLIA Carmelo, inteso Liborio. Si tratta del necroforo comunale
di Cinisi, che partecipò alla pietosa raccolta dei resti del povero
IMPASTATO, seguendo il pretore e i militari impegnati nella relativa ispezione.
E fu lui, insieme all’App. PICHILLI, a trovare importanti reperti come
la mano e anche gli occhiali di IMPASTATO (v. infra e S.I. dello stesso
PICHILLI, il quale ricorda che, sempre insieme al BRIGUGLIA, trovò
anche le gambe). In effetti, veniva spesso chiamato dai carabinieri “per
rimuovere cadaveri che si trovavano nelle strade in occasione di incidenti
stradali o altri avvenimenti delittuosi”. E anche “quando vengono
a fare le autopsie, io pulisco i cadaveri”. Quella mattina era stato
il mar. TRAVALI a incaricarlo di recarsi sul posto, dicendogli “dobbiamo
andare a prendere quello che è rimasto di un picciotto che è
scoppiato nella ferrovia”. Al suo arrivo, vi trovò il pretore
e l’ufficiale sanitario.
Orbene,
al G.I. Dott. CHINNICI il suddetto Liborio ha dichiarato. “Mentre io
cercavo i resti di IMPASTATO, il Brigadiere dei CC. di Cinisi mi disse
di cercare una chiave. Io trovai tre chiavi vicino alla macchina di IMPASTATO
e precisamente accanto alla portiera di destra, cioè accanto al
posto di chi si trova vicino al guidatore. Le tre chiavi erano l’una vicina
all’altra”. (Cfr.verbale di S.I. del 20.12.78, fg.55, vol. II).
Dunque,
furono trovate altre tre chiavi e in un sito che non lascia troppi dubbi
sulla loro riferibilità all’IMPASTATO, almeno quanto il chiavino
tipo Yale. Ma di esse non c’è traccia agli atti. Eppure, il BRIGUGLIA
è certo non solo di averle trovate, ma anche di averle subito consegnate
al Brigadiere, che dovrebbe identificarsi nel Brigadiere Carmelo ESPOSITO,
il quale, secondo la concorde testimonianza del mar. TRAVALI e dell’App.
PICHILLI, era presente sul posto quella mattina. (TRAVALI, in particolare,
ricorda che il Brig. ESPOSITO rimase sul posto insieme al PICHILLI e all’App.
ABRAMO, mentre lui andava a prendere il Pretore a Cinisi).
Ma
la circostanza più singolare ed inquietante, che ci riporta al chiavino
tipo Yale, emerge dal prosieguo della deposizione del BRIGUGLIA: “Il
Brigadiere, dopo che io trovai le tre chiavi, mi disse. <<Ma
se ne deve trovare un’altra!>>.
Io allora cercai altri pezzi del corpo di IMPASTATO perché il Brigadiere
mi disse che la chiave la cercava lui. Difatti poco dopo il Brigadiere
trovò la chiave a circa tre metri, un poco più avanti di
dove ci fu lo scoppio. La chiave la prese il Brigadiere e se ne andò
subito alla caserma.”.
Ora
non c’è dubbio che la chiave che a dire del Liborio, fu trovata
a poca distanza dal luogo dell’esplosione – e che, si badi, fu subito portata
in caserma - si identifica appunto con il chiavino tipo Yale che venne
formalmente repertato. E su questo punto il ricordo del teste, che è
molto preciso, trova pieno conforto nei verbali in atti. Difficile credere
che possa essersi inventato l’altra circostanza relativa al rinvenimento
delle tre chiavi, o che possa avere sovrapposto il ricordo di un altro
episodio occorso in una occasione diversa da quella del rinvenimento del
cadavere di IMPASTATO, perché anche su quella circostanza il suo
ricordo appare nitido e sicuro. Ma l’unica persona che potrebbe (o dovrebbe)
confermare o smentire il BRIGUGLIA, e cioè il Brigadiere ESPOSITO,
non è mai stato sentito nel corso delle indagini; e neppure la Commissione
parlamentare d’inchiesta ha potuto dare corso all’audizione che pure aveva
disposto perché il Sottufficiale predetto risultava impegnato in
una non meglio precisata missione all’estero.
Stando
dunque alle rivelazioni del BRIGUGLIA, coordinate alla testimonianza del
Mar. RIGGIO, dovremmo concludere che i carabinieri intervenuti sul posto
nell’immediatezza del fatto sapevano già: a) che lì intorno
doveva trovarsi una certa chiave; b) che questa chiave era di pertinenza
di IMPASTATO; c) che serviva ad aprire la sede di Radio-AUT.
Resta
il fatto, ed è ciò che preme qui evidenziare, che tre chiavi
di pertinenza verosimilmente dell’IMPASTATO vengono trovate per terra in
prossimità della portiera della sua auto, ma dal lato opposto a
quello di guida; e che il chiavino Yale, viene trovato a pochi metri (circa
tre, secondo BRIGUGLIO; circa cinque, secondo TRAVALI) dal cratere formato
dall’esplosione, intatto e addirittura, come precisa il Mar. TRAVALI, “perfettamente
pulito”. Neppure le tracce di affumicamento che sono la nota costante
che accomuna i brandelli di abbigliamento dell’IMPASTATO e i suoi poveri
resti. E sì che, se davvero, come sembra, la chiave apparteneva
ad IMPASTATO, essa doveva trovarsi, al momento dello scoppio, nella tasca
dei suoi pantaloni, o comunque addosso allo stesso. Eppure era intatta.
Come
pure intatti sono stati trovati, sempre nelle immediate adiacenze del luogo
dell’esplosione, altri accessori sicuramente di pertinenza dell’IMPASTATO,
e segnatamente: i suoi sandali (tipo scholl’s), uno dei quali rinvenuto
quasi a contatto con il binario, nel tratto danneggiato dall’esplosione,
mentre l’altro giaceva dal lato opposto “quasi nel tratto in cui mancava
il binario” (cfr. PICHILLI); e i suoi occhiali. Di questi ultimi, PICHILLI
non ricorda se fossero del tutto intatti o se mancasse una lente. Il teste
Liborio, invece, ancora una volta molto preciso, ricorda che fu rinvenuta
la montatura (intatta) senza le lenti. E in effetti è in questo
stato che vengono descritti nel verbale di ricognizione di cose in esito
al quale si procedette all’identificazione del cadavere. (E’ curioso che
nel verbale di ricognizione dei luoghi curato dal Pretore TRIZZINO non
si dia atto del rinvenimento degli occhiali, benché siano stati
trovati in prossimità di uno dei sandali che sono invece descritti
nel medesimo verbale. Ma ciò può spiegarsi con il fatto che
il rinvenimento fu successivo alla ricognizione predetta; e in effetti,
il PICHILLI, che trovò gli occhiali, ha precisato di avere partecipato
alle ricerche dei poveri resti di IMPASTATO subito dopo l’ispezione condotta
dal Pretore: durante l’ispezione, invece, egli era rimasto a guardia dell’auto
di servizio).
Quellamontatura
presentava poi un elemento individualizzante che la rendeva inconfondibile:
una delle stanghette era attaccata con del nastro adesivo perché
in precedenza si era rotta, come ricordato da Fara BARTOLOTTA in sede di
riconoscimento del cadavere. Eppure, quella stessa montatura, ancorché
già lesionata e assistita da una riparazione di fortuna, è
uscita indenne dalla violenta esplosione che fece a pezzi il corpo di IMPASTATO
e il capo in particolare, se è vero che ne rimasero solo pochi frammenti
di teca cranica e di cuoio capelluto, come si evince dal verbale autoptico
già citato. Non è superfluo rammentare, in proposito, la
testimonianza dell’allora Brigadiere Carmelo CANALE, in forza alla Compagnia
CC. di Partitico, che, nel rievocare gli accertamenti espletati sul luogo
la mattina del 9 Maggio, ha dichiarato di avere partecipato personalmente
alla raccolta dei poveri resti e ricorda che particolare attenzione e impegno
furono profusi nella ricerca proprio della testa, al fine di rendere possibile
l’identificazione del cadavere. Ma la ricerca, benché mirata e accurata,
risultò vana (Cfr. dal verbale di S.I. del 20.12.78, pagg.57-58,
vol. II: “Io personalmente ispezionai un tratto della strada ferrata
e tutta la zona circostante alla ricerca della testa dello sconosciuto
per potergli dare un nome. Rinvenni diversi frammenti di cadavere sparsi
per un raggio di 30-40 metri e più. Null’altro io vidi.”).
Ciò
già rende poco verosimile che gli occhiali si trovassero, al momento
dello scoppio, lì dove avrebbero dovuto trovarsi in condizioni normali.
Inoltre, la montatura è stata ritrovata ad una distanza così
prossima al cratere formato dall’esplosione, da far apparire qualsiasi
ipotesi alternativa molto più credibile di quella. Infatti, secondo
il ricordo del carabiniere PICHILLI – particolarmente nitido perché
fu proprio lui a trovarli, insieme al necroforo, che lo conferma – gli
occhiali giacevano “a tre metri di distanza circa dal sandalo che si
trovava nel punto in cui mancava il binario”, e quindi a circa tre
metri dal punto esatto dell’esplosione. Dalla testimonianza di NEGRELLI
Antonino, casellante accorso sul posto dopo l’allarme dato dall’operaio
specializzato delle ferrovie EVOLA Andrea, apprendiamo infatti che uno
dei due sandali rinvenuti- ed evidentemente si tratta proprio di quello
cui allude il PICHILLI - giaceva “quasi nel punto in cui il binario
era interrotto” e quindi sul lato sinistro “rispetto alla direzione
verso Trapani” (Cfr. verbale delle S.I. rese al G.I. in data 28.12.78,
fg.80-81 vol.II).
L’altro
sandalo, invece, fu avvistato (per primo) dal suddetto EVOLA, dal lato
opposto, vicino al binario di destra “rispetto alla direzione di Trapani”
e precisamente a circa 60-70 centimetri dal medesimo binario. (Cfr. verbale
di S.I. del 28.12.78, fg. 78-79 Vol. II). E fu avvistato, peraltro, mentre
albeggiava, quando cioè lo stesso EVOLA fece ritorno sul posto insieme
ai carabinieri e al sorvegliante NIGRELLI. (In precedenza egli aveva constatato
solo l’interruzione della linea ferrata e il cratere formato dall’esplosione:
“Al lume della lanterna avevo visto soltanto il binario divelto per
circa 55 centimetri ed un fosso profondo circa 30 centimetri e largo non
più di 30 centimetri”).
Questa
singolare dislocazione dei due sandali (o zoccoli, come si esprime EVOLA),
che giacevano da parti opposte rispetto alla linea ferrata, ma entrambi
praticamente a ridosso del cratere formato dall’esplosione, trova conferma
nelle citate testimonianze del TRAVALI del PICHILLI. “…quasi nel tratto
in cui mancava il binario, notai un sandalo del tipo farmacia di colore
bianco; un altro era nel lato opposto, e quasi a contatto con il binario”(Cfr.
PICHILLI, loc.ult.cit.).
E’
una circostanza singolare ove si consideri che gli arti inferiori furono
trovati, invece, a quasi trecento metri dal punto dell’esplosione ed entrambi
dal medesimo lato, come ci conferma, nella deposizione resa al G.I., il
Mar. TRAVALI. In pratica, l’impressionante onda d’urto dell’esplosione
avrebbe avuto l’effetto di proiettare a grande distanza, ma da uno stesso
lato, gli arti inferiori, che sarebbero poi piombati al suolo. I sandali
invece, sarebbero rimasti pressoché sul posto, senza restare minimamente
danneggiati dallo scoppio, e con l’ulteriore particolarità di essere
allocati (dal medesimo scoppio che aveva proiettato le gambe a così
grande distanza) uno a sinistra e l’altro a destra dello stesso tratto
di linea ferrata.
Si
aggiunga ancora che, sebbene nulla sia precisato al riguardo nel verbale
di ricognizione e in quello di sopralluogo a firma del Mar. TRAVALI, i
due sandali non erano coperti da terriccio, tant’è che furono avvistati
quando ancora albeggiava, e non dovevano neppure presentare tracce di bruciature
o di affumicamento, nonostante la estrema prossimità al punto in
cui si verificò lo scoppio. Infatti, PICHILLI ne indica il colore,
come lo percepì all’atto del loro rinvenimento: erano bianchi. Ed
altrettanto precisa appare la rievocazione del Mar. TRAVALI: “la nostra
attenzione fu attratta da un paio di sandali del tipo del dott.Scholl che
solitamente calzava lo IMPASTATO” (cfr.fg.41).
5-
Prime ragionevoli conclusioni.
Ebbene,
tutti questi reperti, per lo stato ed il luogo in cui furono rinvenuti,
orientano verso la medesima (e duplice) conclusione. Essi sono perfettamente
compatibili con l’ipotesi dell’omicidio; e in particolare, con l’ipotesi
che siano stati perduti mentre il corpo di IMPASTATO veniva trascinato
fino ai binari e nel punto in cui era piazzata la carica esplosiva che
l’avrebbe fatto saltare in aria; o, ancora più plausibilmente, confortano
l’ipotesi che gli assassini, dopo l’esplosione, li abbiano disseminati
nei dintorni del punto in cui era scoppiato l’ordigno, per completare la
messinscena dell’attentato e per non lasciare dubbi sull’identificazione
del cadavere. (Poiché è di tutta evidenza che se gli assassini,
in ipotesi, vollero dissimulare l’uccisione dell’IMPASTATO dietro le apparenze
dell’attentato, essi vollero altresì che non vi fossero dubbi sull’identità
del simulato attentatore).
Di
contro, una spiegazione diversa non è altrettanto plausibile. Anzi,
appare francamente inverosimile che gli accessori personali di cui s’è
detto (occhiali, sandali e chiavi) fossero portati o indossati dall’IMPASTATO
al momento dello scoppio.
Ad
analoghe conclusioni inducono altresì gli inquietanti interrogativi
che suscitano le strane lesioni riscontrate ad entrambi i piedi del povero
IMPASTATO.
Si
legge infatti nel verbale autoptico redatto dal medico legale alle ore
13.50 del 9 Maggio 1978 presso l’obitorio del cimitero comunale di Cinisi:
“Sulla faccia destra dei piedi e delle dita rispettive, piccole ferite
lacero contuse a lembo, il cui bordo libero è rivolto verso l’alto
(verso la tibiotarsica)”. Il verbale prosegue poi ribadendo che erano
“integre le ossa delle cosce, delle gambe e dei piedi”.
Ora,
che cosa può aver provocato lesioni di quel genere? Se si considera
che i piedi erano integri e ricoperti da calzini, anch’essi sostanzialmente
indenni (come risulta dal verbale a firma del Pretore TRIZZINO) è
quanto meno lecito dubitare che siano effetto diretto dell’esplosione:
nel senso che, se questa avesse investito direttamente gli arti inferiori,
avrebbe provocato danni ben più devastanti di quelle lesioni.
Si
può ipotizzare, piuttosto, che gli arti predetti, dopo essere stati
proiettati verso l’alto dall’onda d’urto dell’esplosione, siano pesantemente
ricaduti a terra, magari rotolando o rimbalzando sul terreno sassoso. Ma
allora non si spiegherebbe come mai le lesioni si siano prodotte tutte
e solo dal lato destro di entrambi i piedi e delle dita di ciascun piede.
Pertanto,
pur senza alcuna pretesa di fornire una risposta certa ed esauriente, deve
concludersi che anche questo dato sia quanto meno compatibile con l’ipotesi
di un trascinamento (per le braccia) del cadavere o del corpo sul terreno,
ad opera di una o più persone che facesse(ro) leva appunto sulle
braccia, mentre i piedi, inerti o immobilizzati nella stessa posizione
e inclinati sul lato destro, strisciavano sul terreno.
Tale
dato, invece, resta oscuro o comunque difficilmente spiegabile con altre
ipotesi ricostruttive.
La
stessa conclusione vale anche per uno dei reperti fantasma di questo processo,
e cioè le tre chiavi che il necroforo BRIGUGLIO ricorda nitidamente
di avere trovato (e consegnato ad uno dei sottufficiali insieme ai quali
era intento a cercare e raccogliere i resti del corpo o altre tracce utili)
in prossimità della portiera dell’auto di IMPASTATO, ma dal lato
opposto a quello di guida. Se le chiavi appartenevano allo stesso IMPASTATO,
si può ipotizzare che gli siano cadute accidentalmente da una tasca,
mentre usciva dall’auto: ma in questo caso avrebbero dovuto trovarsi dal
lato del guidatore, a meno che non si vogliano prefigurare improbabili
scenari (e cioè che il giovane sia giunto liberamente sul posto,
altri essendo però alla guida della sua auto).
Anche
di questo dato deve dunque dirsi che è quanto meno compatibile con
l’ipotesi che Giuseppe IMPASTATO sia stato condotto sul posto già
esanime o comunque contro la sua volontà; e che le chiavi siano
cadute da una sua tasca mentre il suo corpo veniva trascinato a forza o
di peso fuori dall’auto, appunto dal lato opposto a quello di guida. Ciò
spiegherebbe altresì, e in modo ben più convincente, il fatto
che le tre chiavi possano essere cadute di tasca nell’atto di uscire dall’auto.
La
verità è che l’avere subito sposato la tesi dell’attentato
terroristico fu al contempo effetto e causa di un atteggiamento preconcetto
che ha inevitabilmente predisposto:
1.Ad
una sequela sconcertante di omissioni, ritardi, negligenze e approssimazioni
nella raccolta delle prove, nell’individuazione e nella conservazione delle
tracce e dei reperti, nell’espletamento dei necessari approfondimenti istruttori;
2.A
generare un clima di diffidenza, di sospetto e di sfiducia in quanti (familiari,
conoscenti, amici e compagni di lottae
di partito della vittima)avrebbero
potuto fornire un contributo prezioso alle indagini; e che solo quando
percepirono che quel clima era effettivamente mutato si decisero a fornire
importanti rivelazioni su circostanze ed aspetti della vicenda di sicuro
interesse investigativo (cfr. pagg. 23 e segg. della sentenza CAPONNETTO).
3.Ad
un sistematico travisamento dei dati di fatto e delle informazioni raccolte
nel corso dei primi accertamenti investigativi, nonché ad ignorare
o sottovalutare molteplici e convergenti indicazioni che avrebbero potuto
e dovuto orientare verso altre possibili causali.
2.7.
Omissioni, ritardi e negligenze nella raccolta e nella conservazione delle
prove.
1.
Sconcerta anzitutto la mancata evasione alla richiesta del magistrato procedente
di accertare la provenienza del materiale esplodente, di cui al punto 2
della delega di indagini conferita (con nota a firma del P.M. SIGNORINO)
già in data 11 Maggio ’78 al Comandante del Reparto Operativo dei
carabinieri (e cioè al Magg. SUBRANNI). Tale richiesta non poteva
certo ritenersi superata o assorbita dall’incarico di “perizia tecnica
d’ufficio” che lo stesso P.M. avrebbe conferito, appena otto giorno dopo,
al perito balistico Pietro PELLEGRINO, cui vennero posti tre quesiti: “1)
Tipo di esplosivo usato nella morte di IMPASTATO Giuseppe; 2) La ricostruzione
della dinamica della morte; 3) Quant’altro risulta utile alle indagini.
(Il perito depositerà la propria consulenza solo il 28 Ottobre 1978).
E’
evidente che l’indagine peritale non si sovrapponeva all’oggetto dell’accertamento
espressamente richiesto ai carabinieri, ma avrebbe dovuto trarne semmai
elementi utili alle valutazioni che competevano al perito balistico. E
il sollecito conferimento dell’incarico peritale dimostrava piuttosto,
ove mai ve ne fosse bisogno, la rilevanza che nell’economia complessiva
delle indagini assumevano gli accertamenti in ordine all’esplosivo “usato
nella morte di IMPASTATO Giuseppe”.
E’
addirittura inquietante, quindi, che nel rapporto giudiziario del 30 Maggio
’78, che pure doveva dar conto delle ulteriori indagini espletate in evasione
alla delega dell’11 Maggio, non venga spesa neppure una parola in ordine
al punto 2 di detta delega, salvo evidenziare, in relazione all’escussione
del Prof. DEL CARPIO che “sul luogo dell’esplosione e all’esterno della
buca formatasi per effetto dell’esplosione stessa non era stata rilevata
o notata alcuna traccia di miccia combusta”.
Ma
su questo punto gravissime omissioni si sono registrate fin dai primi necessari
accertamenti. Ed invero, gli unici elementi acquisiti come certi già
nell’immediatezza del primo sopralluogo - lo ha spiegato il gen. SUBRANNI
nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione parlamentare d’inchiesta
- erano appunto l’assenza di tracce di miccia combusta e la presenza di
polvere di cava che faceva presumere l’impiego di esplosivo del tipo di
quello utilizzato nelle cave. (Cfr. pag. 9 dell’allegato alla Relazione
in atti, concernente l’audizione dell’11 Novembre 1999: “Gli elementi
tecnici erano questi: l’assenza di una traccia di miccia che andasse oltre
la buca formatasi per effetto dell’esplosione; in secondo luogo, la dinamite
usata era quella comune delle cave, e lì ci sono tantissime cave.
Questi sono i pochi aspetti tecnici, il resto era tutto legato alle indagini…”).
In
effetti questo dato relativo al tipo di esplosivo, che si identificherebbe
con quello comunemente usato nelle cave, troverà conferma nell’esito
degli accertamenti chimici di cui alla Relazione CARUSO-PROCACCIANTI, ribaditi
anche dal perito balistico PELLEGRINO, grazie agli esami effettuati sulle
polveri ricavate dal frammento della mano destra e dal frammento di stoffa
repertato sul luogo, che evidenziarono tracce di binitrotoluene o DNT-dinitrotoluene.
E, scrive il PELLEGRINO, “Gli esplosivi a base di binitrotoluene
fanno parte dei cosiddetti esplosivi dirompenti o da mina, e quindi vengono
utilizzati anche nelle nostre cave”.
Ma
il dato in questione emerge processualmente già dalle relazioni
di servizio redatte in data 9 Maggio ’78 dagli artificieri LONGHITANO Salvatore,
Sergente Maggiore dell’11° Artiglieria, e SARDO Antonio, Brigadiere
in forza al reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo.
Entrambi
sono convocati sul posto, si badi bene, solo per ispezionare l’autovettura
dell’IMPASTATO, nel timore che i fili che fuoriuscivano dal cofano facessero
parte di un congegno esplosivo (v. Relazione SARDO) e per accertare eventuali
tracce di esplosivi all’interno della stessa auto (v. LONGHITANO, che ha
ispezionato l’auto dopo che questa era stata già portata alla Stazione
CC. di Cinisi). Ed entrambi esprimono analoghe valutazioni in ordine al
tipo e alla quantità di esplosivo che aveva fatto a pezzi il corpo
di IMPASTATO, danneggiando anche la linea ferrata, sulla scorta di quanto
loro riferito dagli stessi Carabinieri di Cinisi.
In
particolare, si legge nella Relazione SARDO, (giunto sul posto alle ore
10.00) che “Da quanto riferito dai Carabinieri della Stazione CC. di
Cinisi, per quanto riguarda gli effetti prodotti dall’esplosione, perché
sono giunto sul posto dopo che la linea ferrata era stata già riattivata
e tutto riportato allo stato normale, si suppone che la carica esplosiva
fosse composta da esplosivo ad elevato potere dirompente, verosimilmente
esplosivo da mina comunemente impiegato nelle cave di pietra e per sbancamento
di terreno quantitativamente rappresentato da kh 4-6 circa” (Cfr. fg.
86, vol. I).
Anche
LONGHITANO, constatato che, al momento del suo sopralluogo, nel punto in
cui era avvenuto lo scoppio non v’era alcuna anomalia nei binari e nella
massicciata “perché rimessi in efficienza da personale delle
Ferrovie dello Stato”, si limita a rilevare che “stante quanto riferitomi
dai carabinieri, presumo che l’esplosivo fosse ad elevato potere dirompente,
verosimilmente esplosivo da mina comunemente impiegato nelle cave di pietra
e per sbancamento terreni. La carica esplosiva, considerato gli effetti
dirompenti, poteva essere di kg. 4-6 circa”. (cfr.
fg. 85, vol. I).
Ora,
non si comprende – se non ipotizzando in effetti la presenza sul luogo
di consistenti tracce di polvere di cava - su quali elementi, evidentemente
forniti dai carabinieri di Cinisi, si fondasse questa valutazione concorde,
sia pure presuntiva, espressa dai due artificieri. Né gli stessi
hanno saputo precisare la fonte delle loro informazioni. Ma è certo
che entrambi furono convocati per ispezionare l’auto e non per espletare
accertamenti urgenti sulle modalità e le cause dell’esplosione o
sul tipo di ordigno impiegato; e comunque, prima del loro arrivo,non
venne compiuto alcun accertamento o adottata alcuna cautela in ordine alle
tracce dell’esplosivo verosimilmente ancora presenti sul terreno.
In
particolare, per quanto consta, non si è proceduto a setacciare
il terreno per reperire eventuali tracce dell’innesco, dell’ordigno e della
sostanza esplosiva. Né si è proceduto a prelievi di inerti
dal cratere dell’esplosione, e cioè all’asportazione di terra, pietrame
e quant’altro potesse essere utile ad eventuali analisi chimiche per individuare
qualità e quantità dell’esplosivo o il tipo di innesco.
Anche
per quanto concerne le caratteristichee
le dimensioni (che non vennero misurate) del cratere, o i danni alla linea
ferrata, che pure dovevano apparire elementi preziosi per ricostruire la
forza e la quantità dell’esplosivo, se non anche la traiettoria
dell’onda d’urto sprigionata dall’esplosione, ci si deve accontentare (fatto
salvo quanto si dirà per la relazione ispettiva dei funzionari delle
FF.SS.) delle testimonianze rese dai soggetti che a vario titolo presero
parte ai primi sopralluoghi, che scontano inevitabili imprecisioni e discordanze.
Neppure i resti del binario vennero misurati (nel verbale di sequestro
in atti si parla soltanto di “3 pezzi”), né vengono allegate fotografie.
E non si procedette ad un’accurata descrizione dei pezzi di rotaia divelti,
o dello stato e della lunghezza delle traverse di legno.
Così
nel verbale di sopralluogo a firma del Mar. TRAVALI si legge di una rotaia
divelta e mancante per circa 30-40 cm. E di un “fosso sottostante da
cui manca la traversa in legno”. Lo stesso TRAVALI è invece
molto più preciso nelle S.I. rese al G.I. Dott. CHINNICI: “per
un tratto di circa 30-40 cm. mancava la rotaia. In corrispondenza del punto
in cui mancava la rotaia c’era un piccolo buco del diametro di 30-40 cm,
profondo circa 10-15 cm”.
Sempre
al G.I. il Brig. CANALE riferisce invece di un cratere del diametro di
circa mezzo metro e della profondità di circa 30-40cm.
Ed
ancora PICHILLI: “Ivi notammo la mancanza di un tratto di binario per
circa 50 centimetri e in corrispondenza una fossa profonda circa 20 centimetri
circa”.
A
sua volta l’operaio EVOLA riferisce al G.I. di avere constatato che il
tratto interrotto era lungo circa 55 centimetri e di aver notato, in corrispondenza,
“un fosso profondo circa 30 centimetri e largo non più di 30
centimetri”. E gli fa eco NIGRELLI, che parla di “un fosso profondo
circa 20 centimetri e largo circa 40 centimetri”.
Mancano
inoltre rilievi fotografici o altro tipo di documentazione idonea a fornire
un’esatta rappresentazione dei luoghi. In particolare, le immagini del
luogo dell’esplosione e i particolari del cratere, del binario interrotto,
dell’auto, dei singoli reperti (frammenti umani e resti di abbigliamento)
nel punto esatto del rinvenimento e quant’altro. Ciò appare tanto
più singolare perché dal verbale di sopralluogo a firma del
Mar. TRAVALI si evince che era presente sul posto personale addetto ai
rilievi fotografici e che furono scattate numerose foto. E anche il perito
balistico PELLEGRINO riferisce di avere esaminato le foto scattate dai
carabinieri sul posto: ma tali foto non risultano allegate alla relazione
di consulenza.
Infine,
la Commissione parlamentare d’inchiesta dà atto di avere acquisito
ed esaminato copia di un "fascicolo fotografico a seguito della morte
di Impastato Giuseppe classe 1948 da Cinisi", realizzato dal Nucleo operativo
della Compagnia dei carabinieri di Partinico. Ma questo fascicolo, a firma
"II Maresciallo Ordinario Comandante del Nucleo Operativo Francesco Di
Bono", privo di indice e di relazione, consta di sole 9 (nove) fotografìe,
tutte prive di legenda e mancanti di qualsiasi elemento descrittivo, che
ritraggono da più posizioni i resti degli arti inferiori di Impastato
Giuseppe".
Ma
ivi si precisa anche che “In questo "fascicolo fotografico" non vi è
alcuna inquadratura del binario interrotto dall'esplosione, dei frammenti
di rotaia (v. sub a) della posizione degli altri reperti individuati e
descritti nei verbali di sopralluogo (chiavi, zoccoli, ecc.), ne' dell'autovettura
fìat 850 parcheggiata in uno spiazzo poco distante dal luogo dell'esplosione,
nei pressi di una casa disabitata.
“Tantomeno
risultano presenti in questo fascicolo (trasmesso anche all'A.G.) fotografìe
di campo largo, idonee a documentare l'area dell'evento e dell'intervento
della polizia giudiziaria, che ordinariamente vengono effettuate in occasione
di qualsiasi sopralluogo”.
(Cfr. pagg. 60.61 della Relazione in atti).
In
generale, non risulta che siano mai stati effettuati rilievi planimetrici:
per circoscrivere anzitutto il luogo in cui fu trovata l’auto e la sua
distanza rispettivamente dal casolare e dal luogo dell’esplosione. Particolare
che invece aveva la sua importanza al fine di vagliare l’ipotesi, che pure
fu ventilata, di un incidente occorso mentre l’IMPASTATO si accingeva a
piazzare l’ordigno esplosivo, poiché, in tale ipotesi, sarebbe stato
a dir poco imprudente parcheggiare l’auto a poca distanza dal luogo prescelto
per piazzare l’ordigno. Lo evidenziò anche il Prof. DEL CARPIO nelle
S.I. rese al Magg. SUBRANNI in data 16 Maggio ’78, laddove, nel ricapitolare
gli argomenti logico-critici che smentivano l’ipotesi dell’attentato, ribadisce
“la scarsa importanza dell’obbiettivo” e aggiunge che “rimane
la inspiegabile imprudenza commessa dall’attentatore, nel caso dell’ipotesi
dell’attentato, di avere lasciato l’autovettura a breve distanza dal luogo
dell’esplosione, distanza che non è di cento metri, come mi era
stato prima indicato ma intorno ai trenta metri”.
Apprendiamo
così che la distanza era di circa trenta metri: una valutazione
attendibile, perché lo stesso DEL CARPIO era reduce dal sopralluogo
effettuato appena tre giorni prima con il P.M: SCOZZARI. E lo stesso dato
figura anche nel verbale di sequestro dell’auto predetta, datato 9 Maggio
’78.
Ma
in altri atti processuali figurano dati differenti:
a)alcuni
dei compagni e amici di IMPASTATO, come già si è visto, parlano
di 10-15 metri, con riferimento alla distanza del casolare dal luogo dell’esplosione;
b)nel
verbale di sopralluogo a firma del Mar. TRAVALI si legge solo che la FIAT
850 si trovava nel piazzale antistante un casolare nei pressi della linea
ferrata;
c)nel
fonogramma datato 9 Maggio ’78 a firma del Dott. MARTORANA si dice che
l’autovettura dell’IMPASTATO si trovava ad una distanza di circa 50 metri;
d)Nel
rapporto 10 Maggio a firma SUBRANNI la distanza scende a 20 metri (più
o meno la lunghezza del cavo elettrico rinvenuto al suo interno);
e)Nelle
S.I. del Mar. TRAVALI si parla ancora di una stalla o casolare “a circa
50 metri dal punto in cui mancava la rotaia”.
Né
sono mai stati effettuati rilievi planimetrici per misurare le distanze
tra i vari reperti rinvenuti o altri manufatti che potevano avere interesse
investigativo (in particolare al fine di ricostruire, con la massima esattezza
possibile, intensità e traiettoria dell’esplosione).
Infine,
non vennero rilevate le impronte sull’auto, che avrebbero potuto quanto
meno accreditare o smentire l’ipotesi che IMPASTATO fosse solo o in compagnia
di altri.
2-
Reperti scomparsi o mai esaminati.
Tra
le ombre e le lacune istruttorie più gravi figurano poi i reperti
misteriosamente scomparsi o comunque mai esaminati, di cui già si
è detto.
Del
“cucculuni i mari” sporco di sangue che sarebbe stato trovato all’interno
del casolare e consegnato dal necroforo ai carabinieri la mattina del 9
Maggio non è neppure certi che sia mai esistito, perché ne
ha parlato il BRIGUGLIO solo nell’intervista raccolta da VITALE Felicia.
Ma non v’è traccia agli atti neppure della sommaria ispezione che
il Mar. TRAVALI avrebbe effettuato, sempre quella mattina, all’interno
del casolare, senza trovarvi alcuna traccia utile, come lui stesso ha riferito
al G.I.
Le
pietre con macchie di probabile sangue, trovate dai compagni di IMPASTATO
e asportate dal sedile e dal pavimento all’interno del medesimo casolare
invece esistevano e sono state repertate, ma mai esaminate. Come non fu
mai sottoposto ad accertamenti il pezzo di stoffa color nocciola sporco,
come è descritto nel verbale di ricezione del 13 Maggio, trovato
nei pressi del casolare e intriso di sostanza gelatinosa, come la definisce
Faro DI MAGGIO nella sua deposizione al G.I., o con “attaccature di
materiale solido colore piombo”, come è scritto nel verbale
predetto: materiale che forse avrebbe potuto fornire lumi per l’identificazione
del tipo di esplosivo. Tutti reperti che sono passati pressoché
inosservati, anche grazie alla disattenzione di chi avrebbe dovuto segnalarne
il rinvenimento, al ritardo con cui furono depositati presso la cancelleria
dell’ufficio di Procura e al modo evasivo con cui ne venne annotato il
contenuto nell’apposita nota di trasmissione (v. supra).
Né
agli atti v’è traccia delle tre chiavi che il necroforo trovò,
nel corso delle operazioni di ricerca e raccolta dei poveri resti di IMPASTATO,
proprio accanto alla portiera dell’auto ma dal lato opposto a quello di
guida, come lo stesso BRIGUGLIO ha dichiarato al G.I. Dott. CHINNICI: con
l’ovvia conseguenza che neppure queste chiavi sono mai state oggetto di
accertamenti per rilevare eventuali impronte, o tracce di sangue o anche
solo per appurare se appartenessero davvero a Giuseppe IMPASTATO, come
pure parrebbe stando al luogo in cui il BRIGUGLIA le avrebbe rinvenute.
Certo
è che queste omissioni o disattenzioni appaiono accomunate dall’effetto
che hanno oggettivamente prodotto di sottrarre alle indagini elementi che
avrebbero potuto imprimere ad esse, fin dai primi giorni, un diverso indirizzo,
accreditando l’ipotesi dell’omicidio piuttosto che quella dell’attentato.
E
resta il mistero delle modalità di rinvenimento del chiavino tipo
Yale, che si rivelò essere la chiave di accesso a Radio-Aut, effettivamente
in possesso di Giuseppe IMPASTATO, ma che fu oggetto di una ricerca mirata,
quando ancora neppure si sapeva con certezza che il cadavere fosse proprio
quello dell’ IMPASTATO.
3-
Omessa o tardiva raccolta di informazioni
Solo
il 20 Dicembre 1978 è stato sentito (dal Giudice Istruttore) il
necroforo comunale di Cinisi, quel Giuseppe BRIGUGLIO che partecipò
attivamente alla raccolta dei resti del corpo di IMPASTATO e che, come
si è visto, era a conoscenza di circostanze di notevole interesse
investigativo.
E
solo dalle S.I. rese sempre al G.I. Dott. CHINNICI dal Carabiniere PICHILLI
(il quale ricorda che “il Pretore eseguì l’ispezione insieme
al maresciallo e al Brigadiere Antonio ESPOSITO”) e dal Mar. TRAVALI
si è potuti risalire all’identità del Brigadiere di Cinisi
che era stato indicato dal necroforo come quello che lo aveva incaricato
di cercare la chiave poi rinvenuta presso un cespuglio di agave. Ma Antonio
ESPOSITO non è stato mai sentito e quando la Commissione parlamentare
ne ha disposto l’audizione, egli “è risultato in missione all’estero”.
(Cfr. pag. 49 della relazione in atti).
Francamente
inspiegabile – se non alla luce di una convinta opzione per l’ipotesi del
suicidio o dell’attentato - è poi il fatto che gli Inquirenti non
si siano preoccupati di sentire subito i due casellanti di turno tra l’8
e il 9 Maggio ’78.
Solo
a distanza di otto mesi viene esaminato uno dei due, e precisamente il
casellante montato in servizio a partire dalle 22.00 dell’8 Maggio ’78.
SALAMONE Benedetto infatti viene escusso a S.I. il 9 Gennaio ’79 dal Mar.
TRAVALI (ma il verbale reca la firma anche del Brig. ESPOSITO) e per iniziativa
dello stesso Sottufficiale (non risulta infatti alcuna delega di indagine
al riguardo), ma appena qualche settimana dopo che il TRAVALI era stato
a sua volta sentito dal G.I. Dott. CHINNICI.
Invece,
la casellante smontante quella sera, identificata in VITALE Provvidenza,
risulta (dalla nota con cui lo stesso TRAVALI trasmette al G.I. il verbale
di esame del SALAMONE) emigrata negli USA; e per quanto consta se ne sono
perse le tracce, anche se nella Nota di trasmissione al G.I. datata 9.01.79
il verbalizzante si riservava di assumere a S.I. la stessa VITALE, “il
cui rientro in Cinisi è previsto fra 20 giorni” (Cfr. fg. 251, Vo.
I).
Ora,
posto che il casello ferroviario, sito al km 30+745, distava poco più
di 500 metri dal punto (sito al km 30+180 della stessa linea ferrata) in
cui era esploso l’ordigno, nella notte tra l’8 e il 9 Maggio ’78, i due
casellanti avrebbero potuto riferire circostanze utili al fine di appurare
se quella sera vi fosse stato un movimento insolito di persone e/o di auto
in prossimità del passaggio a livello verosimilmente attraversato
da chi avesse voluto raggiungere la trazzera di Feudo Orsa da cui si accedeva
al famoso casolare, o da chi se ne fosse allontanato (in auto) dopo l’esplosione.
Ebbene,
la deposizione del SALAMONE non è affatto immune dal sospetto di
reticenza.
Egli
ricorda che fino alla mezzanotte non erano stati segnalati inconvenienti
di sorta; ed erano transitati due treni, rispettivamente alle 22.30 e alle
24 circa. Precisa inoltre che “al passaggio dei suddetti treni uscivo
fuori dal casello, chiudevo le sbarre stesse in attesa che venissero riaperte.
Io provvedo alla chiusura delle sbarre circa 7 minuti prima del transito
di ogni treno all’avviso che mi giunge da Carini; fatto ciò ritorno
nel casello e non appena ricevo comunicazione dal casellante del passaggio
a livello del km. 27+628, mi munisco di torcia elettrica, esco fuori ed
attendo il transito del treno. Quanto sopra avvenne anche per il transito
del locomotore delle ore 01,35 del 9/05/78 Palermo-Trapani. Detto locomotore
teneva un’andatura normale e dopo aver superato il mio casello per circa
50 metri, si fermava e ritornava indietro….”. Il SALAMONE prosegue
rammentando di essere stato informato dal conducente che doveva esservi
qualcosa di anormale sulla linea ferrata e allora personalmente provvide
ad ispezionare i binari al lume della lanterna per circa 100 metri senza
notare alcunché. Solo intorno alle 3.30 l’operaio RANDAZZO Vito,
da lui allertato, lo informò di avere constatato la mancanza di
un pezzo di rotaia lungo circa 50 cm.
A
precisa domanda dei verbalizzanti, il casellante risponde di non avere
udito alcun rumore di esplosione e di non aver visto “aggirarsi nei
paraggi del casello o sulla strada vicina (comunale) ove sono ubicate le
sbarre del passaggio a livello, persone di Cinisi, di Terrasini o estranei”.
Poi, forse resosi conto di quanto potesse apparire poco verosimile la sua
affermazioni di non aver udito alcun rumore “da attribuire a qualche
esplosione”, spontaneamente aggiunge: “Faccio presente che quella
notte, sino alle ore 01.00 circa, vi era un forte vento di scirocco che
soffiava da Trapani verso Palermo e quindi, rispetto alla mia posizione
ed al punto nel quale avveniva l’episodio di IMPASTATO Giuseppe, trasportava
l’eco o altri rumori in direzione opposta alla mia”.
In
effetti, non è verosimile che non abbia udito il rumore di un’esplosione
provocata dallo scoppio di 4 o 6 kg di tritolo, considerato che il suo
casello distava circa 500 metri dal punto dello scoppio; che era notte
fonda; e che il luogo (aperta campagna, distante diversi chilometri dal
centro abitato più vicino) si prestava alla propagazione del più
debole rumore. Quanto alla scusante addotta, a parte la singolarità
di un vento di scirocco che si sarebbe protratto solo fino alle ore 01.00,
giusto in tempo per disperdere il rumore dell’esplosione che sarebbe avvenuta
appunto tra le ore 0.16 e le ore 01.15 o 01.30, dell’asserito forte vento
non esiste agli atti alcun riscontro; ed anzi un riscontro negativo è
costituito dall’accertamento che quella notte non si verificò alcun
ritardo apprezzabile o inconveniente di sorta nelle partenze e negli atterraggi
degli aerei del vicinissimo aeroporto di Punta Raisi (Cfr. riepilogo analitico
del traffico aereo dello scalo palermitano tra l’8 e il 9 Maggio, allegato
al verbale di S.I. rese il 20 Dicembre 1978 al G.I.Dott. CHINNICI da SORO
Ugo, all’epoca Direttore del predetto aeroporto, fg. 51 Vol. II).
4
- Un'indagine a senso unico.
Non
può poi sottacersi - perché costituisce una circostanza che
concorse non poco a generare e alimentare un clima di reciproco sospetto
e diffidenza e ad avvelenare, nella fase delle prime indagini, i rapporti
tra gli Inquirenti e gli amici e i compagni di Giuseppe IMPASTATO (ma anche
i suoi prossimi congiunti) – che fin dal primo giorno furono effettuate
sistematiche perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi esplosivi o
tracce utili a far luce sulla vicenda: ma solo presso le abitazioni dei
giovani che appartenevano al collettivo di Radio Aut o comunque al gruppo
politico che si assumeva capeggiato dall’IMPASTATO. Non anche presso le
abitazioni di personaggi legati ad ambienti della mafia locale, che pure
erano notoriamente, e comunque sulla scorta delle prime concordi testimonianze
raccolte, da sempre oggetto dell’impegno di lotta dello stesso IMPASTATO
e che anche negli ultimi giorni della campagna elettorale da lui condotta
in prima persona erano stati il bersaglio principale delle sue accuse e
di denunzie mirate, formulate anche nel corso di comizi o altre pubbliche
manifestazioni. Eppure tra quei personaggi ve ne erano alcuni che risultavano
proprietari o interessati alla gestione di alcune cave della zona tra Cinisi
e Terrasini. E fin dal primo sopralluogo gli stessi Carabinieri di Cinisi
avevano manifestato, nei termini di cui s’è detto, la convinzione
che l’esplosivo fosse del tipo comunemente impiegato nelle cave.
Non
si vuole con ciò insinuare, ragionando con il senno di poi, che
fin dal primo giorno si sarebbe dovuta imboccare con decisione la c.d.
“pista mafiosa”; ma è innegabile che quel contegno investigativo
di per sé lasciava trasparire quale fosse l’orientamento (se non
il convincimento) degli Inquirenti ed era un segno evidente del fatto che
le indagini, lungi dall’essere a 360 gradi, come s’usa dire, si svolgevano
in un’unica direzione.
Del
resto ulteriore riprova – addirittura documentale - dell’atteggiamento
di sospetto con cui si guardava, anche in relazione alle indagini sulla
morte di IMPASTATO, ai giovani militanti dei collettivi e altri gruppi
politici di sinistra presentiin quel
di Cinisi e Terrasini, viene dalla documentazione riservata in possesso
dell’Arma, che è stata acquisita dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta e poi depositata anche agli atti di questo processo.
In
particolare, agli atti del fascicolo “P” del R.O. dei CC. di Palermo figura
un cospicuo elenco di materiali e documenti vari di pertinenza di Giuseppe
IMPASTATO che furono oggetto di sequestro informale presso la sua abitazione.
L’intestazione
dell’indice di cui al Vol. II recita: “Elenco degli atti non protocollati
contenuti nel fascicolo permanente nr. 029542 (VOLUMI I E II) intestato
a Giuseppe IMPASTATO, nato a Cinisi il 05.01.1948”. e al nr. 01 dell’indice
predetto, sotto la rubrica “OGGETTO DEL DOCUMENTO” si legge testualmente:
“Elenco del materiale informalmente sequestrato in occasione del
decesso di IMPASTATO Giuseppe nella di lui abitazione.”.
In
effetti si tratta di una cospicua documentazione di cui non v’è
traccia nei verbali di perquisizione e di sequestro formalmente redatti
nella stessa occasione in cui quella documentazione fu di fatto
(cioè illegalmente) acquisita.
Ora,
tra gli altri documenti figurano anche dei fogli manoscritti contenenti
l’elenco nominativo di oltre cento persone che, con apposita Nota in data
1° Giugno a firma del Magg. Enrico FRASCA, del Nucleo Informativo del
Gruppo Carabinieri di Palermo, viene trasmessi alle Stazioni CC. di Cinisi
e Terrasini e al Comando Compagnia di Partitico per opportuni accertamenti
e per la completa identificazione “delle persone in esso indicate”.
(Nella Nota si parla, testualmente, di un “elenco sequestrato informalmente
nell’abitazione di Giuseppe IMPASTATO nel corso delle indagini relative
al suo decesso”).
Tale
richiesta viene puntualmente e sollecitamente evasa. Infatti, con Nota
del 26 Giugno 1978 il C.te della Stazione di Cinisi trasmette un elenco
nominativo di 110 persone che indica come “giovani appartenenti a Democrazia
Proletaria i cui nominativi sono stati rinvenuti nell’abitazione di IMPASTATO
Giuseppe nel corso delle indagini svolte in ordine al decesso del predetto”;
nonché un distinto elenco nominativo di 23 persone che indica come
“iscritte od orientate verso il P.C.I.” e i cui nominativi furono
rinvenuti nella medesima circostanza. Nella nota si precisa inoltre che
“Le persone sono state identificate, molte delle quali già conosciute
da questo ufficio, mediante l’elenco pervenuto con il foglio a riferimento”.
Ma
già con precedenti note in data rispettivamente 9 e 10 Giugno ’78,
lo stesso Comando aveva trasmesso altri tre nominativi di persone indicate,
ciascuna, come “politicamente orientato per il partito radicale”.
(Uno dei tre è altresì identificato come “facente parte
della radio AUT di Terrasini quale collaboratore”).
Ebbene,
tutte e tre le Note menzionate riportano come oggetto: “Controllo di
persone sospettate di appartenere a gruppi eversivi”. (Cfr. fg. 633-644
del Vol. 3 della produzione documentale depositata il 4.04.2000).
Ma
ancora più sconcertante, perché indicativa di un inesausto
accanimento investigativo nei riguardi del gruppo di giovani militanti
di cui aveva fatto parte IMPASTATO, appare la Nota datata 7.10.1978 a firma
del Magg. Antonio SUBRANNI e indirizzata al Comando Compagnia Carabinieri
di Monreale. Con l’asettico stile di un mero atto d’ufficio ad uso interno,
“Si comunicano, qui di seguito, le generalità degli intestatari
delle autovetture notate nei pressi della Cattedrale di Monreale in occasione
del matrimonio di IMPASTATO Giovanni (nato a Cinisi il 26.6.1953, ivi residente),
fratello di IMPASTATO Giuseppe (nato a Cinisi 5.1.1948), già noto
esponente di Democrazia Proletaria di Cinisi.”. La nota è firmata
dal Magg. SUBRANNI nella sua qualità di Comandante del Reparto Operativo
e indica (piuttosto laconicamente) il proprio oggetto come “Indagini di
P.G.”. Ma non è difficile arguire a quale tipo di indagine essa
alluda.
Difficile
è invece sfuggire ad una sensazione di obbiettivo disagio nel constatare
come venissero attenzionati financo gli invitati al matrimonio del fratello
di Giuseppe IMPASTATO, mentre nulla si era fatto e nulla si sarebbe in
seguito fatto per appurare la provenienza dell’esplosivo utilizzato per
l’attentato in cui aveva perso la vita lo stesso IMPASTATO, benché
il punto avesse formato oggetto di una specifica delega di indagine da
parte dell’A.G. procedente; ovvero, per accertare, per esempio, eventuali
anomalie nei registri di depositi o di carico e scarico delle partite di
esplosivo impiegate nelle (note) cave in attività, all’epoca, nei
dintorni di Cinisi e Terrasini, benché si fosse certi fin dal primo
giorno che anche quello utilizzato per l’attentato era esplosivo da cava.
Ma
per comprendere con quale pervicacia si persistesse nella difesa dell’originaria
ipotesi investigativa, ad onta di nuove emergenze processuali che la smentivano,
o, quanto meno, ne mettevano in dubbio la fondatezza, è ancora più
utile riportare il contenuto saliente della Nota datata, si badi bene,
15 Febbraio 1979, a firma del Ten Col. Salvatore RIZZO, Comandante del
Gruppo Carabinieri di Palermo e indirizzata alla locale Prefettura.
In
questa Nota correttamente si fa il punto dell’iter della vicenda processuale,
rammentandosi che il P.M. titolare dell’inchiesta, in data 8.11.78, aveva
trasmesso gli atti al Consigliere Istruttore Aggiunto CHINNICI con richiesta
di procedere contro ignoti per l’ipotesi di omicidio volontario; e che
il G.I. Dott. CHINNICI aveva emesso mandato di cattura nei riguardi di
AMENTA Giuseppe per il reato di falsa testimonianza “per non avere confermato
la circostanza, riferita da un congiunto dell’IMPASTATO, secondo cui avrebbe
suggerito, tramite una terza persona, allo stesso IMPASTATO di non recarsi
a Cinisi il 21.1.1978 (data in cui morì) perché sarebbe successo
un fatto gravissimo”; ed aveva altresì emesso una comunicazione
giudiziaria nei confronti di FINAZZO Giuseppe, “costruttore da Cinisi”,
in quanto indiziato di essere mandante dell’omicidio di IMPASTATO Giuseppe.
L’estensore
della Nota precisa che l’AMENTA “risulta estraneo ad ambienti mafiosi”;
indica invece lo stesso FINAZZO come “indiziato mafioso del gruppo di
BADALAMENTI Gaetano”, soggiungendo però, con evidente tono dubitativo:
“Pare che l’indizio a suo carico consista nel fatto che nel 1975 presentò
una proposta per la costruzione di un edificio di cinque piani nel corso
Umberto di Cinisi, che non venne approvato dal Comune proprio per l’intervento
di IMPASTATO Giuseppe”.
Ma
soprattutto l’informativa si apre con una perentoria riaffermazione della
validità dell’iniziale ipotesi investigativa avanzata dai responsabili
dell’ARMA, nei termini che seguono:
“Le
risultanze investigative acquisite dall’Arma in ordine al decesso di IMPASTATO
Giuseppe e le conclusioni alle quali si pervenne sono tuttora valide in
quanto dall’istruzione formale non è fin qui emerso alcun elemento
contrario di egual valore”.
In
realtà la Nota prosegue citando proprio due dei principali indizi
emersi in contrasto con quelle conclusioni e cioè l’episodio per
cui si contestò all’AMENTA il reato di falsa testimonianza (v. infra)
e le tracce di sangue rinvenute all’interno del casolare prossimo al luogo
dell’evento, risultate in esito alla perizia dello stesso gruppo sanguigno
dell’IMPASTATO. Ma di quest’ultimo indizio l’estensore si sforza di minimizzare
la rilevanza, precisando che si trattava solo di due macchie di
sangue e che il casolare era “in disuso e lasciato da tempo aperto”.
E ritiene doveroso “soggiungere che in quello stesso locale furono trovate
evidenti tracce di precorsi ricoveri di persone, di bivacchi e di incontri
sessuali, quali stoviglie di plastica, residui di cibi, escrementi anche
di animali, residui di legname combusto, assorbenti igienici intrisi di
sangue, profilattici, scritte murali di contenuto osceno ecc.”.
E’
dunque netto e stridente lo scollamento che, alla data della Nota sopra
riportata, si era delineato tra l’indirizzo ormai definitivamente impresso
alle indagini dall’AG. procedente e i responsabili dell’Arma direttamente
impegnati nelle indagini, ma evidentemente indifferenti a qualsiasi nuova
emergenza che non si inserisse nel solco scavato attorno all’ipotesi dell’attentato
terroristico.
Per
dovere di completezza e onore di verità storica va anche detto che
quello scollamento, a leggere attentamente la corrispondenza riservata
intercorsa all’epoca tra i vari Comandi dell’Arma, era interno alla stessa
Arma dei Carabinieri. Ne fanno fede i reiterati inviti rivolti (in particolare
a Giugno e a Dicembre del 1978) dagli Ufficiali comandanti della Legione
di Palermo ai Comandi competenti ad approfondire le indagini e a ricercare
ed acquisire ulteriori risultanze che facessero “definitiva luce sull’episodio”,
con ciò eloquentemente significando di non essere affatto paghi
delle conclusioni cristallizzate nei due rapporti giudiziari a firma del
Magg. SUBRANNI. (Cfr. Note 13 Maggio ’78 e 7 Giugno ’78 a firma del Col.
Mario SETARIALE; e Nota 7 Dicembre 1978 a firma dello stesso Comandante
della Legione Carabinieri di Palermo).
Ma
alla luce di tali risultanze non stupisce che il sospetto e la diffidenza
nutriti dagli Inquirenti e dai carabinieri (dell’epoca) nei riguardi dei
giovani militanti di sinistra, amici o compagni di partito dell’IMPASTATO,
fossero debitamente ricambiati traducendosi in atteggiamenti di scarsa
collaborazione, dichiarazioni reticenti, ritardi o incertezze nella consegna
di preziosi reperti, o difficoltà a rivelare circostanze che avrebbero
potuto aiutare a far luce sui fatti.
2.8.
Il clima di sospetto e diffidenza.
1-
Vi si soffermano diffusamente MANZELLA Benedetto, IMPASTATO Giovanni e
RICCOBONO Giovanni nel corso delle loro audizione dinanzi alla Commissione
parlamentare d’inchiesta. Ma ne avevano riferito già al G.I. Dott.
CHINNICI gli stessi testi e anche altri amici e compagni del Collettivo
di Radio Aut, come DI MAGGIO Faro, IACOPELLI Fara, LO DUCA Vito e VITALE
Maria Fara. E tutti imputano, tra l’altro, il non aver riferito la circostanza
appresa dal RICCOBONO, circa l’avvertimento datogli dal cugino AMENTA Giuseppe
di non recarsi a Cinisi in quei giorni perché “sarebbe successo
qualcosa di grosso”, proprio a questo clima di sfiducia. Un clima ingenerato,
a loro dire, dal fatto che le indagini sembravano svolgersi a senso unico,
essendo gli Inquirenti convinti della tesi secondo cui Giuseppe IMPASTATO
si era suicidato o era rimasto vittima di un’esplosione accidentale mentre
comunque stava mettendo in atto un attentato terroristico. E la sfiducia
si accompagnava anche alla paura di poter essere ritenuti in qualche modo
corresponsabili, come si evince, in particolare, dalle deposizioni rese
al G.I. da DI MAGGIO Faro (“…fummo presi dalla paura, dal momento che
i CC. erano orientati alla tesi dell’attentato”) e da IACOPELLI Fara
(“….dopo il fatto fummo presi tutti dalla paura, anche perché
le indagini furono volte alla tesi della morte accidentale a seguito di
attentato”).
Altrettanto
esplicito il teste MANIACI Giosue’ laddove confessa (al G.I.) di non aver
fatto parola dell’episodio raccontato dal RICCOBONO neppure al P.M. SIGNORINO
“perché nei giorni che seguirono la morte di Peppino a Cinisi
avevamo tutti paura e finii anch’io come gli altri miei compagni per sentirmi
estraniato ed allontanato da tutti perché fu detto subito che Peppino
morì mentre stava compiendo un attentato”.
Ben
si comprende quindi per quale ragione il teste LO DUCA non abbia subito
rivelato la circostanza del pedinamento che lui stesso aveva subìto
la sera dell’8 Maggio in pieno centro di Cinisi, in coincidenza con la
scomparsa dell’IMPASTATO, circostanza di cui riferì nel corso dell’istruzione
formale. E si spiega, alla luce di quel clima di sfiducia e diffidenza,
la scelta di consegnare al Prof. DEL CARPIO, invece che ai Carabinieri,
la pietra insanguinata ed alcuni resti del corpo di IMPASTATO, raccolti
tra l’11 e il 12 Maggio ’78 sul luogo del misfatto. E solo nella tarda
mattinata del 13 Maggio, ossia dopo che si era conclusa l’ispezione SCOZZARI,
che altri poveri resti, oppure rinvenuti il pomeriggio precedente, vengono
consegnati ai Carabinieri da Paolo CHIRCO e da altri giovani. Come pure
(si spiega) la decisione di Giovanni IMPASTATO di consegnare solo nel corso
dell’istruzione formale e a mani direttamente del G.I. Dott, CHINNICI alcuni
preziosi reperti, come le cassette contenenti la registrazione di sette
puntate del programma radiofonico ideato e condotto dal fratello Peppino
e alcuni fogli manoscritti contenenti appunti dello stesso su vicende di
speculazione edilizia e illeciti vari, oltre ai fogli dell’agenda in cui
era annotata la scaletta di un intervento che Peppino avrebbe verosimilmente
effettuato in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale.
Particolarmente
toccante è poi la testimonianza di RICCOBONO Giovanni sul disagio
provato per il modo, incalzante e tendenzioso, con cui vennero condotti
i primi interrogatori cui lui stesso e gli altri giovani militanti
del Collettivo di Radio Aut furono sottoposti all’indomani del fatto:
“All’indomani
della morte di Peppino, gli Inquirenti portarono me e altri amici di Giuseppe
in caserma dove fummo tutti tartassati e trattati da terroristi”.
Poi spiega: “Ho usato il termine tartassati perché una
stessa domanda ci fu rivolta frequentemente ed è la seguente: “Perché
stavate facendo l’attentato?” Noi dovevamo affermare per forza che avevamo
fatto l’attentato o che lo stavamo facendo e che era andata male, avendo
Peppino perso la vita. Questo è il senso. La domanda venne rivolta
parecchie volte”.
Ed
ancora:
“C'era la sensazione che non si volesse cercare la verità, almeno come primo tentativo. Anche noi l'abbiamo notato subito. Ripeto che nessuna domanda è stata fatta su altre cose, si diceva solo che noi eravamo attentatori e basta. RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei intende dire che non hanno posto domande sulla mafia locale?
RICCOBONO..L'unica
domanda sulla mafia è stata fatta quando il carabiniere voleva i
nomi. RUSSO SPENA COORDINATORE. In sostanza solo quando lei ha affermato
che poteva trattarsi di un attentato di stampo mafioso le hanno chiesto
di dire i nomi
RICCOBONO.
Io - come tutti gli altri - feci loro presente che Peppino aveva diffuso
volantini, presentato denunce e fatto comizi contro la mafia. In qualche
modo tutti noi invitavamo gli inquirenti ad indagare in quella direzione.
Fu allora che il carabiniere che svolgeva l'interrogatorio, piuttosto arrabbiato
e sbattendo una mano sulla scrivania, ci chiese di fare i nomi.
MICCICHE'.
Quindi si passò immediatamente alla tesi di un attentato da parte
del vostro gruppo e poi a quella del suicidio. Da quel momento aveste la
sensazione che la pista della vendetta mafiosa fosse del tutto accantonata
e non venisse neppure sfiorata come ipotesi? RICCOBONO. Sì.
FIGURELLI.
Ricorda qualche testimonianza di quei giorni circa le perquisizioni effettuate
in paese? In sostanza, ricorda se, quanto e in quale direzione, subito
dopo la morte di Impastato, la stazione dei Carabiniere indagò tra
i mafiosi o tra quelli che in paese erano ritenuti fiancheggiatori della
mafia o comunque uomini legati ai capi mafia?
RICCOBONO.
Le uniche perquisizioni furono fatte in casa mia, in quella di La Fata,
di Giovanni Impastato e nella casa in campagna di Manzella Benedetto. Sull'altro
versante non furono fatte perquisizioni. Furono perquisite solo le case
dei compagni di Peppino”.
(cfr. pag. 98).
Di
analogo tenore le dichiarazioni rese da LA FATA Pietro sul clima in cui
si svolse il suo interrogatorio:
“C’erano
SUBRANNI e BASILE, il capitano che poi è stato ucciso ed era l’unico
che ascoltasse, l’unico con cui sono riuscito a dialogare. Dicevo che non
si trattava di un attentatore, ma di una persona che portava avanti una
battaglia ed era stato ucciso. Dissi che c’era stata una simulazione. Mi
fu chiesto in che modo potessi dimostrarlo, ma io risposi che non potevo
dimostrare niente. Però erano dieci anni che lo frequentavo. Mi
si contestò che lì c’erano i fili, c’era la macchina, c’erano
i cavetti telefonici, ma erano quelli che servono per attaccare le trombe
all’amplificatore e al megafono. L’unico che avesse dei dubbi era il capitano
BASILE”.
“Si
diceva solo che noi eravamo attentatori e basta”.
(cfr. pag. 95).
2
- Relazioni pericolose.
Ma
dalle audizioni dinanzi alla Commissione parlamentare sono emersi ulteriori
particolari sulle cause e le origini della diffidenza nei riguardi delle
Forze dell’Ordine e segnatamente dei graduati in forza alle stazioni dei
CC di Cinisi e Terrasini: motivata, a dire dei testi sunnominati, da ambigui
contatti e una preoccupante consuetudine di tolleranza o di benevolenza
nei confronti di soggetti ritenuti vicini alla criminalità mafiosa.
Pur
con la dovuta cautela, se ne deve qui far cenno perché una eco inquietante
di simili riferimenti a presunti contatti o e rapporti di natura ambigua
tra affiliati mafiosi e singoli esponenti locali dell’Arma si ritrova non
solo nelle rivelazioni di alcuni collaboratori di Giustizia (v. MUTOLO
e PALAZZOLO Salvatore), ma persino nelle allusioni e insinuazioni di cui
sono intessuti alcuni passaggi degli interrogatori cui è stato sottoposto
Gaetano BADALAMENTI nell’ambito delle indagini sull’omicidio IMPASTATO.
Così
si esprime, in particolare, il MANZELLA, nel corso della sua audizione
del 27 Luglio 2000, a proposito della denuncia sporta contro ignoti per
le strane effrazioni alla sua casa di campagna nella notte del 12 Maggio’78:
“MANZELLA:
Devo essere sincero: malgrado non avessi ...allora non avevo nessuna fiducia
nei carabinieri; oggi ho un atteggiamento molto diverso, anche perché
oggi i carabinieri a Cinisi sono molto ...io sono amico del maresciallo.
E' un'altra cosa rispetto a ventidue anni fa. Ma allora, malgrado non avessimo
nessuna fiducia, più che altro era per mettere ...
RUSSO
SPENA COORDINATORE:. Perché non aveva fiducia allora?
MANZELLA:
Perché vedevo questi carabinieri che molto spesso — ed era una cosa
che a me dava un fastidio enorme - andavano a prendere il caffè
con i mafiosi. Si dice "ma non vuoi dire niente", però per me era
una cosa palese, rispetto anche alla gente, questo fatto di andare a prendere
il caffè al bar assieme ai mafiosi, persone che tutti sapevano che
erano mafioso, i Trapani, i Finazzo e compagnia.”
(Cfr. pag. 82 della relazione in atti).
E’
curioso che questa immagine dei caffè presi insieme, quasi come
gesto simbolico e rivelatore di una consuetudine di “relazioni pericolose”
di autorevoli esponenti delle Forze dell’Ordine ricorra nelle dichiarazioni
di un collaboratore di Giustizia del calibro di DI CARLO Francesco, ma
anche in un passaggio dell’interrogatorio reso da Gaetano BADALAMENTI il
5 Dicembre 1995 nell’ambito del procedimento iscritto al nr. 1872/95, avente
ad oggetto il suicidio del Mar.dei Carabinieri Antonino LOMBARDO.
In
particolare, il DI CARLO, a proposito dei rapporti tra alcuni noti affiliati
alla famiglia mafiosa di Cinisi e i Carabinieri delle Stazioni di Terrasini
e Cinisi, ha dichiarato che tali rapporti erano dei migliori, “a questo
livello tanto che io li vedevo là non camminavano di nascosto al
buio, camminavano….ci siamo presi qualche caffè anche, pur essendo
latitanti loro. Io non ero latitante ancora” (Cfr. verbale di interrogatorio
del 28.02.97 in atti).
Il
BADALAMENTI ha dichiarato, a sua volta, che conosceva bene il mar. LOMBARDO,
fin da quando, prima di assumere il comando della Stazione dei CC. di Terrasini,
prestava servizio alla compagnia di Partitico. Lo aveva incontrato l’ultima
volta circa un anno prima, quando lo stesso LOMBARDO si era recato a trovarlo
al carcere di Memphis per sondare la sua disponibilità a tornare
in Italia per collaborare con la Giustizia.
Ebbene,
dopo aver espresso pieno apprezzamento per la correttezza e la dirittura
del Sottufficiale (morto suicida nel ’95) e per lo scrupolo con cui era
solito condurre le indagini (“una persona per bene che faceva il suo
servizio e nel suo servizio filava dritto…”), maliziosamente soggiunge
che “Sicuramente faceva un po’ troppo il binocolista, un po’ troppo…prendere
caffè…quando qualcuno andava a prendere un caffè….lui aveva
desiderio di un caffè, pagando solo lui però, non faceva
pagare a nessuno, ma credo che faceva il suo lavoro onestamente. Non mi
risulta che il maresciallo LOMBARDO abbia scritto cose che non rispondevano
a verità”
Ora,
nel suo linguaggio colorito ed allusivo, l’anziano boss sembra adombrare
uno scenario non improbabile, secondo cui il maresciallo LOMBARDO non era
alienano da contatti o frequentazioni pericolose, e cioè con soggetti
malavitosi, allo scopo, però, di ricavarne informazioni o comunque
risultati utili alle indagini e all’espletamento dei propri compiti istituzionali.
Poi,
in un passo successivo del medesimo interrogatorio, dopo aver fornito risposte
elusive a specifiche domande in ordine ai rapporti tra il Mar. LOMBARDO
e la famiglia (intesa anche come sodalizio mafioso) dei D’ANNA di Terrasini,
ribadisce che “Come le ho detto il maresciallo LOMBARDO era uno che
ho accennato al binocolo, era uno che gli faceva piacere fare appostamenti
con il binocolo per guardare, difatti l’ho detto a lui…. E mi ha chiesto
“come faceva lei a sapere”, ma come, prima mi dice che tutti mi volevano
bene e mi dicevano tutto, e poi mi domanda come facevo a sapere quando
lei faceva appostamenti per guardare me. Il maresciallo LOMBARDO era uno
che faceva il suo lavoro, se vedeva una persona sospetta entrare in un
caffè, lui entrava e si prendeva il caffè, non è che
entrava per guardare quello che parlava con qualcuno o quello che facevano,
comunque si prendeva il caffè…era normalissimo…credo che lo faceva
anche con i D’ANNA, lo faceva con i D’ANNA quando io mi trovavo con i D’ANNA.
Altri rapporti non credo che…anzi credo che il maresciallo LOMBARDO sia
stato il primo a boicottare i D’ANNA con la cava”. (E quindi allude
a misteriose attività di interesse investigativo facenti capo alla
cava gestita dai D’ANNA: “io credo che quando lui è venuto a
Terrasini ha cominciato a cercare, a controllare la cava, che cosa si svolgeva
nella cava credo che è stato il primo…..Se questa mia conferma vi
serve, il maresciallo LOMBARDO non faceva un mistero di andare a controllare
nella cava, faceva il suo lavoro, se doveva chiedere qualche cosa, se doveva
verificare quello che si svolgeva nella cava lo faceva apertamente, non
faceva cose….”. Cfr. ff. 249-251).
Su
questo delicato tema, ancora più esplicito del RICCOBONO è
stato Giovanni IMPASTATO nella sua audizione del 31 Marzo 2000 (sempre
dinanzi alla Commissione parlamentare), laddove rammenta:
“…In
quel periodo c'era un buon rapporto tra i mafiosi locali e i carabinieri
della caserma di Cinisi.
Pare
che lo stesso Badalamenti fosse molto stimato dai carabinieri in quanto
persona precisa, tranquilla, che amava il dialogo. Sembrava quasi che facesse
loro un favore giacché a Cinisi non succedeva mai niente e poteva
ritenersi un paese tranquillo. Semmai eravamo noi i sovversivi che rompevano
le scatole. Era questa l'opinione dei Carabinieri. Quando mi capitava di
parlare con qualcuno di loro - cosa che non accadeva spesso perché
non avevo troppa fiducia - mi rendevo conto che l'opinione diffusa era
che Tano Badalamenti fosse un galantuomo e che noi invece fossimo quelli
che rompevano le scatole.
RUSSO
SPENA COORDINATORE. Perché non aveva fiducia in loro?
IMPASTATO.
Perché determinati fatti non mi portavano ad avere fiducia nei loro
confronti.
Vedevo
che spesse volte andavano sotto braccio con Tano Badalamenti e i suoi vice.
Non si può avere fiducia nelle istituzioni quando si vedono i mafiosi
a braccetto con i carabinieri.
RUSSO
SPENA COORDINATORE. Praticamente i Carabinieri camminavano nel corso del
paese a braccetto con Badalamenti.
IMPASTATO.
Sì, lo posso confermare. Non so se posso portare delle foto. Forse
esiste qualche foto di Peppino che lo confermi. In ogni caso i rapporti
con la caserma dei carabinieri erano molto evidenti. Lo dicevano loro stessi.
Badalamenti aveva rapporti diretti con il capitano dei carabinieri Russo,
perciò si figuri se un maresciallo non doveva stimare Badalamenti.
Desidero solo chiarire la situazione. Ma anche Peppino denunciava questi
fatti nei comizi. Affermava che esistevano rapporti diretti fra mafia e
carabinieri anche a Cinisi.”
(Cfr. pag. 96 della relazione in atti).
In
effetti, nel corso dell’interrogatorio sopra citato, lo stesso BADALAMENTI,
pur negando o glissando sull’esistenza di contatti diretti tra lui e il
Col. RUSSO, ha ammesso in pratica che questi aveva un’alta considerazione
della sua persona; e che fu proprio il Col. RUSSO a suggerire ad uno dei
fratelli SALVO – i potenti esattori siciliani – e precisamente a Nino SALVO,
di rivolgersi al BADALAMENTI perché intercedesse presso i responsabili
del sequestro del suocero CORLEO, al fine di fargli ottenere, quanto meno,
la restituzione del corpo.(Cfr. ff. 152-153 e 216-217 vol. 7).
E
dopo essersi incontrato effettivamente con Nino SALVO in quel di Sassuolo,
ove era confinato al soggiorno obbligato nel ’74, lo stesso BADALAMENTI,
come ha dichiarato, ebbe conferma dal Comandante della locale Stazione
di CC. – che si scusò con lui dei modi bruschi usati nei suoi confronti
in occasione di una precedente convocazione in caserma - che un alto Ufficiale
dell’Arma si era adoperato per favorire quell’incontro (“Dopo la venuta
di SALVO mi ha detto: <<sa,
quando è successa quella cosa io non sapevo che lei era tenuto in
buona considerazione….in questa considerazione dalla più alta autorità
dei carabinieri che noi abbiamo in Sicilia>>”:
fg. 238).
Come
già accennato, sul tema dei presunti contatti tra la famiglia mafiosa
di Cinisi, all’epoca in cui era retta da Gaetano BADALAMENTI, ed esponenti
delle Forze dell’Ordine operanti in quel territorio ha reso inquietanti
dichiarazioni, tra gli altri, il collaboratore di Giustizia DI CARLO Francesco
(già reggente della famiglia mafiosa di Altofonte e poi fiduciario
di Bernardo BRUSCA, capo del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato).
In particolare, nell’interrogatorio del 28.02.97, ha confermato che numerosi
latitanti e affiliati a Cosa Nostra aveva trascorso indisturbati la loro
latitanza nei territori di Cinisi e Terrasini, potendo contare sull’indifferenza
dei Carabinieri del posto ed anche sulla benevolenza di qualche alto ufficiale
dell’Arma (che indica proprio nella persona del Col. RUSSO):
“Mi
risulta che erano... anche Ciccio DI TRAPANI era pure latitante, a parte
Nino BADALAMENTI che mi sembra che era solo latitante in quel periodo per
il confine, sorveglianza, cosa era... ma anche il fratello, quand'era vivo...
Cesare, fratello di Nino, lo chiamavano "Sarino"; perché allora
la stazione dei Carabinieri non li disturbava, facevano finta di niente
perché c'avevano fatto parlare il Colonnello RUSSO, va bene? Che
al Colonnello RUSSO c'avevano parlato i SALVO e Tanino BADALAMENTI, e si
comportavano bene. Questi i rapporti, di altri non lo so”.
(cfr. verbale di trascrizione integrale in atti e pag. 88 della richiesta
di OCC in vol. 14).
Di
analogo tenore le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia ONORATO
Francesco – reo confesso dell’omicidio dell’on. LIMA e già reggente
fino al suo arresto della famiglia di Partanna-Mondello - nell’interrogatorio
del 31.05.97. In particolare, sempre a proposito dei presunti contatti
fra Gaetano BADALAMENTI e le Forze dell’Ordine operanti nei territori di
Cinisi e Terrasini, il collaborante ha dichiarato:
“Si,
là a Terrasini, Cinisi avevano loro le caserme nelle mani.”.
Ed ancora: “..mi ha raccontato Saro RICCOBONO che faceva la latitanza
a Cinisi, tempo d’estate certe volte e che era tranquillo, perché
là non lo cercava nessuno, neanche quelli…quelli della zona stessa
erano….Diciamo d’accordo che non…” (cfr. verbale di trascrizione integrale
in vol. 15).
Sul
medesimo argomento, Giovanni BRUSCA, nel corso dell’interrogatorio reso
al P.M. in data 30.05.97, ha dichiarato di essere a conoscenza di rapporti
tra il Col RUSSO e Gaetano BADALAMENTI, ma di non poter precisare se tali
rapporti fossero diretti o solo mediati dagli esattori SALVO (cfr. verbale
riassuntivo in vol. 15).
Anche
il collaboratore PALAZZOLO Salvatore ha più volte dichiarato – ed
anzi è stato uno dei primi a farlo, per quanto consta - che il territorio
di Terrasini, Balestrate e Partinico era noto a noi della “famiglia”
come un luogo sicuro per i latitanti, e ciò da moltissimo tempo
(cfr. verbale di interrogatorio del 16.07.96).
Lo
stesso collaboratore, nel primo interrogatorio in cui manifesta la propria
volontà di collaborare con la Giustizia, riferisce, in particolare,
di avere appreso da PALAZZOLO Vito, odierno imputato, e da RIMI Leonardo
che era proprio il Mar. LOMBARDO, di cui a suo dire era nota la vicinanza
ai D’ANNA di Terrasini, ad avvisare i soggetti affiliati o vicini alla
stessa famiglia mafiosa, quando fossero destinatari di provvedimenti restrittivi,
per consentire loro di sfuggire all’esecuzione (Cfr. verbale di interrogatorio
del 18/09/93).
Certo
è che, a prescindere dalla loro fondatezza, tutta da verificare,
i sospetti e le voci circa rapporti amichevoli o di benevola tolleranza
se non addirittura di compiacenza da parte delle Forze dell’Ordine locali
(o di singoli rappresentanti di esse) nei riguardi di presunti mafiosi
circolavano con una certa insistenza nei paesi interessati, già
all’epoca dei fatti per cui è processo. Tanto da formare oggetto
di uno specifico esposto denunzia che il Comitato di Contro-Informazione
“Peppino IMPASTATO indirizzò nel Giugno del ‘79 al Comandante della
IX Brigata CC., lamentando che alcuni noti appartenenti alle cosche mafiose
dei DI TRAPANI e dei BADALAMENTI, benché colpiti da provvedimenti
restrittivi, continuavano a girare impunemente per le vie del paese di
Cinisi, sotto gli occhi di tutti con lussuosissime macchine continuando
a imporre soprusi e angherie. Salvo sparire dalla circolazione quando
venivano organizzate, con grande spiegamento di uomini e mezzi, vistose
operazioni di polizia finalizzate, senza esito, alla cattura dei latitanti.
Nell’esposto si avanzava quindi il sospetto che gli interessati fossero
tempestivamente preavvertiti di simili operazioni da provvidenziali telefonate
che forse partivano proprio dalla Stazione CC di Cinisi.
Ebbene,
dalla documentazione riservata che è contenuta nel fascicolo “P”
in possesso dell’Arma, ed acquisita nell’ambito dell’attività integrativa
d’indagine più volte citata, risulta che, in merito a tale esposto,
il Comando predetto, con nota del 4 Giugno ’79 indirizzata al Ten.Col.
SUBRANNI, n.q. di Comandante del R.O. dei CC, dispose di svolgere “rigorosi
accertamenti, riferendone- nel caso dovessero emergere estremi di calunnia
in danno di nostri militari – all’autorità giudiziaria”. (v.
f.194: ivi anche l’invito a fornire notizie sulla composizione e sulle
attività del sedicente Comitato di Contro-informazione).
Non
conosciamo l’esito di questa indagine interna all’Arma; e se, in particolare,
essa sia sfociata nell’accertamento di responsabilità individuali
e in conseguenti trasferimenti d’ufficio o in provvedimenti di carattere
disciplinare o di altra natura a carico di qualche militare. Ma per quanto
consta, neppure furono sporte denunzie per calunnia nei riguardi dei componenti
e dei responsabili del Centro IMPASTATO, che pure vennero compiutamente
e sollecitamente identificati.
Dalla
documentazione predetta risulta però che il giorno dopo la trasmissione
della Nota citata, parte dal C.do del suddetto R.O. un fonogramma indirizzato
alla Compagnia CC. di Partitico con il quale si richiede di far conoscere
i nominativi dei soggetti residenti in quel territorio colpiti dalla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; e
“a quali di essi il provvedimento non sia stato ancora notificato aut
non abbiano raggiunto luogo soggiorno, chiarendone motivi”. Il fonogramma
termina raccomandando l’urgenza delle informazioni ed è a firma
dello stesso Col. SUBRANNI. (f. 193).
E
in effetti il C.do della Compagnia di Partinico risponde prontamente, trasmettendo,
con Nota datata 5 Giugno ’79, l’elenco dei soggetti colpiti dai provvedimenti
restrittivi in questione (e qualcuno anche da mandato di cattura) non eseguiti
per irreperibilità degli stessi. Tra gli altri sono segnalati SAPUTO
Domenico, DI TRAPANI Francesco e BADALAMENTI Antonino, quest’ ultimo allontanatosi
arbitrariamente dalla sede del soggiorno obbligato. (V.f. 192).
Con
successiva nota datata 27.06.79 e indirizzata al Comando del Gruppo Carabinieri
di Palermo (v. f. 190), il Col. SUBRANNI, nel trasmettere le informazioni
acquisite, precisa che il menzionato DI TRAPANI Francesco – che indica
come il più noto esponente mafioso, cui era stata irrogata
fin dal 1972 la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
per anni due nel Comune di Alanno (PE) – “è stato rintracciato
nei giorni scorsi dall’Arma di Partinico ed avviato alla sede impostagli”.
Dunque
v’è agli atti la prova documentale che un noto esponente mafioso
fu effettivamente rintracciato, nel giro di venti giorni – quanti ne trascorsero
tra la citata nota 5.06.79 della Compagnia di Partitico e l’informativa
27.06.79 a firma SUBRANNI – dopo che per sette anni era rimasto irreperibile.
E poichè fu rintracciato ad opera (e per merito) dei Carabinieri
di Partinico, deve presumersi che ciò avvenne nello stesso territorio
di origine e residenza del ricercato.
Di
lì a poco sarà la volta anche di SAPUTO Domenico – chiamato
in correità proprio da PALAZZOLO Salvatore sia per la sua appartenenza
al clan BADALAMENTI che per alcuni fatti omicidiari - e BADALAMENTI Antonino
– cugino di Gaetano e indicato da numerosi collaboratori di Giustizia come
reggente della famiglia mafiosa di Cinisi dopo che lo stesso Gaetano fu
espulso dall’organizzazione - di essere avviati alle rispettive sedi di
destinazione: il secondo, in particolare, quando viene ucciso (il 19 Agosto
1981), aveva da poco finito di scontare il periodo di soggiorno obbligato
(che era appunto di due anni). E’ allora legittimo il sospetto che questa
ritrovata efficienza delle Forze dell’Ordine fosse frutto anche del prevalere
di una volontà finalmente chiara e inequivoca di dar la caccia ai
(presunti) mafiosi latitanti e di rintracciare i ricercati per dar corso
alle misure restrittive pendenti nei loro confronti.
Del
resto, un indizio del ripensamento o di un profondo mutamento in atto nelle
convinzionie nelle strategie dei
vertici operativi in particolare dell’Arma dei Carabinieri trapela anche
dall’informativa del Col. SUBRANNI sopra citata. In essa si profila infatti
uno scenario di cui non v’è traccia nei pregressi rapporti a firma
dello stesso Ufficiale sullo stato delle indagini in relazione alla vicenda
IMPASTATO: lo scenario di un paese e di un territorio ad alta densità
mafiosa, quello di Cinisi appunto, teatro di uno scontro tra una cosca
mafiosa emergente, il cosiddetto gruppo mafioso del “corleonese”, che
fa capo all’ergastolano LIGGIO Luciano, e il gruppo legato alla
mafia tradizionale, facente capo al noto Gaetano BADALAMENTI.
E quest’ultimo viene testualmente indicato, senza perifrasi e mezzi termini,
come il capo mafia di Cinisi.
Nella
medesima informativa si evidenzia, inoltre, che “A cura di questo Reparto
Operativo e sotto la personale direzione del Sig. Col. Comandante la Legione
i maggiori esponenti dei due cennati gruppi di mafia sono stati denunciati
all’A.G. per associazione a delinquere di tipo mafioso e per diversi altri
gravi delitti.”.
“L’A.G.
ha adottato diversi provvedimenti restrittivi concernenti taluni delitti
di omicidio e tra breve dovrebbe prendere analoghe decisioni per quanto
riguarda il delitto di associazione per delinquere.”.
(Per
inciso, una sorprendente prudenza ispira le parole con cui l’ottimo Ufficiale,
omettendo qualsiasi riferimento all’ipotesi del suicidio o dell’incidente
comunque legato ad un attentato terroristico, richiama le circostanze della
tragica morte di Giuseppe IMPASTATO, che egli indica come “il giovane
attivista di detto partito - Ndr: Democrazia Proletaria - rimasto
ucciso la notte tra l’8 ed il 9 Maggio 1978 in località Feudo di
Cinisi, sulla strada ferrata Palermo Trapani, in conseguenza dello scoppio
di una carica esplosiva” : cfr. ancora Nota del 27.06.79, f. 191).
Ulteriori
conferme, ma anche elementi per nuovi spunti di riflessione sulla questione
vengono dalle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia MUTOLO Gaspare.
Questi, a sua volta, conferma che il territorio di (Cinisi e) Terrasini
era considerato particolarmente tranquillo e idoneo ad ospitare latitanti
anche di spicco, nella certezza che non sarebbero stati disturbati dalle
Forze dell’Ordine locali (Lui stesso trascorse un periodo di latitanza
a Cinisi, ospite di Nino BADALAMENTI). Ma riporta questo atteggiamento
di tacita tolleranza o di benevole indifferenza ad un fenomeno più
generale, per cui sarebbe sempre esistito un rapporto di reciproci favori
tra i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri dei piccoli centri e i
capi mafia dei territori interessati (cfr. verbale di interrogatorio del
6.10.95, ff. 163-167 Vol. 8).
In
particolare, nell’interrogatorio del 31.10.95, alla domanda del P.M. su
quale fosse l’atteggiamento di Cosa Nostra nei riguardi “dei suoi componenti
che avevano rapporti di frequentazione con uomini delle Forze dell’Ordine,
carabinieri o altro”, il MUTOLO ribadisce l’esistenza di una sorta
di tacito patto di pacifica convivenza, soprattutto con i comandanti delle
Stazioni dei Carabinieri e imputabile in parte a quieto vivere, ma in parte
a esigenze investigative o di mantenimento dell’ordine nel territorio:
“…cioè
specialmente le caserme, insomma dato che le caserme erano assoggettate,
e quello che comandava di solito era il Maresciallo, nelle piccole caserme,
diciamo tra il maresciallo e il mafioso, anche perché il mafioso
non è che dava fastidio diciamo nel territorio, anzi poteva servire
ad eliminare diciamo, a quello che andava rubando, a quello che faceva
rapine, quindi io posso dire con tutta tranquillità che purtroppo
e io ho cercato anche di spiegarlo va bene che i Marescialli o subivano,
per modo di dire, così, in una maniera pulita diciamo, questa invasione,
diciamo, di questi mafiosi, oppure andavano via, oppure insomma male che
andava, insomma, venivano uccisi, ma siccome i Marescialli erano quasi
tutti sposati nelle….in queste piccole borgate, quindi cercavano di convivere,
in parte si diceva che nei piccoli paesi quello che comandava era il mafioso,
il maresciallo e il Prete, insomma era una cosa, ora non è che voglio
sparlare i preti, però era una cosa che almeno per noi mafiosi questo
si sapeva” (cfr. verbale di trascrizione integrale dell’interrogatorio
del 31.10.95, e ff. 72-73 vol. 8).
Detto
questo, non si può escludere che vi siano state nel tempo deviazioni
e abusi o addirittura collusioni da parte di uomini delle Istituzioni e
delle Forze dell’Ordine in nessun modo riconducibili all’espletamento dei
propri compiti o a fini di strategia investigativa. Ma forse la chiave
di lettura più consona alla realtà (storica) dei fatti, e
capace di legare insieme le allusioni del BADALAMENTI con le sgradevoli
esperienze e impressioni rievocate dagli amici e compagni di lotta di Peppino
IMPASTATO - e, forse, anche con le inquietanti rivelazioni di alcuni collaboratori
di Giustizia - in uno spartito intelligibile e coerente, ci è offerta
da un passaggio (riportato a pag. 134 della Relazione della Commissione
Antimafia) delle dichiarazioni che, nell’ambito del proc. Iscritto al Nr.
1872/95 RGNR (è il procedimento contro ignoti in ordine al reato
di cui all’art. 580 C.P., avente ad oggetto il suicidio del Mar. LOMBARDO)
sono state rese al P.M. il 16 Marzo 1995 dal Colonnello dei Carabinieri
(ora Generale) Mario MORI. In quella sede, nel confermare quanto diffusa
fosse, almeno fino a quando non è iniziata la stagione dei collaboratori
di Giustizia, la prassi investigativadell’uso
di confidenti anche nelle indagini in materia di criminalità organizzata,
l’alto Ufficiale dell’Arma ha parlato di una “generazione di investigatori
che, in considerazione dei tempi in cui si era svolto il loro operato,
avevano fatto del rapporto confidenziale con personaggi mafiosi o vicini
alla mafia lo strumento principe della loro attività. Queste tecniche
investigative sono oggi da ritenere completamente superate ma in quell’ottica
era assolutamente verosimile che questi rapporti confidenziali generassero
nell’opinione pubblica delle voci, dei sospetti sulla trasparenza dell’operato”
degli ufficiali di polizia giudiziaria.
2.9.
L'iter processuale fino alla sentenza CAPONNETTO.
Per
meglio comprendere l’incidenza che gli episodi e le circostanze di cui
s’è narrato ebbero nell’orientare le indagini verso il loro sbocco
finale, nonostante il clima conclamato di reciproco sospetto e diffidenza,
è opportuno a questo punto riportare la dettagliata ricostruzione
dell’iter processuale contenuta nella sentenza CAPONNETTO, a partire dal
deposito della relazione di consulenza medico legale e della perizia balistica.
Tale
ricostruzione, oltre a collocare gli episodi summenzionati nella giusta
prospettiva diacronica, raccordandoli allo sviluppo delle indagini, consente
di apprezzare il ruolo suppletivo che, a fronte non solo di omissioni e
ritardi, ma anche della complessiva e sostanziale inerzia degli Inquirenti,
finirono per svolgere amici, compagni di partito di Giuseppe IMPASTATO,
i suoi prossimi congiunti e persino i legali della famiglia IMPASTATO e
delle associazioni private che ambivano a costituirsi parte civile.
Un
ruolo che non fu solo di impulso e di sollecitazione critica, ma si tradusse
in un concreto apporto di reperti, informazioni ed elementi di conoscenza
utili a far luce sui fatti.
“In
data 28 ottobre 1978 venivano depositate le relazioni dei periti medico-legali
(ff. 159-186) e del perito balistico (ff. 187-195) sulle cui conclusioni
ci tratterremo più oltre.
Dopo
avereraccolto, il 2/11/1978, le testimonianze
della Maniaci Anna (la quale confermava la deposizione resa ai Carabinieri,
ribadendo che "l'Impastato quella sera era normale" (f. 196) e del Prof.
Del Carpio (f. 197), il Sost. Procuratore della Repubblica trasmetteva,
con nota 6/11/1978, gli atti a quest'Ufficio Istruzione per il procedimento
a carico di ignoti in ordine ai reati di omicidio premeditato in danno
dell'Impastato Giuseppe e di detenzione e porto illegali di materiale esplosivo.
Rispettivamente
in data 10 novembre 1978 e 12 dicembre 1978 (ff. 200 e 242) si costituivano
parte civile nel procedimento la madre ed il fratello della vittima.
Nel
corso dell'istruttoria formale veniva acquisita - presso la Direzione Compartimentale
delle ferrovie dello Stato - copia della relazione, ed allegati verbali,
relativa agli accertamenti amministrativi esperiti in merito all'esplosione
in cui aveva trovato la morte l'Impastato (ff. 244 - 250); venivano altresì
sentiti numerosi testimoni (v. ff. da 1 a 91 del vol. II), dalle cui deposizioni
emergevano talune significative, nuove circostanze, e - in particolare
- un colloquio avvenuto nel pomeriggio dell'8 maggio 1978tra
tale Riccobono Giovanni (amico dell'Impastato Giuseppe) e il suo cugino
e datore di lavoro Amenta Giuseppe, e nel corso del quale il Riccobono,
chiamato in disparte, era stato avvertito "di non andare in paese perché
in questi giorni succederà qualcosa di grosso"; precisava il
Riccobono (ff. 12-14 vol. II) di avere appreso dal cugino, nell'accennato
colloquio, "che era stato suo fratello Amenta Carmelo Giovanni a incaricarlo
di dargli tale consiglio", e di averne - subito dopo - parlato con parecchi
amici di Cinisi, tra cui il fratello dell'Impastato Giuseppe, ma di non
averne potuto informare Giuseppe, benché questo fosse stato il suo
primo, istintivo pensiero, perché, recatosi appositamente alla radio,
lo aveva trovato impegnato in vista di un'assemblea fissata per le ore
21.
Le
circostanze riferite dal Riccobono venivano confermate da numerosi testi
(Impastato Giovanni, Di Maggio Faro, Maniaci Giosuè, Iacopello Fara,
Vitale Maria Fara, Bartolotta Andrea, La Fata Pietro Giovanni, Cavataio
Benedetto e Di Maggio Domenico).
Emergeva
altresì, da talune delle testimonianze sopraricordate, che le circostanze
riferite dal Riccobono avevano creato, nella stessa sera dell'8 maggio
1978, uno stato di apprensione tra gli amici dell'Impastato Giuseppe, alcuni
dei quali ("circa otto persone": f. 74 retro), non avendolo visto arrivare
alla riunione fissata per le ore 21, si erano mossi - su tre autovetture
- alla sua ricerca, protrattasi invano per quasi tutta la notte (cfr. ff.
24, 32 retro e 69 retro).
Precisavano
concordemente i testi suindicati di non avere riferito prima, nemmeno al
Magistrato, quanto avevano appreso dal Riccobono, a motivo della sfiducia
in essi ingenerata dal deciso orientamento che sin dal primo momento gli
investigatori avevano palesato verso la tesi dell'incidente o del suicidio.
I
testi stessi, inoltre, fornivano particolari circa la battaglia politica
condotta dall'Impastato Giuseppe contro il potere mafioso della zona, e
in particolare, contro Gaetano Badalamenti, Finazzo Giuseppe ed un certo
Palazzolo; personaggi che egli non esitava a ridicolizzare nelle trasmissioni
di "Onda Pazza" dalla Radio Aut.
A
tal riguardo l'ImpastatoGiovanni
consegnava al Magistrato Istruttore, il 7/12/1978 (f. 15 vol. II), sette
cassette di registrazione di dette trasmissioni, oltre a vari documenti,
e precisava (f. 16 retro detto vol.) che suo fratello era riuscito, con
l'intensa attività politica svolta, a far sospendere i lavori di
costruzione di un palazzo a cinque piani ("che pare sia del Finazzo") e
si era battuto a fondo, con pubbliche denunce, contro l'approvazione "quasi
clandestina" del cosiddetto piano "Z 10", consistente nella realizzazione
di un campo turistico nella zona di Cinisi, ed alla quale "erano interessati
un certo Lipari ...... figlioccio di un noto mafioso defunto Rosario Badalamenti;
un certo Caldaradi Palermo; e un
certo Cusimano di Cinisi, costruttore edile ..... forse in buoni rapporti
con elementi mafiosi".
Del
resto già in data 19/5/1978 il Lo Duca Vito (f. 154 vol I) aveva
riferito al Sostituto Procuratore della lotta condotta dall'Impastato Giuseppe
contro la realizzazione del villaggio turistico Z 10 (nonché di
una strada costruita, con soldi del Comune, in contrada "Purcaria", e che,
precisava il teste, "serviva per l'uso di due sole persone di cui non so
i nomi ma ho sentito dire essere mafiosi").
Riferiva
- ancora - l'Impastato Giovanni, nella citata deposizione del 7/12/78,
che suo fratello aveva denunciato "anche pubblicamente, attraverso la radio,
le imposizioni nei confronti delle società che costruivano l'autostrada
le quali erano costrette ad acquistare il materiale necessario dal Finazzo
e dai D'Anna, elementi mafiosi di Terrasini"; e rivelava - infine - che
(secondo quanto egli aveva appreso circa un mese dopo la morte del fratello
e successivamente alla deposizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore)
il Vito Lo Duca, "il giovane più vicino a suo fratello", era stato
seguito, la sera dell'8 maggio 1978, mentre conduceva la propria autovettura,
da un'altra persona, pure in macchina.
Questa
circostanza veniva confermata, nella stessa giornata, dal Lo Duca (ff.
8 - 10 vol. II), il quale precisava di essere stato seguito "per circa
6 o 7 minuti" da un'autovettura condotta da tale Pizzo Salvatore, e che
egli successivamente aveva più volte notato, con all'interno lo
stesso Pizzo, "davanti all'abitazione di Gaetano Badalamenti noto mafioso
di Cinisi". Un'ultima circostanza di rilievo veniva riferita, in dep. 7/12/1978,
dal Di Maggio Faro (f. 27 vol. II), e riguardava un colloquio avvenuto
in Cinisi tra l'Amenta Carmelo ed il Finazzo Giuseppe (inteso "u parrineddu"),
e riferitogli dal Riccobono Giovanni; la circostanza verrà poi confermata
in dep. 17/3/1979 (ff. 90-91 vol. II) dal teste Di Maggio Domenico, il
quale aveva notato, la Domenica precedente la morte dell'Impastato, un
colloquio "appartato" tra il Finazzo e l'Amenta, davanti al municipio di
Cinisi, e, la sera dell' 8 maggio, appena erano cominciate le ricerche
dell'Impastato Giuseppe, aveva riferito l'episodio al Riccobono Giovanni,
collegandolo subito alla mancanza di "Peppino".
I
fratelli Amenta venivano interrogati(il
Giuseppe il 21/12/1978: ff. 59 segg. vol. II, il Carmelo il 3/1/79: ff.
86 segg. vol. II) sulle circostanze emerse, nei loro confronti, dalle deposizioni
più sopra ricordate, e che entrambi negavano; nè miglior
esito aveva il confronto (f. 88 vol. II) tra l'Amenta Giuseppe e il Riccobono.
Sulla
base delle risultanze acquisite veniva emesso in data 31/1/1979 - mandato
di cattura per il delitto di cui all'art. 372 C.Pen. nei confronti dell'Amenta
Giuseppe (f. 256 vol. II), mentre il giorno successivo veniva spedita comunicazione
giudiziaria - per la stessa imputazione - all'Amenta Carmelo Giovanni (f.
257).
Sempre
in data 1/2/1979 veniva inviata comunicazione giudiziaria al già
nominato Finazzo Giuseppe, quale "indiziato" del delitto di omicidio volontario
in pregiudizio dell'Impastato Giuseppe. Con Ordinanza di nomina 7/2/1979
(f. 261) e successivo verbale 14/2/1979 veniva affidato incarico di perizia
fonica sulle sette cassette a suo tempo consegnate al Giudice Istruttore
dell'Impastato Giovanni.
Interrogati
dal Magistrato, rispettivamente il 14 e il 23/2/1979, sia l'Amenta Giuseppe
(costituitosi il 14/2/1979) che il fratello Carmelo Giovanni insistevano
nel negare le circostanzepiù
sopra precisate, così come riferite dai testi menzionati e in particolare
- dal Riccobono Giovanni e dal Di Maggio Faro; meno recisa - peraltro -
risultava la smentita dell'Amenta Carmelo in ordine al suo colloquio col
Finazzo qualche giorno prima la morte dell'Impastato (f. 14 retro fascicolo
I atti ostensibili: "non ricordo, avrò potuto anche fermarmi a parlare
un po' nel senso che il Finazzo mi avrà rivolto l'invito ad andare
con lui al circolo").
All'Amenta
Giuseppe veniva concessa la libertà provvisoria con Ordinanza in
data 3/3/1979 (f. 285).
In
data 14/4/1979 veniva depositata la relazione di perizia fonica (ff. da
21 a 231 del fascicolo I atti ostensibili), ossia la traduzione delle registrazioni
effettuate sui nastri magnetici acquisiti al procedimento nelle circostanze
più sopra riferite.
Il
20/6/1979 l'Impastato Giovanni denunciava a quest'ufficio (f. 305) di avere
subìto - nella notte tra il 5 e il 6 giugno una chiara intimidazione
mediante l'uccisione del proprio cane, abbattuto con due colpi di pistola;
la circostanza veniva confermata in deposizione 7/7/1979 (ff. 92 - 94 vol.
II) dall'Impastato, il quale consegnava al Magistrato i due bossoli ritrovati
sul posto. Affermava l'Impastato nella sua denuncia di ritenere che l'atto
intimidatorio fosse "un chiaro avvertimento per fare desistere la famiglia
dalla battaglia .... contro gli assassini di Giuseppe".
Nella
successiva deposizione 7/7/1979 il teste dichiarava: "non sono in grado
di formulare sospetti a carico di esecutori materiali; posso comunque dire
con assoluta certezza che mandanti dell'atto intimidatorio sono i capo-mafia
dellazona Badalamenti e Finazzo,
i quali hanno attorno a sè numerosi giovani disposti ad eseguire
la loro volontà. Nell'ambito di questi giovani, pur essendo io dispostissimo
alla massima collaborazione, non posso fornire alcun nominativo; le indagini
di P.G. però possono accertare la manovalanza mafiosa che è
agli ordini dei capi-mafia che ho indicati".
Con
atto depositato il 26/6/1979 presso la Cancelleria di quest'ufficio si
costituiva parte civile contro il Finazzo Giuseppe il sig. Nunzio Miraglia
nella sua qualità di Procuratore Speciale di Silvano Miniati, membro
dell'esecutivo nazionale di "Democrazia Proletaria", in nome e per conto
di quest'ultima (ff. 306 - 312).
Il
difensore di detta parte civile presentava in data 12/12/1979 un dettagliato
esposto nel quale, facendo espresso richiamo a taluni brani della trasmissione
"Onda Pazza" (come desunti dalla trascrizione acquisita agli atti processuali)
ed alle ripetute accuse lanciate dall'Impastato Giuseppe - anche con riferimento
a ben individuate persone ed amministratori - contro gli illeciti e le
connivenze che avevano portato, in violazione degli interessi della collettività,
al rilascio di concessione relativamente ad un palazzo abusivo costruito
nel centro di Cinisi dal Finazzo Giuseppe e ad un cosiddetto "Progetto
Z 10" (precedentemente presentato sotto il nome di PA-2) approvato nel
marzo 1978 in favore di Gaetano Badalamenti, chiedeva a quest'Ufficio Istruzione
il sequestro di tutta la relativa documentazione, al fine di "stabilire
le illegittimità riscontrabili nell'una e nell'altra concessione,
gli autori di tali illegittimità, i motivi ed i beneficiari, le
responsabilità per le eventuali omissioni nell'adozione di provvedimenti
amministrativi, nella gestione dei doveri di controllo e di sorveglianza,
nell'omissione dell'obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria
di eventuali illeciti penali" (ff. 313 - 316).
Nella
stessa data del 12/12/1979 quest'Ufficio ordinava (f. 318) il sequestro,
presso il Comune di Cinisi, di tutti gli atti riguardanti i sopraindicati
progetti edilizi, sequestro eseguito il 20/12/1979 (come da verbale a ff.
17 - 20 del fascicolo I atti ostensibili) -.
Sulla
base delle informazioni dei Carabinieri di Cinisi e trasmesse con nota
del 17/4/1980 (cui venivano allegati verbali delle sedute 31/3/1978 e 4/4/1978
della Commissione Edilizia del Comune di Cinisi), il Magistrato Istruttore
indiziava del reato di concorso in interesse privato in atti d'ufficio
ai sensi degli artt. 112 e 324 C.P., con verbali del 18/4/1980 Di Stefano
Calogero, Di Bella Salvatore, Pizzo Leonardo, Mangiapane Giuseppe, Mazzola
Saverio, Pellerito Faro e Finazzo Emanuele e con successivo verbale del
14/5/1980 Maltese Giuseppe (ff. da 95 a 102 del vol. II): il Di Stefano
quale Sindaco e Presidente della Commissione predetta nella seduta del
31/3/1978, il Pellerito quale vice Sindaco e Presidente della Commissione
il dì 4/4/1978, il Finazzo Emanuele quale beneficiario (assieme
al fratello Giuseppe) della licenza edilizia di cui al verbale 4/4/78,
e gli altri cinque quali componenti della Commissione in entrambe le sedute.
Con
verbali del 28 maggio e 6 giugno 1980 (ff. 19 - 33 del fascicolo II "Perizia"
degli atti ostensibili) veniva conferito ai periti Prof. Benedetto Colajanni
e Prof. Guido Umiltà l'incarico di accertare se fossero state violate
le norme edilizie nella realizzazione del progetto Z 10 (già PA-2)
e dell'edificio di cui alla concessione rilasciata ai fratelli Finazzo.
Un'istanza di ricusazione dei periti presentata dal difensore dell'indiziato
Pizzo Leonardo veniva rigettata dal Magistrato Istruttore con ordinanza
in data 20/11/1980.
La
relazione dei periti d'ufficio (sulle conclusioni ci soffermeremo più
oltre) veniva presentata in cancelleria il 13/11/1981, e depositatail
16/11/1981.
Veniva
altresì presentato in Cancelleria, in data 22/2/1982, un fascicolo
contenente "rilievi del consulente di parte" Arch. Marta Garimberti (della
cui nomina - peraltro - non è dato rinvenire traccia in atti).
A
seguito di un esposto anonimo pervenuto il 15/4/1982 al Procuratore della
Repubblica in Sede venivano disposte, con esito del tutto negativo, ulteriori
indagini, dopodichè, acquisita agli atti - nel maggio 1983 - copia
del rapporto giudiziario 10/2/1982 del Comando Compagnia Carabinieri di
Partinico e relativo all'omicidio dell'indiziato Finazzo Giuseppe (avvenuto
il 20/12/1981 in agro di Terrasini), Il P.M. formulava - in data 7/2/1984
- le proprie conclusioni, richiedendo non doversi procedere nei confronti
dei fratelli Amenta per estinzione del reato di falsa testimonianza a seguito
di intervenuta amnistiae nei confronti
di ignoti per essere rimasti tali gli autori dell'omicidioin
pregiudizio dell'Impastato Giuseppe.
Con
successiva nota 22/3/1984, infine, il P.M. chiedeva dichiararsi l'improponibilità
dell'azione penale in ordine agli episodi relativamente ai qualiera
stato elevato indizio di reato a carico delle persone più sopra
nominate ai sensi dell'art. 324 Cod. penale”
2.10.
Le prove dell’omicidio.
1-
La sentenza CAPONNETTO riprende, ma solo in parte avalla, la giustificazione
adombrata già nella richiesta di archiviazione del P.M. SIGNORINO
circa l’effetto di oggettivo (cioè incolpevole) depistaggio
prodotto dal rinvenimento della lettera in cui l’IMPASTATO esternava propositi
suicidi.
Tale
giustificazione sarà poi ripresa, in epoche successive e in varie
sedi, da alcuni dei protagonisti dell’epoca, ma era stata addotta espressamente
dallo stesso Magg. SUBRANNI nelle S.I. rese al G.I. Dott. CHINNICI.
In
effetti, le apparenze obbiettive, ad una prima e sommaria valutazione in
sede di sopralluogo, deponevano per l’ipotesi che fosse stato commesso
un attentato ferroviario e che Giuseppe IMPASTATO avesse perso la vita
nel corso e per effettodi tale attentato.
La carica esplosiva che ne aveva fatto a pezzi il corpo, invero, era stata
piazzata tra i binari, con ciò rivelando il chiaro proposito di
farli saltare e comunque di danneggiare la linea ferrata.
Il
rinvenimento della lettera quella stessa mattina radicò negli Inquirenti
il convincimento che Giuseppe IMPASTATO, in preda a profondo e disperato
sconforto, avesse deciso di togliersi la vita, legando la sua morte ad
un gesto eclatante di protesta estrema e di rivolta armata: appunto un
attentato.
Ma,
come si è visto, una più attenta e serena valutazione degli
inquietanti interrogativi suscitati dallo stato e dal luogo in cui furono
rinvenuti taluni resti del corpo (gli arti inferiori e le lesioni ai piedi
e alle dita; il frammento della mano destra ecc.) e taluni effetti personali
di pertinenza della vittima (occhiali, zoccoli, chiavi), unitamente alle
informazioni assunte tra il9 e il
10 Maggio presso i familiari, gli amici e i compagni di lotta dell’IMPASTATO,
avrebbe dimostrato, come in effetti dimostra, l’assoluta inconsistenza,
dal punto di vista indiziario, degli elementi evidenziati invece nel primo
rapporto SUBRANNI (e prima ancora nel fonogramma a firma del Dott. MARTORANA);
o, quanto meno, la loro non conducenza rispetto all’ipotesi del suicidio
e dell’attentato terroristico.
2
- La lettera-testamento.
La
lettera in questione viene trovata già la mattina del 9 Maggio ’78
nel corso di una perquisizione effettuata dai Carabinieri a casa della
zia dell’IMPASTATO, BARTOLOTTA Fara.
E’
singolare che il relativo verbale precisi non già l’ora di inizio
della perquisizione - cui parteciparono diversi militari tra i quali il
Brig. CANALE, autore del rinvenimento – bensì quella in cui fu trovata
la lettera (le 08.00). Ma anche questa scrupolosa puntualizzazione è
un segno evidente del rilievo assolutamente decisivo che in quel momento
gliInquirenti ritennero di dover
attribuire al manoscritto, per ricavarne una chiave di lettura della tragica
fine dell’IMPASTATO.
Di
questo documento esisterebbe anche una seconda versione, ovvero una seconda
copia autografa, che fu pubblicata nel libro di Salvatore VITALE, edito
nel 1995 e dal titolo “Nel cuore del corallo”: una versione sostanzialmente
identica alla lettera sequestrata, ma con alcune varianti significative.
In particolare in essa si leggerebbe del proposito di abbandonare la politica,
ma mancherebbe l’inciso “e la vita”. Tale versione è stata acquisita
in copia agli atti della Commissione parlamentare, dinanzi alla quale lo
stesso VITALE, richiesto di chiarire come ne fosse venuto in possesso,
ha dichiarato che il documento non era affatto nascosto ma si trovava
dentro uno dei cassetti dell’armadio della camera da letto in cui dormiva
Giuseppe IMPASTATO, sempre nell’abitazione della zia Fara (v. audizione
di VITALE Salvo del 28 Settembre 2000).
Tale
circostanza susciterebbe ovviamente, se rispondesse al vero, inquietanti
interrogativi perché non si capisce come quel documento possa essere
sfuggito alla perquisizione meticolosa effettuata dai carabinieri quella
mattina. Ma, premesso che lo stesso documento non è stato acquisito
agli atti del processo – e se ne ha notizia solo attraverso la Relazione
della Commissione parlamentare – questa Corte non ha alcun elemento per
verificarne o valutarne l’autenticità e tanto meno l’epoca di stesura.
Certo
è che la lettera sequestrata quella mattina deve attribuirsi alla
mano di Giuseppe IMPASTATO, perché il fratello Giovanni ne ha riconosciuto
sia la firma che la grafia; ed anche la zia Fara ha ammesso che era a conoscenza
dell’esistenza di questa lettera già prima che venisse sequestrata.
E
in essa si leggono frasi che in effetti sembrano rivelare l’intento dell’autore
di togliersi la vita.
In
particolare egli proclama il suo “fallimento come uomo e come rivoluzionario”;
e rivela “Sono nove mesi, quanti ne servono per una normale gestazione,
che medito sull’opportunità, o forse sulla necessità, di
“abbandonare” la politica e la vita”.
E
dopo aver succintamente esposto le ragioni del suo travaglio, che riconduce
sostanzialmente alla delusione per la perdita, intorno a lui, di un autentico
fervore rivoluzionario e il prevalere, tra i suoi stessi compagni, di orientamenti
votati alla prevalenza del personale sul politico, ovvero all’enfatizzazione
della sfera dei bisogni personali a discapito di un’azione politica coerente
e concreta, annuncia: “Non è stato un parto indolore, ma ormai
la decisione è presa”. Poi chiude formulando le ultime volontà
sulle sue stesse spoglie, abbandonandosi quasi al gusto di un umiliante
annientamento: “Non voglio funerali di alcun genere. Dal punto di morte
all’obitorio. Gradirei tanto di essere cremato e che le mie ceneri venissero
gettate in una pubblica latrina della città, dove piscia più
gente”.
E’
fin troppo evidente che simili frasi denunzino e siano frutto di uno stato
d’animo di profondo sconforto e amarezza, misti a rabbia e delusione per
quello che lo stesso IMPASTATO definisce il suo fallimento anche sul piano
umano, oltre che su quello politico.
Ma
ci si deve chiedere se si trattasse di una condizione e di una scelta irreversibili
o non piuttosto di un momento di angoscia e prostrazione tanto profondi
quanto transitori, perché legati ad una fase contingente della vicenda
umana e politica di Giuseppe IMPASTATO, lontana nel tempo e ormai del tutto
superata.
Ed
è proprio questa l’interpretazione che univocamente si ricava dalle
molteplici e concordi testimonianze dei suoi migliori amici e compagni
di lotta, ossia di coloro che, soprattutto negli ultimi tempi, ne avevano
condiviso, insieme alla militanza politica, l’inevitabile alternarsi di
momenti di delusione ad altri di passione ed entusiasmo per la politica.
Ed
invero, come già ricordato, tutti escludono, che, all’epoca della
sua morte, l’IMPASTATO potesse nutrire propositi suicidi; e attribuiscono,
al più, le frasi incriminate ad un momento del tutto transitorio
e contingente di depressione (v. VITALE Maria Fara) o ad una crisi di sconforto
non dissimile da quelle che saltuariamente affliggevano i membri del Collettivo
di Radio Aut (v. MANIACI Giuseppe), o al frutto di uno sfogo puramente
personale ( IACOPELLI Fara).
I
più informati (ANDRIOLO STAGNO,MANIACI
Giuseppe e DI MAGGIO Faro) associano quel momento al periodo (risalente
alla fine del 1977), in cui effettivamente l’IMPASTATO aveva dato le dimissioni
da Direttore responsabile di Radio Aut ed era stato sostituito da CAVATAIO
Benedetto, per contrasti (di linea politica) insorti in seno allo stesso
Collettivo, contrasti però poi superati e seguiti da un ritrovato
entusiasmo e fervore di attività ed iniziative politiche. Così
ANDRIOLO STAGNO Marcella, pur negando che ci fossero effettivi screzi tra
l’IMPASTATO e i compagni del Collettivo, spiega tuttavia che “Vi è
stato un periodo in cui l’IMPASTATO era un po’ abbattuto, perché
non si riusciva a fare delle cose concrete, ma in quest’ultimo periodo
vi era molto entusiasmo per la campagna elettorale”.
A
sua volta, il MANIACI non ha difficoltà a riconoscere negli sprezzanti
giudizi contenuti nella lettera in questione e rivolti all’indirizzo di
personalisti e creativi proprio il pensiero e la mano di Giuseppe IMPASTATO:
“Ritengo la frase probabilmente autografa dell’IMPASTATO a causa della
sua posizione critica, divenuta critica, allorché CAVATAIO Benedetto
assunse la direzione di radio Aut”. Ma lo stesso MANIACI non dà
molto credito alle frasi in cui l’autore evocano cupe immagini di morte
o proclama il proprio fallimento, attribuendole ad una delle saltuarie
crisi di sconforto comuni ai giovani militanti dell’epoca : “Nonostante
le crisi di sconforto che l’IMPASTATO aveva non ritengo possano essergli
addebitate queste ultime frasi che mi avete letto. Egli non mi sembrava
fallito né come uomo né come rivoluzionario e mi pareva che
come noi di Radio Aut avesse, saltuariamente, crisi idealistiche, anzi
mi correggo, di equilibrio collettivo in seno all’area creativa del nostro
gruppo”.
La
lettura più persuasiva - anche perché corredata da
ulteriori informazioni ed elementi di conoscenza frutto di una radicata
consuetudine di rapporti di amicizia e frequentazione con Giuseppe IMPASTATO
– è però quella offerta da DI MAGGIO Faro. Questi, dopo aver
premesso che circa tre o quattro mesi prima (in realtà il fatto
risaliva al Dicembre ’77, come precisato dal CAVATAIO) IMPASTATO Giuseppe
si era dimesso dalla carica di direttore responsabile di Radio Aut, spiega
che fu lui a dimettersi perché “essendo lui animato da un interesse
politico, non vedeva lo stesso entusiasmo per la questione politica da
parte degli altri. Non gli andava giù che la sede della radio venisse
frequentata più per motivo privati e del tutto personali e non per
motivi politici che erano preminenti per IMPASTATO Giuseppe. Disse chiaramente
e pubblicamente i motivi per i quali si era determinato a dimettersi. Alle
rimostranze di IMPASTATO seguì qualche discussione ma la cosa fu
superata perché ad un certo punto CAVATAIO Benedetto assunse la
direzione della radio, direzione che in effetti non comporta particolari
responsabilità”. Aggiunge il DI MAGGIO che per qualche tempo
la Radio sospese le trasmissioni, “perché pensavamo di dare maggior
contenuto politico alla funzione della radio”. Ma poi le polemiche
si spensero e lo stesso IMPASTATO, “anche se ci rimase male, finì
poi per riprendere a dare il contributo ai programmi della radio”.
Quanto
poi alla lettera-testamento, il DI MAGGIO, che ben conosceva l’amico Peppino,
non ne resta affatto turbato dopo che i verbalizzanti gliene danno lettura:
“Non sono per nulla stupito dello scritto di IMPASTATO Giuseppe di cui
mi avete dato lettura. Sono frasi che ha ripetuto più volte perché
era in atteggiamento polemico con tutti noialtri o con gran parte di noi
che intendevamo dare maggiore contenuto al personale, nel senso che intendevamo
valorizzare prima la vita personale con tutte le sue esigenze di carattere
individualistico e poi tendere alle finalità politiche che erano
invece di carattere collettivistico. Laddove è detto riprendiamoci
la vita è ancora un atteggiamento polemico di IMPASTATO Giuseppe
perché egli aveva un senso esasperato della politica dove era molto
preparato, mentre io ed altri intendevamo valorizzare anche la vita personale”.
E prosegue riconoscendo che “effettivamente egli sentiva in quel periodo
di essere fallito come uomo politico ed era ancora una volta (polemico?)
con quanti altri proclamavano invece, e ad esempio, la cosiddetta creatività
che stava a significare tutta una serie di iniziative ed inventive allegoriche
alle quali IMPASTATO Giuseppe non credeva assolutamente.”. Ma poi perentoriamente
ribadisce che “Questo suo periodo di crisi risaliva a quando egli decidette
di dimettersi dalla radio”.
Di
segno ben diverso fu invece la reazione del LA FATA quando i verbalizzanti,
a conclusione di un interrogatorio singolarmente proteso ad indurre il
teste a desistere dal suo convincimento che l’amico Peppino fosse stato
ammazzato - motivato sulla scorta della sua conoscenza non solo della personalità
dell’IMPASTATO, ma anche di circostanze e fatti inerenti al suo impegno
politico e alle sue mirate denunzie contro speculazioni edilizie e intrallazzi
vari – gli contestano bruscamente alcune frasi, estrapolate dal testo della
lettere, in cui lo stesso IMPASTATO annuncia il proposito di suicidarsi.
Il LA FATA, richiesto di dare una spiegazione di quelle angosciate ed angoscianti
esternazioni, si dice subito costernato ed appare colto da autentico smarrimento,
tanto che sembra accedere alla pressante richiesta dei verbalizzanti di
voler rivedere il suo atteggiamento (“…le chiediamo – ove le sia possibile
-di tentare con noi una spiegazione
di tali fatti che prescindono dall’attività di controinformazione
di cui lei ha ampiamente parlato sollecitandolo anche se ritiene di dover
rivedere la convinzione di cui abbiamo fatto cenno”).
Egli
però non si sente di dare “una risposta organica”, limitandosi a
dichiarare: “Sono sorpreso. Sono stupito e non mi aspettavo una cosa
del genere. Non posso non tenere conto delle frasi di cui mi è stata
data testé lettura e onestamente debbo dire che che ne sono rimasto
influenzato e forse è il caso che io riveda anche la mia primitiva
convinzione sulle cause del decesso di IMPASTATO Giuseppe”.
Tuttavia,
proprio quello stupore e quel sentimento spontaneo e immediato di sorpresa
misurano tutta la distanza tra l’ipotesi ventilata dagli Inquirenti, sia
pure sulla scorta delle frasi teatralmente estrapolate da un documento
autografo dello stesso IMPASTATO, ed un convincimento autonomo, quello
del LA FATA, fondato su un vissuto comune e una conoscenza diretta dei
fatti e della personalità del giovane militante di DP.
Piuttosto,
tutte le testimonianze convergono nell’evidenziare il fervore appassionato
e il rinnovato entusiasmo con cui, negli ultimi mesi di vita, l’IMPASTATO
aveva vissuto la sua militanza politica; l’impegno con cui conduceva in
prima persona la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale
di Cinisi, rendendosi artefice e promotore di manifestazioni ed iniziative
pubbliche; come pure la soddisfazione per l’andamento lusinghiero di quella
campagna (v ANDRIOLO STAGNO, BARTOLOTTA Andrea, IACOPELLI Fara. Cfr. per
tutti, DI MAGGIO Faro, S.I. 17.05.78 al P.M. SIGNORINO, f. 151 Vol. I:
“Ritengo che l’IMPASTATO non si sia suicidato perché entusiasta
della campagna elettorale in corso”. E VITALE Maria Fara, nelle S.I. rese
al P.M. SIGNORINO il 19.05.78, f.156 Vol I: “Il pomeriggio del giorno 8
ebbi a parlare con l’IMPASTATO che mi sembrò abbastanza tranquillo
anzi contento per come andava il periodo preelettorale”); il fatto che
apparisse, nonostante la tensione per l’impegno elettorale, sostanzialmente
sereno e tranquillo e di umore normale (sul punto così si esprime,
oltre alla zia Fara, e alla citata VITALE Maria, anche la teste MANIACI
Anna che fu probabilmente l’ultima persona a veder in vita il giovane IMPASTATO
che nel suo locale si soffermò a sorseggiare un whisky proprio la
sera dell’8 Maggio).
Né
vanno trascurati i preparativi per tanti altri appuntamenti e iniziative
ulteriori (v. il fratello Giovanni, MANIACI Giuseppe, DI MAGGIO Faro e
LA FATA Pietro), come quelle di cui il candidato di spicco del partito
di DP aveva parlato conlo scrittore
PANTALEONI; o la ripetizione della mostra già sperimentata con successo
sulla devastazione del territorio in occasione dell’ultimo comizio tenuto
proprio da Giuseppe IMPASTATO la Domenica del 7 Maggio (Cfr. il teste MANIACI
Giosue’); e soprattutto l’imminente comizio di chiusura della campagna
elettorale, che lo stesso IMPASTATO con tutta probabilità avrebbe
dovuto tenere come si evince dalla scaletta dell’intervento di cui ai fogli
manoscritti consegnati dal fratello Giovanni al G.I. CHINNICI e dalla testimonianza
di LA FATA Pietro, insieme al quale l’IMPASTATO preparò l’istanza
per ottenere il rilascio dell’autorizzazione a tenere il comizio, curandone
poi la presentazione di una copia ai Carabinieri e un’altra al Municipio.
Tutti
elementi significativi perché attestano, in modo univoco, non solo
condizioni psicologiche o stati d’animo, ma comportamenti concreti del
tutto dissonanti rispetto al proposito e allo stato d’animo di chi si accinga
ad un gesto estremo di disperazione qual è quello di togliersi la
vita.
E’
quindi perfettamente inutile e fuorviante discettare se i motivi di contrasto
insorti in seno al Collettivo di Radio Aut, che avevano a suo tempo indotto
l’IMPASTATO a dimettersi dalla carica di Direttore Responsabile, fossero
talmente seri e gravi da implicare o nascondere una drammatica crisi esistenziale.
E ci si deve chiedere, semmai, se la stesura della lettera risalisse a
quell’epoca e si inquadrasse in quel contesto motivazionale, o fosse molto
più prossima alla data della morte di Giuseppe IMPASTATO. Poiché
è del tutto evidente che quella crisi, se mai ci fu, alla data predetta
era ormai da tempo superata. Prova ne sia che, quando si spensero le polemiche
seguite alle sue dimissioni, egli effettivamente riprese a partecipare
con rinnovato entusiasmo alle trasmissioni della radio, curando in particolare
il programma di satira politica “Onda Pazza” di cui fu ideatore e conduttore;
come pure partecipò attivamente alle discussioni politiche e alle
iniziative del gruppo. Anzi, proprio nell’ultimo periodo, la Radio era
diventata uno dei centri di riferimento e dei principali supporti organizzativi
dell’attività politico-propagandistica del gruppo di cui IMPASTATO
era esponente di spicco e candidato alle imminenti elezioni.
Il
suggello all’attendibilità di questa ricostruzione viene proprio
dalla verosimile data di stesura della lettera.
Ed
invero, la decisione dell’IMPASTATO di dimettersi dalla carica di direttore
responsabile di Radio Aut matura e viene presa tra Novembre e Dicembre
del 1977: lo conferma in particolare quel Benedetto CAVATAIO che all’epoca
gli succedette in quella carica.
Ebbene,
nella lettera si rinvengono almeno due riferimenti temporali che consentono
di fissarne con ragionevole certezza proprio al mese di Novembre del 1977
la data di stesura. Infatti, si parla di un travaglio che si protrae da
nove mesi e se ne indica nel 13 Febbraio la data di inizio. Ora, le cronache
del tempo e l’illuminante testimonianza di DI MAGGIO Faro ci dicono che
nel febbraio ’77 ci fu a Palermo (come in altre città d’Italia)
una delle prime manifestazioni dei c.d. indiani metropolitani e altre frange
creative del movimento studentesco che doveva dare l’avvio a forme colorite
di protesta ma anche ad una stagione effimera di teorizzazioni ambigue
e velleitarie sul tema appunto del “riprendiamoci la vita”, ovvero
del primato del “personale” sulla politica, presto degenerate in
manifestazioni violente e iniziative subalterne alla logica dello scontro
sociale. E per chiarire quale fosse al riguardo l’opinione dell’IMPASTATO,
il DI MAGGIO si dice convinto che egli fosse a conoscenza di quella manifestazione
cittadina “che riteneva una ridicola mistificazione”.
Infine,
BARTOLOTTA Fara ha dichiarato che sapeva dell’esistenza di questa lettera,
scritta da suo nipote, già diversi mesi prima del suo rinvenimento.
E fa risalire la sua stesura approssimativamente ad otto o dieci mesi prima
della morte, fornendo come riferimento temporale l’epoca in cui era ancora
in vita il padre di IMPASTATO (ff. 21-22 vol. II).
Nessun
dubbio quindi sul fatto che i sentimenti e propositi espressi nella famosa
lettera riflettevano un momento contingente ormai superato.
D’altra
parte, anche i movimenti dell’ultimo giorno di vita di Giuseppe IMPASTATO,
e gli impegni assunti per quella sera, ricostruiti attraverso le dettagliate
testimonianze dei prossimi congiunti e di quanti lo incontrarono la mattina
dell’8 Maggio o addirittura trascorsero con lui tutto il pomeriggio, fino
al momento in cui lasciò la sede di Radio Aut, depongono in senso
decisamente contrario all’ipotesi che egli avesse in animo di togliersi
la vita.
Ai
compagni del collettivo di Radio Aut, nel lasciare la sede della radio
aveva detto che doveva passare da casa dove era atteso a cena, anche perché
doveva salutare alcuni parenti venuti dagli Stati Uniti: lo confermano
anche i suoi prossimi congiunti (la madre Felicia e il fratello Giovanni
e la cognata VITALE Felicia). Ma i suoi familiari lo attesero invano, quella
sera.
Certo
talora accadeva che non andasse a cena dai suoi senza neppure avvisarli
(v. deposizione di IMPASTATO Giovanni del 7.12.78): ma quella sera aveva
un motivo preciso per passare da casa e lo aveva esternato anche ai compagni
di Radio Aut.
Inoltre,
dopo cena doveva tornare alla sede della Radio per una importante riunione
in cui si doveva fare il punto della campagna elettorale e deliberare sulle
iniziative da intraprendere (di cui peraltro aveva discusso anche nel corso
del pomeriggio): ed era stato proprio lui ad indire quella riunione (v.
DI MAGGIO Faro) che poi non si tenne appunto per la sua inopinata assenza
(v. per tutti le S.I. di LA FATA Pietro al P.M. SIGNORINO il 17.05.78,
f. 147 vol. I: “La riunione non fu tenuta perché l’IMPASTATO
non venne”.).
Fin
dalla mattina, poi, aveva curato la preparazione del comizio di chiusura
discutendone con i compagni che aveva incontrato al bar MUNACO’, luogo
abituale di ritrovo del gruppo; e insieme al LA FATA aveva preparato e
presentato alle Autorità competenti la domanda diretta al rilascio
dell’autorizzazione di P.S. per quel comizio.
Insomma,
se i comportamenti e i movimenti del giovane militante di DP in quella
fatidica ultima giornata rivestono un minimo valore indiziario, ebbene
questo è tutto nel senso che egli si apprestava a concludere la
giornata dell’8 Maggio esattamente come l’aveva cominciata e cioè
con il pensiero rivolto ai successivi impegni della fase finale di una
campagna elettorale del cui andamento, peraltro, era motivatamente soddisfatto.
3
- Insinuazioni ed elucubrazioni ancora sul tema del suicidio.
Nessun
serio fondamento rivestono i residui argomenti addotti dalla Difesa – oltre
al subitaneo smarrimento del LA FATA – nel tentativo di accreditare la
tesi che Giuseppe IMPASTATO non fosse alieno dal compiere gesti insani
o inconsulti.
Così
dicasi dell’insinuazione circa l’esistenza di tare ereditarie nella famiglia
IMPASTATO. Essa trae origine da una Nota datata 23.05.78 a firma del Mar.
TRAVALI e direttaal Comando del R.O.
dei CC. in cui si fa presente che un pro-zio del predetto (NdR: cioè
di Giuseppe IMPASTATO) a nome IMPASTATO Giuseppe, inteso Peppe u Foddi,
era affetto da malattie mentali. L’ottimo TRAVALI segnala la notizia “per
quanto possa essere utile” e aggiunge che quel soprannome “era stato
trasferito all’IMPASTATO Giuseppe” e che “il soggetto era elemento
poco socievole”.(Cfr. f. 287 del fascicolo riservato “P” depositato
il 4.04.2000, vol. I)
In
realtà, nel successivo fonogramma a firma dell’App. ABRAMO, datato
26.05.78 (e mai trasmesso per quanto consta, a differenza della Nota di
TRAVALI, all’A.G.), si precisa che il pro-zio in questione non era un IMPASTATO,
ma si chiamava DI MAGGIO Giuseppe: era cioè uno zio materno del
padre di Giuseppe IMPASTATO, effettivamente internato all’ospedale psichiatrico
di Palermo ove era deceduto nel lontano 9 Agosto 1960.(Cfr. f. 286 loc.ult.cit.).
Non
si segnalano invece altri casi di soggetti affetti da malattie mentali
o comunque disturbi psichici – né prossimi né lontani nel
tempo e nel grado di parentela – tra i consanguinei di Giuseppe IMPASTATO,
sicché l’insinuazione dello zelante TRAVALI, fatta propria dalla
Difesa dell’odierno imputato, resta e vale come tale.
Nella
medesima Nota del 23.05.78, l’estensore riferisce altresì di avere
appreso dal (non meglio nominato) medico curante che lo stesso aveva “apprestato
le sue cure all’IMPASTATO circa sette mesi addietro per curargli un raffreddore.
Nella circostanza ha riferito che trattavasi di soggetto piuttosto nervoso
ed emotivo”.
Ora,
non è chiaro se l’inciso “Nella circostanza” si riferisca
alla visita cui il fantomatico medico curante confidò al TRAVALI
– informalmente perché non risulta alcun verbale di S.I. – di avere
sottoposto l’IMPASTATO (trovandolo nervoso ed emotivo); oppure si riferisca
all’occasione in cui TRAVALI ricevette la confidenza medesima.
Ma
in ogni caso, da un parere così generico e di assai discutibile
rigore clinico - non fosse altro perché espresso da un medico che
ricorda come episodio saliente della sua conoscenza clinica del paziente
la visita cui lo aveva sottoposto circa sette mesi prima per un banale
raffreddore – non può certo inferirsi che Giuseppe IMPASTATO fosse,
oltre che nervoso, anche emotivamente instabile, il che è
tutt’altra cosa.
Infine
nel rapporto a firma SUBRANNI datato 10 Maggio ’78 si dà risalto
alla dichiarazione resa dalla zia di Giuseppe IMPASTATO, nella parte in
cui la BARTOLOTTA, dopo avere affermato che suo nipote “era di carattere
chiuso, alieno dal confidarsi in casa, senza concrete prospettive per il
suo futuro, dedito totalmente all’attività politica, che costituiva
il suo unico vero interesse,” soggiungeva che “negli ultimi tempi
appariva deluso dalla stessa attività politica, per cui era diventato
più taciturno da risentirne anche fisicamente”(v. pag. 3 del
rapporto e f. 28 vol.I).
Trascura
però l’estensore di precisare che la stessa BARTOLOTTA, nella prima
dichiarazione resa ai CC. circa due ore prima di quella riportata nel suo
rapporto, aveva affermato che suo nipote in casa “non ha mai parlato
di politica e l’unica cosa che posso dire è quella che lo stesso
era candidato nella lista di democrazia proletaria per le elezioni comunali
di Cinisi”; sicché sarebbe stato quanto mai opportuno chiederle,
nel successivo atto istruttorio, opportuni chiarimenti su quel riferimento
all’essere il nipote Giuseppe deluso dalla stessa politica. Invero,
tutte le risultanze acquisite sul rinnovato fervore e l’appassionato impegno
con cui il giovane candidato di DP conduceva la campagna elettorale per
sé e per il suo gruppo politico smentiscono o contrastano con il
sentimento di delusione per l’attività politica che in quella dichiarazione
si attribuisce all’IMPASTATO. E in ogni caso, nella prima dichiarazione
resa agli stessi CC., la BARTOLOTTA aveva precisato che il nipote “in
questi ultimi giorni non ha espresso preoccupazione alcuna, anzi mi appariva
sereno” (cfr. f. 47, vol. I). Ma nel citato rapporto non v’è
traccia di tale affermazione, che certo non doveva apparire molto pertinente
allo scenario ivi ipotizzato per ricostruire le cause della morte dell’IMPASTATO.
4
- I fili elettrici
Quando
viene rinvenuta l’auto di Giuseppe IMPASTATO nello spiazzo antistante il
casolare, a poche decine di metri dal luogo dell’esplosione, il cavo che
fuoriesce dal cofano socchiuso, essendo attaccato all’altra estremità
agli elettrodi della batteria, fa temere agli Inquirenti appena intervenuti
che l’auto possa essere imbottita di esplosivi; e legittima,
prima facie,
il sospetto che potesse essere stato utilizzato per azionare l’innesco
dell’ordigno esplosivo.
Ma
gli artificieri appositamente convocati non rinvengono alcuna traccia di
esplosivi o di congegni esplodenti all’interno dell’auto che viene sottoposta
ad una duplice ispezione (prima sul posto, a cura del Brig. SARDO; e poi
presso la Stazione dei CC di Cinisi, ad opera del Serg Magg. LONGHITANO).
Quanto
alla possibilità che il cavo in questione fosse stato utilizzato
per provocare l’esplosione, il perito balistico perviene a conclusioni
del tutto interlocutorie, nel senso di non poter escludere che esso “possa
essere stato utilizzato per provocare l’accensione di un eventuale innescamento
elettrico dell’ordigno”. Lo stesso perito però soggiunge: “Ciò
anche se alcuni testimoni affermano che il suddetto cavo veniva utilizzato
per alimentare con la batteria di questa vettura degli amplificatori portatili
che venivano utilizzati in occasione di comizi”. (Cfr. Relazione PELLEGRINO,
pag. 8 e f. 195 vol. I).
In
effetti, già i primi accertamenti investigativi consentirono di
appurare la natura, la provenienza e soprattutto l’uso cui quel cavo era
destinato: ciò grazie alla dettagliata testimonianza sul punto del
teste DI MAGGIO Faro, pienamente riscontrata dalle dichiarazioni di numerosi
altri testi.
Scrive
al riguardo il giudice CAPONNETTO:
“Il
teste Di Maggio Faro, nella sua deposizione del 9/5/1978 (ff. 81 segg.
vol. I), confermata con verbali in data 17/5/1978 (f. 151 vol. I) e 7/12/1978
(f. 23 vol. II), ha precisato - fin nei minimi particolari - come il predetto
spezzone di cavo telefonico, da lui fornito (quale impiegato alla "S.I.P."
ed addetto alla riparazione dei telefoni), fosse stato utilizzato per alimentare,
in occasione di un comizio elettorale tenuto nella giornata di domenica
7 maggio, un amplificatore poggiato sul sedile destro dell'autovettura
e da lui stesso smontato dopo il comizio ("ricordo di avere staccato i
collegamenti"). Ha spiegato il teste che << il cavetto lungo serviva
come prolungo per l'allacciamento dell'energia elettrica ad un bar di fronte
e l'altro cavetto era proprio quello che era stato attaccato ai poli della
batteria, di cui si notano ancora le spirali di attacco ed altra estremità
era collegata all'amplificatore. Credo che il cavetto rimase attaccato
alla batteria perché l'autovettura di Impastato Giuseppe veniva
usata per i comizi della campagna elettorale. >>. Nello stesso senso hanno
riferito anche i testi Andriolo Stagno Marcello, Lo Duca Vito, Fantucchio
Giuseppe e Maniaci Giuseppe, rispettivamente a ff. 61, 69, 70 e 64 vol.
I. Di fronte a così precise e concordanti deposizioni deve considerarsi
una semplice "ipotesi" quella formulata - e come tale definita - dal perito
balistico, secondo cui (f. 195 vol. II) "non può escludersi che
il cavo elettrico bipolare, fuoriuscente dal cofano della vettura ...,
rinvenuta in prossimità del centro dell'esplosione, possa essere
stato utilizzato per provocare l'accensione di un eventuale innescamento
elettrico dell'ordigno" (ipotesi - peraltro - pienamente conciliabile anche
con un disegno omicida).”
In realtà, la valenza indiziaria di questo elemento, quand’anche vi fosse fondato motivo di collegarlo al meccanismo di innesco della carica esplosiva, sarebbe a dir poco equivoca.
Anzi,
come ha giustamente evidenziato il gen. SUBRANNI nel corso della sua audizione
dinanzi alla commissione parlamentare, se si fosse raggiunta già
allora la certezza che il cavo in questione era stato utilizzato per innescare
l’ordigno, ebbene ciò avrebbe fornito la prova provata che
IMPASTATO era rimasto vittima di un omicidio: altri, invero, avrebbe dovuto
provvedere, in ipotesi, ad allacciare i contatti mentre lo stesso IMPASTATO
si trovava nel punto in cui esplose l’ordigno che ne fece a pezzi il corpo.
D’altra
parte, le conclusioni sul punto della relazione di consulenza balistica
non potevano che essere interlocutorie: de-contestualizzando questo elemento
e in mancanza di qualsiasi traccia del tipo di innesco, non si può
escludere che quei cavi siano stati utilizzati per innescare l’ordigno;
ma, precisa lo stesso perito balistico, che “stante il mancato reperimento
di elementi indicativi, non è possibile neanche dedurre come era
stato innescato l’ordigno: se con detonatore elettrico o se con detonatore
a miccia od a tempo”.
Almeno
un dato è però emerso con certezza: in ogni caso, i cavi
non furono apprestati per quel fine, nel senso che già da diversi
giorni essi erano esattamente come sono stati trovati, compresi i fili
che fuoriuscivano dal cofano dell’auto, perché servivano per attivare
gli altoparlanti utilizzati per la propaganda elettorale e per i comizi.
In proposito rammenta ancora il teste DI MAGGIO che anche in occasione
dell’ultimo comizio tenuto a Cinisi Domenica 7 Maggio “usammo l’autovettura
FIAT 850 di IMPASTATO Giuseppe. Fui io stesso, dopo il comizio, a smontare
l’amplificatore e le trombe e credo che lo spezzone di cavo che era attaccato
alla batteria, circa tre metri, fu messo dentro il cofano stesso. Anzi,
preciso lo spezzone rimase attaccato alla batteria, anzi così ritengo
che lo spezzone sia rimasto attaccato alla batteria e che dal cofano fuoriusciva
un tratto di circa mezzo metro-un metro che era infilato nel deflettore
dal lato destro della macchina e che serviva ad alimentare l’amplificatore
che era collegato sul sedile destro”. Ribadisce poi che “il cavetto
rimase attaccato alla batteria perché l’autovettura di IMPASTATO
Giuseppe veniva usata per i comizi della campagna elettorale”. (cfr.
S.I. del 9.05.78, f. 83 Vol. I).
Ed
un preciso riscontro si rinviene nella deposizione resa da FANTUCCHIO Giuseppe
“Domenica scorsa ho notato la FIAT 850 che abitualmente usava l’IMPASTATO,
circolare per il paese. A bordo della stessa era collocato un altoparlante
mediante il quale venivano lanciati slogans pubblicitari riguardanti la
campagna elettorale in corso. Presumibilmente detto altoparlante doveva
essere collegato alla batteria dell’autovettura”. (Cfr. verbale di
S.I. del 10.05.70, f. 70 vol. I).
5
- L’inconsistenza della pista terroristica
La
difesa del PALAZZOLO ha qui riproposto l’ipotesi, per la verità
mai accreditata dagli Inquirenti, che l’IMPASTATO fosse rimasto vittima
di un “incidente sul lavoro” mentre tentava di compiere un attentato terroristico,
magari pagando con la vita la sua scarsa dimestichezza con gli esplosivi.
a)
Obbiezioni logiche e contro-indicazioni fattuali..
Contro
questa ipotesi rimangono insuperabili le obbiezioni che, sul piano logico-critico
furono formulate nei giorni immediatamente seguenti al fatto, non solo
dai compagni di partito e dai familiari della vittima, ma anche dal Prof.
DEL CARPIO già nelle deposizioni del 13 e del 16 Maggio.
Anzitutto,
colpisce la scelta dell’obbiettivo, che è decisamente di importanza
secondaria; e colpisce tanto più in considerazione del fatto che
era a portata di mano, per così dire, un obbiettivo molto più
appetibile nella logica di un attentato terroristico, come il vicinissimo
aeroporto di Punta Raisi. (Questo argomento fece breccia tra gli stessi
Inquirenti, come ha ricordato il Dott. MARTORANA nel corso della sua audizione
dinanzi alla Commissione parlamentare:v. supra).
Non
si addice poi a quella logica, che è una logica di morte e di distruzione
perché mira a seminare il terrore, procurando il maggior danno e
conseguente massimo allarme, l’aver atteso il transito di non uno ma due
convogli ferroviari, distanziati di quasi due ore (come si evince anche
dalle S.I. dei rispettivi macchinisti e anche da quelle rese dal casellante
SALAMONE Benedetto) prima di piazzare o tentare di piazzare la carica esplosiva
sui binari: come se l’intento dell’attentatore fosse, al contrario, quello
di provocare il minimo danno e soprattutto di evitare vittime, pur disponendo
di un mezzo potenzialmente idoneo.
Anche
la scelta di parcheggiare l’auto allo scoperto e ad una distanza di non
più di trenta metri dal punto in cui fu effettivamente piazzato
l’esplosivo, lascia perplessi perché avrebbe costituito una grave
imprudenza, almeno da parte di chi non avesse una tale dimestichezza con
gli esplosivi da essere certo che quella fosse una sufficiente distanza
di sicurezza o che l’esplosione avrebbe avuto una traiettoria sicura.
Considerata
poi la particolare temperie storico-politica, non si comprende davvero
quale vantaggio, a pochi giorni dalle elezioni comunali, potesse derivare
alla causa rivoluzionaria professata dall’IMPASTATO, o più prosaicamente
alla sua parte politica, da un attentato terroristico consumato in un momento
in cui l’intero Paese viveva l’incubo del sequestro MORO – di cui era imminente
il tragico epilogo – mentre era al suo culmine il terrorismo rosso
di marca brigatista
Peraltro,
dalle testimonianze non solo dei prossimi congiunti, ma anche delle persone
che fino all’ultimo giorno erano state più vicine all’IMPASTATO
e ne avevano condiviso i programmi e l’appassionato impegno di lotta emergevano,
come già si è visto, indicazioni sicure e univoche sul fatto
che egli fosse alieno da qualsiasi forma di violenza, ben altri essendo
i metodi con cui conduceva la sua pur veemente battaglia politica.
E
le informazioni fornite nell’immediatezza del fatto dai familiari, dagli
amici e dai compagni di partito di Giuseppe IMPASTATO si incrociavano con
quelle già in possesso o altrimenti acquisite dall’Arma.
In
particolare, era notorio quali fossero i contenuti e i metodi di una battaglia
politica e di una campagna di contro-informazione che da anni egli conduceva
nel piccolo centro costiero di Cinisi. E le pur accurate perquisizioni
domiciliari alla ricerca non solo di armi o esplosivi, ma di qualsiasi
indizio di un possibile coinvolgimento dell’IMPASTATO in attività
terroristiche o progetti di attentato avevano avuto esito negativo. Anzi,
nel cospicuo materiale informalmente sequestrato presso la sua abitazione
figuravano documenti che mettevano in luce aspetti della sua personalità
e del suo itinerario politico-ideologico per nulla in accordo con il sospetto
che potesse essere un terrorista (v. supra).
Ma
il dato più significativo è costituito dal fatto che l’intero
gruppo del quale l’IMPASTATO faceva parte era oggetto di particolare attenzione
da parte dei Carabinieri di Cinisi e del Nucleo Informativo, almeno a far
data dal 1976. Le indagini riservate nei loro confronti erano però
approdate alla conclusione, consacrata in una relazione di servizio in
data 16 Dicembre 1977 e a firma del Mar. TRAVALI, Comandante della Stazione
CC. di Cinisi, che quei giovani, benché professassero ideologie
(ritenute) sovversive, non erano capaci di compiere attentati, né
avevano dato vita a cellule terroristiche (v. infra e pag.109 della Relazione
della Commissione di inchiesta sul caso IMPASTATO).
Dell’esito
di quelle indagini non v’è traccia nei rapporti del 10 e del 30
maggio ’78, e nelle successive note informative a firma del Magg. SUBRANNI.
Né la citata relazione TRAVALI figurava agli atti del processo.
E’ stato merito del rigoroso lavoro di scavo della Commissione parlamentare
di inchiesta aver portato alla luce questo documento (insieme a tanti altri,
come già si è visto).
D’altra
parte, se la pista terroristica fosse stata appena plausibile e avesse
trovato minimo credito nelle risultanze dei primi accertamenti investigativi,
la DIGOS, cioè l’Ufficio Politico della Questura non sarebbe stata
estromessa dalle indagini, o meglio non se ne sarebbe disinteressata.
In
realtà, abbiamo appreso, dagli atti della Commissione parlamentare
di inchiesta sul caso IMPASTATO che non vi fu alcuna estromissione. Alcuni
funzionari della DIGOS parteciparono ai primi accertamenti: ma proprio
l’esito di tali accertamenti indusse i responsabili dell’epoca dell’Ufficio
di Polizia più specializzato (in materia di indagini su delitti
politici o attività terroristiche) a disinteressarsi del caso, per
la semplice ragione che non era emerso alcun serio indizio di una causale
di tipo terroristico.
b)
Le rivelazioni del Questore VELLA.
Questa
verità emerge dalle dichiarazioni rese dal Dott. Alfonso VELLA (all’epoca
Dirigente della DIGOS) nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione
parlamentare il 25 Novembre 1999. (cfr. pagg.37-38 e 110 della relazione
in atti).
Fu
lo stesso VELLA - come ha dichiarato - a suggerire che si effettuassero
una serie di perquisizioni domiciliari e di escutere alcune persone che
i Carabinieri di Cinisi avevano indicato come amici e compagni dell’IMPASTATO.
Ora,
fermo restando che “la competenza sulle indagini era ai carabinieri
e a loro è rimasta”, precisa il Dott. VELLA che “Siccome
l'omicidio è avvenuto a Cinisi, i carabinieri hanno iniziato le
indagini. Noi saremmo intervenuti se avessimo avuto delle notizie di natura
diversa, ma su quello stesso fatto-continuavano ad indagare i carabinieri
ed il magistrato colloquiava con loro.”. E aggiunge: “Abbiamo cercato
di cominciare a capire, anche dopo, se ci fossero state situazioni che
portavano al terrorismo, ma a noi non è risultato niente”.
Precisa
ancora il Dot. VELLA che il primo rapporto giudiziario fu redatto dai carabinieri,
mentre “Gli atti firmati dai miei sono stati lasciati ai carabinieri,
i quali li hanno trasmessi al magistrato.”. Ammette inoltre di non
aver più saputo nulla delle successive indagini, anche perché
“successivamente non mi è stato mai chiesto niente al riguardo
dalla Procura o da altri, neanche su fatti o situazioni d’altro tipo”.
Ma poi spiega meglio questo passaggio oscuro - e allusivo - del suo discorso,
dicendo che “anche se l’ufficio avesse voluto occuparsi di queste indagini,
non avrei potuto seguirle, perché era implicata la mafia; io invece
facevo parte della DIGOS, quindi ci occupavamo degli attentati e dei fatti
politici”.
Una
spiegazione davvero lineare e ineccepibile, se non fosse per il fatto che,
ufficialmente, la pista mafiosa non era sta neppure presa in considerazione
o almeno fu inizialmente scartata.
Ed
invero, le parole del Dott. VELLA lascerebbero piuttosto intendere che
l’ipotesi di un coinvolgimento della mafia fosse non solo adombrata
dagli Inquirenti, ma, fin dall’inizio, godesse di maggior credito che non
la c.d. pista terroristica. Il che contrasta alquanto con il tenore
delle conclusioni a cui i Carabinieri, sempre a dire del VELLA, erano giunti
già nell’immediatezza del fatto: “Quando siamo arrivati là
(NdR: cioè alla caserma dei carabinieri di Cinisi, dove era
in corso una riunione operativa con alti ufficiali dei Carabinieri tra
i quali il Colonnello comandante del Gruppo di Palermo e il Comandante
del Nucleo Operativo, Magg. SUBRANNI) i carabinieri erano già
arrivati alle conclusioni. Si disse che era stata trovata la lettera, si
parlò di "incidente sul lavoro": tutto era già pianificato”.
Infine, a una specifica domanda della Commissione se la DIGOS fosse a conoscenza di attività terroristiche in quel di Cinisi, VELLA risponde e ribadisce che al suo Ufficio non risultava nulla. (Cfr. pa. 110 della Relazione in atti).
c)
Le perquisizioni domiciliari e le risultanze di pregresse indagini.
Orbene,
le “rivelazioni” del Questore VELLA circa l’assoluta carenza di indizi
a favore della pista terroristica si incrociano perfettamente non solo
con l’esito (negativo) delle accurate perquisizioni domiciliari effettuate
presso le abitazioni di amici e compagni di Giuseppe IMPASTATO (oltre che
a casa dello stesso IMPASTATO), ma anche, come già anticipato, con
le risultanze parimenti negative di pregresse indagini.
Dalla
documentazione acquisita è emerso infatti che l’IMPASTATO, ma anche
i giovani militanti del gruppo politico che in qualche modo aveva in lui
l’esponente più autorevole e conosciuto, era da tempo oggetto di
speciale osservazione daparte dei
Carabinieri propri in ragione del sospetto – peraltro, ingenerato unicamente
dall’aperta professione di idee “rivoluzionarie” - che potessero fomentare
o partecipare ad attività sovversive.
In
particolare, questa “attenzione” si era intensificata negli ultimi due
anni, e precisamente a partire dal Gennaio del 1976, a seguito dell’eccidio
alla caserma dei Carabinieri di Alcamo in cui avevano perso la vita due
militari dell’Arma.
Ma
le indagini non avevano dato alcun esito e si erano anzi concluse con il
già citato rapporto a firma del Mar. TRAVALI nel quale si escludeva
che il gruppo capeggiato da Giuseppe IMPASTATO fosse implicato in trame
o attività terroristiche o fosse comunque capace di compiere attentatati
(testualmente: “non sono ritenuti capaci di compiere attentati terroristici”.
Nello stesso documento, i giovani in oggetto vengono invece indicati come
“capaci di trascinare e sobillare le masse”. (Deve quindi convenirsi
con la valutazione espressa al riguardo nella relazione della Commissione
parlamentare, laddove si sottolinea che “I Carabinieri dimostravano
così di saper distinguere tra l’area del terrorismo e quella della
contestazione praticata da gruppi della sinistra extraparlamentare”:
cfr. pag. 109 della Relazione in atti).
6
- Un assassinio dissimulato
Il
dubbio che nondimeno la difesa dell’imputato ripropone sul fatto che IMPASTATO
sia rimasto vittima di un omicidio trarrebbe origine, secondo l’assunto
difensivo, anche dalle conclusioni della consulenza medico legale sulle
cause della morte, che vengono univocamente indicate nella deflagrazione
di una potente carica di esplosivo.
In
effetti, se avessimo la certezza che IMPASTATO era già morto quando
l’ordigno scoppiò, facendone a pezzi il corpo, il problema ovviamente
non si porrebbe.
Ammettendo
invece che potesse essere ancora in vita in quel momento, si può
alternativamente ipotizzare, in astratto, che si trovasse su quei binari
(o in prossimità di essi) di propria volontà; o che, al contrario,
vi sia stato trascinato a forza dai suoi assassini.
Ma
le conclusioni della consulenza medico legale sulle cause della morte non
aggiungono nessun elemento di certezza o di conoscenza rispetto a quanto
desumibile già all’esito del primo sopralluogo da parte degli Inquirenti.
Esse si fondano infatti sulla pura e semplice constatazione che il corpo
di IMPASTATO fu fatto a pezzi dall’esplosione di un potente ordigno. E
questa è ovviamente una causa più che sufficiente e idonea
a determinare la morte di qualsiasi individuo. Ma non fu effettuato – né
era possibile farlo, atteso lo stato dei poveri resti – alcun accertamento
autoptico specificamente mirato a verificare se l’IMPASTATO fosse già
morto o ancora in vita al momento dello scoppio. E in assenza di qualsiasi
dato tanatologicamente apprezzabile al riguardo, i periti non potevano
che limitarsi a trarre quella ovvia conclusione, che, peraltro, non è
affatto incompatibile con l’ipotesi che, comunque, IMPASTATO sia stato
ucciso.
Piuttosto,
scartata l’ipotesi del suicidio, perché priva di effettivi riscontri
e non supportata da alcun plausibile fondamento anche alla luce delle molteplici
e univoche testimonianze sul punto; archiviata anche l’ipotesi alternativa
dell’incidente occorso nel tentativo di compiere un attentato terroristico,
perché estremamente improbabile sul piano logico e addirittura smentita
da tutte le risultanze acquisite; non resta che la pista omicidiaria.
Ma
va subito ribadito che all’ipotesi dell’omicidio, anche se per comodità
di esposizione viene (ri)esaminata per ultima, non si perviene solo per
esclusione.
Al
contrario, come si è detto, tutti i dati oggettivi e le risultanze
acquisite in anni e anni di indagine, prima e a prescindere dal pur decisivo
(ma per altri profili) apporto dei collaboratori di Giustizia convergono
verso un medesimo esito: essi sono cioè del tutto compatibili con
l’ipotesi che Giuseppe IMPASTATO sia stato assassinato e non ammettono
una spiegazione diversa; o quanto meno una diversa spiegazione non è
altrettanto plausibile.
Di
alcuni reperti rinvenuti sul posto - e segnatamente gli zoccoli, gli occhiali
e il chiavino Yale rinvenuti praticamente integri e a ridosso del cratere
formato dell’esplosione, o a pochi metri di distanza - si è già
detto ampiamente; come pure si è detto che una sola è la
spiegazione plausibile che è possibile dare dello stato e del luogo
in cui furono rinvenuti, soprattutto se questi dati vengono raffrontati
con quelli concernenti lo stato e il luogo in cui furono trovati i resti
corporei del povero IMPASTATO, e la forza devastante dell’esplosione. (Basti
rammentare che, dopo le gambe, i frammenti più cospicui misuravano
appena qualche centimetro; che il peso di quei resti complessivamente ammontava
a circa tre chili, secondo il macabro ricordo del necroforo che personalmente
provvide a riporli nella cassa utilizzata per trasportarli all’obitorio;
che gli arti inferiori vennero trovati a circa trecento metri dal punto
dello scoppio; e ad una distanza analoga furono scaraventati tre pezzi
di rotaia).
Altrettanto
dicasi per il reperto fantasma delle tre chiavi di cui ha riferito (al
G.I.) il necroforo BRIGUGLIO; e per le strane escoriazioni riscontrate
tutte sulla “faccia destra” dei piedi e delle dita di ciascun piede.
7
- Le risultanze delle consulenze tecniche.
Vanno
ora esaminate le risultanze della consulenza medico-legale e di quella
balistica, con particolare riguardo ai seguenti tre aspetti, dei quali
in parte si è già fatto cenno: A) la presumibile posizione
del corpo di IMPASTATO al momento dello scoppio; B) il meccanismo di innesco
dell’ordigno; C) il tipo di esplosivo.
Ma
deve subito precisarsi che per tutti e tre questi aspetti - o almeno per
i primi due - non è possibile andare oltre la formulazione di ragionevoli
ipotesi da vagliarsi in termini di maggiore o minore compatibilità
con i pochi dati oggettivi acquisiti o comunque disponibili.
A)
Al riguardo, i dati da considerare per ricostruire la probabile posizione
del corpo attengono: 1°) allo stato e al luogo in cui furono rinvenuti
i resti, con particolare riguardo agli arti inferiori e al frammento della
mano destra; 2°) al punto esatto in cui venne collocato l’ordigno esplosivo,
almeno per quanto può evincersi dal cratere formato dall’esplosione
e dallo stato delle traverse in legno collocate tra ibinari.
Sotto
questo profilo, le conclusioni della consulenza CARUSO-PROCACCIANTI (cfr.
pag. 24 della relazione di consulenza in atti: “LA
FRANTUMAZIONE DELLA PARTE SUPERIORE E MEDIA DEL CORPO E L’AFFUMICAMENTO
DELLA MANO DX E DELLE ESTREMITA’ SUPERIORI DELLE COSCE, IN CONTRAPPOSIZIONE
ALLA BUONA CONSERVAZIONE DEGLI ARTI INFERIORI, UNITAMENTE AGLI EFFETTI
PRODOTTI DALL’ESPLOSIONE SULLA LINEA FERRATA, LASCIANO PRESUMERE CHE L’ORDIGNO
SI TROVASSE ALL’ALTEZZA DEL BACINO DELL’IMPASTATO, PROBABILMENTE TRA LE
MANI DELLO STESSO”)
sono dichiaratamente interlocutorie proprio perché si limitano ad
ipotizzare la verosimile posizione del corpo rispetto all’ordigno, per
l’asserita mancanza di elementi sufficienti a ricostruirein
quale posizione il corpo si trovasse rispetto al suolo o alla linea ferrata
(cfr. ancora pag. 21: “Questi dati, però, permettono di stabilire
soltanto la posizione dell’ordigno rispetto alle parti anatomiche del soggetto,
ma non permettono di far luce su quale fosse in quel momento l’esatta posizione
del corpo dell’IMPASTATO rispetto al suolo (o alla strada ferrata), né
– invero – disponiamo di altri dati idonei a risolvere tale quesito”).
In
realtà tali conclusioni sono altresì frutto di una lettura
de-contestualizzata dei reperti considerati, perché non tengono
conto del luogo in cui furono rinvenuti - un particolare che invece riveste
notevole importanza per apprezzare la potenza dell’esplosione – e non traggono
le dovute conseguenze da una valutazione comparativa con lo stato degli
altri resti e frammenti corporei: valutazione che pure è contenuta
nella parte motiva della medesima relazione.
Ed
invero, il fatto stesso che gli arti inferiori, come pure l’interno delle
cosce e parte dell’apparato genitale (cfr. pag. 16 della relazione CARUSO-PROCACCIANTI:
“Tra le due pagine della lacerazione più mediale vi erano incuneati
una parte dello scroto, un testicolo e il pene, ampiamente lacerati ed
affumicati”) fossero sostanzialmente indenni, dimostra di per sé
che, al momento dello scoppio, il corpo non poteva trovarsi né in
piedi, né accosciato, ovvero accovacciato sull’ordigno.
Se
così fosse stato, proprio gli arti inferiori e l’apparato genitale
non solo sarebbero stati investiti direttamente dall’esplosione, ma ne
avrebbero risentito gli effetti devastanti prima e più di qualsiasi
altra parte del corpo. Invece, il corpo di IMPASTATO è stato letteralmente
sbriciolato nella parte superiore del tronco, ovvero dal bacino in su (capo
compreso); ed è rimasto relativamente indenne dal bacino in giù.
D’altra
parte, nel paragrafo delle “Considerazioni medico-legali”, la relazione
predetta argomenta appunto che “stando alla frantumazione dell’estremità
cefalica, degli arti superiori e del tronco, contrapposta alla buona conservazione
degli arti inferiori, e considerati gli effetti lasciati dall’esplosivo
sulla linea ferrata, è ammissibile che al momento dell’esplosione
gli arti inferiori si trovassero su un piano più basso rispetto
al resto del corpo”. E coerentemente rimarca che “l’onda d’urto
prodotta dall’esplosione avrebbe investito in pieno la strada ferrata e
la parte superiore e media del corpo dell’IMPASTATO, mentre gli arti inferiori
– interessati dalla parte marginale dell’onda – sarebbero rimasti pressoché
integri” (cfr. pag. 20).
Orbene,
è certo che i dati concernenti la posizione della carica esplosiva
sono univoci e concordanti perché tutte le fonti, a partire dalla
consulenza CARUSO-PROCACCIANTI, depongono nello stesso senso: l’esplosivo
doveva trovarsi sotto lo sterno, ovvero tra lo sterno e l’addome, e più
esattamente all’altezza del bacino. Su questo punto concordano anche l’artificiere
SARDO (cfr. la deposizione resa al G.I. Dott. CHINNICI il 21.12.78. ff.
63-65 vol. II: “..dalla localizzazione dei resti del corpo, si desume
che al momento dell’esplosione la carica doveva trovarsi sotto lo sterno
o meglio tra lo sterno e la regione addominale, solo così si spiega
il fatto che i pezzi furono trovati in un raggio di circa m. 150”),
gli esperti impegnati nell’indagine tecnico-amministrativa interna alle
FF.SS e il perito balistico PELLEGRINO.
Inoltre,
si è accertato – ad onta della prudente riserva che sul punto mantengono
le conclusioni della consulenza CARUSO-PROCACCIANTI -che
l’esplosivo doveva trovarsi collocato sullo stato di pietrisco tra i due
binari, e precisamente a contatto o quasi con il lato interno di quello
rimasto tranciato (binario di sx, direzione Trapani). Lo confermano sia
il perito balistico che le conclusioni dell’indagine ferroviaria. (In particolare,
la relazione PELLEGRINO, sul punto conclude che “l’ordigno doveva essere
stato collocato tra i due binari ferroviari, a contatto, o quasi, con quello
rimasto tranciato; doveva trovarsi inoltre collocato sullo stato di pietrisco
tra le due traverse di legno contigue, laddove si è creata la soluzione
di continuo del binario”).
Non
si vede allora come esso potesse trovarsi altresì all’altezza del
bacino, se non ipotizzando che il corpo fosse disteso con le gambe penzoloni
sulla massicciata e, dal bacino in su, a contato diretto con il binario
e le traverse fra le quali era collocato l’esplosivo. Infatti, se si rapportano
i dati anatomici con gli effetti della deflagrazione da un lato, e, dall’altro,
con la più che probabile collocazione dell’ordigno sul piano della
strada ferrata, è d’uopo concludere che il corpo fosse (al momento
dello scoppio) disteso sui binari e con le gambe al di sotto del piano
ad essi corrispondente.
Lo
stesso Prof. PROCACCIANTI, nel corso della deposizione resa all’udienza
del 20.02.2001 nel parallelo processo a carico di Gaetano BADALAMENTI ha
ribadito che gli arti inferiori dovevano trovarsi su un piano inferiore
rispetto a quello in cui era collocato l’esplosivo; e ha ammesso che l’ipotesi
più plausibile resta quella che il soggetto non fosse
in piedi al momento dello scoppio: “…perché l’onda d’urto se…io
faccio un’ipotesi, se l’individuo fosse stato in piedi l’onda d’urto e
l’ordigno diciamo ad altezzadi bacino
o di stomaco, di addome, quanto meno avrebbe avuto la stessa possibilità
di deflagrare e quindi di distruggere sia gli arti superiori come gli arti
inferiori…” (cfr. pagg. 15-16 del verbale di trascrizione della deposizione
PROCACCIANTI, acquisita sul consenso delle parti all’udienza del 5 Marzo
2001).
Ed
è proprio questa, sostanzialmente, la conclusione - non dissimile,
in verità, da quella desumibile già dalla consulenza medico-legale
- alla quale, sia pure con la dovuta prudenza, pervengono il perito balistico
e i tecnici delle Ferrovie.
Così
scrive il PELLEGRINO nella parte conclusiva della sua Relazione: “Il
corpo di IMPASTATO Giuseppe doveva trovarsi al momento dell’esplosione
nelle immediate vicinanze dell’ordigno, o, addirittura, adagiato sopra
di esso”. (Cfr. pag. 6 e f. 195).
E
parimenti si legge nella relazione tecnica a cura della Direzione compartimentale
delle Ferrovie dello Stato, depositata presso la Procura di Palermo l’11/01/79
(ossia quasi tre mesi dopo il deposito delle consulenza medico-legale):
“Deve presumersi che il corpo dell’IMPASTATO fosse disteso sulla rotaia
e che la carica esplosiva si trovasse interposta tra il corpo medesimo
e la rotaia”. (cfr. f. 244 vol. I).
E’
di tutta evidenza che una simile conclusione mal si concilia con l’ipotesi
del suicidio (e tanto meno con quella di un’esplosione accidentale), mentre
è del tutto compatibile e coerente rispetto all’ipotesi che il corpo
di IMPASTATO sia stato trascinato fino ai binari ed ivi adagiato, già
esanime o legato.
Per
quanto concerne invece le tracce di polveri sul palmo della mano, non può
che rinviarsi alle considerazioni già svolte in precedenza. Il dato
non è di per sé significativo e non può inferirsene
che l’ordigno stesse tra le mani dell’IMPASTATO, perché, data la
violenza dell’esplosione, tutte le parti scoperte del corpo e la cute che
le rivestiva, al pari dei brandelli divestiti
rinvenuti sul luogo, presentavano vistose tracce di bruciatura o affumicamento.
E non lo dicono solo i testimoni oculari che parteciparono alla raccolta
dei poveri resti (cfr. per tutti DI MAGGIO Faro, f.25 retro vol. II: “I
resti del corpo di Peppino erano tutti bruciacchiati ed erano misti a parti
di indumenti”). E’ troncante, sul punto, la considerazioni del perito
balistico secondo cui “Su questi resti anatomici sono state individuate
tracce di nitrati, ma questa risultanza è di scarsa utilità
in quanto che è oltremodo evidente che l’epidermide delle parti
esposte del corpo della vittima sia stata direttamente investita dalla
violenza dell’esplosione” (Cfr. pag. 3 della Relazione di consulenza
PELLEGRINO, f. 140 vol. I).
Del
resto, quando al Prof. PROCACCIANTI, in sede di contro-esame e nel corso
della stessa deposizione sopra citata, è stato chiesto di spiegare
in che senso l’ordigno si trovasse probabilmente tra le mani dell’impastato,
come si legge nella relazione di consulenza a sua firma, l’illustre clinico
non ha potuto fare altro che ribadire il dato relativamente all’affumicamento,
che però era comune a molti altri resti rinvenuti sul posto. (Cfr.
ancora pag. 28 del verbale di trascrizione in atti: “Ma….cioè
il fatto che la mano fosse affumicata, chiaramente significa che era in
vicinanza a questo ordigno. Che lo tenesse o non lo tenesse questo non
è che lo posso dire, nel senso che lo teneva…cioè posso dire
che c’era questo ordigno che era in prossimità della…delle cosce,
dove c’era questa zona affumicata della mano…dell’altra mano, la sinistra
era completamente….non c’era più, della mano destra c’erano soltanto
questi frammenti….cioè frammenti, c’erano frammenti di mano e in
questi frammenti di mano vi era…c’era questo affumicamento”.).
Semmai
vale per la mano destra la medesima conclusione formulata per gli arti
inferiori. Poiché essa è uno dei frammenti corporei più
consistenti residuati dalla tremenda esplosione (mancavano solo due dita),
deve presumersi che non fosse a diretto contatto con l’ordigno e che, anzi,
non fosse tra le parti (del corpo di IMPASTATO) più prossime ad
esso.
B)
Dal fatto che non siano state trovate tracce di miccia combusta e segnatamente
di una miccia a lenta combustione, la Difesa ricava elementi argomentativi
contrari all’ipotesi dell’omicidio. Se, si argomenta, IMPASTATO fosse stato
ucciso, i suoi assassini avrebbero impiegato una miccia lunga e a lenta
combustione per avere il tempo di mettersi al riparo prima dell’esplosione.
L’argomento,
per quanto suggestivo, non può però condividersi perché
dà per scontate alcune premesse in punto di fatto che tali non sono;
e perviene ad una conclusione che proverebbe troppo e che non è
affatto così stringente, sul piano logico, come si prospetta.
Anzitutto,
non abbiamo alcuna certezza sul meccanismo di innesco dell’ordigno e non
è possibile neppure attribuire all’ipotesi di un innesco del tipo
a miccia un’attendibilità percentualmente superiore a ipotesi alternative.
Le conclusioni sul punto della consulenza balistica sono disarmanti, ma
anche inequivocabili: “stante il mancato reperimento di elementi indicativi,
non è possibile neanche dedurre come era stato innescato l’ordigno,
se con detonatore elettrico o se con detonatore a miccia od a tempo”
(Cfr. relazione PELLEGRINO, fg. 192, vol. I).
Tali
conclusioni possono apparire tutt’altro che soddisfacenti, anche per il
metodo di lavoro seguito dal perito PELLEGRINO, che, sostanzialmente, si
è limitato ad una sorta di perizia sugli atti. (Non risulta infatti
dalla relazione alcun riferimento a rilievi tecnici in loco o analisi su
reperti di interesse per i necessari accertamenti chimico-balistici).
In
particolare, circa le caratteristiche tecniche dell’esplosivo impiegato,
egli si limita a rilevare, con argomentazioni peraltro ineccepibili, che
“Dalla documentazione fotografica si evince inoltre che un tratto di
binario ferroviario è stato divelto dall’esplosione e asportato
di netto, tra le due traverse di legno. Dalle modalità di come il
binario è stato tranciato e dalle tracce chesi
possono osservare sulla fiancata di una delle traverse di legno, si può
dedurre che doveva trattarsi di esplosivo ad alto potere dirompente e ad
elevata velocità di detonazione”.
D’altra
parte al perito balistico non vengono segnalati e tanto meno consegnati
altri reperti utili per eventuali accertamenti all’infuori di quelli che
furono esaminati dal chimico (CARUSO) che affiancò il consulente
medico-legale, e alle cui conclusioni, infatti, il PELLEGRINO si riporta
anche per l’identificazione del tipo di esplosivo.
In
ogni caso, quelle conclusioni, così dichiaratamente interlocutorie,
sono l’unico dato tecnico-valutativo di cui disponiamo processualmente.
Esso ci dice che non può affatto escludersi che siano stati impiegati,
per innescare l’ordigno, congegni diversi dalla miccia a lenta o rapida
combustione, come appunto un detonatore elettrico, un congegno a tempo,
oppure, aggiungiamo oggi, un comando a distanza, del tipo di quello con
cui fu azionata la bomba che cinque anni più tardi fece saltare
in aria il Dott. CHINNICI insieme alla sua scorta.
Né
può obbiettarsi che di simili congegni non fu trovata traccia, perché
lo stesso vale per un’ipotetica miccia (lunga o corta che fosse).
Sotto
questo profilo, semmai, è assorbente la considerazione che la mancanza
di tracce di un qualsiasi meccanismo o congegno di innesco avrebbe potuto
di per sé costituire, forse, un dato apprezzabile per inferirne
la maggiore attendibilità di una ipotesi rispetto alle altre, se
il terreno, quanto meno intorno al punto in cui scoppiò l’ordigno,
fosse stato accuratamente setacciato. Abbiamo invece la certezza che così
non fu.
Intanto,
non risulta che il personale presente sul posto abbia fatto una ricerca
specificamente mirata a rinvenire eventuali tracce dell’innesco, essendo
piuttosto l’attenzione e l’impegno dei partecipanti assorbito dalla ricerca
dei resti del corpo e altri effetti personali e soprattutto quelli che
potessero agevolare l’identificazione del cadavere (v. PICHILLI, BRIGUGLIO
e CANALE). Inoltre, la ricognizione si consumò in meno di tre ore.
Il verbale a firma del Pretore indica come data di inizio delle operazioni
le ore 6,45; e tre ore dopo viene trasmesso dalla Caserma dei CC. a Cinisi
il primo fonogramma a firma dello stesso Pretore, segno evidente che le
operazioni si erano già concluse. Inoltre, il Dott. VELLA ha dichiarato
che quando giunse sul posto, qualche minuto prima delle 9.00, il Pretore
stava terminando di redigere il verbale e non c’era alcuna attività
in corso sui luoghi. E il Mar. TRAVALI al G.I. dichiarò che “L’ispezione,
che era iniziata verso le ore 7, durò circa due ore” (v. fg. 44
retro, Vol. II).
Infine,
il Brigadiere CANALE ha dichiarato di avere partecipato personalmente alla
ricerca e alla raccolta dei poveri resti di IMPASTATO, insieme a personale
della Compagnia di Partitico. Ma alle 08.00 di quella stessa mattina egli
si trovava già a Cinisi, impegnato nella perquisizione dell’abitazione
di Fara BARTOLOTTA (Fu a quell’ora infatti che venne trovata la famosa
lettera-testamento); mentre altro personale fu impegnato in analoghe operazioni
di perquisizione.
Ma
la migliore riprova del fatto che il terreno non fu setacciato con l’ attenzione
che sarebbe stata necessaria per rinvenire tracce specifiche dell’esplosivo
o del meccanismo di innesco, anche per l’esiguità del personale
a disposizione (dalle S.I. del TRAVALI si evince che inizialmente, erano
presenti solo l’app. PICHILLI, che però in un primo tempo rimase
di guardia all’auto di servizio,; l’App. ABRAMO e il Brigadiere ESPOSITO,
tutti della Stazione CC. di Cinisi, oltre allo stesso TRAVALI, al necroforo
comunale e al medico condotto, Dott. Salvatore DI BELLA; poi si aggiunse
un numero imprecisato di militari della Compagnia di Partinico) e la mancata
convocazione di tecnici esperti (infatti, gli artificieri SARDO e LONGHITANO
non vennero impegnati in accertamenti e rilievi tecnici sul posto, come
si è visto) viene dalla circostanza che, ancora per diversi giorni
dopo il rinvenimento del cadavere, altri resti del povero IMPASTATO e frammenti
di abbigliamento vennero trovati nella zona, grazie all’impegno profuso
dai giovani del suo gruppo nella ricerca di ulteriori tracce.
Ove
poi, in via di mera congettura, si volesse privilegiare l’ipotesi di un
innesco del tipo a miccia, deve convenirsi che il concetto di miccia lunga
o corta è assai relativo.
Ed
invero, in ipotesi, anche una miccia di una decina di metri poteva bastare
per dare agli assassini il tempo di guadagnare quello spazio di venti o
trenta metri necessario e sufficiente al fine di raggiungere una distanza
di tutta sicurezza e di mettersi al riparo (magari rifugiandosi proprio
dentro al famoso casolare). In questo caso, l’ipotetica miccia si sarebbe
trovata ad una distanza così prossima al punto in cui esplose l’ordigno
da essere verosimilmente investita in pieno dalla forza d’urto dell’esplosione.
Con la conseguenza che sarebbe stato comunque difficile rinvenirne tracce
apprezzabili.
C)
Molto più significativo, sul piano indiziario, è invece il
dato acquisito – con certezza, questa volta - in ordine al tipo di esplosivo
che fu utilizzato: appartenente alla famiglia dei nitroderivati aromatici
della serie dinitrotoluene (DNT), è caratterizzato, come
si è detto, da un alto potere dirompente e un’elevata
velocità di detonazione. Le indicazioni già contenute
sul punto nelle relazioni di servizio del 9 Maggio ’78 a firma del Serg.
Magg. LONGHITANO e del Brig. SARDO, hanno trovato conferma negli accertamenti
chimico-balistici. In pratica si tratta di un derivato del tritolo, del
tipo “da mina”, comunemente impiegato nelle cave (cfr. Relazione CARUSO-PROCACCIANTI,
fg.186 e Relazione PELLEGRINO, fg.191 e 194).
Il
perito balistico non ha dubbi sul fatto che “L’esplosivo impiegato nell’ordigno
che ha causato la morte di IMPASTATO Giuseppe era della famiglia dei nitroderivati
aromatici della seriedinitrotolueni
(DNT) - anche se “non è possibile stabilire di quali esplosivi
si tratti, tra quelli della suddetta famiglia” – poiché tracce
di questo composto sono state rinvenute su “un frammento di stoffa repertato
sul luogo” che, a sua volta, proveniva dai resti della camicia (di
lana) dell’IMPASTATO.
Ora,
il rilievo indiziario di questo dato discende dal fatto che c’erano nella
zona diverse cave in cui verosimilmente si faceva uso di esplosivo di quel
tipo; e tra le altre, anche le note cave della S.I.F.A.C. come vengono
definite nel rapporto giudiziario stilato in data 10.02.1982 dal nuovo
Comandante della Compagnia CC. di Partinico sull’assassinio di FINAZZO
Giuseppe, che era interessato alla loro gestione: ossia proprio quel FINAZZO,
inteso “Parrineddu” e soprannominato “Percialino” da Giuseppe
IMPASTATO, che ne faceva un bersaglio ricorrente di pubbliche accuse per
i suoi legami con il boss Gaetano BADALAMENTI e per alcune speculazioni
edilizie consumate o tentate grazie alla complicità o all’ignavia
di amministratori comunali compiacenti o conniventi.
Ma
il rapporto citato – e in ciò, come giustamente evidenziato nella
sentenza CAPONNETTO, si misura “di quanto risultino mutati nel frattempo
(ma sono trascorsi quasi quattro anni!) gli orientamenti e gli indirizzi
nella individuazione delle modalità e delle cause del tragico avvenimento
verificatosi nella notte del 9 Maggio 1978” – va ben oltre nel delineare
il quadro indiziario emerso a carico del defunto FINAZZO in relazione alla
soppressione di Giuseppe IMPASTATO, dando risalto al legame fiduciario
con il boss BADALAMENTI e al fatto che, grazie alla sua attività
imprenditoriale, aveva avuto la possibilità di adoperare grossi
quantitativi di esplosivo, presumibilmente impiegato anche “per
favorire i vari mafiosi a lui associati nella consumazione di attentati
dinamitardi”.
Questi
i passi salienti, per la parte che qui interessa, del rapporto giudiziario
a firma dell’allora Capitano dei CC. Giuseppe ARENA:
“Finazzo
Giuseppe, componente del clan mafioso capeggiato dal noto Gaetano Badalamenti
da Cinisi, era l'uomo di fiducia più vicino al capo .... Ufficialmente
imprenditore edile ed iscritto al n. 461 dell'elenco dei mafiosi aveva
precedenti per reati contro il patrimonio. Inteso "Parrineddu" ed anche
"Percialino", soprannome questo ultimo che gli affibbiò il defunto
Impastato Giuseppe, noto esponente di democrazia proletaria ....... Era
definito, per la vocepubblica, un
soggetto di spiccata capacità a delinquere, a servizio della mafia
e privo di scrupoli morali. Da epoca remota , grazie alla sua attività,
ha avuto la possibilità di adoperare grossi quantitativi di esplosivo,
non certo impiegato solo nelle note cave della S.I.F.A.C., ma anche, presumibilmente,
per favorire i vari mafiosi a lui associati nella consumazione di attentati
dinamitardi. Il più grave di questi delitti, che la voce pubblica
gli addebita, e che risale al 9/5/1978 è la soppressione di Impastato
Giuseppe, noto esponente di democrazia proletaria di Cinisi, che pubblicamente
non cessò mai, fino al giorno della sua morte, di accusare, arrivando
financo a ridicolizzarli, il Finazzo Giuseppe, il Badalamenti Gaetano e
gli altri esponenti della mafia”.
La
cava della S.I.F.A.C., peraltro, era solo una delle tre cave di inerti
site nei dintorni di Cinisi e già indicate al punto 5 del Pro-Memoria
consegnato al Giudice CHINNICI dai responsabili del Collettivo di Radio-Aut
come nella disponibilità del clan BADALAMENTI: tutte e tre infatti
appartenevano o erano comunque riconducibili a soggetti ritenuti vicini
al presunto boss di Cinisi, e ciò anche sulla scorta di informazioni
già in possesso delle Forze dell’Ordine, come risulta da successivi
rapporti giudiziari.
Una
era appunto la cava gestita dai fratelli FINAZZO, Giuseppe e Emanuele,
che distava poche centinaia di metri (in linea d’aria) dal luogo in cui
perì Giuseppe IMPASTATO; un’altra era quella sita tra Carini e Montelepre,
intestata a Giacomo IMPASTATO, ma gestita dai figli, tra i quali Luigi
IMPASTATO (cugino di Giuseppe) assassinato a Palermo il 20/09/1981, cioè
tre mesi prima di Giuseppe FINAZZO.
La
terza era la cava di sabbia e pietrisco dei D’ANNA, che numerosi collaboratori
di giustizia indicheranno come inizialmente affiliati al clan BADALAMENTI,
passati allo schieramento avverso dei corleonesi dopo che l’anziano
boss di Cinisi era caduto in disgrazia ( e cioè sul finire del 1978:
v.infra).
Questi
dati – che certo erano, a livello locale, di dominio pubblico e non di
esclusiva conoscenza del Collettivo di radio Aut -dimostrano
che, a fronte di un’ipotetica e del tutto indimostrata disponibilità
di esplosivi da parte dell’IMPASTATO o del suo gruppo politico, c’erano
sicuramente, già all’epoca del fatto, tra i suoi nemici dichiarati,
ovvero tra le persone prese di mira nella sua campagna di contro-informazione
e di pubbliche denunce, alcuni soggetti potenzialmente in grado di procurarsi
senza difficoltà il quantitativo di esplosivo necessario per compiere
un attentato e dello stesso tipo di quello effettivamente impiegato nella
notte tra l’8 e il 9 Maggio ’78: soggetti dei quali verrà riconosciuta
ed affermata in diversi rapporti giudiziari, e molto prima delle conferme
venute dalle rivelazioni dei collaboratori di Giustizia, sia l’estrazione
mafiosa che l’elevata pericolosità sociale. (V. anche il rapporto-denunzia
datato 27.11.93 a firma dello stesso Cap. ARENA, di cui la Difesa ha prodotto
solo uno stralcio; e la Nota informativa datata 27.06.79 a firma del Ten
Col. SUBRANNI, fg. 190 della documentazione riservata di cui al fascicolo
“P” depositata il 4.04.2000).
8
- Minacce e movente
Completano
poi e corroborano il compendio indiziario a sostegno dell’ipotesi omicidiaria
le ripetute minacce ricevute da Giuseppe IMPASTATO e l’esistenza di un
plausibile movente per eliminarlo, agevolmente rinvenibile nei modi e nei
contenuti della sua battaglia politica e della campagna di controinformazione
che da anni egli conduceva contro ben identificati sodalizi e personaggi
accusati pubblicamente di coltivare attività e interessi illeciti.
Scriveva al riguardo già il giudice CAPONNETTO che in tal senso depongono “le testimonianze ed il materiale raccolti circa l'irriducibile impegno col quale il giovane aveva in ripetute occasioni, ed anche pubblicamente, attaccato pesantemente, oltre agli amministratori locali, noti personaggi mafiosi della zona di Cinisi, sia per le loro speculazioni edilizie sia - più in generale - per le loro attività delittuose (vedansi -in particolare - le deposizioni 9/10.5.78 della Andriolo Stagno Marcella e del Bartolotta Andrea e del La FataPietro a ff. 61, 71 e 79 vol. I; e 19.5.78 del Lo Duca Vito a f. 154 vol. I; e 7/12/78 dell'Impastato Giovanni a ff. 15 retro - 18 retro vol. II, 7/12/78 della Bartolotta Fara a f. 21 retro vol. II, 9/12/78 della Vitale Maria Fara a ff. 34-35 vol. II, 21/12/1978 del Fantucchio Giuseppe e del Cavataio Benedetto a ff. 72 retro e 74 retro vol. II; oltre a quanto risulta dall'esposto-denuncia 16/5/78 dei familiari a f. 137 vol. I)”.
Il
tema del movente merita peraltro ulteriori approfondimenti alla luce delle
rivelazioni dei collaboratori di Giustizia che chiamano in causa Gaetano
BADALAMENTI quale mandante dell’omicidio di Giuseppe IMPASTATO. Come pure
dovrà riprendersi il tema delle minacce in relazione ad ulteriori
circostanze inerenti al misterioso e improvviso viaggio in America compiuto
dal padre Luigi Tra Maggio e Giugno del 1977, e rivelate dai prossimi congiunti
dello stesso IMPASTATO. Se ne ricavano infatti elementi preziosi per intendere
la gravità e la provenienza delle minacce direttamente, ma ancor
più per interposta persona, ricevute dal giovane militante di DP.
Basti
intanto rammentare che già in precedenza – e quindi prima e a prescindere
dalle rivelazioni dei cd. pentiti – numerose fonti convergevano a comprovare
le reiterate minacce che in modi e tempi diversi furono rivolte non solo
contro Giuseppe IMPASTATO, ma anche all’indirizzo di alcuni suoi amici
e familiari. Oltre alle lettere anonime rinvenute nella camera da letto
del giovane, e di cui s’è fatto cenno, di ripetute minacce si parla
nell’esposto-denuncia che fu presentato dai suoi prossimi congiunti già
in data 16 Maggio ’78 (ff.136-137, vol. I); ed ancora, nelle deposizioni
rese da DI MAGGIO Faro il 9.05.78 (ff. 82-83 vol. I) e da VITALE Maria
Fara il 9.02.78 (f.34, retro, vol. II).
Vi
si sofferma diffusamente anche Felicia BARTOLOTTA nella conversazione-intervista
a cura di Anna PUGLISI e Umberto SANTINO del 1° Dicembre 1994 (poi
edita nel libro “La mafia in casa mia” cit.) e ne riferirà poi nel
corso delle S.I. rese al G.I., a seguito della riapertura delle indagini,
il 16.06.86 (v. infra).
In
particolare, in uno dei passaggi più inquietanti di quella conversazione,
ma rivelatori del clima di paura e soggezione in cui vivevano i più
stretti congiunti del giovane IMPASTATO, la Sig.ra BARTOLOTTA ricorda come
fu lei stessa, proprio a causa di chiari avvertimenti ricevuti tramite
suo cognato “SPUTAFUOCO”, fratello di suo marito, e suo nipote, IMPASTATO
Giuseppe, a convincere suo figlio Peppino – che dopo la morte del padre
era tornato a vivere nella casa avita – a ritornare dalla zia BARTOLOTTA
Fara: “….Ma poi venne mio nipote Pinuzzu, mio cognato Peppino stesso,
dice:<<Ma
che te lo sei messo dentro? Che devono dire quelli, che con la morte di
suo padre te lo sei rimesso dentro?>>.
Perciò non erano d’accordo? Allora gli dissi:<<Giuseppe,
guarda, mia sorella è senza marito, sta alla stazione, isolata,
è meglio che ti ritiri là>>.
E veniva a mangiare da me.”.
Ed
ancora, a proposito delle crescenti preoccupazioni esternatele in vita
anche da suo marito, e del convincimento che esse traessero origine da
colloqui con i personaggi che non gradivano il tipo di impegno politico
di suo figlio Peppino, ricorda che “…Io avevo paura invece. Mi spaventavo.
Mio marito stesso mi diceva:<<Sai,
fanno un fosso così, va cercando il fosso con i suoi piedi, va cercando>>”.
E a riprova che non si trattava solo di un modo di esternare la sua ansia,
aggiunge che il marito la esortava a farlo desistere da quell’impegno,
alludendo a minacciosi segnali provenienti da terzi: “Dice: <<Fallo
smettere. Digli che smetta, perché fanno un fosso e lo….>>.
Perciò erano a colloquio, ne parlavano. Dicendomi <<fanno
un fosso>>,
se lo immaginava pure lui che facevano un fosso”.
(cfr. pag.46).
In
un altro passaggio, ancora più esplicitamente, a proposito dei motivi
di acceso contrasto tra suo marito e il figlio Peppino, spiega che “Mio
marito aveva delle reazioni quando se lo mettevano in mano questi quattro
mafiosi. Allora reagiva. Loro gli raccontavano:<<Tuo
figlio fece questo, quello>>.
Allora c’erano le reazioni, ha capito? Quando poi non gli dicevano niente…..io
gli dicevo:<<Ma
tuo figlio è intelligente….>>.
Lui allora: <<Veramente,
come tuo figlio Giuseppe non ce n’è. Onesto, preciso. I soldi gli
sembrano niente, neanche li guarda, con mille lire in tasca si contenta.
Ma il fatto che non può sopportare la mafia è una cosa…>>”.
Ed ancora: “Minacciavano mio marito e mio marito minacciava me, me direttamente.
Sennò stava più calmo, perché vedeva l’onestà
di suo figlio, vedeva che certuni glielo vantavano. Ma quando c’era di
mezzo la mafia…, quando cominciavano le elezioni, diceva: <<Dicci
a tuo figlio che non parla di mafia>>……Gli
andavano a parlare fino nel negozio. Una volta a uno lo afferrai io, gli
dissi: <<Dove
state andando?>>
Che mio figlio aveva fatto un comizio. <<Sedetevi
qui per ora, perché dovete andare a denunciare mio figlio che ha
fatto un comizio? Sedetevi qua>>”.
(Cfr. pag.33).
Alcuni
episodi inquietanti sono stati poi accertati nel corso dell’istruzione
formale. Uno è quello riferito dal teste LO DUCA Vito, circa l’autovettura
che l’avrebbe seguito insistentemente nella tarda serata dell’8.05.’78,
e cioè quando già alcuni compagni di IMPASTATO, non vedendolo
tornare alla sede di Radio Aut, dove era atteso per una riunione politica,
e preoccupati per l’inspiegabile ritardo, si erano messi alla sua ricerca.
(A bordo di quell’auto, che poi si fermò dinanzi alla casa di Gaetano
BADALAMENTI, il LO DUCA avrebbe individuato un soggetto, tal PIZZO Salvatore,
ritenuto vicino allo stesso BADALAMENTI: cfr. ff. 8-10, vol. II).
Ancora
piu oscura è la circostanza – che diede luogo all’incriminazione
dei fratelli AMENTA per falsa testimonianza - emersa nella deposizione
resa al G.I. il 7.12.78 da RICCOBONO Giuseppe, in merito al colloquio che
lo stesso RICCOBONO, amico e compagno di partito di Giuseppe IMPASTATO
avrebbe avuto nel pomeriggio dell’8 Maggio 1978 con suo cugino, AMENTA
Giuseppe, che era anche suo datore di lavoro. In quell’occasione, l’AMENTA
gli avrebbe rivelato di essere stato incaricato da suo fratello, AMENTA
Carmelo, di avvertirlo “di non andare in paese (e cioè a
Cinisi, dove il RICCOBONO era soliti recarsi anche perché frequentava
il collettivo di Radio Aut: NdR) perché in questi giorni succederà
qualcosa di grosso”.
L’episodio
è confermato dalle testimonianze di quanti appresero dallo stesso
RICCOBONO di quell’oscuro avvertimento già la sera dell’8 Maggio
’78 (Cfr. deposizioni di DI MAGGIO Faro, MANIACI Giosue’, VITALE Maria
Fara, BARETOLOTTA Andrea, LA FATA Giampietro, CAVATAIO Benedetto e, in
particolare, DI MAGGIO Domenico).
E
sul punto si legge nella sentenza CAPONNETTO che “Tale
circostanza, cui conferiscono ancor maggiore peso le vane smentite e le
contorte spiegazioni dei fratelli Amenta, imputati del reato di falsa testimonianza,
aveva immediatamente creato - giova ricordarlo - uno stato di seria apprensione
tra gli amici dell'Impastato Giuseppe, alcuni dei quali, preoccupatisi
per la sua assenza all'assemblea indetta presso la sede della "Radio Aut"
per le ore 21 dello stesso 8 maggio 1978, lo avevano poi ricercato invano
per quasi tutta la notte, a bordo di tre autovetture (cfr. ff. 24, 32 retro,
69 retro e 74 retro vol. II).
Né
va trascurato, per concludere su questo punto, l'inquietante collegamento
che - dalle carte processuali - traspare tra l'episodio ora ricordato ed
il colloquio "appartato" svoltosi, dinanzi al Municipio di Cinisi, la domenica
precedente la mortale esplosione di cui è processo, tra l'Amenta
Carmelo e il già menzionato Finazzo Giuseppe (inteso "u parrineddu"),
successivamente indiziato del reato di omicidio volontario in pregiudiziodell'Impastato
Giuseppe. Detto colloquio, notato dal Di MaggioDomenico
(f. 91 vol. II) e da questi riferito al Riccobono Giovanni e ad altri amici,
trova riscontro anche nella testimonianza del Di Maggio Faro (f. 27 retro
vol. II); risulta - di contro - tutt'altro che recisa e convincente la
smentita dell'Amenta Carmelo (f. 14 retro fasc. I Atti ostensibili: <<
non ricordo, avrò potuto anche fermarmi a parlare un po' nel senso
che il Finazzo mi avrà rivolto l'invito ad andare con lui al circolo
>>)”.
I
f.lli AMENTA furono prosciolti per l’intervenuta amnistia di cui al D.P.R.
18/12/1981 n. 744: più precisamente, si legge nella motivazione
della sentenza CAPONNETTO, si è dovuta dichiarare l’improcedibilità
dell’azione penale nei loro confronti, non sussistendo peraltro “le condizioni
per l’applicazione dell’art. 152 cpv. C.P.P.”, e cioè i presupposti
per un’assoluzione nel merito.
Resta
il fatto che AMENTA Carmelo non ha negato l’incontro con il FINAZZO, ma
solo quando gli sono state contestate le circostanze di quell’incontro,
sulla base di precise testimonianze; come non ha potuto negare l’esistenza
di un pregresso rapporto di conoscenza con lo stesso FINAZZO.
AMENTA
Giuseppe, a sua volta, nega di aver ricevuto dal fratello Carmelo l’incarico
di avvisare il cugino RICCOBONO, ma non ha negato di aver rivolto allo
stesso RICCOBONO un generico avvertimento di non recarsi a Cinisi: e si
è sforzato – senza molto successo in verità - di re-interpretarne
il significato riferendolo all’inopportunità che il RICCOBONO si
facesse vedere in paese, a pochi giorni dalle elezioni, impegnato a dar
man forte ad un gruppo politico avverso a quello per cui era candidato
un fratello dello stesso RICCOBONO.
Un
episodio di probabile valenza intimidatoria, e comunque un atto di sabotaggio
ancorché modesto nei suoi effetti pratici, è poi quello segnalato
nell’esposto-denuncia del 16 maggio 1978, e occorso poche settimane prima
della sua morte a Giuseppe IMPASTATO, allorché ignoti immisero dello
zucchero o altra sostanza imprecisata nel serbatoio della sua auto, con
l’effetto di danneggiare la carburazione, provocando la fuoriuscita di
fumo dal motore: ne ha riferito al G.I. il meccanico cui l’IMPASTATO si
era rivolto per accertare la natura (e le cause) del guasto e per ripararlo
(cfr. deposizione resa da ORLANDO Giuseppe al G.I. Dott. CHINNICI il 20.12.78,
ff. 49-50: “Sarebbe stato necessario smontare tutto il motore, però
siccome l’IMPASTATO mi disse che forse gli avevano fatto qualche scherzo,
mettendogli zucchero nella benzina, pensai che potevano aver messo qualcosa
nella benzina. Difatti, svuotai la tanga contenente il carburante e mi
accorsi che nella benzina c’erano delle sostanze estranee che non seppi
individuare”.).
Infine,
un atto palesemente intimidatorio attinse anche Giovanni IMPASTATO, fratello
di Giuseppe,cui venne ucciso il cane
a colpi d’arma da fuoco (v. f.305 vol I e ff. 92-94 vol. II).
9
- Una prima certezza.
Ciò
posto, quanto si è detto per le pietre insanguinate trovate all’interno
del casolare e per i reperti rinvenuti nelle immediate adiacenze del cratere
formato dall’esplosione che dilaniò il corpo dell’IMPASTATO vale
anche per le risultanze dell’esame autoptico, della consulenza medico-legale
e della perizia balistica (rapportate anche alla relazione ispettiva delle
FF.SS).
Esse
convergono verso un medesimo risultato, sul piano logico-ricostruttivo.
Sono cioè tutte compatibili con l’ipotesi dell’omicidio, e segnatamente
con l’ipotesi che il corpo di IMPASTATO sia stato trascinato (da una o
più persone) fino ai binari, nel punto in cui venne collocato l’esplosivo
che lo avrebbe fatto saltare in aria: forse privo di sensi, o addirittura
già morto, o comunque nell’impossibilità di muoversi.
Una
diversa spiegazione non è altrettanto plausibile.
In
particolare, che l’IMPASTATO, al momento dello scoppio, armeggiasse con
l’esplosivo o fosse comunque compos sui e libero di muoversi appare
per certi versi addirittura inverosimile; mentre, per altri aspetti, suscita
perplessità ed interrogativi a cui non si riesce a dare una risposta
plausibile.
Se
a tale esito si aggiungono le risultanze obbiettive e gli argomenti che
valgono a confutare sia l’ipotesi del suicidio che quella che attribuisce
all’IMPASTATO il proposito di mettere in atto un attentato terroristico;
ed ancora, quanto è emerso circa l’esistenza di un plausibile movente
per uccidere il giovane militante di DP e le reiterate minacce rivoltegli,
ve n’è abbastanza per poter concludere, in termini di ragionevole
certezza, che Giuseppe IMPASTATO è stato assassinato. E che i suoi
assassini hanno dissimulato l’omicidio inscenando un finto attentato.
§3. LA
RIAPERTURA DELLE INDAGINI E LE NUOVEACQUISIZIONI
PROCESSUALI.
3.1.
La riapertura delle indagini e la seconda archiviazione: spunta la pista
"corleonese"
Gli
elementi acquisiti all’epoca della prima archiviazione, rivalutati e implementati
dalle ulteriori risultanze emerse nel corso delle successive indagini (inframmezzate
da una seconda archiviazione) consentono ed anzi impongono di andare ben
oltre le conclusioni cui si arrestava la sentenza CAPONNETTO.
E’
opportuno quindi ricapitolare l’iter delle nuove indagini nelle loro tappe
salienti.
Con
provvedimento del 18 Giugno 1986, in accoglimento della richiesta avanzata
dal P.M. Dott. Vincenzo PAJNO, veniva disposta la riapertura delle indagini
sulla morte di Giuseppe IMPASTATO: ciò sulla base delle nuove circostanze
evidenziate nell’esposto presentato il 16 Giugno 1986 da Giovanni IMPASTATO
e dai responsabili del Centro IMPASTATO (sottoscritto per adesione da altre
466 persone, anche in rappresentanza di vari enti ed associazioni politiche,
culturali e professionali), di nuovi particolari rivelati dai prossimi
congiunti dell’IMPASTATO, con specifico riguardo alle vere ragioni dell’improvviso
viaggio negli Stati Uniti intrapreso dal padre Luigi, nella Primavera del
1977, e alle confidenze raccolte da alcuni parenti americani circa le preoccupazioni
dello stesso Luigi per la sorte del figlio; nonché sulla scorta
delle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA in ordine all’esistenza, le vicende,
la struttura e le regole interne all’organizzazione criminale denominata
Cosa Nostra, con particolare riguardo al suo radicamento anche nel territorio
di Cinisi e alla composizione della locale famiglia mafiosa.
Venivano
quindi assunte a S.I. BARTOLOTTA Felicia (già in data 16 Giugno
’86) e IMPASTATO Maria (cugina di Peppino).
Nel
corso della nuova istruttoria veniva interrogato anche Pierluigi CONCUTELLI,
militante neofascista indicato da IZZO Angelo quale fonte delle informazioni
ricevute dallo stesso IZZO circa un presunto coinvolgimento di elementi
appartenenti a gruppi eversivi dell’estrema destra nella commissione dell’omicidio
IMPASTATO, in collusione con non meglio identificati esponenti della criminalità
mafiosa locale.
Mediante
rogatorie internazionali, veniva inoltre interrogato (dal Dott. G. FALCONE
il 4.06.87) Gaetano BADALAMENTI, detenuto in espiazione pena negli Stati
Uniti e principale indiziato quale mandante del delitto; e venivano altresì
escussi a S.I. i parenti americani della vittima, e precisamente
Giuseppe
(cl. 1926) e Nicola IMPASTATO, entrambi in data 5.06.87, a Los Angeles;
ed ancora Giuseppe IMPASTATO (cl. 1938), escusso a New Orleans l’8.03.1990.
Il
15 Marzo 1991, in conformità alle disposizioni di attuazione del
nuovo codice di rito, Gaetano BADALAMENTI veniva iscritto nel registro
degli indagati.
Il
5 Aprile 1991 veniva interrogato il collaboratore di Giustizia CONTORNO
Salvatore, il quale confermava integralmente tutte le dichiarazioni in
precedenza rese a vari organi giudiziari “in ordine all’associazione
mafiosa denominata Cosa Nostra, alla sua articolazione interna, ai suoi
organi direttivi, alla sua suddivisione in famiglie, ai suoi affiliati,
ai crimini commessi dai suoi componenti.”.
Ma
con decreto emesso il 16 Marzo 1992, in accoglimento della richiesta avanzata
in tal senso dall’Ufficio del P.M. in data 27 Febbraio 1992, il G.I.P.
del Tribunale di Palermo disponeva l’archiviazione del procedimento nr.
919/91 a carico di BADALAMENTI Gaetano. Nella parte motiva di quella richiesta,
condivisa dal GIP, si esponeva in particolare che nessun elemento di novità
era emerso dalle rogatorie espletate negli USA. Infatti, i parenti della
vittima (pur ammettendo di averlo ospitato per alcune settimane) nulla
avevano rivelato dei presunti retroscena del viaggio di Luigi IMPASTATO
negli Stati Uniti. E il principale indiziato, BADALAMENTI Gaetano, “ha
vigorosamente respinto le accuse contestategli, ricordando tra l’altro
i rapporti di amicizia e di parentela che lo legavano alla famiglia dell’ucciso”.
Ma
nellaricostruzione conclusiva dello
stesso P.M. si adombrava, sia pure solo come plausibile congettura meritevole
di ulteriori approfondimenti investigativi, un’ipotesi inedita: e cioè
che l’omicidio fosse stato ordito e commesso da una cosca mafiosa emergente,
quella dei corleonesi, per delegittimare o comunque offuscare l’autorità
e il prestigio del vecchio boss di Cinisi. Infatti, proprio tra la fine
del ’77 e l’inizio del ’78 il predominio del clan BADALAMENTI nella zona
di Cinisi cominciava ad essere insidiato dal gruppo dei Corleonesi “che
avrebbe di lìa poco dato
inizio alla c.d. guerra di mafia che ha insanguinato Palermo per tutti
i primi anni Ottanta.”.
Si
deduceva altresì che secondo quanto dichiarato dal BUSCETTA, Gaetano
BADALAMENTI venne “posato”, cioè espulso dall’organizzazione, “proprio
nell’arco di tempo durante il quale fu consumato l’omicidio IMPASTATO,
e non è certamente da escludere che la delegittimazione del BADALAMENTIstesso
avesse avuto inizio con l’esecuzione di un così grave fatto di sangue
a sua insaputa, quale segnale delle mutate posizioni in campo”.
A
sostegno di questa inedita prospettazione si rimarcava poi che il seguito
delle vicende, e in particolare, la temporanea successione di Nino BADALAMENTI
al cugino Gaetano nella carica di capo della famiglia mafiosa di Cinisi
e, dopo l’omicidio dello stesso Nino nel 1981, “l’opera di sterminio
di tutti gli uomini in qualche modo ancora fedeli a Gaetano BADALAMENTI
danno ragione alla tesi dello smantellamento della famiglia successivamente
risultata perdente nella guerra di mafia, già iniziata negli ultimi
mesi del 1977”.
Un
parziale seppur indiretto riscontro si riteneva di poter trarre dal fatto
acclarato che LIPARI Giuseppe, condannato nel primo maxi-processo a Cosa
Nostra anche per il reato di cui all’art. 416 bis e ritenuto vicinissimo
ai corleonesi di RIINA Salvatore, era comproprietario del villaggio “Z
10”, ossia proprio quel complesso turistico “oggetto delle aspre critiche
di Peppino IMPASTATO”.
Ma
neppure questa suggestiva congettura poteva dare adito a soluzioni diverse
dall’archiviazione, in mancanza di concreti elementi di prova di “specifiche
responsabilità individuali”.
Infine,
nella richiesta di archiviazione si dava conto anche dell’esito negativo
delle indagini scaturite dalle dichiarazioni dell’estremista di destra
IZZO Angelo.
3.2.
La svolta decisiva: le rivelazioni di nuovi collaboratori di Giustizia.
Quattro
anni dopo, si verifica la svolta decisiva: lo stesso GIP, con decreto emesso
l’11.04.95, in accoglimento della richiesta avanzata dall’Ufficio del P.M.
in data 17.03.95, autorizzava la riapertura delle indagini nei confronti
di BADALAMENTI Gaetano in ordine all’omicidio IMPASTATO. Nella parte motiva
si evidenzia la rilevanza dei nuovi elementi emersi dalle dichiarazioni
del collaboratore di Giustizia PALAZZOLO Salvatore a carico di BADALAMENTI
Gaetano e PALAZZOLO Vito, accusati di essere i mandanti del delitto, nonché
PALAZZOLO Salvatore, inteso “Turiddazzu”, indicato tra gli esecutori materiali,
insieme ad altri.
Infatti,
il collaboratore predetto aveva dichiarato di avere appreso da PALAZZOLO
Vito, indicato quale sotto-capo della famiglia di Cinisi e braccio destro
di Gaetano BADALAMENTI, che l’omicidio di Giuseppe IMPASTATO era stato
deciso e ordinato personalmente dallo stesso BADALAMENTI per far cessare
l’attività di mobilitazione dell’opinione pubblica e di denunzia
che il giovane militante di sinistra portava avanti contro la mafia in
generale e contro il BADALAMENTI in particolare.
Un’indiretta
conferma veniva peraltro dalle circostanze acclarate e dai (probabili)
motivi del famoso viaggio improvviso effettuato da Luigi IMPASTATO negli
States: a chiarirli era la testimonianza di Felicia BARTOLOTTA IMPASTATO,
intesa “Vincenzina”, alla quale il padre di Peppino, in occasione
appunto del suo soggiorno negli Stati Uniti, ospite dei parenti ivi stabilitisi,
aveva confidato le preoccupazioni per l’incolumità del figlio, asserendo
però che “prima di uccidere Peppino, devono uccidere me”. (V. infra).
Va
anche detto che già in precedenza avevano reso significative dichiarazioni
sull’omicidio IMPASTATO altri due collaboratori che chiamavano in causa
il BADALAMENTI quale mandante del delitto, e cioè CALDERONE Antonino
(v. verbale dell’interrogatorio reso al G.I. Dott. FALCONE il 26.10.87)
e MUTOLO Gaspare (v. verbale del 17.05.93).
Inoltre,
con un articolato esposto presentato il 18.05.94, l’Avv. GERVASI, n.q.
di difensore dei prossimi congiunti dell’IMPASTATO, nonché persone
offese e in rappresentanza del “Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe
IMPASTATO”, aveva già sollecitato la riapertura delle indagini.
A
seguito di un nuovo esposto presentato in data 22.03.96 da BARTOLOTTA Felicia,
ved. IMPASTATO, Giovanni IMPASTATO, fratello della vittima e Umberto SANTINO,
Presidente del centro predetto, il P.M. assumeva a S.I. lo stesso IMPASTATO
Giovanni (v. verbale dell’8.06.96), il quale, preliminarmente, confermava
le dichiarazioni precedentemente rese al G.I. Dott. CHINNICI IL 7.12.78
e poi il7.07.79; e ribadiva l’importanza
della circostanza di cui aveva già riferito nell’esposto del 16.06.86,
in ordine alla visita di PALAZZOLO Vito a sua madre, per avvisarla che
Tano BADALAMENTI voleva parlare con suo padre: visita avvenuta nell’Aprile
del 1977.
Il
26.09.96 (v. f. 57 e vol. 3) IMPASTATO Giovanni, spontaneamente presentatosi
al P.M. per riferire nuovi particolari sulla vicenda, confermava la disponibilità
di una cugina della madre, residente negli Stati Uniti, e cioè BARTOLOTTA
Vincenza, a riferire sui retroscena della visita di suo padre in America.
Successivamente (v. S.I. del 5.10.96) lo stesso IMPASTATO precisava che
la cugina predetta in famiglia veniva chiamata “Vincenzina”, ma all’anagrafe
risultava in effetti con il nome di Felicia BARTOLOTTA; e ne forniva l’indirizzo,
allegando fotocopia della lettera spedita dalla cugina in questione.
Il
12.10.96 veniva avanzata richiesta di rogatoria internazionale per sentire
a S.I. la predetta BARTOLOTTA e l’audizione aveva effettivamente luogo
il 16.01.97 in una località protetta dell’Ontario.
Nel
frattempo, con nota dell’Ufficio del P.M. veniva disposta l’iscrizione
nel registro degli indagati – con effetto dal 21.10.96 e nell’ambito del
procedimento già pendetne a carico di BADALAMENTI Gaetano per l’omicidio
IMPASTATO – di PALAZZOLO Vito, odierno imputato; e di PALAZZOLO Salvatore,
omonimo del collaboratore di Giustizia.
Per
quanto si evince dagli atti, l’effetto di tale iscrizione viene fatto risalire
ad una Nota della Questura di Palermo, datata appunto 21.10.96, e concernente
l’identificazione degli indagati (ovvero dei soggetti da iscrivere nel
registro degli indagati, come disposto nel provvedimento di riapertura
delle indagini).
A
tale nota deve quindi farsi risalire, a sua volta, l’evidente errore materiale
in cui è incorso l’Ufficio di Procura nell’indicare tra le generalità
del PALAZZOLO da iscrivere nel registro degli indagati, la data di nascita
(15/03/46) corrispondente a quella dell’omonimo collaboratore di Giustizia,
invece dell’esatta data di nascita del PALAZZOLO Salvatore (effettivamente
nato a Cinisi il 14/07/1932 ed ivi residente in Corso Umberto I, nr. 360:
v. attività integrativa d’indagine vol 17, f. 6 della Nota 13.04.99
trasmessa dal C.do della Stazione CC. di Cinisi), inteso Turiddazzu, che
era stato indicato dal collaborante tra gli esecutori materiali dell’omicidio
di Giuseppe IMPASTATO.
(Non
c’è dubbio però che trattasi di mero errore materiale perché
il provvedimento di riapertura delle indagini faceva inequivocabilmente
riferimento al PALAZZOLO inteso con il nomignolo di Turiddazzu).
In
data 13.02.97 veniva avanzata richiesta di rogatoria internazionale per
procedere all’interrogatorio di Gaetano BADALAMENTI. Ivi si evidenzia che
le dichiarazioni accusatorie del collaboratore PALAZZOLO Salvatore troverebbero
riscontro anche nelle rivelazioni di altri collaboratori di Giustizia,
e segnatamente MUTOLO Gaspare e CALDERONE Antonino “i quali, in contesti
diversi ed indipendentemente l’uno dall’altro, riferiscono di avere appreso
da soggetti appartenenti a Cosa Nostra che il mandante dell’omicidio di
Giuseppe IMPASTATO era stato Gaetano BADALAMENTI, adirato per le continue
denunce del giovane nei suoi confronti”.
Completano
il repertorio delle attività istruttorie espletate in questa fase,
e delle fonti di prova, oltre all’interrogatorio per rogatoria del BADALAMENTI,
l’interrogatorio reso al P.M. da PALAZZOLO Vito in data 17.06.97 (v. vol.15)
e le dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di Giustizia escussi
dopo le (prime) propalazioni accusatorie di PALAZZOLO Salvatore, o dei
quali sono stati acquisiti i verbali di interrogatori (anche precedenti)
resi nell’ambito di altri procedimenti: v. DI CARLO Francesco, MARCHESE
Giuseppe, F.sco MARINO MANNOIA; PENNINO Gioacchino, GANCI Calogero, ANZELMO
Francesco Paolo, LANZALACO Salvatore, CANCEMI Salvatore, SINACORI Vincenzo,
CUCUZZA Salvatore, PATTI Antonino, GIACALONE Salvatore. Ed ancora, le dichiarazioni
dei collaboratori che sono stati escussi nell’ambito dell’attività
integrativa d’indagine espletata dopo la presentazione della richiesta
di rinvio a giudizio: ONORATO Francesco, BRUSCA Giovanni, BRUSCA Emanuele,
SIINO Angelo, GRADO Vincenzo e ZANCA Salvatore (v. vol. 15 e 17).
3.3.
L'apporto dei collaboratori di Giustizia e l'oggetto delle propalazioni
accusatorie.
Il
tempo trascorso e il fatto che per ben due volte le indagini siano state
archiviate sono la più eloquente dimostrazione dell’eccezionale
difficoltà di imbastire un processo per questo delitto e di raccogliere
elementi sufficienti per mandare a giudizio i suoi responsabili.
La
matrice mafiosa del delitto – acclarata dopo che si sono rivelate infondate
le piste alternative: quella del suicidio o dell’incidente sul lavoro di
cui Giuseppe IMPASTATO sarebbe rimasto vittima mentre si accingeva a compiere
un attentato dinamitardo; ma anche l’ipotesi del terrorismo di marca neo
fascista – e la natura indiziaria delle prove a carico di chi sia accusato
di essere il mandante di un omicidio – né potrebbero avere diversa
natura, quando non ricorrano una chiamata diretta in correità o
una spontanea confessione dell’accusato – spiegano solo in parte tale difficoltà.
Non
v’è dubbio che, ancora una volta, un contributo decisivo è
venuto dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, che hanno impresso
un impulso decisivo alla (seconda) riapertura delle indagini, che sono
poi sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio congiuntamente avanzata
il 27.05.97 nei confronti di Gaetano BADALAMENTI e di PALAZZOLO Vito.
In
estrema sintesi, oltre, ovviamente, alle preziose rivelazioni su modalità
e circostanze dell’omicidio, come pure sull’identità di mandanti
ed esecutori materiali, dalle dichiarazioni dei collaboratori predetti
si ricava una messe cospicua di spunti ed elementi di conoscenza utili
o addirittura indispensabili al fine di accertare e ricostruire:
·Il
contesto mafioso in cui matura il progetto di uccidere Peppino IMPASTATO
e la causale del delitto;
·La
carriera e lo spessore criminale di Gaetano BADALAMENTI, con particolare
riguardo al ruolo ricoperto negli organi di vertice dell’organizzazione
Cosa Nostra; nonché le vicende che condussero alla sua espulsione
dalla medesima organizzazione, la campagna di sterminio di tutti gli affiliati
alla sua cosca, e la conseguente diaspora di quest’ultima, come capitolo
specifico della c.d. seconda guerra di mafia, che giunse a mietere decine
e decine di vittime anche a Cinisi e dintorni;
·Vicende
e composizione della famiglia mafiosa di Cinisi.
·Posizione
e ruolo specifico di Vito PALAZZOLO in seno alla medesima famiglia mafiosa.
In
particolare, e senza nulla togliere al valore delle pregresse dichiarazioni
di MUTOLO e CALDERONE, il primo a fornire elementi decisivi è stato
Salvatore PALAZZOLO, che, oltretutto, resta a tutt’oggi l’unico collaboratore
di Giustizia che proviene proprio dalle fila della famiglia mafiosa di
Cinisi e segnatamente dalla schiera dei fedelissimi dell’anziano boss BADALAMENTI.
Le
sue rivelazioni, che si sostanziano anche in una specifica e circostanziata
chiamata in reità dell’odierno imputato basata su confidenze ricevute
dallo stesso PALAZZOLO Vito, si compendiano con quelle dei predetti MUTOLO
e CALDERONE; ma soprattutto hanno trovato puntuali riscontri nelle dichiarazioni
di DI CARLO Francesco in ordine alla ricostruzione del contesto mafioso
e dello specifico movente del delitto, per il quale il DI CARLO chiama
in causa appunto la famiglia mafiosa di Cinisi nella sua interezza e in
persona dei suoi principali e più autorevoli esponenti.
Su
tale causale e sulla correlata responsabilità primaria (ma non esclusiva)
di Gaetano BADALAMENTI sono poi sopraggiunte le rivelazioni di BRUSCA Giovanni,
BRUSCA Emanuele, ONORATO Francesco e SIINO Angelo.
Più
in generale, sulla statura criminale del BADALAMENTI, sul suo ruolo in
seno al c.d. Triumvirato (prima) e alla Commissione (poi) di Cosa Nostra,
come pure sulle vicende che portarono alla sua espulsione dall’organizzazione;
ed ancora sulle ragioni della campagna di sterminio messa in atto contro
il clan BADALAMENTI nel quadro della guerra di mafia, preziose informazioni
sono state rese da Tommaso BUSCETTA, Francesco MARINO MANNOIA, GANCI Calogero,
ANZELMO Francesco Paolo, PATTI Antonino, SINACORI Vincenzo e dai già
citati DI CARLO, MUTOLO e CALDERONE.
A
conferma poi delle specifiche indicazioni fornite da PALAZZOLO Salvatore
in ordine al ruolo di PALAZZOLO Vito in seno alla famiglia mafiosa di Cinisi
– e quindi anche ad indiretto riscontro delle accuse nei confronti dello
stesso imputato per l’omicidio IMPASTATO – vanno ancora segnalate le dichiarazioni
di MUTOLO, CALDERONE, CONTORNO e DI CARLO. Proprio sulla convergenza di
tali dichiarazioni con quelle del collaboratore PALAZZOLO Salvatore si
fonda sostanzialmente la condanna (passata in giudicato) dell’odierno imputato
per il delitto di associazione mafiosa, emessa nell’ambito del c.d. “Maxi-quater”.
(cfr. sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 21.12.1996, confermata
in appello, salvo riduzione della pena ad anni sei, e divenuta irrevocabile
il 17.12.99)
§4.-
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA’
L’importanza
del ruolo dei collaboratori di Giustizia anche in questo processo rende
opportuno richiamare i principi messi a fuoco da una più che consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione dell’attendibilità
della chiamata di correo.
4.1.
-Come
è noto, l’art. 192, co. 3° C.P.P. ha, da un lato, elevato al
rango di elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè
la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall’imputato di
reato connesso, riducendone la distanza rispetto alla prova testimoniale.
Ma,
dall’altro, negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo
dei fatti da provare, ha normativamente consacrato le remore e diffidenze
che hanno sempre circondato questo tipo di prova, in ragione della particolare
natura e condizione dell’autore della propalazione accusatoria: non foss’altro
perché, anche a prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in
ordine alle sue qualità morali e all’eventuale persistenza di legami
con ambienti criminali, si tratta pur sempre di un soggetto che non è
giuridicamente obbligato a dire la verità.
E
infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo
di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato
testuale e l’implicita qualificazione insita nella locuzione “altri elementi
di prova”, unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto
con i meri “indizi” di cui parla il secondo comma dello stesso art. 192.
Ma,
al contempo, è un mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia,
necessita di “altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità”:
con ciò ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio
convincimento in ordine alla colpevolezza dell’imputato solo sulla base
di una chiamata in correità, senza il supporto di elementi confermativi
ab extrinseco.
La
trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali della
verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l’ordine logico
delle questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni
incriminanti “sono valutate unitamente” ai riscontri; e a questi ultimi
assegna la funzione di confermare l’attendibilità della prima.
Ecco
perché, prima di procedere all’individuazione e conseguente vaglio
dei riscontri, occorre anzitutto valutare quale grado di attendibilità
la chiamata di correo abbia in sé, indipendentemente da eventuali
conferme ab extrinseco.
Infatti,
secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. per tutte Cass.
S.U. 21/10/92, MARINO), ai fini di una corretta valutazione della
chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere
il problema della credibilità del dichiarante (confidente ed accusatore)
in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue
condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato,
ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi
remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa
nei confronti di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare
l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante,
alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione,
della coerenza, della costanza, della spontaneità;
infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del
giudice deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico perché
non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata
in correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”
se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla
chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna
ad essa(Cfr. anche Cass. 29/10/96, TOTARO; Cass. 30/01/97, ARIENTI;
Cass. 4/04/97, SERAFIN).
In
particolare, per il primo dei profili di valutazione richiamati, deve tenersi
presente che quando - ed è la regola - il chiamante è un
collaboratore di Giustizia, tanto più se ammesso al programma di
protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a
fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata. Ma
né questa finalità, né le discutibili qualità
morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione
esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per
sé ad indice di resipiscenza o di metamorfosi morale) possono e
debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull’attendibilità
delle sue dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri parametri,
quali, oltre a quelli già ricordati, la persistenza nelle medesime
dichiarazioni, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti
e delle persone coinvolte.(Cfr. Cass. 6/05/94, SICILIANO).
Ma
soprattutto, contano “le ragioni che possono aver indotto alla collaborazione,
dovendosi mettere in discussione l’attendibilità intrinseca ogniqualvolta
la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di vendetta, dall’intento
di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli
organi inquirenti, assecondandone l’indirizzo investigativo.”(Cfr.
Cass. 1°/10/96, PAGANO).
Tra
i requisiti essenziali dell’attendibilità intrinseca, oltre a spontaneità
e genuinità, costanza e coerenza logica del racconto, figurano anche
l’immediatezza e l’univocità delle dichiarazioni,
unitamente all’assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni
eclatanti o difficilmente superabili(v. Cass. Sez. VI 1°/06/94
n. 6422). E all’assenza tanto di suggestioni o condizionamenti
da parte degli Inquirenti, quanto di velleità di protagonismi; nonché
di un interesse diretto o personale all’accusa, con riferimento a motivi
di oggettivo contrasto con il chiamato, o a sentimenti di rancore o inimicizia,
o a disegni di vendetta e spirito di rivalsa.
Ne
segue che particolarmente rigoroso deve essere il vaglio di attendibilità
di una chiamata caratterizzata da una “progressione” delle accuse nei riguardi
del medesimo chiamato, che diviene via via destinatario di nuove e più
dettagliate rivelazioni.
E’
anche vero che, in proposito, il S.C. ha più volte statuito che
“la confessione e la chiamata di correo possono,
senza necessariamente
divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo,
specialmente quando i nuovo dati forniti dal chiamante non risultino in
netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano
un completamento e un’integrazione”(Cfr. Cass. 1°/02/94, GREGANTI;
e cnf. Cass. 19/12/96, CIPOLLETTA).
S’intende,
però, che in questa ipotesi il vaglio di attendibilità intrinseca
passa attraverso un esame rigoroso dei diversi contesti in cui sono stati
resi i vari segmenti della progressione accusatoria e delle ragioni che
possono spiegare, in particolare, la mancata rivelazione, fin dalle prime
dichiarazioni concernenti lo stesso fatto e/o il medesimo chiamato, di
dati ed elementi essenziali del complessivo enunciato accusatorio.
Tanto
più che “esiste una profonda differenza tra l’imputato occasionalmente
chiamante in correità in un singolo processo e l’imputato che invece
è chiamante in correità in base ad un rapporto contrattuale
di collaborazione con lo Stato, che ha come contenuto essenziale l’obbligo
di deporre su tutti i reati che siano a conoscenza del collaborante, indicandone
i responsabili”(Ass. Catania, 12/05/95, SANTAPAOLA), o fornendo
(subito) tutte le informazioni in suo possesso, utili ad identificarli.
Al
contrario, costituiscono indici particolarmente probanti di attendibilità
il confessato coinvolgimento personale del chiamante - che in questo caso
ricopre allo stesso tempo il ruolo di accusante e confidente - nel medesimo
fatto narrato: a maggior ragione se si tratta di reati dei quali non era
neppure sospettato; ma, più in generale, quando narri di fatti caduti
sotto la sua diretta percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che
sono stati riscontrati nel corso delle indagini e che potevano essere noti
solo a chi avesse preso parte ai fatti rievocati, o comunque ne avesse
avuto percezione diretta.(In termini, Cass. 16/06/92 n. 6992; e Cass.
Sez. VI, 19/01/96, n. 661. ) Ma va anche precisato che l’art. 192
menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il coimputato
del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza distinzione
tra l’ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12. Sicché
“la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesse
pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza assume
rilievo solo nell’ambito della valutazione della prova, riservata alla
discrezionalità del giudice di merito” (così Cass.
16/01/95, CATTI).
E’
evidente poi che nell’ultima ipotesi menzionata, la valutazione sull’affidabilità
della chiamata di correo tracima indistintamente dal versante interno della
credibilità a quello sempre contiguo dell’attendibilità estrinseca.
Invece,
nei riguardi della chiamata indiretta, o “de relato” si impone un
controllo più rigoroso sia dell’attendibilità intrinseca
che di quella estrinseca.
La
chiamata in correità, invero, “può anche essere frutto di
conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo da un lato,
alla varietà delle posizioni soggettive(imputato o indagato per
lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato),
contemplate nei citati co. 3° e 4° dell’art. 192, dall’altro alla
varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può
assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza
personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione,
da parte di ciascuno di essi, dell’apporto concorsuale altrui in tutte
le sue caratteristiche”(Cfr. Cass. 10/05/93, ALGRANATI).
Considerazione
che ben può estendersi ai processi di conoscenza e di circolazione
delle informazioni interni ad un’organizzazione criminale di stampo mafioso,
in quanto congenitamente caratterizzata dal vincolo dei suoi adepti ad
osservare obblighi di segretezza e riserbo assoluto.
Nondimeno,
l’affidabilità dell’accusa, in tal caso, deve essere valutata non
solo con riferimento all’autore della dichiarazione “de relato”,
ma anche in relazione alla sua fonte di cognizione, che sia anche la fonte
originaria della propalazione accusatoria; e che spesso resta estranea
al processo, con inevitabili refluenze sull’efficacia probatoria della
stessa chiamata “de relato”.
L’autore
della chiamata non è lo stesso dichiarante, che al reato oggetto
della chiamata non partecipò, bensì colui che gli riferì
il fatto.
Ne
segue, in primo luogo, che, a differenza della chiamata diretta - che,
sia pure con il conforto degli altri elementi di prova cui allude il terzo
comma dell’art. 192 C.P.P., assurge essa stessa a fonte di prova - quella
indiretta ha una valenza tipicamente indiziaria, nel senso che non è
direttamente rappresentativa del fatto da provare. Per vagliare l’attendibilità
dell’accusa che vi è contenuta, si richiedono quindi elementi di
riscontro specifici e una concordanza con elementi oggettivi afferenti
al fatto da provare tale da rendere quanto meno probabile la colpevolezza
del chiamato. (Cfr. in termini, Cass. Sez. VI 9/09/96 e Cass. 12/03/98,
BELLOCCO, secondo cui “quando la dichiarazione del chiamante si
riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è
sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca,
ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto
della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza
di riscontri esterni individualizzanti”.).
Come
tale, occorre più che mai acquisire elementi corroboranti dell’assunto,
prima di prestare fede all’accusa, e non fermarsi all’accertamento dell’attendibilità
intrinseca della fonte primaria.(V. Cass. 18/05/94, CLEMENTI).
Nel
vagliare poi tale fonte, con riferimento all’accusa di partecipazione ad
un’associazione criminale o ai delitti ascrivibili a detta associazione,
assume un particolare rilievo la circostanza che la persona indicata dal
chiamante “de relato” come fonte di conoscenza dei fatti
oggetto della propalazione accusatoria non solo appartenga a sua volta
allo stesso sodalizio criminoso cui è riferibile il reato in oggetto;
ma rivesta in esso una posizione di spicco, che ne comporti una sicura
conoscenza delle azioni criminose intraprese dal gruppo e delle persone
che vi partecipano. (Cass. 10/11/95, RAGNO).
In
ogni caso, quale che sia l’oggetto dell’accusa ed il contenuto dell’imputazione,
dovrà curarsi l’individuazione di adeguati riscontri esterni che
diano contezza e certezza, quanto meno, delle seguenti circostanze: che
il dichiarante sia stato effettivamente informato dei fatti dalla persona
che ha indicato; che quest’ultima ne sia sta effettivamente testimone diretto
o compartecipe; e infine, e soprattutto,che
tali fatti siano effettivamente riferibili al chiamato in (cor)reità.
(In termini, Cass. S.U. 21/04/95 COSTANTINO e Cass.
13/02/96, MINCIONE).
Si
intende poi che un’indagine penetrante sull’attendibilità intrinseca
del chiamante si impone solo se la chiamata in correità sia l’unico
elemento di prova e gli altri elementi costituiscano soltanto un riscontro
di tale attendibilità e non essi stessi, o per lo meno alcuni di
essi, elementi di prova a carico dei chiamati. “Invero, allorché
alla chiamata in correità si affiancano altri elementi probatori
o indiziari che a loro volta dimostrano, anche se non compiutamente, le
responsabilità dell’imputato, non entra in gioco la regola di cui
all’art. 192, co. 3°, bensì le regole generali in tema di pluralità
di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice” (Cfr. Cass.
28/02/94, BADIOLI).
4.2
-
Ultimata la verifica relativa all’attendibilità intrinseca, ancorché
con esito del tutto soddisfacente, deve ugualmente passarsi all’esame dei
riscontri convalidanti, in difetto dei quali quell’esito non sarebbe comunque
idoneo a fondare un giudizio certo e definitivo di attendibilità.
Ed
invero, l’apparente spontaneità delle dichiarazioni e la precisione
e puntualità nella ricostruzione dei fatti, come pure la costanza
e coerenza logica del racconto e la simultanea presenza di tutti gli altri
indici di affidabilità della dichiarazione incriminante non escludono,
di per sé, che questa possa essere ordita e accuratamente congegnata
a fini calunniatori o comunque di manipolazione della verità dei
fatti. Oppure, che sia frutto di involontaria confusione e sovrapposizione
di ricordi.
Di
contro, la parziale discordanza tra versioni dello stesso fatto in tempi
diversi, le imprecisioni e anche contraddizioni non eclatanti potrebbero
trovare una congrua giustificazione nelle particolari circostanze in cui
si sono verificate e in momentanei offuscamenti della memoria o turbamenti
emotivi e persino nell’incapacità, anche per carenze culturali ed
espressive, di offrire una ricostruzione dei fatti il cui nesso logico
sia di chiara e immediata percezione.
D’altra
parte, una volta verificata l’attendibilità intrinseca del chiamante
in correità, cioè la sua credibilità, non si può
pervenire omisso medio all’esame dei riscontri esterni, occorrendo
che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto
attendibile, sia a sua volta attendibile. Trattasi di procedimento ineludibile,
perché se l’attendibilità della dichiarazione venisse riferita
al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità
intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare,
così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 192, co. 3°. (Così Cass.
31/01/96, ALLERUZZO)
Deve
essere chiaro invece che tra i due piani di valutazione - verifica dell’attendibilità
intrinseca e vaglio dei riscontri esterni - intercorre un nesso di priorità
logica e non di subordinazione, giacché il ricorso alla seconda
non è rigidamente condizionato all’esito (positivo) della prima.
E’ vero piuttosto che entrambe vanno operate in modo da bilanciare tra
loro le diverse componenti valutative per giungere ad un giudizio di sintesi
mirato all’accertamento della verità dei fatti e della fondatezza
(o meno) dell’accusa, attraverso una valutazione unitaria di tutti gli
elementi di prova.
Non
sarebbe corretto quindi, ricavare da un esito incerto o contraddittorio
dell’esame relativo all’attendibilità intrinseca un’aprioristica
efficacia preclusiva del confronto con ulteriori elementi, proprio perché
il contestuale apprezzamento dell’attendibilità estrinseca potrebbe
evidenziare elementi di conferma in grado di bilanciare il non felice esito
del primo approccio. (Cfr.
Cass. Sez. I, 30/01/92 n. 80).
E’
anche vero però che gli “altri elementi di prova”, necessari per
corroborare l’efficacia probatoria della dichiarazione incriminante, debbono
essere tanto più consistenti quanto più incerto e malfermo
sia risultato l’esito dell’indagine sui profili di attendibilità
intrinseca: e viceversa.(Cass. Sez. V, 22/01/97, BOMPRESSI).
Al
riscontro estrinseco, peraltro, non si richiede la natura e tanto meno
la consistenza di prova sufficiente a dimostrare la colpevolezza, chè
altrimenti non vi sarebbe bisogno delle accuse del chiamante e la disposizione
di cui al secondo comma dell’art. 192 C.P.P. sarebbe del tutto inutile.
Occorre
invece che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente,
formando oggetto di un giudizio complessivo e unitario(Cfr. Cass.
28/11/94, BELLAGAMBA). E da ciò anche la possibilità
di inferire l’attendibilità della chiamata anche da elementi di
indole logico-deduttiva, come una ritrattazione inattendibile(Cass.Sez.
VI, 13/02/95 n. 1493 e Cass. Sez. VI, 1/06/94 n.6422).
L’art.
192 cit. non autorizza preclusioni nè contiene alcuna predeterminazione,
quanto alla natura e specie degli elementi suscettibili di costituire riscontri
idonei a confermare l’attendibilità della chiamata in correità.(Cfr.
già Cass. S.U. 13/02/90, BELLI; e Cass. Sez. I, 24/07/92,
BONO).
Anzi,
deve precisarsi che la locuzione “altri elementi di prova” non va intesa
nel senso che occorra la presenza di una effettiva pluralità di
riscontri, ben potendo il giudice formare il suo libero convincimento anche
su di un solo elemento di prova che valga a corroborare adeguatamente la
chiamata di correo. (Il termine “altri” sta per ulteriori e diversi, intendendosi
solo che l’elemento confermativo deve desumersi da un dato processuale
esterno alla chiamata, il quale, senza necessariamente investire in modo
diretto il thema probandum, valga tuttavia a confermare ab extrinseco
l’attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata già
verificata nella sua affidabilità intrinseca.).
A
titolo meramente esemplificativo, data l’estrema varietà dei riscontri
possibili, basterà ricordare che la giurisprudenza vi annovera il
riconoscimento fotografico, gli accertamenti di PG., la riscontrata corrispondenza
in ordine ai luoghi indicati e descritti dal dichiarante, l’esito di pedinamenti
o sequestri e perquisizioni, ed ancora, i legami tra il dichiarante ed
altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso; l’accertata
disponibilità da parte del chiamato di immobili, autovetture o altri
mezzi impiegati per la consumazione di reati ecc.
Ma
vale ribadire che i riscontri oggettivi non sono necessariamente costituiti
da elementi che forniscano già in sé la prova autonoma del
fatto, ché altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio
di tale dichiarazioni, le quali invece appaiono strutturalmente assimilabili
alla prova diretta. Soprattutto non sarebbe di alcuna utilità la
ricerca di un riscontro alla attendibilità della chiamata di correo,
nè avrebbe senso, sul piano normativo, porre il problema di una
verifica di tale attendibilità.
E
difatti una costante giurisprudenza del S.C. insegna che i cosiddetti riscontri
estrinseci possono consistere in dati obiettivi ed elementi indiziari di
qualsivoglia tipo e natura, purché, complessivamente considerati
e valutati, risultino idonei ad avvalorare l’attendibilità dell’accusa.
Da
ciò la possibilità di meri riscontri logici, costituiti cioè
dalla congruenza logica di fatti e circostanze in relazione al contenuto
delle accuse ed al contesto in cui si inscrive lo specifico addebito. (
Nè occorre che il riscontro concerna direttamente il thema decidendum,
poichè esso rileva solo al fine di confermare ab extrinseco
l’attendibilità della chiamata. Basta quindi che inerisca a fatti
che riguardano direttamente la persona dell’accusato in relazione allo
specifico fatto che gli viene addebitato: Cass. Sez. I, 19 Febbraio
1990 PESCE).
Così
il comportamento del chiamato, ancorché successivoal
fatto reato, valutato nel contesto di tutte le risultanze probatorie e
congruamente apprezzato, può costituire un valido riscontro
(Cfr. Cass. 26/03/92, PELLEGRINI).
E
l’acclarata falsità dell’alibi difensivo, che in sé considerato
è un mero indizio a carico, inidoneo - in applicazione della regola
di giudizio di cui al co. 2° dell’art. 192 a fondare un giudizio di
colpevolezza - costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza
dimostrativa dell’attendibilità delle dichiarazioni del chiamante
(Cfr. Cass. 22/03/96, ARENA)
Il
fatto poi che, ad evitare qualsiasi rischio di circolarità della
prova, l’elemento di riscontro debba avere un contenuto e soprattutto un’origine
autonoma ed indipendente rispetto alla dichiarazione accusatrice di cui
deve verificare l’attendibilità, non significa che esso debba necessariamente
consistere in un dato oggettivo come le risultanze di una perizia o un
documento ecc.
Al
contrario, il riscontro può anche consistere in un elemento in sè
soggettivo, purché di significato univoco.
In
tale prospettiva, natura di riscontro addirittura privilegiato deve riconoscersi
alla confessione di uno o più dei chiamati, alla cui efficacia confermativa
difficilmente si sottraggono anche le dichiarazioni riguardanti chi si
trovi nella medesima posizione dell’imputato reo confesso(Cfr. in termini,
Cass. Sez. I, 6 Febbraio 1992 BARALDI).
Analoga
efficacia dimostrativa può riconoscersi alle dichiarazioni del soggetto
destinatario dell’altrui chiamata di correo le quali, pur senza assumere
valenza confessoria, offrano elementi anche soltanto parziali, ma adeguati
e convincenti, di conferma della chiamata detta.(Cfr. Cass. 23/03/94,
MESSINA).
Come
pure deve qualificarsi riscontro alle dichiarazioni di un coimputato -
o di un imputato di reato connesso - rilevante ai sensi dell’art. 192,
co. 3° C.P.P., una testimonianza che abbia per oggetto circostanze
attinenti al reato, riferite spontaneamente in prossimità temporale
al fatto dall’imputato medesimo al teste, o ad un terzo alla presenza del
teste stesso (Cass. 22/06/93, RHO).
E
in qualche caso riscontri idonei possono essere persino dichiarazioni che
promanano dallo stesso chiamante: per esempio, dichiarazioni accusatorie
dello stesso tenore di quelle poi ribadite in sede giurisdizionale, ma
che il chiamante abbia reso al di fuori e prima del procedimento. (In tal
caso, proprio perché esterne al procedimento quelle dichiarazioni,
sebbene provenienti dalla stessa fonte, possono essere qualificate come
elementi di prova diversi dalla chiamata in correità; mentre il
fatto che siano antecedenti all’inizio del procedimento e rese in un momento
in cui l’insorgenza del procedimento non era neppure prevedibile, esclude
il vizio di circolarità della prova)
Ma
i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni
di coimputati o imputati in procedimenti connessi (cosiddette “dichiarazioni
incrociate”) sempreché ne sia stata vagliata la credibilità
intrinseca e accertata la reciproca indipendenza in modo da escludere che
le rispettive dichiarazioni possano essere state concertate o promanino
da una stessa fonte di affermazione.
Non
è invece necessario che la seconda o comunque le ulteriori chiamate
in correità a riscontro della prima siano a loro volta supportate
da riscontri oggettivi, se non che per quel tanto che appaia indispensabile
a scongiurare il rischio della circolarità della prova. Ma al tal
fine è sufficiente che ad una rigorosa verifica dell’attendibilità
intrinseca della chiamata si aggiunga il riscontro di circostanze obiettive
afferenti, se non alla specifica posizione del chiamato in correità,
al contesto dei fatti e delle vicende in cui si inscrivono le accusenei
suoi confronti.
Sul
punto, il S.C. ha anzi ribadito il più drastico principio secondo
cui quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo ( ed una volta
acclarata l’intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni)
non è necessario che questa sia convalidata da ulteriori elementi
esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non
sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (
cfr. Cass. Sez. I n. 80/92).
Pretendere
infatti l’auto-sufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe a rendere
ultronea la chiamata di correo. E’ vero invece che, nell’ipotesi di più
chiamate in correità “ognuna di tali chiamate mantiene il proprio
carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato
probatorio, ciascuna conferisce all’altra quell’apporto esterno di sinergia
indiziaria, la quale partecipa alla verifica sulla attendibilità
estrinseca della fonte di prova” (cfr. Cass. Sez. I, 1°Agosto
1991 nr. 8471).
L’attenzione
si concentra allora sui parametri e criteri di valutazione della reciproca
attendibilità di più chiamate di correo nel senso delle effettive
idoneità di ciascuna di esse a corroborare l’efficace probatoria
delle altre.
Al
riguardo, condizione minima necessaria è, ovviamente, la convergenza
sostanziale, che assume tanto più rilievo quanto più
circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in
cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni.
Non
per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapponibilità
dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto.
Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del thema
probandum e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonchè
sull’identità del destinatario della chiamata; mentre eventuali
smagliature e discordanze, anche sostanziali, non inficiano la sostanziale
affidabilità delle dichiarazioni quando possano trovare plausibile
spiegazione in ragione diverse da quelle del mendacio di uno o più
fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice
di reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente
compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo
tra più elementi rappresentativi, che promanino da fonti diverse.
(In termini, Cass. Sez. I, n. 80/92 cit.; Cass. Sez. I, 31/05/95,
n. 2328).
Ma
oltre a questo dato obiettivo della (sostanziale convergenza e concordanza)
debbono tenersi in debito conto la contestualità congiunta
alla reciproca autonomia delle dichiarazioni e delle fonti da cui
promanano le informazioni su cui esse si fondano; e, più in generale,
tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed
a conferire a ciascuna chiamata i rassicuranti connotati della
reciproca
autonomia, indipendenza ed originalità.
Anche
qui va però precisato che non possono ritenersi aprioristicamente
inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di Giustizia che,
in relazione al tempo del loro contributo conoscitivo, possano già
essere a conoscenza di quelle di altri, rese pubbliche nel corso dei dibattimenti:
soprattutto quando nelle successive siano comunque ravvisabili elementi
di novità e originalità e, comunque, in assenza di altri
e
comprovati elementi che depongano per un recepimento delle dichiarazioni
anteriori al fine di manipolare quelle successive.
Di
conseguenza, neppure l’accertata conoscenza delle prime propalazioni osta
di per sè ad una valutazione positiva dell’originalità di
quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme,
la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può
essere accertata in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico
concernente il pari radicamento dei due propalanti nella medesima realtà
criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di
prima mano (Cfr. Cass. Sez. I, 80/1992 cit. e Cass. 4108/96
cit.).
In
conclusione, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata
quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai
sensi dell’art. 192, co. 3°, che essa sia suffragata da un elemento
di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi
tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto
e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi
il convincimento dell’esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla
persona dell’imputato (Cfr. Cass. 15/11/96, LOCOROTONDO).
Gli
elementi di riscontro, peraltro, non devono necessariamente essere oggettivi,
relativi ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in
altre chiamate in correità, nonché in tutti i possibili elementi,
corrispondenti a fatti, situazioni collegamenti e relazioni (spaziali o
temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale
e secondo un criterio razionale, l’accadimento delittuoso al comportamento
oggettivo dell’accusato (Cfr. Cass. 5/04/93, PULLARA’).
Ma
è anche vero che, per poter assolvere alla loro funzione- che è
pur sempre quella di verificare la fondatezza di un’accusa promanante da
un soggetto che riveste la qualità indicata dall’art. 210 C.P.P.
- i riscontri debbono avere una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto
dell’accusa stessa. (Cfr. Cass. 9/02/96, SARAJLIC).
Più
precisamente, requisiti necessari e imprescindibili per l’utilizzabilità
di un dato oggettivo o anche dichiarativo come riscontro estrinseco - cioè
come elemento confermativo dell’attendibilità delle accuse formulate
dal correo o imputato di reato connesso - sono la certezza,
l’univocità e la specificità.
A)
La certezza: nel senso che deve trattarsi di un elemento (esterno)
sicuro quanto al suo accadimento o alla sua sussistenza; e a tal fine esso
deve essere altresì autonomo rispetto alla chiamata,
e va accertato anche nella sua correlazione logica con la dichiarazione
accusatoria in modo da rafforzarne l’attendibilità.
B)
L’univocità: nel senso che deve essere univocamente interpretabile
come conferma dell’accusa. Sotto questo profilo, l’elemento assunto come
riscontro non deve presentare alcun nota di ambiguità, che sia risolvibile
solo utilizzando come sostegno proprio il dato probatorio- la stessa chiamata
in correità - da riscontrare.
Infatti,
“la necessità che la chiamata in correità sia confortata
da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico”
(Cfr. Cass. 8/01/96, CASTIGLIA. E non è superfluo
rammentare che, nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata da manifesta
illogicità la motivazione di un provvedimento cautelare che aveva
utilizzato come riscontro la dichiarazione resa da un imputato di reato
connesso, interpretata univocamente soltanto con il sostegno della chiamata
di correità da riscontrare).
C)
La specificità: nel senso della inerenza a fatti e circostanze
anche marginali, ma comunque significativi rispetto al contenuto delle
dichiarazioni e all’oggetto dell’accusa da riscontrare.
Così
non è, quando l’elemento che si pretende di addurre a riscontro
si risolva in circostanze generiche, qual è l’asserita appartenenza
dell’accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone, o l’indicazione
derivante da una causale tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non
verificata aliunde; o ancora, promanante dalla situazione contestuale
in cui il fatto si è verificato, e/o da legami di amicizia, di costituzione
delinquenziale e interesse che in un certo momento possano aver legato
tra loro taluni degli imputati” (Cfr. Cass. 16/10/90, ANDRAOUS e
cnf. Cass. 30/01/97, ARIENTI).
Peraltro,
il connotato della specificità implica soltanto che i detti elementi(di
riscontro) siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto
viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia
carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente
ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti (Cfr.
CASS. 10/05/93, ALGRANTI. Nella specie, la S.C. ha ritenuto
che la partecipazione autonomamente accertata di taluno ad un sodalizio
criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti,
potesse costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico
alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del
medesimo sodalizio, indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello
stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra
i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi.).
La
giurisprudenza prevalente esclude poi che possano valere come riscontri
esterni tutti quei dati come la spontaneità della dichiarazione,
la sua coerenza logica, la sua costanza e fermezza, il carattere disinteressato
e l’assenza di un movente calunnioso: tutti fattori che, essendo solo degli
attributi della chiamata di correo, rilevano unicamente ai fini del giudizio
sulla sua affidabilità intrinseca.
Ma
neppure valgono come riscontri obbiettivi la ricchezza dei dettagli riferiti
dal dichiarante, in ordine ai rapporti di parentele e di conoscenza o di
affari del chiamato; alla sua eventuale attività lavorativa e alle
condizioni di vita personali e familiari; o la circostanza che il chiamato
in correità appartenesse all’ambito di conoscenze del dichiarante
e al suo stesso ambiente delinquenziale”(Cfr. Cass. 19/02/93, FEDELE).
Anche questi elementi, in quanto ne attestano la conoscenza della persona
del chiamato, depongono semmai per l’attendibilità intrinseca del
dichiarante.
4.3
-
Ma soprattutto, qualsiasi natura ed oggetto abbiano, gli elementi di riscontro
debbono la loro efficacia confermativa alla valenza individualizzante.
E, in particolare, non basta un riscontro generalizzato, ancorché
effettivo: è necessario che ognuno dei fatti denunciati, e altresì
la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente
confermate in motivazione, poiché la veridicità accertata
riguardo ad uno o più punti non si estende necessariamente a tutti
gli altri. (Cfr. già CASS. 24/10/90, FRANZA).
Da
ciò il principio di SCINDIBILITA’ o FRAZIONABILITA’
della chiamata di correo, quando più siano le accuse o i destinatari
della singola propalazione accusatoria: “La conferma dell’attendibilità
delle chiamate di correo, ad opera dell’elemento di riscontro, si limita
alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti
della dichiarazione di correità: ne consegue che non può
inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la
sua comunicabilità per traslazione all’intero racconto, ma ogni
parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando dunque l’inefficacia
delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche
inferenze totalizzanti”. (Cfr. Cass. 30/01/92, ABBATE cit. e cnf.
anche Cass. 25/10/94, SOLDANO).
In
realtà, il rigoroso indirizzo interpretativo sopra riportato riferisce
e limita la necessità del riscontro individualizzante al singolo
enunciato accusatorio, specificando che gli elementi di conferma dell’attendibilità
delle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento
connesso - abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile,
ovvero siano a lui favorevoli - debbono vertere “non solo sul dato oggettivo
della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall’accusa,
ma anche sulla persona a cui esse si riferiscono. (Cfr. Cass. 22/03/96,
ARENA. E in termini già Cass. 13/04/92, TOMASELLI:
“Tenuto conto della ratio legis, si deve ritenere che gli elementi
che confermano l’attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare
non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell’imputazione,
ma anche la sua riferibilità all’imputato”.).
Ma
questo non significa che oggetto di riscontro debbano essere tutti i fatti
e le circostanze di cui il dichiarante abbia riferito, ovvero ciascuna
dichiarazione in ogni sua parte, giacché resta fermo il principio
che “gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica
dell’attendibilità del dichiarante, più che costituire prova
diretta dei fatti dichiarati” (Cass. 9/03/90, FURLANETTO).
In
altri termini, gli “altri elementi di prova” che il giudice deve valutare
unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono valere a provare
il fatto-reato e la responsabilità dell’imputato, perché
in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La
funzione processuale dei medesimi è semplicemente quella di confermare,
come d’altro canto emerge dalla lettera della norma, l’attendibilità
delle dichiarazioni in questione. Una conferma, però, che si richiede
“in relazione allo specifico fatto da provare, che costituisce il contenuto
delle dichiarazioni accusatorie” (Cass. 20/12/93, BALZARETTI).
Ne
segue che i detti elementi confermativi possono riguardare anche circostanze
marginali del fatto investigato, purché corroborativi dell’attendibilità
delle dette dichiarazioni, cosicché, valutati congiuntamente a queste
ultime, diano una prova piena del fatto della partecipazione o meno ad
essa della persona cui il dichiarante si è riferito (Cass.
19/02/93, FEDELE).
Quanto
all’idoneità dei riscontri esterni a confermare l’attendibilità
dell’accusa, essi possono essere, come già detto, di qualsiasi natura
e specie, tenendo presente che “oggetto della valutazione di attendibilità
da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato
episodio criminoso in tutte le sue componenti oggettive e subbiettive,
e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante”. (Cass.
1°/04/92, BRUNO; e cfr. Cass. 13/03/97, LEUCI).
In
particolare, quando le propalazioni accusatorie “riguardino un’unica posizione
o siano comunque valutate con riguardo ad un’unica posizione, l’esigenza
degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente
estendersi a tutte le proposizioni in cui dette dichiarazioni si articolano,
essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto
di esse, purchè dotata, sempre nell’ambito della posizione interessata,
di adeguata significanza” (Cass. 10/05/93, ALGRANATI).
D’altra
parte è innegabile che “qualora le dichiarazioni accusatorie rese
da soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3° e 4°dell’art.
192 risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua
obbiettività, ciò, rafforzando l’attendibilità intrinseca
del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull’ulteriore
riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette
dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo” (Cass.
30/01/92, ALTADONNA).
Ma
le precisazioni e i distinguo suesposti non fanno venire meno, né
contraddicono la necessità dei riscontri cosiddetti “individualizzanti”,
che si riconnette a sua volta al principio parimenti richiamato della SCINDIBILITA’
o FRAZIONABILITA’ della chiamata di correo.
E’
vero infatti che l’art. 192, co. 3° non richiede che gli elementi confermativi
della dichiarazione accusatoria forniscano una dimostrazione autonoma dei
fatti oggetto dell’accusa; e tuttavia, in aggiunta alle considerazioni
che precedono e in applicazione dei principi ivi richiamati, deve ribadirsi
che “non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma
dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto
che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste
il giudice abbia potuto utilmente effettuare l’operazione richiesta dalla
legge processuale, posto che le condizioni su accennate devono verificarsi
nei confronti di ciascun accusato” (Cass. 30/04/90, LUCCHESE).
Più
esattamente, i riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità
devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a
lui ascritto. Di conseguenza non può essere accolto il criterio
della c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità,
secondo cui nel caso di una chiamata in correità concernente più
fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di
specifico riscontro, qualora l’esistenza di riscontri relativi a taluni
dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi di complessiva
attendibilità del dichiarante”. (Cass. 1°/10/96, PAGANO).
Al
contrario, la disposizione di cui all’art. 192, co. 3° deve essere
intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell’imputazione e più
le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni
attinenti a tutti o alcuni di essi deve essere confermata ab extrinseco,
non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che
esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò
sia perché a più temi di conoscenza corrispondono, quanto
a contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi
di riscontri” (non potendo gli elementi confermativi dal singolo enunciato
ripercuotersi congetturalmente nei confronti di altre accuse, o della stessa
accusa ma nei confronti di un altro chiamato, a pena di incorrere in una
palese violazione del criterio di valutazione delle prove a norma del 3°
e 4° comma dell’art. 192: cfr. Cass. 30/10/92, GESSO);
“sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità
delle dichiarazioni per tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui
la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità
di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria
o meno, di un’altra” (Cass. 22/03/96, ARENA).
E
a tutto concedere, “se nell’ambito della stessa dichiarazione contenente
più accuse nei confronti della stessa persona può non ritenersi
necessario un riscontro individualizzante per ogni singolo fatto - in considerazione
che in forza di una valutazione complessiva e in mancanza di elementi contrari,
può legittimamente ritenersi che l’autore di un determinato delitto
possa essere anche l’autore di delitti della stessa specie, commessi dallo
stesso soggetto in contesti analoghi - non può invece mai utilizzarsi
il riscontro positivo che riguarda una determinata persona quale riscontro
nei confronti di persona diversa” (Cass. 1°/03/96, PIZZATA).
Peraltro,
il principio di scindibilità e la conseguente necessità di
verifica non solo della credibilità generale del dichiarante ma
anche di ciascuna delle sue dichiarazioni, “costituiscono canoni di valutazione
che operano sia nel senso favorevole all’imputato, sia nel senso opposto,
favorevole all’accusa, ond’è che se l’esistenza di riscontri relativi
ad un reato ed al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti
altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un’imputazione
e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali
la chiamata in correità o in reità risulti confortata aliunde”
(Cass. 22/03/96, ARENA cit.).
Inoltre,
il principio di frazionabilità investe la valutazione complessiva
della dichiarazione incriminante, ivi compresi i profili di attendibilità
intrinseca: “nel senso che l’attendibilità della dichiarazione accusatoria,
anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente
tutte le altre, che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così
come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa
non può significare attendibilità per l’intera narrazione
in modo automatico” (Cass. 2/11/94, AVETA).
E
proprio sul piano dell’attendibilità intrinseca è ben possibile
un giudizio diversificato sulle varie propalazioni accusatorie dello stesso
chiamante in correità (o in reità), pur restando fermo un
apprezzamento positivo sulla sua credibilità complessiva: “soprattutto
quando i fatti narrati siano in gran parte vicini nel tempo e si riferiscano
ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza
delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati” (Cass.
31/01/96, ALLERUZZO).
§5.-LE
RESPONSABILITA’ INDIVIDUALI PER L’OMICIDIOIMPASTATO
E LE RELATIVE FONTI DI PROVA
5.1.
– Il
contesto indiziario
1.
- Elementi desumibili da modalità e circostanze del fatto.
Prima
di esaminare nel merito le propalazioni accusatorie dei collaboratori di
Giustizia, che più specificamente afferiscono alla posizione dell’odierno
imputato, va rilevato che gli elementi raccolti già alla data della
prima archiviazione delle indagini sull’omicidio IMPASTATO consentono di
andare ben oltre la conclusione interlocutoria alla quale si arrestava
la citata sentenza CAPONNETTO, se letti e debitamente ri-valutati alla
luce delle ulteriori risultanze che sono state acquisite sia sulla vicenda
personale di Giuseppe IMPASTATO – grazie a nuove rivelazioni dei suoi prossimi
congiunti – sia sulle dinamiche criminali in atto e le vicende interne
alla famiglia mafiosa di Cinisi all’epoca dell’omicidio. Le une e le altre
ricostruite con l’apporto delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboranti,
tutti ex affiliati a Cosa Nostra (e taluno anche assurto a cariche di rilievo)
e che provengono dalle fila di altre famiglie mafiose che stretti rapporti
avevano con quella di Cinisi o con singoli suoi esponenti.
In
particolare, acclarato che di omicidio si è trattato, le stesse
modalità e circostanze del fatto rivelano la mano di un gruppo criminale
ben organizzato, e profondamente radicato nel territorio.
L’uccisione
di IMPASTATO, invero, non è stato certo frutto di un’iniziativa
estemporanea. Essa ha richiesto un piano lungamente premeditato e articolato
in una sequenza di azioni per le quali deve essere stato previamente approntato
un cospicuo compendio di uomini e mezzi e che solo un gruppo ben organizzato
poteva ordire ed attuare con così fredda determinazione e spietata
efficienza. La vittima è stata sequestrata in pieno centro abitato
e, verosimilmente, nei pressi della sua abitazione, sia pure al calar della
sera. E poi condotta nel luogo in cui ha trovato la morte.
Ma
considerato che per l’ultima volta è stato visto mentre lasciava
il Bar della MANIACI intorno alle 20.45; e che il momento in cui esplose
l’ordigno che ne fece a pezzi il corpo può collocarsi approssimativamente
tra le 0,15 e le 01,15, avuto riguardo all’orario di transito dei convogli
ferroviari che quella notte passarono dal punto interessato dallo scoppio
(cfr. atti allegati all’ispezione della Direzione Compartimentale delle
FF.SS.); deve concludersi per almeno tre o quattro ore l’IMPASTATO è
rimasto ostaggio dei suoi assassini, o quanto meno il suo corpo è
stato tenuto nascosto in un luogo sicuro (forse proprio il famoso casolare
dinanzi al quale venne ritrovata la sua auto), benché fosse prevedibile
che, non facendo ritorno né a casa né alla sede della Radio-
doveva aveva trascorso tutto il pomeriggio e dove in effetti era atteso
per un’importante riunione politica – egli sarebbe stato cercato dai suoi
familiari o dai suoi compagni e amici, come è puntualmente avvenuto.
Ossia da persone che, per essere del luogo, conoscevano bene i dintorni
ed anche possibili siti delle campagne circostanti.
Si
aggiunga poi che anche il luogo in cui piazzare l’esplosivo è stato
scelto con cura: un punto in cui la linea ferrata compiva una larga curva,
(ciò che avrebbe potuto provocare il deragliamento di un treno che
fosse passato al momento dello scoppio, come evidenziato nella relazione
dell’Ispettore delle FF.SS.), in aperta campagna (anche se a circa 500
metri da un casello custodito) ma facilmente accessibile attraverso un
viottolo che conduceva fino al casolare da cui si dipartiva una stradella
carrabile.
Focalizzando
gli ultimi movimenti noti dell’IMPASTATO possiamo ancora rilevare quanto
segue.
Egli
è stato visto per l’ultima volta, come già rammentato, mentre
lasciava il Bar della MANIACI intorno alle 20.45, dopo che vi si era trattenuto
il tempo di sorseggiare un whisky. Da quel momento se ne perdono le tracce.
Possiamo solo supporre, sulla base degli impegni già assunti dall’IMPASTATO
per quella stessa sera, che, dopo aver lasciato il Bar, egli si accingesse
a passare da casa per la cena con i parenti americani, oppure avesse deciso
di rientrare alla Radio dove era atteso per l’assemblea già fissata
per le 21.00.
In
ogni caso è certo che gli assassini hanno atteso un momento e un’occasione
particolarmente propizi per entrare in azione, riuscendo a sorprendere
la vittima mentre era solo, e, forse, in uno dei rari momenti di rilassamento
al termine di una giornata che era stata gravida di impegni come tutte
quelle dell’ultimo frenetico periodo di campagna elettorale. E sono entrati
in azione ad un’ora, quella di cena, in cui le vie del paese dovevano essere
poco frequentate e scarsamente illuminate. Peraltro, non deve essere stato
facile cogliere IMPASTATO di sorpresa, poiché proprio in quel periodo
egli temeva per la propria incolumità. Lo ha confermato da ultimo
anche il Prof. Salvatore VITALE, all’epoca componente del Collettivo di
Radio Aut, nonché, per sua stessa asserzione, “intimo amico di
Giuseppe IMPASTATO con il quale militavamo insieme nella stessa corrente
politica”. Nelle S.I. rese ai CC. di Cinisi il 3.03.99, il VITALE ha
raccontato che quella fatidica sera IMPASTATO lo accompagnò con
la sua auto presso la sua abitazione sita a Terrasini, poco distante dalla
sede di Radio Aut, “dicendomi che si stava recando a Cinisi nella propria
abitazione per salutare dei parenti venuti dall’America”. Lo vide girare
per piazza Municipio, “poiché era consuetudine recarsi al Comune
di Cinisi prendendo la via litoranea, ora via Giuseppe IMPASTATO.”.
Ma si sarebbero rivisti alla Radio, alle 21.00 “per programmare le attività
di chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative…”.
Ebbene, rammenta il VITALE che IMPASTATO “in quel periodo era molto
preoccupato per la sua incolumità avendo diverse volte e in più
occasioni e in svariate sedi denunciato esponenti mafiosi locali”.
Può
quindi presumersi che gli assassini conoscessero le abitudini della vittima
o che ne abbiano seguito i movimenti e gli spostamenti senza tuttavia dare
nell’occhio o destare il minimo sospetto. (In particolare, debbono aver
atteso che IMPASTATO uscisse dalla sede di Radio Aut, ancora animata dal
via vai dei giovani componenti il Collettivo, per seguirlo lungo il tragitto
fino al bar. ).
Tutto
ciò ci dice chiaramente che essi avevano un’ottima conoscenza dello
stato dei luoghi; e la capacità di muoversi con sicurezza nel territorio.
Ed
ancora: l’esplosivo impiegato per far saltare in aria il corpo di IMPASTATO
(insieme ai binari) doveva essere stato apprestato per tempo e implica
che il gruppo in questione avesse la disponibilità di armi e materie
esplodenti, o comunque la capacità di procurarsi agevolmente il
quantitativo di tritolo occorrente.
Infine
la meticolosa cura nel porre in atto la messinscena destinata a dissimulare
l’omicidio dietro le apparenze di un attentato dinamitardo denota un non
comune capacità di leggere gli avvenimenti presenti e futuri, anche
sotto il profilo della suggestione che quella messinscena avrebbe esercitato
sugli Inquirenti, orientandoli su una pista sbagliata.
2.
- La mafia a Cinisi: struttura e funzionamento dell'organizzazione denominata
Cosa Nostra.
Ebbene,
un gruppo criminale che sicuramente possedeva tutti i connotati di cui
s’è detto e aveva altresì un plausibile movente per volere
la morte di Peppino IMPASTATO c’era ed era pienamente operante in quel
di Cinisi all’epoca del fatto: esso si identificava nella cosca mafiosa
facente capo a Gaetano BADALAMENTI e affiliata all’organizzazione criminale
denominata Cosa Nostra. Anzi, sulla scorta delle convergenti rivelazioni
di numerosi collaboratori di Giustizia, non solo esisteva a Cinisi un’agguerrita
famiglia mafiosa, ma, nell’organigramma di Cosa Nostra, essa “faceva
mandamento”
L’esistenza
e gli obbiettivi di questa organizzazione sono ormai un dato incontrovertibile,
in quanto acquisito in forza di numerose sentenze, anche definitive,(e
in particolare val ricordare per tutte Cass. 30 Gennaio 1992 n. 80).
In
altri termini, con riferimento all’imputazione di associazione a delinquere
di stampo mafioso, è ormai incontrovertibilmente accertata l’esistenza
di un’organizzazione criminosa a struttura rigidamente gerarchica e di
tipo piramidale, chiamata “Cosa Nostra”, e retta da ferree regole interne,
nonché dedita ad ogni forma di illecita attività finalizzata
all’accumulazione di indebiti profitti, ed i cui aderenti sono detti “uomini
d’onore”.
Del
resto, la stessa definizione normativa del reato di associazione di stampo
mafioso è di diretta derivazione giurisprudenziale, mutuando le
caratteristiche del tipo dalle sentenze in precedenza emesse in occasione
dei processi celebrati a carico dei componenti di diverse famiglie mafiose.
E
le dichiarazioni dei cosiddetti pentiti, pur dando eccezionale impulso
alla conoscenza del fenomeno mafioso e all’efficacia dell’azione di contrasto
dello Stato, hanno confermato alcune intuizioni o precise conclusioni che
le risultanze delle indagini in materia di criminalità organizzata
già da tempo suggerivano.
In
particolare, che l’organizzazione Cosa Nostra, pur essendo articolata in
aggregati minori (famiglie, decine ) legati ad un particolare e delimitato
territorio, è in realtà un’organizzazione unitaria diffusa
in tutta la Sicilia (ma anche fuori da essa) con organismi direttivi centrali
e locali, costituiti secondo regole precise che ne governano minutamente
la vita e sanzionate da pene di diversa gravità, (dalla sospensione
alla morte), irrogate da organi a ciò deputati.
Così
alla c.d. Commissione provinciale - composta dai capi-mandamento che a
loro volta sono coordinatori di due o tre capifamiglia e ad essi sovraordinati
- si deve dare notizia della decisione dei capifamiglia di sopprimere un
uomo d’onore.
In
ogni famiglia poi i ranghi interni sono costituiti dai consiglieri, i sottocapi,
i capidecina e gli uomini d’onore(o soldati), affiancati dagli “affiliati”,
che non sono membri a pieno titolo dell’organizzazione, ma sono in predicato
di farne parte a conclusione di un periodo più o meno congruo di
“osservazione” nel corso del quale sono ammessi ed anzi sollecitati a partecipare
alle attività criminali del sodalizio mafioso.
Ed
ancora, di Cosa Nostra si entra a far parte “formalmente” con un giuramento
di fedeltà prestato secondo l’ormai noto rito della bruciatura di
un’immagine sacra (il santino) nelle mani del neofita che pronuncia la
formula del giuramento; se ne esce “formalmente” quando chi di competenza
mette l’uomo d’onore fuori famiglia. La morte violenta peraltro, che è
la fine più comune per gli uomini d’onore, non recide del tutto
il vincolo con Cosa Nostra, nel senso che questa di solito continua a prestare
assistenza ai familiari, paradossalmente anche per decisione di chi ha
decretato quella morte, quando essa sia stata deliberata dalla famiglia
di appartenenza.
E
la mutua solidarietà tra gli adepti è ancora più evidente
in casi di detenzione dell’uomo d’onore, che continua a godere dei profitti
delle imprese criminose della sua famiglia attraverso le sovvenzioni che
questa dà ai parenti del detenuto, per soddisfarne bisogni vitali
e spese processuali.
L’unitarietà
dell’organizzazione è suggellata proprio dall’uniformità
delle regole che presiedono alla vita delle diverse famiglie territoriali,
che costituiscono quasi le parti di uno Stato, contrapposto nelle regole
di vita e nelle finalità allo Stato italiano, di cui sfrutta però
debolezze e inefficienze, traendo profitto, con metodo ora subdoli ora
violenti, dalle deviazioni criminali di alcuni suoi funzionari o dirottandone
a proprio vantaggio le risorse economiche. (E tra le regole fondamentali
che permangono immutate vige anche quella che richiede, per commettere
un omicidio nel territorio di un’altra famiglia o di altro mandamento,
l’autorizzazione del rappresentante di quella famiglia o del competente
capo-mandamento o, in sua vece, del reggente.).
Tutte
queste informazioni sono state acquisite grazie alle rivelazioni di Tommaso
BUSCETTA e degli altri collaboratori di giustizia (CONTORNO Salvatore,
CALDERONE Antonino MARINO MANNOIAe
MUTOLO Gaspare in particolare, ma anche MARCHESE Giuseppe)
che per primi hanno fatto luce sull’organizzazione interna di Cosa Nostra,
e costituiscono tuttora un riferimento obbligato per qualsiasi indagine
concernente tale associazione criminale.(v. verbali di dichiarazioni dibattimentali
del cd. Maxi-quater, vol. 10; verbali di interrogatori in vol. 2).
Ma
al contempo si è acclarato che una delle caratteristiche strategiche
di Cosa Nostra è proprio la sua capacità di adattamento alle
modificazioni del contesto in cui si radica e quindi l’attitudine a modificare
la sua struttura organizzativa, soprattutto per arricchirsi di nuove energie
o per sfuggire all’azione repressiva dello Stato.
Così
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia più recente hanno
dato contezza dell’esistenza di un gran numero di soggetti che, pur non
essendo “uomini d’onore”, sono appunto consapevolmente a totale
disposizione dell’associazione Cosa Nostra e, su incarico o richiesta degli
uomini d’onore, svolgono i compiti più disparati, anche di rilievo,
e funzionali al perseguimento degli scopi dell’associazione predetta (dall’omicidio
alle rapine aggravate, dall’estorsione, al riciclaggio dei proventi di
attività delittuose, al favoreggiamento e alla copertura di latitanti,
dallo spaccio di stupefacenti al traffico d’armi o al loro occultamento).
Ebbene,
circa il rilievo processuale dei dati e le informazioni sopra riportati
va rammentato che non solo l’esistenza di Cosa Nostra, ma anche la suaorganizzazione
interna, al di làdi quanto
possa emergere dalla documentazione agli atti di questo procedimento, fa
ormai parte della conoscenza dei Giudici nel senso che appartiene al loro
bagaglio professionale: o per effetto della partecipazione diretta a processi
che hanno riguardato questa associazione criminosa; o per la ricorrente
lettura di sentenze ed altri provvedimenti in materia o ancora per specifici
motivi di attività Giudiziaria per tacere del periodico aggiornamento
professionale.
Tale
conoscenza, se non può assimilarsi al notorio, come fonte di prova,
non costituisce neppure scienza privata del Giudice, poiché proviene
piuttosto dalla sua formazione professionale. Essa costituisce peraltro
una sorta di “prova storica” (non già sulla responsabilità
dei singoli ma) sulla esistenza del fenomeno criminale, sulle sue manifestazioni
e i suoi metodi, che via via si arricchisce trasmigrando - sulla base delle
norme processuali che lo consentono- da un processo ad un’altro, di sempre
nuovi tasselli di conoscenza che, ad ogni ulteriore acquisizione processuale
diventa conoscenza giudiziaria comune.
Può
dunque ritenersi pacifico, anche agli effetti del presente procedimento,
l’articolazione di Cosa Nostra in famiglie e mandamenti, per ciò
che riguarda la sua struttura organizzativa. Parimenti è pacifico,
quanto agli obiettivi, che la preoccupazione principale nei suoi adepti
è quella di acquisire e rafforzare il controllo del territorio,
dal quale, in particolare, i suoi esponenti di vertice non possono staccarsi
o allontanarsi per lungo tempo, a pena di perdere prestigio e capacità
di comando all’interno dell’organizzazione.
Da
ciò la necessità di circondarsi di una rete di protezioni
e connivenze e quindi di uno stuolo di molteplici referenti locali,
affiliati o meno, ma comunque fidati, e di fiancheggiatori
stabili od occasionali: non solo per sfuggire alla cattura (è un
dato processualmente acquisito che la capacità di comando non viene
meno dopo e per effetto dell’arresto) ma per proseguire indisturbati nell’esercizio
dell’attività criminose cui è legato il proprio potere.
3.-
Le vicende della famiglia mafiosa di Cinisi e il ruolo di Gaetano BADALAMENTI.
Anche
a Cinisi Cosa Nostra ha sempre avuto radici profonde. E sulle vicende della
famiglia mafiosa di Cinisi si sono soffermati i collaboratori di Giustizia
le cui dichiarazioni sono state raccolte nell’ambito di questo procedimento
o acquisite da altri procedimenti (v. in particolare proc. Nr. 251/95 a
carico di ALFANO+64, vol. 10; e Proc. Nr. 428/96 R.N. vol. 8). Esse però
sono state sviscerate già nel primo grande processo a Cosa Nostra
(c.d. Maxi-Uno) e poi anche nei due procedimenti originati da altrettanti
stralci di quello e definiti anch’essi con sentenze divenute irrevocabili:
entrambe acquisite agli atti di questo processo (cfr. sentenza a carico
di ALFANO+35, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 20.01.99; e sentenza
a carico di RIINA Salvatore+7, emessa dalla Corte d’Assise di Palermo il
9 Marzo 1995 e divenuta irrevocabile il 3 Febbraio 2000). A tali fonti
si rinvia per una puntuale ricostruzione di quelle vicende.
Basterà
qui rammentare che la storia di quella cosca si intreccia e si identifica
in larga parte con le vicende personali e la carriera criminale di Gaetano
BADALAMENTI.
Attraverso
rapporti giudiziari che ne fotografano le tappe salienti e le dichiarazioni
di alcuni storici pentiti di mafia e di collaboratori di Giustizia di generazioni
diverse e della più varia provenienza - acquisite agli atti anche
di questo processo - rivive la parabola percorsa da questo controverso
personaggio: dalla sua ascesa ai vertici del potere mafioso all’improvviso
declino, con la sua espulsione da Cosa Nostra, la fuga da Cinisi e dall’Italia,
il vano tentativo di riconquistare il territorio e il potere perduti, strappandoli
con la forza ai Corleonesi. Sempre riuscendo, però, a mantenere
pressoché intatto il proprio prestigio personale e la capacità
di influenza non solo all’interno dell’organizzazione; ma anche nelle zone
grigie della connivenza o della collusione di apparati dello Stato e personalità
del mondo economico o delle istituzioni.
Così
abbiamo appreso (da BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE, MARINO MANNOIA e DI
CARLO) della sua partecipazione agli organismi di vertice di Cosa Nostra:
prima il c.d. Triumvirato, insieme a Luciano LIGGIO (spesso sostituito
da Salvatore RIINA) e a Stefano BONTADE; e poi la Commissione provinciale
composta dai vari capi-mandamento.
Ha
dichiarato in proposito il DI CARLO nell’interrogatorio del 14 Giugno 1996:
“...nel
periodo degli anni Sessanta, dopo i noti fatti del 1963, Cosa Nostra era
retta dal segretario SORCI Antonino, che però aveva delegato
il proprio cugino SORCI Francesco.
C’era
stato l’ordine di sciogliere le famiglie ma, in effetti, quasi tutti avevano
cercato di mantenere in vita la propria, come era avvenuto ad Altofonte.
Sul
finire degli anni Sessanta vi fu il ritorno di molti uomini d’onore
(che avevano finito i propri processi), vi fu l’omicidio di CAVATAIO Michele,
e si crearono quindi le condizioni per tentare una riorganizzazione, sia
pure tenendo fuori le famiglie che erano rimaste coinvolte con CAVATAIO
e TORRETTA Pietro.
Si
creò il c.d. triumvirato con LIGGIO, BADALAMENTI e BONTATE.
Dopo
l’uscita dal carcere di BONTATE e di BADALAMENTI per il processo dei 114
vi furono delle lamentele per i sequestri di persona che RIINA Salvatore
aveva fatto.
RIINA,
tuttavia, aveva avuto cura di “mettersi accanto” BADALAMENTI Antonino (cugino
di Gaetano) nonché CALO’ Giuseppe (capo-decina di Porta Nuova)
e GIACONIA Stefano, entrambi vicini al BONTATE, per cui non vi fu
alcuna conseguenza perché “tutti avevano assaggiato”.
Verso
l’inizio del 1974 si cominciò a parlare di una ricostituzione della
Commissione, creando alcuni mandamenti e sostituendo alcuni capi-famiglia
non graditi (ad es., PRESTIFILIPPO Giovanni fu sostituito, a Ciaculli,
da GRECO Michele).
La
composizione della Commissione, nel 1974 circa, fu la seguente:
1.FARINELLA
Giuseppe per Gangi;
2.MINEO
Antonino per Bagheria;
3.INTILE
Francesco per Caccamo;
4.PIZZUTO
Gigino per Castronovo;
5.RIINA
Salvatore per Corleone;
6.BONTATE
Stefano per S. Maria di Gesù;
7.CITARDA
Giuseppe per Cruillas;
8.BADALAMENTI
Gaetano per Cinisi;
9.GERACI
Nené per Partinico;
10.SALAMONE
Antonio, sostituito da BRUSCA Bernardo, per S. Giuseppe Jato...
Ed
ancora lo stesso DI CARLO nell’interrogatorio del 12 Settembre 1996:
“...Tornando
indietro nel tempo, ricordo, inoltre, cheil
RIINA - nel periodo del Triumvirato, di cui ho già parlato - essendo
privo di fondi cominciò ad organizzare alcuni sequestri dipersona.
In
Sicilia ricordo in particolare il sequestro VASSALLO, il sequestro CASSINA
ed il tentato sequestro TRAINA...
Questi
sequestri contrastavano con la regola sino allora vigente del divieto di
sequestro in Sicilia, e vennero ideati da RIINA quando gli altri due componenti
del Triumvirato (Stefano BONTATE e Gaetano BADALAMENTI) si trovavano lontani,
perché fuori dalla Sicilia o in prigione).
Naturalmente
il RIINA associò alcuni soggetti vicini sia al BONTATE che al BADALAMENTI
in queste imprese criminali, in modo tale da non scontentare nessuno. Sempre
nello stesso periodo LUCIANO LEGGIO effettuò alcuni sequestri nel
Nord Italia..”.
E
già Tommaso BUSCETTA, nell’interrogatorio del 5 gennaio 1996, aveva
dichiarato:
“Confermo
le dichiarazioni diffusamente rese nei miei precedenti interrogatori sul
Triumvirato, dopo averne ricevuto lettura.
Gaetano
BADALAMENTI ha fatto parte del Triumvirato, insieme a LEGGIO Luciano ed
a BONTATE Stefano per tutto il periodo in cui è esistito quest’organo
di vertice; e poi ha fatto parte della Commissione provinciale di Palermo
di Cosa Nostra, quando sono state ricostituiti gli organismi ordinari di
Cosa Nostra (mandamenti e, appunto, Commissione).
A
differenza di LEGGIO Luciano - che nei periodi di impedimento era sostituito
da RIINA Salvatore - il BONTATE ed il BADALAMENTI, nel periodo del Triumvirato,
non furono sostituiti da nessuno quando erano detenuti. Essi continuavano
ad esercitare tranquillamente le loro funzioni di comando stando in carcere,
avendo la possibilità di utilizzare moltissimi canali per comunicare
con l’esterno (parenti uomini d’onore che avevano con loro colloqui in
carcere, ed altri).
Domanda:
Perché LEGGIO Luciano aveva un sostituto (RIINA), e BONTATE e BADALAMENTI
no?
Risposta:
In quel periodo (primi anni ‘70) le possibilità di comunicazione
tra l’interno dell’Ucciardone e l’esterno erano tali e tante, che i capi
detenuti non avevano nessun bisogno di sostituti. LEGGIO aveva un sostituto,
nella persona di RIINA, sol perché era in cattive condizioni di
salute”.
Abbiamo
appreso altresì del personale coinvolgimento del BADALAMENTI in
vicende di rilievo strategico per un’organizzazione mafiosa come Cosa Nostra,
come le trattative per partecipare al golpe Borghese (v. da ultimo anche
CUCUZZA Salvatore); della sua opposizione – per motivi di calcolo strategico:
v. S.I. rese in data 30.04.1996 dal M.llo SCIBILIA Giuseppe, già
stretto collaboratore del Col RUSSO, allegate all’Informativa redatta dal
R.O.S. dei Carabinieri in evasione all’apposita delega d’indagine di cui
al punto A/21 - al progetto di uccidere il Col. RUSSO, propugnato da RIINA
già nel 1975, e poi effettivamente attuato due anni dopo contro
il deliberato della Commissione provinciale.
Ed
ancora, della sua capacità di avvicinare o interessare personaggi
altolocati per tentare di ottenere l’aggiustamento di processi a carico
di esponenti di spicco dell’organizzazione (v. oltre a DI CARLO e BUSCETTA,
anche BRUSCA Giovanni); e, più in generale di tessere e mantenere,
anche dopo essere caduto in disgrazia all’interno di Cosa Nostra, un sistema
di relazioni con personaggi influenti delle Istituzioni, del mondo della
politica e della finanza (v. ancora DI CARLO, BUSCETTA, Giovanni BRUSCA
e Vincenzo SINACORI; nonché le dichiarazioni di Francesco MARINO
MANNOIA testualmente riportate e contestate al BADALAMENTI nel corso del
suo interrogatorio del 5 Dicembre 1995).
Infine,
abbiamo appreso del suo coinvolgimento in vasti traffici internazionali
di stupefacenti, come quello oggetto delle indagini sfociate nel processo
c.d. “Pizza Connection”, in esito al quale è stato condannato a
45 anni di reclusione (poi ridotti a trenta) dall’A.G. statunitense.
Ed
è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il
suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra,
la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti
della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi
e Terrasini, anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle
Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO
Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia
aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano
fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo
il 1982) il neo-mandamento di San Lorenzo, dopo la ristrutturazione seguita
alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80.
In
proposito, DI CARLO Francesco ha rivelato che “All’uscita di Gaetano
BADALAMENTI, la famiglia è stata sciolta, quella di Cinisi. Ci hanno
messo dei reggenti nella famiglia. Mi sembra che l’hanno aggregato addirittura…hanno
sciolto anche il mandamento, ma la famiglia propria è stata aggregata
a Partinico, a Nene’ GERACI. Mentre un’altra famiglia, proprio quella di
Torretta, sciogliendo il mandamento di Cinisi che faceva parte Torretta,
Carini, Cinisi, Terrasini e Capaci, la famiglia di Torretta l’hanno aggregata
a Totò INZERILLO (NdR: poi assassinato nell’Aprile del 1981)
visto che tutti i parenti appartenevano a lui, come imparentate. Hanno
aggregato il mandamento di Totuccio INZERILLO. Mente gli altri tutti a
Partitico. Mente quella di Capaci l’hanno aggregata a San Lorenzo. Hanno
diviso così il mandamento”. (Cfr. dichiarazioni rese all’udienza
del 27.11.96, proc. Maxi-quater).
Sostanzialmente
conformi le informazioni in possesso del collaboratore FERRANTE Giovan
Battista, già esponente di spicco proprio della famiglia di San
Lorenzo: “Il mandamento di San Lorenzo si estendeva fino a Carini, quindi
comprendeva le famiglie di Partanna Mondello, di Tommaso Natale, di Isola
delle Femmine, Capaci e di Carini.”. E aggiunge: “Quando c’era qualcosa
che riguardava Terrasini, Cinisi, Tappeto….Partinico…ecco, faceva parte
del mandamento di Partinico” (v. interrogatorio del 24.10.96, f. 57-58,
vol. 8).
Peraltro,
prima che si costituisse il mandamento di San Lorenzo, incorporando in
sé anche la famiglia di Partanna Mondello, era quest’ultima famiglia,
facente capo a Rosario RICCOBONO, a controllare i territori di San Lorenzo
e di Resuttana. Nessun contrasto quindi con le dichiarazioni di MUTOLO
Gaspare in merito alla sorte del soppresso mandamento di Cinisi: “…dopo
che Gaetano BADALAMENTI, diciamo è stato estromesso dalla carica
che aveva, diciamo, il mandamento di Cinisi, fu affidato a Riccobono Rosario
(scomparso nel Novembre del 1982: NdR), quindi, cioè, noi
eravamo interessati in quel territorio……” (cfr. verbale di interrogatorio
del 25.05.96, f.12 vol. 2).
La
reggenza della famiglia di Cinisi fu affidata inizialmente a BADALAMENTI
Antonino, cugino di Gaetano, con il quale aveva un rapporto conflittuale,
come rivela BUSCETTA. Lo conferma, sia pure sfumandone i toni, anche DI
CARLO, il quale evidenzia però che lo stesso Antonino godeva della
fiducia dell’autorevole cugino, tant’è che lo sostituiva nella reggenza
quando il boss di Cinisi era lontano, al soggiorno obbligato, o detenuto:
“Qualche volta c’era qualche disaccordo, perché i corleonesi
lo mettevano in disaccordo. Ma Nino c’era molto vicino a suo cugino Gaetano.
Infatti Gaetano aveva un’ottima considerazione di Nino, che quando Gaetano
presiedeva il Triumvirato,per come si suole dire per la Commissione, Nino
aveva preso il posto di Gaetano, quando lui era in prigione oppure si trovava
al confine”. Poi precisa che tali sostituzioni erano sporadiche, perché
in galera o al confine Gaetano c’era stato pochissimo. In quelle occasioni
comunque Nino lo sostituiva anche perché ben visto dai Corleonesi:
“Nel minuto che mancava, lo sostituiva Nino. Nino perché era
ben visto dai corleonesi, perché Nino era intimo amico dei corleonesi”.
E
di una certa ambiguità nella condotta di BADALAMENTI Antonino ha
parlato anche MARINO MANNOIA nel riferire circa i motivi per cui ne fu
decretata (dagli stessi corleonesi) la soppressione:
“Io
posso dire questo: BADALAMENTI Antonino era una persona molto influente
in quella famiglia. Nel passato vi erano stati dei contrasti fra BADALAMENTI
Antonino e BADALAMENTI Gaetano. Lui voleva assumere il ruolo di rappresentante
di quella famiglia, l’Antonino; io, mi risulta che era molto intimo di
BONTADE e molto intimo di Rosario RICCOBONO. In un primo tempo si era schierato,
diciamo, non contro i corleonesi perché era una persona un po’ ambigua
su questo. Il suo ruolo non è mai stato chiarito fino in fondo;
perché lui un tempo era contrario a suo cugino Gaetano, un tempo
aveva simpatizzato con Totò RIINA. Quindi, non è una persona,
diciamo, chiaramente inquadrata nella struttura come tendenza, tendenza
politica strettamente determinata in una unica posizione. E’ stato un po’
ambiguo. Quindi, io non so affermare, diciamo, se lui si sia schierato
in un secondo tempo contro i corleonesi, certamente non lo era prima”
(Cfr. verbale udienza dibattimentale 7/12/94 nel Proc. a carico di RIINA+7,
riportato a pagg.82 e segg. della sentenza in atti).
Sta
di fatto che, secondo quanto concordemente raccontato da alcuni dei collaboratori
che hanno riferito della campagna di sterminio messa in atto dai corleonesi
di Totò RIINA ai danni degli affiliati al clan BADALAMENTI, campagna
inaugurata proprio con l’assassinio di BADALAMENTI Antonino il 19.08.81,
quest’ultimo fu ucciso appunto perché si era rifiutato di uccidere
a sua volta il cugino, non volendo macchiarsi del suo sangue.
Particolarmente
perspicue al riguardo le rivelazioni dei collaboratori che parteciparono
personalmente all’attività preparatoria e all’esecuzione dell’omicidio
di BADALAMENTI Antonino, comeANZELMO
Francesco Paolo, MARCHESE Giuseppe e GANCI Calogero. Questi, in particolare
ha dichiarato:
“A
questo omicidio ho preso parte io stesso insieme a GANCI Raffaele, GAMBINO
Giacomo Giuseppe, RICCOBONO Rosario, ANSELMO Francesco Paolo, BUFFA Pino,
MICALIZZI Salvatore, SAVIANO Giovanni, LO PICCOLO Salvatore, TROIA Mariano,
GIACALONE Giuseppe, SCAGLIONE Salvatore...
...Nino
BADALAMENTI aveva il compito di farci sapere dove si nascondeva suo cugino
Gaetano BADALAMENTI, ed in un primo momento aveva dato la sua disponibilità
per fornire questa indicazione. Successivamente ci rendemmo conto che ci
stava prendendo in giro e quindi decidemmo di eliminarlo. Cercavamo l’occasione
giusta e per questo motivo lo abbiamo fatto chiamare, ma egli non si presentava
ed invece mandava il fratello, Natale e questa circostanza ci fece capire
che i nostri sospetti erano fondati...
(cfr.
verbale di interrogatorio del 26.06.96).
Ed
ancora, sull’accanimento con cui Gaetano BADALAMENTI veniva cercato per
essere ucciso, nonché sul tentativo fallito di raggiungere lo scopo
inducendo suo cugino Antonino a tradirlo, lo stesso collaborante dichiara
che:
“come
noto, il mandamento di Cinisi esisteva ai tempi di BADALAMENTI Gaetano,
e fino a quando lo stesso non è stato messo fuori famiglia.
Il
BADALAMENTI, durante la guerra di mafia, è stato sempre un nostro
obbiettivo, era uno dei pallini di RIINA, tanto che avevamo cercato più
volte di ucciderlo, seppur infruttuosamente.
Ad
un certo punto, venuto meno il mandamento di Cinisi, rimase sempre la famiglia
di Cinisi, all’interno della quale militava un rivale accanito del BADALAMENTI
Gaetano, cioè DI MAGGIO Procopio.
Non
so se il DI MAGGIO rivestisse un ruolo all’interno della famiglia, posso
solo dire che divenne il nostro referente su Cinisi, proprio in
ragione del rancore che nutriva nei confronti del BADALAMENTI ed al fine
di potere prima o poi portarci all’eliminazione di quest’ultimo.
Ad
un certo momento, cercammo di raggiungere quest’obbiettivo attraverso il
cugino, BADALAMENTI Antonino, ma siccome questi tergiversava, io stesso
partecipai con altri alla sua eliminazione”.
(Cfr.
verbale di interrogarono del 2.07.96).
Del
tutto conformi le dichiarazioni rese dal DI CARLO sulla scorta di informazioni
acquisite da fonti interne a Cosa Nostra, ma distinte e autonome rispetto
alla famiglia di appartenenza dei vari GANCI e ANZELMO. Il DI CARLO ignora
chi abbia ucciso materialmente BADALAMENTI Antonino, ma ha dichiarato di
sapere perché fu ucciso e la provenienza della mano omicida: “Perché
si è rifiutato di fare come me, il Giuda verso suo cugino”.
E a precisa domanda (dell’Avv. GULLO, in contro-esame) risponde che venne
ucciso “Dai Corleonesi, quelli che c’hanno voltato le spalle e si sono
messi con i corleonesi” (cfr. verbale cit. processo Maxi-quater).
Ma
anche Tommaso BUSCETTA, che ha proprio in Gaetano BADALAMENTI la principale
fonte delle sue informazioni sulle travagliate vicende della famiglia mafiosa
di Cinisi, conferma che il BADALAMENTI era ricercato (dai corleonesi) per
essere ucciso “addirittura dallo stesso cugino, Antonino BADALAMENTI
che era il primo che aveva il mandato per ammazzarlo”; e che fu ucciso,
aggiunge, appunto “perché non lo fece”. (cfr. verbale di
interrogatorio del 24.06.93, riportato anche a pag. 50 della sentenza RIINA+7).
Ulteriori
conferme sono venute anche dalle dichiarazioni di MUTOLO Gaspare e MARCHESE,
Giuseppe, raccolte nell’ambito dello stesso processo in cui sono state
accertate identità e responsabilità dei mandanti di quell’omicidio.
Entrambi i collaboranti hanno riferito della spietata determinazione dei
corleonesi di fare terra bruciata intorno a Gaetano BADALAMENTI, uccidendogli
parenti e persone a lui fedeli (anche per stanarlo) fino a giungere alla
sua eliminazione. E delle vicende narrate hanno contezza diretta per aver
partecipato alla fase preparatoria e o all’esecuzione di alcuni dei delitti
più significativi che costellarono la campagna di sterminio del
clan BADALAMENTI. Al riscontro incrociato delle loro dichiarazioni con
quelle di GANCI Calogero e del collaborante PALAZZOLO Salvatore si deve
l’accertamento della vera causale dell’omicidio di BADALAMENTI Antonino.
In
particolare, il MARCHESE ricorda un incontro riservato presso la villa
di MANISCALCO Salvatore ad Altavilla Milizia nel 1981, tra Michele GRECO
e il fratello Pino (detto il senatore), Totuccio SCAGLIONE e Antonino BADALAMENTI:
“..c’è stato, praticamente che dopo sono andati via, si sono
abbracciati, si sono baciati con tutti, un’affettuosità immensa
con stò Antonino BADALAMENTI e c’è stato…dopo un paio di
mesi che noi, con Pino GRECO, che si lamentava, che diceva che a questi
li dobbiamo ammazzare a tutti e dopo vediamo chi vuole soddisfazione”.
E poi spiega che questi erano “I BADALAMENTI. Sì,…in quel
periodo…noi abbiamo fatto più di una volta spola, sarebbe tra Palermo-
Cinisi per andare a fare questo Antonino BADALAMENTI……”. E conferma
che lui stesso partecipò alle ricerche della vittima: “Si, si.
In quel periodo, mio zio (MARCHESE Filippo, NdR)….ha detto che <<stù
cornuto ni pigghiò puru in giru>>,
ed era il fatto che lui…..Antonino BADALAMENTI gli doveva cercare di fargli
prendere a Tanino BADALAMENTI, o, al limite, fargli lui stesso il servizio.
Ammazzarlo….”.
(Cfr. verbale udienza dibattimentale 27.01.93, proc. a carico di RIINA+7).
Aggiunge
poi che nella stessa ottica di sterminio preventivo fu deciso anche l’omicidio
del figlio di Nino, Salvatore BADALAMENTI (assassinato il 19/10/82), senza
attendere possibili reazioni: “…perché la maggior parte, quando
viene ucciso un pezzo grosso di Cosa Nostra si cerca sempre di vedere,
su per giù, questi che intenzione hanno, ossia abbinano nella loro
decisione, ma siccome i BADALAMENTI erano proprio da sterminarli tutti,
perché la preoccupazione che questi potevano organizzare qualche
gruppo e fare….”.
Il
MUTOLO a sua volta è stato testimone diretto dell’imbarazzo e delle
difficoltà di Nino BADALAMENTI nel portare a termine il mandato
di morte affidatogli dalla Commissione (ormai controllata da RIINA). Spiega
che al suo capo famiglia, Rosario RICCOBONO, fu dato l’ordine di “chiamare
al BADALAMENTI Antonino, di farci presente che c’è il cugino Gaetano
che era in quei paraggi, di cercare di eliminarlo. Cioè di darci
il compito a questo Gaetano…a questo Nino BADALAMENTI di uccidere al cugino
Gaetano. Diverse volte questo Nino BADALAMENTI veniva con il fratello Emanuele,
che è pure uomo d’onore della famiglia di Cinisi, e veniva al villino
di Saro RICCOBONO. Questo Nino BADALAMENTI, cioè, parlando così
amichevolmente, con Saro RICCOBONO, per riportarci a questo discorso in
commissione, cioè pregava la commissione di dirci: io, dice, non
è che….Se mio cugino ha sbagliato e la commissione ritiene opportuno
di ucciderlo, dice, uccidetelo, dice, a me, dice io non è che aiuto
a mio cugino, dice, però, dice,non
mi fate macchiare le mani di uccidere a mio cugino, perché quello
ha figli, io ho figli, perché, dice, si deve aprire una faida interna
fra noi BADALAMENTI; se lo dovete uccidere ammazzatelo voi, a me non mi
interessa niente,…La commissione dopo un po’ di giorni diede ordine diciamo
a Saro RICCOBONO, che se andava il Nino BADALAMENTI ed Emanuele BADALAMENTI
a casa di RICCOBONO, cioè nel villino che ci aveva a Partanna Mondello,
di strangolarli a tutti e due; perché avevano capito che quello
non si voleva adoperare, insomma per uccidere a suo cugino (Cfr. dichiarazioni
rese all’udienza del 26.11.93 nel proc. RIINA+7: ivi il collaborante si
sofferma su modalità e circostanze dell’omicidio, cui però
non partecipò personalmente, avendo chiesto al capo famiglia di
esserne dispensato, attesa la gratitudine che serbava per lo stesso Nino
BADALAMENTI che lo aveva ospitato a casa sua durante la latitanza).
Anche
MUTOLO conferma che il figlio di Nino BADALAMENTI fu ucciso in funzione
preventiva: “cioè non è che ha fatto qualche cosa lui
personalmente, ma senz’altro, è stato ucciso perché…per eliminare,
insomma, che fra cinque anni, fra tre anni, fra quattro anni, che questo
ragazzo sarebbe stato in condizioni di potere vendicare al padre e l’avrebbe
vendicato senz’altro…..”.
E
analogo sarebbe stato il movente degli omicidi di BADALAMENTI Agostino
e di BADALAMENTI Natale (assassinato all’ospedale di Carini il 21/11/83):
“Era una cosa che tutte queste persone che erano parenti di BADALAMENTI,
insomma, o nella corrente di BADALAMENTI, insomma, si dovevano uccidere
a tutti…”.
Dichiarazioni
non meno circostanziate - e del tutto convergenti con quelle sopra riportate
- ha reso su questi delitti anche il collaboratore PALAZZOLO Salvatore.
Egli
conferma che BADALAMENTI Salvatore, diciassettenne figlio di Antonino,
lamentava pubblicamente come un’ingiustizia l’uccisione del padre e non
faceva mistero dei suoi propositi di vendetta: “Così hanno deciso
anche di ammazzarlo quel ragazzo perché si avrebbe permesso di dire
devo vendicare chi ha ammazzato mio padre. E lo hanno ammazzato effettivamente…”.
E
anche degli omicidi di IMPASTATO Luigi (ucciso a Palermo il 22.09.81) e
di BADALAMENTI Agostino (ucciso in Germania il 20.02.84) asserisce che
“si
iscrivono tutti nella medesima logica di sterminio decisa e adottata dalla
"commissione" di Cosa Nostra, capeggiata da RIINA Salvatore, determinata
dai contrasti insorti nei primi anni '80 tra le famiglie fedeli alla corrente
dei "corleonesi" e quelle rimaste invece vicine al vecchio capo- mandamento
di Cinisi BADALAMENTI Gaetano. Infatti, pur se il BADALAMENTI Gaetano nel
1977 era stato messo fuori famiglia, gli uomini d’onore che vi avevano
aderito continuavano a vedere in lui il vero punto di riferimento. Intorno
agli anni '80-81, i corleonesi hanno avuto la certezza che il gruppo vicino
al vecchio capo-famiglia, intendeva organizzare una reazione contro di
loro. Tali notizie, verosimilmente, sono state acquisite da RIINA e dai
suoi fedeli, grazie alla singolare posizione rivestita da DI TRAPANI Ciccio
all'interno della famiglia di Cinisi. Egli infatti era uomo d’onore
molto vicino ai corleonesi e particolarmente valido nell'uso delle armi
ed al contempo era a conoscenza degli avvenimenti interni alla stessa famiglia
in quanto era suocero di RIMI Leonardo, figlio di RIMI Filippo (il primo
cognato di BADALAMENTI Gaetano è uomo d’onore di grande valore)”
(Cfr.
verbale di interrogatorio 3.11.93).
Quanto
all’omicidio di BADALAMENTI Antonino, il PALAZZOLO rivela un retroscena
inedito, ma altamente attendibile alla luce dei riscontri desumibili dalle
dichiarazioni di MUTOLO e MARCHESE. Egli avrebbe appreso infatti da BADALAMENTI
Salvatore (figlio del fu Cesare, detto Sarino, fratello del BADALAMENTI
Natale assassinato all’ospedale di Carini), e da Vito PALAZZOLO che la
commissione, dominata da Totò RIINA, aveva dato mandato a tre uomini
d’onore della famiglia di Cinisi, che i corleonesi reputavano ormai passati
dalla loro parte, di uccidere Tano BADALAMENTI, il suo braccio destro Vito
PALAZZOLO e anche Natale BADALAMENTI, altro fedelissimo dell’anziano boss,
di cui curava gli interessi afferenti ad un’azienda agricola e al bestiame
in sua assenza: “….quando decidono di dare questi mandati per specifiche
persone, danno l’incarico di uccidere a Tanino a Nino; l’incarico di uccidere
Vito PALAZZOLO lo danno a Francesco DI TRAPANI; l’incarico di uccidere
a Natale BADALAMENTI lo danno a Salvatore BADALAMENTI”. Nino viene
poi ucciso “perché, capisce la commissione, capisce il mandamento
che Nino non lo vuole fare per un motivo o per l’altro, lo uccidono”.
Invece, BADALAMENTI Salvatore, per sottrarsi all’incarico e su suggerimento
dello stesso Tano BADALAMENTI, sarebbe addirittura sparito dalla circolazione,
emigrando in America – come in effetti risulta dalla documentazione in
atti, con riferimento al BADALAMENTI Salvatore,cl.’48, di cui parla il
collaborante - dopo avere a lungo temporeggiato ed essere stato richiamato
anche da Girolamo D’ANNA perché non aveva eseguito il mandato di
morte.
Nel
corso dell’interrogatorio del 3 Novembre 1993, il PALAZZOLO ha ricostruito
con dovizia di particolari tali retroscena, spiegando che fu proprio PALAZZOLO
Vito “a riferire a BADALAMENTI Gaetano ed agli uomini a lui più
vicini, tra cui io stesso, che subito dopo l'omicidio di BADALAMENTI Antonino,
il fratello di quest'ultimo Emanuele, si era molto infuriato e si era direttamente
recato da PALAZZOLO Vito per contestargli l'omicidio del suo stretto congiunto,
raccontandogli che lui stesso era stato convocato a Palermo da GRECO Michele
che gli aveva dato l'ordine di diffondere presso gli uomini d’onore
della famiglia di Cinisi i mandati ad uccidere deliberati dalla commissione,
facendo riferimento ai mandati di cui ho sopra parlato. Il PALAZZOLO, per
tutta risposta, disse al BADALAMENTI Emanuele che era tardi per lamentarsi
e che avrebbe fatto meglio ad andare da lui al tempo in cui gli era stato
conferito quell'incarico dal GRECO, così evitando spargimenti di
sangue.
Come
ho già detto, del conferimento di tali mandati ci informò
anche BADALAMENTI Salvatore che, dopo aver ricevuto quello di uccidere
il Natale, si recò direttamente da BADALAMENTI Gaetano raccontandogli
dell'incarico ricevuto. In particolare, ricordo che il Salvatore raccontò
a Tano che dopo aver ricevuto il mandato finse di accettarlo, posticipando
con scuse varie l'esecuzione dell'omicidio , a causa di ciò egli
venne convocato da D'ANNA Girolamo che lo rimproverò del tempo perduto
invitandolo, al contempo, ad eseguire l'ordine ricevuto.”.
In
pratica, BADALAMENTI Salvatore nella circostanza “faceva il doppio gioco
nel senso che pur essendo rimasto molto vicino a BADALAMENTI Gaetano aveva
fatto credere ai corleonesi di essere passato dalla loro parte, ma continuava
in verità a frequentare di nascosto gli uomini più vicini
al Gaetano; al punto che, dopo gli eventi di cui si tratta, egli rimase
a lungo nascosto nella zona di Cinisi e poi emigrò negli Stati Uniti.
Ritengo che i corleonesi non erano del tutto convinti della fedeltà
di Salvatore e che il conferimento del mandato ad uccidere in verità
costituiva una prova della sua affidabilità”.
Ed
un altro a fare questo doppio gioco, evidentemente, era, secondo
l’assunto del collaborante, anche BADALAMENTI Emanuele dal quale sarebbe
venuta la soffiata sui mandati di morte della Commissione istigata da Totò
RIINA. E in effetti, per BADALAMENTI Emanuele, DI CARLO Francesco ha parole
di profondo disprezzo, accusandolo di aver tenuto una condotta ambigua
e di aver preferito alla fine passare dalla parte dei vincenti e così
salvarsi la pelle. Ma non sarebbe stato il solo a farlo, in quel periodo
convulso di tragedie e tradimenti, in cui la famiglia mafiosa di Cinisi
è squassata al suo interno da divisioni e defezioni, repentini passaggi
di campo e più lente e striscianti collusioni e trame sotterranee
ordite e alimentate dagli uomini d’onore anche di altre famiglie che agiscono
per conto di RIINA. Questo il quadro realistico che emerge dal racconto
di PALAZZOLO Salvatore non meno che dalle amara dichiarazioni sul punto
rese da DI CARLO Francesco, a proposito del tradimento di DI TRAPANI Francesco,
altro ex fedelissimo di Gaetano BADALAMENTI: “DI TRAPANI è stato
uno dei primi che ha voltato le spalle a BADALAMENTI. Essendo imparentato
con i MADONIA di Resuttana è stato uno dei primi a voltare le spalle.
Ha voltato tanto le spalle che ha fatto uccidere pure pure il genero che
era un RIMI, il padre proprio dei propri nipotini di Francesco DI TRAPANI.
Purtroppo, in quella situazione volta spalle, chi è diventato caino,
ha continuato a vivere, chi diventava giuda continuava a vivere o stare
in famiglia…”(cfr. verbale di udienza 27.11.96, proc. Maxi-quater,
f. 90 vol. 10).
D’altra
parte, è significativo che, secondo quanto rivelato dal collaborante
PALAZZOLO Salvatore, i mandati di morte deliberati dalla Commissione fossero
stati conferiti, tra gli altri, al DI TRAPANI, che conservava un rapporto
privilegiatocon i MADONIA di Resuttana,
famiglia fedelissima ai corleonesi e facente ancora parte, all’epoca, del
mandamento di Partanna Mondello, retto da Rosario RICCOBONO. Da altra fonte,
infatti, viene la conferma che quello era un canale praticabile dai corleonesi
(con buone probabilità di successo) per tentare di indurre al tradimento
alcuni degli uomini d’onore più vicini a Gaetano BADALAMENTI.
Invero,
con lo stesso RICCOBONO, era intimo anche BADALAMENTI Antonino, come ha
dichiarato MUTOLO Gaspare nel rammentare il periodo in cui fu ospitato
a Cinisi proprio da Nino BADALAMENTI. E MUTOLO ricorda altresì che
anche Emanuele aveva rapporti di frequentazione, insieme al fratello Antonino,
con Rosario RICCOBONO, quando questi investì Antonino dei mandati
emessi dalla Commissione. E anche Emanuele avrebbe dovuto fare la stessa
fine del fratello, quando i corleonesi percepirono che non aveva voluto
mandare a effetto quell’incarico. Invece, per ragioni imprecisate ma che
DI CARLO ritiene di poter individuare in un definitivo passaggio dalla
parte dei vincenti, BADALAMENTI Emanuele non venne ucciso. In pratica,
BADALAMENTI Antonino pagò con la vita il suo rifiuto di macchiarsi
del sangue di suo cugino, “mentre i fratelli, hanno continuato ad essere
filo corleonesi e sono vivi, Manuele e l’altro.”(Cfr. DI CARLO, loc.
ult.cit., f. 89).
Non
è superfluo a questo punto rammentare che, oltre agli omicidi già
menzionati e sui quali si è fatta piena luce (come quelli di BADALAMENTI
Antonino, BADALAMENTI Salvatore, BADALAMENTI Agostino, BADALAMENTI Natale,
BADALAMENTI Silvio) numerosi altri parenti di Gaetano BADALAMENTI, o persone
a lui fedeli o vicine, cadono a Cinisi, tra il 1981 e il 1983, sotto i
colpi dell’offensiva scatenata dai corleonesi: almeno secondo le ricostruzioni
desumibili dalle rivelazioni dei pentiti che in più di un caso si
incrociano con quelle ipotizzate dagli Inquirenti già nell’immediatezza
dei fatti. (V. anche le cronache giudiziarie dell’epoca, contenuti negli
articoli estratti dalla stampa locale e raccolti nel memoriale a cura del
Centro IMPASTATO, con particolare riguardo al Dossier sulla “Guerra
di mafia a Cinisi”.)
Così,
tre giorni dopo l’uccisione di Nino BADALAMENTI, è la volta di Luigi
IMPASTATO, figlio di Giacomo, nonché cugino di Peppino IMPASTATO.
Padre e figlio gestivano una cava di pietra tra Carini e Montelepre, ed
erano ritenuti organici alla famiglia di Cinisi e particolarmente vicini
a Gaetano BADALAMENTI (cfr. CALDERONE Antonino). Anche su causale e mandanti
questo omicidio è stata fatta luce grazie all’apporto decisivo delle
rivelazioni di PALAZZOLO Salvatore, il quale ha chiarito come Luigi IMPASTATO
curasse gli interessi del BADALAMENTI nell’edilizia. E in effetti si è
accertato che la vittima operava in tale settore (v. pag. 113 della sentenza
RIINA+7).
D’altra
parte, la perizia balistica comparativa consentì di appurare il
revolver impiegato per questo omicidio si identifica con l’arma utilizzata
per l’uccisione di BADALAMENTI Antonino e di GALLINA Stefano, boss di Villagrazia
di Carini, ritenuto anche lui vicino a Don Tano, e ucciso a sua volta il
2.10.81.
Parimenti
vicino a Gaetano BADALAMENTI era ritenuto anche il patriarca di Castellammare,
Nino BUCCELLATO, assassinato il giorno prima: era genero di Vincenzo RIMI
e cognato di Gaetano BADALAMENTI.
Il
1981 si chiude con l’assassinio (a colpi di lupara e cal. 38) di Giuseppe
FINAZZO, inteso “Parrineddu”, sui cui legami con il BADALAMENTI
si sofferma il rapporto giudiziario già citato a firma del Cap.
ARENA. Lo stesso BADALAMENTI, neol corso di uno dei suoi interrogatori,
ha cercato di minimizzare tali rapporti, ma non ha ptuto negare che il
FINAZZO era in rapporti d’affari – e societari - con sua sorella, della
quale a sua volta il BADALAMENTI curava gli interessi.
Il
15.01.82 viene assassinato un altro nipote di Gaetano BADALAMENTI: Giacomo
IMPASTATO, detto Jack, sposato con una figlia di Vito BADALAMENTI, fratello
di Gaetano. Aveva interessi lavorativi comuni con il figlio maggiore di
Gaetano BADALAMENTI. (Il titolo del Giornale di Sicilia del 16.01.82 lo
indica come nipote dell’inafferrabile BADALAMENTI, alludendo al fatto che
il boss di Cinisi, braccato da chi stava sterminando i suoi fedelissimi,
aveva da tempo fatto perdere le tracce di sé).
Il
4.12.82 è la volta di Leonardo GALANTE, originario di Castellammare
del Golfo, ma cognato di Gaetano BADALAMENTI. E il 19.10.82 viene ucciso
il già citato Salvatore BADALAMENTI, figlio di Nino.
Infine,
nel 1983 si registra, oltre agli omicidi già menzionati di Silvio
BADALAMENTI (nipote ex fratre di G.B.) il 2.06.83, e di Natale BADALAMENTI,
il 21.11.83, anche l’uccisione, il 3.12.83, di Pasquale COTTONE, ritenuto
(dagli Inquirenti) vicino a Gaetano BADALAMENTI ed effettivamente indicato
come tale dal collaborante PALAZZOLO Salvatore.
[Questi
ascrive invece al tentativo di reazione armata degli affiliati alla famiglia
di Cinisi ancora fedeli a Don Tano altri delitti, rimasti impuniti, commessi
a Cinisi e segnatamente quelli in danno di MAZZOLA Salvatore, ucciso il
15.11.83 (ma era stato già vittima di un attentato in precedenza),
PALAZZOLO Giacomo (23.11.83) e anche MUNACO’ Saverio (4.12.83), che la
cronaca giudiziaria dell’epoca indicava invece come uno dei “soldati
di Don Tano”.
Per
questi delitti, e sulla base delle circostanziate dichiarazioni auto ed
etero-accusatorie di PALAZZOLO Salvatore, sono stati rinviati a giudizio
sia BADALAMENTI Gaetano che l’odierno imputato (oltre agli altri soggetti
chiamati in correità dal PALAZZOLO), entrambi nella qualità
di mandanti].
Certo
è che la determinazione e la ferocia nel portare a termine questa
campagna di sterminio è lamigliore
riprova di quanto integro e temuto fosse ancora il potere di fatto, la
capacità di influenza e l’ascendente di Gaetano BADALAMENTI all’interno
dell’organizzazione Cosa Nostra, nonostante che egli ne fosse stato già
espulso. Né può ravvisarsi in quella strategia alcun contrasto
logico con detta espulsione, costruendo essa anzi un riscontro obbiettivo
alle convergenti rivelazioni dei collaboratori che attribuiscono allo stesso
BADALAMENTI velleità e propositi di rivincita e di riscossa, nonché
un piano preciso per ricucire o tessere vecchie e nuove alleanze per contrastare
l’egemonia dei corleonesi.
BUSCETTA,
ha rivelato di essere stato contatto in Brasile dal BADALAMENTI che gli
confidò il proposito di organizzare una riscossa armataricompattando
le fila delle cosche perdenti e degli uomini d’onore scampati all’offensiva
dei corleonesi. (“Quando io ero già in Brasile, fu lui infatti
a venirmi a trovare, invitandomi a tornare a Palermo e dare il mio contributo,
che lui stesso riteneva di grandissima importanza, contro i corleonesi”).
Ma numerosi altri collaboratori hanno reso dichiarazioni analoghe. Tra
gli altri, in particolare, DI CARLO Francesco e, per primo, PALAZZOLO Salvatore
(Dal verbale di interrogatorio sopra riportato del 3.11.93: “Intorno
agli anni '80-81, i corleonesi hanno avuto la certezza che il gruppo vicino
al vecchio capo-famiglia, intendeva organizzare una reazione contro di
loro. Tali notizie, verosimilmente, sono state acquisite da RIINA e dai
suoi fedeli, grazie alla singolare posizione rivestita da DI TRAPANI Ciccio
all'interno della famiglia di Cinisi).
Ma
anche CANCEMI Salvatore, già reggente della famiglia di Porta Nuova,
riferendo delle ragioni che portarono all’espulsione di Gaetano BADALAMENTI
– che indica anche lui nell’essere il boss di Cinisi ritenuto responsabile
dell’omicidio di un certo Ciccio MADONIA di Caltanissetta – ricorda che
il BADALAMENTI, che “aveva vent’anni che comandava in Sicilia”,
non si era rassegnato ad essere “messo fuori famiglia”; e quindi
“lui diciamo, sempre di nascosto con quelle sue fedelissime di Stefano
BONTADE, INZERILLO, RICCOBONO continuava….”. IL BADALAMENTI avrebbe
quindi partecipato ad un complotto ordito contro RIINA Salvatore per eliminarlo
e arrestare l’avanzata dei corleonesi(cfr. esame dibattimentale del 5.05.94,,
pagg.65-66 della sentenza RIINA+7).
Sul
punto, il CANCEMI è riscontrato da MARINO MANNOIA, che di quel complotto
apprese direttamente da uno dei suoi artefici, e cioè da Stefano
BONTADE, suo capo famiglia e referente diretto. (V. infra).
D’altra
parte si è accertato che, anche dopo la sua espulsione e almeno
fino al 1981-82, Gaetano BADALAMENTI conservava intatta la sua rete di
contatti, appoggi e consensi con e tra esponenti di spicco dell’associazione,
e, negli ambienti di Cosa Nostra, era accreditato di rapporti privilegiati
con personaggi influenti delle Istituzioni.
Spiega
al riguardo il DI CARLO. “Certo, uno che esce fuori famiglia, non ha
più potere, non può avere più rapporti con persone
di Cosa Nostra. Che poi qualche volta si hanno messo lo stesso, per come
ho fatto io. Dipende come è considerato nell’ambito di Cosa nostra,
e noi sappiamo Gaetano BADALAMENTI aveva un’alta considerazione. Come me
ha potuto avere qualche rapporto, come Gaetano BADALAMENTI ha avuto qualche
rapporto. Infatti, sono venuti alla luce dei rapporti che lui continuava
ad avere con Stefano BONTADE e con qualche altro, e poi addirittura in
Brasile, l’ha avuto con BUSCETTA”.(cfr. dichiarazioni raccolte nel
maxi-quater).
E
lo stesso BUSCETTA lo ha confermato più volte: “I cugini SALVO,
Stefano BONTADE, Salvatore INZERILLO, il dottore BARBACCIA non interruppero
mai i contatti con Gaetano BADALAMENTI. Dico mai, anche se questo poteva
costargli la vita, perché prima di ogni cosa, ritenevano ingiusta
l’espulsione di Gaetano BADALAMENTI; secondo: perché BADALAMENTI
sapeva ancora mantenere un certo contegno di carisma che a BONTADE faceva
comodo. Quindi i rapporti non si sono mai persi. Anche io stesso, attraverso
il dottor BARBACCIA, ero in contatto con BADALAMENTI, dove io gli dissi
che lui, da quel momento in poi che era stato espulso, non doveva dimenticarsi
che io mi sentivo al suo fianco”. Ed ancora, ribadisce che i rapporti
predetti “Continuarono, anche se in gran segreto, ma continuarono sempre.
Io, quando ritornai a Palermo nel 1980, io non mi sono incontrato con BADALAMENTI
per ovvi motivi, io ero latitante e non potevo andare nei posti dove era
lui, però attraverso BONTADE, io sapevo dei continui contatti che
avevano BONTADE e INZERILLO stesso, e siamo nel 1980”. (v. le conformi
dichiarazioni, anche sul ruolo del dottore BARBACCIA, del collaborante
PALAZZOLO Salvatore).
Una
testimonianza significativa del persistere, almeno fino alla definitiva
presa di potere dei corleonesi, di contatti e legami di G.B. con esponenti
di spicco anche di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, come
la ndrangheta calabrese, a riprova del carisma personale e del ruolo di
vertice propri del boss di Cinisi, viene dalle dichiarazioni di Gaetano
COSTA, uno dei pochi collaboratori di Giustizia che provengono dalle fila
di quell’organizzazione.
Questi
ha dichiarato che “Fino ai primi anni ‘80, e cioè fino alla definitiva
presa di potere dei corleonesi di Salvatore RIINA,
esistevano strettissimi contatti tra Gaetano BADALAMENTI,
Saro RICCOBONO
e Stefano BONTATE,
da un lato, e Giuseppe PIROMALLI,
Peppe PESCE
da Rosarno (RC), Giuseppe MANCUSO
da Limbadi (CZ), Franco MUTO
da Cetraro (CS) e Francesco ALBANESE
da Cittanova (RC), dall’altro, i quali rappresentavano i maggiori esponenti
della ‘ndrangheta calabrese anche se al PIROMALLI veniva riconosciuta una
maggiore autorità.
Dopo
l’avvento dei corleonesi i rapporti tra Cosa Nostra e i suddetti esponenti
della ‘ndrangheta, per un certo periodo, vennero interrotti e ripresero
invece, intorno al 1983 - 1984, credo anche grazie all’intervento di Mariano
AGATE
che, a causa della sua attività imprenditoriale, era legato a Franco
MUTO..”.(Cfr.
verbale di interrogatorio del 25.07.1994).
Da
qui la decisione della Commissione, ormai egemonizzata da Totò RIINA,
di mettere in atto, nel quadro della guerra di mafia esplosa contro lo
schieramento che faceva capo a BONTADE, INZERILLO e (almeno prima della
sua espulsione) allo stesso BADALAMENTI, una vera e propria campagna di
sterminio ai danni dei fedelissimi di quest’ultimo. E ad innescare la decisione,
secondo la dettagliata ricostruzione offerta dal MUTOLO (e riscontrata
dalle rivelazioni di MANNOIA, DI CARLO e numerosi altri collaboratori)
sarebbe stato il tradimento consumato da persone affiliate al clan BADALAMENTI,
che avrebbero informato i corleonesi dei suoi piani di riscossa:
“…in
questa famiglia di Cinisi,…..si son trovati questi, la maggior parte tutti
in disgrazia, diciamo, questi BADALAMENTI, non tanto, diciamo, perché
il BADALAMENTI era stato posto fuori famiglia, perché se ne era
andato, ma perché c’era qualcuno della sua famiglia di Cinisi, però
non un BADALAMENTI, che dava delle notizie in cui, diciamo, il BADALAMENTI
cercava di organizzare di fare qualche discorso con altri personaggi che
si erano allontanati, per motivi di preoccupazioni”.
Il
collaborante indica in Francesco DI TRAPANI il presunto traditore, precisando
di avere personalmente assisito “diverse discussioni” con questo
DI TRAPANI, che pure “allora era la persona, l’autista fidato di Gaetano
BADALAMENTI, più, addirittura si chiamavano “parrino” e “figlioccio”;
cioè c’era un rispetto enorme”. E riconduce la possibile origine
del tradimento al legame perdurante tra i DI TRAPANI e la famiglia dei
MADONIA di Resuttana, nonostante alcuni burrascosi trascorsi che avevano
indotto i DI TAPANI a trasferirsi a Cinisi. E, come si è già
visto, proprio Francesco DI TRAPANI è indicato da DI CARLO e da
PALAZZOLO Salvatore come uno dei primi affiliati, un tempo fedelissimi
a Gaetano BADALAMENTI, che gli voltarono le spalle, passando dalla parte
della cosca avversa dei corleonesi, quando anche a Cinisi esplose la guerra
di mafia.
Sul
contesto in cui matura la decisione di uccidere Gaetano BADALAMENTI e di
fare terra bruciata intorno a lui si è soffermato anche MARINO MANNOIA:
“Dopo
la morte di BONTADE, dopo la morte di INZERILLO ci vene comunicato che
la commissione aveva deliberato che tutti coloro che erano coinvolti in
quel programma di rivolta da parte di BONTADE e di INZERILLO, comunque,
che volevano porre fine a questo potere dei corleonesi, che in ogni modo
hanno avuto la peggio, appunto con l’uccisione del BONTADE e INZERILLO
che erano i promotori, la commissione deliberò che tutti coloro
che erano vicino al BONTADE, vicino a INZERILLO e, comunque, coinvolti
direttamente con loro in quel piano di essere ricercati e di essere eliminati
in qualsiasi momento…”.
Quanto
al territorio di Cinisi, il collaborante ricorda che Gaetano BADALAMENTI
era stato espulso nel 1978 (e così critica la decisione della commissione:
“..è stato veramente uno sbaglio da parte della commissione mettere
fuori famiglia e espellere, comunque, il BADALAMENTI un uomo che aveva
50 anni di esperienza di “Cosa Nostra”), ma non era scappato,
sottintendendo che era ancora tanto forte, nel suo territorio, da non essere
stato costretto a darsi alla fuga: “Quindi, il BADALAMENTI certamente
era una persona che era temuta, special modo quando avviene la morte e
la guerra di Cosa Nostra dove viene ucciso BONTADE e INZERILLO. Il BADALAMENTI
era molto amico del BONTADE, era molto amico dei RIMI, era molto amico
anche del SALAMONE; quindi, anche il BADALAMENTI rientra, lui e i componenti
della sua famiglia, o comunque i suoi affiliati, parenti e amici….in quella
campagna di sterminio che era stata decretata dai corleonesi e comunque
dai componenti di quella commissione che avevano prevalso…..”.(cfr.
MANNOIA, loc.ult.cit. pag. 85).
Ribadisce
che “Sino a quando è vivo Stefano BONTADE, INZERILLO, il RIINA
e tanti altri, si rispettava quell’ordine della Commissione di avere espulso
BADALAMENTI ma quindi di lasciarlo in vita; ma quando poi succede la guerra
di Cosa Nostra e viene ammazzato BONTADE, INZERILLO e tanti altri, naturalmente
il pensiero dei corleonesi va accentrato su di lui perché è
una persona da eliminare”.
E
precisa poi che quello sterminio si inquadrava nel disegno più complessivo
di colpire anche persone innocenti, cioè estranee al presunto complotto
ordito contro RIINA, “come parenti e amici, per fare terra bruciata
nel territorio, per togliere qualsiasi possibilità di rientro a
quelle persone scappate”.
Questo
concetto della necessità di fare terra bruciata intorno a
Gaetano BAALAMENTI ricorre anche in un passaggio delle dichiarazioni rese
da Tommaso BUSCETTA nel processo Maxi-quater, laddove asserisce che la
finalità ultima dello sterminio messo in atto dai corleonesi di
Totò RIINA, in particolare dopo l’uccisione di Stefano BONTADE (che
BUSCETTA indica come “il baluardo più grave per il resto dei
signori della commissione”) era appunto quello di “fare terra bruciata
a chi potesse un giorno ritornare a far valere la sua parola, far valere
la sua forza……”(cfr. pag. 50 della sentenza RIINA+7). Ma ricorre altresì
nelle rivelazioni di altri ex uomini d’onore che da epoca molto più
recente hanno intrapreso la strada della collaborazione con la Giustizia
e che provengono da altre famiglie o addirittura da altre province mafiose,
a riprova delle dimensioni assunte da quel conflitto. Rivelazioni che chiariscono
e confermano oltretutto appartenenze e affiliazioni agli opposti schieramenti
di alcuni dei principali protagonisti (e vittime).
Così
ONORATO Francesco, già reggente della famiglia di Partanna-Mondello,
riscontrando BUSCETTA sul rilievo strategico dell’omicidio di Stefano BONTADE,
ha dichiarato:
“Sono stato affiliato aCosa Nostra nel novembre del1980 ed il giorno stesso della cerimonia di iniziazione sono stato messo al corrente che in quel periodo bisognavastare attenti perché vi erano tensioni fra le diverse famiglie.
Mi
è stato, in particolare, riferito che era in corso una guerra di
mafia (e mi è stato detto di stare attenti ai c.d. corleonesi, e
cioè a GAMBINO Giacomo Giuseppe, MADONIA Francesco, MADONIA Antonino,
chiarisce l’ONORATO nel corso della verbalizzazione riassuntiva).
All’epoca
capo famiglia e capo-mandamento della mia famiglia era RICCOBONO Rosario
e sottocapo era MICALIZZI Salvatore ed erano questi due uomini d’onore
i miei interlocutori.
Ero
in particolare molto vicino al MICALIZZI.
Quando
venne ucciso il BONTATE Stefano, il RICCOBONO Rosario ed il MICALIZZI Salvatore
si preoccuparono ancora di più.
E
in sede di verbalizzazione riassuntiva ne indica il motivo nel fatto che
“erano stati molto vicini al predetto BONTATE e così anche all’INZERILLO
Salvatore ed al BADALAMENTI Gaetano”(cfr.
verbale di interrogatorio in atti, del 23.01.97).
Gli
fa eco Vincenzo SINACORI, già reggente del mandamento di Mazara
del Vallo, il quale, nel riferire di una serie di omicidi commessi in territorio
di Alcamo nei primi anni ’80 (e altri episodi delittuosi scaturiti dalle
dichiarazioni di un altro collaboratore di Giustizia, PATTI Antonino),
dichiara:
“Si
tratta di fatti che sono maturati nel corso della guerra di mafia di quegli
anni tra i corleonesi e il gruppo facente capo a BONTADE, INZERILLO e BADALAMENTI.
Per come ho appreso negli anni, e cioè dopo la mia affiliazione in Cosa Nostra, fu il gruppo dei palermitani facenti capo a Stefano BONTADE che decise di muovere guerra ai corleonesi che in verità erano già ai vertici di Cosa Nostra sin dagli anni 60 e cioè dopo la guerra vinta a Corleone. Dietro a Michele GRECO, capo della regionale, c’erano i corleonesi e furono costoro a subire l’attacco del gruppo di BONTADE che intendeva scalzarli dai vertici di Cosa Nostra; la guerra degli anni 80 quindi vede i corleonesi in posizione di difesa. Nella provincia di Trapani i corleonesi erano rappresentati da Mariano AGATE e da MESSINA DENARO Francesco i quali divennero, all’inizio della guerra di mafia, i primi obbiettivi da colpire; per converso il gruppo di BONTADE aveva come suoi referenti nella provincia di Trapani la famiglia RIMI di Alcamo. Le prime vittime della fazione corleonese furono Calogero LA COLLA e il padre di Vincenzo MILAZZO entrambi di Alcamo; seguì quindi la reazione dei corleonesi che provocò moltissime vittime anche nella provincia di Trapani. Per quello che mi è stato riferito, bisognava annientare non solo la famiglia dei RIMI ma anche tutti coloro che in qualsiasi modo davano loro un appoggio”. (Cfr. verbale di interrogarono del 23.12.96)
…
Ancor
più centrate sui retroscena dell’offensiva scatenata contro il clan
BADLAMENTI le dichiarazioni di PATTI Antonino, già uomo d’onore
della famiglia mafiosa di Marsala. Questi, riferendo dell’omicidio di Silvio
BADALAMENTI – nipote di Gaetano, che lavorava all’esattoria comunale di
Marsale e venne assassinato il 2.06.83 – ha dichiarato che:
“Nei
primi anni ‘80, tra il 1981-1983 non saprei essere più preciso,
MILAZZO Vincenzo venne a Marsala da D’AMICO Vincenzo e gli comunicò
che era stata presa la decisione di uccidere il nipote di BADALAMENTI Gaetano
che all’epoca lavorava a Marsala.
Non
conosco di preciso le ragioni per le quali fu decretata la morte del BADALAMENTI,
ma di certo posso dire che l’omicidio in questione, cui io stesso ho partecipato,
si iscrive perfettamente nella logica che condusse i corleonesi a portare
a compimento la c.d. guerra di mafia degli anni ‘80.
Si
sapeva in “famiglia” che bisognava fare “terra bruciata” attorno ai parenti
dei BADALAMENTI così come attorno ai RIMI di Alcamo, nel senso che
tutti costoro dovevano essere sterminati..”.
(Cfr. verbale di interrogatorio del 5.07.95).
Sui
legami tra Gaetano BADALAMENTI e i RIMI di Alcamo, nel senso che essi andavano
ben oltre il mero vincolo di parentela, hanno reso circostanziate e convergenti
dichiarazioni DI CARLO e PALAZZOLO Salvatore. Ma lo stesso PATTI Antonino
ha chiarito la contiguità delle due famiglie (i RIMI e i BADALAMENTI)
e le alleanze nel panorama degli schieramenti che si contrapponevano agli
inizi degli anni ’80: in particolare, i RIMIdi
Alcamo “erano in guerra con Vincenzo MILAZZO a cui avevano ammazzato
il padre, credo in Toscana; i RIMI, inoltre erano imparentati con i BADALAMENTI,
e questi ultimi a loro volta erano alleati con Stefano BONTADE di Palermo;
c’era in pratica un collegamento che partiva da Palermo, scendeva attraverso
Cinisi ed Alcamo, a Trapano e a Marsala; a Trapani c’era Totò MINORE,
ad Alcamo i RIMI e a Marsala Michele BARRACO, che era addirittura capo
mandamento”. (Cfr. verbale di interrogatorio del 1°.09.95).
Orbene,
le rivelazioni dei pentiti sui retroscena della c.d. guerra di mafia
che anche a Cinisi divampa tra il 1981 e il 1983, con il crudo corredo
di dati sul numero e la sequenza degli omicidi, nonché sull’identità
delle vittime, offrono una messe di spunti ed elementi che confermano e
confortano l’attendibilità di PALAZZOLO Salvatore, almeno per quanto
concerne lo spessore e l’affidabilità della conoscenza che questo
collaboratore di Giustizia mostra di possedere in ordine a personaggi e
vicende della famiglia di Cinisi, con riferimento ad un periodo
particolarmente confuso e tormentato della storia di questo sodalizio mafioso.
Ma
soprattutto quelle rivelazioni comprovano che, dopo e nonostante l’espulsione
da Cosa Nostra e a distanza di alcuni anni dall’omicidio IMPASTATO, Gaetano
BADALAMENTI conservava pressoché intatto il proprio potere, almeno
nel suo territorio, o comunque gli veniva attribuito un carisma e una capacità
di influenza all’interno dell’organizzazione tali da costituire una seria
minaccia per lo schieramento vincente che faceva capo a Totò RIINA.
D’altra
parte, tutti i collaboratori di Giustizia che ne hanno riferito, concordano
nell’indicare il 1978 come l’anno in cui si verificò l’espulsione
del BADALAMENTI da Cosa Nostra. E i precisi riferimenti temporali contenuti
nelle dichiarazioni di alcuni di loro (e segnatamente: MARINO MANNOIA,
MUTOLO Gaspare, DI CARLO Francesco, BUSCETTA e CALDERONE) consentono di
datare con più precisione tale evento ad un’epoca sì prossima,
ma successiva all’omicidio IMPASTATO.
Particolarmente
significativa al riguardo la dichiarazione di MARINO MANNOIA. Questi non
sa nulla dell’omicidio IMPASTATO. Ma quando l’A.G. procedente, nel tentativo
di sollecitare i suoi ricordi, gliene rammentata la data, egli, pur ribadendo
di non saperne nulla, spontaneamente aggiunge di essere certo che a quell’epoca
Gaetano BADALAMENTI era ancora capo incontrastato del mandamento di Cinisi,
anzi Capo della Commissione provinciale: “In ordine all’omicidio di IMPASTATO
Giuseppe, che la S.V. mi dice avvenuto il 9.05.1978, non ho elementi utili
da fornire alla Giustizia. All’epoca,comunque, Gaetano BADALAMENTI era
ancora Capo Commissione”. (Cfr. verbale di interrogatorio del 26.01.90,
f. 2 vol. 2, p.I).
Gli
fa eco MUTOLO Gaspare, con una dichiarazione molto più circostanziata.
Egli è informato dei motivi per cui fu ucciso l’IMPASTATO (e per
ordine di chi: v. infra); e a specifica domanda circa l’epoca in cui
BADALAMENTI fu posato da Capo della Commissione, risponde: “Guardi,
io mi ricordo perfettamente che è stato nell’estate del 78, mi ricordo
che ero, io, in infermeria con Michele MICALIZZI, con Gaetano FIDANZATI
ed altri c’era anche un certo Salvatore CUCUZZA che ora l’hanno arrestato
di recente e mi ricordo c’era anche Giuseppe MADONIA e mi ricordo che arrivò
la notizia, insomma questa notizia per noi così clamorosa, diciamo,
che era stato messo fuori famiglia Gaetano BADALAMENTI, insomma.”. (Cfr.
verbale di interrogatorio del 25.05.96, f. 13, vol. 2).
Ora,
se il ricordo di MUTOLO è esatto, non v’è dubbio che l’evento
in questione doveva essersi verificato poco prima che la notizia circolasse
tra gli altri uomini d’onore, compresi quelli detenuti, essendo di vitale
importanza che si sapesse tempestivamente della condizione di espulso o
posato di un affiliato a Cosa Nostra: per non esporre gli altri uomini
d’onore al rischio di metterlo a parte di notizie riservate o di violare
inconsapevolmente le regole dell’organizzazione, continuando ad avere rapporti
che quelle regole vietavano categoricamente (V. in proposito dichiarazioni
di BUSCETTA, CANCEMI e DI CARLO, nonché dello stesso MUTOLO: “Era
necessario che la notizia riguardante la sospensione o l’estromissione
da Cosa Nostra di un uomo d’onore circolasse rapidamente fra gli uomini
d’onore, perché, in caso contrario, gli stessi avrebbero potuto
continuare, in buona fede, a fornire notizie al soggetto sottoposto a tale
sospensione”. Cfr. verbale di interrogatorio di MUTOLO Gaspare del
6.10.95, f. 165 vol. 8).
E
sulla tempestività con cui pervenne la notizia dell’estromissione
del BADALAMENTI, il MUTOLO non ha dubbi: “io mi ricordo, cioè,
quando hanno messo fuori famiglia a Gaetano BADLAMENTI, va bene, ci arrivò
completamente la notizia l’indomani all’infermeria di Palermo a dire Gaetano
BADALAMENTI è fuori famiglia, cioè un personaggio importante
che veniva espulso…” (cfr. verbale di interrogatorio del 31.10.95,
f.179. vol. 8).
Peraltro,
già nel corso del primo interrogatorio in cui aveva sommariamente
riferito dell’omicidio IMPASTATO, lo stesso collaborante aveva puntualizzato
che “Si era in un periodo che a Cinisi e nel relativo mandamento nulla
si sarebbe potuto fare senza l’esplicito consenso di Gaetano Badalamenti”.
(Cfr. verbale di interrogatorio del 17.05.93).
A
sua volta, DI CARLO Francesco, che dei retroscena dell’omicidio IMPASTATO
è bene informato per averne appreso da alcuni dei diretti responsabili,
nell’interrogatorio del 13.02.97, a specifica domanda circa il ruolo che
Gaetano BADALAMENTI aveva nella famiglia di Cinisi all’epoca dell’omicidio
IMPASTATO, risponde: “Ma a quel periodo ancora era sia capofamiglia
e sia capomandamento, perché ancora faceva parte della commissione”.
E soggiunge: “Mi sembra poi, dopo poco tempo, è nato un altro
discorso e sia stato messo fuori Cosa Nostra, non fuori solo dei…come rappresentante
o commissione, ma fuori Cosa Nostra completamente” (cfr. verbale in
atti).
Nel
corso del successivo interrogatorio del 28.02.97, ha ribadito che all’epoca
dell’omicidio, il BADALAMENTI “era capo mandamento e capo famiglia,
ma dopo pochissimo tempo da quell’episodio, poi ci sono stati altri
episodi e cose, però non a Cinisi….episodi di Cosa Nostra, discussioni
di Cosa Nostra ed è stato messo fuori”.
Alla
richiesta del P.M. di precisare ancora questo punto, conferma. “Sì,
dopo poco tempo”.
Entrambi
gli interrogatori citati vertevano proprio sull’omicidio IMPASTATO. Ma
il ricordo del DI CARLO, quanto alla data in cui il BADALAMENTI fu estromesso
da Cosa Nostra, coincide sostanzialmente con quello di Tommaso BUSCETTA.
Questi
ha precisato che BADALAMENTI non faceva più parte della Commissione
dall’estate del 1978, così fornendo un puntuale riscontro alle
dichiarazioni di MANNOIA e ancor più a quelle di MUTOLO. (cfr. verbale
di interrogatorio del 20.11.92, f. 255, vol. 2 p.I). E lo ha ribadito in
un successivo interrogatorio che non verteva affatto sull’omicidio IMPASTATO,
bensì sulle manovre e le trame ordite dallo stesso BADALAMENTI per
ottenere l’annullamento delle condanne nei riguardi dei RIMI (Vincenzo
e Filippo) con cui era imparentato: “…per i motivi che ho spiegato in
precedenti interrogatori, BADALAMENTI Gaetano non rinunciò mai a
disinteressarsi della liberazione dei due RIMI da questo peso dell’ergastolo,
anche successivamente alla sua espulsione da Cosa Nostra dell’estate del
1978” (cfr. verbale di interrogatorio del 19.01.95, f. 289).
Il
diverso contesto in cui furono rese tali dichiarazioni dimostra che nessuna
sia pur involontaria suggestione circa possibili nessi con il coinvolgimento
di Gaetano BADALAMENTI nell’omicidio IMPASTATO può avere orientato
verso quell’epoca (e cioè l’estate del 1978), il ricordo del collaborante
circa la data di estromissione dello stesso BADALAMENTI.
Infine,
preziosi riferimenti temporali si ricavano anche dalle dichiarazioni di
CALDERONE Antonino, il quale viene a sapere dell’espulsione del BADALAMENTI
in occasione di una riunione e contestuale pranzo alla FAVARELLA, la tenuta
di campagna di Michele GRECO, nuovo capo della Commissione provinciale
di Cosa Nostra. Fu lo stesso GRECO a comunicarglielo.
Ora,
il collaborante colloca tale riunione nel Novembre del 1978 (cfr. verbale
di interrogatorio del 26.10.97, f.107, vol. 2, p. I). E anche in questo
caso deve ragionevolmente presumersi che l’evento non fosse di molto anteriore
alla diffusione della notizia in ambienti qualificati dell’organizzazione.
(Né
va trascurato il suggestivo percorso logico che induceva già il
Dott. Giovanni FALCONE – come rimarcato nella relazione in atti della Commissione
Anti-mafia – a collocare temporalmente l’espulsione del BADALAMENTI appunto
verso la fine del ’78 ovvero subito dopo l’uccisione di Giuseppe CALDERONE,
avvenuta il 30 Settembre 1978, ipotizzando una manovra a tenaglia dei corleonesi,
a partire dall’omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, già capo della
famiglia di Riesi, avvenuto il 30 Aprile 1978, per isolare e dividere BONTADE
e BADALAMENTI, evitando che potessero soccorrersi vicendevolmente: cfr.
pagg. 29 e 30 della Relazione in atti).
D’altra
parte, il territorio di Cinisi, fino al momento in cui la guerra di mafia
non divampa anche lì, e fatta eccezione proprio per l’omicidio IMPASTATO,
non era stato teatro di fatti di sangue. Lo ricorda lo stesso BADALAMENTI,
con malcelato orgoglio, sia pure per argomentarne, alla luce dei vantati
rapporti di parentele e di amicizia personale con gli IMPASTATO, l’assurdità
dell’accusa nei suoi confronti: “Se fosse vero che io sono stato il
capo mafia di Cinisi, dovrebbe pure essere ricordato che, fino all’uccisione
di Giuseppe IMPASTATO, non è accaduto nessun fatto di sangue a Cinisi,
per cui mi sembra veramente assurdo, oltre che ridicolo, che io avrei potuto
iniziare proprio con uno degli IMPASTATO”.
Ma
le cronache e i rapporti giudiziari dell’epoca già documentavano,
nelle zone circostanti, innumerevoli episodi di attentati (anche dinamitardi)
danneggiamenti e incendi a scopo estorsivo. Sicché il mancato verificarsi
a Cinisi di fatti di sangue ed episodi di violenza a cose e persone ben
poteva interpretarsi non già come indice di uno scarso radicamento
della criminalità organizzata, ma, al contrario, come manifestazione
di forza e compattezza del sodalizio mafioso locale ed effetto di una leadership
mafiosa forte e incontrastata.
L’uccisione
di Nino BADALAMENTI, che inaugura la campagna di sterminio ai danni del
clan BADALAMENTI, segna e rivela al contempo la rottura dei vecchi equilibri
mafiosi e il tentativo (riuscito) di detronizzare quella leadership.
E
in effetti, è proprio questo il quadro che emerge anche dai rapporti
giudiziari già citati, che vennero stilati in date di qualche anno
successive all’omicidio IMPASTATO, ma che fotografano, evidentemente sulla
base di risultanze autonomamente acquisite dalle Forze dell’Ordine molto
prima e quindi a prescindere dalle rivelazioni dei pentiti, una situazione
pregressa. E’ un quadro in cui particolare risalto viene dato infatti allo
scontro in atto tra il clan BADALAMENTI, considerato dominante fino ad
allora e, in taluno di quei rapporti, identificato con la c.d. mafia
tradizionale, e la cosca emergente dei corleonesi.
In
questi termini si esprime l’informativa riservata a firma del magg. SUBRANNI
e datata 27 Giugno 1979, laddove si indica senza perifrasi il BADALAMENTI
come il capo mafia di Cinisi.
Parimenti
nella proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale
nei riguardi dello stesso BADALAMENTI, datata 31 Agosto 1981, se ne ricostruisce
il progressivo consolidamento dei legami con organizzazioni internazionali
dedite al traffico di stupefacenti – quello stesso traffico per cui il
BADALAMENTI riporterà una pesante condanna in esito al processo
“Pizza Connection” – a partire dalla sua collocazione ai vertici della
mafia siciliana. E al contempo si ipotizza che l’improvviso eclissarsi
del boss di Cinisi possa essere dovuto all’inasprirsi di contrasti interni
per il predominio nel territorio.
L’evolvere
di tali contrasti in aperto conflitto tra due opposti schieramenti di cui
erano ormai note appartenenze e affiliazioni è poi oggetto del rapporto-denunzia
(per il reato di associazione mafiosa) dei Carabinieri di Partinico, datato
27 Novembre 1983, in cui si parla espressamente di un “clan emergente”,
facente capo a Bernardo PROVENZANO e Salvatore RIINA, contrapposto al “clan
BADALAMENTI”; e ivi Gaetano BADALAMENTI è denunciato per il
reato di associazione mafiosa con l’aggravante di esserne promotore e di
dirigerla.
Ma
addirittura emblematico delle confuse dinamiche criminali che agitano il
sistema dei rapporti mafiosi e scuotono i vecchi equilibri, facendo registrare
anche inopinati passaggi di campo, è il quadro descritto nel rapporto
giudiziario del 10 Febbraio 1982, a cura degli stessi Carabinieri di Partitico,
sull’omicidio di Giuseppe FINAZZO.
Oltre
a segnalarsi il legame organico della vittima con il clan BADALAMENTI e
i suoi personali rapporti di interesse e di affari con il boss di Cinisi,
si evidenziano ivi i contrasti sfociati in aperta rottura tra esponenti
di spicco della mafia locale, rivelati dal mutamento di assetti societari
e sedi aziendali. Ma soprattutto il rapporto offre un preciso riscontro
alle dichiarazioni dei collaboratori che hanno rivelato l’esistenza di
una consuetudine di rapporti di affari e cointeressenze tra Gaetano BADALAMENTI
e i principali esponenti di quello che sarebbe diventato lo schieramento
vincente nella guerra di mafia, nonché di legami fiduciari con emissari
o prestanome degli stessi, come Giuseppe MANDALARI e il Geom. LIPARI (v.
dichiarazioni, rispettivamente, di DI CARLO Francesco, sul MANDALARI; e
di SIINO Angelo, sul LIPARI).
In
particolare, si legge nel rapporto predetto:
“FINAZZO
Giuseppe, componente del clan mafioso capeggiato dal noto Gaetano BADALAMENTI,
era l’uomo di fiducia più vicino al capo. Tale asserto trova comprova
nel fatto che già in data 24.11.1977 la sede legale della S.I.F.A.C.
S.p.A. “Cava Calcarea”,sita in località
San Giovanni, agro di Cinisi, trasferiva la sede legale dalla via Serra
Di Falco nr. 149 di Palermo alla via S. Badalamentinr.
60 di Cinisi, abitazione di FINAZZO Emanuele, fratello di FINAZZO Giuseppe.
Infatti in via Serra di Falco nr. 149 all’epoca del trasferimento domciliava
MANDALARI Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.1933, ivi domiciliato, via
Serra di falco nr. 253, commercialista, appartenente al clan dei “ corleonesi”
e che fu oggetto di indagini in merito alla “anonima sequestri”, nonché
processato in data 8.05.1979 perché imputato di favoreggiamento
del luogotenente di LEGGIO Luciano, Salvatore RIINA.
I
compromessi equilibri con il gruppo dei corleonesi indussero pertanto BADALAMENTI
Gaetano e i suoi associati a salvaguardare la società S.I.F.A.C.,
trasferendo la sede della stessa dalle mani del commercialista amico dei
corleonesi, in casa propria, onde non pregiudicare una delle fonti di guadagno
della consorteria mafiosa BADALAMENTI.
Le
cennate vicissitudini della S.I.F.A.C. sono toccate anche alla società
SAZOI, sul cui conto appare utile interloquire.
La
SAZOIS.p.A. (società agricola
zootecnica industriale) sorse il 13.05.1974 e stabilì la sua sede
in via Sera di Falco nr. 149 di Palermo, sede anche della S.I.FA.C.
Azionisti
della SAZOI erano i fratelli BADALAMENTI Gaetano e Vito mentre presidente
il citato Giuseppe MANDALARI. Il 20.09.1978, la frattura con i corleonesi
era ormai evidente, la società:
-cambiava
denominazione, da “SAZOI” in “CAPOCABANA”;
-stabiliva
il nuovo oggetto sociale come segue: “COSTRUZIONE EDILE E STRADALE,
ACQUISTO DI TERRENO EDIFICABILE, ACQUISTO DI EDIFICI VECCHI DA DEMOLIRE
E RICOSTRUIRE, COMPRAVENDITA IMMOBILIARE, COMMERCIALIZZAZIONE DI OGNI PRODOTTO
PER L’EDILIZIA, LO SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA’ COMMERCIALE PER LA GESTIONE
DI ALBERGHI, STABILIMENTI BALNEARI, BAR, RISTORANTI ED IMPIANTI RICREATIVI
E SPORTIVI”,
-trasferiva
la sede dalla via Sera di Falco nr. 149 di Palermo, in Contrada Mansueto
di Capaci.
Rimanevano
invariati gli azionisti e la presidenza veniva assunta dallo stesso BADALAMENTI
Gaetano”.
E
su questo punto il rapporto conclude sottolineando che “attualmente
fra i sindaci del collegio sindacale della società figura RUFFINO
Maria Stella, moglie dell’ucciso FINAZZO Giuseppe, mentre scompare del
tutto MANDALARI Giuseppe”.
A
riprova poi del legame fiduciario tra la vittima e Gaetano BADALAMENTI,
del quale “curava gli interessi economici”, nel rapporto si evidenzia
ancora la circostanza che “don Tano, l’unico vero proprietario, non
figura tra gli azionisti della società S.I.F.A.C. S.p.A.”.
Orbene,
il miglior riscontro all’attendibilità di questi scenari – peraltro
ormai processualmente accertati anche in altri procedimenti definiti con
sentenze irrevocabili: v. sentenza RIINA+7 – viene proprio dalla sequenza
degli omicidi susseguitisi in quegli anni e dall’identità delle
vittime, nonché dal comportamento dello stesso BADALAMENTI. Questi,
infatti, scompare dalla circolazione e per sua stessa ammissione lascia
Cinisi e addirittura la Sicilia proprio nell’Agosto del 1981, sebbene,
come rimarcato nel rapporto allegato alla proposta di applicazione nei
suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
(che fu avanzata dal Questore di Palermo in data 31.08.81), non pendesse
sul suo capo né fosse alla vista alcun provvedimento restrittivo.
Del
tutto pretestuosa appare poi la giustificazione addotta al riguardo dal
BADALAMENTI nel suo interrogatorio di Philadelphia del Dicembre 1995. Egli
ha spiegato infatti di essersi sentito vittima di una sorta di persecuzione
giudiziaria alla quale volle sottrarsi riparando all’estero. (Ha dichiarato
di essersi recato a Nizza, dopo aver soggiornato per qualche tempo a Roma;
poi a Parigi e quindi in Brasile). Ma tale persecuzione si sarebbe concretata
in una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della suocera da parte
della Polizia, di cui il BADALAMENTI avrebbe appreso proprio nei giorni
in cui aveva fatto ritorno a Cinisi, dopo che il mandato di cattura emesso
contro di lui dal G.I. CHINNICI nel Maggio del 1980 (e nell’ambito del
procedimento a carico di SOLLENA+16 per traffico di stupefacenti), e a
cui si era sottratto restando latitante per circa un anno, era stato revocato.
In precedenza, era stato convocato due volte per accertamenti, prima dalla
Polizia e poi dai Carabinieri di Partitico: ma ciò a cavallo del
1980, e precisamente – assumendo come riferimento temporale l’uccisione
dell’On. MATTARELLA – alcuni mesi prima e qualche tempo dopo il Gennaio
del 1980. Decisamente troppo poco perché possa parlarsi, a fronte
dei suoi trascorsi giudiziari, di una persecuzione delle Forze di Polizia
tale da indurlo a riparare all’estero.
Può
dunque dirsi acclarato che all’epoca dell’omicidio IMPASTATO esisteva ed
operava anche a Cinisi un’agguerrita famiglia mafiosa, affiliata a Cosa
Nostra e retta da Gaetano BADALAMENTI, in quel momento ancora boss incontrastato
di quel territorio.
4.-
La disponibilità di esplosivi.
E’
emerso altresì che questo sodalizio criminale era in condizione
di procurarsi agevolmente l’esplosivo occorrente per eventuali attentati
dinamitardi, e segnatamente esplosivo del tipo di quello effettivamente
impiegato per far saltare in aria il corpo del povero IMPASTATO. Esistevano
infatti nei dintorni di Cinisi diverse cave tutte gestite o controllate
da parenti del BADALAMENTI (come i fratelli IMPASTATO, figli di dell’anziano
Giacomo, nonché cugini di Peppino) o persone a lui vicine come i
D’ANNA di Terrasini o i f.lli FINAZZO Giuseppe ed Emanuele (Questi ebbe
a dichiarare ai Carabinieri, nel corso degli accertamenti investigativi
seguiti all’omicidio, che suo fratello Giuseppe lo coadiuvava nella gestione
della cava, e tale gestione costituiva anzi la sua principale se non esclusiva
attività professionale: così si legge nel rapporto 10.02.82).
Alle
considerazioni già svolte in precedenza sul punto può qui
aggiungersi quanto è emerso dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori
di Giustizia che hanno riferito di due di queste cave.
Di
una cava di pietre sita tra Montelepre e Carini ha riferito il collaborante
FERRANTE Giovan Battista, precisando che apparteneva a tal IMPASTATO, che
aveva un braccio monco e due fratelli che si occupavano anche loro
della cava. Si riferisce evidentemente a Luigi IMPASTATO (figlio di Giacomo
ù sinnacheddu, e ucciso nel 1981), del quale si è
accertato che era persona di fiducia di Gaetano BADALAMENTI e ne curava
gli interessi economici nel settore dell’edilizia (v. sentenza RIINA+7,
pag.113 e segg.).
Anche
il collaborante CALDERONE Antonino conferma che Luigi IMPASTATO era un
uomo d’onore molto vicino a Gaetano BADALAMENTI – è indicato come
tale da DI CARLO Francesco e da PALAZZOLO Salvatore – e gestiva una cava
di pietrisco vicina ad un’altra cava cui era interessato Bernardo PROVENZANO.
Di tale cava gli consta personalmente: essa è situata lungo la statale
Palermo Cinisi precisamente sulla sinistra andando verso Cinisi. Tale cava
era gestita da una società di un certo FINAZZO e la contabilità
era affidata appunto ad un uomo di fiducia del PROVENZANO, tal Giuseppe
MANDALARI (cfr. CALDERONE, 26.10.87, f. 107, vol. 2 p.I).
Ebbene, l’essere il PROVENZANO interessato alla gestione di questa cava e per il tramite di quel MANDALARI - già condannato per associazione mafiosa - che è assurto agli onori delle cronache di mafia per essere il commercialista di Totò RIINA non stupisce né appare in contrasto con l’assunto di cui al rapporto giudiziario dei carabinieri sopra riportato a firma del Cap. ARENA secondo cui il FINAZZO era sostanzialmente un prestanome di Gaetano BADALAMENTI; e questi era il vero proprietario di fatto della S.I.F.A.C., ossia della società che gestiva la cava in oggetto. Ciò in considerazione della tortuosa evoluzione dei rapporti d’affari (e societari) inizialmente intercorrenti tra lo stesso BADALAMENTI ed esponenti di spicco del gruppo dei corleonesi (come Bernardo PROVENZANO), o loro emissari (come Giuseppe MANDALARI), descritto nel medesimo rapporto.
E
proprio sul conto del MANDALARI e dei suoi rapporti con i BADALAMENTI,
il collaboratore DI CARLO Francesco ha rivelato una serie di circostanze
che confortano la ricostruzione di cui al citato rapporto dei Carabinieri
di Partitico e l’arricchiscono di nuovi particolari.
Egli
riferisce di rapporti di frequentazione, in particolare, di Nino BADALAMENTI
con il MANDALARI, protrattisi almeno fino al periodo 1972/74:
“...A
parlarmi del MANDALARI ed a presentarmelo fu Nino BADALAMENTI, fratello
di Gaetano
BADALAMENTI, con il quale avevo un ottima frequentazione ed un solido rapporto
di amicizia.
Ho
seguito l’evoluzione economica del BADALAMENTI, il quale da modesto allevatore
divenne un ricco possidente, pur non chiedendo nulla in proposito avevo
modo di capire che esistevano fonti di ricchezza illecite di cui il BADALAMENTI
disponeva.
Il
BADALAMENTI mi disse che a gestire il suo denaro era il MANDALARI, attraverso
la costituzione e gestione di società, delle quali però non
conosco i nomi.
Con
il BADALAMENTI mi sono recato due volte nell’ufficio del MANDALARI, che
si trovava in via Serradifalco, al primo piano di uno stabile, in quelle
occasioni li ho sentiti fare riferimento a delle società, ma naturalmente
non ho prestato particolare attenzione ai discorsi dagli stessi fatti,
tali frequentazioni a cui mi riferiscono risalgono al periodo 1972/74.
Fu
lo stesso BADALAMENTI, come ho detto a riferirmi dell’impiego del MANDALARI
come gestore delle ricchezze di Cosa Nostra ed in particolare delle proprie.
Da
RIINA
stesso invece ho appreso dei rapporti che lo stesso aveva con il MANDALARI,
dello stesso il RIINA aveva grande considerazione e lo riteneva molto competente
in materia economica; del fatto che anche Bino PROVENZANO
si avvaleva fino ad un certo momento della competenza economica del MANDALARI
mi risulta personalmente, poichè una volta viaggiando verso Napoli,
insieme a RIINA e Bernardo BRUSCA
(ci stavamo recando da NUVOLETTA),
si intavolò una discussione a proposito di un nuovo consulente del
PROVENZANO, che aveva consigliato al PROVENZANO di coltivare a frutteto
un appezzamento di terreno che questi aveva acquistato nel trapanese e
del quale non so dare precise indicazioni.
Il
RIINA
ed il BRUSCA
criticarono tale decisione e commentarono negativamente il fatto che il
PROVENZANO
avesse lasciato i consigli del MANDALARI,
per il nuovo consulente..” (cfr.
verbale di interrogatorio del 24.10.1996)..
Non
è affatto vero poi, che la mafia locale fosse aliena o non fosse
adusa a servirsi di esplosivi per compiere delitti. Un precedente clamoroso
era costituito dall’uccisione di Cesare MANZELLA, già capo dello
stesso sodalizio prima dell’avvento del BADALAMENTI e vittima di un auto-bomba
nel 1963. Ma anche all’epoca dell’omicidio IMPASTATO – sia pure non a Cinisi
ma tutto intorno alla roccaforte del BADALAMENTI - si registravano con
notevole frequenza attentati dinamitardi di stampo mafioso connessi ad
attività estorsive.
Vi
allude un passaggio del rapporto ARENA del 10.02.81. Ne ha fatto cenno
il collaboratore CALDERONE Antonino, precisando che, subito dopo la positiva
(per gli imputati) conclusione del processo di Catanzaro, BADALAMENTI Gaetano
era stato il principale artefice “di quella serie di attentati in Sicilia
che miravano a far presente a tutti che la mafia era tornata più
forte di prima”. Ma sopratutto ne ha espressamente riferito il Cap.
DEL BIANCO (che all’epoca dell’omicidio IMPASTATO comandava la compagnia
dei CC. di Partinico) nel corso della sua audizione del 20 Gennaio 2000
dinanzi alla Commissione Antimafia:
“Si
sono verificati diversi atti estorsivi nelle zone di Tappeto, Balestrate,
Partitico, Borsetto. Ovviamente, per ogni esplosione veniva utilizzato
– si presume – esplosivo da cava. Da quali cave provenisse non siamo mai
riusciti a saperlo. So che esisteva una cava nelle vicinanze di Cinisi”.
Sul
punto conviene riportare integralmente il breve passo trascritto nella
Relazione in atti perché da esso, stando alle incerte risposte date
dal Cap. DEL BIANCO alle domande specifiche del Presidente coordinatore
del Comitato procedente, parrebbe evincersi che le indagini (se indagini
vi furono) dirette, a suo tempo, a scoprire la provenienza dell’esplosivo
utilizzato negli attentati dinamitardi compiuti nel territorio circostante
al paesino di Cinisi (a pochissima distanza dal quale si trovano tutti
i paesi nominati dal teste), con tutta probabilità, non furono svolte
con la necessaria convinzione:
“RUSSO SPENA COORDINATORE. Cerano cave a Terrasini?
DEL BIANCO. Tra Cinisi e Terrasini c'era una cava.
RUSSO SPENA COORDINATORE. Non ricorda a chi appartenesse?
DEL BIANCO. Non era di un certo D'Anna?
RUSSO SPENA COORDINATORE. Un certo D'Anna è storicamente presente, da allora. Lei
ricorda D'Anna, quindi?
DEL BIANCO. Mi sembra di ricordare D'Anna. Poi collego D'Anna a Finazzo e a Badalamenti che
sono stati messi in correlazione tra di loro.
RUSSO SPENA COORDINATORE, m base alla sua esperienza di allora, ricorda la materia di
questo nesso tra D'Anna e Badalamenti?
DEL BIANCO. Se non sbaglio erano anche parenti e poi, come fattore comune, erano stati già
denunciati
per i medesimi reati”.
(Cfr. pag. 111 della relazione in atti).
Nella
stessa Relazione si evidenziano altri elementi emersi dall’audizione del
Cap. DEL BIANCO e segnatamente il fatto che egli abbia confermato esplicitamente
che “in quella località vi erano estorsioni realizzate a mezzo
di attentati dinamitardi(“…la consueta bomba…”) da parte di “alcuni
soggetti mafiosi” puntualmente denunciati quali mandanti, mentre altri
erano stati anche arrestati”.
(Ivi
si stigmatizza, non a torto, il fatto che, nonostante questa consapevolezza,
gli Inquirenti non ritennero, nella fase iniziale delle indagini sulla
morte dell’IMPASTATO, di esplorare la pista mafiosa con opportune perquisizioni
a casa dei presunti mafiosi o comunque dei pregiudicati della zona; ovvero,
come per prassi, di quelle persone ritenute capaci di usare esplosivi.
Né furono controllate, come già si è detto, le cave
della zona e i relativi registri).
5.-
Un plausibile movente.
D’altra
parte, la famiglia mafiosa di Cinisi aveva un più che plausibile
movente per uccidere Peppino IMPASTATO, per quanto possa desumersi dalla
personalità della vittima e dai contenuti della battaglia politica
che da anni egli conduceva.
Infatti,
all’epoca capo famiglia era Gaetano BADALAMENTI, e proprio questi era il
principale bersaglio delle pubbliche accuse e della campagna di denunce
e di contro-informazione portata avanti dalla vittima: che, tra le altre
accuse, rivolgeva al BADALAMENTI anche quella di avere avviato un lucroso
traffico di stupefacenti. E di sponsorizzare, o ergersi a garante, di accordi
illeciti tra imprenditori e pubblici amministratori per attuare le peggiori
speculazioni edilizie e urbanistiche che stavano devastando il territorio
di Cinisi e la sua fascia costiera in particolare.
Né
si limitava ad accusare Gaetano BADALAMENTI: al contrario, accusava la
mafia di Cinisi, facendo nomi e cognomi di personaggi che ben conosceva
perché amici del padre. Al riguardo, in uno dei passaggi più
significativi delle dichiarazioni rese in merito alla vicenda IMPASTATO,
e al movente dell’omicidio, il collaboratore DI CARLO Francesco, riferendo
quanto confidatogli da Nino BADALAMENTI, rammenta che il giovane “accusava
la mafia di Cinisi, dice, essendo che lui conosceva tutti i singoli persone
e amici del padre, non si limitava nemmeno verso i parenti o verso quelli
intimi amici di suo padre, accusava direttamente con nomi e cognomi
a tutti i nostri amici, dice, un ragazzo pazzo” (cfr. verbale di
interrogatorio del 13.02.97).
Ma
sui diversi aspetti del movente così delineato si avrà modo
di tornare in prosieguo.
4.-
L’interesse a simulare l’attentato terroristico.
Infine,
la famiglia mafiosa di Cinisi aveva più che giustificati motivi
per realizzare la messinscena dell’attentato terroristico: motivi che andavano
ben al di là dell’ovvio intento di sviare le indagini, fugando qualsiasi
sospetto sugli autori del delitto.
Ed
invero quella messinscena era mirata ad accreditare una lettura del fatto
che escludesse la stessa configurabilità di un omicidio.
Ma
quando mai la mafia, o più esattamente, Cosa Nostra, si è
preoccupata non diciamo di depistare, ma addirittura di dissimulare un
omicidio voluto e attuato per tutelare gli interessi o realizzare fini
strategici dell’organizzazione, dietro le apparenze di un incidente?
Se
l’esperienza acquisita in innumerevoli procedimenti in materia di delitti
di mafia ci ha insegnato qualcosa, ebbene deve convenirsi che è
ovvio interesse degli autori di un omicidio di mafia, come di un qualsiasi
altro delitto, sviare le indagini o cancellare e occultare qualsiasi traccia
che possa condurre gli Inquirenti ad accertare l’identità dei responsabili.
Ma il sospetto o la certezza in ordine alla matrice mafiosa del delitto
non è affatto motivo di preoccupazione per il mafioso che ne sia
mandante, poiché è insito nella percezione diffusa di tale
matrice un effetto di monito e di intimidazione che giova in definitiva
all’interesse dell’organizzazione mafiosa, trovando questa per definizione
il suo principale punto di forza proprio nella capacità di intimidazione
e nel vincolo di assoggettamento omertoso che ne consegue.
E
questo un punto che merita un più attento esame, perché sembrerebbe
venirne un ostacolo stridente alla prospettazione accusatoria.
La
simulazione dell’attentato terroristico, in quanto voluta per depistare
le indagini gettando discredito sulla vittima e sulla parte politica cui
apparteneva, potrebbe addursi, ragionando in astratto, come un elemento
a favore della c.d. “pista nera”: dell’ipotesi cioè, scaturita dalle
rivelazioni di un neofascista pentito, Angelo IZZO, che a commettere l’omicidio
sia stata una cellula eversiva di estrema destra, interessata a screditare
le formazioni di estrema sinistra e a suscitare (contro le stesse) lo sdegno
e la riprovazione dell’opinione pubblica a vantaggio della parte politica
che si presentava come garante dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
Peraltro,
il suddetto IZZO, nelle sue fumose dichiarazioni de relato, e sempre
sulla scorta delle presunte confidenze fattegli da un altro militante neo
fascista, Pierluigi CONCUTELLI, non ha affatto escluso il coinvolgimento
della mafia locale, asserendo al contrario che gli autori dell’assassinio
avrebbero agito di concerto con esponenti mafiosi del luogo.
Ma
anche questa pista è stata esplorata senza ricavarne alcunché,
come si legge nella motivazione della richiesta avanzata dal P.M. per l’archiviazione
(la seconda in ordine di tempo) del procedimento relativo all’omicidio
IMPASTATO. In particolare, il CONCUTELLI ha categoricamente smentito le
confidenze che IZZO gli attribuiva, né quelle rivelazioni hanno
trovato il minimo riscontro. Anzi, quanto rammentato a proposito dell’esito
negativo dei primi accertamenti della DIGOS, volti ad appurare se esistessero,
nel territorio di Cinisi e dintorni, cellule dedite a trame o attività
terroristiche, vale anche ad escludere la presenza di nuclei organizzati
del terrorismo “nero”.
Di
contro, scavando nel retroterra familiare e ambientale della vittima, è
agevole enuclearne un interesse strategico a dissimulare, per quanto
possibile, la matrice mafiosa del delitto e la sua ascrivibilità
ai vertici della famiglia mafiosa di Cinisi.
Infatti,
le testimonianze dei prossimi congiunti convergono con le rivelazioni di
diversi collaboratori di Giustizia (v. DI CARLO, PALAZZOLO Salvatore e
MUTOLO Gaspare) nel senso di indicare negli IMPASTATO una famiglia organica
a Cosa Nostra e particolarmente vicina, anche in ragione di vincoli originari
o acquisiti di parentela, proprio al boss Gaetano BADALAMENTI.
Più
d’uno degli IMPASTATO, parenti di Peppino, era uomo d’onore: come tali
sono stati indicati dai collaboratori predetti, ed erano, all’epoca del
fatto, ritenuti dagli Inquirenti – per quanto filtrato dalle cronache giudiziarie
del tempo - vicini o legati a personaggi e ambienti della mafia locale,
ed anzi particolarmente vicini al capo riconosciuto della famiglia di Cinisi.
Certo
è che tra i caduti della c.d. guerra di mafia esplosa anche a Cinisi
a partire dall’Agosto del 1981, si contano almeno due IMPASTATO; ed entrambi
gli omicidi si inscrivono nella campagna di sterminio scatenata dai corleonesi
ai danni di parenti di Gaetano BADALAMENTI o di soggetti a lui fedeli o
vicini..
Il
primo è Luigi IMPASTATO, figlio di Giacomo, inteso “ù
sinnacheddu” (cioè il “piccolo sindaco”, per significare
la sua capacità di influenza sulla vita economica e sulle connesse
attività amministrative del paese di Cinisi) e cugino (in secondo
grado) di Peppino, assassinato il 22.09.81. E’ indicato da PALAZZOLO Salvatore
e da DI CARLO Francesco, nonché da CALDERONE Antonino, come uomo
d’onore della famiglia di Cinisi. E si è accertato che curava gli
interessi di Gaetano BADALAMENTI nel settore dell’edilizia. (v. supra).
Inoltre,
era fratello di Nicola IMPASTATO, che aveva sposato una figlia di Nino
BADALAMENTI, cugino di Gaetano.
Il
secondo, in ordine di tempo, è Giacomo IMPASTATO, assassinato a
Isola delle Femmine il 15.01.82. Era nipote acquisito di Gaetano BADALAMENTI,
avendone sposato appunto una nipote (Agata BADALAMENTI), nonché
cugino di Peppino IMPASTATO. Lavorava nello stesso negozio di piastrelle
e ceramiche gestito da uno dei figli di Gaetano BADALAMENTI e sito a Palermo,
in via Leonardo da Vinci.
Quanto
alle (ulteriori) informazioni in possesso dei pentiti, MUTOLO rammenta,
sempre sulla scorta delle confidenze di uomini d’onore che con la famiglia
di Cinisi avevano avuto stretti rapporti, che “quel ragazzo apparteneva
ad una famiglia buona, e cioè vicina alla mafia, anche se non so
precisare chi in particolare degli IMPASTATO fosse uomo d’onore” (cfr.
verbale d’interrogatorio del 25.05.96).
Più
puntuali le informazioni di cui è in possesso il DI CARLO, che ha
dichiarato di conoscerli tutti, gli IMPASTATO, “sia il cugino, che poi
hanno ucciso, anche lo zio…”. Ebbene, secondo DI CARLO, il padre di
Peppino non era uomo d’onore, o almeno non gli era stato mai presentato
come tale, “però era abbastanza vicino e molto rispettato”.
Erano sicuramente uomini d’onore, invece, Luigi IMPASTATO – che esattamente
il collaborante identifica con quello che aveva un handicap al braccio
(“Aveva un braccio…..non so che aveva nel braccio) – figlio di Giacomo,
e lo stesso Giacomo (che era cugino del padre di Peppino). E aggiunge che
“tantissimi parenti dei IMPASTATO erano Cosa Nostra”. (Cfr. verbale
di interrogatorio del 13.02.97).
E
nel ribadire poi che oltre a Jacopo e Luigi IMPASTATO “c’erano altri
IMPASTATO in famiglia”, spiega che per famiglia intende “Famiglia
di Cosa Nostra, perché quando si dice Cinisi IMPASTA…prima BADALAMENTI,
BATTAGLIA o si dice PALAZZOLO e si dice IMPASTATO, era un senso di rispetto
anche per chi è parente di questi”.
Aggiunge
che il rispetto di cui godeva il padre di Peppino era dovuto anche
al fatto che suo fratello (alludendo verosimilmente a Giuseppe IMPASTATO,
inteso Sputafuoco, zio di Peppino) era uomo d’onore: “ai
tempi bastava un fratello a volte in una famiglia di Cosa Nostra, l’altro
fratello aveva gli stessi….come dire? Stesso rispetto, per non dire quasi
gli stessi diritti se andava a fare lavori o qualsiasi cosa; poi hanno
cominciato…per ingrandire la famiglia, a volte in una famiglia ne tenevano
due, tre fratelli. Siccome questi erano anziani, erano ancora del vecchio
stampo, ne avevano un rispetto enorme perché rispettavano il fratello;
IMPASTATO ce n’erano altri cugini che erano pure Cosa nostra avevano sempre
un nome, era rispettatissimo….e lo conoscevo e infatti se io andavo a Cinisi
e lo incontravo nei posti, quasi ci facevamo più festa che incontrando
il fratello suo, quello di Cosa Nostra”. (cfr. verbale di interrogatorio
del 28.02.97).
Il
collaboratore PALAZZOLO Salvatore, invece, ripetutamente indica il padre
di Peppino come “uomo d’onore appartenente alla famiglia di Tano BADALAMENTI”;
e si dice certo di ciò: “Della qualità di uomo d’onore
del padre di IMPASTATO Peppino mi ha riferito con assoluta certezza PALAZZOLO
Vito ed io ricordo ancora la mia meraviglia nell’apprendere ciò,
in quanto ben conoscevo il padre di IMPASTATO Peppino e sapevo che era
una brava persona del tutto lontano dalla mentalità mafiosa”.(Cfr.
verbale di interrogatorio del 23.02.95. Ivi il collaborante precisa che
proprio l’appartenenza di Luigi IMPASTATO alla famiglia mafiosa di Cinisi
era motivo di imbarazzo e rendeva assai sofferta la decisione di eliminare
il figlio: “Si sperava inoltre di evitare al padre dell’IMPASTATO questo
dispiacere e ciò perché anch’egli era uomo d’onore della
famiglia di Cinisi”).
Anche
Giovanni IMPASTATO, fratello di Peppino, ha ripetutamente indicato suo
padre come uomo d’onore della famiglia mafiosa di Cinisi (cfr. S.I. rese
al P.M. l’8 Giugno 1996: ivi, a proposito del risentimento che Gaetano
BADALAMENTI covava nei riguardi di suo fratello, spiega che “Tale risentimento
era peraltro dovuto anche al fatto che, essendo mio padre un uomo d’onore,
appariva assolutamente inconcepibile che Peppino potesse scagliarsi contro
gli amici del padre”).
Le
affermazioni di Giovanni IMPASTATO, pur essendo egli estraneo all’associazione
mafiosa, debbono il loro valore indiziario al fatto di essere frutto di
una conoscenza diretta dei trascorsi e dei rapporti di frequentazione del
padre.
Ma
in ordine a questi ultimi, lo stesso Giovanni IMPASTATO ha reso dichiarazioni
assai più circostanziate, che attestano come, fino alla sua morte,
Luigi IMPASTATO, a prescindere dalla qualità di uomo d’onore – della
quale non v’è certezza processuale - fosse pienamente inserito in
una trama di relazioni e frequentazioni con vari personaggi di cui si è
accertata l’appartenenza a Cosa Nostra, come i fratelli DI TRAPANI, PALAZZOLO
Vito, e lo stesso Gaetano BADALAMENTI, oltre al defunto Cesare MANZELLA.(cfr.
da ultimo verbale di S.I. del 21.01.99)
Ma
è soprattutto a Don Tano e a “tutti i componenti della
famiglia BADALAMENTI” che il padre di Peppino, secondo la concorde
testimonianza dei suoi più stretti congiunti, era legato da vincoli
di personale amicizia che si traducevano anche in una consuetudine di rapporti
di frequentazione e di intimità delle rispettive famiglie.
Lo
conferma, del resto, lo stesso BADALAMENTI, quando, nel respingere con
sdegno l’accusa di essere il mandante dell’uccisione di Peppino IMPASTATO,
rammenta (elencandoli) i molteplici vincoli di parentela che lo legano
agli IMPASTATO, e il suo personale vincolo di amicizia con Cesare MANZELLA,
che era marito di Fara IMPASTATO, sorella di Luigi; e sottolinea altresì
il rapporto personale di amicizia e di affetto con il padre di Peppino
e con i suoi familiari, compresa la Sig.ra BARTOLOTTA. Indicativo di questa
affettuosa cordialità di rapporti sarebbe anche il fatto, rievocato
nel corso del medesimo interrogatorio che, sia prima di partire per gli
Stati Uniti, nella primavera del ’77, che immediatamente dopo il suo ritorno,
Luigi IMPASTATO si sia recato a far visita al BADALAMENTI, portandogli
i saluti e un regalo da parte dei parenti americani. Anche la madre di
Peppino, a suo dire, era presente quando il regalo (una camicia e una cravatta)
del cugino di New Orleans gli fu consegnato da Luigi IMPASTATO.
E
“Per dimostrare quanto fossero buoni i miei rapporti con gli IMPASTATO,
posso dire che il 14.09.77 (ricordo la data perché coincide con
il mio compleanno), io partecipai alla festa di nozze tra Calogero MISURACA
(NdR: anche lui assassinato il 9.10.81) e Lilla BARTOLOTTA, parente
di Felicia; tale ricevimento si tenne all’Hotel ZAGARELLA (NdR: in
un successivo interrogatorio chiarirà che si trattava dell’Hotel
Saracen) e, poi, vi fu una festicciola per i più intimi,
tra cui appunto Luigi IMPASTATO e la nuora di cui attualmente non ricordo
il nome, sposata con Giovanni IMPASTATO, figlio di Luigi” (cfr. interrogatorio
reso da Gaetano BADALAMENTI al G.I. Dott. FALCONE il 4 Giugno 1987).
Felicia
BARTOLOTTA peraltro non ha mai negato l’esistenza di questo tipo di rapporti,
confermando anzi l’abitualità di scambi di visita a casa tra la
sua famiglia e quella di BADALAMENTI. Il quale, per parte sua, ne ricava
a propria discolpa la conclusione che “tali rapporti reciproci di parentela
e di amicizia rendevano comunque impensabile che qualcuno di noi potesse
solo pensare di far del male agli altri”.
In
realtà esiste una chiave di lettura ben diversa dell’intera vicenda,
che giustifica un’opposta conclusione.
Ed
invero, premesso quanto sopra riportato, in ordine all’estrazione mafiosa
degli IMPASTATO, all’attualità e consistenza dei rapporti tra il
padre di Peppino e gli affilati al clan BADALAMENTI; e con riserva di tornare
sui veri motivi che indussero Luigi IMPASTATO a intraprendere improvvisamente
un lungo viaggio negli States, per incontrarsi con i suoi parenti d’oltreoceano,
può rilevarsi fin d’ora che il decretare la morte di Peppino IMPASTATO
avrebbe significato, per Gaetano BADALAMENTI, macchiarsi del suo stesso
sangue; ossia fare ciò che, alcuni anni dopo, suo cugino Nino BADALAMENTI
si sarebbe rifiutato di fare, pagando peraltro con la vita questo suo rifiuto.
E stante la collocazione degli IMPASTATO ben all’interno dei circuiti mafiosi tradizionali e, verosimilmente, con appoggi anche presso gli ambienti della mafia siculo-americana; nonché i personali rapporti di G.B. con i congiunti più stretti dell’ucciso, l’eliminazione di Peppino per mano e volontà del boss di Cinisi sarebbe stato vissuto da una famiglia onorata e rispettata come quella degli IMPASTATO e valutata negli ambienti di Cosa Nostra – e segnatamente all’interno della stessa famiglia di Cinisi – alla stregua di un tradimento e di un’offesa consumati ai danni di una famiglia che non lo meritava. Questa, quindi, avrebbe potuto chiederne conto allo stesso capo mandamento.
Ciò
avrebbe potuto gettare discredito e offuscare l’immagine e il prestigio
del BADALAMENTI, con l’ulteriore rischio che si innescasse una faida interna
allo stesso clan BADALAMENTI e per iniziativa di uno dei gruppi familiari
tradizionalmente più fedeli, con effetti destabilizzanti facilmente
intuibili: tanto più in un momento in cui la leadership dell’anziano
boss di Cinisi cominciava ad essere messa in discussione.
Essa
infatti era insidiata dall’interno in forza della rivalità con Procopio
DI MAGGIO, ma anche delle tensioni con il cugino Nino; e, dall’esterno,
per le manovre sotterranee dei corleonesi impegnati a indebolire e corrodere
le basi del potere di Gaetano BADALAMENTI all’interno dell’organizzazione
e nel suo stesso territorio.
Pertanto,
volendo accedere all’ipotesi accusatoria secondo cui fu proprio Gaetano
BADALAMENTI ad ordinare l’uccisione di Peppino IMPASTATO, sarebbe altresì
plausibile ed anzi rigorosamente consequenziale sul piano logico attribuire
al clan BADALAMENTI tutto l’interesse a mascherare matrice e causale del
fatto: non solo per depistare gli Inquirenti, ma anche per allontanare
da sé un sospetto infamante e scongiurare il rischio che
la prevedibile reazione della famiglia dell’ucciso potesse innescare una
sfida o comunque provocare lacerazione e contrasti all’interno dello stesso
clan. (Ed è proprio questo il movente della simulazione dell’attentato
terroristico che viene messo in luce nelle rivelazioni dei collaboratori
di Giustizia che hanno riferito quanto a loro conoscenza in ordine alla
causale e ai mandanti dell’omicidio).
Quanto
meno, occorreva salvare le apparenze senza far perdere la faccia né
a chi aveva deciso di sopprimere l’IMPASTATO, né ai familiari dell’ucciso;
e accreditare una sorta di verità ufficiale che rendesse
più accettabile per questi ultimi sopportare la perdita del proprio
congiunto senza reagire e fornisse un valido pretesto per conservare tra
loro, almeno in apparenza, gli ottimi rapporti che c’erano sempre stati
.
5.2.
Le propalazioni accusatorie nei confronti di Gaetano BADALAMENTI.
1-
E’ in questo contesto indiziario che si innestano le rivelazioni dei collaboratori
di Giustizia che esplicitamente chiamano in causa Gaetano BADALAMENTI quale
mandante dell’omicidio IMPASTATO: rivelazioni che da quel contesto ricavano
peraltro formidabili riscontri logici e fattuali.
Esse
rientrano tutte nell’archetipo delle dichiarazioni de relato, quanto
al loro specifico contenuto accusatorio, fatte salve alcune rilevanti peculiarità
che ne valorizzano il peso e la forza sul piano probatorio. Appare opportuno
quindi, ad integrazione del quadro dei principi già esposti in tema
di chiamata di correo, richiamare gli specifici principi – anch’essi desunti
dalla più consolidata giurisprudenza in materia di dichiarazioni
de relato – cui questa Corte ha ritenuto di doversi uniformare nella
valutazione della loro attendibilità e della conseguente efficacia
probatoria.
Alcune
delle dichiarazioni predette non solo sono “de relato”; ma rimandano
ad una stessa fonte, sicché si ridurrebbero in realtà ad
un’unica fonte.
Su
questo punto si può convenire, anche se la provenienza dalla medesima
fonte non toglie nulla all’efficacia delle singole dichiarazioni de relato;
anzi, le corrobora, atteso il principio secondo cui il riscontro ad una
chiamata de relato ben può venire dalla dichiarazione di
un altro soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante de relato
la medesima confidenza, dovendosi dare risalto piuttosto al diverso contesto,
specie cronologico, in cui quella confidenza è stata ricevuta, in
quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata de relato,
sì da escludere l’ipotizzabilità di collusioni.(Cfr.
Cass. 30.06.93, TORNESE).
A
fortiori tale principio, e dunque l’idoneità di una chiamata
de relato a fungere da riscontro ad altra chiamata, anch’essa de
relato, deve valere se la seconda chiamata- indipendentemente dal fatto
che promani da un testimone indiretto o da soggetto che rivesta a sua volta
la qualità di imputato di reato connesso - rinvia alla stessa fonte
di riferimento, purchè questa sia rappresentata da un soggetto che
aveva conoscenza diretta e immediata dei fatti illeciti oggetto della dichiarazione
da riscontrare.
2.
- Rilievo processuale e valore probatorio delle dichiarazioni “de relato”.
Quanto
alla concreta efficacia probatoria di tali fonti, al di là del valore
e del rilievo che deve annettersi al riscontro incrociato delle convergenti
propalazioni accusatorie, ulteriori considerazioni vanno spesein
ordine al valore processuale delle dichiarazioni de relato in quanto
tali, e alle possibilità (e i limiti) di un effettivo riscontro.
Ed
invero, il S.C. ha più volte statuito che la possibilità
di una valida corroborazione reciproca tra più chiamate in correità
opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza
indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal
caso, soltanto all’obbligo, da parte del giudice,di
una verifica particolarmente accurata dell’attendibilità intrinseca
delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale
stabilito dal primo comma del medesimo art. 192 e nell’osservanza del disposto
dell’art. 195 richiamato dall’art. 210, co. 5^” (Così Cass.
10/05/93 ALGRANATI).
Ritiene
questa Corte di dover condividere tale principi, salvo precisare che la
sanzione processuale dell’inutilizzabilità della dichiarazione de
relato, presuppone la tempestiva richiesta di audizione del “teste
di riferimento”, ad iniziativa della parte interessata.(Giurisprudenza
unanime; v. per tutte Cass.15/12/98, LEONE: “In tema di prova,
l’art. 195 commina l’inutilizzabilità delle deposizioni indirette
solo se sia disattesa l’espressa richiesta di parte di audizione
dei testi di riferimento”. Cnf. anche Cass. Sez. II, 18 Aprile 1996
n.4022, ESPOSITO).
Inoltre
la regola si addice evidentemente all’ipotesi in cui la prova sia assunta
nelle forme del rito ordinario, ovvero la dichiarazione de relato
sia stata resa nel corso dell’esame del dichiarante. Ma sotto questo
profilo il problema neppure si pone in questo processo, sia perché
non sono state avanzate, da parte della difesa, specifiche richieste di
audizione dei testi di riferimento quando si è effettivamente proceduto
al relativo esame; sia perché, rispetto alle dichiarazioni de
relato rese dall’unico collaboratore di Giustizia qui escusso sulle
circostanze relative all’omicidio IMPASTATO (e cioè PALAZZOLO Salvatore),
la fonte di riferimento è costituita dallo stesso imputato: e quando
fonte di riferimento sia un soggetto che figura come imputato dello stesso
fatto oggetto della dichiarazione de relato, l’art. 195 neppure
si applica: v. infra).
E’
anche vero però che la chiamata diretta è di per sè
prova rappresentativa del fatto costituente reato in cui si sostanzia l’accusa
nei riguardi del chiamato, sia pure sub-condicione di una sua valutazione
unitamente agli elementi che la confermino.
Sulla
chiamata indiretta, invece, pesa anzitutto la riserva di cui all’art. 195,
che l’art. 210 espressamente richiamata anche per le dichiarazioni accusatorie
formulate de relato da persone che rivestano la qualità di
imputati di reato connesso.
Ma
anche quando questo ostacolo sia superato, la chiamata de relato
può costituire, di per sé, prova dell’avere il dichiarante
effettivamente ricevuto dalla persona indicata come suo referente la notizia
del fatto oggetto della propalazione accusatoria, rispetto al quale, invece,
essa rileverebbe, in sé, solo come valido indizio.
Ma
prima di arrivare a riconoscere ad una dichiarazione così strutturata
una qualsiasi efficacia anche solo indiziaria rispetto all’accusa da provare,
è necessario estendere il vaglio di attendibilità anche alla
fonte da cui promana la notizia a suo tempo ricevuta dal chiamante de
relato.
In
pratica, la chiamata de relato esige un duplice e rigoroso controllo,
sia in riferimento al suo autore immediato, sia in relazione alla fonte
originaria dell’accusa, tanto più che questa resta spesso estranea
al processo (in termini, Cass. 30/06/93, TORNESE).
In
altri termini, la dichiarazione de relato è a tutti gli effetti
una valida prova la cui efficacia, che varia in rapporto al suo contenuto
ed al suo incrociarsi, o meno, con altre risultanze probatorie, non può
che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice chiamato a valutarla.
Se proviene da un imputato di reato connesso, la sua validità, ossia
la sua utilizzabilità come prova, è altresì condizionata
alla sussistenza di elementi di riscontro che ne confermino l’attendibilità,
come sancisce il terzo comma dell’art. 192, co. 3, senza porre alcuna distinzione,
sotto questo profilo, tra dichiarazioni dirette e de relato.
Ma
essa resta pur sempre una prova indiretta e in ciò sta il suo vero
limite. Infatti, se la sua valutazione postula anzitutto che la notizia
riportata sia fondata, non basta, a tal fine, accertare che il dichiarante
abbia detto il vero, poiché ciò, di per sé, varrà
a provare solo che effettivamente gli è stato detto da una certa
fonte quanto egli ha riferito
de relato. Ma occorrerà poi
accertare che anche la fonte (dell’informazione) abbia a sua volta detto
il vero. Il che è possibile nei limiti di un procedimento di inferenza
induttiva regolato da alcuni criteri improntati ai canoni della coerenza
e dell’accettabilità sul piano logico-empirico. In pratica: 1) che
tra il dichiarante e la sua fonte corresse un rapporto tale da giustificare
una confidenza di quel genere, ovvero che questa sia avvenuta in circostanze
tali da far propendere per la sincerità della fonte; 2) che la fonte
dell’informazione fosse effettivamente in condizione di essere al corrente
dei fatti riferiti, o di avervi partecipato; 3) che la stessa fonte non
avesse alcuna plausibile ragione di mentire o trarre in inganno il suo
interlocutore. Ora, non sempre la verifica in concreto di questi tre aspetti
si presenta agevole o consente di acquisire risultati sicuri. E in ogni
caso, per suggellare l’efficacia induttiva delle risultanze acquisite,
è più che mai necessario rinvenire adeguati riscontri in
ordine al fatto narrato e alla sua riferibilità all’eventuale chiamato
in (cor)reità.
Ma
la necessità di adeguati riscontri al contenuto della dichiarazione
de relato si impone anzitutto per dissipare i dubbi e le ombre che
si addensano sulla sincerità dello stesso dichiarante e sulla genuinità
dell’informazione riportata solo de relato.
Ed invero, il fatto di fornire notizie compromettenti sul conto di altri o di rendere dichiarazioni apertamente incriminanti nei confronti di altri, attribuendo poi a terzi la paternità dell’informazione, crea, per ciò stesso, un alone di sospetto: perché, sulla base di regole di comune esperienza, si giustifica quanto meno il dubbio che il dichiarante non voglia assumersi la responsabilità delle sue rivelazioni, ovvero possa utilizzare lo schermo di una conoscenza mediata dei fatti per propalare notizie di cui non abbia effettiva contezza. E’ proprio questo il primo limite che imbriglia l’efficacia dimostrativa di questo tipo di prova. Ed ecco perché la legge si preoccupa di assicurare un immediato strumento di verifica attraverso l’audizione della persona indicata dal dichiarante come fonte dell’informazione. La disciplina dell’art. 195, nel consentire al giudice di procedere d’ufficio a tale verifica, disponendo l’esame del testimone diretto, e nel prevedere l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato ove la richiesta di esame avanzata da una delle parti non sia accolta, esprime appunto quell’alone di diffidenza normativa che sollecita una conferma ab extrinseco dell’attendibilità della testimonianza diretta: ad innegabile somiglianza di quanto l’art. 192 co. terzo impone rispetto alle dichiarazioni accusatorie che promanino da uno dei soggetti indicati dall’art. 210, a prescindere dal fatto che si tratti di chiamata diretta o di una dichiarazione de relato.
Si
può quindi concludere che per la dichiarazione de relato,
anche quando a renderla è un semplice teste e non un imputato o
indagato di reato connesso, vale lo stesso principio sancito dal terzo
comma dell’art. 192. A fortiori deve convenirsi che questa regola
si applica se il dichiarante è imputato di r. connesso, o se, pur
non ricoprendo tecnicamente tale veste, è tuttavia collaboratore
di giustizia (cfr. Cass. 28/02/97, BAGARELLA).
Inoltre,
i riscontri si richiedono per corroborare l’attendibilità sia del
dichiarante de relato che della sua fonte; e quindi possono ma non
debbono necessariamente coincidere. Infatti, gli elementi che confermano
la verità di cui è latore il dichiarante de relato-
e cioè di aver ricevuto una certa informazione da una data fonte
e in determinate circostanze - potrebbero anche essere ininfluenti ai fini
del riscontro in ordine all’attendibilità dell’informazione ricevuta.
Di contro, va altresì precisato che quando si parla di limiti probatori insiti nella dichiarazione de relato non si allude ad un minor grado di efficacia dimostrativa di questo tipo di prova, contrariamente a quel che sovente si afferma, richiamando un frettoloso luogo comune. Anche la dichiarazione de relato è una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e in conformità al principio del libero convincimento. Pertanto,la sua idoneità a fornire la dimostrazione del fatto da provare non può essere ipotecata e neppure graduata a priori, isolandola dal compendio degli elementi che il giudice pone a base della propria decisione; ma deve essere vagliata in concreto e alla luce di una valutazione unitaria e complessiva di tutte le risultanze probatorie.
Per
limiti debbono piuttosto intendersi le condizioni (sostanziali)di uso,
che vanno osservate o che devono ricorrere affinché la dichiarazione
de relato possa dispiegare la sua efficacia di prova liberamente
valutabile dal decidente.
E’
innegabile, infatti, che, dovendo il prudente apprezzamento del giudice
affidarsi anche a regole di comune esperienza, di coerenza logica e di
accettabilità sul piano argomentativo, la dichiarazione de relato
postula un vaglio particolarmente rigoroso e la sua efficacia probatoria
uno sforzo di motivazione superiori a quelli normalmente sufficienti per
una prova diretta.
E
la valutazione deve farsi particolarmente rigorosa “perché in questo
caso la chiamata in correità non è del dichiarante, che al
reato non partecipò, bensì di colui che gli riferì
il fatto; la verifica dell’attendibilità intrinseca dell’accusa
rende perciò necessario accertare anche per quale ragione ed in
quale contesto la notizia gli fu riferita” (Cass. 24/05/94, ANDERLINI).
In
secondo luogo, l’esigenza di un controllo pregnante sulla conoscenza e
la verità dei fatti narrati “non può esaurirsi nell’indicazione
delle ragioni di attendibilità e credibilità del chiamante
de relato, ma deve spingersi all’individuazione di riscontri esterni,
che attengano alle circostanze che effettivamente il dichiarante sia stato
informato dei fatti; che il terzo ne sia stato a sua volta testimone e,
infine, che tali fatti siano riferibili al chiamato in reità” (Cass.
21/03/95 e Cass. 13/02/96, MINCIONE).
Solo
all’esito positivo di una verifica così articolata la chiamata de
relato potrà assurgere ad apprezzabile elemento di prova, giustificandosi
allora la conclusione che la chiamata di correo de relato non perde
per ciò solo la sua natura e valenza di prova (Cfr. in termini,
Cass. 14/11/92, MADONIA).
Argomentando
invece dalla strutturale affinità con la testimonianza indiretta,
si potrà anche concedere che la chiamata de relato, in sè,
costituisca solo un indizio la cui gravità dipende dalla sussistenza
di “adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e
al fatto che forma oggetto dell’accusa”(Cass. 12/03/98, BELLOCCO).
Come tale essa sarebbe insufficiente, da sola, e benchè corredata
da elementi esterni che ne confermassero l’attendibilità, a motivare
una pronunzia di condanna del chiamato.
Ma
anche in questa lettura riduttiva, dovrà nondimeno convenirsi che
il concorso di una pluralità di chiamate de relato, univoche
e concordanti nel loro contenuto accusatorio e tutte parimenti giudicate
attendibili- nell’accezione rigorosa di cui s’è detto - può
integrare gli estremi della prova sufficiente a fondare un’affermazione
di responsabilità del chiamato, giusta i principi generali in tema
di prova indiziaria.
La
verità è che quando la dichiarazione de relato si
configuri, per il suo contenuto accusatorio, alla stregua di una chiamata
in reità o in correità; e quando, in concreto essa superi
il rigoroso vaglio cui deve essere sottoposta per verificarne l’attendibilità,
ivi compresa, s’intende, la necessità di adeguati elementi esterni
di riscontro (che però possono venire anche da un’altra convergente
e autonoma chiamata); allora la dichiarazione de relato è
fonte di prova. Solo che, rispetto all’accusa da provare, si tratta pur
sempre di una prova indiretta, come indiretta peraltro può essere
e di regola anzi è, rispetto alla colpevolezza dell’imputato, una
prova documentale e persino l’esito di un accertamento peritale.
Non
diversamente, del resto, può dirsi per la testimonianza indiretta,
ossia per la dichiarazione accusatoria de relato che provenga da
soggetto che riveste la qualità di testimone in senso proprio: anche
tale dichiarazione, nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall’art.
195 co. 3° e co. 7°, assume valenza, sul piano probatorio e storico,
di rappresentazione
del fatto e non di semplice
indizio, “fermo restando l’onere del giudice di motivare adeguatamente
in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche
le affermazioni del testimone”(cfr. Cass. 17/01/97, secondo cui si tratterebbe
addirittura di una rappresentazione diretta del fatto).
Ed
ecco perché l’art. 192, co. 3° non contempla né autorizza
alcuna distinzione precostituita tra chiamate dirette e indirette, sotto
il profilo della loro potenziale idoneità a costituire fonte di
prova.
D’altra
parte, quando la commissione di un grave delitto non sia frutto di dolo
d’impeto, né si esaurisca in un’esecuzione istantanea, ma, come
è avvenuto nel caso di specie, si prolunghi nel tempo passando attraverso
una complessa fase deliberativa, seguita poi da una pluralità di
passaggi intermedi e di attività preparatorie che coinvolgono più
soggetti non necessariamente in contatto gli uni con gli altri; allora,
le dichiarazioni “de relato” possono divenire uno strumento prezioso
e forse insostituibile di approssimazione alla conoscenza dei fatti, squarciando
l’oscurità dietro cui si celano mandanti, esecutori, complici e
anche movente del delitto considerato. Esse, infatti, consentono di ricostruire,
al di là del ruolo che il singolo dichiarante può avere personalmente
giocato in una certa fase, i collegamenti con gli altri soggetti coinvolti
in altre fasi della medesima vicenda e il ruolo di ciascuno di loro.
Va
rammentato peraltro che la stessa giurisprudenza di legittimità
sopra citata ammette che la chiamata de relato possa trovare riscontro
“anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto
dal chiamante la medesima confidenza” (cfr. Cass.30/06/93 TORNESE),
dovendosi dare il giusto risalto al diverso contesto, specie cronologico,
in cui quella confidenza è stata resa. (E di questo principi si
è fatta applicazione nel valutare le dichiarazioni rese dai fratelli
BRUSCA).
A
fortiori,
(non deve, ma) può reputarsi riscontrata una singola
chiamata, se più siano le chiamate de relato che, anche sulla
scorta di fonti originarie diverse, convergono in ordine sia alla sussistenza
dell’atto oggetto dell’enunciato accusatorio, che alla sua riferibilità
al medesimo chiamato.
3.
- Ruolo di Gaetano BADALAMENTI nell’omicidio IMPASTATO secondo i collaboratori
di Giustizia che lo accusano.
CALDERONE
Antonino
Ciò
premesso, il primo collaboratore, in ordine di tempo, ad accusare il BADALAMENTI,
ancorché de relato, è CALDERONE Antonino.
Questi
ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel 1987.
Dalla
scheda in atti relativa alla personalità e all’apporto processuale
di questo collaboratore si evince che dopo avere ammesso la propria appartenenza
all'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare alla famiglia
di Catania, egli ha fornito una notevolissima messe di informazioni sulla
struttura organizzativa e ordinamentale di Cosa Nostra, e in particolare
della sua famiglia e su talune delle dinamiche che avevano determinato
sanguinosi conflitti tra opposte fazioni per la conquista di posizioni
di egemonia, nonché su una molteplicità di fatti criminosi
di varia natura posti in essere da esponenti dell’organizzazione anche
di vertice, descrivendone con la massima puntualità le più
sanguinarie azioni, comprese fra queste l'eliminazione del suo stesso fratello
Giuseppe, già capo della famiglia catanese e autorevole componente
della commissione regionale.
Le
rivelazioni del CALDERONE hanno costituito uno dei pilastri portanti della
costruzione accusatoria nel procedimento n. 2282/R.G.U.I. a carico di ABBATE
Giovanni + 707 (c.d. maxi uno) e anche in altri procedimenti penali,
aventi oggetto gravissimi reati, per lo più omicidi, concernenti
la criminalità organizzata di stampo mafioso, in esito ai quali
sono state inflitte numerose condanne anche all'ergastolo sulla base proprio
dell'attendibilità delle sue dichiarazioni
Orbene,
già nel corso dell’interrogatorio reso il 26.10.87, il CALDERONE
riferisce che suo fratello Giuseppe era assolutamente convinto che il mandante
dell’omicidio fosse proprio Gaetano BADALAMENTI, e che il movente dovesse
ricercarsi nel dileggio di cui l’IMPASTATO aveva fatto oggetto il boss
di Cinisi dai microfoni di una radio locale. Naturalmente, il convincimento
di CALDERONE Giuseppe, ad onta della sua autorevolezza nella gerarchia
mafiosa del tempo - fu capo della Commissione regionale di Cosa Nostra
– avrebbe, in sé, un rilievo processuale scarso o nullo, essendo
solo un’opinione. E lo stesso collaborante che la riferisce precisa di
non poter fornire al riguardo concreti elementi. Ma l’importanza di questa
rivelazione sta nel passaggio successivo della medesima dichiarazione,
e precisamente laddove si allude proprio alle circostanze concrete da cui
CALDERONE Giuseppe avrebbe tratto quel convincimento, circostanze che involgono
la presenza dello stesso BADALAMENTI: “…mio fratello era sicurissimo
che BADALAMENTI Gaetano ne fosse il mandante tantocché diverse
volte gli disse che l’IMPASTATO aveva finito di dileggiare esso BADALAMENTI
attraverso una radio locale; BADALAMENTI Gaetano sorrideva soddisfatto”.
Ebbene,
il contegno del BADALAMENTI, a fronte di un commento (quello di CALDERONE
Giuseppe, come riferito da suo fratello Antonino) chiaramente allusivo
ad una sua possibile responsabilità in ordine all’uccisione di Giuseppe
IMPASTATO, e il fatto che lo stesso atteggiamento egli avrebbe tenuto in
diverse occasioni, sembrerebbe nonpotersi
interpretare altrimenti che alla stregua di una tacita ammissione.
Il
CALDERONE ha poi aggiunto, a mo' di chiosa finale, che “Se non fosse
stato BADALAMENTI Gaetano ad ordinare l’uccisione di IMPASTATO, chiunque
ne fosse stato l’autore, anche di estrazione politica, sarebbe stato adeguatamente
punito. Il BADALAMENTI, infatti, menava vanto del fatto che nel suo paese,
mercé la sua opera, non era mai successo nulla di grave”.
Al
di là dello stretto vincolo di sangue che legava il dichiarante
alla fonte in questione, la lunga militanza a fianco del fratello nell’ambito
della stesso sodalizio mafioso e l’abitudine ad accompagnarlo ad incontri
riservati con altri personaggi di spicco dell’organizzazione e ad affiancarlo
nelle relative attività illecite, fino ad acquisire un’autonoma
legittimazione a contattare o essere contattato personalmente da reggenti
e capomandamenti, rende più che plausibile che CALDERONE Antonino
potesse riceversi dal fratello Giuseppe simili confidenze su un argomento
così scottante.
Quanto
all’autorevolezza della fonte, è appena il caso di ricordare che
Giuseppe CALDERONE era accreditato del ruolo di rappresentante provinciale
di Cosa Nostra per le famiglie mafiose catanesi (V. dichiarazioni di CANCEMI
Salvatore e BUSCETTA Tommaso, oltre ovviamente a quelle di CALDERONE Antonino).
Assassinato il 30 Settembre 1978, fu protagonista, insieme a Gaetano BADALAMENTI
del processo c.d. dei “114”.
In
particolare ha riferito il BUSCETTA:
“Ho
conosciuto in carcere, a Barcellona Pozzo di Gotto, CALDERONE Giuseppe
detenuto per il processo dei 114.
Il
motivo di tale imputazione risaliva al fatto che era stato identificato
a Milano, in un'autovettura, con BADALAMENTI Gaetano con un certo BARBIERI
e con MARTINEZ CARUSO Renato e ALBERTI Gerlando; la polizia aveva ritenuto
di individuare me nel BARBIERI (ma io mi trovavo negli U.S.A.) e GRECO
Salvatore CICCHITEDDU in MARTINEZ CARUSO Renato.
Il
CALDERONE mi fu presentato come uomo d’onore della famiglia di Catania
ma allora non ne era il capo (siamo nel 1973). Del resto, almeno
a quei tempi, la famiglia di Catania non era tenuta in eccessiva considerazione.
In
seguito parlando col BONTATE dell'uccisione del CALDERONE, appresi che
si trattava di fatti interni della famiglia di Catania, di cui il CALDERONE
era divenuto il capo. Dallo stesso BONTATE appresi che il CALDERONE
partecipava alle riunioni dell'Interprovinciale di cui ho già parlato.
Quando,comehogiàdetto,assistetticon
BADALAMENTIalla diffusionetelevisivadellanotiziadell'uccisionediDALLA
CHIESA, BADALAMENTI mi riferì che ilcapo
della famiglia di Catania, al posto di CALDERONE, era divenuto SANTAPAOLA
Nitto, e che il suo vice era FERLITO Alfio, col quale però erano
insorti contrasti, tanto che il SANTAPAOLA lo aveva fatto eliminare servendosi
dei palermitani. Del resto, va tenuto ben presente che un omicidio del
genere non può in alcun modo essere commesso a Palermo, dai catanesi
all'insaputa della "Commissione" di Palermo.
Io,
peraltro, già avevo appreso a Palermo dallo stesso INZERILLO Totò
che egli era ottimo amico di FERLITO Alfio e quest'ultimo era il vice di
SANTAPAOLA Nitto”.
(Cfr. verbale del 21.03.1984).
A
proposito dei rapporti intercorrenti tra CALDERONE Giuseppe e il BADALAMENTI,
Antonino CALDERONE ricorda un episodio emblematico:
“Mio
fratello e CONTI (Ndr: allude a CONTI Calogero, allora vice-capo della
provincia mafiosa di Catania) nei primi anni “70 furono convocati a
Cinisi da BADALAMENTI, il quale chiese loro se potevano occuparsi di procurare
un rifugio a LEGGIO perché a Cinisi non potevano più tenerlo.
Mio fratello mi disse che in questa occasione si incontrò anche
con il sacerdote COPPOLA Agostino, il quale gli fu presentato come uomo
d’onore della famiglia di Partitico(……)Mio fratello e CONTI acconsentirono
a prendersi in carico LEGGIO e per fare ciò mio fratello chiese
il permesso al rappresentante provinciale INDELICATO Giuseppe e a quello
della famiglia di Catania NICOTRA Orazio”.
Dei
rapporti dello stesso CALDERONE con il boss di Cinisi, che ha ammesso di
conoscerlo e di averlo più volte incontrato, esiste un preciso riscontro
obbiettivo (scaturito da un controllo di polizia) relativo ad un episodio
che si inserirebbe nel quadro delle trattative per il coinvolgimento di
Cosa Nostra nel progetto di golpe BORGHESE: l’incontro a Milano, nel Giugno
del 1970 (e cioè sei mesi prima del tentato Golpe), con altri boss
di Cosa Nostra, e segnatamente con Salvatore GRECO detto Cicchiteddu, Tommaso
BUSCETTA, Gerlando ALBERTI e appunto Giuseppe CALDERONE. (Di questo episodio
ha ampiamente riferito il BUSCETTA)
Nell’interrogatorio
del 9 Aprile 1997, il BADALAMENTI ha ammesso peraltro di essere stato sottoposto
a controllo di polizia mentre si trovava a bordo di un’auto in compagnia
del GRECO e di Pippo CALDERONE, nonché di altri due soggetti che
però ha negato essere il BUSCETTA e Gerlando ALBERTI (come invece
si è accertato: v. Annotazione del R.O.S. dei carabinieri in evasione
al punto b/10 della delega di indagini). Né ha mai saputo dare una
giustificazione convincente dei suoi rapporti e incontri con il CALDERONE.
Piuttosto, è significativo che abbia ammesso di avere incontrato
almeno un paio di volte – e quindi di conoscere - anche CALDERONE Antonino,
anche se afferma che si trattò di incontri del tutto occasionali
dovuti a visite di parenti in carcere.
Quanto
alle dichiarazioni del collaborante sul suo conto, il BADALAMENTI si limitava
dire di non avere nulla da poster ribattere a quanto affermato da CALDERONE
Antonino giacché riteneva quest’ultimo personaggio di nessun valore
e quindi totalmente inattendibile.
MUTOLO
Gaspare
MUTOLO
Gaspare, nell’interrogatorio reso al P.M. il 17 Maggio 1993, ha dichiarato
che “in ordine all’omicidio di IMPASTATO Giacomo (NdR: chiarirà
nel successivo interrogatorio che intendeva riferirsi a Peppino e non a
Giacomo IMPASTATO) posso riferire soltanto alcune notizie apprese nell’ambiente
di Cosa Nostra. Infatti non ho mai conosciuto l’IMPASTATO né ho
saputo della deliberazione dell’omicidio prima che questo venisse eseguito”.
Ma
le notizie che il collaborante rivela concernono aspetti cruciali della
vicenda e, secondo il suo racconto, egli le avrebbe apprese da alcuni uomini
d’onore con i quali era co-detenuto all’Ucciardone, e quindi in epoca (successiva
ma) prossima al delitto, posto che egli fu detenuto all’Ucciardone dal
’76 fino all’81 (come ha rievocato in altro interrogatorio:v. verbale del
31.10.95 in atti):
“Dopo
la sua morte invece, ho appreso nel carcere dell'Ucciardone dove in particolare
avevo colloqui pressoché quotidiani con altri affiliati a
Cosa Nostra compresi alcuni personaggi della Provincia e cioè della
zona di Cinisi, che l'IMPASTATO non era morto per un incidente ma era stato
ucciso.
Rimasi
sorpreso perché sapevo che egli apparteneva ad una famiglia “buona”
e chiesi maggiori spiegazioni. Quei co-detenuti dei quali tuttavia non
riesco a ricordare i nomi, mi spiegarono che egli aveva da tempo iniziato
una campagna contro Cosa Nostra e da ultimo andava dicendo in paese molto
male di BADALAMENTI Gaetano spingendosi perfino a ridicolizzarlo con l'attribuirgli
gli epiteti di “Gaetano badi come ti lamenti” oppure ancor peggio “Tano
seduto” con evidente riferimento nel primo caso ad una frase che suona
sconcia in dialetto siciliano e nel secondo caso alla figura di “Toro seduto”.
Questo
suo comportamento irridente aveva provocato l'ira di BADALAMENTI Gaetano
che non aveva più sopportato le iniziative dell'IMPASTATO e aveva
ordinato di ucciderlo.
L'omicidio
era stato compiuto ma io non so per mano di chi e, poi il cadavere era
stato fatto saltare con una carica di dinamite per simulare all'esterno
un incidente. Tutto ciò era oltretutto noto a molte persone di Cosa
Nostra perché io ne intesi parlare di nuovo quando tornato in libertà
mi incontrai con gli uomini di onore della mia famiglia e, in particolare
le stesse notizie mi furono riportate dai fratelli MICALIZZI. In proposito,
tuttavia, non so altro. Comunque si era in un periodo che a Cinisi e nel
relativo mandamento nulla si sarebbe potuto fare senza l'esplicito consenso
di BADALAMENTI Gaetano...”.
Nel
successivo interrogatorio del 25 maggio 1996, lo stesso MUTOLO, dopo aver
chiarito il lapsus sul nome della vittima, conferma le dichiarazioni rese
in precedenza e precisa che “dopo l’estromissione di Gaetano BADALAMENTI
dalla Commissione di Cosa Nostra nell’estate del 1978, il mandamento di
Cinisi venne affidato a Rosario RICCOBONO anche se a capo della famiglia
di Cinisi c’era Antonino BADALAMENTI”.
Ribadisce
inoltre di avere appreso dell’omicidio “e delle circostanze ad esso
relative dai fratelli MICALIZZI Salvatore e Michele”. Ma aggiunge “di
aver saputo da Rosario RICCOBONO che il mandante dell’omicidio di Peppino
IMPASTATO era stato Gaetano BADALAMENTI per i motivi che hi già
riferito nel verbale del 17.05.1993”.
Spiega
poi che “Nel verbale precedente sopra menzionato non ho fatto cenno
a Rosario RICCOBONO perché, come in genere accade durante le prime
dichiarazioni rese all'A.G., io mi limitai a riferire sommariamente quanto
era a mia conoscenza relativamente agli episodi in relazione ai quali l'A.G.
mi faceva domande riservandomi poi di precisare meglio i miei ricordi”.
Circa
gli esecutori materiali, ribadisce “di non avere mai conosciuto i nomi
degli esecutori materiali di quell’omicidio”, ma di avere appreso “da
RICCOBONO e dai fratelli MICALIZZI che quel ragazzo apparteneva ad una
famiglia “buona” e cioè vicina alla mafia, anche se non so precisare
chi in particolare degli IMPASTATO fosse uomo d'onore”.
MUTOLO
avrebbe quindi appreso dei retroscena del delitto mentre ancora si trovava
in carcere, per averne poi conferma, tornato in libertà, dagli uomini
d’onore della sua famiglia.
Ebbene,
sul fatto che l’infermeria dell’Ucciardone fosse facilmente accessibile
e largamente praticata come luogo di incontro tra uomini d’onore e affiliati
a Cosa Nostra, non solo lo stesso MUTOLO, ma anche BUSCETTA e numerosi
altri collaboratori di Giustizia hanno reso dichiarazioni circostanziate
a assolutamente concordi. D’altra parte, sono dati di fatto storicamente
e processualmente acquisiti che gli uomini d’onore detenuti potevano agevolmente
comunicare con l’esterno e ricevere notizie sulle vicende più scottanti,
o addirittura, per i capi e i soggetti che ricoprivano ruoli di vertice,
continuavano dall’interno del carcere a dare ordini e direttive agli affiliati
rimasti liberi, anche per la perpetrazione di attività delittuose.
La rapida circolazione all’interno del carcere di informazioni e notizie
sulle vicende o i personaggi di maggior interesse per gli appartenenti
all’organizzazione mafiosa, come pure il fatto che lo stato di detenzione
di per sé non intaccava il potere e l’autorevolezza dell’uomo d’onore
o la sua capacità di ordinare delitti o governare gli affari del
sodalizio di riferimento è insomma un dato pacifico, al punto che
l’esperienza acquisita al riguardo ha indotto alla modifica del regime
penitenziario (originariamente prevista come temporanea) concretatasi nell’introduzione
di una disposizione restrittiva come quella dell’art. 41 bis Ord. Pen.
(comma aggiunto dall’art. 19 del D.L. 8 Giugno 1992 n.306 in tema di criminalità
mafiosa, convertito con modificazioni nella L. 7 Agosto 1992 n. 356), la
cui è efficacia è stata fin qui sempre prorogata.
E’
anche vero che il collaborante non ha saputo specificare l’identità
dei (presunti) uomini d’onore co-detenuti che per primi gli avrebbero rivelato
quei retroscena. Ma ha parlato di colloqui pressoché quotidiani
con diversi affiliati “compresi alcuni personaggi della Provincia e
cioè della zona di Cinisi”, con ciò fornendo uno spunto
preciso per eventuali accertamenti a riscontro e, al contempo, una ragione
plausibile che giustifica l’incertezza del suo ricordo sul punto.
Fin
dal primo interrogatorio ha comunque indicato come fonti ulteriori della
conoscenza acquisita sui particolari dell’omicidio gli uomini d’onore più
in vista della sua famiglia di appartenenza e cioè i fratelli MICALIZZI
Michele e Salvatore (quest’ultimo all’epoca sotto-capo della famiglia di
Partanna Mondello). E nel secondo interrogatorio vi ha aggiunto anche il
suo capo famiglia, e diretto referente, Rosario RICCOBONO, specificando
che proprio il RICCOBONO gli disse che il mandante dell’omicidio era Gaetano
BADALAMENTI.
Ma
questa indicazione emerge inequivocabilmente anche dalle prime dichiarazioni
di MUTOLO, laddove afferma che il comportamento irridente del giovane IMPASTATO
aveva provocato l’ira di BADALAMENTI Gaetano che non aveva più
sopportato le iniziative dell’IMPASTATO e aveva ordinato di ucciderlo.
Né
l’avere aggiunto questa ulteriore e ancora più autorevole fonte
di conoscenza può interpretarsi come indice di progressione sospetta
nelle dichiarazioni del MUTOLO, avendo egli spiegato, in modo convincente,
perché omise il riferimento al RICCOBONO nel suo primo interrogatorio.
Come pure ha dato una spiegazione convincente delle ragioni per
e delle circostanze in cui ha ricevuto conferma, all’uscita dal
carcere, delle notizie acquisite sui retroscena del delitto. Ha detto infatti
che, dopo l’estromissione del BADALAMENTI, la reggenza del mandamento di
Cinisi fu affidata al cugino Nino, ma di fatto, questi venne affiancato
da Rosario RICCOBONO. E come già si è visto, tra il RICCOBONO
e Nino BADALAMENTI esisteva un pregresso rapporto di fiducia e di frequentazione,
di cui lo stesso MUTOLO aveva beneficiato, quando venne ospitato dallo
stesso BADALAMENTI in un periodo in cui era latitante. (E in altro interrogatorio
MUTOLO aveva dichiarato di essere stato testimone di frequenti visite di
Nino BADALAMENTI alla villa del RICCOBONO: v. supra).
In
un primo momento – ossia fino a quando non si decise anche l’eliminazione
di Nino BADALAMENTI - la famiglia di Partanna Mondello fu quindi coinvolta
nella gestione del mandamento di Cinisi, o almeno di una parte del suo
originario territorio; da qui un plausibile interesse degli uomini d’onore
della famiglia mafiosa cui anche MUTOLO apparteneva a conoscere le vicende
di quel territorio.
Piuttosto,
va rimarcato come il collaborante non abbia mai indicato la fonte primaria,
da cui lo stesso RICCOBONO avrebbe ricevuto le notizie che poi gli confidò.
Ma sulla scorta degli elementi desumibili dalle sue dichiarazioni e sopra
evidenziati, non ci vuol molto a individuare tale fonte in Nino BADALAMENTI.
E quest’ultimo, sia per la vicinanza al cugino Gaetano, che per il ruolo
di spicco che ricopriva nell’ambito della famiglia mafiosa di Cinisi all’epoca
del fatto, era certamente in grado di venire a conoscenza dei retroscena
del delitto. E non avrebbe certamente diffamato o calunniato il cugino,
se è vero che pagò con la vita il suo rifiuto di macchiarsi
del suo sangue, con ciò dimostrando un’indefessa lealtà,
ad onta delle sue ambizioni che lo inducevano ad assumere posizioni antagonistiche
nei riguardi del capo famiglia.
E’
questo, peraltro, un elemento di non poco conto ai fini del riscontro incrociato
delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno fatto i nomi degli esecutori
materiali dell’omicidio, o comunque degli affiliati al clan BADALAMENTI
che vi avrebbero partecipato. Tra costoro, infatti, sia PALAZZOLO Salvatore
che DI CARLO Francesco indicano, sia pure con accenti diversi, proprio
il BADALAMENTI Antonino.
Va
ancora rilevato, a supporto dell’attendibilità complessiva del racconto
di MUTOLO, che le sue prime dichiarazioni sono state rese a distanza di
meno di un anno dall’inizio della sua collaborazione e nel contesto di
un interrogatorio che verteva anche su altri argomenti: all’epoca, l’omicidio
IMPASTATO era solo uno dei tanti casi irrisolti (le indagini erano state
già archiviate, per la seconda volta) e sui quali è prassi
che l’A.G. procedente interroghi un nuovo collaboratore, per sapere se
ne sappia qualcosa. Esso non aveva ancora il risalto e la notorietà
che avrebbe acquistato solo qualche anno dopo. Il lapsus iniziale sul nome
della vittima conferma, sotto questo profilo, la buona fede del dichiarante.
Fin
dalle prime dichiarazioni, peraltro, MUTOLO segnala come la verità
sul caso IMPASTATO fosse patrimonio di conoscenza diffusa negli ambienti
di Cosa Nostra, o almeno tra gli uomini d’onore (“tutto ciò era
oltretutto noto a molte persone di Cosa Nostra”); e in particolare,
era pacifico che ad ordinare l’uccisione del giovane IMPASTATO era stato
Gaetano BADALAMENTI; e che il movente andava ricercato nelle sue iniziative
e i suoi attacchi contro tutta l’organizzazione mafiosa (“…da tempo aveva
iniziato una campagna contro Cosa Nostra”), anche se, da ultimo,
aveva preso di mira il BADALAMENTI, facendone oggetto di scherno e di invettive
ingiuriose, fino a suscitarne l’ira funesta.
Quanto
alla credibilità in generale di questo collaboratore, anche lui
si inscrive nella schiera dei pentiti storici, avendo fornito elementi
preziosi per conoscere le dinamiche interne e gli organigrammi di Cosa
Nostra e per far luce su innumerevoli delitti ascrivibili alle famiglie
mafiose operanti nella provincia di Palermo.
Dalla
scheda in atti relativa alla sua personalità e all’apporto della
sua collaborazione si evince inoltre che il MUTOLO ha fornito informazioni
di grande rilievo investigativo su ingenti traffici di droga avvenuti in
Italia, U.S.A. e Thailandia.
Le
sue dichiarazioni, riscontrate da acquisizioni probatorie di fonte eterogenea,
“hanno consentito la riapertura di numerosi procedimenti a carico di
pericolosi soggetti facenti parte di Cosa Nostra”.
ONORATO
Francesco
Uno
specifico riscontro all’attendibilità delle dichiarazioni de
relato del MUTOLO, almeno sotto il profilo della veridicità
del modo in cui egli venne a conoscenza delle notizie che ha riferito sul
delitto IMPASTATO, viene dal collaboratore ONORATO Francesco. Anche ONORATO
era uomo d’onore della famiglia di Partanna Mondello, nella quale fu formalmente
affiliato nel Novembre del 1980, quando capo famiglia e capo mandamento
era RICCOBONO Rosario e sotto capo era MICALIZZI Salvatore, che indica
entrambi come suoi diretti interlocutori all’interno dell’organizzazione.
(Cfr. verbale di interrogatorio del 23.01.1997).
Ebbene,
nell’interrogatorio reso al P.M. il 31.05.87, ONORATO ha dichiarato di
avere appreso – all’incirca nello stesso periodo cui si è riferito
MUTOLO, ovvero tra l’80 e l’81 e comunque dopo la sua formale affiliazione
- dal RICCOBONO e dal MICALIZZI Salvatore, ossia dagli stessi uomini d’onore
indicati da MUTOLO quali fonti delle sue informazioni, che Peppino IMPASTATO
era stato ucciso; che l’omicidio “è stato fatto dalla famiglia
di Terrasini e Cinisi”; e all’epoca a comandare in quel territorio
era Gaetano BADALAMENTI, il quale era molto intimo con Saro
RICCOBONO, così come lo era anche Nino BADALAMENTI (“Nino BADALAMENTI,
Gaetano BADALAMENTI erano molto intimi con Saro RICCOBONO”).
Non
gli fu precisato chi avesse materialmente eseguito l’omicidio, ma sia MICALIZZI
che RICCOBONO gli spiegarono che a volerlo era stato Gaetano BADALAMENTI
“perché questo IMPASTATO dava fastidio alle famiglie di Terrasini
e alla famiglia di Cinisi, Carini, in quel territorio, diciamo che era
uno che voleva un po’ combattere Cosa Nostra”.
A
riprova dell’asserita intimità dei rapporti tra RICCOBONO e i BADALAMENTI,
e della capacità di Gaetano BADALAMENTIdi
controllare le Forze dell’Ordine del luogo, l’ONORATO ricorda che lo stesso
RICCOBONO gli rivelò di avere trascorso alcuni periodi della sua
latitanza (in estate) a Cinisi “e che era tranquillo, perché
là non lo cercava nessuno…..”. E pure MUTOLO, come si è
visto, ha dichiarato di avere trascorso dei periodi della sua latitanza
a Cinisi, ospite di Nino BADALAMENTI, proprio in ragione dei cordiali rapporti
tra quest’ultimo e il capo della famiglia di Partanna Mondello.
D’altra
parte, l’ONORATO riscontra MUTOLO anche per quanto concerne il contenuto
delle rivelazioni che entrambi attribuiscono sia al MICALIZZI che al RICCOBONO,
e segnatamente sul movente dell’omicidio e sul coinvolgimento dell’intera
famiglia mafiosa di Cinisi, anche se ad ordinare il delitto sarebbe stato
Gaetano BADALAMENTI. Anzi, a precisa domanda sul punto, ONORATO ribadisce
che “lo hanno fatto assieme questo omicidio”, riferendosi appunto
alla famiglia mafiosa di Terrasini e Cinisi, unitariamente considerata.
DI
CARLO Francesco
DI
CARLO Francesco iniziava a collaborare con la Giustizia in data 13 Giugno
1996, appena giunto in Italia dove avrebbe dovuto finire di scontare al
pena cui era stato condannato in Inghilterra nel 1986 per associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti.
Dalla
scheda in atti si evince che il nuovo collaboratore riferiva subito inediti
particolari sulla realtà criminale di Cosa Nostra, su numerosi omicidi
dei quali era a conoscenza, nonché su altri ai quali aveva
personalmente partecipato quale mandante e per i quali non era mai stato
neppure sospettato.
La
collaborazione del DI CARLO (tenuta nascosta per alcuni mesi) è
stata resa nota ufficialmente nel mese di ottobre del 1996, con il deposito
di taluni suoi interrogatori nell'ambito di procedimenti aperti dalla Procura
della Repubblica di Palermo.
Nella
medesima scheda si legge che “il contributo investigativo e probatorio
che il DI CARLO ha già offerto (e potrà in futuro offrire)
appare di eccezionale rilevanza, in considerazione della sua collocazione
all'interno di una delle più potenti famiglie di Cosa Nostra (della
quale è stato anche rappresentante)
e del lungo periodo di
militanza all'interno della stessa organizzazione al fianco di Salvatore
RIINA e dei suoi più fedeli alleati corleonesi.
Il
DI CARLO ha già riferito della sua personale conoscenza di numerosi
delitti di particolare gravità, quali ad esempio quelli concernenti
la c.d. “guerra di mafia” esplosa negli anni Ottanta, e quelli in
danno di personalità delle Istituzioni; sicché non è
certo esagerato ritenere che si tratta di un collaboratore checontribuisce
a far piena luce su alcuni dei fatti più gravi ed inquietanti verificatisi
negli ultimi vent'anni a Palermo.
Ancora
particolarmente rilevante appare il contributo di conoscenza che il DI
CARLO ha fornito in ordine alle dinamiche interne dell'organizzazione Cosa
Nostra, alla sua evoluzione, così da consentire di capire quali
siano stati i mutamenti interni degli equilibri di comando dell'organizzazione
in un periodo “nevralgico” come quello tra il 1978 ed 1982.
E'
importante sottolineare, ancora, che il collaboratore si è deciso
ad instaurare un rapporto con l'Autorità Giudiziaria quando si stava
già avvicinando alla scadenza definitiva della sua detenzione per
la condanna subita in Inghilterra, che avrebbe dovuto cessare nell'arco
di qualche mese in virtù dei benefici derivanti dall'ordinamento
britannico e da quelli (pure a lui applicabili) della legislazione penitenziaria
italiana”.
Ebbene,
anche DI CARLO Francesco, di cui si sono già rammentate le circostanziate
dichiarazioni rese su personaggi e vicende della famiglia mafiosa di Cinisi,
si riporta a BADALAMENTI Antonino come fonte delle sue informazioni sui
retroscena del delitto IMPASTATO: ma questa volta senza l’ausilio di fonti
mediate. E inoltre, delle notizie confidategli da Nino BADALAMENTI egli
ebbe conferma (quasi simultanea) da Ciccio DI TRAPANI, che all’epoca non
aveva cariche ma era un elemento valido della famiglia mafiosa di
Cinisi, nonché figlioccio di Gaetano BADALAMENTI.
In
particolare, nell’interrogatorio del 13.02.97 ha dichiarato di aver sentito
parlare dell’omicidio in questione quasi nell’immediatezza del fatto, ossia
“dopo giorni che era successo, che mi ricordo era il ’78, 1978”.
E più precisamente, “Nel ‘78, dopo questo omicidio che all’inizio
si pensava, per come avevano dato la notizia i giornali si pensava che
si era suicidato, qualche cosa, mi sono visto con Nino BADALAMENTI e visto
l’intimità che io avevo con Nino BADALAMENTI, che in altri processi,
in altre cose l’ho dichiarato che l’ho frequentato per un 10 anni, sia
lui, sia a casa sua, come lui a casa mia, ci ho detto “che è successo
là?” Ci ho detto “ma questo non è il figlio di IMPASTATO
- Iacopo mi sembra che si chiamava il padre, Giacomo. Dice sì. Ci
ho detto ma è? Dice no, noi - dice - l’abbiamo fatto, la famiglia,
perché- dice - ce ne era venuto
un mascalzone, uno che accusava direttamente anche il padre, un estremista”.
Sul
movente il collaborante ha specificato ancora, sempre sulla scorta di quanto
riferitogli da Nino BADALAMENTI, che il giovane IMPASTATO “Accusava
la mafia di Cinisi, dice essendo che lui conosceva tutti i singoli persone
e amici del padre, non si limitava nemmeno verso i parenti o verso quelli
intimi amici di suo padre, accusava direttamente con nomi e cognomi a tutti
i nostri amici, dice un ragazzo pazzo…”.
Fin
qui le rivelazione di Nino BADALAMENTI. Ma, aggiunge il collaborante, “mi
ricordo che…..dopo pochi giorni trovandomi a Cinisi sono andato da un certo
Ciccio DI TRAPANI, ci aveva una villetta fuori Cinisi”. Anche il DI
TRAPANI gli confermò “che era una cosa che avevano fatto loro”,
intendendo dire che l’omicidio “era stato fatto dalla famiglia di loro”.
E all’epoca, la famiglia mafiosa di Cinisi era retta da Gaetano BADALAMENTI,
che, rammenta il collaborante, “a quel periodo ancora era sia capo famiglia
e sia capo mandamento, perché ancora faceva parte della commissione”.
In
altri termini, il DI CARLO non può affermare che lo stesso DI TRAPANI
e il BADALAMENTI Antonino furono gli esecutori materiali del delitto, ma
è certo che essi vi erano coinvolti in quanto erano uomini d’onore
della famiglia mafiosa di Cinisi; l’omicidio era stato deciso, ordito e
attuato dalla medesima famiglia (retta al’epoca da Gaetano BADALAMENTI);
ed entrambi i suoi interlocutori, con le loro parole, ne sottoscrivevano
la paternità.
Al
riguardo, il DI CARLO ha così motivato la sua prudenza nell’accusare
i due uomini d’onore: “..però debbo essere sincero in Cosa Nostra
non si chiede chi è andato a farlo, perché non è giusto
e poi non può essere uno così pignolo di volere sapere le
cose”. E anche nel successivo interrogatorio del 28.02.97 ribadisce
che né Ciccio DI TRAPANI, né Nino BADALAMENTI, con i quali
aveva potuto parlare dell’omicidio (“…ma separatamente”, come ha
tenuto a precisare) in virtù della vicinanza che aveva con
entrambi, gli indicarono gli esecutori materiali: “…e così abbiamo
parlato, però non mi hanno detto chi l’ha fatto perché, quando
c’ho chiesto, mi hanno detto: <<Noi>>;
noi si dice generalmente Cosa Nostra famiglia”.
Tale
prudenza, che scaturisce da un’inveterata conoscenza ed esperienza che
il collaborante ben può vantare non solo del linguaggio ma anche
delle regole e dei costumi imperanti in Cosa Nostra, torna peraltro ad
onore della sua credibilità, considerato che entrambi i personaggi
citati – e indicati come sue esclusive fonti sull’argomento - non sono
più in vita. E ciò avrebbe potuto indurre un dichiarante
men che corretto e sincero ad enfatizzare le sue accuse o comunque a non
indulgere in precisazioni e distinguo. (Una censura questa che non merita
neppure il collaboratore PALAZZOLO Salvatore, come si vedrà: egli
infatti accusa BADALAMENTI Antonino e DI TRAPANI Francesco di avere materialmente
eseguito l’omicidio, ma ciò sulla scorta delle confidenze fattegli
dall’odierno imputato; e inoltre, indica tra gli esecutori materiali, per
averlo appreso dalla stessa fonte, anche il suo omonimo, PALAZZOLO Salvatore,
inteso Turiddazzu, che è vivo e vegeto, per quanto consta).
Il
DI CARLO del resto si è limitato a riferire, in merito al delitto,
solo quanto egli sa per averlo appreso da fonti interne a Cosa Nostra.
Così sulle modalità esecutive egli non può dire nulla,
in quanto nessuno gli ha mai raccontato nulla al riguardo, sebbene qualcosa
egli abbia sentito dai giornali, “ma tanto tempo fa”.
Invece,
sul movente e sul contesto in cui maturò la decisione di uccidere
IMPASTATO, il collaborante ha aggiunto ulteriori particolari nell’interrogatorio
del 28.02.97, che costituiscono peraltro una mera specificazione di aspetti
e circostanze di cui aveva già fatto cenno nel precedente interrogatorio
(che non verteva solo sul delitto IMPASTATO). Sicché le ulteriori
rivelazioni sono frutto dell’approfondimento sollecitato dall’A.G. procedente
sugli argomenti già toccati in precedenza. Esse comunque forniscono
uno spaccato di rigorosa coerenza e solidità, sul piano logico,
di quanto fosse stata sofferta e travagliata la decisione di uccidere il
giovane IMPASTATO.
In
particolare, egli ha riferito dell’imbarazzo creato in seno alla famiglia
mafiosa di Cinisi dalla condotta di “questo ragazzo, che faceva propaganda”
contro Cosa Nostra (“non so se aveva radio o la faceva pubblicamente
come politica nel paese”): un problema di cui anche in precedenza gli
aveva parlato Nino BADALAMENTI (“Con Nino già ne avevamo parlato
prima dei problemi che avevano IMPASTATO con questo ragazzo….”). E
ha riferito altresì delle remore a sopprimerlo in quanto faceva
parte di una famiglia, come quella degli IMPASTATO, che era molto rispettata
negli ambienti di Cosa Nostra anche perché diversi di loro – allude
in particolare a Luigi IMPASTATO, quello della cava, e ad uno zio della
vittima, che dovrebbe identificarsi in Giuseppe IMPASTATO inteso SPUTAFUOCO
– erano uomini d’onore della famiglia mafiosa di Cinisi: “Ed era un
problema che non ci potevano…come mi diceva lui, non ci potevano tirare
il collo e in gergo Cosa Nostra significa strangolarlo e farlo scomparire,
perché c’era il problema che il figlio di…mi pare Jacopo ci dicono
a suo padre, non sono sicuro, e cugino di Luigi e nipote dell’altro IMPASTATO,
che erano in famiglia;ma c’erano altri IMPASTATO in famiglia mi ricordo”.
(E’ appena il caso di rilevare che qui il collaborante è incorso
in un evidente errore, se ha inteso riferirsi al padre di Peppino IMPASTATO,
indicandolo con il nome di Jacopo: ma lo stesso dichiarante avverte
che di questo nome non è sicuro).
E
quando, appresa la notizia della morte di IMPASTATO, e avendo subito realizzato
che si trattava di un parente degli IMPASTATO di Cosa Nostra, si
trovò a parlarne con Nino BADALAMENTI, questi gli spiegò
che si cercò di fare qualcosa per attenuare il clamore che
l’omicidio avrebbe potuto provocare in seno all’organizzazione, salvando
al contempo la dignità degli IMPASTATO, e cioè la reputazione
di cui godevano in Cosa Nostra:
“…dice
che si è cercato di fare qualcosa, meno rumore nel senso di potere
fare…a Cosa Nostra fare immaginare che è stato un lavoro di Cosa
Nostra e nello stesso tempo salvare il salvabile, nel senso la dignità
di IMPASTATO perché, quando un parente….non dico il figlio di Cosa
Nostra o un nipote, ma anche un parente più lontano in un paese
viene ucciso, si perde di immagine per quei famosi nomi del paese. E l’hanno
fatto in questo modo: i parenti hanno….anche i parenti, come diceva Nino,
hanno accettato la situazione, ma già sapevano prima; hanno…come
dire? In Siciliano:”arrunchiato le spalle” per quello che era”.(Cfr.
pagg. 3-4 del verbale di trascrizione integrale dell’interrogatorio di
DI CARLO Francesco del 28.02.97, e ff.563-564 vol.3).
Orbene,
ad ulteriore conforto dell’attendibilità delle dichiarazioni rese
dal DI CARLO, va ancora rilevato che egli indica come proprie fonti due
personaggi effettivamente in grado di essere a conoscenza dei retroscena
di un delitto ordito e attuato dalla famiglia mafiosa di Cinisi, quand’anche
non ne fossero stati i materiali esecutori: “Nino BADALAMENTI ha sostituito
anche nei periodo del triumvirato e anche nella Commissione a suo cugino
Tano BADALAMENTI, Gaetano BADALAMENTI. Ciccio DI TRAPANI in quel periodo
non aveva carica, ma era un elemento valido della famiglia di Cinisi e
figlioccio diretto di Gaetano BADALAMENTI”.
Ora,
della personalità di Nino BADALAMENTI, e del ruolo di vertice che
ricoprì fino alla morte (nonché del movente del suo assassinio)
si è già detto. Di Francesco DI TRAPANI, basterà rammentare,
sulla scorta delle informative già citate, che all’epoca del fatto
era noto agli Inquirenti come affiliato al clan BADALAMENTI, nonché
ricercato per essere sottoposto allamisura
della sorveglianza speciale con obbligo di dimora. D’altra parte, il suo
legame con la famiglia mafiosa dei MADONIA è emerso anche nell’ambito
del processo c.d.”Maxi-uno” in esito al quale il DI TRAPANI venne condannato
per il reato di associazione mafiosa (v. anche scheda biografica in atti,
vol.4 e e Nota 14.04.1999 a firma del C.te della stazione CC. di Cinisi,
vol. 17). E dei suoi ambigui rapporti con i corleonesi, ma anche del rapporto
di fiducia personale con Gaetano BADALAMENTI, hanno riferito, in termini
del tutto conformi a quanto raccontato dal DI CARLO, anche i collaboratori
MUTOLO e PALAZZOLO Salvatore.
Inoltre,
DI CARLO ha fornito una rappresentazione convincente dei rapporti che lo
legavano sia al DI TRAPANI che al Nino BADALAMENTI, nel senso che essi
erano tali da giustificare quell’elevato grado di confidenza necessario
per poter fare rivelazioni così delicate.
A
proposito della particolare intensità del suo rapporto con Nino
BADALAMENTI, il collaborante rammenta che con Gaetano BADALAMENTI “ci
siamo sempre rispettati”, mentre con il cugino Nino “fino all’80
posso dire che abbiamo mangiato sempre assieme, proprio pure all’inizio
mi sembra che c’ho una festa con lui fra amici, con….con Saro RICCOBONO
e altri, di…di una mangiata e siamo tutti assieme…”. E nel ribadire
i motivi di riserbo e di prudenza che gli impedirono di approfondire l’argomento
dell’omicidio IMPASTATO o di commentarlo in seguito con altri uomini d’onore
(“Poi veramente in Cosa nostra, specialmente quando si tratta di un
parente che muore, si cerca di evitare qualsiasi commento e qualsiasi discorso”,
spiega che “Sì, io l’ho potuto fare con Nino, perché oggi
mi viene difficile dire qual’era la vera intimità con Nino BADALAMENTI;
le dico, a parte tutto, che mi sono preso pure dispiacere quando l’hanno
ucciso e poi si immagini per il figlio…”.(Cfr. ancora verbale d’interrogatorio
del 28.02.97).
D’altra
parte, nelle diverse occasioni e sedi processuali in cui è stato
chiamato a riferire quanto a sua conoscenza su vicende cruciali della famiglia
mafiosa di Cinisi, il DI CARLO ha saputo fornire sul conto di Nino BADALAMENTI
e di Francesco DI TRAPANI, notizie dettagliate e riscontrate anche da altre
fonti: il che ne comprova una conoscenza certamente non superficiale di
entrambi i personaggi (v. dichiarazioni rese nell’ambito del c.d. “Maxi-quater”
e nell’ambito del proc. a carico di RIINA+7 definito con la sentenza in
atti).
Ciò
posto deve convenirsi che l’apporto del DI CARLO costruisce un tassello
assai significativo del mosaico accusatorio, perché, oltre ad offrire
puntuali riscontri alle rivelazioni del collaboratore PALAZZOLO Salvatore,
ne viene un prezioso supporto all’attendibilità delle dichiarazioni
rese da MUTOLO e da ONORATO, Rispetto a queste ultime, in particolare,
le notizie riferite dal DI CARLO fugano qualsiasi residuo dubbio o astratto
timore di circolarità della prova, che sempre incombe su quel particolare
tipo di prova della colpevolezza dell’imputato che è costituita
dalla convergenza di molteplici propalazioni accusatorie.
Anzitutto,
va rimarcato che DI CARLO è un ex uomo d’onore che è arrivato
a ricoprire una carica (reggente della famiglia di Altofonte) e comunque
una posizione e un ruolo (come fiduciario e referente diretto di Bernardo
BRUSCA) che lo accreditano come fonte autorevole di conoscenza delle più
segrete vicende di Cosa Nostra. Egli però proviene da una famiglia
e da un mandamento mafiosi diversi da quello in cui rientrava la famiglia
di appartenenza di MUTOLO e di ONORATO.
Inoltre,
con la famiglia di Partanna Mondello, o con gli esponenti di spicco di
tale famiglia (come Rosario RICCOBONO o i fratelli MICALIZZI, indicati
dagli altri due collaboranti come loro fonti di conoscenza dei retroscena
dell’omicidio IMPASTATO) egli non vantava particolari rapporti di conoscenza
o frequentazione.
Di
contro, era legato da personale amicizia a Nino BADALAMENTI. Ora, le notizie
che, in merito all’omicidio, pervengono al MUTOLO e all’ONORATO attraverso
le confidenze dei vari RICCOBONO e MICALIZZI, sono del tutto conformi a
quelle riferite dal DI CARLO e, con tutta probabilità, la fonte
originaria è la stessa. Ma DI CARLO quelle stesse notizie le ha
apprese direttamente da questa fonte, ossia dalla viva voce di Nino BADALAMENTI,
con ciò fornendo un innegabile riscontro alle chiamate indirette
di MUTOLO e di ONORATO.
Ma
c’è di più, poiché, secondo quanto dichiarato dal
DI CARLO, a Nino BADALAMENTI si aggiunge, come fonte diretta di conoscenza
e di conferma dei retroscena del delitto, anche Ciccio DI TRAPANI.
E anche nella parte in cui indica come ulteriore fonte il DI TRAPANI, le
dichiarazioni del DI CARLO si sono rivelate, per le ragioni già
esposte, altamente attendibili.
Ne
segue che, al di là del non trascurabile rilievo indiziario delle
dichiarazioni di CALDERONE, si è così assicurata la molteplicità
oltre che l’autonomia delle fonti accusatorie.
L’utilizzabilità
delle dichiarazioni di DI CARLO Francesco
L’importanze
delle dichiarazioni di Francesco DI CARLO anche nell’economia del presente
giudizio impone alcune brevi considerazioni per fugare qualsiasi dubbio
sulla piena utilizzabilità processuale di tali dichiarazioni.
E’
vero, infatti, che il DI CARLO, si è rifiutato di sottoporsi all’esame
disposto da questa Corte a titolo di integrazione probatoria; o, più
esattamente, all’udienza del 19 Ottobre 2000, che era stata fissata per
la sua audizione, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Ma non per questo scatta la preclusione sancita, in conformità ai
nuovi principi costituzionali sul giusto processo, dall’art. 526 comma
1 bis C.P.P., che vieta espressamente l’utilizzazione, come prova della
colpevolezza, delle dichiarazioni di chi si è sempre sottratto volontariamente
all’esame dell’imputato.
Ed
invero, tale preclusione, attraverso la sanzione tipicamente processuale
dell’inutilizzabilità, garantisce il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, solennemente consacrato nella prima parte
del comma 4 del novellato art. 111 della Costituzione, non meno che il
diritto dell’accusato di difendersi provando l’infondatezza dell’addebito
mediante il confronto diretto con chi lo accusa.
Infatti,
la sanzione dell’inutilizzabilità è comminata contro la violazione
che si consuma allorché l’autore di propalazioni accusatorie si
sottragga (volontariamente) al confronto con l’accusato, cioè all’esame
sollecitato dallo stesso imputato o al controesame cui la difesa ha diritto.
In
realtà si tratta di una formula ridondante che nel ricalcare pedissequamente
il dettato della corrispondente disposizione costituzionale vuol richiamare
il principio ispiratore comune alle norme processuali ordinarie destinate
a darvi piena attuazione, come quelle concernenti la disciplina dell’esame
testimoniale, il regime delle contestazioni, il sistema delle letture consentite
(art. 511) i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni pregresse
(art. 500, commi 4,6 e 7; art. 512,512
bis e 513 ult.comma), l’esame dell’imputato di reato connesso o collegato,
con particolare riguardo all’ipotesi in cui il dichiarante si avvalga della
facoltà di non rispondere (art. 513, comma 2): tutte disposizioni
che comunque afferiscono al e presuppongono il rito ordinario
dibattimentale, mentre non trovano applicazione nei c.d. riti alternativi,
ivi compreso un rito speciale come quello con cui è stato definito
il presente giudizio, che ricalca il modello del giudizio abbreviato.
La
sanzione dell’inutilizzabilità, invero, chiude qualsiasi varco alla
possibilità di recuperare alla cognizione del giudice, attraverso
quel simulacro di contraddittorio che era, nel previgente regime, la contestazione
delle dichiarazioni pregresse in caso di silenzio del dichiarante, il materiale
probatorio raccolto nella fase investigativa. E presuppone, ovviamente,
che quel materiale non faccia già parte del compendio di fonti di
prova ed elementi di conoscenza utilizzabili per la decisione.
Ma
questo problema, e l’annesso scenario, esulano dagli orizzonti processuali
dei riti alternativi, e segnatamente di quelli ispirati al modello del
giudizio abbreviato i quali assumono direttamente gli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero a materia di cognizione, annettendo valore
probatorio anche agli atti istruttori compiuti nella segretezza della fase
delle indagini preliminari. E nella formazione del materiale probatorio
utile per la decisione, si deroga al principio del contraddittorio in quanto
è lo stesso imputato a consentirlo. Anzi, più esattamente,
la deroga è frutto di una libera e insindacabile scelta dell’imputato
che, ricorrendone i presupposti di legge, opti per il rito speciale, prestando
quindi il proprio consenso alla piena utilizzabilità del materiale
probatorio già raccolto: ivi comprese le dichiarazioni di imputati
di reato connesso-collegato che, successivamente, si avvalgano della facoltà
di non rispondere dinanzi al Giudice, quando questi, come nel caso di specie,
ne abbia disposto l’audizione a titolo di integrazione probatorio, ed esercitando
i limitati poteri d’ufficio (di iniziativa e di impulso) che la legge gli
attribuisce per acquisire elementi che ritenga necessari ai fini della
decisione.
Così
i verbali degli interrogatori nel corso dei quali il DI CARLO ebbe a rendere
le dichiarazioni sopra richiamate (e le altre di cui si dirà) facevano
parte del fascicolo del pubblico ministero e quindi anche degli atti utilizzabili
per la decisione già prima e a prescindere dal suo (mancato) esame,
ovvero prima e a prescindere dal provvedimento con cui questa Corte ne
ha disposto l’audizione.
_______________________________
Un
ulteriore e decisivo apporto viene dalle convergenti dichiarazioni accusatorie
di altri collaboratori, raccolte nell’ambito dell’attività integrativa
d’indagine successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio:
anch’esse de relato, ma provenienti da fonti autonome e distinte
rispetto a quelle fin qui esaminate.
BRUSCA
Giovanni
Nell’interrogatorio
reso al P.M. il 30 Maggio 1997, Giovanni BRUSCA ha dichiarato che, poco
tempo dopo l’omicidio, apprese da suo padre, Bernardo BRUSCA, che Peppino
IMPASTATO era stato ucciso per volere di Gaetano BADALAMENTI: era stato
lo stesso boss di Cinisi a vantarsi, parlandone appunto con Bernardo BRUSCA
alla presenza anche di Totò RIINA, di essersi sbarazzato dell’IMPASTATO
architettando una messinscena tale da depistare le indagini dell’A.G.Sempre
da suo padre Bernardo, apprese altresì che “il BADALAMENTI aveva
ordinato l’eliminazione del giovane a causa delle sue continue denunce
antimafia”.
Circa
le modalità dell’omicidio, il collaborante ha precisato di aver
saputo che “l’omicidio era stato commesso in un luogo diverso da quello
dove fu poi rinvenuto il cadavere”. Invece, interrogato su eventuali responsabilità
dell’odierno imputato, PALAZZOLO Vito, ha dichiarato di non saperne nulla.
Quanto
alla possibilità che il BADALAMENTI si lasciasse andare a confidenze
così delicate e compromettenti con uomini d’onore che erano certamente
suoi pari grado (e cioè reggenti o capi mandamento, nonché
membri della Commissione provinciale di Cosa Nostra), ma che di lì
a poco ne avrebbero decretato l’espulsione dall’organizzazione, il BRUSCA
fornisce un’indicazione che è riscontrata anche da altre fonti (CALDERONE
e soprattutto DI CARLO) e che rende credibile il suo racconto: all’epoca
dell’omicidio, Gaetano BADALAMENTI aveva ancora contatti diretti e formalmente
normali con i corleonesi di Totò RIINA, anche se già
i loro rapporti si erano incrinati da tempo e covavano pericolose tensioni.
In
effetti, giusta la ricostruzione sopra operata e a cui questa Corte ritiene
si debba accedere, l’estromissione del BADALAMENTI matura tra l’estate
e l’autunno del 1978. E anche DI CARLO Francesco ha riferito di avere personalmente
incontrato Gaetano BADALAMENTIpoco
tempo dopo l’omicidio, per due o tre volte ancora, in occasione di altrettante
riunioni della Commissione:
“Dopo
l’omicidio? Sì, l’ho incontrato un paio di volte ancora perché
nelle riunioni di Commissione, quando poi hanno cominciato a succedere….Hanno
cominciato un po’ a nascere dei discorsi fra linea….diciamo linea corleonese
e quella BADALAMENTI e BONTADE, ci sono state spesso riunioni a Favarella
(NdR: la tenuta di GRECO Michele, abituale sede di riunioni della Commissione)
e ho avuto modo di incontrarlo”. (Cfr. verbale di interrogatorio del
28.02.97. Ivi il collaborante peraltro precisa che “a livello di quei
discorsi potevo solo assistere, non potevo fare altro che assistere”,
non essendo egli membro della Commissione).
A
ulteriore conforto dell’attendibilità del racconto di BRUSCA va
ancora rammentato che egli, come ha dichiarato, fu messo al corrente dei
retroscena del delitto (da suo padre Bernardo) poco tempo dopo il fatto;
e all’epoca egli era già uomo d’onore, nonostante la giovane età.
D’altra parte, il suo rapporto privilegiato con il capo mandamento di san
Giuseppe Jato ( o almeno il reggente in sostituzione di SALAMONE Antonino)
lo legittimava a riceversi simili confidenze a prescindere da una formale
affiliazione.
Nel
merito va rimarcata la singolare assonanza con l’episodio raccontato da
CALDERONE. In pratica, le rare volte in cui Gaetano BADALAMENTI ebbe l’occasione
di allontanare da sé dicerie e sospetti in ordine ad un suo coinvolgimento
nella tragica morte di Peppino IMPASTATO, non solo non fece nulla per confutare
quella che era divenuta una sorta di communis opinio negli ambienti di
Cosa Nostra, ma, al contrario, l’accreditò con espresse ammissioni
(come nell’episodio raccontato da BRUSCA Giovanni) o con atteggiamenti
meno espliciti ma altrettanto eloquenti (come nell’episodio riferito a
CALDERONE Antonino da suo fratello Giuseppe).
BRUSCA
Emanuele
Nell’interrogatorio
reso al P.M. il 9.03.1999, BRUSCA Emanuele ha (spontaneamente: v. infra)
dichiarato che “intorno al 1979-1980, discutendo con Leoluca BAGARELLA
che in quel periodo mi veniva spesso a trovare a Palermo, a Casa Professa
o a Palazzo Ganci, il discorso cadde su Gaetano BADALAMENTI. Forse era
presente pure mio padre.
Il
BAGARELLA criticò aspramente il BADALAMENTI per l’atteggiamento
che questi aveva assunto riguardo all’IMPASTATO e disse una frase del genere:
“finora si è fatto ballare sulla pancia ed ora fa il terrorista””.
Ebbene,
secondo la spiegazione offerta dallo stesso collaborante, BAGARELLA intendeva
dire che “il BADALAMENTI era stato a lungo un vigliacco (quest’ultimo
era anche il termine con cui BAGARELLA indicava spesso il BADALAMENTI che
chiamava “faccia di pala”) consentendo all’IMPASTATO di parlare male di
lui a destra e a manca e che aveva preso provvedimenti troppo tardi, mentre
avrebbe dovuto bloccare l’IMPASTATO per tempo”. (Cfr. verbale riassuntivo
dell’interrogatorio del 9 Marzo ’97 in vol. 17).
In
altri termini, secondo quanto parrebbe evincersi dal racconto di Emanuele
BRUSCA, negli ambienti di Cosa Nostra, e per bocca di suoi esponenti di
assoluto spicco, come appunto Leoluca BAGARELLA, si addebitava al BADALAMENTI
non già di aver deciso l’eliminazione dell’IMPASTATO, bensì
di aver temporeggiato e subito troppo a lungo, prima di reagire in modo
appropriato ai suoi attacchi.
In
ogni caso, nelpesante apprezzamento
espresso dal BAGARELLA e nelle sue parole come riportate dal collaborante,
si esprime la certezza che:
·il
giovane IMPASTATO fu ucciso per volere di Gaetano BADALAMENTI;
·l’omicidio
fu dissimulato sotto le parvenze di un attentato terroristico;
·il
movente andava ricercato nei continui attacchi e nella campagna denigratoria
messa in atto dallo stesso IMPASTATO nei riguardi del boss di Cinisi.
In
realtà, le dichiarazioni di BRUSCA Emanuele non sono conformi all’archetipo
della chiamata in reità de relato, perché egli si
limita a riportare una serie di valutazioni e apprezzamenti espressi dalla
sua fonte di riferimento. Il collaborante, in sostanza, non ha chiarito,
né forse poteva farlo, se quelle valutazioni, quegli apprezzamenti
e le certezze che essi sottintendono, fossero espressione di congetture
o convincimenti personali dello stesso BAGARELLA, ovvero di una lettura
diffusa negli ambienti di Cosa Nostra sulle vere ragioni e la cause della
tragica fine di Giuseppe IMPASTATO; né ha precisato se essi traevano
origine da informazioni di prima mano, attinte alla fonte – e cioè
allo stesso BADALAMENTI o a qualcuno del suo entourage – o comunque di
sicura attendibilità.
Tuttavia,
questa testimonianza conferma una volta di più come, già
poco tempo dopo la tragica scomparsa di Peppino IMPASTATO, non si nutrisse
alcun dubbio, negli ambienti di Cosa Nostra e anche al livello dei suoi
maggiori esponenti, circa il fatto che si trattasse di un omicidio, voluto
e ordinato da Gaetano BADALAMENTI. E il suo specifico rilievo indiziario
scaturisce dal coordinamento con le risultanze di altre convergenti propalazioni.
In pratica, mentre si diffondeva e consolidava questa versione dei fatti,
dall’entourage di Gaetano BADALAMENTI non venne alcuna smentita; o almeno
non è stata fatta trapelare nessuna voce dissonante o in contrasto
con questa sorta di opinione diffusa.
Anzi,
come si è visto, il principale e più diretto interessato,
e cioè lo stesso BADALAMENTI, le rare volte in cui ebbe l’occasione
di chiarire la sua posizione dinanzi ad interlocutori autorevoli, e allontanare
da sé qualsiasi sospetto, non lo ha fatto: non ha fatto nulla cioè
per smentire quella versione del tragico evento, avvalorandone piuttosto
la fondatezza con le sue parole, con i suoi atteggiamenti o anche con i
suoi silenzi.
Sulle
circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuta la confidenza-sfogo
del BAGARELLA, il collaborante è stato piuttosto vago, limitandosi
a riferire che avvenne in una delle tante occasioni in cui il BAGARELLA
lo incontrava a Palermo, “a Casa Professa o a Palazzo Ganci”; e non ricorda
con certezza se fosse presente suo padre Bernardo.
Tale
vaghezza di ricordi è però ampiamente giustificata non solo
dal considerevole tempo trascorso; ma anche dal fatto che quella del BAGARELLA
fu una confidenza del tutto occasionale e nel contesto di un discorso al
quale lo stesso BRUSCA non era particolarmente interessato. Ciò
spiega anche per quale ragione non ne avesse riferito prima all’A.G., come
lo stesso collaborante chiarisce prima ancora di iniziare a riferire dell’episodio,
“…che non aveva finora ricordato in quanto si trattava di una circostanza
cui non aveva dato tanto peso”.
SIINO
Angelo
Con
le rivelazioni del collaboratore Angelo SIINO, si torna a fonti interne
al clan BADALAMENTI, ma diverse dalla persona di Nino BADALAMENTI. SIINO
ha infatti dichiarato di avere appreso da Silvio BADALAMENTI, nipote di
Gaetano BADALAMENTI e poi ucciso nei primi anni ’80, che il giovane IMPASTATO
conduceva un’incessante campagna di denunzia con toni irriverenti all’indirizzo
di Tano BADALAMENTI, spesso apostrofato con epiteti ingiuriosi come Tano
Seduto. Per queste ragioni, Gaetano BADALAMENTI si era determinato
ad ordinarne l’eliminazione, sebbene l’IMPASTATO fosse di buona famiglia,
nell’accezione mafiosa, intendendosi con ciò la presenza tra gli
IMPASTATO di diversi uomini d’onore. (cfr. verbale riassuntivo del 13 Agosto
1997 in vol. 15; e verbale di trascrizione integrale del medesimo interrogatorio
prodotto dal P.M. all’udienza del 22.01.2001 ad integrazione dei fogli
mancanti nella copia già allegata al verbale riassuntivo).
Non
serve immorare sulla statura criminale di Angelo SIINO e sul ruolo che
per molti anni ebbe a ricoprire all’interno di Cosa Nostra, stante la notorietà
del personaggio, assurto agli onori della cronache giudiziarie con la suggestiva
locuzione di “ministro dei lavori pubblici” di Cosa Nostra. Come collaboratore
di Giustizia, le sue rivelazioni hanno concorso in misura decisiva a far
luce sui sotterranei e complessi intrecci tra potere mafioso e controllo
delle attività produttive con particolare riguardo ai sistemi di
spartizione degli appalti pubblici.
Ai
fini del presente giudizio deve piuttosto rilevarsi che SIINO ha riferito
poche ma essenziali notizie sul conto di Silvio BADALAMENTI, che ne comprovano
la conoscenza. Questi infatti non era un personaggio particolarmente noto,
se non all’interno dei circuiti criminali in cui, per vincoli familiari,
lui stesso era inserito (E il collaboratore lo conosceva già perché
gli era stato presentato da un suo cugino, tal RANDAZZO Vincenzo, che dalla
documentazione in atti risulta essere a sua volta nipote di Gaetano BADALAMENTI,
coinvolto in varie indagini sul traffico internazionale di droga).
Inoltre,
Silvio BADALAMENTI venne assassinato ben 14 anni prima che SIINO rendesse
le sue dichiarazioni.
Orbene,
l’importanza della testimonianza di SIINO sta anche e proprio nella qualità
della sua fonte, che è tanto più attendibile perché
si tratta di una persona di provata fedeltà a Gaetano BADALAMENTI:
al punto che pagò con la vita l’essergli rimasto fedele anche nel
corso della guerra di mafia dei primi anni ’80.
Fu
ucciso infatti nel quadro della campagna di sterminio messa in atto dai
corleonesi ai danni del clan BADALAMENTI, appunto perché ritenuto
uno dei soggetti più vicini all’ex capo-mandamento (ormai deposto
e datosi alla macchia), anche al di là dello stretto vincolo di
parentela.
Tale
ricostruzione del moventee del contesto
che connotano la sua uccisione non è frutto solo di congetture investigative
riportate (con accenti di certezza) dai giornali dell’epoca, ma trova conferma
nelle rivelazioni di alcuni nuovi collaboratori di Giustizia che peraltro
furono tra coloro che parteciparono alla preparazione e all’esecuzione
dell’omicidio. (Cfr. dichiarazioni rese da GIACALONE Salvatore, nell’interrogatorio
del 17.10.1996, e PATTI Antonino, nell’interrogatorio del 5.07.1995: entrambi
già uomini d’onore della famiglia mafiosa di Marsala, città
in cui lavorava e venne assassinato appunto Silvio BADALAMENTI).
Le
ulteriori dichiarazioni di SIINO fanno poi luce sul ruolo di Pino LIPARI
nella gestione del camping “Z10”, oggetto di veementi denunzie da parte
di Peppino IMPASTATO fino a pochi giorni prima di morire. Il collaboratore
ha infatti confermato che, inizialmente, era Gaetano BADALAMENTI interessato
all’affare, “insieme con una cava ed altre cose” come gli dissero sia RANDAZZO
Vincenzo che Silvio BADALAMENTI; e ha spiegato di essere personalmente
al corrente della faccenda perché si trattava della cava aperta
in occasione della costruzione dell’autostrada Palermo-Mazzara del Vallo.
E appunto con il LIPARI, insieme ad altri geometri dell’ANAS lo stesso
SIINO ebbe rapporti d’affari per la gestione della cava con annesso impianto
di forniture di conglomerati per i lavori di costruzione stradale (“….poi,
quando parleremo del LIPARI dirò esattamente la sua funzione, tutte…quali
sono le società che si riconducono tutte a lui, che cosa faceva
il gruppo dell’ANAS…”). In pratica, sia della cava che del camping
predetto, dopo che Gaetano BADALAMENTI cadde in disgrazia, continuò
ad occuparsi il LIPARI, in quanto persona di fiducia di Bernardo PROVENZANO,
che aveva per così dire ereditato alcuni degli affari avviati dal
deposto boss di Cinisi. Ma inizialmente il rapporto relativo a questi due
affari intercorreva tra lo stesso LIPARI e Gaetano BADALAMENTI, a cui il
LIPARI era legato anche per ragioni familiari. Infatti la famiglia della
moglie (IMPASTATO Marianna) era molto vicina al BADALAMENTI; ma
la famiglia del LIPARI era a sua volta vicina alla Sig.ra PALAZZOLO
(cioè Saveria Benedetta, moglie del PROVENZANO). E i rapporti d’affari
tra il LIPARI e Gaetano BADALAMENTI “…iniziarono con la costruzione
della Punta Raisi-Mazara del Vallo”. (Cfr. pag. 50 del verbale integrale
in atti).
Il
collaboratore ha poi dimostrato di essere al corrente della situazione
societaria del villaggio turistico in oggetto, rivelando che esso non era
intestato né al LIPARI, né, ovviamente, al PROVENZANO, bensì
a certi CALDARA e non meglio identificati personaggi tedeschi: notizie
che sono risultate sostanzialmente rispondenti al vero (v. ad integrazione
delle informazioni contenute sul conto del LIPARI nel rapporto-denuncia
dei carabinieri di Partinico del 27 Novembre 1993, anche la scheda redatta
sulla “Costa Rossa s.r.l.”, ex Camping Z10, e allegata alla Nota 13 Aprile
1999 a firma del C.te della Stazione dei CC. di Cinisi, vol. 17. Ivi si
fa riferimento peraltro alla compagine societaria attuale, nella quale
figuravano, anche prima della trasformazione da s.p.a. in s.r.l., CALDARA
Salvatore, CALDARA Francesco e CUSUMANO Antonino: quest’ultimo nominato
anche consigliere delegato in occasione della trasformazione predetta.
E lo stesso CUSUMANO risulta coniugato con una donna verosimilmente di
origine tedesca, tal SPENGLER Heidemarie, imprenditore edile. All’epoca
dell’omicidio IMPASTATO, o comunque in data anteriore al Novembre ’83,
il LIPARI figurava anche formalmente come socio azionista della “Costa
Rossa”, unitamente alla moglie Marianna IMPASTATO: v. f. 58 del rapporto
denuncia datato 27.11.83).
Pertanto,
ammesso, in ipotesi, che le reiterate e pubbliche denunzie da parte di
Peppino IMPASTATO della speculazione illecita connessa all’affaredel
villaggio “Z10” abbiano concorso a farne decidere la soppressione, non
sarebbe questo un elemento idoneo ad orientare i sospetti su un gruppo
criminale diverso dal clan BADALAMENTI e segnatamente sulla cosca emergente
dei corleonesi.
E’
vero che l’appartenenza del LIPARI a tale schieramento è stata acclarata
nel primo maxi-processo, in esito al quale egli è stato condannato
alla pena di anni otto di reclusione per il reato di associazione mafiosa.
E già nel più volte citato rapporto giudiziario del 27.11.93,
egli veniva annoverato tra i presunti affiliati alla cosca emergente facente
capo al latitante Bernardo PROVENZANO (Ivi si sottolinea che “solo grazie
alla sua collocazione in seno al gruppo mafioso dei “corleonesi” del quale
è fidato prestanome, è riuscito ad effettuare speculazioni
immobiliari che appartengono ad un giro di affari molto al di sopra delle
sue possibilità”).
Ma
alla luce delle informazioni fornite dal collaboratore SIINO, deve ritenersi
del tutto plausibile che il geom. LIPARI, attesa la vicinanza e i rapporti
personali che lo legavano tanto a Gaetano BADALAMENTI, quanto a Bernardo
PROVENZANO non abbia avuto alcuna difficoltà a saltare sul carro
del vincitore, appena caduto in disgrazia il boss di Cinisi.
ZANCA
Salvatore
Da
ultimo, anche uno dei più recenti collaboratori di Giustizia, ZANCA
Salvatore – ha iniziato a collaborare nel Marzo del ’98 -ha
riferito quanto a sua conoscenza sull’omicidio IMPASTATO, rendendo peraltro
dichiarazioni del tutto convergenti con quelle dei collaboratori che l’hanno
preceduto.
Uomo
d’onore, da poco formalmente affiliato, ma già da molto tempo persona
di fiducia di Cecè SORCE, capo del mandamento mafioso di Palermo
Centro, ha rivelato che lo stesso SORCE era in ottimi rapporti con Gaetano
BADALAMENTI “e proprio dal SORCE ho appreso che il BADALAMENTI aveva
ordinato l’omicidio di Peppino IMPASTATO, ucciso, se non ricordo male,
simulando un attentato alla ferrovia nei pressi di Cinisi”.
Spiega
che era stato lui stesso a chiedere notizie in merito a questo fatto, di
cui aveva appreso dalle cronache dei giornali: “ed il SORCE mi riferì
che tale omicidio era stato deciso e realizzato per volere di Gaetano BADALAMENTI
e ciò nonostante l’IMPASTATO appartenesse ad una famiglia vicina
a Cosa Nostra. L’IMPASTATO era stato eliminato a causa della sua attività
politica, volta a denunciare la mafia”.
Il
collaborante ha poi aggiunto di essere in grado di fornire informazioni
utili a far luce su alcuni episodi delittuosi occorsi nei territori di
Cinisi, Terrasini e Partinico, vantando rapporti di conoscenza e frequentazione
con diversi uomini d’onore di quei territori.
PALAZZOLO
Salvatore
Anche
PALAZZOLO Salvatore accusa Gaetano BADALAMENTI, sulla scorta delle confidenze
fattegli dall’odierno imputato, di essere il mandante dell’uccisione di
Peppino IMPASTATO, insieme allo stesso PALAZZOLO Vito che avrebbe concorso
alla deliberazione dell’omicidio. Ma delle sue dichiarazioni si dirà
con riferimento agli altri elementi a carico di PALAZZOLO Vito.
4.-
Profili di attendibilità intrinseca.
Non
può tacersi anzitutto, per la sua immediata refluenza sulla valutazione
di alcune delle più significative propalazioni accusatorie nei riguardi
degli odierni imputati - e segnatamente quelle che promanano da DI CARLO
e da BRUSCA Giovanni con riferimento alle notizie apprese da altri affiliati
o dai diretti protagonisti del delitto in esame - l’indirizzo interpretativo
che si è andato consolidando nella giurisprudenza di legittimità,
in relazione a fenomeni criminali di tipo associativo, di pari passo con
il progredire delle conoscenze e delle acquisizioni processuali su taluni
aspetti e assetti della vita interna ad organizzazioni criminali come Cosa
Nostra.
In
particolare, secondo tale indirizzo, in materia di valutazione della prova
orale costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo
stesso reato o per reati connessi o probatoriamente collegati, “non sono
assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato” quelle
con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la
vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante
sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente in posizione
di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato
da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi in tal caso, di un patrimonio
conoscitivo derivante da un flusso di circolare di informazioni dello stesso
genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo,
relativamente ai fatti di interesse comune” (Cass. 30/01/92, ALTADONNA).
Questo
principio fu enunciato in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva;
ma è chiaro che esso trova le sue più significative applicazione
proprio in relazione ai fatti delittuosi commessi nell’ambito di associazioni
criminali di tipo mafioso. E ciò con particolare riguardo ai meccanismi
conoscitivi e alla circolazione di notizie ed informazioni tra affiliati
allo stesso sodalizio, o tra esponenti di spicco delle diverse famiglie.
Nel
caso di specie, il principio calza alla valutazione delle dichiarazioni
accusatorie rese da DI CARLO Francesco, sulla scorta delle informazioni
che, essendo all’epoca uno degli esponenti di spicco del mandamento di
San Giuseppe Jato e amico personale di BADALAMENTI Antonino, egli avrebbe
appreso dallo stesso BADALAMENTI Antonino, sotto-capo del mandamento di
Cinisi; e delle conferme ricavate dalle confidenze che gli fece poi DI
TRAPANI Francesco. Ma si addice anche alle rivelazioni di BRUSCA Giovanni,
con riferimento alle notizie apprese da suo padre Bernardo.
Come
già anticipato, le dichiarazioni accusatorie sopra riportate, fatta
salva la doverosa precisazione che precede, sono de relato ma soddisfano
ai requisiti di attendibilità richiesti per questo tipo di chiamata
in (cor)reità.
In
particolare, tutti i dichiaranti hanno dato una spiegazione convincente
– o comunque questa è inferibile dal contesto del loro racconto
– circa la loro possibilità di accedere a informazioni riservate
e riceversi da fonti autorevoli all’interno dell’organizzazione confidenze
su argomenti scottanti.
Contrariamente
a quanto insinua la difesa, non si può poi dire che essi siano tutti
di stretta osservanza corleonese: non lo erano certamente CALDERONE o PALAZZOLO;
ma lo stesso DI CARLO, che pure fu, a suo dire, diretto fiduciario di Bernardo
BRUSCA e fedelissimo di Totò RIINA, ha buoni motivi di dolersi del
trattamento riservatogli dai corleonesi, se è vero che fu costretto
a ripararein Inghilterra – dopo essere
stato posato – per sfuggire alla morte.
In
ogni caso, essi provengono dalle famiglie e dai mandamenti mafiosi più
disparati e rendono le loro dichiarazioni in tempi e circostanze talmente
differenti da escludere qualsiasi teorico sospetto di una previa concertazione
e manipolazione delle notizie riferite. E anche quando si tratta di ex
corleonesi, proprio sulle loro rivelazioni, in altri processi per
gravi delitti, si fondano innumerevoli e pesantissime condanne nei confronti
di boss e gregari dello schieramento (appunto quello dei corleonesi) cui
loro stessi hanno ammesso di avere appartenuto.
Per
nessuno di loro, almeno per quanto consta, è mai emerso il benché
minimo elemento idoneo a dare credito al sospetto di propalazioni calunniose
nei riguardi di taluno dei soggetti di volta in volta chiamati in (cor)reità,
poste in essere magari per colpire affiliati allo schieramento avverso.
E si tratta peraltro di collaboratori la cui affidabilità ha superato
il vaglio di innumerevoli procedimenti aventi ad oggetto gravissimi reati,
dei quali sono stati identificati i responsabili, grazie alle loro rivelazioni.
(In particolare questa Corte ritiene di dover condividere il positivo apprezzamento
espresso nelle sentenze definitive acquisite agli atti del presente procedimento
nei riguardi dei vari MUTOLO, CALDERONE, DI CARLO e PALAZZOLO, oltre ovviamente
a BUSCETTA e MARINO MANNOIA. E alle considerazioni ivi esposte qui si rinvia
integralmente).
Anzi,
non è azzardato affermare, almeno per alcuni di loro, che, con le
loro rivelazioni, hanno concorso a scrivere i capitoli salienti della storia
dei grandi processi alla criminalità organizzata.
Piuttosto,
tra i fattori che oggettivamente depongono a favore della credibilità
dei collaboranti spiccano l’aver fatto parte, anche “formalmente” e non
solo in via di fatto dell’associazione mafiosa Cosa Nostra; e la sussistenza
di vincoli di parentela o di amicizia con alcuni dei chiamati in (cor)reità:
ovvero, trattandosi di chiamate de relato, con i soggetti indicati come
propria fonte di conoscenza dei fatti riferiti.
Ed
invero, l’appartenenza a Cosa nostra è il presupposto minimo necessario
per poter riferire delle vicende interne e dei personaggi legati a questa
organizzazione criminale, che fa della segretezza e del riserbo dei suoi
adepti una regola essenziale di condotta.
Ma
anche sotto un altro profilo la confessione dell’appartenenza a Cosa Nostra
divieneun indice probante di attendibilità.
Tale è quando, come nel caso di specie, lungi dal consistere in
un’ammissione isolata, si inserisce nel coacervo di una serie di dichiarazioni
confessorie e reciproche chiamate in correità (anche) in ordine
al delitto associativo.
In
effetti, i vari BUSCETTA,CALDERONE, MUTOLO, DI CARLO, SIINO, i f.lli BRUSCA
ecc. sono tutti ex uomini d’onore. Ciascuno di loro si auto-accusa del
delitto di associazione mafiosa - come pure di tanti altri delitti, anche
più gravi - chiamando altresì in correità altri (presunti)
uomini d’onore i quali, successivamente, ocomunque
con dichiarazioni rese in tempi diversi e in condizioni che escludono una
previa concertazione delle rispettive confessioni, ammettono tale addebito.
E da tale ammissione le rivelazioni dei primi dichiaranti non possono che
trarre eccezionale conferma della loro attendibilità anche per ciò
che concerne l’appartenenza a Cosa Nostra da parte dei medesimi dichiaranti.
E’
questo il fenomeno delle dichiarazioni “a catena” Ed invero, già
la confessione di appartenere o essere affiliato a Cosa Nostra, ovvero
ad una delle famiglie in cui, anche territorialmente, questa organizzazione
criminosa si articola, tanto più se accompagnata dall’ammissione
di aver partecipato ad uno o più delitti ascrivibili al medesimo
sodalizio, offre di per sé un’apprezzabile garanzia di attendibilità
circa tale adesione, proprio perché espone comunque il dichiarante
a pesanti pene detentive.
Ma
un’ulteriore e concludente conferma dell’appartenenza all’associazione
mafiosa - se è vero che tale organizzazione criminale può
definirsi come una sorta di società segreta, per il riserbo che
circonda l’identità dei suoi adepti nei confronti di coloro che
non lo sono - può desumersi da quella specie di catena di dichiarazioni
per cui colui che un primo pentito ha indicato quale affiliato a Cosa Nostra,
a sua voltasi pente e attesta la
sua qualità di uomo d’onore: a meno di voler ipotizzare una sorta
di accordo auto-lesionista tra i due, colui che ha fatto la prima indicazione,
dalla seconda confessione riceve un’inaspettata conferma delle sue dichiarazioni
che ne dimostra la conoscenza delle cose dell’organizzazione criminale,
che non può che derivargli dalla sua organica partecipazione ad
essa.
E
una volta provata nei termini anzidetti la partecipazione all’associazione
mafiosa “Cosa Nostra” dei collaboranti le cui dichiarazioni sono alla base
(anche) del presente procedimento, l’attendibilità di tali dichiarazioni
ne esce corroborata pure per la parte in cui queste si riferiscono alla
posizione di altri soggetti, proprio perché promanano da persone
che sono nella condizione di poter apprendere i segreti dell’organizzazione
criminosa e che hanno cognizione diretta di fatti e vicende afferenti alla
vita interna di Cosa Nostra, e quindi anche della composizione interna
alle varie famiglie e del ruolo e le attività dei singoli componenti
di queste.
E’
innegabile che tutto ciò imprima un elevato grado di attendibilità
intrinseca alle rivelazioni dei collaboratori sunnominati pure nei riguardi
degli imputati non collaboranti e con riferimento a delitti diversi da
quello associativo, ma che si assumono commessi nell’ambito delle attività
criminali e per finalità riferibili alla stessa organizzazione mafiosa.
Ciò
non esime ovviamente dall’onere, che il terzo comma dell’art. 192 C.P.P.
comunque impone, di verificare la fondatezza dell’accusa, valutando le
dichiarazioni dei collaboranti unitamente agli altri elementi di prova
che ne confermano l’attendibilità.
Ma
resta innegabile, in assenza di dati obbiettivi che la smentiscano o di
motivi specifici e concreti che inducano a dubitare della sincerità
del dichiarante, la forza dimostrativa che la conferma dell’accusa di appartenere
a Cosa Nostra e di aver commesso determinati delitti per conto di tale
organizzazione - derivante da reciproche chiamate di correità -
esercita in ordine alla fondatezza delle analoghe accuse concernenti gli
altri chiamati.
Infine,
alla luce della sommaria disamina cui sono state sottoposte, le dichiarazioni
che chiamano in causa Gaetano BADALAMENTI come mandante dell’omicidio IMPASTATO
appaiono immuni da censura sotto il profilo della coerenza e costanza con
cui sono state ribadite nel corso di successivi interrogatori – per i collaboratori
che sono stati chiamati più volte a riferire al riguardo: v. MUTOLO
e DI CARLO, nonché, come si vedrà, PALAZZOLO Salvatore –
e sotto il profilo della loro logicità intrinseca, avuto riguardo
sia al contesto in cui vennero acquisite le notizie poi riferite, sia al
coacervo di elementi autonomamente acquisiti e che oggettivamente e univocamente
depongono per il coinvolgimento (nel delitto) della famiglia mafiosa di
Cinisi.
5.3.
Riscontri alle accuse nei confronti della famiglia mafiosa di Cinisi
e di Gaetano BADALAMENTI.
1.-
Il primo dei riscontri ab extrinseco è costituito dalla
sostanziale convergenza delle molteplici dichiarazioni accusatorie in tutti
i punti salienti che chiamano in causa Gaetano BADALAMENTI come mandante
del delitto e nella qualità di capo della famiglia mafiosa di Cinisi.
Alla
luce di un ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, appare
innegabile l’efficacia probatoria del riscontro incrociato proveniente
dalla concordanza e convergenza di più chiamate in correità.
Ossia la possibilità che simili propalazioni integrino quel riscontro
ab extrinseco che l’art. 192, co. 3° C.P.P. esige per una piena
legittimazione della singola chiamata in correità quale fonte di
prova idonea a fondare il convincimento giudiziale. (Cfr.Cass. 15/05/91,
PAONE, e Cass. 25/01/96, CAMPANELLA e altri: “Allorquando
sussistano più chiamate in correità, provenienti da più
compartecipi, ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario,
e, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna
conferisce all’altra quell’apporto esterno di sinergia indiziaria la quale
partecipa alla verifica sull’attendibilità estrinseca della fonte
di prova”. O più semplicemente, Cass. 17/11/94, SAPORITO ed
altri: “Il riscontro di una chiamata in correità può
essere costituito anche da un’altra chiamata che risulti autonoma e convergente”).
Al
riguardo non può che rinviarsi qui ai principi giurisprudenziali
già richiamati nel capitolo relativo ai criteri di valutazione delle
fonti di prova costituite da dichiarazioni (accusatorie) di soggetti compresi
nelle categorie di cui all’art. 192, commi 3^ e 4^ C.P.P.
Ed
invero, gli elementi di riscontro non sono predeterminati nella loro specie
o qualità e pertanto possono essere, in via generale, di qualsiasi
natura, purché idonei a confermare l’attendibilità della
dichiarazione accusatoria. “Ne consegue che una pluralità di dichiarazioni
di coimputati (cosiddetta chiamata di correo incrociata), tutte
coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell’imputazione,
legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l’affermazione
di responsabilità del chiamato in correità” (cfr. già
Cass. 29/03/90, PECORELLA; nonché Cass. 12/01/95,
GRIPPI).
D’altra
parte, ai fini della valutazione degli elementi di riscontro della chiamata
in correità, “non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire
ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali,
documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi, desunti
dalle cosiddette chiamate plurime, sempre che queste ultime siano contrassegnate
dalla concordanza e dall’autonomia delle fonti di delazione” (Cass.
8/04/91, LAVAZZA).
Su
questa linea interpretative è attestata anche la più recente
giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il riscontro esterno
idoneo a confermare l’attendibilità del chiamate, ben può
essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e quindi
anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia
rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche
influenze” (Cass. 31/03/98, D’AMORA; e cnf. Cass. 7/03/97, Abd
el Gawad; Cass. 4/03/98, MONTALBANO ed altro; Cass. 27/04/98,
VENUTO; Cass. 2/12/98 ARCHINA’ ed altro ecc.).
Si
è poi precisato che “le convergenti chiamate in correità
si riscontrano reciprocamente (mutual corroboration o convergenza
del molteplice), allorché, verificatane l’intrinseca attendibilità,
siano autonome e la loro coincidenza non sia meramente fittizia” (cfr.
Cass. 10/06/96, TIMPANI).
Quanto
al concetto di “convergenza”, l’eventuale sussistenza di smagliature e
discrasie anche di un certo peso, rilevabili tanto all’interno di dette
dichiarazioni, quanto nel confronto fra esse, non implica di per sé
il venire meno della loro sostanziale affidabilità, quando, sulla
base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza
di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Cfr. Cass. 30/01/92, ALTADONNA;
e Cass. !8/02/94, GODDI ed altri).
Anzi,
l’esigenza che plurime dichiarazioni accusatorie, per costituire riscontro
l’una dell’altra, siano convergenti, non può implicare la necessità
di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi,
a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto),
dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli
elementi essenzialidel thema decidendum, fermo restando il potere-dovere
del giudice di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile
spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno
o più dichiaranti (Cfr. Cass. 14/04/95, CARBONARO
e cnf. Cass. 20/02/96, EMMANUELLO; nonché Cass.
23/05/97, NAPPA).
E’
vero piuttosto che, perché possa parlarsi di una doppia o plurima
chiamata, “è necessaria una convergenza in ordine allo specifico
fatto materiale oggetto del narrato” (Cass. 31/01/96, ALLERUZZO).
Ed
è persino superfluo rammentare come tale giurisprudenza costituisca
uno sbocco obbligato del principio secondo cui i riscontri oggettivi non
sono necessariamente costituiti da elementi che forniscano già in
sé la prova autonoma del fatto, ché altrimenti si verrebbe
a negare in radice il valore probatorio di tale dichiarazioni, le quali
invece appaiono strutturalmente assimilabili alla prova diretta. Soprattutto
non sarebbe di alcuna utilità la ricerca di un riscontro all’attendibilità
della chiamata di correo, né avrebbe senso, sul piano normativo,
porre il problema di una verifica di tale attendibilità.
E
difatti una costante giurisprudenza del S.C. insegna che i cosiddetti riscontri
estrinseci possono consistere in fatti obiettivi ed elementi indiziari
di qualsivoglia tipo e natura purché, complessivamente considerati
e valutati, risultino idonei ad avvalorare l’attendibilità dell’accusa.
E
il fatto poi che, ad evitare qualsiasi rischio di circolarità della
prova, l’elemento di riscontro debba avere un contenuto e soprattutto un’origine
autonoma ed indipendente rispetto alla dichiarazione accusatrice di cui
deve verificare l’attendibilità, non significa che esso debba necessariamente
consistere in un dato oggettivo come le risultanze di una perizia o un
documento ecc.
Al
contrario, il riscontro può anche consistere in un elemento in sè
soggettivo, purché di significato univoco.
In
tale prospettiva, natura di riscontro addirittura privilegiato deve riconoscersi
alla confessione di uno o più dei chiamati, alla cui efficacia confermativa
difficilmente si sottraggono anche le dichiarazioni riguardanti chi si
trovi nella medesima posizione dell’imputato reo confesso(Cfr. in termini,
Cass. Sez. I, 6 Febbraio 1992 BARALDI).
Ma
è pacifico che i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti
da altre dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi
(cosiddette “ dichiarazioni incrociate”) sempreché ne sia stata
vagliata la credibilità intrinseca e accertata la reciproca indipendenza
in modo da escludere che le rispettivi dichiarazioni possano essere state
concertate o promanino da una stessa fonte di affermazione.
Non
è invece necessario che la seconda o comunque le ulteriori chiamate
in correità a riscontro della prima siano a loro volta supportate
da riscontri oggettivi, se non che per quel tanto che appaia indispensabile
a scongiurare il rischio della circolarità della prova. Ma al tal
fine è sufficiente che ad una rigorosa verifica dell’attendibilità
intrinseca della chiamata si aggiunga il riscontro di circostanze obiettive
afferenti, se non alla specifica posizione del chiamato in correità,
al contesto dei fatti e delle vicende in cui si inscrivono le accusenei
suoi confronti.
Sul
punto, il S.C. ha anzi ribadito il più drastico principio secondo
cui quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo ( ed una volta
acclarata l’intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni)
non è necessario che questa sia convalidata da ulteriori elementi
esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non
sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (
cfr. Cass. Sez. I n. 80/92).
Pretendere
infatti l’auto-sufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe a rendere
ultronea la chiamata di correo. L’attenzione si concentra piuttosto sui
parametri e criteri di valutazione della reciproca attendibilità
di più chiamate di correo nel senso delle effettive idoneità
di ciascuna di esse a corroborare l’efficace probatoria delle altre.
Al
riguardo, condizione minima necessaria è, ovviamente, la convergenza
sostanziale, che assume tanto più rilievo quanto più
circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in
cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni. (Nella fattispecie, la
drammatica rievocazione delle varie fasi dei due omicidi non avrebbe potuto
essere più puntuale e dettagliata).
Ma
oltre a questo dato obiettivo debbono tenersi in debito conto la contestualità
congiunta
alla reciproca autonomia delle dichiarazioni e delle fonti da cui
promanano le informazioni su cui esse si fondano; e, più in generale,
tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed
a conferire a ciascuna chiamata i rassicuranti connotati della reciproca
autonomia, indipendenza ed originalità.
A
tali requisiti sicuramente soddisfano le dichiarazioni dei collaboratori
sunnominati, avuto riguardo alla diversità e molteplicità
delle fonti di cognizione e ai differenti contesti in cui sono state rese.
Degno
di nota è poi il fatto che le propalazioni accusatorie concernenti
gli odierni imputati sono state fatte dai collaboranti nella fase iniziale
della loro collaborazione e quando ancora essi si trovavano in regime di
rigoroso isolamento, il che fa escludere, in mancanza di qualsiasi indizio
di segno contrario, che possa esservi stata una previa concertazione delle
rispettive dichiarazioni ai danni degli stessi (co)imputati.
Va
infine rammentato, per la sua pertinenza al caso di specie, che la giurisprudenza
di legittimità in tema di riscontro incrociato di plurime dichiarazioni
accusatorie si è spinta fino ad affermare che “le chiamate di correo
convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell’attendibilità
intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova di valenza dimostrativa
più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata
da altri elementi di prova, di natura oggettiva, che esplichino
esclusivamente una funzione di conferma”. (così Cass. 31/01/96,
ALLERUZZO).
Nel
merito, tra i punti di convergenza più significativi ai fini di
un positivo apprezzamento dell’attendibilità complessiva dell’accusa
si segnala anzitutto la circostanza relativa all’appartenenza della vittima
ad una famiglia organica o comunque molto vicina a Cosa Nostra.
Questo
è un dato che ricorre in modo costante nelle propalazioni di numerosi
collaboratori di giustizia, persino di quelli, come BUSCETTA, che nulla
hanno saputo riferire in ordine alla morte di Giuseppe IMPASTATO. E fornisce
materia per un vicendevole riscontro con la sofferta (sul punto) testimonianza
degli stessi congiunti della vittima.
Il
dato assume un rilevante significato sul piano logico-indiziario perché
corrobora l’ipotesi accusatoria di un iter quanto mai travagliato della
decisione di eliminare l’IMPASTATO; e spiega come tale decisione possa
aver continuato a costituire motivo di imbarazzo se non di vergogna anche
dopo la sua esecuzione per tutti gli affiliati al clan BADALAMENTI.
Sul
punto, le spiegazioni del DI CARLO si incrociano con l’evidente imbarazzo
del PALAZZOLO nello spiegare le remore che aveva avuto a rivelare fino
in fondo, e fin dall’inizio, tutto quello che sapeva in merito ad una tragica
vicenda che, per tutti coloro che si riconoscevano -o
che si erano riconosciuti, fino al momento di intraprendere la strada della
collaborazione con la Giustizia – nella comune fedeltà e lealtà
al vecchio boss di Cinisi, doveva rappresentare comunque un motivo di lacerazione
e discredito.
In
ogni caso, ve n’è abbastanza per rendere plausibile, ben al di là
dell’intento di sviare le indagini di P.G., la necessità di una
messinscena per cercare di dissimulare la matrice mafiosa del delitto.
Altra
significativa convergenza nelle rivelazioni dei collaboratori che hanno
riferito notizie apprese (da fonti diverse ma comunque interne a Cosa Nostra)
sull’omicidio, si registra nel riferimento ai tentativi reiterati che sarebbero
stati compiuti per indurre il giovane IMPASTATO a desistere dalle sue iniziative
di lotta e di impegno contro la mafia (v. in particolare, MUTOLO, DI CARLO
e PALAZZOLO).
Anche
sotto questo ulteriore profilo, si conferma la logicità intrinseca
del costrutto accusatorio ed è inverata l’attendibilità complessiva
di quelle dichiarazioni, nella parte in cui se ne inferiscono l’estrema
difficoltà e le remore soggettive ad adottare la sanzione più
severa per punire il comportamento del giovane rampollo di una famiglia
che godeva di una stima e di un rispetto unanime negli ambienti di Cosa
Nostra, e, per di più, notoriamente vicina e fedele proprio al clan
BADALAMENTI. (Una eco indiretta di tali remore si coglie persino tra le
pieghe del biasimo espresso da BAGARELLA all’indirizzo del BADALAMENTI,
reo di aver troppo indugiato, prima di adottare gli opportuni provvedimenti,
secondo quanto ha riferito il collaborante BRUSCA Enzo).
Ma
soprattutto è emerso, con particolare risalto nelle dichiarazioni
di MUTOLO, ONORATO e DI CARLO, ma come indicazione costante e univoca anche
nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, che, se fu Gaetano BADALAMENTI
ad ordinare l’eliminazione di Giuseppe IMPASTATO, ciò fece nella
qualità di capo della famiglia mafiosa di Cinisi, essendo l’intero
sodalizio mafioso interessato a mettere a tacere il giovane militante di
D.P. e coinvolto nella non facile gestazione del delitto.
2.-
I riscontri logici
2.1.
Il movente come grave indizio e come elemento di riscontro alla chiamata
di correo.
Per
qualsiasi delitto - che non sia del tutto gratuito in quanto frutto di
un raptus di follia - il movente agisce come catalizzatore dei vari elementi
indiziari, perché consente di mettere insieme i vari pezzi o frammenti
di verità emersi dall’indagine e di pervenire così ad una
ricostruzione unitaria della vicenda che sta dietro il delitto o delle
varie fasi di questo. E soprattutto esso orienta l’indagine verso l’individuazione
del colpevole, attraverso l’identificazione delle ragioni per cui il delitto
è stato commesso.
Ma
fino a quando non risultino provati i due segmenti logici di cui si compone,
il movente resta solo una congettura investigativa, più o meno plausibile(non
è ancora neppure un indizio).
Esso
infatti si presenta come la risultante di una sequenza logica che aggrega
tra loro fatti e circostanze intorno a due nuclei fondamentali: il primo
è dato dall’interesse cui il delitto risponde; il secondo dalla
riferibilità di questo interesse alla posizione di un certo soggetto.
Una
volta acclarati questi due punti, il che costituisce materia di accertamento
in punto di fatto, da condursi secondo i canoni comuni del procedimento
probatorio - e quindi anche sulla scorta delle convergenti rivelazioni
di più soggetti, ex art. 192, co. 3° C.P.P. - il movente si
eleva da fonte di legittimo (ma mero) sospetto al rango di grave indizio.
Come tale esso sarà ancora insufficiente, da solo, a provare la
colpevolezza dell’imputato o dell’indagato. Ma ben potrà costituire
un valido elemento di riscontro all’attendibilità di una chiamata
di correo, proprio perché dà certezza, sul piano logico,
della riferibilità del fatto delittuoso, oggetto dell’enunciato
accusatorio, alla posizione del chiamato.
E
infatti una costante giurisprudenza di legittimità lo configura
come un tipico riscontro logico, annoverandolo anzi tra quelli più
significativi e probanti: “Anche la causale del delitto, se riferita da
uno dei soggetti indicati nell’art. 192, co. 3° e 4°, costituisce
un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato; sicché,
in caso di esito positivo del riscontro, vale a confermare l’attendibilità
del dichiarante e il contenuto della dichiarazione” (Cass. 3/04/97,
PESCE ed altro).
Non
minor rilievo del resto la causale del delitto assume in un processo in
cui l’accusa sia supportata da elementi probatori di natura indiziaria.
Anzi, in tal caso, “il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito,
in quanto l’identificazione della causale assume, in tal genere di processi,
specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle
risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento
del giudice in ordine alla ragionata certezza della responsabilità
dell’imputato” (Cfr. Cass. 22/01/97, DOMINANTE, secondo cui
“un tale accertamento non è invece necessario allorchè l’affermazione
di colpevolezza risulti già aliunde dimostrata”. Cnf. anche Cass.
14 Dicembre 1995, SAVASTA).
2.2.
L'impegno di Peppino IMPASTATO contro la mafia, e la reputazione di un
boss.
Ciò
premesso, le convergenti propalazioni dei pentiti che accusano Gaetano
BADALAMENTI di essere il mandante dell’uccisione di Peppino IMPASTATO -
che sarebbe stato però ordito e attuato da tutta la famiglia mafiosa
di Cinisi - pongono alla base del movente l’appassionato impegno contro
la mafia del giovane militante di D.P., ma attribuiscono un rilievo determinante
alle incessanti accuse specificamente rivolte al capo mandamento dell’epoca,
nel quadro di una campagna di denigrazione personale.
Ora,
le risultanze processuali, a partire da quelle già acquisite a conclusione
della prima fase delle indagini, forniscono una prova piena e autonoma
dell’intensità e continuità di quell’impegno da parte della
vittima; della gravità e concretezza delle accuse pubblicamente
rivolte ad amministratori e a noti esponenti della mafia locale; e della
graffiante incisività della campagna denigratoria condotta in particolare
ai danni di Gaetano BADALAMENTI.
Per
vagliare se da ciò potesse venire altresì un valido movente,
e cioè una ragione plausibile e addirittura cogente per indurre
a sopprimere il giovane IMPASTATO, vincendo le remore dovute al rispetto
e alla considerazione di cui la famiglia IMPASTATO godeva in seno a Cosa
Nostra, è opportuno premettere alcune considerazioni sui concetti
di onore e reputazione – che si ricavano anche dal vissuto
personale raccontatoci dai vari collaboratori di Giustizia - come prerogativa
e condizione indefettibile del potere che non solo il singolo uomo d’onore,
ma l’organizzazione mafiosa cui egli appartiene esercita sulla comunità
che vi è assoggettata.
Ed
invero, la reputazione e il prestigio personale costituiscono una risorsa
fondamentale per chi pratichi l’industria della protezione mafiosa come
propria attività principale, ricavandone non solo una fonte di introiti
ma un permanente alimento al proprio potere personale. Come per qualsiasi
attività economica, infatti, una buona reputazione procura anche
buoni clienti e consente di tenere a bada la concorrenza che, in questo
peculiare settore economico, è particolarmente agguerrita.
D’altra
parte, il prestigio e il rispetto degli altri sono requisiti di affidabilità
indispensabili per proporsi come garante di un’efficace “protezione”, non
meno che per assicurarsi quella miscela di consenso e soggezione della
collettività che gli sta intorno, su cui si fonda l’autorevolezza
dell’uomo d’onore. Ciò, almeno, secondo una visione idealizzata
della figura e delle doti dell’uomo d’onore, che, sebbene povera di riscontri
nella realtà dei comportamenti effettivamente praticati, riflette
bisogni, aspettative e valori profondamente radicati nella cultura e nella
mentalità mafiosa. Ne fanno fede il ricorrente trapelare di quella
visione idealizzata dalle dichiarazioni degli stessi collaboratori, molti
dei quali (se non tutti) motivano la loro volontà di dissociarsi
da Cosa Nostra proprio con la perdita di quei valori e il dilagare di comportamenti
che li smentiscono o li tradiscono; ovvero, lamentano l’abbandono di qualsiasi
codice o regola di condotta, sopratutto nei rapporti reciproci tra gli
affiliati (benché neppure loro, durante la militanza in Cosa Nostra,
si fossero distinti nell’osservanza di quelle regole o nel rispetto di
quei valori).
Ed
ancora trapela da alcuni passaggi degli interrogatori resi dallo stesso
Gaetano BADALAMENTI, rispettivamente al G.I. Dott. FALCONE il 4 Giugno
1987 e a Philadelphia il 5 e 6 Dicembre 1995, laddove l’anziano boss di
Cinisi sembra quasi rivendicare con orgoglio il ruolo che storicamente
avrebbe avuto nel senso di preservare la comunità (del suo paesino)
da fatti di sangue e da piaghe come il terrorismo, i sequestri di persona
o quella che oggi si definisce micro-criminalità, a tutto vantaggio
del mantenimento dell’ordine e della quiete e sicurezza dei cittadini.
Un ruolo, beninteso, che il BADALAMENTI non ammette espressamente, ma che,
a suo dire, gli sarebbe attribuito sullo scorta di un’opinione assai diffusa
(era un’opinione pubblica in Sicilia) e riportata – e questo risponde
al vero – anche nelle dichiarazioni degli stessi pentiti. Tutti
coloro che hanno riferito della sua partecipazione a vicende salienti di
Cosa Nostra, infatti, lo accusano di essere stato uno dei capi dell’organizzazione;
ma, al contempo, lo dipingono come un moderato, restio a ricorrere
alla violenza come strumento di composizione dei conflitti interni, contrario
a qualsiasi ipotesi di scontro frontale con gli apparati dello Stato e
propenso, al contrario, a ricercare soluzioni di pacifica convivenza con
le Istituzioni, forte anche dei suoi acclarati o presunti rapporti privilegiati
con personaggi influenti del mondo politico e istituzionale. Dichiarazioni
che, peraltro, a dire dello stesso BADALAMENTI, effettivamente rispecchiano
il suo carattere, cioè le sue più profonde convinzioni: “…ha
parlato delle dichiarazioni di MUTOLO che rispecchiano il mio carattere
perché, come lo spiega lei, questo è il mio carattere e non
sono…anche se nel mio intimo ci sarebbe di fare una guerra allo Stato,
non sarei così stupido di andarmi a mettere contro lo Stato. E perciò
credo che rispecchia il mio carattere, ma poi io, non farei guerra a nessuno
che fa il suo lavoro”.
Ed
a proposito delle concordi affermazioni di alcuni collaboratori di Giustizia,
tra i quali MUTOLO Gaspare, secondo cui, già all’epoca del Triumvirato,
BADALAMENTI avrebbe imposto la regola che vietava di fare sequestri in
Sicilia: “Non mi pare che quella di MUTOLO sia una scoperta di quelli
moderni che si vedono solo nella televisione. Mi pare che in Sicilia…come
i ragazzini che giocano al buscettino….mi pare che..in Sicilia….si parlava
di BADALAMENTI che non faceva fare queste cose non è che l’ha scoperto
MUTOLO…perché MUTOLO appartiene a questa onorata società
loro, onorata società che io non faccio parte. Chi ha scoperto queste
cose, se ne parlava, era una cosa…n’opinione pubblica, che poi, fatalità,
viene confermata…che con la mia presenza in Sicilia queste cose non succedevano.
Era perché la mia presenza bastava o era perché io avevo
tanta forza, lasciamo la verità a suo luogo”.(f. 219, vol.12).
Per
un’orgogliosa e implicita rivendicazione della sua dignità di uomo
d’onore, conforme all’iconografia fondata sulla visione idealizzata di
cui s’è detto, depone anche l’affermazione fatta dal BADALAMENTI
nel corso dell’interrogatorio citato del 6 Dicembre 1995, fg. 297, a proposito
delle dichiarazioni rese nei suoi confronti da Totuccio CONTORNO:
“Mi dispiace fare questo nome di uomo d’onore a me perché non
mi identifico uomo d’onore come lui….o come tutti questi che parlano di
uomo d’onore. Se uomo d’onore significa una cosa diversa…allora può
essere che io ci sia…ma di questo…..non credo che io mi identifico”.
Ed ancora, nel corso dell’interrogatorio del 9 Aprile 1997, fg. 89 vol.
12, con riferimento al collaboratore di Giustizia PALAZZOLO Salvatore:
“Non mi chiamate uomo d’onore come lui, perché…mi offenderei”).
2.3.
La reputazione dell'uomo d'onore come risorsa.
Ma
la reputazione dell’uomo d’onore è una risorsa fondamentale anche
per l’intera organizzazione. Infatti, un’associazione mafiosa qual è
Cosa Nostra deve la sua specificità criminosa alla capacità
di intimidazione che si riconosce a chi ne fa parte, non solo per l’efficienza
e la spietatezza dell’organizzazione nel suo insieme; ma anche perché
il fatto stesso di farne parte presuppone nell’affiliato una valida reputazione.
E tale reputazione si sostanzia anzitutto nella capacità di incutere
timore in chiunque osi contrastarne i voleri e gli interessi, non disgiunta,
sempre nella visione idealizzata e mitizzante di cui s’è detto,
da dimostrazioni di coraggio e di forza (ma anche destrezza e astuzia)
nel compimento di azioni e attività rischiose che proiettano comunque
l’uomo d’onore al di fuori e contro le leggi dello Stato: rapine, omicidi,
intimidazioni e atti di violenza a scopo estorsivo o finalizzati a tutelare
gli interessi del sodalizio di appartenenza, oppure a soddisfare la domanda
di protezione dei propri clienti.
Più
concretamente, generazioni diverse di pentiti, da BUSCETTA, CALDERONE,
CONTORNO, MARCHESE Giuseppe e MUTOLO Gaspare, fino a PALAZZOLO Salvatore
(senza dimenticare i vari ANZELMO, GANCI Calogero, CANCEMI Salvatore; ma
anche tutti gli altri noti collaboratori di Giustizia di cui non figurano
dichiarazioni agli atti di questo processo), ci hanno confermato che in
Cosa Nostra si entra dopo un congruo periodo di osservazione in cui il
nuovo affiliato (o candidato a diventarlo) abbia dato prova della sua disponibilità
a commettere reati, sopratutto di sangue, e delle sue concrete capacità
in merito; sempreché non si abbiano vincoli di parentela con sbirri
(poliziotti carabinieri ecc.) e magistrati; e si abbia invece una situazione
familiare “limpida” (non sono ammesse, almeno ufficialmente, perché
incompatibili con la serietà e dignità dell’uomo d’onore,
o sono comunque oggetto di riprovazione lo stato di divorziato o separato,
come pure le relazioni adulterine non meno che l’essere vittima di tradimenti
coniugali).
La
reputazione è dunque una prerogativa essenziale dell’uomo d’onore
e, al contempo, una risorsa fondamentale per l’intera organizzazione; di
tal chè è ragionevole presumere che qualsiasi atto la metta
in pericolo sia meritevole, da parte degli associati, di una rappresaglia
drastica e possibilmente plateale, per scoraggiare chiunque dal ripeterlo.
Ed
è altrettanto certo che accusare pubblicamente un uomo d’onore,
della statura e del ruolo di cui era accreditato Gaetano BADALAMENTI all’epoca
del fatto, di essersi arricchito illecitamente, con loschi affari e speculazioni
edilizie ai danni della comunità locale; di essere divenuto un trafficante
di morte, per avere avviato un lucroso traffico di droga; di manovrare
come burattini imprenditori locali e pubblici amministratori; e tutto ciò,
facendosi al contempo beffe di lui e mettendone in ridicolo attributi e
rituali del suo potere, nonché, cosa ancora più grave, ignorando
i ripetuti avvertimenti e moniti a desistere: è una delle offese
più brucianti che gli si potessero arrecare, perché equivaleva
ad appannare la sua immagine pubblica di garante dell’ordine e della sicurezzadei
cittadini, (congiunta ad aspettative di proficui affari) e sfidare la sua
autorità irridendola, e ciò dinanzi a tutta la comunità
che doveva averne soggezione.
2.4.
La satira come strumento di delegittimazione del potere mafioso.
La
satira ha sempre avuto, almeno nelle intenzioni di chi la fa, effetti corrosivi
nei confronti di qualsiasi forma di potere costituito. E così è,
quando non sia mirata a mettere alla berlina vizi privati e umane debolezze
del potente di turno, al solo scopo di suscitare nel pubblico a cui si
rivolge un sorriso di indulgenza o di complicità.
Non
era certamente questo il caso del programma satirico “Onda pazza”, ideato
e condotto da Peppino IMPASTATO dai microfoni di Radio-Aut: in esso si
ritrovano, senza alcuna pretesa di attingere i livelli di una vera prova
d’arte, gli ingredienti tipici di un genere letterario di tutto rispetto,
quello appunto della satira politica e di costume. Un genere che utilizza
qualsiasi mezzo espressivo per affondare i suoi colpi e urlare le sue verità,
senza rispettare alcuna regola né limiti precostituiti. Neppure
quelle del buon gusto. E che non esita a servirsi del turpiloquio o peggio
diun linguaggio blasfemo, perché
vuole provocare reazioni forti, anche di disgusto, se questo può
servire a scuotere le coscienze e a dare risalto ad un messaggio di critica
estrema e di rifiuto del velo di ipocrita e compunto perbenismo. Un atteggiamento
dietro cui talora si celano, nella concezione eticizzante che è
propria dell’autore satirico, non solo vizi privati e umane debolezze,
ma, ben protetti dall’ignavia dei più, fini proibiti e verità
inconfessabili, intrecciati ad interessi illeciti e pratiche di corruttela,
soprusi quotidiani e prevaricazioni ai danni dei più deboli.
Sono
queste alcune delle verità urlate, nella sequela di turpiloqui e
gags demenziali, o parodie improvvisate in Onda pazza si di un solido
canovaccio intriso di dati e riferimenti precisi afatti
e circostanze della vita politica, economica e istituzionale del piccolo
centro costiero di Cinisi. (V. supra, per una sommaria semplificazione
degli argomenti trattati nelle varie puntate del programma, registrate
e trascritte come in atti).
Il
ricorso alla satira con rinnovato impegno proprio nelle ultime settimane
di campagna elettorale è frutto ed al contempo è rivelatore
di una scelta tanto sagace quanto coraggiosa da parte di Peppino IMPASTATO:
e non è certo sintomo di scarso spessore culturale o di superficialità
del suo modo di intendere e di praticare l’impegno politico.
Se,
come detto, la satira è o ambisce ad essere corrosiva per qualunque
forma di potere costituito, allora lo è anche nei confronti del
potere mafioso. Anzi, nei confronti di questo, essa diventa un’autentica
minaccia quando sia messa in atto all’interno del suo stesso dominio territoriale
e da parte di chi non solo vi risiede, ma, per tradizione familiare,
dovrebbe esserne fedele suddito. Intanto, perché rappresenta di
per sé un simbolo vivente e potenzialmente contagioso di una ribellione
irriverente e perciò stesso liberata dal giogo della paura e della
soggezione omertosa. E poi perché corrode una delle basi su cui
poggia la capacità che il potere mafioso ha sempre manifestato di
radicarsi e auto-propagarsi nelle contrade siciliane che ne sono storicamente
avvinte. Esso tende infatti ad ammantarsi di un’aura di sacralità
– corroborata dai suoi rituali iniziatici, dal suo arrogarsi un diritto
di vita e di morte da amministrare in conformità ad un suo preteso
codice d’onore, dalla segretezza delle sue vicende interne, o, più
prosaicamente, dei suoi affari illeciti – che, unitamente all’effetto di
intimidazione che si sprigiona da una sorta di tendenziale monopolio organizzato
della violenza privata, alimenta la soggezione e la connivenza omertose
di larghi strati della popolazione. E, al contempo, giustifica la pretesa
a fregiarsi di un rispetto ed un ossequio diffusi, anche nelle forme e
nei modi esteriori.
Dileggiare
a viso aperto i più autorevoli esponenti di questo potere e quanti,
all’interno delle Istituzioni o nella sfera delle attività economico-imprenditoriali,
colludano con loro; metterne in ridicolo pose, atteggiamenti e pretese
non già per suscitare indulgenza e bonaria comprensione, ma per
smascherare la vera natura criminale di quel potere, rivelandone il sostrato
di meschinità e prepotenza, l’illiceità dei veri interessi
perseguiti, la nocività delle sue mire, rispetto al bene della collettività.
Tutto ciò, in un piccolo centro ad alta densità mafiosa,
assume i connotati di un comportamento quasi blasfemo, che esige una punizione
esemplare, a pena di guasti irreparabili all’immagine e alla credibilità
dell’organizzazione mafiosa e di chi ne amministra le fortune.
Ma,
da parte di chi pone in essere un simile comportamento, esso diventa un
atto di sfida aperta e di incitamento a liberarsi da ogni soggezione o
timore reverenziale nei riguardi del potere mafioso e dei suoi corifei.
Il
ricorso alla satira può poi rivelarsi, in certi contesti, un formidabile
strumento di comunicazione e di lotta politica, perché sfrutta l’efficacia
caustica e insieme accattivante del riso.
Far
riflettere, divertendo, sui temi più seri o su realtà drammatiche;
propalare, con la complicità di una risata irriverente, le verità
più scomode; denunziare malaffare e corruzione senza assumere toni
moraleggianti, né indulgere in giudizi stereotipati di generica
condanna, ma calando l’impegno di denunzia all’interno di parodie e gags
che, nello strappare il sorriso anche a pavidi e benpensanti, arriva con
più immediatezza e freschezza alla coscienza di chi abbia anche
solo la curiosità di ascoltare: ciò può significare
rompere gli schemi logori e verbosi del tradizionale linguaggio della politica
militante.
Nel
caso di Peppino IMPASTATO, la satira è il mezzo più congeniale
per scuotere il torpore e l’apparente quiete di un picco centro di provincia
in cui non erano mai successi, se non in anni lontani, episodi di sangue
(come mena vanto lo steso BADALAMENTI nei suoi interrogatori), salvo scatenarsi
un autentico inferno dal 1981 in poi.
Attraverso
le puntate del programma trasmesso da Radio Aut, egli irrompe nelle case
dei suoi compaesani con onde travolgenti di comicità simil-demenziale:
un’onda pazza, come recita appunto il titolo del programma, in cui la follia
si fa veicolo di amare riflessioni e coraggiose denunzie, a stento dissimulate
tra lazzi e sberleffi.
E
non v’è dubbio che il riso, nell’allentare i freni inibitori e i
meccanismi di auto-censura, possiede questa attitudine alla trasgressione,
e a mettere in discussione regole di condotta e convenzioni sociali ma
anche gerarchie consolidate e assetti di potere. Esso aiuta ad abbattere
le barriere della paura e della diffidenza; a superare le distanze culturali
o quelle create dal pregiudizio sociale o ideologico; stempera avversioni
e sentimenti di preconcetta ostilità, predisponendo piuttosto ad
una maggiore comprensione delle diversità altrui; fa assaporare,
almeno per un istante, la gioia di condividere con altri un momento di
serenità e di evasione dal dolore e dalla fatica, o anche dalla
noia del vivere quotidiano.
Ora,
riuscire a fare della denunzia del malaffare e dell’inquinamento mafioso
materia di scherno e di divertimento collettivo significa proporre un efficace
antidoto contro la piaga dell’omertà e costituisce un buon viatico
per articolare un’azione concreta di lotta e di contrasto alla criminalità
mafiosa, che muova a e punti a un profondo rinnovamento della coscienza
di quanti ne siano ancora succubi e conniventi. Ciò, almeno, quando
la satira così concepita provenga da chi abbia tutte le carte in
regola per esserne un credibile antagonista, e non un giullare o un guitto
di periferia.
E
al riguardo, non va dimenticato che la satira di Onda Pazza fu soltanto
uno degli strumenti attuativi della battaglia politica e di contro-informazione
che l’IMPASTATO andava conducendo da anni. I riferimenti circostanziati
ai fatti salienti della cronaca politica locale, e l’estrema precisione
delle informazioni e dei dati sciorinati pur tra una gag o una battuta
e l’altra, attestano il rigoroso sforzo di documentazione e di approfondimento
conoscitivo delle vicende della vita politica e amministrativa dei piccoli
e contigui centri di Cinisi e Terrasini: sforzo profuso a sostegno della
sua appassionata militanza politica. E la dicono lunga sull’impulso e sull’efficacia
che, dall’interno del Consiglio comunale di Cinisi, egli avrebbe potuto
imprimere, in caso di elezione alla carica di consigliere comunale, all’azione
di controllo e di vigilanza sulla correttezza e sulla trasparenza di decisioni
e prassi amministrative, soprattutto in materia di appalti e gestione della
spesa pubblica, e di tutela del territorio contro il dilagare della speculazione
edilizia (v. infra).
2.5.
Ancora sul movente: non fu un affare “personale”.
Quest’ultima
considerazione avvalora l’ipotesi che l’omicidio, al di là del perseguito
intento di infliggere una punizione esemplare, avesse anche una concreta
finalità preventiva.
Infatti,
i contenuti e i bersagli della battaglia politica di Giuseppe IMPASTATO
arrecavano un concreto pregiudizio all’intera famiglia mafiosa di Cinisi
e non configuravano solo un’intollerabile offesa personale al suo capo
indiscusso, poiché le accuse ele
denunzie (mirate) di cui si nutriva andavano a colpire l’intreccio di affari
e interessi illeciti che legavano il potere mafioso ad amministratori pubblici
e ambienti o personaggi dell’imprenditoria locale: intreccio di cui Gaetano
BADALAMENTI si faceva patrono e garante.
In
altri termini, non può condividersi la tesi secondo cui l’omicidio
non sarebbe ascrivibile ad un agguerrito gruppo mafioso, ma a singole persone,
offese nella loro immagine e credibilità dalla campagna denigratoria
posta in essere dall’IMPASTATO in quegli anni.
In
realtà, la dissacrante satira che pure aveva come suo ricorrente
bersaglio, tra gli altri, il boss di Cinisi, e cioè Gaetano BADALAMENTI,
e che nei mesi precedenti alla sua morte (e fino a pochi giorni prima)
l’IMPASTATO aveva diffuso dai microfoni di Radio Aut, era, come detto,
solo uno degli strumenti attuativi di una ben più complessa e seria
campagna di contro-informazione e di denunzia che, nel contesto di un rigoroso
e appassionato impegno politico, lo stesso IMPASTATO da anni conduceva
per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi del ripristino della legalità
nella gestione della cosa pubblica, e della tutela del territorio; e per
smascherare e denunziare collusioni politico-affaristiche e illeciti intrecci
tra amministratori locali e potere mafioso, con particolare riguardo al
settore della speculazione edilizia e alla gestione degli appalti.
Le
sue denuncie – propalate dai microfoni di radio Aut ma anche attraverso
mostre, comizi in piazza, interviste alla radio, articoli di stampa e diffusione
di volantini - eranomirate e ben
documentate nell’individuare personaggi e affari che alimentavano o potevano
alimentare una rete di corruttela che, tra complicità e connivenze
o mera ignavia di pubblici amministratori distratti, finiva per attraversare,
secondo il suo severo giudizio politico, tutte le forze e i gruppi politici
rappresentati nel Consiglio Comunale di Cinisi non meno che di Terrasini.
La
speculazione edilizia che stava devastando il vicino litorale; i sospetti
sulla regolarità degli eterni lavori per il porto di Terrasini o
sulla scelta di nuovi tracciati stradali; la lievitazione dei prezzi degli
appalti per i lavori di rifacimento della facciata del municipio o per
quelli di realizzazione di alcune bretelle stradali di dubbia utilità;
il monopolio in favore di ditte mafiose o contigue a personaggi della mafia
locale, nella fornitura dei materiali per i lavori di costruzione dell’autostrada
per Mazzara del Vallo; ed ancora, la speculazione illecita e le violazioni
edilizie annidate nel progetto di realizzazione del villaggio turistico
“Z10” e nella costruzione di un edificio a cinque piani nel perimetro urbano
di Cinisi, che interessava particolarmente al noto “Percialino” (e cioè
a Giuseppe FINAZZO): questi erano solo alcuni degli argomenti trattati
o toccati dall’IMPASTATO, per quanto può evincersi dal materiale
acquisito, e dalle testimonianze dei suoi compagni di partito e dei suoi
prossimi congiunti.
Su
tutti spicca comunque un costante apostolato contro l’inquinamento prodotto
dalla prepotenza mafiosa, di cui accusava, facendo nomi e cognomi (come
si è visto) capi e gregari, ma anche amministratori pubblici compiacenti
e imprenditori collusi.
Né
si può obbiettare che quelle denunzie fossero pretestuose o frutto
di tendenziose mistificazioni politico-idoeologiche. Almeno di alcune di
esse deve invece riconoscersi che colpivano nel segno.
BADALAMENTI,
accusato di avere avviato un fiorente traffico di eroina, viene condannato
(solo qualche anno dopo) ad una pesante pena negli Stati Uniti, in esito
al processo denominato Pizza Connection, per traffico internazionale di
stupefacenti.
Dell’imprenditore
Giuseppe FINAZZO, assassinato nel Dicembre del 1981, i Carabinieri forniscono
– nel citato rapporto a firma dell’allora Cap. ARENA – un identikit del
tutto conforme al tenore delle accuse pubblicamente rivoltegli dall’IMPASTATO.
In
ordine all’ingerenza mafiosa nella gestione degli appalti pubblici, oggetto
in questi ultimi anni di molteplici filoni di indagine che hanno disvelato
la diffusione e la pervasività dell’intreccio tra mafia e appalti
come componente essenziale del controllo del territorio da parte dell’organizzazione
mafiosa Cosa Nostra, oltre che come fonte di rilevanti introiti, le dichiarazioni
dei collaboratori di Giustizia BARBAGALLO, LANZALACO, SIINO e Calogero
GANCI confermano che l’imposizione di tangenti alle
imprese appaltatrici
dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, o di una sorta di esclusiva
nelle fornitura dei materiali necessari, era una prassi più che
consolidata anche nei territori di Cinisi e Terrasini. (Cfr. verbali di
interrogatori acquisiti dal proc. n. 428/96 R.G.N.C. in vol. 8).
Le
accuse e le veementi denunce di Peppino IMPASTATO contro la speculazione
edilizia che stava devastando in particolare le zone costiere tra Cinisi
e Carini trovano eco e riscontro in una serie di indagini, sfociate anche
in clamorosi arresti, che a partire dal Gennaio del 1981 coinvolsero Sindaci
e componenti della Giunta Comunale e della Commissione Edilizia di Cinisi,
nonché il responsabile dell’Ufficio Tecnico del medesimo Comune.
Le
cronache del tempo danno notizia dello scandalo edilizio di Cinisi, esploso
appunto tra Gennaio e Febbraio del 1980, con il sequestro da parte della
magistratura di una decina di licenze edilizie per la costruzione di altrettante
villette nella zona di Punta Raisi, e, soprattutto, con l’arresto del Capo
dell’Ufficio tecnico e di un professionista di Cinisi (n.q. di progettista),
accusati di interesse privato in atti d’ufficio, occultamento di atti e
falso in atto pubblico. (L’indagine, estesa a tutta l’attività dell’Ufficio
Tecnico, portò al sequestro di un centinaio di licenze edilizie).
E
lo stesso responsabile dell’Ufficio Tecnico fu inquisito (e poi anche condannato
a due anni e sei mesi di reclusione) per un progetto di lottizzazione finalizzato
alla costruzione di 30 villini, sempre nella zona di Punta Raisi.
Nel
quadro poi dell’istruttoria condotta dal Giudice CHINNICI sull’omicidio
IMPASTATO, vennero inquisiti, siccome indiziati di interesse privato in
atti d’ufficio, anche il Sindaco di Cinisi Calogero DI STEFANO e sei componenti
della Commissione edilizia e sequestrate diverse licenze edilizie cui risultava
interessato il costruttore FINAZZO.
In
particolare, le indagini sul camping “Z10” e sul travagliato rilascio della
concessione edilizia per la costruzione di un edificio a 5 piani nel centro
di Cinisi (alla fine del relativo iter, e cioè alcuni mesi dopo
la morte di Peppino IMPASTATO, la concessione fu rilasciata solo per la
realizzazione del piano cantinato, così venendo disatteso dal Sindaco
pro-tempore il controverso parere favorevole che era stato invece rilasciato
dalla Commissione edilizia), consentirono di appurare la commissione di
una serie di abusi e di illeciti.
Ne
dà conto, nonostante il verdetto assolutorio nei riguardi degli
indiziati, anche la motivazione della sentenza con cui il giudice CAPONNETTO
decretò, in accoglimento della conforme richiesta del P.M., l’improponibilità
dell’azione penale nei confronti del Sindaco, del vice Sindaco e alcuni
componenti della Commissione edilizia del Comune di Cinisi, indiziati del
reato di interesse privato in atti d’ufficio (ai sensi dell’abrogato art.
324 C.P.).
In
particolare, per quanto concerne il villaggio turistico, le irregolarità
edilizie effettivamente accertate furono in parte sanzionate dal Pretore
di Cinisi con sentenza del 6.02.81; in parte coperte dall’avvenuto decorso
del termine prescrizionale (mentre le ulteriori irregolarità rilevate
dai periti nominati dal G.I. nell’ambito del procedimento per l’omicidio
IMPASTATO “sono per lo meno controverse ai sensi di alcune decisioni giurisprudenziali
richiamate nella memoria difensiva”: v. ff. 120-123 del fasc. II “atti
ostensibili” e pag. 34 Sentenza CAPONNETTO).
Non
emersero comunque elementi concreti che consentissero “di risalire dalla
violazione delle norme edilizie ad una configurazione di responsabilità
penale per l’ipotizzato delitto di cui all’art. 324 cod.penale”.
Per
quanto concerne l’edificio di cui alla concessione edilizia n. 220/78,
effettivamente realizzato sul prolungamento di Corso Umberto a Cinisi e
ricadente nella zona B1 (nella quale l’edificazione era consentita, in
base al Programma di fabbricazione approvato con D.A. del 17.03.78, solo
“nei limiti di cui all’art. 28 della legge regionale 21/1973”), la prima
evidente anomalia rilevata dai periti (v. relazione in atti a firma degli
Ingegneri COLAJANNI e UMILTA’, ff. 65 e segg. vol. 893) consiste nel fatto
che il lotto su cui insiste l’edificio era ricompreso “in un piano di
lottizzazione per il quale esiste un parere favorevole della Commissione
Edilizia, ma che non risulta dagli atti che sia stato oggetto di convenzione
con il Comune”. Né si tratta di un’anomalia di poco conto ai
fini del controllo sulla regolarità della costruzione, poiché
di quel piano, come puntualizzato dagli stessi periti, “esistono diverse
versioni, tra loro differenti sia per la misura dei lotti e delle strade
che per la denominazione di queste ultime”, con la conseguenza che
“La difformità esistente tra le varie planimetrie comprendenti
il lotto rendono difficile una esatta deduzione lelle dimensioni e quindi
della superficie. Essa risulta comunque superiore a mq. 200”.
Ebbene,
il progetto originario, che prevedeva sei piani fuori terra per un’altezza
massima pari a m. 19,70 e una cubatura complessiva di mc. 4.433, era stato
approvato dalla Commissione edilizia nella seduta del 28.02.1978 “alle
condizioni di cui al verbale”, verbale che però non era allegato
al parere. Quel progetto non rispondeva alle prescrizioni vigenti “poiché
certamente esorbitante in altezza (m. 19,70 invece che m.11) e secondo
una interpretazione della norma, anche in volume”.
Un
successivo progetto prevedeva un’altezza di m. 10,20 per tre elevazioni
più un piano arretrato e un piano mansarda. Anche questo progetto
venne approvato dalla Commissione edilizia “alle condizioni di verbale”.
E le linee rosse sulla planimetria allegata inducono i periti a ipotizzare
che le condizioni di verbale riguardassero la soppressione del piano mansarda,
in quanto esorbitante rispetto ai limiti di altezza.
Ma
anche questo progetto, a parere dei periti, se confrontato con le norme
del Regolamento edilizio approvato in data 13/3/78 (che per la zona B1
consentiva un’altezza di m. 11, più un eventuale piano interrato),
“risulta allora non rispondente alle norme, sia per la presenza di un
piano mansarda, non previsto dal regolamento, sia perché l’ultima
elevazione è arretrata sul Corso Umberto, ma non sulla via Terza”:
irregolarità, quest’ultima, non rilevata dalla Commissione Edilizia.
(v. f. 71).
Nessuna
violazione è invece ravvisabile nella concessione edilizia che fu
effettivamente rilasciata in data 16/10/78 limitatamente alla realizzazione
del seminterrato.
Agli
atti figura poi un documento d’eccezionale valore storico, oltre che processuale.
Esso fotografa le proporzioni e la gravità del fenomeno apertamente
denunziato da Peppino IMPASTATO del dissesto del territorio provocato dalla
cementificazione selvaggia della costa e dallo sviluppo incontrollato delle
attività edilizie: si tratta del D.A. n. 96/78 del 17/3/78 (v. ff.
76-83, vol. 893) che approvò – parzialmente e con notevoli emendamenti
- il Programma di Fabbricazione e annesso Regolamento Edilizio del Comune
di Cinisi, dopo una gestazione del relativo iter amministrativo durata
15 anni. (Questo fondamentale strumento urbanistico era stato, infatti,
adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 59 del 19/10/63, ma più
volte restituito al Comune, dopo altrettante bocciature dell’autorità
tutoria, con richieste di rielaborazione e adeguamenti alle leggi succedutesi
nel frattempo).
Nel
documento, beninteso, non si parla di lottizzazioni abusive e cementificazione
selvaggia. Ma, nel linguaggio burocraticamente
paludato e con i toni ovattati
tipici di un pronunciato assessoriale, se ne dà implicitamente conto
attraverso riferimenti fortemente critici alle linee portanti del progetto,
che, infatti, viene rivoltato come un guanto, al punto che l’approvazione
suona come implicita bocciatura. Un progetto che sembra dominato dalla
preoccupazione di legittimare ex post, e come fatto compiuto, uno sviluppo
abnorme dell’attività edificatoria, piuttosto che ispirarsi all’esigenza
di una rigorosa programmazione degli insediamenti abitativi e delle destinazioni
d’uso delle varie aree territoriali.
In
particolare, nel parere del S.T.U. integralmente trascritto nel citato
Decreto e fatto proprio dall’Assessore, si stigmatizza l’assenza di qualsiasi
programmazione degli insediamenti turistici, correlata appunto ai vincoli
di destinazione d’uso del territorio, rilevandosi peraltro come “la
quasi totalità del territorio comunale risulta destinata ad insediamenti
di carattere stagionale” ed il piano in oggetto “ha come presupposto
principale il soddisfacimento di necessità derivanti da esigenze
turistiche o stagionali”. Ma al contempo, “le previsioni urbanistiche
proposte, sotto il profilo dimensionale, non risultano sorrette da adeguate
indagini volte alla individuazione del reale fabbisogno di vani della popolazione
fluttuante, dati che si sarebbero potuti desumere dall’Ente Provinciale
Turismo”.
E
a fronte di una popolazione residente che, ufficialmente, non superava
alla data del 1971 le 7.106 unità, appare a dir poco eccessiva –
come si legge nel documento - la previsione di un insediamento di n. 28.000
abitanti: salvo che una simile previsione non fosse giustificata da una
situazione di fatto degli insediamenti abitativi sfuggita a qualsiasi controllo.
Il
piano peraltro proponeva “soluzioni disorganiche o non correlate ai
particolari problemi connessi con la presenza nel territorio comunale,
dell’aeroporto internazionale di Punta Raisi”. Né era questo
l’unico punto d’attrito del piano proposto con le esigenze di un’equilibrata
gestione del territorio. Il Decreto, infatti, stigmatizza altresì
che la fascia di rispetto cimiteriale fosse stata ridotta a m. 50, sottolineando
la necessità di riportarla a m. 200 (ed era proprio questa una delle
incombenti speculazioni contro cui aveva puntato il dito l’IMPASTATO in
una delle puntate del suo programma radiofonico, come si ricorderà);
e che non si fosse tenuto in debito conto, nel prefigurare le zone di espansione
residenziale, l’ubicazione effettiva dell’autostrada Palermo-Mazzara del
Vallo, in ordine alla quale il documento si limita eufemisticamente a rilevare
che “non risulta più conforme alle indicazioni proposte”.
(Anche i sospetti sui criteri di scelta dei tracciati del tronco autostradale
e sui negativi effetti di impatto ambientale erano argomenti ricorrenti
nelle pubbliche iniziative di denunzia dell’IMPASTATO).
Ma
gli strali più severi vanno alle soluzioni proposte in ordine alle
zone residenziali stagionali, cioè, in pratica, all’assetto da dare
alle zone di villeggiatura o destinate ad accogliere gli insediamenti abitativi:
soluzioni che, a giudicare dalle considerazioni critiche dell’Autorità
tutoria, non avevano, in effetti, alcuna giustificazione plausibile, se
non quella di legittimare in qualche modo una situazione ormai consolidata.
Si censura in particolare la (prevista) espansione di tali zone “a macchia
d’olio attorno al nucleo abitato”, senza che ci si preoccupi del fatto
che “interessano aree destinate in atto ad agricoltura intensiva, agrumeti,
frutteti etc., che costituiscono una delle fonti principali di reddito”;
nonché il fatto che esse “risultano servite da uno schema di
viabilità assolutamente inidoneo a configurare un organico insediamento
di villeggiatura”. Inoltre, sempre per dette aree, “ricadendo, per
la più parte, nelle fasce di servitù aeroportuale, così
come risultano riportate nel P. di f., non si ritiene opportuna la destinazione
a villeggiatura, trattandosi di zone soggette ad alto inquinamento acustico”.
E, quasi a rimarcare l’incongruità di fondo delle soluzioni proposte,
si sottolinea che “non si riscontra la necessità obiettiva di
utilizzare a fini residenziali delle zone soggette a vincoli, avendo il
Comune la possibilità di soddisfare le proprie necessità
in altre aree, al di fuori di dette fasce”.
(La
conclusione inevitabile è che “…il P.di f. in argomento, così
come proposto, non appare idoneo a dare un organico assetto del territorio
comunale di Cinisi, ad eccezione delle previsioni relative al vecchio centro
abitato ed alle sue immediate zone di espansione, che si ritengono ammissibili”.
Ne seguì, al fine dichiarato di consentire al Comune una certa attività
edilizia, il suggerimento, recepito dall’Assessore, di un’approvazione
per stralcio delle parti ammissibili, e con opportuna ri-classificazione
di alcune delle zone indicate nel piano originario).
Anche
alla luce di tale documento, tutto si può dire di Peppino IMPASTATO,
fuor che attribuire a farneticazioni di un esagitato o a montature propagandistiche
le sue ricorrenti polemiche e le pubbliche iniziative di denuncia contro
le speculazioni e gli abusi edilizi in territorio di Cinisi.
Sotto
altro profilo va ribadito che, anche nella dissacrante satira in cui si
faceva beffe del ruolo attribuito a Gaetano BADALAMENTI quale supremo garante
degli equilibri politico-mafiosi – con trovate e frasi che irridevano sì
alla sua autorità, ma ancor di più stigmatizzavano la compiacenza
o l’interessato servilismo di chi avrebbe dovuto contrastarne la pretesa
di ingerirsi nella gestione dell’amministrazione locale e/o dell’ordine
pubblico – non era la persona di Gaetano BADALAMENTI (uti singulus)
ad essere oggetto di strali e battute corrosive. Lo era, piuttosto, il
BADALAMENTI in quanto capo riconosciuto della famiglia mafiosa di Cinisi
e quindi rappresentante e artefice di un sistema che elevava il potere
mafioso ad istituzione equiordinata a quelle dello Stato.
Pertanto,
quella critica, tanto irriverente quanto lucida nel cogliere i nodi della
difficile lotta per il ripristino della legalità in un piccolo centro
connotato da una forte presenza mafiosa, non consumava solo un’offesa personale,
ma implicava un attacco al prestigio e all’autorità dell’intero
sodalizio mafioso che in BADALAMENTI aveva il suo capo indiscusso e il
più autorevole e influente rappresentante anche nei rapporti con
la comunità locale.
Sul
piano logico è quindi del tutto coerente e congruo che l’interesse
a far tacere per sempre la voce di un così irriducibile oppositore
trascendesse la persona del BADALAMENTI, chiamando in causa appunto l’intero
gruppo mafioso da lui capeggiato. Né si trattava solo di lavare
un’onta, perché le imminenti elezioni comunali, e la possibilità
che Giuseppe IMPASTATO fosse eletto, rendevano più che concreto
il pericolo che egli riuscisse a portare la sua battaglia all’interno del
Consiglio comunale e a conquistare nuovi consensi alla sua instancabile
opera di denunzia e contro-informazione.
Da
qui la necessità di un coinvolgimento, nella deliberazione dell’omicidio,
del gruppo mafioso facente a capo al BADALAMENTI, o almeno di quanti al
suo interno ricoprivano cariche di vertice, che in qualche modo li legittimassero
a partecipare alle deliberazioni più importanti e a condividerne
la responsabilità.
Tanto più che si trattava di un omicidio che rischiava di provocare tensioni e lacerazioni all’interno del clan BADALAMENTI, essendo quella degli IMPASTATO una famiglia onorata e rispettata negli ambienti di Cosa Nostra. Ed anche il padre di Peppino, se non uomo d’onore lui stesso, tuttavia era notoriamente assai vicino al boss di Cinisi. Ed i suoi contrasti con il figlio traevano origine proprio dalla scelta di Peppino di rinnegare e combattere quel mondo (e quei personaggi) a cui Luigi IMPASTATO era rimasto legato.
Né,
secondo un inveterato e mai abiurato costume mafioso, poteva escludersi,
anzi, era del tutto prevedibile, un tentativo di reazione violenta della
famiglia IMPASTATO, o la pretesa di chiedere conto e ragione dell’uccisione
del proprio congiunto, con il rischio di innescare una faida interna alla
cosca di Cinisi.
In
questa prospettiva, la simulazione dell’attentato e il conseguente depistaggio
sulla causale del delitto e sulla provenienza della mano omicida offrivano
ad entrambe le parti un’onorevole via d’uscita. Più esattamente,
quello stratagemma offriva, al clan BADALAMENTI, l’opportunità di
non dover riconoscere la paternità di un delitto infamante; ai parenti
dell’ucciso, la possibilità di sottrarsi al dovere, altrimenti imposto
dalla tutela del proprio onore, di vendicarne la morte, senza che ne uscisse
menomato il prestigio e la reputazione della stessa famiglia (secondo il
concetto espresso dal collaboratore DI CARLO).
3.-
Altri riscontri logici e fattuali: l’esclusione della pista corleonese,
le minacce ricevute dalla vittima e l’improvviso viaggio di Luigi IMPASTATO
negli Stati Uniti; la mancata partecipazione di Gaetano BADALAMENTI ai
funerali di Peppino.
Quest’ultimo
argomento ci riporta al tema delle possibili piste alternative all’ipotesi
accusatoria che ascrive al clan BADALAMENTI la paternità dell’omicidio.
Ed
invero, acclarato che dietro l’omicidio ci fu la mano di un gruppo criminale
ben organizzato e profondamente radicato nel territorio (v.
supra);
ed una volta esclusa, per le ragioni già esposte, la c.d. pista
neofascista, va ancora vagliata la possibilità che ad agire sia
stato un gruppo criminale altrettanto organizzato ed antagonista rispetto
al clan BADALAMENTI, capace di agire nella zona, fino a commettere delitti
eclatanti, affrancandosi dal controllo del boss di Cinisi e del potere
criminale di cui egli era artefice e rappresentante.
In
particolare già nella motivazione addotta a sostegno della seconda
richiesta di archiviazione del procedimento sull’omicidio IMPASTATO(e
cioè quella datata 27 Febbraio 1992, a firma del P.M. Dott. I. DE
FRANCISCI) si adombrava il sospetto che il delitto potesse essere stato
ordito dalla cosca emergente dei corleonesi: ciò allo scopo di delegittimare
l’autorità del BADALAMENTI od offuscarne il prestigio, sfruttando
la notorietà della campagna denigratoria messa in atto da Peppino
IMPASTATO contro Gaetano BADALAMENTI per avvalorare il sospetto che fosse
lui il mandante dell’omicidio.
Sennonché
l’ipotesi è logicamente incompatibile proprio con la simulazione
dell’attentato terroristico. E’ di tutta evidenza infatti che ove i corleonesi
avessero inteso far credere ad una responsabilità diretta del BADALAMENTI,
non avrebbero architettato quella messinscena, volta a fugare in radice
il sospetto di un delitto di mafia; e meno che mai avrebbero avuto interesse
ad allontanare i sospetti dal BADALAMENTI, quale possibile mandante.
D’altra
parte, gli unici deboli indizi che residuavano a conforto della c.d. pista
corleonese si sono rivelati privi di qualsiasi fondamento o del tutto fallaci.
Invero, è emerso, alla luce delle concordi dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, che, in realtà, all’epoca dell’omicidio, Gaetano BADALAMENTI era ancora saldamente al comando della famiglia mafiosa di Cinisi, e non era stato espulso dall’organizzazione (anche se ciò si verificò di lì a poco e già da qualche tempo serpeggiavano contrasti e rancori con i corleonesi: cfr. tra gli altri, DI CARLO, BUSCETTA, MUTOLO e Marino MANNOIA).
Quanto
alla collocazione negli organigrammi mafiosi di alcuni personaggi, come
il geometra Giuseppe LIPARI, che erano stato negli ultimi tempi bersaglio
di attacchi e denunce pubbliche da parte di Peppino IMPASTATO – in particolare
per la vicenda del villaggio turistico “Z10” - è vero che le ulteriori
acquisizioni processuali ne hanno confermato l’appartenenza allo schieramento
corleonese (come accertato già in esito al Maxi-uno). Ma grazie
alle rivelazioni del collaboratore Angelo SIINO, si è appurato altresì
che, inizialmente, il LIPARI era in rapporti d’affari con Gaetano BADALAMENTI,
cui era legato oltretutto da vincoli di frequentazione familiare: affari
poi ereditato da Bernardo PROVENZANO. E tra questi affari figurava anche
la gestione del camping “Z10”.
Infine,
nessuno dei collaboratori di giustizia che provengono dalle fila dello
schieramento corleonese e che hanno saputo riferire notizie in merito all’omicidio
IMPASTATO, hanno mai nutrito o insinuato il minimo dubbio sul fatto che
il delitto potesse ascriversi al medesimo schieramento.
Percorsa
invano anche la pista corleonese, non può che seguirne, argomentando
a contrariis, un ulteriore seppur indiretto elemento di conforto all’attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie che indicano in Gaetano BADALAMENTI e negli
uomini d’onore della famiglia mafiosa di Cinisi rispettivamente il mandante
e gli autori del delitto.
Un
ulteriore riscontro ad un tempo logico e fattuale viene anche dalle minacce
ricevute dalla vittima.
Alcuni
collaboratori (v. in particolare MUTOLO e DI CARLO) hanno riferito di reiterati
e vani tentativi di indurre Giuseppe IMPASTATO a desistere dai suoi attacchi
ad esponenti mafiosi locali. Ebbene, all’interno della cerchia familiare
erano note non solo le minacce ricevute da Peppino anche per interposta
persona; ma anche la provenienza di tali minacce. Proprio i suoi discorsi
contro la mafia erano oggetto e fonte di aspri diverbi con il padre, che,
a sua volta, non era animato solo da un profondo dissenso per le scelte
di rottura rispetto ad una tradizione familiare che faceva degli IMPASTATO
una famiglia organica ad ambienti mafiosi; ma era altresì pervaso
da crescente preoccupazione per la sorte dell’irrequieto figliolo.
Ne
hanno riferito sia Giovanni IMPASTATO che la madre, Felicia BARTOLOTTA.
E in tale contesto, specifico rilievo assumono l’episodio davvero inquietante
dell’improvviso viaggio di Luigi IMPASTATO negli Stati Uniti; e l’episodio
che lo precede, costituendone l’immediato antefatto, della visita di Vito
PALAZZOLO a casa IMPASTATO. Sulle vere ragioni di quel viaggio ha reso
rivelazioni illuminanti una cugina americana, omonima della Sig.ra BARTOLOTTA,
e moglie di Nicola IMPASTATO (a sua volta nipote di Luigi IMPASTATO e quindi
cugino di Peppino). Sul secondo episodio hanno reso circostanziate dichiarazioni,
oltre a Felicia BARTOLOTTA, ved. IMPASTATO, e a Giovanni IMPASTATO, anche
la moglie di quest’ultimo, Felicia VITALE: entrambi hanno deposto su tali
circostanze anche dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta.
Secondo
quanto Felicia BARTOLOTTA ha raccontato nel suo libro-intervista e poi
dichiarato anche al G.I., il figlio Peppino era ben consapevole dei rischi
cui andava incontro; e negli ultimi tempi, non si preoccupava di nasconderli
o di minimizzarne la portata (Cfr. pag.33: “Lo so che mi devono ammazzare”).
La stessa Felicia gli prospettò l’opportunità di dotarsi
di un’arma per autodifesa (“Una volta gli dissi: Perché non esci
armato, tu? Caso mai, sempre ti puoi difendere, no?”). Aveva molta
paura per lui, ma non meno preoccupato era il marito, tant’è che
le diceva spesso: “Digli che smetta, perché fanno un fosso e
lo…”. (Cfr. verbale di S.I. del 17.06.1986, f. 265, vol. 894).
A
riprova della serietà dei timori che lo stesso Peppino nutriva,
la Sig.ra Felicia ricorda che quando il marito Luigi decise inopinatamente
di partire per gli Stati Uniti, (poco dopo l’ennesimo diverbio con Peppino
a causa del volantino diffuso nell’Aprile del 1977, in cui accusava tra
l’altro il BADALAMENTI di traffico di eroina), lo stesso Peppino accusò
il colpo per quel gesto inaspettato e apparentemente inspiegabile, arrivando
a insinuare l’orribile sospetto che il padre avesse voluto abbandonarlo
in balia di chi lo voleva morto (“Quando mio marito se ne andò
in America, fu colpito di più Giuseppe. Dice: “E’ andato in America
per fare ammazzare a me, e allora?Ora che mio padre se ne è andato
in America….”: Felicia BARTOLOTTA, pag. 38 de La mafia in casa mia).
La
circostanza è stata richiamata e confermata anche nel corso delle
S.I.rese al G.I. il 16.06.1986: “E’
vero che, come ho riferito a pag. 38 del libro, mio figlio, commentando
con me la partenza di suo padre per l’America, ebbe ad esprimere la convinzione
che egli fosse partito “per fare ammazzare lui”, cioè mio figlio”.
Tuttavia, la stessa Felicia in quella sede ha avvertito l’esigenza di spiegare
le parole del figlio: “Anzi, mi spiego meglio, perché forse non
sono stata capita da chi mi intervistava. Mio figlio intese dire che, a
suo giudizio, colla partenza di suo padre, egli sarebbe rimasto “scoperto”
e privo di protezioni” (cfr. f. 265, retro).
Anche
Maria IMPASTATO, nipote di Felicia, rammenta che suo cugino Peppino era
sconvolto e angosciato nel periodo in cui lo zio Luigi stette via. Questa
la sua drammatica testimonianza sul punto:
“Ricordo
bene che un certo giorno, sempre in quel periodo, verso mezzogiorno, giunse
a casa mia mio cugino Giuseppe, che mi sembrò “impaurito”. Egli
mi disse che era condannato, che era stato minacciato, e che, per uccidere
lui, avevano allontanato suo padre. Gli consigliai di andarsene da
Cinisi, o, almeno, di denunciare i fatti al Maresciallo di Cinisi. Egli
mi disse che non si fidava del Maresciallo (NdR: si trattava del buon
TRAVALI) ed allora gli suggerii di riferire i fatti a qualcuno della
Giustizia a Palermo”. Ma egli non aveva fiducia in nessuno, perché
in quel momento la mafia fioriva meravigliosamente bene”. (Cfr. verbale
di S.I. del 18.09.1986 f. 275 retro, vol. 894).
In
effetti, Luigi IMPASTATO comunica la sua decisione di partire una decina
di giorni dopo la visita del PALAZZOLO, lascando di stucco i suoi familiari
perché non li degna di una sola parola di spiegazione; e solo dopo
la sua partenza essi apprenderanno dal nipote Pinuzzo – figlio di
Simone IMPASTATO a sua volta fratello di Luigi - che si era recato in America
(lui stesso lo aveva accompagnato all’aeroporto). La Sig.ra BARTOLOTTA
ricorda con amarezza che portò via persino il libretto di risparmio,
lasciandola in pratica a corto di denaro. E Maria IMPASTATO conferma di
avere appreso dalla zia Felicia che la stessa ignorava i motivi della sparizione
di suo marito: “Mi disse soltanto: “Ha preso il danaro e se n’è
andato. Sono confusa” (cfr. ancora S.I. del 18.09.1986, f. 274). Starà
via un mese e per tutto questo tempo non darà notizie di sé,
né si metterà comunque in contatto con la famiglia. Una conferma
alle sofferte rivelazioni sul punto della vedova IMPASTATO è venuta
dalle dichiarazioni del cugino americano Nicola IMPASTATO, che ospitò
lo zio Luigi, in occasione del viaggio negli States, per tre o quattro
settimane. Per quanto ricordi, non lo vide mai chiamare telefonicamente
la sua famiglia in Sicilia.
Ora,
un simile comportamento è chiaramente indicativo di un profondo
dissapore e di un lacerante strappo nei rapporti tra Luigi IMPASTATO e
il suo nucleo familiare che, stando alla testimonianza di Felicia BARTOLOTTA,
ancora una volta era scaturito dagli insanabili contrasti tra padre e figlio
per le iniziative di lotta di quest’ultimo e le sue più recenti
esternazioni pubbliche contro mafiosi e politici locali. (Cfr. ancora pag.
40 de La mafia in casa mia, a proposito del breve ma intenso sfogo di suo
marito durante i preparativi per l’improvvisa partenza, allorché
si presentò a casa con una valigia che doveva riempire di vestiti
perché doveva partire, perché questo figlio, diceva, era
più cattivo del grande. Dice: “Qua dentro questa casa non ci posso
stare più. Vergogna!”. “Ma quale vergogna? I tuoi figli non è
che hanno rubato, non è che hanno ammazzato, non è che hanno
fimmini tinti (donne cattive). Perciò quale vergogna hai?”. Risponde:
“Non ci posso stare più, me ne devo andare”. Ma non ci disse dove
andava, questo non lo disse, lo sapevano i mafiosi e suo fratello”.).
Esso
suona altresì come una clamorosa manifestazione di dissenso e rabbiosa
riprovazione, con cui Luigi IMPASTATO voleva forse lanciare anche un messaggio
all’esterno, perché fosse chiara la sua volontà di punire
i suoi congiunti: che infatti interpretarono e subirono quel gesto come
punitivo nei loro confronti. (“Questa era una punizione che dava a noi…..”.
“Si, era per dare soddisfazione a BADALAMENTI, per dargli soddisfazione.
“Io devo partire – dice – e ritorno quando si sono aggiustate le cose.
Se questo non si mette a verso, io vendo tutte le cose e me ne vado non
ci torno più qua”).
Ma
la ragione concreta dell’improvviso viaggio in America doveva avere a che
fare, in qualche modo, pure con l’esigenza di trovare un accomodamento,
una soluzione al problema che le intemperanze del figlio Peppino
avevano creato nei rapporti con Gaetano BADALAMENTI. Giacché è
un fatto che la decisione di partire segue di qualche giorno il litigio
originato dall’ennesimo volantino in cui Peppino indicava tra l’altro il
BADALAMENTI come esperto in lupara e in eroina. Come pure è un fatto
che dal BADALAMENTI Luigi IMPASTATO si reca sia poco prima di partire,
premurandosi di informarlo non solo della sua imminente partenza, ma anche
dello scopo del viaggio, secondo quanto ha riferito nel suo interrogatorio
lo stesso BADALAMENTI; sia appena fece ritorno dagli Stati Uniti, come
confermato dal BADALAMENTI e dalla testimonianza della cugina IMPASTATO
Maria.
E
non è senza significato che in occasione di questa seconda visita
– per ammissione dello stesso BADALAMENTI- egli abbia portato un piccolo
presente, dono dei nipoti americani: un attestato di rispetto e di amicizia,
certo; ma, con tutta probabilità, anche un tangibile segno dell’attenzione
con cui i parenti d’oltre oceano seguivano e avevano a cuore i buoni rapporti
tra la famiglia IMPASTATO e lo stesso BADALAMENTI.
Non
è allora azzardato, sulla scorta di tali elementi, ipotizzare che
le vere ragioni del viaggio siano condensate nelle poche e drammatiche
battute pronunziate da Luigi IMPASTATO allorché mise a parte i nipoti
americani – presente anche Vincenzina che poi ne riferirà
in sede di rogatoria internazionale – delle sue preoccupazioni per la sorte
del figlio. La stessa Felicia BARTOLOTTA precisa che “me lo raccontarono
mia cognata Fara e mia cugina Vincenzina quando vennero dalla California”.
Da loro, in particolare, ella apprese che “i nipoti di California si
spaventarono, perché credevano che fosse perseguitato dalla giustizia.
“Chissa che è successo?”. Poi lui cominciò a parlare e disse
che se ne era andato in America a causa di suo figlio Giuseppe”. Più
precisamente, “lui diceva che suo figlio parlava male dei mafiosi, che
non era giusto, che li oltraggiava e “Io – dice – me ne sono venuto qua,
ma gliel’ ho detto, prima di ammazzare mio figlio, dovete ammazzare me”.
Tali
circostanze hanno formato oggetto di verifica e approfondimento istruttorio
per mezzo di due rogatorie internazionali.
Nel
corso della prima rogatoria, sono stati escussi i predetti cugini americani,
e cioè Giuseppe e Nicola IMPASTATO, che avevano ospitato il padre
di Peppino in occasione del suo viaggio in America e per buona parte del
periodo in cui vi soggiornò(v. verbali del 5 Giugno 1987 ff. 255
e segg. vol. 894). Nessuno dei due ha saputo riferire alcunché di
significativo sulle ragioni di quel viaggio, pur ammettendo che l’improvvisa
visita dello zio Luigi non era stata preannunziata. Ma è innegabile
che entrambi abbiano reso dichiarazioni a dir poco reticenti, trincerandosi
dietro la versione secondo cui Luigi IMPASTATO era in vacanza ed era andato
a trovarli sia per far loro visita – come s’usa fare nei riguardi di parenti
che vivono lontano – sia per “visitare e vedere il posto”. Negano
che si sia parlato di mafia o che lo zio Luigi avesse esternato preoccupazioni
per il figlio Giuseppe. E di fronte all’obbiezione che era piuttosto singolare
che lo zio avesse deciso di intraprendere quel viaggio per fini turistici,
lasciando a casa la famiglia, Nicola IMPASTATO non ha trovato di meglio
che replicare che al posto suo avrebbe fatto altrettanto, se fosse andato
lui a visitare l’Italia. Lo stesso Nicola, peraltro, dopo che era emersa
la circostanza che sua moglie e sua figlia si trovavano in Sicilia, in
visita ai parenti di Cinisi, quando morì Peppino; e che da loro
apprese la tragica notizia (“erano molto spaventate”), si rifiuta
in pratica di dare l’indirizzo di sua figlia, asserendo di non ricordarlo
e di non averlo mai scritto, né sa dare un recapito telefonico.
Nega poi di avere appreso alcunché sul conto di Gaetano BADALAMENTI,
al di fuori delle notizie di stampa.
Qualche
ammissione è invece trapelata dalle pur prudenti risposte del fratello
Giuseppe.
Così
alla domanda – e fu la prima rivoltagli – se il padre del giovane ucciso
parlava dei problemi che suo figlio stava avendo in Sicilia con la Mafia,
egli risponde, inizialmente, in termini affermativi, limitandosi a puntualizzare
che lo zio Luigi fu loro ospite solo tre settimane e non un anno, come
era stato detto. Soggiunge che “non abbiamo parlato molto su certe cose”:
il che lascerebbe intendere che qualcosa si dissero sull’argomento oggetto
di quella prima domanda. Ma poi spiega che lo zio Luigi era venuto a far
visita a sua figlia, vittima di un gravissimo incidente; e che “…non
parlammo su ciò, sulla mafia, non una parola. Era una tragedia familiare,
mia figlia ha diciannove anni ed è stata operata al cervello e al
torace. Egli venne perché voleva vedere mia figlia. Mi disse che
era venuto perché voleva vedere mia figlia”. (Curiosamente,
però, il fratello Nicola non fa cenno di tale motivazione, quando
riconduce le ragioni del viaggio dello zio Luigi a mere finalità
turistiche).
Ma
soprattutto, il suddetto Giuseppe IMPASTATO ha ammesso di avere scoperto
già tre o quattro giorni dopo il fatto, che suo cugino Peppino era
stato assassinato: a informarlo fu una telefonata proveniente dall’Italia,
e precisamente dalla cognata Vincenzina, moglie di Nicola, che si era recata
in visita ai parenti di Cinisi proprio in quei giorni: “Lei ci disse
Giuseppe è stato assassinato”. E alla domanda se si fosse altresì
parlato di una possibile responsabilità di Gaetano BADALAMENTI quale
mandante dell’omicidio, oppone una risposta ambigua e allusiva: “io
penso che quando qualsiasi cosa accade c’è sempre un leggero mormorio
ed io non posso realmente dirle se era lui o non era lui. Realmente non
posso dirlo”.
Molto
più esplicita su tutte le circostanze predette è stata la
testimonianza resa dalla predetta Vincenzina, circa dieci anni dopo la
rogatoria con cui vennero escussi i due fratelli IMPASTATO.
Sull’importanza
di questa non facile testimonianza, e sull’identificazione di questa cugina
americana (della madre, e per parte di padre), nonché sulle remore
e le titubanze della stessa ad offrirla, si è soffermato Giovanni
IMPASTATO nelle S.I. rese al P.M. il 26 Settembre e il 5 Ottobre 1996,
nei termini che seguono:
“A
D.R.: Mi presento spontaneamente alla S.V. per riferire dei contatti intercorsi
recentemente tra la mia famiglia ed una mia parente di nome BARTOLOTTA
Vincenza, già citata nella memoria presentata agli inquirenti il
16/6/1986.
La
Bartolotta, se non erro cugina di mia madre per partedi
padre, all'epoca dei funerali di mio fratello Peppino, riferì a
mia madre di aver saputo che all'origine della decisione di mio padre di
recarsi in America c'era la necessità di chiedere consiglio ai nostri
parenti che là risiedono circa la posizione in cui si trovava all'epoca
mio fratello Peppino a causa dei suoi continui attacchi a Gaetano Badalamenti.
La
Bartolotta si era quindi resa conto della consapevolezza di mio padre circa
i rischi che mio fratello Peppino stava correndo continuando ad ostacolare
gli interessi criminali ed economici della famiglia mafiosa facente capo
al Badalamenti, e lo aveva riferito a mia madre proprio durante il lutto
per la morte di Peppino.
A
D.R. Dopo la mia presentazione in Procura dello scorso giugno, come peraltro
informalmente anticipato alla S.V. ho cercato di capire se esistesse la
possibilità di ottenere da parte della Bartolotta una conferma ufficiale
dell'episodio cui sopra ho fatto riferimento.
Contattata
telefonicamente la predetta, questa in un primo momento, se non ricordo
male lo scorso giugno, si era mostrata disponibile a inoltrare a me personalmente
o al nostro avvocato una dichiarazione scritta che ripercorresse la vicenda
che l'ha vista protagonista, manifestando nel contempo la disponibilità
ad essere sentita dalla A.G. italiana.
Qualche
giorno dopo questa prima presa di contatto con la Bartolotta, allorchè
io le telefonai per sollecitare l'invio della dichiarazione scritta, appresi
dalla stessa che su consiglio del marito e di altri parenti, ella aveva
mutato opinione, ritenendo che non fosse opportuna una sua spontanea manifestazione
di volontà di riferire quanto a sua conoscenza circa le circostanze
che precedettero l'uccisione di mio fratello, ma che in ogni caso rimaneva
a disposizione della A.G. qualora gli inquirenti avessero voluto sentirla.
A
D.R. Ho sentito telefonicamente per l'ultima volta la Bartolotta due giorni
fa, ed ella mi ha detto di aver spedito alla mia famiglia una lettera con
la quale manifesta la sua disponibilità ad essere interrogata dagli
inquirenti.
A
D.R. Mi riprometto di consegnare alla S.V. la lettera sopra citata qualora
questa dovesse effettivamente arrivare a me personalmente o alla mia famiglia.”
“A
D.R. Mi presento spontaneamente alla S.V. per precisare che la parente
di cui ho fatto riferimento nel verbale del 26 settembre scorso, chiamata
da noi familiari Vincenza in realtà anagraficamente si chiama Felicia
Bartolotta, coniugata con un Impastato e attualmente risiede negli USA,
760 N. CAMPUS, ONTARIO, CALIFORNIA 91764 USA”.
Nella
lettera datata 26/09/96, e consegnata da Giovanni IMPASTATO in occasione
delle S.I. del 5.10.96, la mittente, che si firma Felicia IMPASTATO, rivolgendosi
alla cara cugina Felicia, manifesta la propria disponibilità
a rendere la chiesta testimonianza e a “confermare davanti ai giudici,
che tuo marito Luigi, durante il suo soggiorno in California ha casa nostra,
molti anni fa, nel 1977, abbia detto a mequeste
seguenti parole: “prima di uccidere ha Peppino devono uccidere a me”.”.
In
calce segue una formula di affettuoso salute “da me e da tutti noi in
famiglia” e, sottoscritto con la stessa grafia della precedente firma,
il nome Vincenzina.
In
sede di rogatoria internazionale, effettivamente espletata il 16.01.1997
“in località che si omette di indicare per ragioni di sicurezza”
(come recita il relativo verbale in atti), e dopo aver precisato che il
suo nome di battesimo è Felicia, ma i parenti italiani la chiamano
Vincenzina, la teste ha confermato che nella primavera del 1977 Luigi IMPASTATO
(parente di suo marito in quanto fratello del padre di quest’ultimo) andò
a trovarli nella loro abitazione nell’Ontario: con loro grande sorpresa
perché “non ci aveva preavvertito di tale visita”. Luigi
proveniva da New Orleans, dove era andato a trovare altri parenti e “rimase
con noi per circa un mese”. Poi fece ritorno a New Orleans “ove
aveva lasciato gran parte del suo bagaglio”.
Orbene,
Vincenzina ha rivelato, confermando peraltro quanto anticipato al G.I.
da Giovanni IMPASTATO, e già scritto nella lettera a sua firma prodotta
dallo stesso Giovanni, che “Nel corso di detta permanenza io ebbi modo
di discutere con Luigi IMPASTATO nonché di suo figlio Giuseppe.
Egli mi disse che suo figlio, detto Peppino, “parlava assai” e faceva politica,
in particolare muovendo asprecritiche
ai mafiosi di Cinisi.
“A
queste parole io esternai la mia preoccupazione chiedendogli esplicitamente
se Peppino non stesse correndo il rischio di essere ucciso. A quel punto
ricordo che Luigi rispose che “finché egli era in vita suo figlio
Peppino non correva alcun pericolo” in particolare disse: “prima di
uccidere Peppino devono uccidere me”.
Vincenzina
ha confermato altresì che insieme a sua figlia si recò in
Italia proprio nel Maggio del 1978 per fare visita ai loro parenti di Cinisi
e che “il nostro arrivo purtroppo coincise con l’uccisione di Peppino
tanto che io non feci neanche in tempo ad incontrarlo”. E ha aggiunto
che “Nel corso dei funerali di Giuseppe IMPASTATO io ebbi modo di sentire
che tutti i suoi parenti nonché altra gente presente ai detti funerali
facevano il nome di Tano BADALAMENTI, dando una spiegazione del fatto assolutamente
univoca e cioè che Giuseppe IMPASTATO era stato ucciso dalla mafia”.
(Cfr. verbale di esame testimoniale del 16.01.1997, nell’ambito della rogatoria
internazionale previamente autorizzata in relazione al procedimento penale
n. 2013/95 concernente l’omicidio di Giuseppe IMPASTATO).
Secondo
questa drammatica testimonianza dunque, Luigi IMPASTATO non mancò
di esternare le sue preoccupazioni per la sorte del figlio; ma al contempo,
parve voler rassicurare i nipoti che temevano per la vita di Peppino: “prima
di ammazzare mio figlio, dovete ammazzare me”.
Da
queste parole si evince che Luigi IMPASTATO era ben conscio del pericolo
incombente su suo figlio: una consapevolezza pari però alla sua
determinazione a tutelarne l’incolumità a costo della sua stessa
vita. E queste parole forniscono anche il più probante riscontro
oltre che una perspicua chiave di lettura del tipo di difficoltà
e remore ad attuare il disegno di sopprimere Peppino: la sua famiglia,
invero, non avrebbe subito senza opporre una disperata reazione.
Da
questo punto di vista non c’è dubbio che la morte accidentale di
Luigi IMPASTATO - vittima di un incidente d’auto il 19 Settembre 1977 –
valse a rimuovere l’ostacolo principale, anche se non l’unico,che
si frapponeva all’esecuzione dell’omicidio, come del resto lo stesso Giuseppe
IMPASTATO aveva preconizzato, nell’esternare i propri timori. Non è
quindi un caso che Peppino sia stato ucciso solo dopo la morte di suo padre.
Vincenzina
BARTOLOTTA IMPASTATO ha inoltre rivelato di avere confidato alla cugina
Felicia, madre di Peppino, il contenuto della conversazione che aveva avuto
con Luigi IMPASTATO in America proprio in occasione dei funerali di Peppino
o subito dopo.
Certo
è che all’indomani della tragica morte del giovane militante di
D.P. si registra un clima pesante di sospetto e di reciproco risentimento,
se non di manifesta ostilità, tra la famiglia IMPASTATO – o almeno
i più stretti congiunti di Peppino – e il boss di Cinisi, Gaetano
BADALAMENTI.
I
primi manifestano già nell’immediatezza del fatto la convinzione
che il loro congiunto sia stato assassinato e orientano i sospetti sul
BADALAMENTI (come si evince dalle testimonianze dei cugini americani, oltre
che dalle dichiarazioni di Felicia BARTOLOTTA e di Giovanni IMPASTATO).
In
particolare, dalle parole di uno dei figli di SPUTAFUOCO e precisamente
di Giuseppe IMPASTATO, si ricava la netta impressione che quella degli
IMPASTATO non fosse un semplice sospetto, ma un fermo convincimento. Ciò
non avrebbe comunque alcun valore indiziario, salvo indurre a rimeditare
sulle ragioni per cui la famiglia IMPASTATO si ritrovasse unita non solo
nel dolore per la perdita del congiunto, ma anche nel convincimento che
egli fosse stato assassinato.
Ma
il punto è che quel clima di sospetto e di rancori e risentimento
trova eco e riscontro anche nel comportamento dello stesso BADALAMENTI.
Questi
si astiene dal partecipare al funerale, né si preoccupa di far visita
successivamente alla famiglia IMPASTATO, o di far pervenire alla Sig.ra
BARTOLOTTA, vedova IMPASTATO, un messaggio o un qualsiasi segno di solidarietà
per la perdita del figlio in circostanze così tragiche. E ciò
ad onta dei vantati vincoli di amicizia e di affetto che lo legavano anche
alla mamma di Peppino.
E’
pacifico poi che il BADALAMENTI, all’epoca non era sottoposto ad alcun
provvedimento restrittivo; risiedeva effettivamente a Cinisi e abitava
a non più di cento metri dall’abitazione degli IMPASTATO.
Lo
stesso BADALAMENTI ha addotto a propria giustificazione – ed è già
significativo che abbia avvertito l’esigenza di giustificarsi – la strumentalizzazione
politica e la montatura propagandistica messa in atto contro di lui in
occasione dei funerali. Ma è chiaro che non gli sarebbero mancati
il modo e l’opportunità di far visita ai congiunti di Peppino in
forma strettamente riservata e al riparo da occhi indiscreti; o quanto
meno di far pervenire loro un messaggio di solidarietà e di cordoglio.
Cosa che non fece.
Questo
silenzio, per chiunque abbia unminimo
di conoscenza della mentalità e del costume siciliani, è
sintomatico di uno stato di profonda e insanabile frattura tra gli IMPASTATO
e il BADALAMENTI e non trova una spiegazione plausibile se non nel perdurare
e nel persistere di un bruciante risentimento da parte dello stesso BADALAMENTI
per le offese che a suo tempo aveva ricevuto dall’ucciso; e che,
evidentemente, la tragica fine di Peppino non era bastata ad emendare.
Certo,
si può concedere - sebbene il diretto interessato non ne abbia fatto
parola – che la consapevolezza dei sospetti nutriti sul suo conto fosse,
per il BADALAMENTI, fonte di serio imbarazzo e di obbiettivo disagio nei
riguardo dei congiunti della vittima. Ma, considerati i rapporti pregressi
e i vantati vincoli di amicizia e affetto con tutta la famiglia e con la
madre di Peppino in particolare, quell’imbarazzo avrebbe dovuto, con il
trascorrere del tempo, convertirsi in una sollecitazione in più
a cercare di ricucire lo strappo verificatosi nei loro rapporti; e a fugare
per quanto possibile, quegli esecrabili sospetti, opponendo a dubbi e dicerie
quanto meno una sua personale e sdegnata smentita. Ma così non fu.
E’
forse superfluo rimarcare che la rilevanza indiziaria di queste circostanze
si staglia in rapporto al movente del delitto. Non a caso Gaetano BADALAMENTI,
nei vari interrogatori cui è stato sottoposto, ha ripetutamente
cercato di minimizzare la portata degli attacchi alla sua persona e la
gravità dell’offesa derivante alla sua reputazione a al suo prestigio
dalla campagna denigratoria messa in atto contro di lui dal giovane IMPASTATO.
Ma la sua stessa condotta, in occasione dei funerali del giovane, e la
profondità della frattura verificatasi nei rapporti con la famiglia
IMPASTATO – o almeno con i più stretti congiunti dell’ucciso – ci
dicono il contrario.
Per
quanto concerne l’episodio cruciale che chiama direttamente in causa l’odierno
imputato Vito PALAZZOLO, e cioè la sua visita a casa degli IMPASTATO
poco dopo che, da parte di Peppino e compagni, era stato diffuso il famoso
volantino contente pesanti attacchi al BADALAMENTI, è ancora il
teste Giovanni IMPASTATO a richiamarlo alcuni anni dopo che ne aveva riferito
al G.I. Dott. CAPONNETTO la Sig.ra BARTOLOTTA.
In
particolare, nelle S.I. rese al P.M. in data 8 Giugno 1996, l’IMPASTATO
ha dichiarato:
“Preliminarmente
confermo integralmente quanto dichiarato al G.I. Dott. Chinnici il 7.12.1978
e poi successivamente il sette luglio 1979 relativamente alla circostanza
della morte di mio fratello Peppino.
Ritengo
di notevole importanza ribadire, come peraltro già scritto nell'esposto
presentato alla procura di Palermo il 16.6.1996, la circostanza inerente
la visita di Vito Palazzolo a mia madre per avvisarla che Tano Badalamenti
voleva parlare con mio padre. Tale fatto avvenne nell'aprile del 1977,
immediatamente dopo che mio fratello Peppino divulgò un volantino
recante un preciso riferimento alle attività illecite di Gaetano
Badalamenti e Giuseppe Finazzo.
Ricordo
che dopo la visita del Palazzolo, mio padre effettivamente si recò
a casa del Badalamenti e poi dieci giorni dopo partì, senza avvisare
noi familiari, per recarsi in America a trovare alcuni nipoti. Anche tali
fatti sono stati riferiti all'A.G. nell'esposto cui sopra ho fatto riferimento.
Io
e mia madre abbiamo sempre avuto la convinzione che la visita di Vito Palazzolo
fosse scaturita dal risentimento che Gaetano Badalamenti provava nei confronti
di mio fratello per la sua attività politica. Tale risentimento
era peraltro dovuto anche al fatto che, essendo mio padre un uomo d'onore,
appariva assolutamente inconcepibile che Peppino potesse scagliarsi contro
gli amici del padre.”
In
effetti già nel libro-intervista La mafia in casa mia, Felicia BARTOLOTTA
aveva affermato che il PALAZZOLO in quell’occasione era venuto a casa sua
perché il BADALAMENTI voleva parlare con suo marito. Ma nella deposizione
resa al Giudice Istruttore, la stessa BARTOLOTTA ha parzialmente rettificato
quella versione, precisando che l’affermazione contenuta nel libro doveva
intendersi alla stregua di una congettura, frutto di personale deduzione.
Tuttavia
è certo – e su questo punto concordano e convergono le dichiarazioni
della BARTOLOTTA di suo figlio Giovanni e della nuora Felicia VITALE, tutti
e tre testimoni oculari dei fatti – che la visita del PALAZZOLO avviene
poco dopo la diffusione del famoso volantino; che ad essa seguì
un acceso diverbio tra Luigi IMPASTATO e suo figlio Giuseppe, motivato
dall’ennesima sua provocazione politica con contorno di accuse al BADALAMENTI;
e che pochi giorni dopo, il padre di Peppino comunicò la sua decisione
di partire.
Al riguardo è opportuno riportare un passo dell’audizione dei tre testi sunnominati dinanzi alla Commissione parlamentare Anti-mafia (rectius, Comitato di inchiesta sul caso IMPASTATO) in cui, forse per la prima volta, l’episodio è stato ricostruito in dettaglio mediante la testimonianza simultanea appunto di tre dei suoi protagonisti:
“FIGURELLI.
Lei non sapeva niente di quello che era successo quando arrivarono i carabinieri
per
perquisirle
la casa?
BARTOLOTTA.
Non mi dissero niente, ma lo immaginavo. Chiesi loro che cosa fosse successo
e mi risposero che si trattava solo di fatti di ragazzi. Io avevo immaginato,
perché vi erano state delle minacce forti.
RUSSO
SPENA COORDINATORE. Vorrei sapere chi fece le minacce forti.
BARTOLOTTA.
Badalamenti, il quale chiamò mio marito e gli disse che gli avrebbe
ammazzato suo figlio.
MICCICHE'.
A lei risulta questo perché glielo raccontò suo marito?
BARTOLOTTA.
Sì. Mio marito gli disse che non gli dovevano toccare il figlio,
IMPASTATO.
Dobbiamo parlare chiaro. Mio padre era un mafioso ed era un amico di Badalamenti,
il quale molte volte veniva a casa nostra a chiamarlo. Sicuramente avranno
avuto un dialogo in questo senso perché, nell'ultimo periodo, tramite
"Radio Aut" o attraverso i volantini, Peppino aveva alzato il tiro nei
confronti della mafia di Cinisi e, in particolare, contro Badalamenti.
Sicuramente Badalamenti chiamò più volte mio padre per dirgli
di far smettere Peppino, altrimenti sarebbe finito male.
RUSSO
SPENA COORDINATORE. Chi lo veniva a chiamare?
IMPASTATO.
Palazzolo.
Particolarmente
puntuale il ricordo che dell’episodio serba Felicia VITALE:
VITALE.
Dopo uno degli ultimi volantini fatti da Peppino durante la campagna elettorale,
assistemmo al solito, rito. Eravamo a cena e in quell'occasione era presente
anche Peppino. Ho detto che c'era anche Peppino perché egli aveva
dei periodi di alti e bassi con suo padre e spesso non stava a casa. Suonarono
alla porta e andai io ad aprire: si trattava di Vito Palazzolo, detto "varvazzetta",
imputato nel processo e indicato come il mandante del delitto. Mi chiese
di far uscire mio suocero da casa. Chiamai mio suocero, il quale uscì
da casa e parlò con lui per un po' di tempo. Quando rientrò,
si scatenò l'ira di Dio. Mio suocero se la prese con Peppino, dicendogli
che doveva smettere la sua attività, che voleva rovinare entrambi
e che non ce la faceva più.
Nella sua deposizione, la VITALE conferma esplicitamente che l’episodio così rievocato si inseriva nella catena di minacce ricevute da Peppino IMPASTATO, e le fanno eco anche le parole degli altri due testi:
MICCICHE'.
Emergeva chiaramente che Palazzolo avesse fatto qualche minaccia precisa
a Luigi del tipo: "Se tuo figlio non la smette noi ammazziamo lui o tè"?
VITALE.
E' una delle ultime minacce fatte a mio suocero. Questo fatto è
avvenuto subito dopo il volantino, eravamo in campagna elettorale.
MICCICHE'.
Si parlò espressamente di pericolo di vita per qualcuno? Quando
lei afferma che è successo il finimondo, al di là dell'arrabbiatura
del suocero, del momento particolare della minaccia ricevuta, suo suocero
disse qualcosa di preciso che potrebbe essere utile a questa Commissione
nel senso: "Mi hanno detto che se non la finisci ti ammazzano"?
BARTOLOTTA.
A casa non parlava mai di queste cose.
VITALE.
E' chiaro che il problema era quello.
IMPASTATO.
Il viaggio compiuto da mio padre era importante anche a seguito di questi
fatti che sono successi.
RUSSO
SPENA COORDINATORE. Oltre a Palazzolo c'erano altri che minacciavano?
IMPASTATO.
Erano state fatte anche dallo zio Giuseppe Impastato detto "sputafuoco".
(Cfr.
pagg. 125-126 della Relazione in atti).
Parimenti
è certo, perché ne ha riferito lo stesso BADALAMENTI, che
prima di partire effettivamente Luigi IMPASTATO si incontrò con
il boss di Cinisi: una visita di cortesia, a suo dire, per informarlo della
imminente partenza e dello scopo del viaggio, che era quello, secondo la
versione del BADALAMENTI, di andare a trovare dei parenti emigrati in America,
uno dei quali versava in punto di morte. (Circostanze che però,
come si è visto, tacque ai suoi più stretti congiunti, ai
quali non rivelò neppure dove fosse diretto).
La
sequenza logico-temporale degli avvenimenti testé ricordati conforta
dunque l’ipotesi – sulla quale concordano Giovanni IMPASTATO, sua madre
Felicia e VITALE Felicia, prospettandola solo come ipotesi perché
di fatto non assistettero al colloquio tra Luigi IMPASTATO e Varvazzedda
-che realmente il PALAZZOLO si fosse
recato a casa di Luigi IMPASTATO per farsi latore delle rimostranze e del
risentimento di Gaetano BADALAMENTI e degli altri notabili mafiosi per
l’ennesimo attacco e le offese arrecate da Peppino; e che, questa volta,
la protesta avesse toni ultimativi (tanto da innescare, prima, la violenta
reazione dello stesso Luigi nei confronti dell’irrequieto figliolo; e da
indurlo, poi, a lasciare bruscamente la famiglia, con il dichiarato proposito
di non fare ritorno se le cose non si fossero rimesse a posto, come ricorda
la vedova IMPASTATO).
Ne
segue quindi un apprezzabile, seppur indiretto, riscontro all’attendibilità
dell’accusa del collaborante PALAZZOLO Salvatore in ordine al coinvolgimento
di PALAZZOLO Vito nella deliberazione dell’omicidio.
§6. IL
COMPENDIO PROBATORIO A CARICO DI VITO PALAZZOLO
6.1.Alla
luce delle risultanze processuali fin qui esaminate, può dirsi accertato
che Giuseppe IMPASTATO fu assassinato; e che l’omicidio, sebbene ordinato
da Gaetano BADALAMENTI, fu ordito e attuato nell’ambito della famiglia
mafiosa di Cinisi, all’epoca retta appunto dal BADALAMENTI; anzi, più
precisamente, esso fu frutto di una decisione sofferta, che coinvolse diversi
uomini d’onore di quel sodalizio. Alcuni di loro, in particolare, lo avrebbero
confidato ad altri uomini d’onore – rispettivamente: Nino BADALAMENTI e
Francesco DI TRAPANI a DI CARLO Francesco; e PALAZZOLO Vito a Salvatore
PALAZZOLO - che, divenuti collaboratori di Giustizia, ne hanno riferito
all’A.G.
Ebbene,
Vito PALAZZOLO, già all’epoca dell’omicidio, non solo apparteneva
alla cosca mafiosa di Cinisi, ma vi ricopriva una posizione ed una carica
di assoluto rilievo.
La
qualità di uomo d’onore e l’affiliazione dell’odierno imputato a
Cosa Nostra, nonché il suo personale legame di vicinanza
al capo riconosciuto della famiglia mafiosa di Cinisi, possono dirsi dati
processualmente acquisiti, a seguito della sentenza in forza della quale
egli è stato condannato ad anni otto di reclusione, ridotto in appello
ad anni sei, siccome riconosciuto colpevole del reato di di cui all’art.
416 bis: condanna divenuta irrevocabile il 17.12.99 (v. sentenze emesse
dal Tribunale di Palermo il 21/12/96 e dalla CdA il 28/01/99 nel proc.
a carico di ALFANO Michelangelo+35).
Le
dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia che ne asseverano l’affiliazione
alla cosca capeggiata dal BADALAMENTI convergono altresì nell’accreditarlo
di una posizione di rilievo e di prestigio all’interno di quel sodalizio,
frutto anche dell’età e della lunga militanza in Cosa Nostra, che
ne faceva uno degli uomini d’onore di più lungo corso.
In
particolare, PALAZZOLO Salvatore lo indica come vice-rappresentante di
Gaetano BADALAMENTI, precisando che aveva tale carica quando lui fu formalmente
affiliato alla cosca del BADALAMENTI: il che avvenne quando questi era
stato espulso da Cosa Nostra ed era stato costretto ad allontanarsi da
Cinisi insieme ai suoi fedelissimi: e dunque in un’epoca non ben precisata,
ma comunque successiva all’omicidio IMPASTATO, e che il collaborante colloca
agli inizi degli anni ’80 (v. infra). Proprio in occasione della cerimonia
di affiliazione gli fu detto che PALAZZOLO Vito lo avrebbe iniziato ai
segreti di Cosa Nostra, cioè gliene ne avrebbe fatto conoscere le
regole e chi ne faceva parte. (“..mi si disse che PALAZZOLO Vito mi
avrebbe spiegato mano mano le regole di Cosa Nostra e mi avrebbe presentato
a tutti i componenti della famiglia, fornendomi tutte le notizie che sarebbero
state necessarie.”: cfr. verbale di interrogatorio del 18.08.93).
In
questa sede il collaborante ha precisato che l’odierno imputato è
stato a lungo capo-decina, prima di assumere la carica di vice-rappresentante,
ma comunque “ha avuto sempre gradi, ha avuto”; in particolare, a
specifica domanda della Corte, ha risposto che nel ’78 era ancora capo-decina,
mentre “vice-rappresentante credo che è passato quando è
iniziata la guerra”, alludendo alla guerra di mafia esplosa anche a
Cinisi a partire dall’Agosto del 1981 con l’uccisione di Antonio BADALAMENTI.
(Cfr. pag. 28 del verbale di trascrizione dell’udienza del 26.06.2000).
Da
sempre schierato con Gaetano BADALAMENTI, gli era rimasto fedele anche
dopo la sua espulsione, partecipando agli affari illeciti e alle più
importanti decisioni del clan, compresi gli omicidi programmati e messi
in atto tra il 1983 e il 1984 nel quadro del piano di riscossa ordito da
Gaetano BADALAMENTI contro i corleonesi. (V. verbali degli interrogatori
resi al P.M. il 18 e il 22 Settembre 1993 ed ancora il 7 Ottobre 1993).
Nell’interrogatorio
reso al P.M. il 26.07.95, il collaborante ribadisce che PALAZZOLO Vito
faceva le veci di Gaetano BADALAMENTI in sua assenza, sicché “tutto
ciò che avveniva lui ne era a conoscenza, attesa la sua qualifica”;
e “ogni decisione doveva passare per lui”.
In
particolare era anche lui coinvolto nel traffico di stupefacenti, perché
“se trafficavano i BADALAMENTI, li doveva trafficare automaticamente
lui”(v. p. 18 del verbale dib. udienza del 18.12.95 Processo ALFANO+35).
In pratica, a dire del collaborante, PALAZZOLO Vito gestiva il riparto
dei proventi e fungeva da collettore delle somme ricavate dal traffico
illecito. E, almeno per un certo periodo di tempo, aveva continuato a trafficare
con gli altri affiliati in esilio del clan BADALAMENTI, anche dopo l’arresto
del loro capo. Andava a trovarli nelle varie località del Centro-Nord
in cui gli stessi avevano trovato rifugio o in cui si spostavano, ma spesso
faceva ritorno alla sua casa di Cinisi, non avendo nulla da temere dalle
Forze dell’Ordine perché non era latitante.
Al
riguardo, nel corso della deposizione resa nel proc. ALFANO+35, il PALAZZOLO
ha precisato che “noi a Cinisi non ci passavamo mai. Noi non avevamo
contatti con siciliani per non essere ammazzati…. (cfr. pag.20).
Invece,
PALAZZOLO Vito, “Se ne andava delle volte a casa (NdR: cioè
a Cinisi) perché lui non aveva il mandato di cattura.
Andava dieci, quindici giorni giù, e stava con noi a Carpi o a La
Spezia….E certe volte andava per un mese, quindici giorni giù e
poi risaliva e stava con noi”.
Il
collaboratore ha peraltro fornito una serie di dati ed elementi di identificazione
che non lasciano dubbi sulla sua effettiva conoscenza dell'accusato.
(In
particolare, ha riferito con sufficiente approssimazione della sua età
avanzata; e ha fornito indicazioni precise sull'ubicazione della sua abitazione
in Cinisi, sulla sua attività lavorativa e sulle vicende familiari,
precisando che PALAZZOLO Vito ha sposato in seconde nozze, dopo che la
prima moglie era morta per malattia; che era imparentato coni RIMI di Alcamo,
che dalla prima moglie aveva avuto due figli, un maschio, emigrato negli
Stati Uniti, e una femmina, sposata con RIMI Filippo; un terzo figlio,
maschio, l'ha avuto dalla seconda moglie. Tutte notizie rispondenti al
vero).
Le
dichiarazioni del PALAZZOLO hanno trovato puntuale riscontro in quelle
rese da DI CARLO Francesco, che pure indica il PALAZZOLO Vito come sotto-capo
della famiglia mafiosa di Cinisi, e, quel che più conta, riferisce
tale attribuzione ad un periodo anteriore a quello in cui il collaborante
PALAZZOLO fa il suo ingresso in Cosa Nostra. Precisa infatti che PALAZZOLO
Vito aveva questo incarico quando lui (DI CARLO) lo conobbe agli inizi
degli anni 70. (Anche se, nel periodo in cui Gaetano BADALAMENTI era detenuto
in carcere, “lui si riferiva a Nino BADALAMENTI, che sostituiva il proprio
cugino Gaetano per attività di Cosa Nostra”). Aggiunge che egli
ebbe modo di incontrarlo personalmente diverse volte, e sempre in compagnia
di Gaetano BADALAMENTI, che glielo presentò. In particolare rammenta
di averlo incontrato una o due volte a Palermo e un paio di volte a Cinisi.
E l’ultima volta, lo vide “verso il 1977, 1978, fino a che c’era Gaetano
BADALAMENTI in carica” (cfr. dichiarazioni rese nel processo Maxi-quater).
Una
conferma del fatto che già in epoca pregressa PALAZZOLO Vito era
uno degli uomini d’onore più noti della famiglia mafiosa di Cinisi
– ovviamente solo in ambienti di Cosa Nostra e per affiliati ammessi ad
avere rapporti diretti con esponenti di quel sodalizio – viene dalle circostanziate
dichiarazioni rese, prima, dinanzi al G.I., e poi anche al dibattimento,
dal collaboratore CALDERONE Antonino nel processo c.d. Maxi-quater.
Questi
ha riferito la sua conoscenza del PALAZZOLO come uomo d’onore di Cinisi
all’episodio del ferimento (al gluteo) per un colpo d’arma da fuoco di
suo cugino MARCHESE Salvatore; e ha aggiunto di avere personalmente incontrato
il PALAZZOLO in una casa che era nella disponibilità di Gaetano
BADALAMENTIe già a lui nota
come luogo di incontri riservati tra uomini d’onore ( e ha fatto i nomi
tra gli altri di RINELLA Salvatore, RIMI Leonardo, DI TRAPANI Francesco
e DI TRAPANI Michele) e latitanti di spicco come RINELLA Angelo e DAVI’
Salvatore che appunto si nascondevano in quell’immobile.
D’altra
parte, il CALDERONE ha fugato qualsiasi dubbio sulla identificazione del
PALAZZOLO di cui ha riferito con l’odierno imputato, poiché lo ha
riconosciuto in fotografia e ha fornito una serie di dati biografici assolutamente
probanti: “Preciso che ho visto il PALAZZOLO diverse volte a Cinsi,
oltre che a Catania, e mi risulta che andava e veniva dagli Stati Uniti.
Ha circa sessant’anni; è alto, magro; credo che sia sposato in seconde
nozze e che avesse famiglia negli U.S.A.” (Cfr. pag. 56 della sentenza
della CdA di Palermo, nel processo Maxi-quater).
In
effetti dagli accertamenti di P.G. (v. scheda biografica in atti), e dalle
ammissioni fatte dallo stesso imputato nel corso dell’interrogatrio reso
al P.M. (v. infra) è emerso che il PALAZZOLO emigrò per un
certo periodo negli Stati Uniti; e che un suo figlio si stabili definitivamente
nello Stato del Michigan: per trovare il quale, dopo il 1953, a suo dire
egli si sarebbe recato ancora negli Stati Uniti. E’pacifico poi che il
PALAZZOLO ha sposato in seconde nozze.
Invero,
dalla scheda in atti si evince che il PALAZZOLO, nel Febbraio del 1953
rientrò dagli Stati Uniti, “ove trovavasi clandestinamente”; più
volte sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
anche con obbligo di soggiorno, già in una nota informativa del
Commissariato di P.S. datato 6.02.74, veniva indicato come “molto amico
di BADALAMENTI Gaetano, Cesare e Antonino”; e ivi si legge che “rimasto
vedovo, il 19.12.74 contrae matrimonio con tale RANDAZZO Michela, di 25
anni più giovane di lui”.
I
medesimi dati sono richiamati dal collaboratore MUTOLO Gaspare per identificare
il PALAZZOLO Vito, che ha riferito di aver conosciuto personalmente come
uomo d’onore della famiglia di Cinisi, in un periodo particolare: quello
della sua latitanza, trascorsa insieme al RICCOBONO appunto in quel di
Cinisi, a metà degli anni ’70. E le circostanze in cui il collaboratore
predetto ebbe contatti diretti con l’odierno imputato, ne confermano il
ruolo di figura rappresentativa ed eminente tra gli uomini d’onore della
famiglia di Cinisi, tanto da porsi agli uomini d’onore di altre famiglie,
e in situazioni di particolare bisogno come quelle connesse alla latitanza,
come sicuro referente a Cinisi: “Per quanto concerne PALAZZOLO Emanuele,
PALAZZOLO Girolamo Vito e PALAZZOLO Vito, tutti di Cinisi, sono in grado
di riferire sul conto di PALAZZOLO Vito da me conosciuto come uomo d’onore
della famiglia mafiosa di Cinisi; sul suo conto posso dire che si è
sposato una seconda volta e ha risieduto per molto tempo negli U.S.A. Posso
aggiungere che a metà degli anni settanta, mentre io e il RICCOBONO
passavamo un periodo di latitanza a Cinisi, ci siamo recati in diverse
occasioni nell’abitazione del PALAZZOLO ed in una di queste si sono
festeggiate le sue seconde nozze. Ricordo che ci portammo presso il PALAZZOLO
a mezzanotte circa, dopo che tutti gli invitati alle nozze si fossero allontanati”.
Al dibattimento ha aggiunto che “si sposò con una moglie molto
più giovane di lui”; e che “…dopo la morte di Nino BADALAMENTI,
sapevo che questi (NdR: cioè PALAZZOLO Vito) era molto amico
di Procopio, insomma che in qualche modo si era inserito molto bene, però
non so insomma ora….”; e ribadisce che “Lo conosco personalmente
come uomo d’onore”.
A
confutazione dell’attendibilità complessiva del collaborante, la
difesa ha prodotto (anche in questo processo come già aveva fatto
nel Maxi-quater) documentazione comprovante che l’imputato ebbe a soggiornare
al Kafara Hotel di Cefalù proprio il giorno delle sue seconde nozze
ed ivi trascorse anche la prima notte. Sarebbe quindi smentita la circostanza
della visita a casa del PALAZZOLO, dopo che gli invitati (alle nozze) erano
già andati via. Ma sul punto è significativo che la stessa
difesa o l’imputato personalmente non abbiano mai smentito che una festa
di matrimonio, con relativo ricevimento di ospiti e parenti, ci fu; né
hanno precisato dove si tenne il ricevimento. E comunque, a tutto concedere,
si può ipotizzare un cattivo ricordo del collaborante, nel senso
che egli abbia errato nel ricollegare la visita (di felicitazioni per il
nuovo matrimonio) a casa del PALAZZOLO ai festeggiamenti tenuti il giorno
delle nozze. Deve comunque convenirsi – con i giudici del Maxi-quater -
che si tratta di un particolare del tutto marginale, non connesso ad alcun
episodio o attività illecita, e come tale non può certo infirmare
l’attendibilità delle dichiarazioni rese da MUTOLO sul conto del
PALAZZOLO o far dubitare della sua effettiva conoscenza.
Piuttosto,
necessita di una maggiore attenzione l’altra circostanza cui ha ambiguamente
alluso il MUTOLO; e cioè l’asserito inserimento, mercé la
sua amicizia con Procopio DI MAGGIO (altro anziano uomo d’onore della famiglia
mafiosa di Cinisi, di cui ha riferito anche BUSCETTA) nei circuiti mafiosi
ormai soggetti all’egemonia dei corleonesi, non senza qualche ambiguità
(in qualche modo).
In effetti, di questa collocazione del PALAZZOLO, in epoca successiva alla fuga di BADALAMENTI da Cinisi e all’assassinio di Nino BADALAMENTI, ha riferito, in termini conformi, anche MARCHESE Giuseppe.
Questi,
nel processo ALFANO+35 aveva dichiarato di non sapere nulla della famiglia
mafiosa di Cinisi, ma di avere sentito parlare “di PALAZZOLO Vito da
GAMBINO Giacomo Giuseppe mentre eravamo detenuti a Palermo in occasione
della celebrazione del giudizio di primo grado del c.d. maxi-uno. Ricordo
che il GAMBINO me ne parlava come di una persona seria, posata, che sa
il fatto suo; mi riferì anche che il PALAZZOLO Vito aveva sostituito
Procopio DI MAGGIO nel periodo in cui questi era stato detenuto o meglio
era stato impedito per vari motivi a esercitare le sue funzioni”. Anche
in questa sede, sentito all’udienza del 29/09/2000, il MARCHESE ha ribadito
tali affermazioni, giustificando la confidenza del GAMBINO, che all’epoca
era reggente del mandamento di San Lorenzo, nonché fedelissimo di
Totò RIINA (e dunque fonte autorevole negli ambienti di Cosa Nostra),
con gli ottimi rapporti che li legavano: “…a parte che abbiamo fatto
anche dei crimini assieme, della morte di Salvatore INZERILLO eravamo assieme
quando abbiamo fatto l’omicidio, e in più ero diciamo il suo pupillo
anche quando stavamo in carcere, che era uno che mi voleva un sacco bene”;
e inoltre, “c’era il fatto della parentela con Totò RIINA e che
ero cognato anche di Leoluca BAGARELLA”; e su molti argomenti “mi
faceva delle confidenze”.
Ha
poi spiegato il senso degli apprezzamenti espressigli dal GAMBINO sul conto
del PALAZZOLO: “Sa il fatto suo nel senso che praticamente era persona
fidata, era una persona che si può dare diciamo fiducia in…nell’organizzazione,
va”. E ha aggiunto che, sempre secondo quanto ebbe a riferirgli il
GAMBINO, quando si procedette alla ristrutturazione dei vari mandamenti,
che durante la c.d. guerra di mafia si erano sfasciati(“a quell’epoca
c’erano tutti i mandamenti sfasciati”) fu deciso di porre DI MAGGIO
Procopio a reggere quello di Cinisi, e di affiancargli il PALAZZOLO “che
praticamente era una persona di vecchio stampo, in senso una persona posata,
una persona che ha il suo carisma, la sua base ferma…”.
Ora,
da tali dichiarazioni viene un’ulteriore conferma in ordine alla qualità
di uomo d’onore “di vecchio stampo” (il che sottintende una lunga
militanza nell’organizzazione) e al ruolo di spicco che il PALAZZOLO aveva
nell’ambito della famiglia mafiosa di Cinisi, anche in forza delle sue
doti di equilibrio ed esperienza, tanto da imporlo alla considerazione
della fazione vincente dei corleonesi. Ma le notizie riferite dal MARCHESE,
esclusivamente sulla scorta delle occasionali confidenze fattegli da GAMBINO
Giacomo Giuseppe, sembrano prospettare una collocazione del PALAZZOLO negli
organigrammi mafiosi addirittura opposta a quella che gli attribuiscono
gli altri collaboratori di Giustizia, e segnatamente DI CARLO e PALAZZOLO
Salvatore, che lo hanno indicato come un fedelissimo di Gaetano BADALAMENTI.
Ma
a ben vedere, storicizzando le vicende cui si riferiscono le rispettive
dichiarazioni, deve convenirsi che quell’apparente contrasto, come rilevano
anche i giudici del Maxi-quater, “si attenua di molto fino a divenire non
significativo se si considera che lo stesso PALAZZOLO Salvatore, parlando
specificamente delle vicende dell’imputato in Cosa Nostra, ha spiegato
come costui, dopo l’arresto del BADALAMENTI nel 1984, non aveva guidato
con la determinazione dovuta la controffensiva nei confronti dei corleonesi,
così favorendo lo sfaldamento della cosca di Cinisi, almeno sotto
l’aspetto dell’interessamento alla riconquista del territorio, di modo
che i suoi componenti nel prosieguo avevano finito per dedicarsi esclusivamente
all’attività del traffico di stupefacenti tramite canali fuori della
Sicilia”.
In
effetti, il collaborante ha indicato, tra le cause della mancata reazione
della sua cosca, dopo l’arresto di Gaetano BADALAMENTI, proprio l’indecisione
del vice-rappresentante, che “essendo un po’ sofferente di malattia,
prendeva tempo a fare qualcosa”. E ha riferito un discorso ambiguo
e allusivo che Vito BADALAMENTI – che era stato arrestato insieme al padre
Gaetano - avrebbe rivolto agli affiliati superstiti quando si incontrarono
dopo la sua scarcerazione, avvenuta quattro o cinque anni dopo l’arresto
(“Vito è stato arrestato insieme al padre, dopo quattro, cinque
anni è uscito”). In particolare, avrebbe detto: “So che siete
state delle persone che avete avuto una buona volontà di fare, ma
ci sono delle persone dentro la nostra famiglia che fermavano di fare quello
che si programmava”. Con ciò alludendo evidentemente alla presenza
tra gli affiliati di traditori o comunque di soggetti che remavano contro
gli interessi della cosca, o frenavano gli ardori dei più decisi
ad agire.
D’altra
parte è anche vero che lo stesso collaborante PALAZZOLO Salvatore
ha detto che PALAZZOLO Vito era stato l’unico di loro che, dopo l’arresto
del BADALAMENTI, aveva continuato a fare la spola tra Cinisi e le varie
località del Centro-Nord in cui gli altri affiliati di un clan ormai
allo sbando avevano trovato rifugio. Anche se lo faceva con tutte le precauzioni
del caso, come ha precisato il collaborante rispondendo a specifiche domande
rivoltegli su questo punto nel corso del suo esame all’udienza del 26.06.2000:
“Chiuso stava a casa sua. Stava sempre a casa quando poteva lui. Quando
poteva stava a casa.”. E ancora: “…aveva la cautela, si riguardava
bene. La porta chiusa, non si affacciava, se doveva affacciare affacciava
la mo…prendevate sue precauzioni” (cfr. pagg. 91-92 verbale di trascrizione
in atti).
E
in effetti è pacifico, perché documentalmente provato e ammesso
dallo stesso imputato (v. infra), che egli, spesso per la precarietà
delle sue condizioni di salute, tornava a Cinisi quando gli aggradava o
ne sentiva il bisogno, fino a tornare a risiedere stabilmente nel suo paese
d’origine.
E’
allora lecito inferirne, come evenienza niente affatto improbabile, che
l’odierno imputato, un po’ perché ormai avanti negli anni e un po’
per la situazione di oggettivo sbandamento del clan BADALAMENTI seguito
alla cattura del suo capo, abbia sostanzialmente desistito dal coltivare
la volontà di opporsi all’egemonia dei corleonesi, lasciando loro
campo libero; fino al punto di riguadagnarne la completa fiducia, grazie
anche ai suoi buoni rapporti con un autorevole uomo d’onore della famiglia
di Cinisi che apparteneva alla sua stessa generazione, ma era da tempo
passato alla fazione avversa, come Procopio DI MAGGIO.
Da
qui quella ri-collocazione nella geografia dei nuovi equilibri mafiosi
ormai consolidatisi nel segno dell’egemonia dei corleonesi che trapela
appunto dalle dichiarazioni di MUTOLO e di MARCHESE.
D’altra
parte, se, in ipotesi, il PALAZZOLO Vito avesse mantenuto un legame sotterraneo,
magari residuo di personali vincoli di amicizia, con alcuni uomini d’onore
della fazione avversa, si sarebbe guardato dal farlo capire agli altri
affiliati del suo clan. Sicché a nulla rileva che il collaborante
PALAZZOLO Salvatore anche in questa sede abbia escluso (“Non c’era nessun
tipo di rapporti”) che egli mantenesse rapporti con i nuovi rappresentanti
della famiglia di Cinisi come appunto Procopio DI MAGGIO. Né è
sfuggita alla Corte la nota di prudenza insita nelle sue affermazioni sul
punto: “…erano rotti quei rapporti, almeno per quanto ne sapevo io fino
al 1991 che io sono stato arrestato”.
Ma
quel che importa rilevare, agli effetti del presente giudizio, è
che non vi fu, per quanto si desume dalle convergenti dichiarazioni sul
punto rese da collaboratori di Giustizia di provenienza disparata, nessuna
soluzione di continuità non solo nell’appartenenza del PALAZZOLO
Vito a Cosa Nostra (fatto scontato e ricavabile presuntivamente, e fino
a prova contraria, dalle regole di vita interne all’associazione e ai rapporti
tra i consociati), ma, più specificamente, nell’avere egli ricoperto
un ruolo di spicco all’interno della famiglia mafiosa di Cinisi, anche
all’epoca dell’omicidio IMPASTATO (“Ha avuto sempre i gradi, ha avuto”).
E
l’avere egli trasferito la sua residenza al Nord – circostanza documentalmente
provata e sulla quale tanto ha insistito la difesa dell’imputato – non
gli impedì di continuare ad essere presente a Cinisi e ad occuparsi,
nell’autorevole veste di consigliere o in quella di sotto-capo, dei più
importanti affari di famiglia.
In
altri termini, il PALAZZOLO ricopriva una carica o comunque occupava una
posizione tale da renderlo partecipe a pieno titolo dei circuiti decisionali
interni al sodalizio mafioso locale, per tutti gli affari e le vicende
che coinvolgevano o interessavano l’intera cosca.
Ora,
il caso di Peppino IMPASTATO, questo ragazzo appartenente ad una famiglia
onorata e rispettata in Cosa Nostra, ma pazzo, tanto pazzo da attaccare
pubblicamente la mafia locale, facendo nomi e cognomi e senza risparmiare
neppure gli amici di suo padre; e arrivando persino ad insultare il boss
riconosciuto e (fino ad allora) incontrastato di Cinisi, era certamente
uno dei più importanti e delicati affari di famiglia occorsi
in quegli ultimi anni.
Tutto
ciò costituisce un quadro logico-indiziario di innegabile gravità
a carico dell’odierno imputato. Ma ad inverare quel quadro indiziario,
imprimendovi la forza e la consistenza di prova idonea e sufficiente di
colpevolezza, si aggiunge la chiamata in reità che proviene dal
collaboratore di Giustizia PALAZZOLO Salvatore, in quanto corroborata dagli
elementi di riscontro logici e fattuali in parte già evidenziati.
6.2.Le
dichiarazioni di PALAZZOLO Salvatore sull’omicidio IMPASTATO.
PALAZZOLO
Salvatore rende le sue prime dichiarazioni sul caso IMPASTATO al termine
del primo interrogatorio in cui ha dato corso al proposito di collaborare
con la Giustizia: un interrogatorio-fiume, nel corso del quale sono stati
trattati o toccati gli argomenti più disparati, afferenti alla sua
affiliazione in Cosa Nostra, alle vicende e alla composizione della famiglia
mafiosa di Cinisi, alla sua carriera criminale, ai fatti di sangue cui
partecipò direttamente o di cui apprese dai diretti protagonisti,
nel quadro della c.d. guerra di mafia – e in particolare alcuni omicidi
su cui avrebbe fornito dettagli nei successivi interrogatori - alle ragioni
della sua scelta di collaborare con la Giustizia.
In
questa sua prima sortita sul caso IMPASTATO, il collaborante si limita
a poche e generiche notizie che dichiara di avere appreso da “discorsi
in famiglia”, dopo che era divenuto uomo d’onore. Il fatto era accaduto
invece quando lui era detenuto (e quindi alcuni anni prima della sua affiliazione):
“Per
quanto concerne la morte di IMPASTATO Giuseppe, nulla so per diretta conoscenza.
Credo che a quel tempo ero detenuto. Successivamente, quando divenni uomo
d’onore, ebbi conferma, da discorsi che si facevano nella famiglia,
che non si era trattato di un incidente ma di un omicidio, e che vi era
coinvolto FINAZZO Giuseppe, uomo assai vicino a BADALAMENTI Gaetano, e
che per questa sua vicinanza era stato ucciso nei primi anni '80. Non ebbi
mai percezione di altri particolari, nè avrei potuto fare domande”(Cfr.
verbale d’interrogatorio del 18.09.93).
Sull’omicidio
IMPASTATO, il collaboratore torna a soffermarsi, aggiungendo nuovi particolari,
solo nell’interrogatorio del 18.11.94, cercando anzitutto di spiegare le
ragioni della sua iniziale reticenza e delle sue remore ad affrontare questo
argomento e riservandosi di fornire anche su questo delitto ulteriori dettagli:
“Quanto
agli altri fatti a mia conoscenza di cui intendo parlare, preciso che si
tratta:
1)
OMISSIS
2)
dell’omicidio di IMPASTATO Peppino, del quale non avevo parlato prima solo
perché nel mio intimo lo considero un fatto particolarmente riprovevole,
e di ciò non ho mai avuto piena consapevolezza, se non adesso, perché
ho avuto modo di riflettere.
In
realtà è difficile spiegare quello che penso, perché
si tratta di valutazioni diverse di uno stesso fatto, dipendenti dalle
diverse mentalità di un uomo d’onore e di chi ha scelto invece
di combattere Cosa Nostra a costo di notevoli sacrifici.
Il
vice rappresentante della nostra famiglia, PALAZZOLO Vito, mi ha raccontato
del fatto pochi anni fa, e solo allora ho saputo che il padre di quel ragazzo
era un uomo d’onore appartenente alla famiglia di Tano BADALAMENTI. La
cosa mia ha sorpreso, anche perché mi rendevo conto che lo stesso
padre era in certo modo responsabile della morte di quel ragazzo, ed è
proprio ciò che mi ha fatto apparire l’episodio riprovevole. Sono
infatti molto legato ai miei figli e non riesco a capire le ragioni di
un fatto così grave.
Anche
di tale omicidio parlerò dettagliatamente in altra occasione, ma
posso dire sin da ora che, secondo quanto ho appreso dal PALAZZOLO, è
stato voluto da BADALAMENTI Gaetano ed eseguito da DI TRAPANI Francesco
e da BADALAMENTI Nino. Al momento del fatto io mi trovavo detenuto nel
carcere dell’Ucciardone, sezione IV - infermeria. Era il 1976”.
E in effetti, nel successivo interrogatorio del 23.02.95, ha precisato le circostanze in cui ricevette dal PALAZZOLO Vito le scottanti rivelazioni sui retroscena del delitto, approfondendo il contesto in cui esso maturò, e il movente. Ha riferito altresì dei tentati vani e reiterati di far desistere Peppino IMPASTATO dai suoi attacchi ai mafiosi locali e a Gaetano BADALAMENTI in particolare; dell’imbarazzo del padre, che partì alla volta degli Stati Uniti proprio perché non era riuscito in questi tentativi; e di come la famiglia di Cinisi fosse stata alla fine costretta a procedere alla sua eliminazione.(Dal contesto delle dichiarazioni su questo punto non si capisce peraltro se il collaborante sapesse o intendesse dire che l’omicidio fu commesso durante oppure dopo il viaggio di Luigi IMPASTATO, ossia dopo che questi era tornato dagli Stati Uniti: v. infra). Ha quindi fatto cenno alle modalità esecutive del delitto, come riferitegli dallo stesso PALAZZOLO Vito. E ha precisato che il FINAZZO, indiziato come mandante, era in realtà del tutto estraneo al fatto. Ha preso atto, infine, dell’errore commesso nel precedente interrogatorio con riferimento alla data dell’omicidio, (avvenuto nel 1978 e non nel 1976), ribadendo però che era detenuto al carcere di Palermo quando ebbe notizia del fatto:
“In
ordine all’omicidio di IMPASTATO Peppino confermo quanto già in
precedenza dichiarato (interrogatorio del 18.11.94).
Le
notizie che ho riferito le ho apprese dal mio vice rappresentante PALAZZOLO
Vito in un’epoca in cui trascorrevamo insieme la latitanza in una casa
nella periferia di Cinisi e ciò dopo l’ultimo arresto di BADALAMENTI
Tano.
Io
sono lontano parente di PALAZZOLO Vito e comunque con lo stesso ho sempre
avuto molta confidenza e amicizia anche perché sono nato nella sua
stessa strada e quindi egli mi conosce dalla nascita. Preciso inoltre che
PALAZZOLO Vito ha sostituito BADALAMENTI Tano per tutti i periodi in cui
questi è stato detenuto o al soggiorno obbligato; la conoscenza
del PALAZZOLO sugli affari della famiglia di Cinisi è quindi estremamente
precisa.
Egli
mi riferì che IMPASTATO Peppino già da tempo dava fastidio
a BADALAMENTI Tano con le trasmissioni radiofoniche e con le manifestazioni
pubbliche che organizzava a Cinisi, nel corso delle trasmissioni radiofoniche
accusava BADALAMENTI Tano di traffici di stupefacenti e di varie irregolarità
in campo degli appalti pubblici e nella gestione dell’aeroporto; egli non
usava minimamente perifrasi o allusioni ma pronunciava le sue accuse indicando
il BADALAMENTI con nome e cognome.
Aggiunse
il PALAZZOLO che avevano tentato più voltedi
far diminuire l’intensità di tali attacchi, ma l’IMPASTATO era andato
avanti per la sua strada al punto che (era stato deciso) in una apposita
riunione degli esponenti di spicco della famiglia di Cinisi era stata deliberata
l’uccisione dell’IMPASTATO.
Tale
delitto era stato per varie volte rinviato perché sino all’ultimo
si cercava di evitarlo sperando in un mutamento dell’atteggiamento dell’IMPASTATO.
Si sperava inoltre di evitare al padre dell’IMPASTATO questo dispiacere
e ciò perché anch’egli era uomo d’onore della famiglia di
Cinisi.
ADR:
Della qualità di uomo d’onore del padre di IMPASTATO Peppino mi
ha riferito con assoluta certezza PALAZZOLO Vito ed io ricordo ancora la
mia meraviglia nell’apprendere ciò in quanto ben conoscevo il padre
di IMPASTATO Peppino e sapevo che era una brava persona del tutto lontano
dalla mentalità mafiosa.
ADR:
Sono a conoscenza, sempre per averlo appreso da PALAZZOLO Vito, nella stessa
occasione della quale ho testé parlato, di un viaggio negli Stati
Uniti compiuto dal padre di IMPASTATO Peppino in epoca di poco precedente
all’omicidio di Peppino. Secondo il racconto di PALAZZOLO Vito l’IMPASTATO
(padre di Peppino) chiese il permesso a BADALAMENTI Tano di recarsi negli
Stati Uniti “per rasserenarsi” e ciò in relazione al comportamento
del figlio Peppino.
In
buona sostanza l’IMPASTATO voleva allontanarsi da Cinisi sia perché
“imbarazzato” per il comportamento del figlio sia soprattutto perché
non era stato capace di farlo desistere dai suoi attacchi a BADALAMENTI
Tano. Il viaggio negli Stati Uniti fu quindi effettuato e l’IMPASTATO fu
ospite di alcuni dei suoi numerosi parenti che abitavano negli U.S.A..
Il
PALAZZOLO Vito al termine del suo racconto mi disse che alla fine erano
proprio stati costretti a commettere l’omicidio pur avendo tentato in ogni
modo di evitarlo.
Mi
riferì che IMPASTATO Peppino era stato prelevato “all’uscita della
sede della radio” e ucciso. Era stato poi simulato l’attentato dinamitardo
al treno all’ovvio scopo di depistare le indagini.
(De)gli
esecutori materiali furono DI TRAPANI Francesco e BADALAMENTI Antonino,
entrambi deceduti, mentre è ancora in vita PALAZZOLO Salvatore detto
“turiddu” uomo d’onore nonché uomo di fiducia di BADALAMENTI Gaetano
per tutti i fatti di sangue.
La
deliberazione di tale grave fatto criminoso è ovviamente da ascrivere
a PALAZZOLO Vito che me ne ha personalmente parlato ed a BADALAMENTI Gaetano.
Aggiungo
che in epoca immediatamente successiva a tale omicidio venne indiziato
tale FINAZZO Giuseppe detto “u parrineddu”, uomo di fiducia di BADALAMENTI
Gaetano ma non uomo d’onore. Ricordo ancora un titolo del giornale L’ORA
tutto dedicato a questo FINAZZO che però era del tutto estraneo
a questo omicidio.
ADR:
Prendo atto che l’omicidio di IMPASTATO Peppino è avvenuto nel 1978
mentre io ho dichiarato nel precedente verbale del 18.11.94 che appresi
il fatto nel 76 in carcere; evidentemente si trattava di un ricordo errato
visti gli anni trascorsi io, comunque, ricordo di avere appreso di tale
episodio mentre ero al carcere di Palermo”.
Infine,
nell’interrogatorio del 16.07.96, dopo aver ribadito che all’epoca dell’omicidio
lui era detenuto e che apprese dal Giornale “L’Ora” che il FINAZZO era
coinvolto nelle indagini, il collaborante ha aggiunto nuovi particolari
sulle circostanze della confidenza fattagli da Vito PALAZZOLO, precisando
altresì che, sempre a quell’epoca, Gaetano BADALAMENTI era ancora
il capo della famiglia mafiosa di Cinisi:
“Preliminarmente
confermo, per averne ricevuto integrale lettura quanto già dichiarato
il 18.11.94 e il 23.02.95 all'A.G. in relazione all'omicidio di Peppino
IMPASTATO.
ADR.
All'epoca dell'omicidio IMPASTATO io ero detenutoe
ricordo di aver appreso dal giornale "L'ora" del coinvolgimento nelle indagini
di tale FINAZZO Giuseppe.
In
epoca successiva e cioè dopo l'arresto di Tano BADALAMENTI,
Vito PALAZZOLO
mi raccontò quanto ho già riferito in relazione agli esecutori
ed ai mandanti di tale omicidio. Ricordo che quando Vito PALAZZOLO mi riferì
tali circostanze eravamo entrambi latitanti e ci nascondevamo in un villino
sito in contrada Magagiari tra Cinisi e Terrasini.
Io sarei in condizione di riconoscere tale luogo.
ADR.
Nel maggio del 1978 epoca dell'uccisione di Peppino IMPASTATO,
Gaetano BADALAMENTI era ancora il capo della famiglia mafiosa di Cinisi
. Sono in condizione di affermare ciò perché come è
noto anche in carcere arrivano le notizie relative alle famiglie mafiose
di appartenenza”.
Questa
Corte ha ravvisato la necessità di esaminare il collaboratore, nel
contraddittorio delle parti, per chiarire alcune circostanze che potevano
ingenerare equivoci o insinuare dubbi sull’attendibilità del dichiarante;
nonché per approfondire alcuni aspetti e momenti del racconto de
relato sui retroscena del delitto.
E in questa sede il PALAZZOLO ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato in precedenza (almeno sui punti salienti) con le precisazioni di cui si dirà sui principali punti oggetto di approfondimento.
Anzitutto,
come già aveva fatto nel nutrito esame dibattimentale cui venne
sottoposto nell’ambito del processo ALFANO+35 (come da verbale in atti
dell’udienza 18.12.95), il collaborante ha ripercorso le tappe salienti
della sua carriera criminale, ribadendo che fin dal 1975 era vicinoa
tantissime persone di Cosa Nostra, anche se fu messo in famiglia
solo “dagli anni 81 a venire fino a che ho iniziato a collaborare”.
Ha
precisato che quella vicinanza si concretava in rapporti di conoscenza
e frequentazione con uomini d’onore di Alcamo, Balestrate, Trapani, Cinisi,
Carini e altre località, prima ancora di conoscerli come tali: gli
venivano presentati quando accompagnava suo cognato Vito BADALAMENTI, insieme
a Giovanbattista BADALAMENTI e a Vito MUTARI di Balestrate (indicato da
PALAZZOLO come vice-rappresentante della famiglia mafiosa di Balestrate
ed effettivamente condannato per il reato di associazione mafiosa), “ma
non me le presentava come uomini d’onore perché io non ero uomo
d’onore, però le conoscevo tutti queste persone”. E fa i nomi
dei MUTARI di Balestrate, COLAMANNO di Alcamo, RIMI, sempre di Alcamo,
e Vincenzo VIRGA, di Trapani.
Quando
fu arrestato insieme a Vito MUTARI per un episodio di estorsione – sul
quale si è soffermato anche nel suo esame al Maxi-quater – e fu
portato all’infermeria dell’Ucciardone, dove “C’erano tutti….tutti questi
mafiosi arrestati”, ebbe modo di rinsaldare quei rapporti. Infatti,
pur non essendo uomo d’onore, godeva di molto rispetto, sia perché
cognato di un BADALAMENTI, sia perché era stato arrestato insieme
ad un uomo d’onore come Vito MUTARI e aveva resistito a tutte le pressioni
fatte per indurlo a parlare. E quando terminò la sua prima carcerazione
(nel 78, dice, sbagliando, il collaborante), “tutti quelli che già
conoscevo mi ave…mi avevano più fiducia, perché io venivo
da un processo negativo, arrestato insieme a Vito MUTARI…”.
Ha
poi raccontato la sua affiliazione, precisando che avvenne “all’inizio
degli anni 81 dopo che era già scoppiata la guerra”: il che
ci riporta ad un’epoca successiva al 18 Agosto 1981, data dell’uccisione
di Nino BADALAMENTI (v. supra). Infatti, era già cominciata la diaspora
degli affiliati al clan BADALAMENTI. In particolare, suo cognato e i suoi
fratelli, che già mancavano di casa, gli avevano raccomandato
di non farsi più vedere in giro e di allontanarsi, almeno provvisoriamente,andando
al Nord: “a quel punto ho capito che c’era qualcosa, perché già
si sentivano i morti, si è sentito il primo morto a Cinisi, Agosto
dell’81 Antonino BADALAMENTI e allora mi hanno detto cerca di non andare
da nessuna parte..”.
Lui
andò in Toscana, dove si trovava un suo parente e dopo qualche tempo,
vennero a trovarlo suo cognato (Vito BADALAMENTI) insieme a suo fratello
Natale e a Leonardo RIMI per informarlo che “c’era Tano BADALAMENTI
che mi doveva parlare a Carpi”. Così si recò a Carpi,
in un appartamento (che se mal non ricorda apparteneva ad un certo Nofria,
originario di Cinisi poi assassinato) nel quale trovò Giovannello
GRECO, Leo Rimi, Natale BADALAMENTI, Vito PALAZZOLO e Giovanbattista BADALAMENTI
oltre a Don Tano.
Ha
precisato che nessuno di loro risiedeva a Carpi ma “si nascondevano,
avevano qualche casa, che già si erano allontanati per la guerra
che c’era a Cinisi”. E “qualcuno stava a Carpi, qualcuno stava in
Toscana”.
Fu
Don Tano in persona, da lui scelto come suo padrino, a pungerlo per il
classico rito di iniziazione, e nella stessa occasione gli fu presentato
come vice rappresentante Vito PALAZZOLO che lui conosceva fin da ragazzo,
ma non come uomo d’onore (e che divenne il suo punto di riferimento); capo-decina
era Natale BADALAMENTI.
All’epoca,
la famiglia di Cinisi, sotto i colpi dell’offensiva scatenata dai Corleonesi
e per le divisioni provocate dal tradimento di alcuni affiliati, come i
cugini di Don Tano e DI TRAPANI Francesco, “era sbandata e smantellata”;
e lo stesso Tano BADALAMENTI era stato messo fuori famiglia, e non era
più nella Commissione di Cosa Nostra, mentre i corleonesi avevano
imposto provvisoriamente come reggente a Cinisi Procopio DI MAGGIO. Diversi
parenti del BADALAMENTI (come il cugino Emanuele), che erano vecchi uomini
d’onore, lo avevano abbandonato, passando ai corleonesi, compreso, Nino
BADALAMENTI, che venne ucciso perché non aveva saputo portare a
termine l’incarico affidatogli di eliminare a sua volta il cugino Gaetano:
“perciò siamo rimasti noi, io, Giovanni Natale, Salvatore BADALAMENTI,
un altro Salvatore che di fu Cesare, di fu Vito, un po’ tutti i suoi nipoti,
diciamo parenti e nipoti quelli che erano affiliati”. Era rimasta fedele
invece la famiglia di Filippo RIMI, rappresentante di Alcamo e cognato
di Gaetano BADALAMENTI.
Nel
1978, la composizione della famiglia era molto diversa perché mancavano
questi più giovani. E ne indica l’ossatura nelle persone di
“Nino, Cesare, Manuele, Vito PALAZZOLO, un altro Salv……un altro PALAZZOLO
che abita nel corso a Cinisi”, alludendo, per quest’ultimo, al suo
omonimo, Salvatore PALAZZOLO inteso Turidazzu che effettivamente risulta
abitare in Corso Umberto a Cinisi.(Per i riferimenti alla lunga militanza
e ai gradi di Vito PALAZZOLO si rinvia a quanto già richiamato in
precedenza).
Il
collaborante ha quindi ricordato le parole con cui Gaetano BADALAMENTI
usava spronare i suoi, eccitandone l’orgoglio e il coraggio e accreditandosi
come il vero e unico legittimo rappresentante della famiglia di Cinisi:
“…lui non si sentiva messo fuori famiglia, perché lui diceva
quelli messi fuori famiglia sono loro, i corleonesi e chi ci va dietro,
io non mi sento fuori famiglia, mi sento….chi ha fiducia in me….chi ha
fiducia in me mi segue in questa cosa, sapete che è una barca da
prendere e remarla molto male. Chi ha coraggio mi segua, io sono il “rappresentante”,
quello che comanda, il vice rappresentante è Vito PALAZZOLO e tutti
gli altri vengono attorno….”.
La
sua affiliazione fu caldeggiata dallo stesso Tano BADALAMENTI, che aveva
bisogno delle sue mani, cioè della sua capacità di
sparare (anche se ancora non aveva ucciso nessuno, aveva già partecipato,
insieme a Giovan Battista BADALAMENTI e a Benedetto STABILE, della famiglia
di Alcamo, subito dopo la sua scarcerazione, ad un tentativo di agguato
ad una persona ad Alcamo, su mandato di Filippo RIMI e Tano BADALAMENTI):
e ciò in vista dello scontro da ingaggiare con i corleonesi per
riconquistare il controllo del suo territorio.
Ha
confermato che dopo la sua affiliazione ha partecipato a tutte le attività
illecite della cosca; ha personalmente commesso due omicidi e, fino a poco
prima dell’arresto di Gaetano BADALAMENTI, era divenuto in pratica l’uomo
di punta del gruppo di fuoco incaricato di dare corso ai piani di riscossa
contro i corleonesi, che infatti lo cercavano per ammazzarlo, “perché
sapevano che ero l’uomo di punta per sparare le persone”. E ciò
anche in forza delle informazioni loro passate da Francesco DI TRAPANI
che era costantemente informato dei movimenti della cosca grazie alle incaute
confidenze del genero, Leonardo RIMI, che si fidava di lui (“…Leonardo
RIMI che gli dice a suo suocero?Salvatore si è messo in famiglia,
Salvatore tiene le armi ammucchiate, Salvatore u kalasnikov, Salvatore
sparao a MONACO’, Salvatore sparau a MAZZOLA”).
Ha
spiegato poi la sua reticenza ad ammettere il suo personale coinvolgimento
in traffici di droga (per esempio si protesta ancora innocente degli episodi
di spaccio per i quali fu condannato dal Tribunale di Firenze) con il fatto
che egli ha commerciato la droga solo per campare; e comunque “le
grandi cose non sono mai riuscito a farle, perché le stavamo organizzando
prima dell’arresto mio”, alludendo all’acquisto di un’ingente partita
di cocaina (circa 800 chili) che gli era stato prospettato da Vito BADALAMENTI.
Questi avrebbe dovuto curare gli interessi della cosca nel settore; e in
effetti tirava le fila di grossi traffici internazionali, insieme al fratello
Leonardo, ma di fatto ne escludeva gli altri affiliati (Sul punto si rinvia
alle dichiarazioni rese al maxi-quater); e a lui di quel grosso affare
non arrivò neppure una lira: neanche il necessario per pagare le
spese legali. (Se ne lamentò anche con Vito PALAZZOLO, che fu evasivo
e lo invitò a prendere contatto con Vito BADALAMENTI a Milano, dicendogli
“io tante cose non le so”; e lo invitò a recarsi dal SAPUTO
per farsi dare una pistola per sua sicurezza).
E
anche questo comportamento, insieme alle negative impressioni riportate
dai suoi colloqui con Vito PALAZZOLO e con SAPUTO Domenico subito dopo
aver terminato di espiare la sua pena, nel Luglio del 1993, e ai dissapori
che ne seguirono, gli fece capire di essere ormai isolato e abbandonato
dai suoi sodali alla mercé dei loro nemici e di chi voleva in particolare
la sua morte; con l’effetto di consolidare in lui il proposito che aveva
cominciato a nutrire in carcere di cambiare vita, sotto il peso della delusione
e della stanchezza per un’esistenza sempre più grama:
“Quando
ero in galera ho riflettuto un po’. Quando
sono uscito e ho fatto questo incontro con lui e ho fatto un altro incontro
con SAPUTO Domenico, anche uno membro della nostra "famiglia", allora a
quel punto mi sono staccato da loro e me ne sono andato… per quello che
loro mi hanno detto e per quello che avevano fatto. Ho detto qui le cose
si stanno mettendo male, adesso comincio a essere di nuovo latitante, domani
mattina dovevo cominciare diciamo… domani mattina diciamo… x domani a sparare
di nuovo a qualcuno che a me… a me non mi ha fatto niente, io non ho fatto
niente. Ero un latitante di nuovo non per la giustizia ma bensì
per le persone che mi cercavano per ammazzarmi. Mi incontro con Vito PALAZZOLO
a casa sua, insieme c’è mio cognato Vito BADALAMENTI, era verso
l’una di giorno il 24… il 25 luglio del 93. Sì, il 25 luglio del
93,a quel punto mi vado a incontrare pure con Domenico SAPUTO a casa sua
a Cinisi, mi ci incontro per ben due volte con questo Domenico SAPUTO.
Allora sono andato via di là e me ne sono andato a collaborare,
sono andato al Commissariato di Partinico ho detto che voglio collaborare,
ho qualcosa da dire”.
Soprattutto,
non lo avevano convinto e anzi l’avevano insospettito i bellicosi propositi
di riscossa esternatigli da PALAZZOLO Vito e dal capo-decina Natale BADALAMENTI
con cui pure si incontrò e che, al pari del PALAZZOLO, gli disse
“finalmente sei uscito, ora cominciamo di nuovo a sparare”. Non
capiva perché avessero aspettato lui per ricominciare a sparare;
e obbiettò loro che non avevano mezzi e forze sufficienti. Quando
poi, seguendo il consiglio del PALAZZOLO, si recò dal SAPUTO per
farsi dare una pistola, questi gli voleva rifilare una specie di ferrovecchio,
che lui non accettò, dolendosene poi con il suo vice rappresentante.
E in effetti, essi ricominciarono a sparare, ma lo fecero a sua insaputa,
ammazzando un certo Tano u Uappu, che già dieci anni prima
lui avrebbe dovuto eliminare su mandato di Gaetano BADALAMENTI, (non c’era
riuscito dopo diversi vani appostamenti in campagna per non colpire i genitori).
Ma la notizia dell’omicidio lui l’apprese dal telegiornale, e quando ne
chiese conto e ragione ai suoi sodali, gli furono date spiegazioni evasive:
“A
questo punto mi domando e dico ma come sono uscito ieri di galera, l’incontro,
non mi dicono niente che stanno sparando Tano u Vappu e non mi avvisano?
Mi metto sulla macchina e vado subito da… da… da… Domenico SAPUTO, ci ho
detto ma che cosa state combinando? Dice tu non ti immischiare in queste
cose, perché è una cosa che ho voluto fare io, perché
non è giusto che lui doveva sparare prima a me, perché andava
dicendo a Cinisi che mi doveva sparare in… ma scusa, ci ho detto, ma tu
sai che sono uscito io, adesso questi sanno che sono uscito, dice, è
lui che sta sparando. Dice vattene, non ti preoccupare, non ti interessare
di queste cose. Vado da Vito PALAZZOLO, ci dico a Vito PALAZZOLO ma che
state combinando, ci ho detto ora me ne vado, mi vado a perdere. Dice non
ti preoccupare, si sistemerà tutto, non ti preoccupare non succede
niente. A quel punto ho detto domani mattina ammazzano a me, perché
io ero uno di quelli che dicevo no a questa cosa, uno di quelli ci ho detto
prima aspettate che io esco e poi fate l’omicidio, ma perché non
l’avessivo fatto in questi tre anni che io sono in galera?”.
La
cosa lo fece riflettere anche sul discorso che aveva lasciato in sospeso
dell’affare della vendita di 800 chili di cocaina, del cui ricavato non
gli era stato dato nulla; e si convinse che se avesse chiesto spiegazioni
di quel comportamento, come era suo diritto – perché un uomo
che fa parte di una “famiglia” non si può tenere segreto una cosa
che si fa, non si può dire che questa cosa non si deve fare, prima
si deve aggiornare la “famiglia” – avrebbe fatto una brutta fine: “A
questo punto ho detto domani quando chiedo spiegazioni, domani sera forse
mi mettono alla corda a me. E allora a quel punto me ne sono andato in
Questura”.
Passando
alle dichiarazioni inerenti alla vicenda che ci occupa, il collaborante
ha ribadito che la fonte delle sue conoscenze sui retroscena dell’omicidio
IMPASTATO è Vito PALAZZOLO, che gliene parlò diversi anni
dopo il fatto.
La
notizia della tragica morte di Peppino IMPASTATO lui l’aveva appresa mentre
era detenuto a Palermo. Era stato arrestato il 26 Novembre 1976; e per
quel che ricorda, il fatto avvenne nel ’77, poco dopo il suo arresto (“Mi
sembra che io…è successo un mese dopo che ero arrestato”).
Si
ricorda di avere letto, in un articolo sul giornale L’Ora, che Giuseppe
IIMPASTATO era stato ammazzato, “dilaniato dai treni eccetere, eccetere”;
e veniva indicato come indiziato del delittolo
strascinaquacina di Gaetano BADALAMENTI, e cioè Giuseppe
FINAZZO: “era uno che è stato poi ammazzato, uno che gestiva
un poco i giardini, dava l’acqua ai limoni di Gaetano BADALAMENTI, gestiva
qualcosa di Tano BADALAMENTI diciamo”.
All’epoca,
non chiese spiegazioni a nessuno per la morte di IMPASTATO: non poteva
permetterselo perché non era ancora entrato in Cosa Nostra. Le rivelazioni
di Vito PALAZZOLO risalgono invece al periodo della sua latitanza, che
durò sei anni, dal 1985 – quando la procura di Firenze spicco contro
di lui un mandato di cattura – al ’91, quando fu arrestato a Latina.
Ha
trascorso questo periodo nascondendosi in varie località del Nord
Italia ma anche all’estero (Francia e Spagna); e spesso si è trovato
insieme a Vito PALAZZOLO. Accadeva allora che “Parlando del più
e del meno delle cose passate si chiedeva qualcosa così sa, non
è che si poteva chiedere tanto. Ma si chiedeva quello perché
si è allontanato, quello perché così, perché
non… come mai si è allontanato Tano BADALAMENTI.. e allora devo
dire… mi è venuta spontanea ci ho detto ma… Giuseppe IMPASTATO come
mai sto fatto è successo? Dice come mai, dice, lui non l’ha voluto
capire con i buoni di fare manifestazioni in piazza, di fare manifestazioni
dietro la porta, faceva venire i colleghi del suo movimento, non so che
tipo di movimento, da Palermo e altri paesi. A decine, decine di persone
in piazza, manifesti contro Tano BADALAMENTI, manifestazioni contro Ciccio
DI TRAPANI. Davanti la porta di Tano BADALAMENTI al corso. Facendo più
volte queste cose ha cominciato un po’ a disturbare la… la… la presenza
di Tano BADALAMENTI, perché lui parlava mafioso, droga, appalti
aeroporti, dice che diceva… gli slogan erano questi. Essendo lui avvisato
più volte del padre di Peppe IMPASTATO, nel senso di farlo smettere,
più volte è stato richiamato. Credo che lui aveva una radio
privata, non so se c’era a quei tempi… credo una radio privata dove anche
parlava in questa casa,questo radio
di Tano BADALAMENTI. La mattina quando facevano dei cosi la radio, dei
comizi sulla radio. A quel punto è stato richiamato più volte
dal padre e il padre non arrivò a far fare… mettere fine al figlio
di fare questa cosa. E allora Vito PALAZZOLO mi disse che è stato
deciso che si doveva fare ed è stato fatto. Ci ho detto… allora
dice purtroppo Tanino ha deciso di farlo e l’abbiamo dovuto farlo. Ci ha
detto dice sì, però, dice, mi ha detto anche mi raccomando
sta cosa di tenerla stretta, di non manifestarla, perché non è
giusto parlarne”.
Fu
così che apprese che il mandante era stato Gaetano BADALAMENTI;
ma il delitto era stato deciso da tutta la vecchia famiglia di Cinisi.
(cfr. pag.46 del verbale di trascrizione in atti).
Rispondendo
ad una specifica domanda di uno dei difensori di parte civile, il collaborante
ha poi ribadito che, secondo quanto gli disse il PALAZZOLO Vito, l’ordine
fu dato dal BADALAMENTI in quanto rappresentante della famiglia di Cinisi,
ma la decisione era ascrivibile all’intera famiglia: “Si è riunita
la famiglia per deliberare…..perché ogni omicidio si riunisce la
famiglia per deliberarlo” (cfr. pag. 128 del verbale di trascrizione).
PALAZZOLO
Vito gli fece intendere chiaramente che la decisione fu molto sofferta,
ma non restò altro da fare (“Mi disse che è stato fatto,
si doveva fare”), poiché la campagna di accuse e slogans contro
Tano BADALAMENTI e la famiglia mafiosa di Cinisi si era fatta sempre più
martellante, con attacchi sempre più frequenti: “prima ogni 15
giorni, dopo ogni mese, poi ogni settimana, poi due volte a settimana queste
manifestazioni….”(cfr. pag.74).
D’altra
parte, lo stesso PALAZZOLO gli raccomandò di non fare parola con
nessuno di quella vicenda. E il fatto che l’omicidio fosse stato deciso
dalla famiglia di Cinisi doveva restare un segreto anche tra gli stessi
affiliati: PALAZZOLO Vito cioè gli fece espresso divieto di parlarne
anche tra di loro (cfr. pag. 127).
Il
collaborante ricorda anche che quando (Vito PALAZZOLO) gliene parlò,
aveva le lacrime agli occhi, pensando al padre di Peppino, che, come gli
rivelò con suo grande stupore, era un uomo d’onore della famiglia
di Tano BADALAMENTI: “era una brava persona, un suo vecchio amico, un
suo compagno di “famiglia” ma una brava persona e gli…e mi diceva non se
lo meritava questo. Perché aveva sto figlio, ha pianto tanto per
questo figlio” (cfr. pag. 131).
Lui
stesso, del resto, rimase perplesso e agghiacciato al pensiero che la famiglia
di Cinisi avesse potuto decretare la morte del figlio di un proprio affiliato;
ma non potè chiedere più di tanto, per discrezione. PALAZZOLO
gli confidò anche che il padre di IMPASTATO fu allontanato per non
dargli questo dispiacere: in pratica, l’omicidio fu fatto mentre lui era
andato in America. Luigi IMPASTATO infatti era addolorato e imbarazzato
“perché nei confronti di Tano BADALAMENTI praticamente faceva
una brutta figura, non gli stava bene che il figlio faceva queste cose”.
Diceva di lui il PALAZZOLO Vito che “poveraccio, si prendeva collera,
aveva stu figlio sapeva che suo figlio faceva ste cose, sapeva che
sta cosa era una cosa che non poteva esistere, essendo un "uomo d'onore"
non può avere un figlio in casa che sia uno che ha fatto multe o
unanonna… mi scusi il termine, una
nonna che nel passato avrebbe sbagliato diciamo di fare… o una mamma che
avrebbe sbagliato, non potrebbe fare mai parte a "cosa nostra". E allora
avendo lui questo figlio coinvolto in questa… in questa religione, in questa
cosa che lui faceva ste manifestazioni, sti slogan contro Tano BADALAMENTI
e contro la "famiglia" di Cinisi per lui non era una cosa molto piacevole,
è normale.È intervenuto
più volte per farlo smettere e non ce l’ha fatta. Prendeva dei dispiaceri
per questo, allora mi sembra… ricordo che avrebbero cercato di ammazzare
il figlio mentre lui non era a Cinisi”.
Gli
è stato contestato che nei precedenti interrogatori aveva dichiarato
che il viaggio in America del padre di Peppino era avvenuto prima dell’omicidio
(ovvero che questo era stato consumato dopo che Luigi IMPASTATO era tornato
dal viaggio). Ma il collaboratore ha risposto di non ricordare l’esatta
sequenza dei fatti, e cioè se Luigi IMPASTATO fosse ancora in America,
o fosse già tornato dal viaggio quando Peppino fu assassinato. D’altra
parte lui di questo viaggio non sapeva nulla perché anche questa
fu una notizia appresa da Vito PALAZZOLO. E comunque sa “che il padre
doveva essere o è stato allontanato perché dovevano fare
l’omicidio, per non ci dare questo dispiacere al padre, di essere anche
il padre a Cinisi”. (cfr. pag. 75). Ribadisce però di non essere
sicuro “se il padre già era ritornato o non era ritornato. Però
questa cosa si potrebbe riscontrare se il padre era in America in quella
data”.
A
specifica domanda dell’Avv. Gullo, il collaborante ha risposto di non poter
sapere se il padre di IMPASTATO fosse consapevole del fatto che dovevano
uccidergli il figlio; però è certo che “il padre sapeva
quello che faceva il figlio”. E sa, perché così gli disse
PALAZZOLO Vito, che “lui doveva fare o ha fatto questo viaggio perché
dovevano ammazzare il figlio senza la sua presenza. Però non so,
non ricordo se già lui…il padre era là o già il padre
era ritornato”.
Sempre
a domanda dello stesso difensore, il collaborante ha ribadito di essere
stato lui a tirare fuori il discorso della morte di IMPASTATO, mentre “si
parlava un po’ di qualche cosa vecchia…”. E allora Vito PALAZZOLO “dice
non lo sai che faceva slogan manifestazioni contro Tano e cose. E’ stato
richiamato più volte, così ha voluto. Dice praticamente l’unica
cosa che è dispiaciuto è che il padre era un amico nostro”.
(cfr. pag. 178).
Quanto
alle modalità esecutive del delitto, Vito PALAZZOLO gli disse ben
poco: “Mi disse che sono andato a prenderlo con la macchina, l’hanno
portato così amichevolmente che ci dovevano parlare e mi sembra
se non ricordo c’è andato… non ricordo preciso, mi ha fatto… Nino
BADALAMENTI, Francesco DI TRAPANI o Manuele. Insomma la vecchia "famiglia",
qualcuno di loro è andato a prenderlo in due, l’hanno portato via”.
D’altra parte, lui non poteva chiedere ulteriori particolari. Così
non sa se il povero IMPASTATO fu ucciso nello stesso luogo in cui poi vennero
trovati i resti del cadavere; né come, ovvero con che mezzo fu ucciso.(Cfr.
pag. 73-74). Conferma comunque che, secondo quanto gli riferì il
PALAZZOLO, l’IMPASTATO fu prelevato all’uscita dalla sede di Radio Aut,
che si trova a Terrasini.
In
ordine agli esecutori materiali, gli è stato contestato che nei
precedenti interrogatori aveva fatto anche il nome di PALAZZOLO Salvatore,
inteso Turiddazzu: e lui lo conferma, aggiungendo di averlo conosciuto
personalmente. Lo incontrava infatti presso la casa di campagna di Don
Tano, dove aveva una stalla; anche Turiddazzu aveva le mucche. E’ un po’
più grande di lui (come età) e potrebbe riconoscerlo in fotografia
e indicarne l’abitazione a Cinisi. Ma non ricorda se già la sua
foto gli sia stata posta in visione. Ha precisato comunque di avere appreso
che era un uomo d’onore della famiglia di Cinisi solo dopo essere stato
formalmente affiliato. Seppe quindi che era l’uomo di fiducia di Tano BADALAMENTI
soprattutto per fatti di sangue: “era un uomo aggressivo quando doveva
fare una cosa, diciamo deciso, sicuro” (Cfr. pagg. 78-79).
Il
racconto del PALAZZOLO fu fatto mentre si trovavano insieme in un villino
in campagna, tra Cinisi e Terrasini. Il collaborante si è soffermato
ripetutamente sulle circostanze di tempo e di luogo dell’episodio, sforzandosi
di circoscriverne la collocazione temporale rispetto alla più generica
indicazione fornita nei precedenti interrogatori (dopo l’arresto di
Gaetano BADALAMENTI) e anche rispetto alla prima sommaria indicazione
fornita in questa sede (Tra l’86 e l’88). Ma non ha saputo precisare l’anno,
che oscillerebbe tra l’87 o l’88 o forse anche l’89, ma comunque “sotto
gli anni ’90, prima degli anni ‘90”; e quindi, un’epoca compresa tra il
1986 e il 1989.
Ha
però fornito dei riferimenti temporali indiretti che dovrebbero
consentire di circoscrivere ulteriormente la collocazione nel tempo dell’episodio.
Infatti, ha detto che, all’epoca, entrambi i figli di Gaetano BADALAMENTI
– e dunque anche Vito – erano liberi, in giro per il mondo. Ora il collaboratore
sa benissimo, perché lo ha ricordato più volte e in più
sedi processuali, che Vito BADALAMENTI fu arrestato insieme al padre Gaetano
nell’Aprile del 1984 e, nel processo maxi-quater, ha precisato che Vito
fu rimesso in libertà circa tre o quattro anni dopo l’arresto.
Anche
qui ha ricordato che gli affiliati superstiti del clan BADALAMENTI, messa
da parte qualunque velleità di riscossa armata, avevano però
cercato di riorganizzarsi con il traffico della droga “tramite i figli
di Gaetano BADALAMENTI, tramite cocaina, che loro dovevano importare cocaina
dal Sud America e venderla a noi per sopravvivere, per campare”. E
ha poi precisato che ciò avvenne l’anno in cui Vito BADALAMENTI
venne scarcerato: “Quando Vito è stato scarcerato e mandato dalla…dall’America
in Spagna, ero io, suo figlio e suo fratello Leonardo ad aspettarlo lì
a Madrid”. Ed ha aggiunto che “Subito dopo 3-4 mesi ci siamo…ci
siamo riuniti per cercare….di cominciare a organizzarci”.
E
poiché dalle informazioni acquisite (v. Nota datata 4 Gennaio 2001
del Dipartimento della Giustizia Statunitense in risposta alla richiesta
di rogatoria internazionale avanzata da questa Corte il 20.10.2000) risulta
che Vito BADALAMENTI fu rilasciato in data 19.09.1988, dopo essere stato
detenuto nelle carceri statunitensi (a seguito della sua estradizione dalla
Spagna dove era stato arrestato insieme al padre tra il 7 e l’8 Aprile
1984), l’episodio in questione si collocherebbe in epoca compresa tra la
data predetta e il 1989.
Il
collaborante ha anche detto che non fu quello l’unico incontro che ebbe
a Cinisi con Vito PALAZZOLO durante la sua latitanza. Al contrario, ce
ne furono altri. Una volta dormì a casa sua, per due o tre sere.
In un’altra occasione, I Carabinieri lo avevano cercato a casa di sua madre
e lui aveva dovuto fuggire attraverso i tetti, rifugiandosi proprio a casa
del PALAZZOLO: “sono stato una sera lì a dormire con lui e l’indomani
sera me ne sono andato”.
In
quel periodo si spostava continuamente e anche quando si trovava a Cinisi,
vi restava solo qualche giorno: “due giorni, tre giorni, cinque, perché
mi cercavano, venivano sempre i Carabinieri”.
Lo
descrive in effetti come un periodo assai duro per tutti loro e per lui
in particolare, perché avevano bisogno di tutto: denaro, documenti,
luoghi sicuri in cui nascondersi. Inoltre, non potevano avere contatti
con nessuno “perché ci cercavano per ammazzarci” e stavano
“come i topi nascosti”, con il timore di essere scoperti, al punto
che la sera “stavamo a casa con la luce spenta, sempre con la paura
che si potrebbe vedere u spiu di luce, che di un passante potrebbe dire
lì c’è….possono essere latitanti.”(Cfr. pag. 134).
Senza
dubbio, l’arresto di Tano BADALAMENTI aveva inferto un duro colpo alla
cosca: “non siamo stati più in condizioni di poterci né
finanziare né mantenere e neanche di fare nessuna azione criminale”.
E infatti non spararono più a nessuno e “ci siamo isolati tutti.Ognuno
cercava di sopravvivere e di potersi campare come meglio poteva”. Tuttavia
la struttura associativa e anche le gerarchie interne alla cosca restavano
immutate: essi costituivano pur sempre una famiglia retta da un
rappresentante.E così Vito
PALAZZOLO divenne più che mai per lui un punto di riferimento (cfr.
pag. 54: “a quel punto doveva dirmi lui quello che dovevo fare o meno”).
In quel momento era lui il suo rappresentante e a lui doveva dare conto
di ogni suo movimento: “perché nessuno poteva fare nulla di testa
sua, perché avendo un vice capo e il capo arrestato, quello prende
le stese capacità, le stesse doti che ci ha il rappresentante”.(Cfr.
pagg. 147-148).
Gli
sembra di ricordare che, all’epoca, lo stesso non fosse latitante e infatti
si era spesso rifugiato a casa sua.
Su
questo punto gli è stato contestato che in precedenti interrogatori,
e proprio con riferimento alle confidenze di Vito PALAZZOLO sull’omicidio
IMPASTATO, aveva dichiarato che in quel frangente trascorrevano la latitanza
insieme. In un primo momento, il collaboratore sembra confermare che
Vito PALAZZOLO fu, per qualche tempo, latitante, forse per una espiazione
di pena; e allora, “quando lui è stato latitante e io abbiamo
fatto della latitanza insieme”. Però non è certo di quella
latitanza, che comunque si riferisce ad un periodo precedente, perché
all’epoca considerata “lui non era latitante”. E l’affermazione
contenuta nei verbali dei precedenti interrogatori è un’inesattezza,
ovvero è frutto di un’interpretazione inesatta per la data. Il collaborante
ha quindi confermato che – come aveva fatto già nel corso della
sua deposizione al maxi-quater – egli ha usato il termine latitanza come
sinonimo di “darsi alla macchia”, alludendo alla condizione comune un po’
a tutti gli affiliati al clan BADALAMENTI, costretti ad allontanarsi da
Cinisi e a nascondersi per sfuggire qualcuno alla Polizia ma i più
ai corleonesi che davano loro la caccia. E ciò ancor più
dopo l’arresto di tano BADALAMENTI:
“quando
è iniziata questa guerra è successo che siamo andati via
per motivi… perché non eramo più… Tano BADALAMENTI non eramo
più in condizioni di difenderci, noi siamo stati sempre nascosti.
Chi veniva a Cinisi era sempre nascosto, camminava dentro la macchina corcato
di notte o camminava dentro il cofano della macchina, era sempre nascosto.
Noi siamo stati sempre nascosti da quando è iniziata la guerra dall’81-
82 sempre. Perché eramo… eramo… cercati come ileoni
che ci volevano ammazzare, che ci cercavano tutti i paesi della Sicilia,
tutti quelli che erano correnti corleonesi ci cercavano a tutti. Di fatti
Tano BADALAMENTI fa sapere che era meglio allontanarci tutti, perché
lui pensava che ci macellava Totò RIINA a tutti. Andate, andatevi
a perdere, se io non sarò scarcerato perché vi ammazzeranno
tutti. Perché non ce la fate, non potete mai resistere a questa
forza dei corleonesi. Perché sapeva che noi non avevamo strutture,
non avevamo più nulla, avevamo solo la presenza e basta”.
Soggiunge
il collaborante che “a quel punto noi eravamo sempre nascosti” e
in questo senso deve intendersi il suo riferimento allo stato di latitanza:
“Questo è il mio riferimento “eravamo latitanti”, siamo….perché
noi eravamo latitanti perché nessuno poteva tornare. Se tornava,
tornava nascosto”. (Cfr. pagg. 109-110).
Nel
villino in campagna, che fu teatro delle rivelazioni di PALAZZOLO Vito
sulla vicenda IMPASTATO, il collaborante si trattenne per quattro giorni
e quattro notti: nonsa a chi appartenesse,
ma era stato Vito PALAZZOLO a procurarlo.
Ha
quindi illustrati in modo dettagliato l’antefatto, ossia le ragioni per
le quali si trovò insieme a Vito PALAZZOLO in quel frangente.
Era
stato Benedetto STABILE, uomo d’onore della famiglia di Alcamo, a chiedergli
di farlo incontrare con il suo vice rappresentante nonché, tramite
lo stesso, con il reggente della famiglia di Alcamo per un chiarimento
sul da farsi. Lo STABILE, appena scarcerato, era andato a trovare il PALAZZOLO
Salvatore a Latina e gli aveva esternato tutto il suo disagio per la scarsa
solidarietà da parte della loro cosca e per il loro modo di gestire
l’interesse comune. Aggiunse anche che gli avrebbe fatto piacere che all’incontro
partecipasse anche lui:
“Benedetto
STABILE mi disse che aveva intenzione di parlare con il suo "rappresentante"
e con il mio "rappresentante" perché non gli stava più bene
il modo di loro, come gestire sta rimanenza della "famiglia", che eravamo
tutti morti di fame senza più casa, senza appoggi, non si sape…
non si sapeva se… che pesci prendere. Ci cercavano per ammazzarci, ci cercavano…
senza lavoro, ci cercavano la giustizia. Dice a questo punto voglio incontrare
a tutti e due i "rappresentanti"li
voglio dire quello che devo fare, se sono in condizioni di aiutarmi finanziariamente
oppure niente io abbandono sta cosa, me ne vado e domani non mi devono
dire che io ho abbandonato per mio motivo personale, ho abbandonato bensì
perché non sono stato più gestito. Allora a quel punto dice
mi fa piacere che tu sei presente a questo fatto, perché dice voglio
che tu assisti se è giusto quello che loro stanno facendo o se è
giusto che Tano BADALAMENTI non ci fa avere i soldi per noi campare. Ci
ho detto Va bene allora scendiamo insieme e vediamo di che cosa si tratta,
quello che dicono. A quel punto io scendo, da Latina prendo il treno e
scendo. Scendo a Termini Imerese con il treno, mi vengono a prendere con…
con una macchina e mi portano già in questa… in questa abitazione.
Prima vado da mia mamma, vado a posare da mia mamma la sera. Da mia mamma
gli dico se sapeva, se ci aveva visto Vito PALAZZOLO lì, dice credo
che è a casa, perché sta un po’ più sotto come le
dissi. La sera io avvicinai a piedi da mia mamma, l’avvicinai a piedi rischiando,
perché ho rischiato tanto, non avevo però altra alternativa,
non avevo nessun tipo di appoggio. Ho rischiato quella sera, vado da lui
ci ho detto io sono qua e ce ne dobbiamo andare perché non posso
rimanere da mia mamma. Se qualcuno mi vede mi vengono ad arrestare a casa.
Di fatti lui mi ha detto ora ci facciamo accompagnare che ci ho la chiave
di una casa e ce ne andiamo. Ci hanno preso con la macchina e ci hanno
accompagnato lì a questa… questa località in questa casa.
L’indomani, dopo… dopo due giorni che io avevo preso l’appuntamento ben
preciso con… con Benedetto STABILE, arriva Benedetto STABILE. Benedetto
STABILE arriva al… alla Stazione di Cinisi, alla Stazione di Cinisi è
arrivato Benedetto STABILE di sera, non mi ricordo se erano le 9, che cosa
era… dovevano essere quest’ora. Ho rischiato ad andare a prendere con una
macchina Benedetto STABILE e l’ho portato lì sul posto dove no…
dove noi eravamo. La stessa sera verso le 11 e mezza è arrivato
anche Filippo RIMI; hanno accompagnato anche a Filippo RIMI. E allora quella
sera lì si è parlato del più e del meno, perché
già eravamo un po’ stanchi, per cena abbiamo mangiato qualcosa.
L’indomani di giorno siamo venuti alla discussione di quello che Benedetto
STABILE aveva da dire a loro due. Chiudendo i discorsi… si è chiuso
il discorso che Filippo RIMI gli ha detto io non ho soldi, non ci ho né
soldi nascosti né qui, né in Germania né in Svizzera,
a nessuna parte. Io non posso fare niente per potervi finanziare a te e
ai tuoi cognati. Quello che volete fare, vi sentite di fare fate. Allora
lui ci ha detto lei si offende che io mi vado a buscare u pane pi fatti
miei, dice no, per carità, tu sei libero di fare quello che vuoi.
Dice Va bene. L’indomani… l’indomani sera poi dopo che si è stata
sciolta questa cosa Filippo RIMI si è fatto venire a prendere con
una macchina, un suo amico, un suo ragazzo, non so chi era, che lo ha venuto
a prendere una macchina e se l’ha… e se l’ha riportato di nuovo. Non lo
so se
l’ha portato ad Alcamo, se l’ha portato a Cinisi, se l’ha portato
a Palermo. di lì se ne è andato Filippo RIMI. L’indomani
sera parte anche Benedetto STABILE e io rimango con il mio vice "rappresentante"
, rimaniamo altri due giorni lì io e lui e nell’attesa di organizzare
la mia partenza per andarmene. Ero senza un soldo, ero senza niente e ha
voluto il tempo di procurarmi un milione per io andarmene su. a quel punto
vattene, ti do sti soldi, ora vediamo cosa farà sapere Vito e Leo.
Leo e Vita sarebbero i figli di Tano BADALAMENTI, che loro erano in giro
per il mondo liberi. Siccome lui era l’uomo che teneva i contatti con questi
due figli di Tano BADALAMENTI, dice vediamo quello che loro possono fare
o te ne vai all’estero con qualcuno di loro, vediamo dice qualcosa deve
nascere, hai un po’ di pazienza. Praticamente il cerchio andava sempre
stringendo attorno a me che ero ricercato dalle forze dell’ordine, facevano
sempre più forza Carabinieri, Polizia andavano sempre a cercarmi
da mia mamma, dalle mie sorelle, da tutte le parti giù. Allora a
quel punto non avendo altro da fare me ne sono andato di nuovo a Latina.
Stando in quelli due giorni là si è parlato del più
e del meno e si parlava di questo episodio. Si è parlato un po’
delle cose passate, un po’… qualche domanda. Lì mi ha detto questo
fatto, a Cinisi in questa casa dove… dove era successo questo fatto”.
Al
collaborante è stato chiesto di spiegare per quale ragione sia stato
così prodigo di particolari sulle rivelazioni fattegli da Vito PALAZZOLO
solo a partire dall’interrogatorio del 18 Novembre 1994, mentre nel suo
primo interrogatorio aveva dichiarato di saperne poco o nulla. E lui ha
ammesso che la versione resa nell’interrogatorio del 18 Settembre ’93,
che fu anche il suo primo interrogatorio da collaborante, non rifletteva
tutte le sue conoscenze sull’argomento. Era, per così dire, una
versione di comodo. E attribuisce questa iniziale reticenza ad un momento
di confusione e al fatto che di riservava di approfondire in seguito l’argomento,
quando si fosse ricordato di “quelle poche parole che mi sono state
dette”.
Poi
aggiunge che quella confusione era determinata in parte da un problema
di memoria, in parte da uno stato di turbamento emotivo: aveva parlato
di tante cose, in quel primo interrogatorio, e quando venne la volta di
riferire sull’omicidio IMPASTATO “…devo dire la verità, ero indeciso
di parlarne di questo Presidente, ero indeciso”.
Ma
quando gli è stato chiesto di essere più esplicito sulle
ragioni delle sue iniziali remore a parlare dell’omicidio IMPASTATO, il
collaboratore, piuttosto significativamente, ha ripercorso in estrema sintesi
il sofferto iter logico e anche psicologico che lo ha condotto solo gradualmente
a determinarsi ad una collaborazione piena e senza più riserve di
alcun genere:
“Poi
ho detto ma io devo dire tutto, se ho preso questa strada devo dire le
virgole, perché è giusto dire le virgole. Perché sta
"cosa nostra" è stata la "cosa nostra" che mi ha rovinato totalmente,
non mi ha dato niente, mi ha dato solo infelicità. Avere persone
che mi cercano per ammazzarmi senza che io mai avevo fatto soldi, miliardi,
niente. Sono stato messo in "famiglia" per andare a sparare, per fare bisogno
e fare un bene a qualcuno che ne ha avuto di bisogno, perché io
non avevo di bisogno, perché io non ero nessuno. Non ero "rappresentante",
non ero "uomo d'onore", non avevo fatto droga, non avevo fatto niente.
A quel puntoho detto io devodire
tutto quello che so, perché a me mi hanno solo rovinato e basta.
Mi hanno solo rovinato, ho fatto la latitanza, mi ho fatto la detenzione,
mi ho fatto al tutto. Al momento… mi hanno abbandonato da tutte le parti,
al momento in cui ho fatto il latitante per la giustizia e il latitante
per… per le persone che mi dovevano amma… mi cercavano tutti i paesi per
ammazzarmi Presidente, Partinico, Balestrate, Alcamo, Borgetto, tutti mi
cercavano, perché? per fare un favore a Tano BADALAMENTI, perché
io… mio padre ha sempre zappato. Allora a quel punto ho deciso di dire
tutto, come stavano vero le cose”.
(Cfr. pagg.84-85).
Con
molta franchezza il collaboratore ha anche aggiunto che quella sorta di
riserva mentale era motivata pure da un calcolo utilitaristico: riteneva
cioè che quello fosse ormai un fatto archiviato e senza più
alcun interesse per gli Inquirenti, nel senso che il processo non sarebbe
stato riaperto; e che non valesse la pena di sforzarsi per mettere a fuoco
i suoi ricordi, correndo il rischio di non essere creduto (“chissà
mi diranno che io sté cose chissà come le dico, ma come mai?”).
Altro
punto che ha formato oggetto di specifica contestazione, in relazione alle
dichiarazioni rese in fase di indagine preliminare, riguarda il presunto
coinvolgimento di Giuseppe FINAZZO nella vicenda IMPASTATO. In questa sede
il collaborante ha dichiarato di avere appreso da articoli di stampa dell’epoca
che il FINAZZO era indiziato dell’omicidio. Stando al tenore delle dichiarazioni
rese in occasione del suo primo interrogatorio, invece, egli avrebbe appreso
la notizia da fonte interna alla sua cosca e cioè da quei “discorsi
in famiglia” di cui ha parlato appunto nell’interrogatorio del 18.09.93.
Ma
la risposta fornita alla Corte dal collaborante tradisce, come si vedrà,
un evidente fraintendimento del senso della contestazione. E’ opportuno
sul punto riportare integralmente il passo dell’esame dibattimentale, comprensivo
delle domande poste dalla Corte a chiarimento:
“PRESIDENTE:
Va bene, PALAZZOLO l’avvocato… la difesa dell’imputato rileva questo, chelei, come si legge nel verbale del 18 settembre 93, disse che… della responsabilità di FINAZZO, del coinvolgimento di FINAZZO lei aveva saputo dai discorsi che si facevano in "famiglia", mentre oggi sta dicendo… mentre oggi ha detto più di una volta che la… il coinvolgimento di FINAZZO fu indotto, fu suggerito, fu propiziato da… dagli articoli di giornale che lei in quel tempo lesse. C’è contraddizione secondolei fra le due cose e se c’è come la spiega?
PALAZZOLO SALVATORE:
No,
contraddizione io non vedo, perché quel periodo io ho visto, ho
letto questo articolo e ho detto guarda qua che cosa. Dopodiché
quando poi ho saputo che le cose non erano così, bensì le
cose erano diverse come mi ha detto Vito PALAZZOLO. A quel punto ho detto
come stavano le cose. Quelle erano un pochettino cose mie… supposizioni,
un po’ le cose che avevo letto sul giornale, perché ancora non avevo
gli occhi aperti e non potevo sapere se il FINAZZO poteva essere veramente
un mafioso. Invece dopo ho saputo le cose come stavano”.
Infine,
a proposito del vincolo di parentela con Vito PALAZZOLO, di cui aveva fatto
cenno nell’interrogatorio del 23.02.95 (“Io sono lontano parente di
PALAZZOLO Vito…”), il collaborante in questa sede lo ha negato, ma
in termini che non contrastano a parere della Corte con il tenore (ambiguo
e generico) delle precedenti dichiarazioni. Più esattamente, ha
dichiarato che lui e il PALAZZOLO Vito non sono parenti, se non per “un’eredità
molto lontana”, che comunque non sa ricostruire. Ma è certo
che non c’era una parentela stretta: “non ci sono cugini in primo grado,
non siamo zii in primo grado, nipoti…niente.”. (Cfr. pag.71).
6.3.Valutazione
dell’attendibilità delle dichiarazioni di PALAZZOLO Salvatore.
1.-
Nel sottoporre al necessario vaglio critico le rivelazioni di PALAZZOLO
Salvatore sul caso IMPASTATO non si può prescindere da una considerazione
preliminare. Tali rivelazioni si inseriscono in un contesto narrativo che,
in questa sede come nelle precedenti occasioni e sedi processuali in cui
il collaboratore è stato esaminato, è denso di riferimenti
a fatti vicende e situazioni che hanno formato oggetto di svariati filoni
di indagini cui il PALAZZOLO ha saputo offrire un considerevole apporto
conoscitivo: un apporto che, talora, si è rivelato addirittura decisivo
per far luce su gravissimi delitti rimasti impuniti per anni per esserne
ignoti esecutori e mandanti e incerto il movente (v. infra).
In
particolare, egli ha ricostruito – non solo e non tanto in questa sede,
ma nelle deposizioni rese nel processo a carico di RIINA+7 e nel processo
ALFANO+35, nonché in alcuni degli interrogatori di cui ai verbali
in atti - con dovizia di dettagli specifici episodi delittuosi e complesse
vicende della famiglia mafiosa di Cinisi, denotando una conoscenza sicura
di personaggi e avvenimenti cruciali nella storia di questo sodalizio criminale
e tanto più preziosa perché proposta da un angolo visuale
interno alla stessa cosca mafiosa, sia pure dal lato della fazione perdente,
tra quelle che per alcuni anni si contesero il predominio nei territori
di Cinisi, Terrasini e Partinico.
E
sulle vicende più importanti, come sui retroscena di molti delitti,
nei limiti di consapevolezza e di conoscenza specifica consoni alla modesta
statura criminale e al ruolo di semplice soldato ricoperto nel corso
della sua militanza in Cosa Nostra, le sue dichiarazioni hanno trovato
riscontro nelle rivelazioni – per lo più successive – di numerosi
collaboratori, appartenenti alle più diverse famiglie mafiose, e
ad opposti schieramenti. (Da BUSCETTA a DI CARLO; da CALDERONE a GANCI
Calogero da MARINO MANNOIA a ANZELMO Francesco Paolo).
Così
PALAZZOLO Salvatore è stato uno dei primi a raccontare e a spiegare
che la catena di episodi omicidiari che insanguinarono Cinisi e dintorni
a partire dall’assassinio di Nino BADALAMENTI si inquadravano nella faida
che opponeva il gruppo ormai egemone dei corleonesi agli affiliati rimasti
fedeli a Gaetano BADALAMENTI. E la sua personale testimonianza dei difficili
anni vissuti alla macchia, e da esuli costretti a fuggire e a nascondersi
per non essere uccisi dai sicari della fazione avversa, ha trovato ampie
e ripetute conferme nelle dichiarazioni dei collaboratori (v. supra) che
hanno riferito della campagna di sterminio messa in atto dai corleonesi
ai danni appunto degli scappati e, in particolare, degli affiliati
al clan BADALAMENTI.
Sempre
il PALAZZOLO ha raccontato la sequenza degli episodi, i moventi e i retroscena
di numerosi fatti di sangue delitti (gli omicidi di Nino BADALAMENTI, di
BADALAMENTI Salvatore, figlio di Antonino; di Natale BADALAMENTI e di Agostino
BADALAMENTI; di Luigi IMPASTATO; di MUNACO’ Saverio, di PALAZZOLO Giacomo
e di MAZZOLA Salvatore; ed anche uno degli attentati a Procopio DI MAGGIO);
e ha descritto le diverse fasi e congiunture attraversate dal clan BADALAMENTI:
dall’iniziale diaspora, sotto i colpi della prima offensiva scatenata dai
corleonesi, al tentativo di riscossa culminato in progetti di stragi poi
sfumati ma anche in alcuni omicidi effettivamente consumati (MUNACO’, MAZZOLA
e PALAZZOLO), taluno dei quali in danno di affiliati che sarebbero passati
alla fazione avversa (come il MAZZOLA).
Si
è soffermato sulla sequela di tradimenti e di defezioni, come pure
sulle trame incrociate di reciproche delazioni e tentativi di infiltrazione
negli opposti schieramenti, riferendo in particolare, della vicenda della
famiglia mafiosa dei D’ANNA di Terrasini; dell’ambiguo ruolo dei DI TRAPANI;
dei mandati di morte conferiti a soggetti di spicco della vecchia famiglia
mafiosa di Cinisi compresi alcuni cugini di Gaetano BADALAMENTI, per saggiarne
l’affidabilità e l’obbedienza al nuovo gruppo egemone. E ha parlato
della tragica fine di Nino BADALAMENTI come dell’opportunismo dei suoi
fratelli (Manuele in particolare: lo ha ribadito in questa sede dopo aver
detto di lui, nel maxi-quater, “mi risulta si sia avvicinato al gruppo
dei corleonesi”) e dell’ennesimo tradimento di Francesco DI TRAPANI sfociato
nell’uccisione del genero Leonardo RIMI: tutti punti su cui le sue dichiarazioni
sono state riscontrate, come si è visto, da quelle di altri collaboratori
e segnatamente DI CARLO Francesco.
Ha
riferito altresì della capacità di Gaetano BADALAMENTI, ancorché
esule e braccato dai corleonesi, di mantenere contatti e relazioni influenti
negli ambienti di Cosa Nostra, che gli consentivano di essere perfettamente
informato degli ultimi sviluppi (circostanza confermata anche da Tommaso
BUSCETTA, oltre che dal DI CARLO); e di ricucire alleanze criminali forte
del suo carisma personale ma anche dei collegamenti internazionali con
organizzazioni dedite ad affari lucrosi come il traffico di stupefacenti.
A
tal proposito, egli ha fatto riferimento (nel maxi-quater) non solo ai
traffici di eroina tra l’Italia e gli Stati Uniti, oggetto delle indagini
sfociate nel processo “Pizza connection”, ma anche a quelli di cocaina
cui erano prevalentemente o esclusivamente dediti gli affiliati rimasti
fedeli al BADALAMENTI, attraverso canali aperti con il Sudamerica, meta
di frequenti viaggi di Gaetano BADALAMENTI con i figli Vito e Leonardo
(come oggettivamente riscontrato dalle indagini di P.G.), unitamente anche
a Giovannello GRECO, latitante di spicco di Cosa Nostra che proprio il
PALAZZOLO (per primo) ha indicato come fedele alleato del BADALAMENTI nel
tentativo di riscossa contro i corleonesi.
E
su quei canali di illecito traffico preziose conferme alle sue rivelazioni
sono venute da alcune testimonianze assunte nel processo a carico di ALFANO
Michelangelo+34, come quella – di cui si dà conto nella motivazione
della sentenza in atti – di Joseph CUFFARO. Questi, a sua volta coinvolto
in quel traffico, “ha saputo riferire che l’importazione della cocaina
dal Sudamerica da parte delle famiglie mafiose siciliane ed il conseguente
utilizzo dei canali di riciclaggio in Svizzera, deve farsi iniziare alla
fine degli anni ’70-primi anni ’80, e che in tale commercio erano rimasti
coinvolti pure i BADALAMENTI, come fra l’altro confidatogli dai GALATOLO”.
(Cfr. dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Palermo 21.12.96
riportata a pag. 53 della citata sentenza di appello 28.01.99).
Con
una dovizia di dettagli superiore a quella di qualsiasi altro collaboratore
di Giustizia PALAZZOLO ha riferito delle vicende e della composizione interna
alle famiglie mafiose di Cinisi e Terrasini anche in epoca anteriore alla
sua formale affiliazione, ma sulla scorta di conoscenze e informazioni
acquisite solo dopo essere stato messo in famiglia.
Ha
ricordato come Cinisi e Terrasini fossero territori sicuri per affiliati
di Cosa Nostra e latitanti di spicco, anticipando anche su questo punto
le rivelazioni che sarebbero venute da numerosi altri collaboratori (v.
DI CARLO, MONTICCIOLO, MUTOLO, MARCHESE ecc.).
Ha
ricostruito organigrammi e composizione anche delle famiglie mafiose più
vicine, come quelle di Carini, di Balestrate e di Partinico, facendo i
nomi di uomini d’onore riservati e di figure emergenti come quelle dei
fratelli VITALE di Partinico.
Ha
descritto minuziosamente gli spostamenti di Gaetano BADALAMENTI fino al
suo arresto (in Spagna, in Francia, in Sudamerica e in alcune località
del Nord Italia) e i luoghi della diaspora del suo clan (Carpi, La Spezia,Viareggio,
Torre del Lago e Sarzana). Ed anche su questi punti una notevole messe
di riscontri è venuta dalle risultanze di autonome indagini di P.G.
e persino da paziali ammissioni dello stesso BADALAMENTI nel corso dei
suoi interrogatori.
Ed
invero, sono state oggetto di specifici accertamenti di P.G., a seguito
o nel corso di attività investigative sfociate poi nel c.d. “Maxi-quater”,
l’effettiva partecipazione del PALAZZOLO ad alcune delle vicende narrate,
con riferimento: alla diaspora della famiglia mafiosa di Cinisi, ai suoi
incontri in continente con vari personaggi di estrazione mafiosa o attenzionati
come tali dagli Inquirenti; alle frequentazioni di e tra i personaggi di
cui ha parlato. Se ne dà conto nella motivazione della sentenza
che è stata acquisita.
E
resta questa, forse, la più probante conferma della sua attendibilità
complessiva. Egli ha effettivamente preso parte alle vicende che ha detto
di aver vissuto in prima persona; ed ha avuto rapporti diretti con persone
effettivamente in grado di metterlo al corrente di vicende delicate e fatti
delittuosi commessi anche da altri nel medesimo contesto associativo criminale.
Scrivono
in proposito i giudici di primo grado del Maxi-quater che l’effettivo inserimento
di PALAZZOLO Salvatore nel contesto mafioso di Cosa Nostra, e quindi
anche la sua capacità di riferire per conoscenza diretta e non per
sentito dire delle vicende in cui erano implicati i personaggi da
lui chiamati in causa, è comprovata, “con
riferimento alle indicazioni attinenti al soggiorno e ai traffici delittuosi
nel centro nord delle persone indicate dal collaboratore come appartenenti
alla cosca, da una serie di risultanze obbiettive desumibili dagli interogatori
degli imputati, dai rapporti di polizia dell’epoca valutati nel corso del
primo maxi processo e da quelli confermati dai verbalizzanti nel dibattimento
di questo processo, nonché dai precedenti penali e di prevenzione
di molti dei predetti soggetti.”.
Aggiungono
gli stessi giudici che “Tali
risultanze riguardano il trasferimento a Torre del Lago, vicino Viareggio,
della residenza dell’imputato OFRIA Vito, spiegato dallo stesso anche come
un tentativo di sfuggire a possibili vendette trasversali a Cinisi da parte
di soggetti in contrasto con lo zio BADALAMENTI Gaetano; l’arresto nel
1985 di BADALAMENTI Vito (cl.42) e BADALAMENTI Natale (cl. 51) proprio
a Torre del Lago e quello, nellemedesime
circostanze di tempo e di luogo, di PALAZZOLO Salvatore insieme al figlio
di OFRIA Vito, mentre uscivano dall’abitazione di quest’ultimo; il trasferimento
a Sarzana di BADALAMENTI Salvatore (cl. 61), nipote di BADALAMENTI Gaetano
e fratello di BADALAMENTI Silvio, ucciso a Marsala nel Giugno del 1983,
dopo una permanenza di alcuni mesi a Firenze; le visite ricevute dal suddetto
BADALAMENTI Salvatore a Sarzana da parte di OFRIA Vito; le visite di quest’ultimo
a Carpi nel 1982 a tale CHIRCO Onofrio, anch’esso indicato come esponente
mafioso; il soggiorno obbligato a Sassuolo, in provincia di Modena, a suo
tempo imposto a BADALAMENTI Gaetano; il trasferimento nella stessa zona
di BADALAMENTI Vito, fratello di BADALAMENTI Gaetano”.
E
sul punto così concludono: “Più
in generale, militano in tal senso tutte quelle risultanze di indagini
– appunto sull’attività illecita in quegli anni nel centro nord
di molti dei soggetti indicati dal PALAZZOLO salvatore e gravitanti nel
contesto mafioso delle famiglie di Cinisi e dei paesi vicini – compendiate
nei rapporti della Squadra Mobile di Modena del 28.10.1985 e del 5.11.1985,
allegati alla nota del Nucleo Centrale Anticrimine Roma del 2.3.1988, confermata
in dibattimento dall’estensore dottor Antonio MANGANELLI”.
(Cfr.
pag. 54 della citata sentenza).
Quanto
agli ultimi spostamenti di Gaetano BADALAMENTI, anche in questa sede il
PALAZZOLO ha ripetuto di aver visto per l’ultima volta il BADALAMENTI a
Cannes, circa un mese prima che lo stesso venisse arrestato. Più
esattamente si incontrarono in una località tra Cannes e Nizza,
presenti anche il figlio Vito, RANDAZZO Enzo e Giovannello GRECO. Gaetano
BADALAMENTI era andato a prenderlo insieme a suo nipote Enzo (si tratta
di quello stesso RANDAZZO Vincenzo che già nel maxi-quater il PALAZZOLO
aveva indicato come nipote di Gaetano BADLAMENTI in quanto figlio di una
di lui sorella, accusandolo di essere implicato nel traffico di droga gestito
dallo zio) alla Stazione di Nizza; dovevano discutere di come organizzarsi
per passare al contrattacco nella lotta contro i corleonesi. BADALAMENTI
doveva poi andare in Spagna, a Madrid e da lì partire alla volta
del Brasile, e poi tornare. A lui diede mandato di preparare una strage
a Partinico ai danni dei loro avversari (“Lui mi disse tu sarai la persona
che manovrerai questa cosa, fai preparare le macchinee
le moto che al mio rientro il primo obbiettivo è Partinico”).
Ebbene,
Giovannello GRECO, già all’epoca latitante di spicco di Cosa Nostra,
perché colpito da diversi mandati di cattura per associazione mafiosa
finalizzata anche al traffico di stupefacenti, omicidio rapina e altro,
è stato individuato come una delle persone che si accompagnavano
al BADALAMENTI nei giorni o nelle settimane precedenti al suo arresto;
e il figlio Vito è stato arrestato anche lui insieme al padre, alcuni
giorni dopo essere giunto a Madrid proveniente dal Brasile. Più
precisamente, dalla documentazione in atti si evince che la Polizia brasiliana
ha accertato che Gaetano BADALAMENTI ha alloggiato insieme a GRECO Giovanni
(cioè Giovannello GRECO, sotto le mentite spoglie di Renato PEREZ
Silva) e a BADALAMENTI Vito (suo figlio) al Residence Copacabana di Rio
de Janeiro dal 13 al 20 Marzo 1984; ed è giunto a Madrid, proveniente
da Rio, il 31 Marzo ’84. E a Madrid fu arrestato l’8 Aprile (v. Nota ROS.
Fg. 28 e delega A/10 in vol. 7). Insieme a loro sullo stesso volo era giunto
a Madrid anche PEREZ Silva Renato, pseudonimo di Giovannello GRECO – identificato
grazie al confronto delle impronte digitali – che però nella capitale
iberica aveva fatto perdere le tracce, sfuggendo agli appostamenti dell’INTERPOL.
Anche
RANDAZZO Vincenzo, nipote di Gaetano BADALAMENTI – e con il quale risultano
contatti anche nel periodo predetto desumibili da alcune telefonate ad
utenze allo stesso riconducibili – era già noto agli Inquirenti
come soggetto legato alla cosca dei BADALAMENTI. E dalla nota dei ROS in
evasione alla delega A/11, (fg. 45 vol. 7) risulta che il RANDAZZO insieme
allo zio Gaetano BADALAMENTI, usando rispettivamente i falsi nomi di Faro
LUPO e Francesco VITALE, nel Maggio 1983 “si sono recati dal Brasile a
Madrid per impiantare nella capitale spagnola un’attività di smercio
di narcotici”.
Ora,
la documentazione citata, mentre fornisce eccezionali riscontri alle dichiarazioni
del PALAZZOLO – sotto il profilo dell’acclarata frequentazione, anche a
ridosso dell’arresto del BADALAMENTI, dei personaggi menzionati dal PALAZZOLO
come presenti al suo ultimo incontro con lo stesso boss di Cinisi; e degli
spostamenti proprio in quel periodo accertati tra il Sudamerica e la Spagna
- non prova affatto che il BADALAMENTI fosse già in Brasile un mese
prima del suo arresto. Al contrario, la sua presenza a Rio non può
dirsi accertata prima del 13 marzo ’84 e tale dato è compatibile
con la sua presenza a Nizza tra fine Febbraio e i primi di Marzo ’84.
D’altra
parte, il BADALAMENTI, pur negando decisamente di avere mai incontrato
il PALAZZOLO e di essersi trovato a Nizza nel periodo indicato dal collaborante,
ha tuttavia ammesso che a Nizza trascorse un periodo di tempo imprecisato
(ma che colloca tra la fine del 1981 e la prima metà del 1982),
quando fu costretto a lasciare Cinisi e a recarsi all’estero e prima di
partire per il Brasile nel Giugno 1982. Ha negato qualsiasi possidenza
in quel di Nizza, ma non ha voluto precisare l’ubicazione degli appartamenti
presso cui alloggiò.
Inoltre,
i paesi stranieri nei quali, per sua stessa ammissione, consumò
il suo volontario esilio prima dell’arresto sono proprio quelli indicati
dal collaborante: la Francia, la Spagna e il Brasile.
Pertanto,
gli accertamenti predetti, lungi dallo smentire le dichiarazioni del PALAZZOLO,
forniscono semmai ulteriori elementi di conforto alla sua attendibilità.
Del
resto, tale attendibilità è già stata accuratamente
vagliata e favorevolmente apprezzata da diversi organi giurisdizionali;
e non soltanto in tutte le istanze dei procedimenti de libertate
che hanno interessato questo processo (con riferimento alla posizione dell’odierno
imputato e a quella dell’originario coimputato, Gaetano BADALAMENTI), ma
anche in diversi procedimenti definiti con le sentenze passate in giudicato
e sopra richiamate.
In
particolare, sulle sue dichiarazioni accusatorie si fondano alcune pronunce
di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis. Così nel c.d.Maxi-quater,
per quanto può evincersi dalla motivazione della sentenza acquisita,
il suo apporto è stato ritenuto decisivo ai fini della condanna,
tra gli altri, di Vito BADALAMENTI e dello stesso PALAZZOLO Vito. (L’altro
figlio di Gaetano BADALAMENTI, Leonardo, è sato invece assolto in
grado d’appello, perché le affermazioni del PALAZZOLO, che indicava
anche lui come uomo d’onore della sua cosca, non hanno trovato riscontri
altrettanto sicuri e univoci nelle dichiarazioni degli altri collaboratori
di Giustizia).
Parimenti
rilevante o addirittura decisivo è stato giudicato il suo apporto
ai fini dell’accertamento delle responsabilità in ordine ad una
serie di delitti che insanguinarono Cinisi e dintorni a partire dall’estate
del 1981: ne fa fede la sentenza (irrevocabile) emessa nel processo a carico
di RIINA+7.
Ed
ancora, sulla scorta della chiamata in correità del solo PALAZZOLO
Salvatore, sono stati rinviati a giudizio una serie di persone da lui accusate
di essere mandanti o esecutori degli omicidi MUNACO’, PALAZZOLO Giacomo
e MAZZOLA Salvatore: e tra loro, nella qualità di mandanti, anche
PALAZZOLO Vito e Gaetano BADALAMENTI (la cui posizione è stata stralciata
da quella degli altri coimputati).
2.
- Genesi e motivi della collaborazione
Elementi
di sicuro conforto si traggono poi dalla genesi della collaborazione, sebbene
debba subito evidenziarsi che, nel suo successivo svolgimento, essa si
è snodata attraverso un percorso non facile né lineare, come
del resto lo stesso PALAZZOLO ha ammesso – e cercato di spiegare – nell’interrogatorio
del 23 Febbraio 1995 e anche dinanzi a questa Corte.
Ed invero, PALAZZOLO inizia a collaborare presentandosi spontaneamente all’A.G., cui rende le sue prime dichiarazioni il 18 Settembre 1993. Su di lui non pende nessun provvedimento restrittivo; non è indagato e neppure sospettato dei gravissimi delitti che avrebbe subito confessato.
Di
contro, ha appena terminato di scontare una condanna per spaccio di stupefacenti
(quattro anni di reclusione, due dei quali condonati), essendo uscito dal
carcere circa due mesi prima.
Dalla
sua scheda in atti si evince che che era attenzionato dalle Forze dell’Ordine
come soggetto socialmente pericoloso ed era ritenuto affiliato al clan
BADALAMENTI. Ma non risultava alcuna indagine in corso a suo carico nell’estate
del ’93.
Sui
motivi che lo hanno indotto a compiere questo passo il PALAZZOLO si è
soffermato diffusamente in più occasioni, adducendo varie spiegazioni
per nulla in contrasto tra loro e coerentemente inscritte in una cornice
psicologica che il collaborante ha sempre descritto (ed evocato) in modo
costante e uniforme. In particolare, fin dal suo primo interrogatorio ha
evidenziato un motivo addirittura troncante: la certezza di un incombente
pericolo di vita per sé e la paura anche per l’incolumità
dei suoi familiari. Per anni lui e gli altri affiliati rimasti fedeli a
Gaetano BADALAMENTI avevano vissuto braccati dai corleonesi, oltre che
dalle Forze dell’Ordine. Ma adesso a questa grama condizione si aggiungeva
un inopinato senso di isolamento e un ripensamento profondo di tutta la
sua esperienza di affiliato ad un’organizzazione mafiosa come Cosa Nostra:
la sensazione cioè di essere stato abbandonato o addirittura tradito
dal clan BADALAMENTI; e il sospetto di essere stato sempre usato dagli
altri senza averne nulla in cambio: “La nostra famiglia non garantiva
né la protezione né qualsiasi aiuto, e in realtà non
lo aveva mai garantito, tanto che io non ho mai avuto una quota dei guadagni
famliari e sono stato spesso strumentalizzato per interessi che non conosco
o per ragioni che no condivido” (Cfr. verbale di interrogatorio del
18.09.93: un passo questo da cui traspare anche il tentativo mal riuscito
di prendere le distanze dalle finalità illecite della cosca).
Fin
dal suo primo interrogatorio ha fatto balenare quel clima avvelenato di
sfiducia e di sospetto di cui poi più esplicitamente ha riferito
in questa sede, come di un portato non solo delle riflessioni e di ripensamenti
maturati durante la sua detenzione, ma anche di alcuni episodi inquietanti,
successivi alla sua scarcerazione: “Ognuno fa i propri interessi al
punto tale che ciascuno deve guardarsi la propria vita con gli altri della
stessa famiglia” (cfr. ancora verbale ult.cit.)
Certo
è che, secondo quanto ha confermato anche in questa sede, la sua
decisione matura dopo che ebbe modo di constatare il suo isolamento, anche
rispetto ai personaggi cui si sentiva legato da vincoli personali di fedeltà
e di lealtà. Vincoli che erano rimasti intatti nonostante le difficoltà
e le traversie dei lunghi anni trascorsi prima da latitante e transfuga
- per sottrarsi non solo all’arresto ma sopratutto alla caccia che i corleonesi
avevano continuato a dare a tutti i c.d. scappati – e poi in carcere.
E
non a caso, appena uscito dal carcere, egli volle incontrarsi con colui
che ha indicato come il suo mentore, che lo aveva iniziato ai segreti e
alla vita dell’associazione mafiosa Cosa Nostra. A lui, cioè a Vito
PALAZZOLO, si era rivolto, come ha sempre riferito, per averne ragguagli
su come comportarsi, e su come riallacciare certi contatti, pur avendo
in cuor suo abbandonato da tempo qualsiasi velleità di riscossa
e reputando ormai cessata qualsiasi possibilità di contendere ai
corleonesi il controllo del territorio. Ma anche per chiedere una spiegazione,
essendosi sentito abbandonato dalla cosca che, per quanto ne sapeva, aveva
continuato a lucrare sugli affari intrapresi prima del suo arresto, senza
che nessuno si preoccupasse di fargli avere almeno il minimo necessario
per pagarsi le spese legali. Tanto da accogliere con scetticismo e persino
con sospetto i bellicosi propositi esternatigli sia dal PALAZZOLO che da
SAPUTO Domenico, insieme agli elogi profusi per la sua valentia, che ne
faceva un elemento insostituibile all’interno della cosca.
Ma
l’esito di questi incontri, come ci ha raccontato, non ebbe altro effetto
che di rafforzare in lui il sospetto di essere stato abbandonato dai suoi
sodali di un tempo.
La
difesa dell’imputato ha rimarcato come dalle parole stesse del collaborante
trapelerebbe un sordo risentimento contro i suoi asseriti ex sodali, per
non aver avuto da loro l’appoggio sperato, ma soprattutto per essere stato
escluso da lucrosi affari (illeciti). Ne verrebbe una controindicazione
specifica all’attendibilità delle sue dichiarazioni.
Ma
in contrario avviso è agevole replicare che di quel risentimento,
e dei motivi che lo avrebbero generato, v’è traccia solo perché
èstato lo stesso PALAZZOLO
Salvatore a parlarne, auto-accusandosi in pratica di essere coinvolto,
quanto meno, nella progettazione di delitti e nell’organizzazione di un
vasto traffico di droga. Ed anche in questa sede ne ha parlato con accenti
di insolita franchezza, e adducendo ragioni tanto plausibili da rendere
più che verosimile il contesto in cui sarebbe maturata la sua scelta
di rottura.
Ed
è stato ancora lui stesso a rappresentare i motivi del suo risentimento,
e tutto l’annesso coacervo di sentimenti contraddittori – rabbia, delusione,
stanchezza per un’esistenza grama e senza alcuna prospettiva, paura di
essere destinato ad una morte certa e insieme rimpianto e orgoglio per
aver dato tutto se stesso ad un’organizzazione che lo ripagava lasciandolo
in balia di chi lo voleva morto – come causa determinante del disagio che
alla fine lo ha indotto ad intraprendere la non facile strada della collaborazione
con la Giustizia.
3.-
Va ancora rammentato, sempre a conforto della sua attendibilità
complessiva, che il PALAZZOLO ha subito confessato la sua appartenenza
all’associazione mafiosa Cosa Nostra, precisando di essere stato formalmente
affiliato (con il rito della panciuta) alla famiglia capeggiata da Tano
BADALAMENTI. E se è vero che, come si è anticipato, la sua
vicinanza alla cosca del BADALAMENTI era circostanza già nota agli
Inquirenti (come confermato dalla Nota di ROS in atti), non erano stati
tuttavia acquisiti elementi processualmente idonei per un’incriminazione
nei suoi confronti.
Ma,
soprattutto, egli ha subito ammesso di avere personalmente preso parte
all’esecuzione e/o alla deliberazione di alcuni omicidi per i quali non
era minimamente sospettato (MUNACO’, PALAZZOLO Giacomo e MAZZOLA Salvatore.
E’ il primo e, per quanto consta, unico collaboratore di Giustizia che
proviene dalle fila della famiglia mafiosa di Cinisi; ed è quello
che ha saputo descriverne e ricostruirne (dall’interno) le vicende con
maggior dovizia di particolari.
Ed
è stato uno dei primi a parlare delle principali fonti di introiti
per il clan BADALAMENTI, costituita dai proventi del traffico della droga.
Ed effettivamente, dalle indagini sfociate nel processo Pizza Connection,
è emerso come Gaetano BADALAMENTI, fino al suo arresto avvenuto
nell’Aprile del 1984, gestiva “un
colossale traffico di eroina tra gli Stati Uniti e l’Italia, avvalendosi
della complicità di una serie di canali delinquenziali e di soggetti
i chiara estrazionemafiosa”
(v. pag. 50 della sentenza ALFANO+34).
4.
- Su presunte contraddizioni e incongruenze
Piuttosto
deve darsi conto delle (presunte) contraddizioni e incongruenze in cui
il PALAZZOLO sarebbe incorso sia nelle dichiarazioni di contorno che in
quelle rese sull’omicidio IMPASTATO.
Di
alcune s’è già fatto cenno, nel riportare le spiegazioni
che ne ha dato lo stesso dichiarante, in termini sufficientemente persuasivi.
Fermo restando che, come si verifica per molti collaboratori di Giustizia,
egli vede come fumo negli occhi qualsiasi contestazione (in senso processuale)
ed è disposto ad avventurarsi in spiegazioni improbabili o contorte
per non essere smentito o per fugare il sospetto di poter essere caduto
in contraddizione, anche quando non ve ne sarebbe motivo.
Così
per le questioni relative alla fantomatica parentela con Vito PALAZZOLO
e all’avere essi trascorso insieme la latitanza nel periodo in cui
si colloca l’episodio delle rivelazioni sui retroscena dell’omicidio IMPASTATO.
In
effetti il collaborante aveva detto – in uno degli interrogatori resi in
precedenza – di essere lontano parente di Vito PALAZZOLO senza mai specificare
però la natura e il grado di questa parentela. In questa sede ha,
dapprima, negato l’esistenza di un vincolo di parentela. Ma quando gli
è stato contestato che in precedenza aveva detto il contrario, ha
finito per evocare un legame talmente sfumato e lontano nel tempo da essere
indecifrabile e indimostrabile (“qualche cugino lontano di mio padre
che doveva essere parente di qualche suo nonno”).
Ma
il dato che conta è un altro: l’incidentale, fugace e assolutamente
generico riferimento che il collaborante aveva fatto ad un presunto vincolo
di parentela non è mai stato enfatizzato né in qualche modo
strumentalizzato al fine di accreditare una suo pregresso rapporto privilegiato
o di particolare confidenza con Vito PALAZZOLO, in epoca anteriore al suo
ingresso nel clan BADALAMENTI. Fin dai primi interrogatori infatti egli
ha dichiarato che conosceva l’odierno imputato fin da bambino, ma non perché
parenti, bensì perché vicini di casa. E anche in questa sede
ha ribadito – prima che venissero richiamate le sue dichiarazioni sul vincolo
di parentela – che non c’era nessuna particolare confidenza con l’anziano
uomo d’onore della famiglia di Cinisi prima della sua affiliazione. E,
semmai, l’accampare un sia pur vago e lontano vincolo di parentela sembra
rispondere all’esigenza di accreditare indirettamente una sua dignità
o statura criminale, facendo balenare la sua appartenenza a circuiti familiari
organici a Cosa Nostra; e rispecchia al contempo la convinzione, talora
fondata e comunque diffusa nei piccoli centri, che i gruppi familiari che
portano lo stesso cognome discendano da un originario ceppo comune, o siano
variamente imparentati tra loro. (Così a Cinisi il cognome PALAZZOLO
sarebbe uno dei più diffusi insieme a quello di BADALAMENTI).
Anche
sull’uso improprio o a-tecnico del termine latitante, nel senso che egli
lo avrebbe impiegato nelle sue precedenti dichiarazioni per designare la
condizione del darsi o dell’essere alla macchia, comune a molti affiliati
del clan BADALAMENTI in quanto costretti a fuggire e a nascondersi per
sottrarsi non solo (e non tanto) alle Forze dell’Ordine, ma anche (e soprattutto)
ai sicari della fazione avversa, ha fornito in questa sede una spiegazione
più che convincente e del tutto in linea con la sua ricostruzione
di quel periodo tormentato; un periodo in cui gli affiliati rimasti fedeli
al vecchio boss di Cinisi – per usare le sue parole – stavano nascosti
come topi. Ed è, peraltro, una spiegazione che trova un precedente
significativo nelle dichiarazioni rese nel corso della sua deposizione
al processo ALFANO: dichiarazioni non sospette perché rese in un
contesto narrativo autonomo, in cui cioè il dichiarante non poteva
ritenersi suggestionato dalla necessità di rispondere o replicare
a specifiche contestazioni sul punto.
Ebbene,
in quell’occasione il collaborante ebbe appunto a dichiarare che Vito PALAZZOLO
era il solo che potesse tranquillamente andare e venire da Cinisi perché
non aveva il mandato di cattura: con ciò non lasciando adito
a dubbi sul fatto che lo stesso PALAZZOLO all’epoca non fosse latitante
in senso tecnico, come ha ribadito in questa sede, rispondendo, sia pure
non senza incertezze, a specifica domanda (“Credo di no. No, credo che
non era latitante”).
Ma
ancora una volta, quando sono state richiamate le precedenti dichiarazioni
– quelle nelle quali aveva detto di essere stato latitante insieme a
Vito PALAZZOLO – ha inizialmente ammesso che “quando lui è stato
latitante e io abbiamo fatto della latitanza insieme”, alludendo ad
un non meglio precisato mandato di cattura (“non ricordo di che cosa,
per una definizione pena, qualcosa del genere, se non vado errato”).
Salvo precisare che ciò sarebbe avvenuto in un’epoca successiva
al tempo in cui gli furono confidate le notizie che ha riferito sull’omicidio
IMPASTATO; e che a quell’epoca “no, no, lui (NdR: cioè Vito
PALAZZOLO) non era latitante”. In realtà tali incertezze
dimostrano, nulla di più, nulla di meno, che il collaborante non
ha affatto un’idea o un ricordo sicuro delle vicissitudini giudiziarie
di Vito PALAZZOLO; ovvero una conoscenza tale da consentirgli di poter
distinguere tra una condizione di latitanza in senso tecnico e quell’uso
lato del termine a cui sostanzialmente alludeva nel rappresentare la condizione
di fuggitivi o clandestini comune, a suo dire, a tutti gli affiliati al
clan BADALAMENTI nel pieno della loro diaspora.
Sotto
altro profilo, la Difesa ha attaccato la credibilità del collaborante
insinuando persino il dubbio che egli non sia mai stato affiliato a Cosa
Nostra.
Ora,
non può essere la vaghezza delle indicazioni sulla data o sull’epoca
della cerimonia di affiliazione a dare fondamento a tali dubbi, sia perché
si parla di un evento che risalirebbe a vent’anni fa e non meno di dieci
anni rispetto al primo interrogatorio; sia perché, in questa sede
come in precedenza, il collaborante ha saputo fornire una serie di riferimenti
temporali idonei a specificare la data orientativa che ha sempre indicato
negli
inizi degli anni ‘80. In particolare ha detto che la guerra
di mafia era già esplosa a Cinisi, costringendo gli affiliati fedeli
a Gaetano BADALAMENTI a fuggire e a nascondersi; erano trascorsi diversi
mesi dall’assassinio di Nino BADALAMENTI (Agosto del 1981) ed era in pieno
atto la diaspora dei medesimi affiliati verso varie località del
centro e del nord Italia.
Piuttosto,
queste ultime circostanze inducono a chiederci i motivi del suo ingresso
in quella cosca proprio nel momento in cui era allo sbando o comunque stava
attraversando un momento di grave difficoltà, tanto che persino
i suoi simpatizzanti o fiancheggiatori erano sotto attacco e correvano
seri pericoli per la loro incolumità.
Ma
su questo punto, dalle dichiarazioni del collaborante e da obbiettive risultanze
processuali in ordine alla forza, al prestigio e al seguito di cui godeva
il BADALAMENTI negli ambienti della criminalità organizzata, viene
una spiegazione più che convincente.
Anzitutto,
il suo avvicinamento al clan BADALAMENTI era per così dire nell’ordine
naturale delle cose, essendo egli imparentato con i fratelli BADALAMENTI:
Natale, Vito, Giovanbattista, Emanuele e Agostino (quest’ultimo ucciso
il 20.02.84 a Solingen in Germania). In particolare era cognato di Vito
(che aveva sposato sua sorella) che accompagnava spesso a riunioni e incontri
con uomini d’onore anche prima di essere a sua volta affiliato. E i fratelli
BADALAMENTI nipoti di un fedelissimo di Tano BADALAMENTI, e cioè
quel Natale BADALAMENTI che fu ucciso all’ospedale di Carini, hanno a loro
volta pagato con il sangue di uno di loro (Agostino) il prezzo della loro
fedeltà al boss di Cinisi.
Inoltre,
dalla ricostruzione che ci ha riproposto lo stesso collaborante trapela
come egli non fosse indifferente alla lusinga di un’elevazione al rango
di uomo d’onore. E di come avesse assaporato già prima della sua
formale affiliazione il gusto di sentirsi rispettato e considerato, già
per il solo fatto di essere un parente dei BADALAMENTI; e poi per la prova
di coraggio e di fermezza che, a suo dire, aveva dato, non cedendo
alle pressioni per assumere un contegno collaborativo nel processo per
l’estorsione commessa insieme al MUTARI.
Ed
ancora, il carisma personale di Gaetano BADALAMENTI e la sua capacità
di infondere coraggio e suscitare nuovi entusiasmi nei suoi fedelissimi
– e soprattutto nei giovani appena reclutati – unitamente alla residua
capacità di aggregazione che la cosca conservava, grazie a collegamenti
internazionali che dischiudevano la prospettiva di lucrosi affari (illeciti)
e al non inverosimile obbiettivo di raccogliere forze e risorse sufficienti
per tentare la riconquista del territorio e degli spazi di potere perduto
a vantaggio dei corleonesi; ma anche l’imperioso bisogno di reclutare nuovi
adepti e rinfoltire i ranghi di una cosca allo sbando: sono tutte motivazioni
che rendono credibile, da un lato, il proposito di un giovane malavitoso,
desideroso di emergere nel mondo della criminalità, di aderire con
entusiasmo all’invito ad essere messo in famiglia; e rendono, dall’altro,
verosimile che egli sia stato accettato, benché avesse “problemi
in famiglia”, come si dice nel gergo mafioso alludendo a problemi inerenti
allo status familiare o alla condotta privata (come appunto nel suo caso:
divorziato o separato dalla moglie e convivente con un’altra donna).
Neppure
può additarsi a sospetto l’incerta collocazione temporale dell’episodio
delle confidenze ricevute da Vito PALAZZOLO sulla vicenda IMPASTATO. Non
fu certo quella, secondo il racconto del collaborante, l’unica volta in
cui si incontrò con l’odierno imputato nel (non breve) periodo della
sua latitanza; e si parla comunque di un episodio che risale a diversi
anni prima di quell’interrogatorio del 18.11.94 in cui per la prima volta
ne riferì.
D’altra
parte, quando si è sollecitato il suo ricordo, come appunto è
stato fatto in questa sede, egli ha saputo fornire quanto meno una serie
di riferimenti temporali indiretti che consentono di circoscrivere notevolmente
l’epoca in cui collocare l’episodio predetto (v. supra), pur senza pervenire
ad una data precisa.
Inoltre,
il PALAZZOLO ha ripetutamente dimostrato di avere una scarsa dimestichezza
con le date, sbagliando, e più d’una volta, pure quelle che si riferiscono
ad eventi certi e notori o quelle che lo riguardano personalmente, come
per alcune sue vicende giudiziarie.
Così
ci ha detto di essere stato arrestato il 26 Novembre del 1976 per la tentata
estorsione; invece ciò è accaduto il 29 Novembre del 1977.
Ha dichiarato di avere trascorso un periodo di carcerazione di diciotto
mesi: invece furono circa quindici mesi. Ha detto di essere stato scarcerato
nei primi mesi (Febbraio o Marzo) del 1978: in effetti fu a Febbraio, il
23 Febbraio per l’esattezza, ma dell’anno successivo. Ed ancora: ha detto
che contro di lui la Procura di Firenze spicco un mandato di cattura (per
spaccio di droga) nel 1985, ma ancora una volta si è sbagliato di
un anno, perché il mandato in questione porta la data del 5 Novembre
1986, come si evince sempre dalla scheda in atti.
Non
stupisce quindi che abbia sbagliato anche la data dell’omicidio IMPASTATO,
che colloca nel 1977 invece che nel ’78. Invece, non si discosta di molto
dal vero quando soggiunge che il fatto avvenne pochi mesi dopo l’inizio
della sua carcerazione. Ma in ogni caso ha fornito anche in questa sede,
come riferimento sicuro, il fatto di avere appreso la notizia della tragica
morte di IMPASTATO mentre era detenuto all’Ucciardone, il che risponde
al vero. Ed è assai significativo, deponendo per l’assoluta buona
fede del collaborante, il fatto che proprio questa circostanza relativa
alla data in cui avrebbe appreso (in carcere) della morte di IMPASTATO
aveva formato oggetto di contestazione in precedenza, nel senso che già
in occasione dell’interrogatorio del 23.02.95 gli era stato fatto notare
che il tragico evento risaliva al 1978, mentre lui aveva dichiarato, nell’interrogatorio
del 18.11.94, di averlo appreso nel 1976. Evidentemente il PALAZZOLO non
fa tesoro delle informazioni acquisite nelle vicende ed occasioni processuali
della sua carriera da collaboratore di Giustizia; ed è ben lungi
dallo stare attento a rettificare o adeguare le proprie dichiarazioni alle
risultanze processuali di cui viene a conoscenza, come ha insinuato la
difesa dell’imputato con riferimento alla questione della latitanza.
Nessun
errore - e tanto meno il clamoroso scivolone di cui ha parlato la difesa,additandolo
ad indice del mendacio del dichiarante – può invece addebitarsi
al PALAZZOLO a proposito della data della scarcerazione di Vito BADALAMENTI
che avrebbe collocato a circa tre o quattro mesi di distanza dall’arresto,
mentre, con maggiore approssimazione alla verità dei fatti, nella
deposizione resa al processo “Maxi-quater” parlò di quattro o cinque
anni.
Contrariamente
all’interpretazione della difesa, va rilevato infatti che il collaborante
non ha mai detto che Vito BADALAMENTI venne scarcerato tre o quattro mesi
dopo il suo arresto, che era avvenuto l’8 Aprile 1984 a Madrid (nelle stesse
circostanze di tempo e di luogo dell’arresto di suo padre Gaetano).
Una
lettura attenta del passo dell’esame cui il PALAZZOLO è stato sottoposto
all’udienza del 26.06.2000 non lascia adito ad alcun dubbio: non è
l’arresto di Gaetano BADALAMENTI l’evento cui si riferiva il dichiarante,
bensì proprio la scarcerazione di suo figlio Vito; e tre o quattro
mesi era il tempo trascorso, a dire del collaborante, a decorrere da
quell’evento, cioè dalla scarcerazione di Vito BADALAMENTI, per
riunirsi e cominciare a ri-organizzarsi (gli affiliati superstiti del clan
BADALAMENTI), gettando tra l’altro le basi per nuovi e ambiziosi traffici
di stupefacenti.
Neppure
può condividersi l’assunto difensivo secondo cui l’inattendibilità
del PALAZZOLO sarebbe dimostrata anche dalle palesi incongruenze o falsità
in cui è incorso nel rappresentare alcune modalità esecutive
dell’omicidio IMPASTATO o la sua relazione logico-temporale con il viaggio
di Luigi IMPASTATO.
Ed
invero, anche dinanzi a questa Corte il collaborante, pur facendo presente
che la sua fonte non gli rivelò i particolari dell’esecuzione dell’omicidio,
ha ribadito di avere appreso che la vittima fu prelevata all’uscita
di Radio Aut da due affiliati della (vecchia)famiglia di Cinisi,
con un pretesto. E a specifica domanda, ha risposto che la sede dell’emittente
predetta era a Terrasini.
Ciò
contrasta con le risultanze obbiettive sugli ultimi movimenti dell’IMPASTATO,
e con le testimonianze dei suoi compagni che lo videro allontanarsi in
auto dalla sede della radio diretto a Cinisi (Uno di loro, Salvo VITALE,
ha detto di essere stato accompagnato a casa da lui). E a Cinisi effettivamente
giunse, fermandosi al bar MANIACI per sorseggiare un alcolico. Poi uscì
dal bar e da quel momento se ne persero le tracce.
Tuttavia,
il contrasto, che comunque è molto meno netto di quanto non sembria
prima vista, non può additarsi ad indice di inaffidabilità
del dichiarante, né induce a dubbi o sospetti sull’attendibilità
intrinseca delle sue dichiarazioni; e tanto meno può addursi a riscontro
contrario.
Anzitutto,
imprecisioni e inesattezze nella ricostruzione delle modalità esecutive
non posso non mettersi nel conto ove si consideri che, al di là
del tempo trascorso tra la confidenza ricevuta e il racconto che il collaborante
ne fece all’A.G., né PALAZZOLO Salvatore né la sua fonte
furono materialmente partecipi del fatto.
In
secondo luogo la versione riportata de relato dal collaborante non
si discosta poi tanto dalle risultanze acquisite, in ordine alla (probabile)
dinamica del fatto, se solo si ha l’accortezza di dislocare nel tempo invece
che nello spazio la sequenza raccontata.
In
effetti, è innegabile, alla luce delle risultanze processuali, che
Peppino IMPASTATO fu sequestrato dai suoi assassini, ovvero condotto con
un pretesto nel luogo in cui poi avrebbe trovato la morte, dopo essere
uscito dalla sede di Radio AUT per recarsi a cena dai suoi, e prima di
arrivare a casa sua o di fare rientro alla Radio.
Piuttosto,
il fatto che il collaborante non abbia mai modificato la sua versione sul
punto, nonostante l’apparente contrasto con risultanze processuali che
erano note fin dal Maggio ’84 (epoca della sentenza CAPONNETTO), ma anche
prima (attraverso i resoconti della vicenda processuale riportati sulla
stampa locale), dimostra quanto poco egli si sia curato di adeguare o allineare
le sue dichiarazioni ad emergenze processuali o a risultanze altrimenti
note. E ciò depone, quanto meno, per la sua sincerità.
Tra
gli esecutori materiali il PALAZZOLO ha riproposto anche in questa sede
i nomi di Nino BADALAMENTI e di DI TRAPANI Francesco, per la prima volta
indicando, in alternativa ad uno dei due, Manuele, che dovrebbe identificarsi
nel BADALAMENTI Emanuele cugino di Gaetano e fratello di Nino, uomo d’onore
della vecchia guardia che sarebbe poi passato alla fazione avversa. In
realtà, questa nuova indicazione, oltre che alternativa, è
formulata in termini dubitativi dal collaborante e si ricollega alla sua
affermazione secondo cui nell’omicidio sarebbero coinvolto gli uomini d’onore
della vecchia famiglia di Cinisi; non v’è quindi un effettivo
contrasto con la precedente versione. Ha confermato invece che tra gli
esecutori materiali, sempre secondo quanto gli riferì PALAZZOLO
Vito, figurava anche il già menzionato PALAZZOLO Salvatore, suo
omonimo di poco più grande di lui e valido uomo di fiducia di Gaetano
BADALAMENTI. (v. supra).
Non
si può quindi insinuare che le accuse de relato del PALAZZOLO abbiano
attinto solo persone decedute; e il fatto che non siano emersi elementi
sufficienti ad incriminare il terzo soggetto indicato come esecutore materiale
dell’omicidio e tuttora in vita non può addursi come riscontro di
segno negativo all’attendibilità delle propalazioni del collaborante.
In realtà non sappiamo quali atti di indagine siano stati compiuti,
prima di addivenire all’archiviazione del procedimento a carico di PALAZZOLO
Salvatore (inteso Turiddazzu); né poteva ragionevolmente prevedersi
un esito diverso, atteso che neppure nell’immediatezza del fatto furono
raccolte o preservate tracce utili all’identificazione degli esecutori
materiali. Ma è utile riportare le notizie che sono contenute nella
Nota a firma del (nuovo ) Comandante della Stazione CC. di Cinisi proprio
sul conto del suddetto Turiddazzu.
In
particolare, utili elementi di conoscenza sui trascorsi del predetto, sulle
sue frequentazioni e sulla sua vicinanza al boss di Cinisi Gaetano BADALAMENTI
ha fornito Giovanni IMPASTATO nelle S.I. rese il 27.01.99:
“PALAZZOLO
Salvatore di anni 60 circa inteso Turiddazzu abitante in Cinisi, Corso
Umberto I dirimpetto il distributore di benzina Q/8. Di lui posso dire
con assoluta certezza che frequentava assiduamente da solo e unitamente
a PALAZZOLO Vito detto “Varvazzedda” la mia abitazione di Cinisi sita in
Corso Umberto 220, allorquando mio padre Luigi era in vita. Tali ricordi
risalgono a qualche anno prima dell’uccisione di mio fratello dove il PALAZZOLO
Salvatore si incontrava con mio padre e con questi si appartava a discutere
o altre volte uscivano assieme. Comunque non sono a conoscenza dei loro
discorsi. PALAZZOLO Salvatore mi risulta uomo d’onore della famiglia di
Cinisi per averlo appreso da mio padre Luigi, legato al clan BADALAEMENTI
facente capo al noto Gaetano, allevatore di bestiame, con stalle in Contrada
Carruba di Gabbia, Mircenni ed Arcitella. In particolare, ricordo che,
nel periodo in cui è stato ucciso mio fratello, il PALAZZOLO Salvatore
era titolare di una stalla nei pressi del luogo dove venne ucciso mio fratello.
Mi risulta altresì sempre nel periodo degli anni ’70, per averlo
appreso da mio padre, che questi, unitamente ad altri mafiosi e parenti
di mio padre e suoi amici, fra cui ricordo IMPASTATO Luigi detto “U sinnacheddu”,
PALAZZOLO Vito detto “u salitaneddu”, BADALAMENTI Salvatore detto “Turiddu”
(cugino di Gaetano) e PALAZZOLO Paolo, cognato di Bernardo PROVENZANO,
avevano costituito una società di allevamento di bestiame facente
capo al BADALAMENTI Gaetano”.
Oltre
ad esternare i suoi sospetti sul coinvolgimento di Turiddazzu nell’uccisione
del fratello, Giovanni IMPASTATO aggiunge che “è notorio nell’ambiente
di Cinisi che il PALAZZOLO Salvatore ha carattere ritenuto violento ed
attualmente gode di “rispetto” nell’ambiente mafioso”.
Indi,
lo stesso IMPASTATO ha riconosciuto in fotografia il personaggio in questione,
ribadendo che “era assiduo frequentatore della mia abitazione, in particolare
di mio padre Luigi quando questi era in vita. Aggiungo altresì che
il PALAZZOLO è coniugato con tale FINAZZO Carolina”.
Prescindendo
da elementi cui non può annettersi rilievo processuale o valore
probatorio – come i sospetti di Giovanni IMPASTATO sulla responsabilità
dell’indagato; o l’attribuzione nei suoi confronti della qualità
di uomo d’onore, in quanto proveniente da una persona che a sua volta non
ha mai fatto parte dell’associazione mafiosa Cosa nostra; ed ancora i riferimenti
a voci correnti sulla personalità del medesimo soggetto – i dati
di fatto, le notizie di carattere biografico e le circostanze obbiettive
riferite da Giovanni IMPASTATO sono state puntualmente accertate dalle
indagini espletate a riscontro delle sue dichiarazioni.
E
si è accertato che PALAZZOLO Salvatore detto Turiddazzu, nato a
Cinisi il 14/07/1932 ed ivi residente in Corso Umberto I, 360 (coniugato
con FINAZZO Carolina) è allevatore e proprietario di una stalla
sita in c/da carruba di Gabbia, nonché di due terreni rispettivamente
in agro di Carini e di Cinisi (c/da Mioceni di Carini e Margi di Cinisi).
Fu sottoposto alla diffida ex art. 1 Legge 1423/56 con provvedimento della
questura di Palermo in data 31.05.1984; ed era stato “socio in affari
con con presunti mafiosi quali IMPASTATO Luigi, figlio del mafioso Giacomo,
detto “u sinnacheddu”, e ucciso in Palermo il 23.09.1981, e PALAZZOLO Vito,
detto “salitaneddu”, nato a Cinisi il 26.10.1910, deceduto in data 23.06.1994,
per avere con questi ed unitamente ad altri presunti mafiosifra
cui BADALAMENTI Salvatore cl. 1948, PALAZZOLO Paolo cl. 1937, cognato di
Bernardo PROVENZANO, BADALAMENTI Salvatore cl. 1946 in atto detenuto per
altro, tutti legati per rapporti di parentela o perché fiancheggiatori
del clan BADALAMENTI, essere stati componenti della società cooperativa
a r.l. denominata S.A.R.A.C. (società allevatori carni) con sede
in Cinisi Corso Umberto n. 156”.
Così
recita l’informativa del 13 Aprile 1999 a firma del M.llo Tommaso FERRARA
(v. vol. 17). Ed ivi si precisa che la società predetta “Di fatto
parrebbe che fosse stata gestita, in quei tempi riferiti al 1975, dal capomafia
Gaetano BADALAMENTI”.
In
ordine alla stalla citata, si è accertato che “questa potrebbe
essere stata realizzata intorno agli anni 1965 in contrada Carruba di gabbia
di Cinisi. Essa dista dalla strada ed in linea d’aria (ora via Peppino
IMPASTATO che costeggia i fabbricati della contrada Siino-Orsa nati successivamente
alla fine degli anni ’70 inizio anni 80) circa 1 km. Comunque non è
stato possibile accertare se dalla stalla è visibile la strada per
i motivi sopra specificati, ma è stato riscontrato che dalla stalla
alla linea ferroviaria ed in particolare nel punto dove è stato
rinvenuto il cadavere di IMPASTATO, dista più di 1 km circa”.
Ne
emerge dunque un quadro del soggetto in questione logicamente compatibile
con il tenore delle accuse del collaborante PALAZZOLO Salvatore, almeno
sotto il profilo del pieno inserimento in un circuito di rapporti di (assidue)
frequentazioni e cointeressenze economiche con noti personaggi di estrazione
mafiosa, ritenuti appartenenti al clan BADALAMENTI.
La
difesa dell’imputato censura come palese incongruenza il nesso logico-temporale
che il collaboratore, non senza ripetute incertezze, sembra delineare tra
il misterioso viaggio di Luigi IMPASTATO e l’uccisione del figlio Peppino;
e l’implicito riferimento all’essere il padre di Peppino ancora in vita
quando si verificò il fatto, anche se non sa dire se, in quel momento,
Luigi IMPASTATO fosse ancora in America o fosse già tornato.
In
realtà nei precedenti interrogatori il PALAZZOLO non ha mai detto
il contrario. E a questa Corte ha spiegato che di quel viaggio lui non
sapeva nulla prima che PALAZZOLO Vito gliene facesse cenno. E quel che
sa con certezza, e che ha riferito in questa sede in termini non dissimili
da come ne aveva riferito in precedenza, è solo che c’era un nesso
con l’omicidio che lui interpreta nel senso che la presenza del
padre a Cinisi avrebbe costituito un ostacolo o una remora in più
a commetterlo, perché Luigi IMPASTATO non meritava che gli si desse
questo dispiacere.
E’
vero semmai che nel corso del suo esame dibattimentale, il collaborante
ha posto l’accerto su un aspetto diverso da quello evidenziato nell’interrogatorio
del 23.02.95: qui è parso alludere ad un interessamento di chi aveva
già progettato e deliberato l’omicidio a favorire l’allontanamento
di Luigi IMPASTATO da Cinisi. In quella sede, invece, aveva detto che sarebbe
stato desiderio dello stesso Luigi allontanarsi da Cinisi per l’imbarazzo
e la vergogna provocati dalle iniziative (di lotta e di denunzia) del figlio
e per non essere riuscito a farlo desistere. Ma ha detto anche che il viaggio
di Luigi IMPASTATO era stato “autorizzato” da Tano BADALAMENTI,
e ciò lascia intendere che, secondo la ricostruzione dello stesso
dichiarante, il boss di Cinisi guardasse quanto meno con favore ad un allontanamento
del padre della vittima designata.
Anche
dinanzi a questa Corte, peraltro, il PALAZZOLO ha più volte messo
in risalto il senso di imbarazzo e di vergogna che, a dire della sua fonte,
Luigi IMPASTATO aveva provato per “questo figlio che faceva queste cose.
Perché nei confronti di Tano BADALAMENTI praticamente faceva una
brutta figura, non gli stava bene che il figlio faceva queste cose”.
(cfr. pag. 72 verbale di trascrizione in atti). Sicché tra le due
versioni del racconto sussiste una sostanziale coerenza e continuità
logica.
Altra
apparente incongruenza o incoerenza attiene alla notizia relativa al coinvolgimento
di FINAZZO Giuseppe. In base alle dichiarazioni rese nel suo primo interrogatorio,
sembrerebbedi capire che lo avesse
appreso da quei medesimi discorsi in famiglia grazie ai quali era venuto
a sapere che si era trattato di un omicidio camuffato da omicidio. Poi
invece ha chiarito che, sulla scorta di quanto rivelatogli da PALAZZOLO
Vito, il FINAZZO era del tutto estraneo all’omicidio; e che del suo coinvolgimento
(nelle indagini) lui aveva saputo dalla stampa dell’epoca.
Anche
questo punto ha formato oggetto di specifico approfondimento, come si è
visto. Ed è evidente che il collaboratore non ha percepito o ha
frainteso il senso della contestazione che gli è stata rivolta.
Questa
infatti non si riferiva al fatto che inizialmente egli avesse appreso del
coinvolgimento di FINAZZO e poi avesse dichiarato che lo stesso FINAZZO
non c’entrava nulla con l’omicidio IMPASTATO e che quella era solo una
sua supposizione scaturita dalla lettura dei giornali dell’epoca. Ma si
riferiva invece all’avere egli al riguardo reso due diverse dichiarazioni.
E
su questo punto, così correttamente inteso, deve darsi atto che
il collaborante non ha dato alcuna spiegazione
E’
anche vero però che la contestazione è stata mal posta, perché
completezza avrebbe voluto che si desse conto anche delle dichiarazioni
rese dallo stesso PALAZZOLO già in fase di indagine preliminare,
e precisamente nell’interrogatorio del 23.02.95. In quella sede infatti
dichiarò testualmente:
“Aggiungo
che in epoca immediatamente successiva a tale omicidio venne indiziato
tale FINAZZO Giuseppe detto “U parrineddu”, uomo di fiducia di BADALAMENTI
Gaetano ma non uomo d’onore. Ricordo ancora un titolo del giornale L’Ora
tutto dedicato a questo FINAZZO che però era del tutto estraneo
a questo omicidio”.
In
altri termini, aveva già detto (cinque anni prima di ripeterlo a
questa Corte) di avere appreso dai giornali del coinvolgimento del FINAZZO
(“Ricordo ancora un titolo del giornale L’Ora…”), ma di sapere,
sulla scorta delle rivelazioni fattegli dall’odierno imputato, che lo stesso
FINAZZO “era del tutto estraneo a questo omicidio”. Lo ha ripetuto anche
nel successivo interrogatorio del 16 Luglio 1996: “Ricordo di avere appreso
dal giornale L’Ora del coinvolgimento nelle indagini di tale FINAZZO Giuseppe”.
Pertanto,
il contrasto non è tra quanto ha dichiarato (sul punto) in questa
sede e la dichiarazione resa al P.M. in fase di indagine preliminare; ma,
semmai, tra le dichiarazioni spontaneamente rese al P.M. a partire dall’interrogatorio
del 23 Febbraio 1995 e la prima incerta e reticente rivelazione sul caso
IMPASTATO, fatta in occasione del suo primo interrogatorio in data 18.09.93:
il primo, cioè in cui diede corso al proposito di collaborare con
la Giustizia ed anche quello in cui – come ha spiegato dinanzi a questa
Corte – i suoi ricordi su questo delitto erano offuscati sia da cattiva
memoria delle poche notizie apprese, sia dallo stato di confusione e turbamento
emotivo in cui versava.
Una
confusione ed un turbamento del tutto verosimili considerato che si trattava
appunto del primo interrogatorio; che il caso IMPASTATO venne affrontato
al termine dell’interrogatorio, dopo che erano stati affrontati o toccati
una molteplicità di fatti, temi e argomenti; che a quel delitto
si associavano aspetti e risvolti sgradevoli. (v. infra). E tutto ciò
rende plausibile un certo affastellamento dei ricordi tra le notizie effettivamente
apprese attraverso il racconto confidenziale di Vito PALAZZOLO; e quelle
che a suo tempo il collaboratore aveva appreso da fonte giornalistica o
che erano state frutto di sue supposizioni.
E
veniamo così al nocciolo della questione che ha formato oggetto
di specifico approfondimento anche in questo dibattimento e nel corso dell’esame
di PALAZZOLO Salvatore.
La
difesa – in sede di discussione - ha posto l’accento sul contrasto tra
le dichiarazioni rese (sul caso IMPASTATO) nel primo interrogatorio e quelle
rese a partire dall’interrogatorio del 18.11.94; ha stigmatizzato la progressione
accusatoria delle dichiarazioni predette, nella parte che concernono l’asserito
coinvolgimento di Vito PALAZZOLO nella deliberazione dell’omicidio; e insinua
il sospetto che essa sia stata motivata unicamente dall’intento di compiacere
gli Inquirenti, fornendo un materiale d’accusa utile alla riapertura delle
indagini sulla morte di Giuseppe IMPASTATO. Ciò allo scopo di rilanciare
l’importanza del suo apporto collaborativo e di ripristinare un rapporto
di fiducia incrinato dalla sua stessa condotta. Infatti, mentre era in
corso la collaborazione, e precisamente intorno al Febbraio del ’94, egli
era fuggito in Germania, ovvero aveva lasciato senza autorizzazione il
suo domicilio protetto; e per tale violazione degli obblighi inerenti al
suo status era stato nuovamente arrestato e si trovava detenuto all’atto
in cui rese appunto l’interrogatorio del 18.11.94.
Tali
circostanze si desumono da quanto dichiarato dal PALAZZOLO in apertura
del successivo interrogatorio del 25.02.93, che fu da lui stesso sollecitato.
Orbene,
ad avviso della Corte, è del tutto plausibileche,
soprattutto su alcuni argomenti, le dichiarazioni del nuovo collaboratore
scontino una certa reticenza o risultino obbiettivamente incomplete e lacunose
e siano poi oggetto nel tempo di successivi approfondimenti e specificazioni.
Questo si verifica con una certa frequenza soprattutto nella fase iniziale
del percorso collaborativo di chi, dopo una vita consacrata al crimine,
intraprende la strada della collaborazione con la Giustizia. E trova appunto
una valida giustificazione, anzitutto, nella comprensibile difficoltà
ad abbandonare qualsiasi remora ad una condotta di piena e aperta collaborazione,
giacché questa implica una rottura potenzialmente irreversibile
con il proprio passato criminale (o almeno con i legami e i referenti personali
che vi si afferiscono) e, al contempo, l’abiura di una mentalità
e di una (sub)cultura fortemente radicate nella formazione e nell’esperienza
di vita di chi ha fatto parte di un’organizzazione mafiosa come Cosa Nostra.
E,
in secondo luogo, nella progressiva agglutinazione dei ricordi via via
sollecitati da interrogatori sempre più approfonditi su circostanze
e particolari dei fatti oggetto di rivelazioni.
Orbene,
nel caso di specie, le dichiarazioni rese sul caso IMPASTATO a partire
dall’interrogatorio del 18.11.94 non contengono alcun elemento diverso
o in contrasto con quelli in nuce abbozzati già nella sua prima
dichiarazione (Fatta eccezione per il punto relativo al coinvolgimento
del FINAZZO, di cui s’è già detto).
Infatti,
fin dal primo interrogatorio il collaborante aveva detto, in buona sostanza,
di non saper nulla dell’omicidio per conoscenza diretta (e in effetti le
sue conoscenze sono de relato); di avere saputo della tragica morte
di Peppino IMPASTATO mentre si trovava detenuto (come poi ha sempre ribadito);
ma di averne appreso i retroscena, e in particolare di avere avuto conferma
che si era trattato di un omicidio e non di un incidente, dalle rivelazioni
confidenziali che qualcuno della sua cosca gli fece solo successivamente,
ossia dopo che lui stesso era divenuto uomo d’onore: il che corrisponde,
nei suoi termini essenziali, alla versione che ha poi sempre ripetuto.
Ma
è evidente che quella prima dichiarazione è a dir poco reticente,
nel senso che da essa si evince che il dichiarante ne sapeva, sull’argomento,
più di quanto fosse stato disposto a dichiarare. Un controllo rigoroso
esigeva che il dichiarante precisasse il contenuto della confidenza ricevuta
– ossia in che termini gli fu confermato che si era trattato di un omicidio
e a chi fosse ascrivibile – le circostanze di tempo e di luogo in cui la
ricevette; e l’identità dell’affiliato (o degli affiliati) che gliela
fecero. Invece, quella prima sortita sul caso IMPASTATO si chiude con un’affermazione
che denota una sostanziale indisponibilità ad ulteriori approfondimenti.
In
altri termini, stando al tenore di quella prima dichiarazione, il caso
IMPASTATO sembra essere un argomento sul quale il collaboratore non intendeva
soffermarsi, pur essendo trasparente che egli sapesse o dovesse sapere
qualcosa di più dei pochi e generici cenni cui si era limitato.
Quanto
ai motivi della sua iniziale reticenza e alla svolta maturata con l’interrogatorio
del 18.11.94 – ossia oltre un anno dopo: ma è anche vero che l’omicidio
IMPASTATO, per quanto consta, non era stato più argomento dei successivi
interrogatori e che in quello del 18.11.94 fu affrontato per iniziativa
dello stesso collaboratore – alle plausibili e per certi versi assai franche
spiegazioni che lo stesso PALAZZOLO ha dato nei termini sopra riportati,
va aggiunto quanto segue.
Egli
non è certamente credibile quando attribuisce la sua iniziale reticenza
al disagio suscitato in lui dal convincimento che il padre di Peppino fosse
in qualche modo responsabile (moralmente) della morte di suo figlio (per
essersi volontariamente allontanato, o per avere accettato di essere allontanato
da Cinisi, lasciando di fatto il figlio alla mercé di chi lo voleva
morto): questo motivo è adombrato, insieme ad altri, dal PALAZZOLO
nell’interrogatorio del 18.11.94 (“…mi rendevo conto che lo stesso padre
era in certo modo responsabile della morte di quel ragazzo, ed è
proprio ciò che mi ha fatto apparire l’episodio riprovevole. Sono
infatti molto legato ai miei figli e non riesco a capire le ragioni di
un fatto così grave”).
Ma
è credibile nella parte in cui addita l’omicidio IMPASTATO come
fonte e causa di perdurante disagio per chi si sia riconosciuto in certe
scelte criminali econ molta fatica
cerca di dimetterne (dis)valori e le connesse abitudini, convinzioni e
schemi mentali e di giudizio. Così si esprime il collaborante la
prima volta che ha cercato di spiegare la sua iniziale reticenza: “….dell’omicidio
di Peppino IMPASTATO, del quale non avevo parlato prima perché nel
mio intimo lo considero un fatto particolarmente riprovevole, e di ciò
non ho mai avuto piena consapevolezza, se non adesso, perché ho
avuto modo di riflettere. In realtà è difficile spiegare
quello che penso, perché si tratta di valutazioni diverse di
uno stesso fatto, dipendenti dalle diverse mentalità di un uomo
d’onore e di chi ha scelto invece di combattere Cosa Nostra a costo di
notevoli sacrifici”.
Questo
tipo di spiegazione riecheggia nella risposta che il PALAZZOLO ha dato,
nel corso del suo esame dibattimentale, alla specifica domanda con la quale
gli si chiedeva di chiarire le ragioni della sua iniziale reticenza (cfr.
pag. 84 del verbale di trascrizione in atti). Risposta nella quale egli
sembra appunto alludere alla graduale e sofferta presa di coscienza dell’irreversibilità
della sua scelta di collaborare con la Giustizia e della necessità
di compierla fino in fondo.
E
l’ulteriore spiegazione addotta delle sue remore a parlarne non è
affatto in contrasto con quella linea argomentativa.
Ed
invero, l’omicidio IMPASTATO è un delitto infamante o comunque un
delitto di cui il clan BADALAMENTI non poteva menar vanto; e infatti, ci
ha rivelato il collaborante, Vito PALAZZOLO gli raccomandò di non
farne parola neppure nei discorsi con gli altri affiliati al clan. Non
era assimilabile a nessuno dei delitti commessi con lo spirito di un
soldato che va alla guerra, come si è espresso il PALAZZOLO
con riferimento agli omicidi progettati o commessi nel quadro dello scontro
con i corleonesi per la conquista del territorio di Cinisi e dintorni.
Quel delitto era stato l’epilogo di una vicenda lacerante ed era stato
vissuto e rievocato con sincera sofferenza – secondo quanto può
evincersi dal racconto circa la commozione con cui Vito PALAZZOLO gliene
parlò – se non come un’onta da chi ne aveva condiviso la responsabilità.
Per
parlarne senza più riserve o remore di qualsiasi genere un ex uomo
d’onore come Salvatore PALAZZOLO doveva giungere ad una piena e irreversibile
rottura di qualsiasi residuo legame con gli interessi ma anche la mentalità
e i condizionamenti psicologici e culturali che potevano ancora alimentare
un malinteso senso dell’onore e della lealtà nei confronti della
propria cosca o di singoli associati. Oppure essere spinto da un movente
forte e dall’aspettativa di un ricavarne un vantaggio apprezzabile.
In
questo senso è vero o è credibile che per un omicidio ormai
lontano nel tempo e già archiviato, tale da non rivestire più
particolare interesse per gli stessi Inquirenti, non valesse la pena fare
alcuno sforzo per raccogliere i propri ricordi e vincere le residue remore
a parlarne, magari mettendo a rischio la propria credibilità, come
pure il collaboratore ci ha detto con sconcertante franchezza.
Di
contro, un analogo calcolo utilitaristico, riferito al bisogno di riguadagnarsi
la fiducia degli Inquirenti nella lealtà e nell’utilità della
sua collaborazione, poteva costituire – anche se a tanta franchezza il
collaborante non è giunto - un movente sufficiente a vincere ogni
residuo scrupolo a disvelare quanto a sua conoscenza su quel delitto: senza
che per questo ne venga inficiata l’attendibilità delle sue dichiarazioni.
6.4.
Valore probatorio della chiamata in reità nei riguardi di PALAZZOLO
Vito e riscontri estrinseci
1.-
Le dichiarazioni sopra esaminate integrano gli estremi di una vera e propria
chiamata in reità. Infatti, le rivelazioni che il collaboratore
PALAZZOLO Salvatore attribuisce all’odierno imputato sono di tal tenore
da non lasciare dubbi sulla rivendicazione della paternità dell’omicidio,
anche sotto il profilo dell’ammissione di avere lo stesso Vito PALAZZOLO
( indicato come fonte di conoscenza dei fatti) concorso alla sua deliberazione.
Non
v’è, nel racconto che ne fece al collaborante, alcuna presa di distanza,
ma, piuttosto, la rappresentazione di una decisione sofferta, cui la vecchia
famiglia mafiosa di Cinisi addivenne come scelta obbligata, dopo che si
era rivelato vano ogni tentativo di indurre il giovane militante comunista
a desistere dai suoi attacchi.
Premesso
ancora che i riscontri all’attendibilità di una chiamata in reità
possono essere di qualsivoglia natura e quindi anche di natura eminentemente
logica, nel caso di specie l’attendibilità delle accuse nei riguardi
dell’odierno imputato riceve piena conferma, sul piano logico, dalle risultanze
già esaminate in ordine al movente e al contesto in cui maturò
la decisione di uccidere Giuseppe IMPASTATO. Sul punto non può che
rinviarsi alle considerazioni già esposte. Basterà rammentare
che, ai fini del riscontro logico all’attendibilità dell’accusa,
due sono i passaggi essenziali sui quali si è raggiunta, grazie
anche al decisivo apporto delle convergenti propalazioni di numerosi collaboratori
di Giustizia, una ragionevole certezza:
a)l’omicidio
fu voluto e attuato dall’intera famiglia mafiosa di Cinisi, o quanto meno
previa deliberazione – e fu una decisione sofferta, essendo l’IMPASTATO
il rampollo di una famiglia onorata e rispettata in Cosa Nostra – degli
uomini d’onore che all’epoca vi rivestivano ruoli di spicco e di comando;
b)All’interno
della cosca mafiosa di Cinisi, Vito PALAZZOLO all’epoca dell’omicidio rivestiva
certamente un ruolo di spicco ed era uno degli esponenti più autorevoli
e conosciuti anche da uomini d’onore di altre famiglie mafiose.
Un
prezioso seppur indiretto riscontro viene poi dalle dichiarazioni del collaboratore
di Giustizia DI CARLO Francesco, specificamente nella parte in cui si riferiscono
al coinvolgimento nell’omicidio di due soggetti, come DI TRAPANI Francesco
e BADALAMENTI Antonino, che sono stati indicati anche da PALAZZOLO Salvatore,
sulla scorta delle confidenze che gli fece l’odierno imputato, come esecutori
materiali del delitto.
Va
aggiunto ancora che Vito PALAZZOLO, all’epoca dell’omicidio, era ben presente
a Cinisi, nonostante avesse formalmente trasferito la propria residenza
al Nord: ciò almeno fino al 1981, come ricorda la Sig.ra BARTOLOTTA
Felicia, a dire della quale è in quell’anno che il PALAZZOLO non
si vide più in paese. E non a caso quello è l’anno in cui
anche a Cinisi esplode la guerra di mafia e i fedelissimi di Gaetano BADALAMENTI
sono costretti ad allontanarsi, alcuni definitivamente altri provvisoriamente,
dal paese.
Lo
stesso PALAZZOLO ha tentato di contestare questo punto, anche nel corso
dell’interrogatorio reso al P.M. il 17.06.1997, sostenendo che dal 1966
e fino al 1987 aveva trasferito al Nord il centro dei propri interessi
oltre che la formale residenza. Certo è che si sposa per la seconda
volta a Cinisi, nel 1974 e con una compaesana. E anche Giovanni IMPASTATO
lo ricorda come uno dei più assidui frequentatori di casa sua (essendo
nella cerchia delle persone di rispetto cui suo padre era legato),
almeno fino a quando Luigi IMPASTATO fu in vita. Lo stesso imputato, del
resto, ha finito per ammettere, nel corso del suo interrogatorio, che effettivamente
andava e veniva da Cinisi quando voleva; e lo faceva spesso, vuoi per il
bisogno di vedere la famiglia, che non si è mai trasferita da Cinisi,
vuoi per ragioni di salute.
L’imputato
era quindi perfettamente a conoscenza dell’irriducibile impegno politico
e di lotta del giovane IMPASTATO, come d’altronde era noto a tutti in paese.
Ma è provato che egli fu personalmente coinvolto in un momento cruciale
della vicenda (l’episodio più volte rammentato della visita a casa
IMPASTATO dopo che era stato diffuso il volantino contenente pesanti attacchi
a Gaetano BADALAMENTI, cui seguì, a distanza di pochi giorni, l’improvviso
e misterioso viaggio di Luigi IMPASTATO negli Stati Uniti) che dimostra
come personalmente egli ebbe a partecipare ai reiterati tentativi di indurre
Peppino a più miti consigli.
Né
può obbiettarsi che quell’episodio precede di un anno la commissione
del delitto, poiché, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso
collaborante, esso richiese una lunga gestazione: non tanto per difficoltà
legate alla sua materiale esecuzione, quanto perché si tento fino
all’ultimo di evitarlo, cercando varie vie per indurre Peppino IMPASTATO
a cambiare atteggiamento.
2.
- Dichiarazione “de relato” e “chiamata diretta”.
2.1.
E’ opinione comune che la dichiarazione de relato, nella parte in
cui contempli accuse nei confronti di terzi, attribuendo loro dei fatti
penalmente rilevanti, consista e debba essere valutata alla stregua di
una chiamata solo “indiretta”. In realtà si impongono anche qui
alcune precisazioni, non già per confutare la validità di
tale assunto, ma per meglio determinarne, circoscrivendone significato
e limiti, l’effettivo contenuto di verità.
Quando
la dichiarazione de relato si sostanzi in una chiamata di correo,
nel senso che l’autore della propalazione accusatoria di cui il dichiarante
abbia riferito appunto gli abbia a suo tempo confidato di avere commesso
un delitto insieme ad altre de relato persone, nei confronti di
queste ultime il vero chiamante non è il dichiarante, ma la sua
fonte di conoscenza del fatto. In altri termini, è la persona da
cui il dichiarante ha appreso la notizia criminis (che poi riferisce
in sede processuale) a chiamare in causa, con le sue rivelazioni, i propri
correi.
Ma
se è così, allora deve anche convenirsi che, avuto riguardo
al punto di vista del vero chiamante, che si identifica con la fonte di
conoscenza del dichiarante, e alla posizione reciproca di chiamante e chiamati,
questo tipo di chiamata di correo è diretta e non già indiretta,
e assume, nei confronti del chiamante, come in tutte le vere e proprie
chiamate di correo, un contenuto ed una valenza confessoria: con le conseguenze
che possono discenderne in ordine alla valutazione in concreto della sua
efficacia probatoria.
Ora,
al di là delle facili suggestioni che possono ricavarsi da astratti
e sempre opinabili schematismi nella classificazione delle chiamate di
correo, il vero problema posto da questo tipo di chiamata consiste pur
sempre in quello preliminare e tipico di qualsiasi dichiarazione de
relato: occorre infatti stabilire se il dichiarante abbia detto il
vero o abbia mentito quando asserisce di aver appreso di un delitto dal
suo stesso autore, ovvero da chi gli avrebbe rivelatodi
aver commesso, insieme ad altre persone, un determinato fatto delittuoso.
Ciò
è tanto più vero quando il delitto sia di particolare gravità,
e quindi altamente compromettente per chi riveli di esserne autore, chiunque
egli sia, e a fortiori, quando il confidente sia un uomo d’onore.
In questo caso, infatti, anche volendo prescindere da presunti obblighi
associativi che imporrebbero all’uomo d’onore di dire la verità,
ovvero di tacere piuttosto che mentire,si
accentua l’interesse a mantenere il più stretto riserbo su fatti
oggettivamente compromettenti non solo per le possibili conseguenze di
fronte alla legge - un pericolo questo reso ancor più concreto dal
dilagare del pentitismo - ma anche e prima di tutto per il rischio di una
propalazione della notizia all’interno della stessa organizzazione criminale,
e della conseguente esposizione della fonte a rappresaglie o ritorsioni.
Insomma,
la possibilità che l’uomo d’onore falsamente riveli ad altro affiliato,
sia o meno anche questi un uomo d’onore, di aver commesso un delitto,
coinvolgendo altri affiliati tra i quali anche degli uomini d’onore, stride
talmente con il buon senso e i dati di comune esperienza anche processuale,
da potersi scartare siccome inverosimile, almeno fino a prova contraria.
Resta
invece il problema di un possibile mendacio da parte dello stesso dichiarante
de relato. E in questa prospettiva vanno ricercati e valutati con il
massimo rigore i riscontri necessari a confermare l’attendibilità
del suo racconto, dovendosi mettere in conto sia la possibilità
di una propalazione del tutto falsa, sia la possibilità che il dichiarante
sappia di un delitto per averlo commesso lui stesso ela
dichiarazione de relato costituisca un artificio utile a creare
uno schermo protettivo da frapporre tra sé e le conseguenze del
fatto, scaricandone la responsabilità, in tutto o in parte su altri.
2.2.
Non sembra dunque che possa assimilarsi ad una chiamata de relato,
strutturalmente omogenea alla testimonianza indiretta, l’ipotesi in cui
il chiamante abbia appreso la notizia del fatto costituente reato direttamente
dal soggetto a cui attribuisce tale fatto: ossia l’ipotesi in cui referente
e confidente sia lo stesso chiamato, in quanto autore o compartecipe del
fatto oggetto della propalazione accusatoria nei suoi riguardi. Ed è
proprio questa la caratteristica comune ad alcune delle chiamate
formulate nei confronti degli unici due imputati dell’omicidio IMPASTATO,
ovvero delle chiamate, che qui si prospettano come de relato, nei
riguardi di Gaetano BADALAMENTI, e, per quanto interessa ai fini del presente
giudizio, nei riguardi di PALAZZOLO Vito.
A
corredo delle argomentazioni suesposte va peraltro rammentato che già
la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che “nell’ipotesi
in cui il referente del testimone indiretto sia persona che abbia la qualità
di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto
assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia
la verifica sull’esistenza di altri elementi di prova che confermano l’attendibilità
della dichiarazione, come richiesto dall’art. 192 co. 3°; e ciò
in quanto, mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto
negli stessi fatti addebitati all’imputato può, per sua natura,
ingenerare un erroneo convincimento, tanto che la legge pretende per la
chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio,
nell’ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è
fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore
è limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone
de relato” (Cfr. Cass. 17/01/97, ACCARDO).
Con
ciò si delineano le premesse della successiva elaborazione giurisprudenziale
sull’obbiettiva distanza che separa l’ipotesi qui in esame dalla “testimonianza
indiretta” ex art. 195, ovvero dalla chiamata
de relato.
Elaborazione
sfociata in recenti pronunzie con cui il S.C. ha statuito che l’art. 195
C.P.P., laddove prevede il potere-dovere del giudice di disporre che sia
sentita la fonte diretta di prova, “non è applicabile nel caso che
il testimone o l’imputato in un procedimento connesso si riferiscano, per
la conoscenza dei fatti, all’imputato del medesimo procedimento in cui
vengano assunte le loro dichiarazioni” (Cass.22/09/98, TROVATO).
A
sostegno di tale principio, militano anzitutto argomenti di natura testuale
quali l’esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità
di testimone della locuzione: “chiamate a deporre” di cui al comma 1 dell’art.
195; ed ancora, l’espresso riferimento al “testimone che abbia una diretta
conoscenza dei fatti”, che è contenuto nella relazione al progetto
preliminare del codice; e la mancata previsione dell’esame dell’imputato
nei casi di cui all’art. 195 C.P.P., a differenza di quanto previsto per
gli imputati di reato connesso dall’art. 210, co. 1° C.P.P..
Ma
a tali argomenti il S.C. aggiunge anche quello logico-sistematico, che
fa ritenere del tutto incongruo l’obbligo o anche la mera facoltà
del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con
l’imputato. Questi infatti, a norma dell’art. 494 C.P.P., ha facoltà
di rendere le dichiarazioni che ritiene più opportune. E in tal
senso interpretata, conclude la Corte, la norma si sottrae ai dubbi di
legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost.,
per la sostanziale differenza esistente fra le ipotesi in cui il dichiarante
si riferisca ad una terza persona, estranea al processo, e quella in cui
si riferisca all’imputato già presente nel processo con possibilità
di ampia difesa, garantita appunto dall’art. 494 C.P.P.
A
queste persuasive argomentazioni può poi aggiungersi che la tradizionale
distinzione tra chiamata diretta e indiretta e la stessa ratio dell’art.
195 non sono giustificate soltanto da una sorta di “legittima suspicione”
nei riguardi della testimonianza indiretta, ovvero da una presunzione di
inaffidabilità originaria (in senso subbiettivo), motivata da regole
di esperienze che si ricollegano alla posizione di chi, parlando attraverso
le rivelazioni o le confidenze di terze persone, non si assume la responsabilità
di quelle dichiarazioni (Cfr. in termini, Cass. 3/05/96, NOCCHIERO).
Ed
invero, quando la propalazione accusatoria si intreccia con le dichiarazioni
confessorie, come nel caso della chiamata di correo in ordine a delitti
commessi in un contesto associativo, ancorchè de relato
- ed è appunto il caso delle dichiarazioni rese anche in questo
processo da PALAZZOLO Salvatore nei riguardi di PALAZZOLO Vito - essa non
è affatto scevra da responsabilità per il dichiarante. E
comunque, a fugare quella presunzione di inaffidabilità originaria
dovrebbe bastare un rigoroso vaglio in merito all’attendibilità
del dichiarante stesso e della singola dichiarazione.
In
realtà, v’è anche qualcosa di più di una remora a
priori in ordine all’affidabilità di chi formula accuse de
relato. Infatti, dubbi e riserve riguardano piuttosto e più
semplicemente la minore prossimità al fatto (oggetto dell’enunciato
accusatorio) del dichiarante e della conoscenza da questi acquisita: una
conoscenza mediata appunto dalla confidenza di un “terzo”, e cioè
di “altre persone”, come recita testualmente il primo comma dell’art. 195,
con ciò alludendo evidentemente a soggetti diversi non solo dal
dichiarante, ma anche dallo stesso chiamato.
Ma
quando è lo stesso chiamato ad essere indicato come fonte primaria
di cognizione, in forza di una confidenza di tipo confessorio che il dichiarante
asserisce di aver ricevuto appunto dallo stesso autore del fatto oggetto
dell’enunciato accusatorio, allora la situazione sul piano dell’efficacia
probatoria non è dissimile, almeno quoad effectum, da quella
che si delinea nell’ipotesi di chiamata diretta. Infatti, il carattere
pur sempre mediato della conoscenza acquisita dal dichiarante in ordine
alla commissione del fatto da parte del chiamato viene largamente compensato
dalla suggestione legata al carattere confessorio della confidenza fatta
dal chiamato. Ed anzi, quando una persona confida ad altri di aver personalmente
partecipato ad un delitto di estrema gravità - e lo faccia in epoca
e in circostanze non sospette, e cioè ben prima, oltre che al di
fuori del processo in cui poi sia imputata di quel delitto -alla
suggestione probatoria che sempre si accompagna a dichiarazioni di tipo
confessorio si aggiunge un elemento rafforzativo che è dato proprio
dall’epoca e dalle circostanze in cui è stata fatta la confidenza.
Ne
segue che, in questa ipotesi, la chiamata de relato è sostanzialmente
assimilabile, come valenza ed efficacia probatoria, ad una qualsiasi chiamata
diretta, ferma restando l’esigenza di vagliare l’attendibilità e
di rinvenire i riscontri richiesti dall’art. 192, co. 3°.
Un
ulteriore argomento di tipo presuntivo ricorre poi quando la rivelazione
compromettente (anche per chi la fa) sia fatta da un uomo d’onore ad altro
uomo d’onore. E ciò non solo per regole di esperienza enucleate
in relazione al preteso obbligo che ogni uomo d’onore avrebbe di dire sempre
la verità o comunque di non mentire ad altro uomo d’onore. Ma più
semplicemente perché all’ovvia convenienza che l’autore di un grave
delitto ha a mantenere il massimo riserbo sulla propria responsabilità
si aggiunge, nei rapporti tra gli affiliati di un’organizzazione criminale,
un motivo di opportunità in più a non compromettersi nei
riguardi di soggetti che, seppur appartenenti allo stesso sodalizio mafioso,
non abbiano preso parte al delitto in questione.(V. supra,con
riferimento al rischio che la notizia si propaghi, esponendo l’autore della
confidenza a ritorsioni o vendette; o al pericolo di essere coinvolto nelle
propalazioni accusatorie di qualche nuovo collaboratore di Giustizia).
Peraltro,
la regola che impone ad un uomo d’onore di non mentire, al pari di tutte
le presunte regole di Cosa Nostra, ben può essere violata.
Ma il fatto stesso che tale regola esiste o comunque che sia avvertita
come tale in seno al “popolo” di Cosa Nostra - come acquisito in innumerevoli
processi a carico di affiliati o presunti esponenti di tale organizzazione
- fa ragionevolmente presumere che essa possa essere violata solo in presenza
di un forte interesse a farlo e sulla base di una motivazione plausibile.
Nel
caso di specie, PALAZZOLO Vito avrebbe avuto interesse a mentire (o più
semplicemente a tacere) di fronte al suo giovane sodale, piuttosto che
ammettere il proprio coinvolgimento in un delitto del quale non si poteva
menar vanto nelle confidenze tra affiliati, e che a distanza di tanti anni
gli procurava ancora un forte turbamento, se è vero che ne parlò
con accenti di sincera commozione.
CONCLUSIONI
Alla
luce delle considerazioni che precedono va dunque affermata la penale responsabilità
di Vito PALAZZOLO per il delitto ascrittogli di omicidio premeditato in
danno di Giuseppe IMPASTATO.
L’imputato
va invece prosciolto dall’imputazione relativa ai connessi delitti di detenzione
porto abusivo di esplosivi, essendo entrambi reati estinti per intervenuta
prescrizione.
Ed
invero, a tutto concedere la prescrizione sarebbe maturata a Novembre del
2000. In realtà, i delitti predetti si erano già prescritti
nel termine ordinario di anni quindici nel Maggio del ’93, non essendo
fino ad allora intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione nei
confronti dell’odierno imputato.
Il
primo atto interruttivo è costituito infatti dal provvedimento con
cui il P.M. ne dispose l’iscrizione nel registro degli indagati; e tale
provvedimento porta la data del 18/11/96 (Ivi si dispone altresì
che l’iscrizione abbia effetto dal 21/10/96).
Ma
anche aderendo all’indirizzo interpretativo secondo cui l’interruzione
del corso della prescrizione nei riguardi di uno dei correi ( e in questo
caso Gaetano BADALAMENTI venne iscritto nel registro degli indagati il
15 Marzo 1991, sia pure nell’ambito del procedimento poi archiviato con
decreto del 16 Marzo 1992: v. supra) ha effetto anche per ciascuno degli
altri eventuali correi, sarebbe comunque decorso, appunto a Novembre del
2000, il termine massimo, pari a 22 anni e sei mesi.
Il
PALAZZOLO va quindi condannato per il solo delitto di omicidio.
Ne
segue che, ai fini del trattamento sanzionatorio, nulla osta all’applicazione
in favore dell’imputato del beneficio previsto dall’art. 442 cpv., nella
parte in cui prevede la sostituzione della pena dell’ergastolo – cui l’imputato
andrebbe condannato, non ravvisando questa Corte idonei motivi per concedere
le circostanze generiche attenuanti, a fronte dell’eccezionale gravità
del delitto - con la sanzione di trent’anni di reclusione.
Alla
condanna segue come per legge il pagamento delle spese processuali e di
mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; nonché, dopo
l’esecuzione della pena, la misura di sicurezza della libertà vigilata
per la durata di anni tre, attesa la pericolosità sociale insita
nel perdurare dei legami dell’imputato con i circuiti mafiosi locali che,
per quanto consta, non sono mai venuti meno.
Va
altresì applicata la pena accessoria dell’interdizione legale per
tutta la durata della pena e quella dell’interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
L’imputato
va inoltre condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti
civili, da liquidarsi secondo gli importi rispettivamente specificati in
dispositivo. A ciascuna di loro va infatti riconosciuto il diritto al risarcimento
dei danni derivanti dall’efferata uccisione di Giuseppe IMPASTATO, danni
da liquidarsi in separata sede.
In
particolare, appare fondata la pretesa al risarcimento del danno morte
per gli eredi legittimi e prossimi congiunti della vittima, atteso l’intenso
legame affettivo emerso nei riguardi della stessa anche al di là
dello strettissimo vincolo di sangue. E va riconosciuta altresì
la fondatezza della pretesa azionata dagli Enti pubblici territoriali costituitisi
parte civile (Comune e Regione), avuto riguardo sia al danno derivato da
un efferato delitto di mafia alla sicurezza delle comunità locali
e all’ordinato svolgimento delle attività produttive, sottoposte
alla minaccia incombente della violenza mafiosa; sia al danno che ne deriva
all’ordinato svolgimento della vita civile e politica e anche all’immagine
dei centri interessati, con gravi ricadute anche per lo sviluppo del turismo.
P.
Q. M.
Visti gli artt.
28, 29, 32, 133, 230 c.p., 533, 535 c.p.p.;
D I C H
I A R A
PALAZZOLO
Vito
colpevole del reato di omicidio aggravato a lui ascritto al capo A) della
rubrica, e, con la diminuente per il rito prevista dall’art. 442 c.p.p.
come modificato dall’art. 30 della legge 16.12.1999, n. 479, in relazione
all’art. 223 del D.L.vo 19.2.1998, n. 51, lo condanna alla pena della reclusione
per anni trenta, nonché al pagamento delle spese processuali e di
mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
D I C H
I A R A
Il
suddetto imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, e inoltre,
per tutta la durata della pena, interdetto legale.
ORDINA
Che
l’imputato sia sottoposto, dopo l’espiazione della pena, alla misura di
sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre
anni.
Visti
gli artt. 538 e seguenti c.p.p.;
CONDANNA
PALAZZOLO
Vito
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di
BARTOLOTTA IMPASTATO Felicia e IMPASTATO Giovanni, del Comune di Cinisi,
in persona del Sindaco pro-tempore, e della Regione Siciliana, in persona
del Presidente pro-tempore, costituitisi parti civili, nonché alla
rifusione delle spese processuali sostenute dalle stesse parti civili,
liquidate in favore di Bartolotta Impastato Felicia e Impastato Giovanni,
giusta la nota presentata, in complessive lire 60.060.000, in esse comprese
lire 40.000.000 per diritti di procuratore e lire 20.000.000 per onorari
di avvocato, oltre al CPA e all’IVA come per legge, e in favore del Comune
di Cinisi e della Regione Siciliana, d’ufficio – in mancanza della relativa
nota, in complessive lire 6.060.000 ciascuno, in esse comprese lire 6.000.000
per onorari.
Visto
l’art. 531 c.p.p.
DICHIARA
Non
doversi procedere nei confronti di Palazzolo Vito in ordine al reato di
cui al capo B) della rubrica, perché estinto per prescrizione.
Visto
l’art, 544 c.p.p.
INDICA
il
termine di giorni 90 per la stesura della motivazione della sentenza.
Palermo,
5 marzo 2001.
Il
Giudice est.Il
Presidente
A.
PellinoA. Monteleone
| Proc. n. 41/99 R.G.C. Assise Sent. n. 10/02
TRIBUNALE DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L'anno duemiladue, il giorno undici del mese di Aprile,
la Corte di Assise
ha pronunziato la seguente
IMPUTATO
|
|
E-mail: [email protected] Web: http:// www.centroimpastato.it |
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