CORTE COSTITUZIONALE 13 Gennaio 2011
Legittimo impedimento bocciato in parte:
a decidere dovranno essere i giudici
Sentenza sostanzialmente sfavorevole a Berlusconi da parte della Consulta sulla legge pensata per mettere
il premier al riparo dai processi che lo vedono imputato. In particolare viene affidato ai magistrati giudicanti
di valutare le ragioni che secondo la difesa impedirebbero la presenza in aula.
ROMA - Parziale bocciatura, ma legge sostanzialmente stravolta rispetto all'impianto con cui era stata concepita dagli avvocati di Silvio Berlusconi. E' questo il verdetto della Consulta al termine della lunga camera di consiglio per valutare la costituzionalità della norma sul legittimo impedimento. La decisione sarebbe stata presa a larga maggioranza, con 12 voti favorevoli e 3 contrari, dopo oltre cinque ore di discussione: i giudici si erano trovati in udienza alle 9.30 di stamattina e poco prima delle 14 avevano aggiornato la seduta ripresa alle 15.30. Circa un'ora dopo è arrivata la sentenza.

La decisione. La decisione dell'Alta Corte in parte boccia e in parte interpreta alcune norme sul 'legittimo impedimento'. La Corte Costituzionale ha infatti posto diversi paletti alla legge nata per mettere temporaneamente al riparo il presidente del Consiglio dalla ripresa dei suoi tre processi (Mills, Mediaset e Mediatrade). In particolare, la Consulta ha bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull'impedimento e l'obbligo per il giudice di rinviare l'udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell'art.1 della legge 51 del 2010. Bocciato solo in parte invece il comma 3, con l'affidamento al giudice della valutazione del 'legittimo impedimento'.

L'interpretazione. La Consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell'ambito dell'elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l'indifferibilità della concomitanza dell'impegno con l'udienza, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.

Bocciato per "irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione" (art. 3 della Costituzione) il comma 4 dell'art. 1 che prevede nello specifico quanto segue: "Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi".

Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia 'additiva' , prevede che "il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza".

Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme alla Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo".


Legittimo impedimento, il testo della legge
LEGGE  7 aprile 2010, n. 51
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
(10G0076) (GU n. 81 del 8-4-2010)

Art. 1 

  1.  Per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del  codice  di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti  penali, quale  imputato,  il  concomitante  esercizio  di  una o  più  delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in  particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni,  dagli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre  1993,  e  successive modificazioni,    delle    relative    attività    preparatorie    e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale  alle funzioni di Governo. 

  2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle  leggi e dai regolamenti che ne disciplinano  le  attribuzioni,  nonché  di ogni  attività  comunque  coessenziale  alle  funzioni  di  Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice  di  procedura  penale,  a   comparire   nelle   udienze   dei procedimenti penali quali imputati. 

  3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono  le  ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. 

  4. Ove  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  attesti  che l'impedimento è continuativo  e  correlato  allo  svolgimento  delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo  a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. 

  5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per  l'intera  durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159,  primo  comma, numero 3), del codice  penale,  e  si  applica  il  terzo  comma  del medesimo articolo 159 del codice penale. 

  6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla  data  di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 2  

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1  si  applicano  fino  alla data di entrata in  vigore  della  legge  costituzionale  recante  la disciplina organica delle prerogative del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di  partecipazione  degli  stessi  ai  processi  penali  e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, salvi i casi previsti  dall'articolo  96  della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del  Consiglio  dei Ministri e ai Ministri il  sereno  svolgimento  delle  funzioni  loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. 

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.