La decisione. La decisione dell'Alta Corte in parte boccia e in parte interpreta alcune norme sul 'legittimo impedimento'. La Corte Costituzionale ha infatti posto diversi paletti alla legge nata per mettere temporaneamente al riparo il presidente del Consiglio dalla ripresa dei suoi tre processi (Mills, Mediaset e Mediatrade). In particolare, la Consulta ha bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull'impedimento e l'obbligo per il giudice di rinviare l'udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell'art.1 della legge 51 del 2010. Bocciato solo in parte invece il comma 3, con l'affidamento al giudice della valutazione del 'legittimo impedimento'.
L'interpretazione. La Consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell'ambito dell'elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l'indifferibilità della concomitanza dell'impegno con l'udienza, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.
Bocciato per "irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione" (art. 3 della Costituzione) il comma 4 dell'art. 1 che prevede nello specifico quanto segue: "Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi".
Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia 'additiva' , prevede che "il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza".
Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme alla Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo".
LEGGE 7 aprile 2010, n. 51 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. (10G0076) (GU n. 81 del 8-4-2010) Art. 1 1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo. 2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati. 3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. 4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. 5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |