Berlusconi nu' vo' pagà i debiti
Inserito di soppiatto nella manovra finanziaria
un emendamento che sospende il processo Fininvest-Cir:
Nell'emendamento presentato ieri dal governo alla Manovra che introduce la figura dell'ausiliario del giudice
spunta una norma che potrebbe di fatto sospendere il processo Fininvest-Cir per nove mesi.
La norma, destinata a far discutere, è contenuta nel comma 18 dell'emendamento 48.0.1000.
A confermare l'ipotesi è il capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti che ribattezza la previsione del governo come «anti-Mesiano» dal nome del giudice «duramente attaccato dalle reti tv della famiglia Berlusconi per aver firmato la sentenza che obbliga la Fininvest a risarcire la Cir di 750 milioni per l'affare Mondadori».
Emendamento del Governo 48.0.1000 Comma 18.
"Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla Corte d'Appello, il giudice, su istanza di parte,
anche con decreto pronunziato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento
del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge."


2228 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 
Pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, della 11a, della 12a, della 13a e della 14a Commissione; parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Emendamento di Commissione relativo al DDL n. 2228

48.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente)

        1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato in euro 53.568.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate dalla eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.

        2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno redige un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Il programma indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa. Con il programma viene dato atto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità ed il programma viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

        3. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 12.

        4. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita definizione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta di cui al comma 8.

        5. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti. Nell'albo possono essere iscritti esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni; avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni; notai, anche collocati a riposo; magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo; avvocati dello Stato collocati a riposo; docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.

        6. L'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento davanti al cancelliere di adempiere fedelmente il suo ufficio, con apposita dichiarazione sottoscritta e depositata nel fascicolo processuale entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ricusazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.

        7. Entro novanta giorni dalla nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.

        8. Entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti disponibili, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal molo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

        9. Fuori dei casi previsti dal comma 9, il provvedimento che definisce il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.

        10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice, in deroga agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, può condannare la parte che non ha aderito alla proposta, anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.

        11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è posta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16.

        12. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

        13. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies'';

            b) dopo l'articolo 257-bis, è inserito il seguente:

        ''Art. 257-ter. - (Assunzione della prova a mezzo del cancelliere). – Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere.

        Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato. Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede al! 'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

        L'assunzione della deposizione può essere registrata mediante l'utilizzo di dispositivi fonografici o audiovisivi se una delle parti lo richiede, a sua cura e spese. In tal caso il cancelliere procede alla redazione di un verbale sintetico, dando atto delle operazioni svolte, e vi allega la registrazione consegnata contestualmente dalla parte. La parte che ha richiesto la registrazione deposita, entro la successiva udienza, la trascrizione integrale della deposizione assunta. Se più parti richiedono la registrazione della deposizione il cancelliere individua la parte che deve provvedere al deposito della trascrizione.

        Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova ed esaminate le eventuali registrazioni e trascrizioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

        Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63''.

            c) dopo il capo III-ter del libro II del titolo I è inserito il seguente:

        ''Capo III-quater. DELLA MOTIVAZIONE BREVE

        ''Art. 281-decies. - (Motivazione breve della decisione). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronunzia della sentenza con motivazione breve, disponendo la comparizione personale delle parti.

        All'udienza prevista dal comma che precede il giudice pronunzia sentenza dando lettura del dispositivo e della sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

        Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronunzia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancelleria.

        Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma''.

            d) all'articolo 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

        ''Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito del deposito della motivazione estesa ovvero, se questa non viene richiesta, decorso il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolali'';

            e) all'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio'';

            f) dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:

        ''Art. 324-bis. - (Non impugnabilità della sentenza). – La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando le parti non hanno chiesto la motivazione estesa'';

            g) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: ''la trattazione dell'appello è collegiale'', sono aggiunte le seguenti: '', ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti'';

            h) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies ovvero dell'articolo 281-decies'';

            i) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio''.

        14. Dopo l'articolo 103-bis del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante ''Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'' è inserito il seguente:

        ''Art. 103-ter - (Assunzione della prova a mezzo del cancelliere) – Nei casi previsti dall'articolo 257-ter del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

        Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

        La prova deve essere assunta nei locali dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

        Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso, posto a carico delle parti e determinato in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro della giustizia.

        La prova non può essere assunta a mezzo del cancelliere quando una delle parti è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato''.

        15. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 103-ter del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come introdotto dalla presente legge di conversione, la misura dell'indennità spettante al cancelliere per l'assunzione della prova è determinata sulla base degli importi previsti dalla tariffa di cui all'allegato C. La tariffa viene aggiornata, con cadenza triennale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La tariffa di cui all'allegato C è abrogata con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

        16. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione'';

            b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio''.

        Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 11.

        17. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. I soggetti previsti dal presente comma assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi ci applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal capo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al primo periodo.

        18. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla Corte d'Appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunziato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

        19. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2011. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 15 e di cui al comma 16), lettera b), si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Le disposizioni di cui al comma 16, lettera a), si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 15, lettera c), del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies del codice di procedura civile».