La
proposta di legge n. 2055/A approvata dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre
2004 è l’ultima tappa della realizzazione,
da
tempo in atto, di un “diritto diseguale”. Non ci sono, alle sue spalle,
solo gli interessi contingenti di uno o più imputati eccellenti;
c’è anche il progetto politico culturale (non nuovo ma qui perseguito
con particolare intensità) di strutturare il sistema penale
sul
doppio
binario dell’impunità per i colletti bianchi e della
“tolleranza zero” per la devianza degli esclusi
(cioè
dei settori marginali o semplicemente non inseriti della società).
L’obiettivo
è un diritto sostanziale e processuale differenziato: come
nell’ottocento, implacabile per i “briganti” e declamatorio
e
privo di ogni effettività (fino allo scandalo) per i “galantuomini”.
Emerge un nuovo tipo d’autore, il “recidivo reiterato”, destinatario
non solo di pene assai più elevate, ma anche di periodi prescrizionali
più lunghi e di un trattamento penitenziario molto più severo.
Da un lato vi è un generalizzato inasprimento degli aumenti di pena
per chiunque, già condannato per un delitto non colposo,
ne
commette un altro; dall’altro, nel caso in cui sia commesso uno dei delitti
di cui all’art. 407, comma 2, lett. a cpp, l’aumento
per
la recidiva è obbligatorio ed in alcuni casi non può essere
inferiore ad un terzo della pena. Se poi i reati in concorso formale
o
in continuazione sono commessi da un soggetto recidivo reiterato (da soggetto
recidivo, cioè, che commette altro delitto
non
colposo), l’aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo
della pena stabilita per il reato più grave.
E
-si badi- il riferimento non è necessariamente a criminali incalliti,
ma anche a persone che hanno riportato due condanne
per
delitti non colposi, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla natura
dei reati commessi (sì che rientra nella categoria,
per
esempio, anche l’autore di un furto in supermercato e di una resistenza
a pubblico ufficiale commessi a dieci anni di distanza l’uno dall’altro).
L’impostazione è quella, demagogica e inefficace, della “tolleranza
zero”, adottata, per di più, quando l’esperienza applicativa decennale
ne sta mostrando i limiti anche negli Stati Uniti (che ne sono il paese
d’origine), dopo essersi rivelata illusoria, in tempi passati, anche nel
nostro Paese. Eppure i fatti sono univoci: nessuna reale dissuasione si
è mai ottenuta aumentando le pene e inasprendo il trattamento penitenziario;
il contrasto duraturo della devianza e della criminalità
minore
passa per le ben diverse strade di una seria strategia (specie sociale)
di prevenzione e di integrazione, del controllo del territorio,
di
processi più rapidi, di una politica penitenziaria di recupero.
Ma per far ciò non ci sono né investimenti né volontà.
E
non è tutto. Sull’altare del trattamento differenziato e dell’illusione
repressiva vengono sacrificati
valori
fondamentali. Due in particolare.
Anzitutto
viene drasticamente ridotta la discrezionalità del giudice,
sostituita in molti casi (concessione delle attenuanti, giudizio di bilanciamento
delle circostanze, aggravamenti di pena per recidiva, applicazione di benefici
penitenziari) con automatismi che impediscono ogni valutazione della gravità
del fatto e della personalità dell’imputato. Il problema non è,
ovviamente, il potere del giudice, ma l’equità della decisione.
L’eccessiva discrezionalità giudiziaria conseguente alla troppo
ampia forbice tra minimo e massimo della pena per taluni reati non si argina
con automatismi, che producono solo disuguaglianze odiose (non importa,
sotto il profilo sistematico, se in melius o in peius). La
strada per correggerla è quella già delineata dal progetto
di riforma del codice penale della Commissione presieduta dal prof. Grosso
(revisione del sistema delle attenuanti, rivisitazione e ridimensionamento
delle pene, aumento della gamma delle pene principali), mentre gli interventi
prospettati nel progetto in esame producono solo ulteriori iniquità:
sanzioni assai miti o prescrizione per fatti gravi, sol perché commessi
da incensurati abbienti (e dunque in grado di difendersi dal processo)
e pene severissime per reati di limitata entità sol perché
commessi da devianti marginali.
In
secondo luogo l’approvazione della proposta di legge avrà effetti
gravissimi sulla stessa effettività del processo nei confronti
delle categorie privilegiate. Una prescrizione breve e l’eliminazione
degli effetti della sua sospensione lasciano, infatti, il processo senza
difese a fronte di strategie puramente dilatorie e di impugnazioni pretestuose
(che si dilateranno a dismisura, ben oltre il già elevatissimo livello
attuale). L’obiettivo del processo cesserà di essere il confronto
sul merito per diventare il raggiungimento della prescrizione, con effetti
devastanti sull’intero sistema (esposto a estenuanti scontri su legittimi
impedimenti, legittimi sospetti, richieste di rinvio e al collasso
delle corti di appello e della Corte di cassazione). Ciò comporta
-è bene saperlo- la definitiva rinuncia a qualsiasi obiettivo di
processi celeri e la trasformazione della prescrizione da civile rinuncia
della pretesa punitiva quando appare ormai inutile in amnistia permanente.
2.La
nuova disciplina delle attenuanti
L’impostazione
differenziata
è
di tutta evidenza nella disciplina prevista per le attenuanti, in particolare
quelle generiche. L’obiettivo è esplicito: “fare
tabula rasa
della situazione di incertezza che la precedente formulazione
della
disciplina comportava in virtù proprio delle caratteristiche delle
attenuanti generiche che sono l’elasticità
e
la flessibilità del contenuto”.
Con
l’art. 1 si introduce tra le circostanze di cui all’art. 62 del codice
penale una ipotesi specifica (n. 6 bis) di attenuante per chi, al
momento della commissione del fatto, aveva compiuto settanta anni di età
e, al momento della sentenza, non si trova nelle condizioni di cui all’art.
99 dello stesso codice (recidiva). In fatto la conseguenza è automatica:
i primi beneficiari della norma, che ha dirette ricadute non solo sull’entità
della pena ma anche sul regime della prescrizione, saranno noti imputati
eccellenti,
formalmente incensurati ancorché già raggiunti da pesanti
condanne in primo grado.
Al
contrario, l’art. 2 dello stesso disegno di legge elimina la possibilità
di ricondurre la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla
valutazione discrezionale del giudice nell’ipotesi dei delitti previsti
dall’art. 407, comma 2, lett.
a del codice di procedura penale,
nel caso in cui gli stessi siano puniti con una pena non inferiore nel
minimo
a
cinque anni e siano stati commessi da chi è recidivo reiterato;
viene esclusa, così, la possibilità di fare riferimento all’intensità
del dolo, ai motivi a delinquere e al carattere del reo, al tempo trascorso,
ad ogni valutazione sulla vita
del
reo, sul suo reinserimento, sul comportamento successivo alla commissione
del reato, compreso quello processuale (a prescindere dall’esercizio del
legittimo diritto al silenzio).
Nell’ipotesi
dei recidivi reiterati, inoltre, la nuova normativa (art. 3) modifica
l’art. 69 del codice penale, introducendo l’espresso divieto di operare
un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze
inerenti
alla
persona del colpevole, come -appunto – la recidiva reiterata. Il giudizio
di prevalenza delle circostanze attenuanti
è
inoltre precluso in caso di concorso con le circostanze aggravanti della
determinazione alla commissione di un reato di persona non imputabile o
non punibile in ragione di una condizione o qualità personale, della
determinazione alla commissione di un reato di un minore degli anni diciotto
o di una persona in stato di infermità o deficienza psichica, dellìessersi
comunque giovato della loro opera nella commissione di un delitto per il
quale è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Questa
disciplina, nel suo complesso, costruisce uno schema vincolato che scardina
tutti i parametri utilizzabili nella quantificazione della pena (si pensi,
per tutte, all’ipotesi di un’attività di collaborazione che, pur
non integrando gli estremi della attenuante specifica, abbia rappresentato
un utile strumento per l’espletamento delle indagini) e pone consistenti
dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, l’applicazione
obbligatoria dell’aumento di pena per i recidivi in caso di commissione
di uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a,
cp, senza possibilità, per il giudice, di valutare, ai fini della
determinazione della sanzione, altri elementi sembra contrastare con l’art.
27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato. Difficile negare che questo impianto, collegato
alla scelta -necessitata- dei riti alternativi da parte dei soggetti deboli,
accentua la curvatura di un diritto penale diseguale.
3.
L’amnistia permanente, ovvero la variante mite della prescrizione
La
proposta di legge prevede che la prescrizione sia legata alla pena edittale
massima stabilita per ciascun reato,
con
un limite minimo di sei anni per i delitti e di quattro per le contravvenzioni.
Un
primo rilievo: mentre per le contravvenzioni il trattamento sarà
meno favorevole di quello vigente e la legge
si
applicherà solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore
(restando priva di conseguenze sui procedimenti
in
corso), per i delitti la nuova disciplina è sempre più
favorevole all’imputato e, quindi, di immediata applicazione.
Ad
esempio, per un reato punito nel massimo con la pena della reclusione di
cinque (o sei) anni il termine complessivo per la prescrizione viene ridotto
dagli attuali quindici anni (comprensivi dei periodi di interruzione, ma
non di quelli delle sospensioni non determinate da esigenze di acquisizione
della prova o dalla concessione di un termine a difesa)
a
sette anni e mezzo (cioè il minimo, di sei anni, aumentato di un
quarto); per un reato punito con pena non inferiore nel massimo a otto
anni di reclusione, la prescrizione non può superare comunque i
dieci anni, e così via.
Per
rendersi conto degli effetti di un disciplina siffatta, è bene tener
presente che tra i principali reati punibili con pena non inferiore, nel
massimo, a cinque anni di reclusione figurano, tra gli altri, la rivelazione
di segreti di Stato (art. 261 cp), l’utilizzazione di segreti di Stato
(art. 263 cp), l’attentato contro i diritti politici del cittadino (art.
294 cp), la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319
cp), la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cp)
la
resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cp), il millantato credito (art.
346 cp), la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cp), il favoreggiamento
reale (art. 379 cp), l’attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432
cp), la truffa in danno dello Stato o di enti pubblici (art. 640, cpv,
cp) e che tra quelli puniti con pena pari, nel massimo, a sei anni figurano
l’attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280
cp), la calunnia (art. 368 cp), numerose ipotesi di falso,
la
truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis
cp), l’usura (art. 644 cp), la ricettazione nel caso
di
particolare tenuità (art. 648, cpv, cp) e tanti altri che finora
avevano una prescrizione di quindici anni
(e
che vedranno dimezzati i termini prescrizionali). Se si tiene conto della
durata media di un processo di merito,
si
può ragionevolmente concludere che quasi tutti i processi per reati
puniti con la pena della reclusione compresa
nel
massimo tra i cinque e i sei anni e la grande maggioranza di quelli per
reati puniti con la pena della reclusione massima di otto anni sono destinati
a sicura prescrizione.
Altro
aspetto gravemente irrazionale della disciplina è che, nel caso
di reato continuato, la decorrenza della prescrizione non viene più
rapportata all’unicità dei reati unificati, ma viene ad essere frazionata
in tanti segmenti, così da far prescrivere più rapidamente
gli episodi più vecchi, seppure facenti parte del medesimo disegno
criminoso.
Ma
v’è di più. Il prolungamento del termine di prescrizione
è consentito solo in caso di interruzione e di
sospensione
del suo corso, ma non può comunque superare un quarto della durata
massima. Questa parificazione della sospensione all’interruzione della
prescrizione è, a ben guardare, l’aspetto di “sistema” più
grave della prospettata riforma.
Com’è
noto, i due istituti sono radicalmente diversi in quanto la sospensione
del corso della prescrizione sottrae
dal
computo una serie di eventi che rappresentano una “pausa” del corso processuale,
mentre l’interruzione rappresenta il fenomeno contrario e cioè l’evento
processuale che scandisce l’iniziativa dell’autorità giudiziaria
per perseguire
il
reato. Spesso, peraltro, la sospensione del processo dipende da un evento
sottratto alla disponibilità dell’autorità giudiziaria (ad
es. le questioni rimesse alla Corte costituzionale o la richiesta di autorizzazione
a procedere) e mettere insieme i due istituti, facendo rientrare la sospensione
entro il limite massimo, costituisce un evidente incentivo
a
tattiche dilatorie. Il progetto si pone persino in controtendenza con alcune
leggi, come la n. 248 del 2002
(cd
legge Cirami) sulla rimessione del processo, che, per evitare un ingiustificato
allungamento dei processi
verso
una sicura prescrizione, avevano previsto la sospensione dei termini di
prescrizione, e ciò nell’attuale regime normativo che fa dei casi
di sospensione delle pause nel decorso del termine prescrizionale, che
così non risulta
da
esse eroso.
Rimettere,
nei casi di sospensione del processo, la disponibilità dei tempi
processuali all’imputato, oltre ad incentivare manovre dilatorie, finisce
per porre la maturazione della prescrizione nelle mani di chi deve subire
il processo.
Il
regime dell’aumento della prescrizione per l’interruzione e la sospensione,
viene poi trattato in modo differenziato
nel
caso in cui ci si trovi in presenza di soggetti recidivi, di soggetti dichiarati
delinquenti abituali o delinquenti
o
contravventori professionali, o infine dei delitti di cui all’art. 51,
3 bis, cpp, così accentuando, anche in questo caso,
la
doppia disciplina in funzione del “tipo d’autore.
La
disciplina vigente merita di essere riconsiderata, ma in direzione contraria
a quella proposta che, a causa della sua applicazione retroattiva, è
in grado solo di determinare una prescrizione diffusa. Ciò che occorre
è rendere razionale
il
sistema (e non mancano le proposte: da quella più drastica di prevedere
la prescrizione solo sino all’esercizio dell’azione penale a quella di
adeguarla alle varie fasi del processo, fissando un termine per ogni fase,
così da assicurare effettività e funzionalità all’azione
giudiziaria di perseguimento dei reati e, nel contempo, certezza all’imputato).
4.
Le disparità di trattamento in materia penitenziaria
Il
disegno di legge n. 2055 C incide pesantemente anche sul settore dell’esecuzione
penale stabilendo, nei confronti
dei
condannati ai quali è stata applicata in sentenza la recidiva ai
sensi dell’art. 99, comma 4, codice penale
(si
tratta dei cd. recidivi reiterati), una serie di rilevanti restrizioni
nell’accesso ai benefici.
In
primo luogo, con la modifica dell’art. 656, comma 9, del codice di rito,
i plurirecidivi non potranno più beneficiare dell’automatica
sospensione dell’ordine di esecuzione (introdotta -come noto – dalla legge
Simeone-Saraceni per evitare che le persone culturalmente meno consapevoli
o difese con minor diligenza, potessero incorrere nell’esecuzione dell’ordine
di carcerazione, non essendo a conoscenza dell’avvenuto passaggio in giudicato
della condanna e dell’onere di formulare la richiesta di misura alternativa).
Tale restrittiva disciplina produrrà, ovviamente, un rilevante incremento
degli ingressi in carcere, anche in casi di modestissima pericolosità,
dal momento che la nozione di recidiva reiterata delineata dal comma 4
dell’art. 99 del codice penale è del tutto generica e non distingue
tra tipologie di reati: con il rischio che il passaggio in carcere alteri
equilibri personali e sociali faticosamente raggiunti. L’incremento del
tasso di carcerizzazione sarà particolarmente significativo per
i tossicodipendenti, atteso l’elevato grado di recidività che in
genere li caratterizza, con il rischio di brusche interruzioni di percorsi
terapeutici (in ipotesi virtuosamente avviati). Si assisterà quindi
a un ulteriore sovradimensionamento della popolazione detenuta con problematiche
tossicomaniche (già oggi pari a 14.332 unità su 56.532 ristretti)
e con disturbi psichiatrici correlati alle situazioni
di
abuso di sostanze (cosiddetti pazienti a doppia diagnosi). Inoltre, in
caso di pene di breve durata, una tempestiva pronuncia della magistratura
di sorveglianza è assai improbabile, con il rischio che l’accesso
alle misure alternative
resti
in concreto precluso.
Lo
stesso effetto conseguirà, in secondo luogo, alle restrizioni apportate
alla possibilità di accedere alle misure alternative con il divieto
di concessione, per più di una volta, dell’affidamento in prova
ordinario, della detenzione domiciliare e della semilibertà nonché
dell’affidamento terapeutico e della sospensione della pena ex art. 90
dPR
n.
309/90 (per l’accesso ai ultimi quali è altresì disposto
l’abbassamento dei limiti di pena da quattro a tre anni).
Assai
pesanti sono, in terzo luogo, gli interventi manipolativi attuati
sull’istituto della detenzione domiciliare.
Accanto
a una nuova fattispecie applicabile ai soggetti ultrasettantenni davvero
inaccettabile laddove consente
la
concessione della misura soltanto a chi non “sia stato mai condannato con
l’aggravante di cui all’articolo 99
del
codice penale”, creando una sorta di stigma indelebile che accompagna per
sempre il condannato plurirecidivo,
è
stato abbassato a tre anni, nei confronti del condannato recidivo reiterato
(recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cp nel testo riformulato
dal progetto di legge) il limite per l’accesso alla misura prevista dal
comma 1 dell’art. 47 ter ordinamento penitenziario. Detta modifica
crea delle evidenti disarmonie rispetto a fattispecie contigue: la detenuta
madre o il detenuto padre (in caso di morte o di assoluto impedimento della
prima) di prole di età non superiore ai dieci anni potranno accedere
alla detenzione domiciliare ex art. 47 quinquies ordinamento penitenziario
senza limitazione, anche se plurirecidivi e addirittura condannati all’ergastolo
(sia pure dopo l’espiazione di almeno quindici anni di pena), mentre il
recidivo reiterato condannato a tre anni e sei mesi che si trova in stato
di libertà dovrà entrare necessariamente in carcere e rimanervi
fino a che non residuerà una pena inferiore ai tre anni; e lo stesso
vale per chi versa in condizioni di salute particolarmente gravi: il condannato
a tre anni e sei mesi, recidivo reiterato per reati
di
modesta entità, non può beneficiare dell’istituto, mentre
può accedervi il condannato per omicidio volontario
(non
plurirecidivo) che sta espiando gli ultimi quattro anni di pena.
Ambigua,
in quarto luogo, è la disciplina dettata dal novellato comma 1 dell’art.
58 quater ordinamento penitenziario secondo cui l’ammissione ai
benefici penitenziari non può essere concessa al condannato riconosciuto
colpevole
di
una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale -delitto
di evasione – (che dovrà essere interpretata in un’ottica costituzionalmente
orientata, e pertanto in maniera tale da ricomprendere soltanto i casi
in
cui la “condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale”
sia successiva alla commissione del fatto per il quale
si
chiede il beneficio, ché, altrimenti, si introdurrebbe un inaccettabile
automatismo preclusivo che non tiene conto dell’evoluzione personale nel
corso del trattamento).
Infine
va segnalata la disciplina dei permessi premio, rispetto alla quale si
rinviene, sempre per i recidivi reiterati (recidiva prevista dall’art.
99, quarto comma, cp nel testo novellato dal progetto di legge), una stretta
notevole (art. 4), anch’essa del tutto priva, per le ragioni già
evidenziate, di un reale fondamento criminologico e verosimilmente giustificata
solo dall’ossessione securitaria che ispira il progetto di legge. Né
varrebbe affermare che in ogni caso,
per
i fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge, troverà applicazione
l’attuale, più favorevole disciplina.
Sul
punto, infatti, la norma destinata a disciplinare i rapporti di diritto
intertemporale (art. 7) fa riferimento “all’imputato” e non al condannato,
cosicché la nuova disciplina dell’esecuzione sembra applicabile
ai procedimenti pendenti, ancorché in malam partem rispetto
a quella attualmente vigente: a meno di ipotizzare che i compilatori siano
incorsi in un grave quanto deplorevole (ancorché non improbabile)
infortunio lessicale.
Un
conclusivo sguardo d’insieme rivela una forte quanto confusa “compulsione
repressiva”; di tipo ideologico,
una
sorta di riflesso pavloviano indotto dai rigurgiti securitari che periodicamente
si manifestano, talvolta trasversalmente, nelle dichiarazioni e nelle iniziative
parlamentari. In realtà la disciplina in esame introduce elementi
sensibilmente peggiorativi del quadro normativo, non solo sotto il profilo
tecnico-giuridico e della scarsa capacità
di
armonizzazione sistematica, ma soprattutto per la filosofia di fondo che
la ispira, lungo le direttrici di politica criminale tracciate dal vetusto
canone della “centralità della pena detentiva”. Un intervento che,
in sintesi, realizza
una
torsione repressiva del sistema dell’esecuzione, senza che ad essa si accompagni
alcun concreto intervento
per
risolvere i ben noti problemi dell’universo penitenziario [sovraffollamento,
assenza di spazi ove realizzare adeguate iniziative trattamentali, assenza
di figure professionali dell’area educativa, mancanza di lavoro in carcere,
inadeguata tutela sanitaria, in particolare per le problematiche psichiatriche
in crescita ormai esponenziale (circa 31.548 casi accertati) ecc.]: problemi
che il nostro sistema detentivo non appare in grado di gestire, in assenza
di una politica giudiziaria razionale che non si muova sull’onda emotiva
di contingenze elettorali o, peggio, di interessi di fazione
o
addirittura personali.
5.
Apparenza e realtà degli interventi in tema di criminalità
organizzata
A
prima vista il disegno di legge sembra inasprire sanzioni e norme processuali
con riferimento ai reati di mafia:
lo
si ricava dall’aumento delle pene per il reato di cui all’art. 416 bis
del codice penale e dal “nuovo” art. 161, 2 comma, dello stesso codice
secondo cui, in caso di interruzione della prescrizione, i relativi termini
vengono raddoppiati
per
i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis del codice di rito (e quindi
per i reati di mafia). Per l’art. 416 bis, ad esempio, attualmente
la prescrizione, in ipotesi di mera partecipazione (punita fino a sei anni),
è di dieci anni (quindici in caso
di
prescrizione prorogata) e diventa, dato che il progetto di legge aumenta
le pene edittali per la mera partecipazione
a
cinque anni di minimo e dieci anni di massimo, di dieci anni (o quattordici
anni e sei mesi in caso di prescrizione prorogata); ma nel caso di ipotesi
aggravata per essere armata l’associazione (di assai più frequente
contestazione)
la
pena massima per la mera partecipazione sale a quindici anni, sicché
con la nuova normativa la prescrizione ordinaria diventa di quindici anni.
Il
quadro cambia, però, profondamente se si guardano altre ipotesi,
assai ricorrenti nei processi per fatti di mafia. Bastino alcuni esempi.
Nel
favoreggiamento aggravato ex art. 7 decreto legge n. 152/1991 (l’aggravante
speciale per i reati di mafia), la prescrizione, oggi decennale (in via
ordinaria) e quindicinale (prorogata), scende rispettivamente a sei e a
dodici anni;
e
così nell’ipotesi di calunnia si passa dagli attuali dieci anni
(quindici in caso di proroga), a sei (e sette anni e sei mesi per la prescrizione
prorogata). I termini di prescrizione, inoltre, vengono abbreviati anche
con riferimento ad altri delitti, tipici dell’attività mafiosa.
Basti ricordare il reato di usura (tipico reato-fine delle organizzazioni
criminali),
con
riferimento al quale il termine di prescrizione, oggi decennale (e quindicennale
in caso di proroga),
è
sostanzialmente dimezzato, passando a sei anni (e a sette anni e sei mesi
in caso di proroga).
Difficile
dire che, in questo modo, si potenzia l’azione di contrasto
alla
criminalità organizzata che pure è indicata come obiettivo
centrale